Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 13 dicembre 1989. - THE QUEEN CONTRO DAIRY PRODUCE QUOTA TRIBUNAL FOR ENGLAND AND WALES, EX PARTE HALL & SONS (DAIRY FARMERS) LTD. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: HIGH COURT OF JUSTICE, QUEEN'S BENCH DIVISION - REGNO UNITO. - AGRICOLTURA - APPLICAZIONE DEL PRELIEVO NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI - MODALITA DI CALCOLO DEI QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO DA ATTRIBUIRE AD UN PRODUTTORE DI LATTE. - CAUSA 174/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02237
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . La presente domanda pregiudiziale sottopostavi dalla High Court di Londra fa sì che la Corte debba occuparsi nuovamente delle modalità di applicazione del prelievo supplementare sulla produzione di latte che il Consiglio ha istituito per ristabilire l' equilibrio nel settore lattiero-caseario . Questo prelievo è stato istituito dal regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 856 ( 1 ), mediante l' inserzione dell' art . 5 quater nel regolamento di base 804/68 ( CEE ) ( 2 ). Il regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857 ( 3 ), ha fissato le norme generali per l' applicazione del prelievo .
La domanda pregiudiziale verte sul regime di prelievo applicabile ai produttori che vendono latte o prodotti lattiero-caseari direttamente ai consumatori . Questo regime finora non è mai stato preso in esame da parte della Corte . La High Court chiede in particolare che la Corte precisi se
"il quantitativo di riferimento da assegnare ad un produttore di latte (...) vada calcolato tenendo conto di tutte le vendite dirette effettuate dal produttore nell' anno civile di cui trattasi oppure solo delle vendite dirette di latte da esso prodotto, effettuate nello stesso periodo ".
Inquadramento del problema
2 . Il regime del prelievo supplementare fa una distinzione tra due categorie di produttori di latte o di altri prodotti lattiero-caseari . La prima categoria - che è di gran lunga la più importante - è quella dei produttori che forniscono i loro prodotti ad un' impresa o a un gruppo che acquista il latte o gli altri prodotti lattiero-caseari per lavorarli e per trasformarli ( in prosieguo, nelle presenti conclusioni, le chiamerò "forniture alle latterie "). Per quel che riguarda detta categoria di produttori, gli Stati membri hanno la possibilità di applicare il prelievo secondo una delle due formule che seguono (( vedere art . 5 quater, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 804/68 )). La formula A consiste nell' attribuire a ciascun produttore del ramo un quantitativo di riferimento stabilito in base ai quantitativi di latte o di equivalente latte che egli ha fornito ad una latteria durante un periodo di riferimento . Allorché i quantitativi forniti superano il quantitativo di riferimento, il produttore deve versare un prelievo supplementare su detta eccedenza . La formula B, per la quale ha optato il Regno Unito, consiste nell' attribuire a ciascuna latteria un quantitativo di riferimento determinato in base ai quantitativi di latte o di equivalente latte che le sono stati forniti dai produttori affiliati durante un periodo di riferimento determinato . Allorché i quantitativi forniti superano detto quantitativo di riferimento, la latteria deve versare un prelievo supplementare su detta eccedenza . Beninteso, detto prelievo si ripercuote sui soli produttori che hanno aumentato le loro forniture, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento della latteria .
3 . La seconda categoria - alla quale appartiene la società Hall & Sons ( Dairy Farmers ) Ltd ( in prosieguo : la "Hall ") - è quella dei produttori che vendono il loro latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente ai consumatori . I produttori di questa categoria possono anch' essi essere assoggettati ad un prelievo supplementare se vendono quantitativi superiori al quantitativo di riferimento che è stato loro assegnato (( v . art . 5 quater, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 804/68 )). L' art . 6 del regolamento ( CEE ) n . 857/84 contiene alcune disposizioni che disciplinano l' applicazione del regime di prelievi a questa categoria di produttori . Il n . 1 definisce le norme che consentono di fissare il quantitativo di riferimento assegnato a ciascun produttore che vende i suoi prodotti direttamente ai consumatori :
"A ciascun produttore di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all' art . 5 quater, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 804/68 è attribuito un quantitativo di riferimento corrispondente alle vendite dirette da lui effettuate durante l' anno civile 1981, con un aumento dell' 1 %".
Il n . 2 prescrive che gli Stati membri devono vegliare a che i quantitativi di riferimento individuali che essi attribuiscono non eccedano un determinato quantitativo totale ( 4 ). Il n . 3 dispone che vari articoli del regolamento n . 857/84, che contemplano la prima categoria di produttori, si applicano anche ai produttori contemplati dall' art . 6, secondo norme da determinarsi conformemente alla procedura che esso precisa . Si tratta degli artt . 3 e 4 ( che consentono agli Stati membri di adeguare i quantitativi di riferimento individuali onde tener conto della situazione particolare di taluni produttori ) nonché dell' art . 7 ( che disciplina il trasferimento dei quantitativi di riferimento in caso di vendita, di locazione o di acquisizione di un' azienda a titolo ereditario ). Infine, l' art . 12 del regolamento ( CEE ) n . 857/84 contiene alcune definizioni . La lettera h ) definisce la nozione di "latte o equivalente latte venduto direttamente al consumo" come :
"il latte o i prodotti lattiero-caseari convertiti in equivalente latte, venduti senza passare attraverso un' impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte ".
4 . L' art . 6 del regolamento ( CEE ) n . 857/84 è stato modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 26 febbraio 1985, n . 590 ( 5 ). Questo regolamento è stato adottato allorché le autorità competenti del Regno Unito già avevano attribuito alla Hall il quantitativo di riferimento che questa contesta . Pare quindi che l' interpretazione richiesta dalla High Court riguardi la versione originale dell' art . 6 del regolamento ( CEE ) n . 857/84 e non già la versione risultante dal regolamento ( CEE ) n . 590/85 . Le modifiche apportate da quest' ultimo regolamento non hanno d' altra parte, a mio avviso, la minima incidenza sul problema d' interpretazione che dobbiamo affrontare .
5 . La definizione che ho testé citato della nozione di "latte venduto direttamente al consumo" non precisa espressamente l' origine del latte venduto . In particolare, questa disposizione non prescrive expressis verbis che il latte venduto sia stato prodotto nell' azienda del produttore, vale a dire dal bestiame dello stesso . Le altre disposizioni che disciplinano il prelievo supplementare e in particolare l' art . 6 del regolamento ( CEE ) n . 857/84, che disciplina il modo di calcolo del quantitativo di riferimento individuale da attribuirsi, non indicano neppur esse in modo esplicito che detto quantitativo di riferimento è attribuito in base alla produzione lattiera propria . La domanda d' interpretazione sottopostavi dalla High Court mira precisamente ad accertare se, per l' attribuzione di un quantitativo di riferimento ad un produttore che vende latte direttamente ai consumatori, si debba tener conto soltanto della produzione propria dell' azienda del produttore ( come ha sostenuto il Dairy Produce Quota Tribunal for England and Wales nell' ambito della controversia di merito, concezione che è condivisa dal Regno Unito e dalla Commissione come risulta dalle osservazioni presentate nell' ambito del procedimento pregiudiziale ) oppure se sia d' uopo ( come sostiene la Hall ) prendere in considerazione tutte le vendite dirette effettuate dal produttore, ivi comprese le vendite di quantitativi di latte acquistati presso terzi .
6 . Per un' illustrazione più dettagliata dello sfondo normativo e dei fatti della causa, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte .
Valutazione
7 . La Hall sostiene, in sostanza, che, dato che nessuna disposizione prescrive expressis verbis che il latte venduto direttamente ai consumatori sia stato ottenuto nell' azienda del produttore, l' art . 6, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 857/84 va interpretato nel senso che il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore si determina in base alla totalità delle sue vendite dirette al consumo, ivi comprese le vendite di quantitativi di latte acquistati presso terzi .
Personalmente non mi pare che i termini dell' art . 6, n . 1, escludano una diversa interpretazione . Questa disposizione dichiara expressis verbis che si deve trattare di un produttore che vende direttamente ai consumatori . Una lettura parallela della definizione della nozione di "produttore" di cui all' art . 12, lett . c ), del regolamento ( CEE ) n . 857/84 e della definizione della nozione di "azienda" di cui all' art . 12, lett . d ), metterà in luce che un produttore è un imprenditore agricolo che gestisce un complesso di unità di produzione ( lattiera ). Un' interpretazione letterale dell' art . 6, n . 1, nel senso che la quantità di riferimento spettante ad un produttore gli viene assegnata in base alla produzione che egli ha venduto direttamente in quanto produttore, mi pare quindi altrettanto, se non più corretta di un' interpretazione secondo la quale il quantitativo di riferimento è fissato in base alle vendite effettuate dal produttore non già come produttore, bensì soltanto in qualità d' intermediario .
8 . A mio avviso, la tesi della Hall diventa insostenibile se si prendono in considerazione non solo i termini, ma anche la finalità e il sistema delle disposizioni in materia di prelievo supplementare .
L' art . 5 quater, n . 1, primo comma, del regolamento ( CEE ) n . 804/68 definisce come segue l' obiettivo del prelievo supplementare che esso istituisce :
"Questo prelievo ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi ed adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolta nella Comunità ".
Nella sentenza del 17 maggio 1988, causa Erpelding ( 6 ), la Corte dal canto suo ha definito l' obiettivo del regime instaurato come segue :
"(...) il regime di prelievo supplementare mira a ristabilire l' equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera . Il provvedimento si iscrive dunque all' interno delle finalità di sviluppo razionale della produzione di latte e, contribuendo ad una stabilizzazione del reddito della popolazione agricola interessata, del mantenimento di un tenore di vita equo di tale popolazione" ( punto 26 della motivazione ).
9 . Per realizzare l' obiettivo descritto più sopra, il Consiglio ha optato per un regime nel quale determinati quantitativi di riferimento ( comunemente detti quote di produzione ) vengono attribuiti ai produttori singoli o alle loro latterie ed il loro superamento comporta l' applicazione di un prelievo supplementare . La natura del metodo prescelto nonché l' obiettivo che esso persegue implicano che i quantitativi di riferimento siano fissati in base ai dati del mercato primario della produzione lattiera e non in base ai dati del mercato secondario, sul quale il latte prodotto viene venduto . Proprio in questa ottica - parallelamente alla normativa che disciplina le forniture alle latterie - il Consiglio ha elaborato un regime per la vendita diretta al consumo che contempla soltanto la produzione lattiera primaria .
La chiave di volta di questo regime è l' obbligo imposto agli Stati membri di non superare un certo quantitativo globale, fissato per ogni Stato membro, allorché questi effettuano l' assegnazione dei quantitativi di riferimento individuali ( 7 ). Questo massimale insuperabile è stato stabilito aumentando dell' 1% il quantitativo di riferimento corrispondente all' anno civile 1981 ( 8 ). Pur se detto quantitativo di riferimento globale non è definito in modo più dettagliato, la natura e la finalità del prelievo supplementare nonché i dati enunciati nell' allegato del regolamento ( CEE ) n . 857/84 mettono in luce che detto massimale è stato fissato tenendo conto del quantitativo totale di latte prodotto dal complesso dei produttori interessati nelle loro rispettive aziende e venduto direttamente al consumo nel 1981 . Nell' ambito di questo quantitativo di riferimento nazionale, a ciascun produttore viene attribuito un quantitativo di riferimento individuale che corrisponde anch' esso in linea di massima ai dati dell' anno 1981 aumentati dell' 1% ( 9 ).
Si può inoltre osservare che anche le altre disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 857/84 sono state concepite in funzione della produzione di latte . Ricordo che gli Stati membri possono adeguare i quantitativi di riferimento individuali per tener conto della situazione speciale di taluni produttori . Per questo motivo i produttori che hanno aderito ad un piano di sviluppo della produzione lattiera possono ottenere un quantitativo di riferimento specifico o supplementare ( 10 ). Per i produttori la cui produzione lattiera durante l' anno di riferimento preso in considerazione è stata gravemente pregiudicata da avvenimenti eccezionali, si può tener conto di un altro anno di riferimento ( 11 ). Onde mettere in atto la ristrutturazione della produzione lattiera, gli Stati membri possono adottare talune norme particolari che contemplano in modo speciale la concessione di un' indennità ai produttori che si impegnano a cessare definitivamente la produzione lattiero-casearia ( 12 ).
10 . L' interpretazione letterale, l' interpretazione teleologica e l' interpretazione sistematica della disciplina in esame mi inducono a concludere che l' art . 6, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 857/84 va inteso nel senso che un quantitativo di riferimento viene assegnato al produttore in base al quantitativo di latte o di prodotti lattiero-caseari che egli ha venduto direttamente al consumo durante l' anno di riferimento in questione e che sono stati ottenuti con il latte prodotto dal bestiame della sua azienda .
11 . La tesi interpretativa sostenuta dalla Hall non è compatibile, a mio avviso, né con la finalità né col sistema del regime istituito . Come riconosce la stessa Hall nelle osservazioni presentate alla Corte, l' interpretazione che essa caldeggia implica che la stessa quantità di latte prodotto sia presa in considerazione due volte - o anche più a mio parere - per l' attribuzione di un quantitativo di riferimento individualmente . Siffatta interpretazione offrirebbe a un produttore la possibilità di ottenere quantitativi di riferimento supplementari mediante operazioni di compravendita, il che è già incompatibile di per sé con la finalità di questo regime, volto a limitare la produzione .
Si deve poi tener conto dell' obbligo degli Stati membri di non superare un quantitativo di riferimento nazionale nell' attribuire i quantitativi di riferimento individuali . Come ho già accennato in precedenza, questo quantitativo di riferimento nazionale è stato stabilito sommando i quantitativi di riferimento individuali per l' anno civile 1981 o più precisamente sommando i quantitativi totali di latte prodotto nell' azienda dei produttori e da questi venduto direttamente al consumo nel corso del 1981 . Le duplici prese in considerazione che conseguirebbero dall' interpretazione auspicata dalla Hall farebbero sì che ai produttori che vendono soltanto la loro produzione di latte ( vale a dire la grande maggioranza dei produttori che vendono la loro produzione direttamente al consumo ) si dovrebbero attribuire quantitativi di riferimento individuali inferiori per non superare il quantitativo di riferimento nazionale . L' interpretazione caldeggiata dalla Hall favorirebbe quindi l' attività di intermediario a detrimento dell' attività agricola tipica che è l' allevamento . Siffatta interpretazione mi pare quindi incompatibile anche con le finalità sociali della politica agricola comune .
12 . Mi sia infine lecito sottolineare che, neppure nel regime applicabile ai produttori che forniscono la loro produzione a latterie, è disposto expressis verbis che il quantitativo di riferimento individuale è fissato in base alla produzione propria .
L' interpretazione caldeggiata dalla Hall non avrebbe quindi solo un impatto sul settore delle vendite dirette al consumo, la cui entità è inferiore in dati assoluti, ma potrebbe pure sconvolgere il complesso del settore lattiero-caseario scardinando la disciplina volta a contenere la produzione .
Conclusione
13 . Per i motivi suesposti propongo alla Corte di risolvere come segue la questione pregiudiziale :
"L' art . 6, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio del 31 marzo 1984, n . 857, va interpretato nel senso che viene assegnato a ciascun produttore di latte e di prodotti lattiero-caseari contemplato all' art . 5 quater, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 804/68 un quantitativo di riferimento calcolato in base al quantitativo di latte o di prodotti lattiero-caseari che egli ha venduto direttamente al consumo durante l' anno di riferimento in questione e che è stato prodotto dal bestiame della sua azienda ".
(*) Lingua originale : l' olandese .
( 1 ) Regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 856, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 90, pag . 10 ).
( 2 ) Regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 148, pag . 13 ).
( 3 ) Regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 90, pag . 13 ).
( 4 ) Per il Regno Unito detto quantitativo totale ammonta a 187 000 t (( v . allegato del regolamento ( CEE ) n . 857/84 )). Si raffronterà con il quantitativo totale attribuito al Regno Unito per il primo anno di applicazione del prelievo in relazione alle forniture a latterie e che ammontava a 15 698 000 t (( v . art . 5 quater, n . 3 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 )).
( 5 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 26 febbraio 1985, n . 590, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 857/84 che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 68, pag . 1 ).
( 6 ) Sentenza 17 maggio 1988, Erpelding ( causa 84/87, Racc . pag . 2647 ).
( 7 ) Art . 6, n . 2, ed allegato del regolamento ( CEE ) n . 857/84 .
( 8 ) V . quinto "considerando" del regolamento ( CEE ) n . 857/84 .
( 9 ) Art . 6, nn . 1 e 2, del regolamento ( CEE ) n . 857/84 .
( 10 ) Art . 3, n . 1, e art . 4, n . 1, lett . b ) del regolamento ( CEE ) n . 857/84 .
( 11 ) Art . 3, n . 3, del regolamento ( CEE ) n . 857/84 .
( 12 ) Art . 4, n . 1, lett . a ), del regolamento ( CEE ) n . 857/84 .
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