Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 30 maggio 1989. - DANIEL CORNEE E JEAN-CLAUDE OLLIVIER E JEAN-FRANCOIS SEGER ED ALTRI CONTRO COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE DE LOUDEAC (COPALL) E LAITERIE COOPERATIVE DU TRIEUX. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR D'APPEL DE RENNES - FRANCIA. - AGRICOLTURA - PRELIEVO SUPPLEMENTARE SUL LATTE. - CAUSE RIUNITE 196/88, 197/88 E 198/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 02309
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Per riequilibrare il settore lattiero-caseario, caratterizzato da notevoli eccedenze strutturali, il 31 marzo 1984 il Consiglio adottava i regolamenti nn . 856 e 857/84 che hanno istituito, per un quinquennio iniziale, un prelievo sui quantitativi di latte raccolti oltre un limite di garanzia ( 1 ). La Corte ha già risolto diverse questioni pregiudiziali relative a taluni aspetti di questa disciplina dagli effetti rigorosi ( 2 ). Nelle cause odierne, la corte d' appello di Rennes interpella la Corte sulle disposizioni specifiche relative ai titolari di un progetto di sviluppo .
Sfondo normativo
2 . Le questioni del giudice a quo vertono sui due primi anni di applicazione del regime di controllo della produzione lattiera . Di conseguenza potrò limitarmi ad esporre la normativa allora vigente .
Disciplina comunitaria
3 . A norma dell' art . 5 quater del regolamento del Consiglio n . 804/68 ( 3 ), completato dal sopramenzionato regolamento n . 856/84, si riscuote un prelievo sui quantitativi di latte consegnati che superino un determinato quantitativo di riferimento . Il prelievo è dovuto o dai produttori di latte ( formula A ) o dagli acquirenti di latte ( latterie ) che se ne rivalgono sui soli produttori che hanno aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell' acquirente ( formula B ).
Le modalità per il calcolo del quantitativo di riferimento, vale a dire del quantitativo esente da prelievo, sono definite dal soprammenzionato regolamento n . 857/84 . Esso precisa, in caso di applicazione della formula B :
- che il prelievo ammonta al 100% del prezzo indicativo del latte ( 4 );
- che il quantitativo di riferimento è in linea di massima pari al quantitativo di latte acquistato da un acquirente durante l' anno 1981, più l' 1% ( 5 );
- che gli Stati membri possono tuttavia assumere come base il quantitativo di latte acquistato durante l' anno 1982 o 1983, diminuito di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo di riferimento garantito per il singolo Stato membro . ( 6 )
Il regime di controllo della produzione lattiera si fonda quindi sull' attribuzione ai singoli di un quantitativo di riferimento fissato in relazione alle consegne effettive durante un dato anno di riferimento . A questa nozione di quantitativo di riferimento individuale si aggiunge quella di quantitativo globale garantito dallo Stato membro . Questo secondo quantitativo equivale alla somma dei quantitativi di riferimento individuali . Essa costituisce un limite invalicabile ( 7 ).
4 . Deroghe a questo regime generale sono consentite o possono essere consentite ( vedere sotto n . 15 ) in talune situazioni particolari, specie quella dei titolari di un progetto di sviluppo ( 8 ). La posizione comunitaria di questi ultimi è stata definita dalla direttiva del Consiglio 72/159/CEE ( 9 ). Questa ha prescritto agli Stati membri di istituire un regime di incoraggiamento delle aziende agricole che siano in grado, applicando metodi di produzione razionali, di garantire un reddito equo e di offire condizioni di lavoro soddisfacenti a coloro che vi lavorano ( 10 ). A norma della direttiva, chi desideri fruire dei provvedimenti di incoraggiamento deve corredare la domanda di un progetto di sviluppo, che si estende su sei anni al massimo, nel quale siano in particolare indicati gli obiettivi di produzione da raggiungere e gli investimenti occorrenti . Se il progetto è stato approvato dalla competente autorità dello Stato membro, i titolari dello stesso possono fruire di un aiuto sotto forma, ad esempio, di bonifico d' interessi sui prestiti contratti per realizzare i miglioramenti in progetto .
5 . Il dispositivo istituito dal Consiglio per tener conto della situazione particolare di questi titolari di un progetto di sviluppo è il seguente .
Il dispositivo s' impernia sull' art . 3, n . 1, primo comma, del regolamento n . 157/84, il quale recita :
"Articolo 3
Ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento di cui all' art . 2 e nel quadro dell' applicazione delle formule A e B, sono prese in considerazione alcune situazioni particolari alle seguenti condizioni :
1 ) i produttori che hanno sottoscritto un progetto di sviluppo della produzione lattiera ai sensi della direttiva 72/159/CEE, depositato anteriormente al 1° marzo 1984, possono ottenere, secondo la decisione dello Stato membro,
- se il progetto è in corso di esecuzione, un quantitativo specifico di riferimento che tenga conto dei quantitativi di latte e dei prodotti lattiero-caseari previsti dal piano di sviluppo;
- se il progetto è stato eseguito dopo il 1° gennaio 1981, un quantitativo specifico di riferimento che tenga conto dei quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari consegnati durante l' anno in cui è stato ultimato il piano ".
L' art . 5 del regolamento n . 857/84 stabilisce tuttavia che i quantitativi supplementari di riferimento a vantaggio dei produttori contemplati dagli artt . 3 e 4 ( 11 ) non possono essere attribuiti che entro i limiti del quantitativo globale garantito per il singolo Stato membro . Esso precisa inoltre che questi quantitativi supplementari vengono prelevati su una riserva costituita dallo Stato membro nell' ambito di detto quantitativo globale garantito .
Diverse fonti possono alimentare questa "riserva nazionale ".
L' art . 2, n . 3, del regolamento n . 857/84 consente agli Stati membri di adeguare la percentuale da applicarsi ai quantitativi di riferimento onde poter attribuire quantitativi di riferimento supplementari ai produttori di cui agli artt . 3 e 4 . Questa disposizione consente quindi di istituire un regime di solidarietà nel quale sono imposte riduzioni a tutti i produttori onde concedere supplementi a taluni produttori che si trovano in una situazione che giustifica un aiuto speciale .
L' art . 4, n . 1, lett . a ), del regolamento n . 857/84 consente agli Stati membri di concedere un' indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera . In forza del n . 2 dello stesso articolo, i quantitativi di riferimento così sbloccati vengono, se necessario, aggiunti alla riserva nazionale .
Segnalo infine che l' art . 4 bis del regolamento n . 857/84 ( 12 ) consente agli Stati membri di istituire un sistema di compensazione regionale od anche nazionale . In forza di questa disposizione gli Stati membri possono trasferire quantitativi di riferimento non utilizzati ad altri produttori o acquirenti, che per ipotesi abbiano superato il limite loro imposto per le consegne . Questi trasferimenti devono operarsi anzitutto all' interno della stessa regione . Se sussistono quantitativi disponibili, possono poi essere attribuiti ad altre regioni .
Disciplina francese
6 . I provvedimenti adottati in Francia per l' attuazione della disciplina comunitaria sono contenuti nel decreto n . 84-661 del 17 luglio 1984 ( 13 ) nonché, per i primi due anni di applicazione considerati dal giudice di rinvio, nei decreti 22 novembre 1984 ( 14 ) e 10 luglio 1985 ( 15 ).
7 . Per quel che riguarda l' attuazione del regime generale, posso limitarmi ad indicare le due opzioni di base scelte dalla Francia .
Quanto alla scelta della formula, la Francia ha optato per la formula B ( 16 ). Gli acquirenti, vale a dire le latterie, devono quindi il prelievo sulla quantità di latte che è loro stato consegnato in eccedenza sul quantitativo di riferimento che è loro attribuito dalle competenti autorità, nella fattispecie l' Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, in prosieguo chiamato "Onilait ".
Quanto all' anno di riferimento, la Francia ha scelto l' anno 1983 . I quantitativi di riferimento di quest' anno di produzione sono diminuiti come segue secondo il periodo d' applicazione .
- Per il periodo 2 aprile 1984 - 31 marzo 1985, il quantitativo di riferimento iniziale di ciascun acquirente è calcolato in base al quantitativo di latte raccolto nel 1983, meno il 2% ( 1% in zona montana ) ( 17 ). Gli acquirenti sono soggetti all' obbligo di assegnare ai produttori che forniscono loro del latte un quantitativo di riferimento di base pari al massimo al 98% ( 99% in zona montana ) delle consegne effettuate nel 1983 ( 18 ).
- Per il periodo 1° aprile 1985 - 31 marzo 1986 i quantitativi di riferimento del periodo precedente ridotti dell' 1% ( salvo in zona montana ) sono presi in considerazione per quel che riguarda tanto gli acquirenti quanto i produttori che forniscono loro del latte ( 19 ).
Le percentuali relativamene esigue che si applicano alle consegne dell' anno 1983, onde determinare i quantitativi di riferimento degli acquirenti, sono degne di nota . Benché non disponga di dati in merito, mi pare lecito pensare che queste percentuali siano state fissate essenzialmente allo scopo di non superare il quantitativo globale garantito, in ossequio all' art . 2, n . 2, del regolamento n . 857/84 ( 20 ). Inoltre il governo francese ha preferito fare uso molto parco della facoltà contemplata dall' art . 2, n . 3, del regolamento n . 857/84, che consente di adeguare i quantitativi di riferimento dei produttori in generale, onde aumentare il volume dei quantitativi di riferimento supplementari a vantaggio dei produttori prioritari ( 21 ). Ne consegue che in Francia la riserva nazionale è stata sostanzialmente alimentata dai quantitativi sbloccati per effetto di rinunce definitive alla produzione .
8 . La posizione dei titolari che hanno sottoscritto un progetto di sviluppo è stata determinata dal decreto n . 83-442 del 1° giugno 1983 ( 22 ) destinato ad attuare la precitata direttiva 72/159/CEE . Questo decreto subordina la concessione degli aiuti agli investimenti, in particolare all' impegno dell' agricoltore di realizzare un programma di ammodernamento nel termine contemplato ( normalmente sei anni ) dal proprio progetto di sviluppo .
9 . Il decreto n . 84-661 traccia i limiti generali entro i quali gli acquirenti concedono, oltre ad un quantitativo di riferimento base calcolato come indicato sopra, un quantitativo di riferimento supplementare a talune categorie di produttori che si trovano in una situazione particolare e che indicherò in prosieguo col termine "produttori prioritari ". I produttori che realizzano un progetto di sviluppo a norma del decreto 1° giugno 1983 costituiscono una delle categorie di produttori che possono così fruire di quantitativi di riferimento supplementari ( 23 ). I produttori le cui consegne durante il 1983 siano state superiori a 200 000 litri di latte sono tuttavia esclusi . Salvo deroga individuale, questi non possono ottenere supplementi prima del 1° aprile 1986 . All' udienza i rappresentanti del governo francese hanno precisato che la fissazione di siffatto limite consentiva, pur rispettando il quantitativo globale garantito, di disimpegnare sufficienti quantitativi disponibili a vantaggio di un massimo di produttori prioritari .
Il decreto n . 84-661 precisa inoltre che i quantitativi di riferimento sbloccati dai produttori che hanno fruito di un premio a causa della rinuncia definitiva alla produzione lattiera sono destinati in tutto o in parte alla riserva nazionale secondo modalità da definirsi mediante decreto ministeriale ( 24 ).
10 . Per il primo periodo d' applicazione ( aprile 1984 - marzo 1985 ), il decreto 22 novembre 1984 concreta questa disciplina di massima nel modo seguente .
E' stabilito che il 90% dei quantitativi di riferimento sbloccati per effetto di rinunzie alla produzione resti alle latterie, mentre il 10% di questi quantitativi deve essere destinato alla riserva nazionale ( 25 ).
Senza superare i quantitativi di riferimento di cui possono disporre, gli acquirenti devono assegnare quantitativi di riferimento supplementari ai produttori prioritari . Devono in particolare assegnare un forfait di 9 500 litri ai produttori che abbiano sottoscritto un progetto di sviluppo e il cui progetto sia stato approvato dopo il 1° aprile 1978 e prima del 31 marzo 1985 ( 26 ). Tuttavia non possono fruire di assegnazioni di quantitativi di riferimento supplementari i produttori il cui riferimento di base superi i 200 000 litri o il 98% ( 99% in zone montane ) dell' obiettivo di consegna stabilito per la stagione 1984/1985 ( 27 ).
Questa assegnazione forfettaria può essere completata da un complemento di riferimento se esiste una notevole differenza tra il riferimento totale attribuito e l' obiettivo di consegna stabilito per la stagione 1984-1985 ( 28 ). Un complemento può essere concesso pure ai titolari di un progetto di sviluppo le cui consegne dell' anno 1983 siano state superiori a 200 000 litri ( 29 ). Questi due complementi possono tuttavia essere assegnati solo se gli acquirenti dispongono di quantitativi di riferimento non utilizzati .
Oltre il livello degli acquirenti, sono contemplati due altri livelli di intervento .
Anzitutto, se le disponibilità dell' acquirente non gli consentono di soddisfare le esigenze dei suoi produttori prioritari, egli può valersi della riserva nazionale gestita dall' Onilait ( 30 ).
Inoltre, valendosi della facoltà offerta dall' art . 4 bis del regolamento n . 857/84, un sistema di compensazione regionale/nazionale consente di compensare le eccedenze degli acquirenti che superano i limiti mediante i quantitativi di riferimento non utilizzati dagli acquirenti che non hanno esaurito la loro "quota ".
A detta dei rappresentanti del governo francese all' udienza, il complesso di questi provvedimenti ha consentito in pratica di evitare di applicare in Francia un prelievo a carico dei produttori e degli acquirenti per la stagione 1984-1985 .
11 . Per il secondo periodo d' applicazione ( aprile 1985 - marzo 1986 ), il decreto 10 luglio 1985 stabilisce altre modalità .
Sul piano delle disponibilità degli acquirenti, la parte dei quantitativi sbloccati che è restata alle latterie è stata ridotta all' 80% ( 90% in precedenza ), mentre la parte da assegnarsi alla riserva nazionale è stata portata al 20% ( 31 ).
Analogamente al periodo d' applicazione precedente, gli acquirenti devono assegnare, entro il quantitativo di riferimento di cui dispongono, quantitativi supplementari a determinati produttori prioritari tra i quali i titolari di un progetto di sviluppo ( 32 ). Il decreto 10 luglio 1985 non prescrive però più di concedere un quantitativo forfettario a questi ultimi . Esso si limita a stabilire che i commissari della Repubblica di ciascuna delle regioni possano definire i criteri di attribuzione di detti quantitativi di riferimento supplementari ( 33 ). Come il decreto precedente, esso esclude tuttavia dalla fruizione dei quantitativi supplementari i produttori i cui quantitativi di riferimento superano i 200 000 litri o il 97% ( 99% in zona montana ) dell' obiettivo di consegna stabilito nel progetto di sviluppo ( 34 ).
All' udienza, i rappresentanti del governo francese hanno precisato che le istruzioni impartite dalle autorità regionali non miravano all' assegnazione di un quantitativo forfettario ai produttori titolari di un progetto di sviluppo . Al contrario, si sarebbe raccomandato di tenere conto dell' obiettivo di produzione stabilito per ciascun progetto di sviluppo .
Il decreto 10 luglio 1985 disciplina in modo specifico la destinazione da dare ai quantitativi sbloccati da parte dei produttori che hanno fruito di un premio per rinuncia definitiva alla produzione lattiera ( 35 ). Questi quantitativi vengono utilizzati in primo luogo dagli acquirenti per portare il quantitativo di riferimento di ciascun produttore al 97% ( 99% in zona montana ) dei quantitativi consegnati nel 1983, cominciando dai produttori i cui quantitativi di riferimento sono più esigui e ad esclusione dei produttori i cui quantitativi di riferimento superano i 200 000 litri . Il residuo eventuale è suddiviso, ma la norma non è tuttavia chiara sul punto se i produttori che si trovano in una situazione particolare siano o no gli unici che possono fruire di questo residuo .
Le norme che disciplinano il funzionamento della riserva nazionale sono del pari diverse rispetto a quelle del periodo d' applicazione precedente . E' stabilito che l' Onilait, dopo aver prelevato un quantitativo determinato per taluni giovani agricoltori e per agricoltori che hanno proposto ricorsi dichiarati ricevibili, assegna il resto agli acquirenti delle zone montane e agli acquirenti che hanno una quota particolarmente cospicua di produttori prioritari i cui quantitativi di riferimento assegnati siano molto lontani dagli obiettivi di consegna fissati nei progetti di sviluppo ( 36 ).
Infine, a norma dell' art . 4 bis del regolamento n . 857/84, è stato nuovamente applicato un sistema di compensazione regionale/nazionale ( 37 ).
Il governo francese ha osservato che questo complesso di provvedimenti ha consentito un ampio esonero dal prelievo a vantaggio di quei produttori prioritari che sono riusciti a mantenere le loro consegne nei limiti dei quantitativi contemplati dai loro obiettivi . Ha pure osservato che questi provvedimenti avevano consentito di evitare che la ripartizione dei quantitativi di riferimento supplementari tra i produttori prioritari dipendesse dalla maggiore o minore disponibilità di quantitativi sbloccati nell' ambito delle loro latterie rispettive .
Cause principali
12 . Nelle cause principali, 15 produttori di latte del dipartimento delle Côtes du Nord, tutti titolari di un progetto di sviluppo sottoscritto tra il 1980 e il 1983, contestano il prelievo effettuato dalla loro latteria per la stagione 1985/1986 . Ricordo che nessuno degli attori nella causa principale ha portato a termine il progetto di sviluppo nel 1981 e nel 1982 . Noto pure che tutti gli attori nella causa principale avevano prodotto, per il periodo preso in considerazione, un quantitativo di latte superiore ai 200 000 litri .
13 . Nell' ambito di queste liti, la cour d' appel di Rennes ha sollevato le questioni pregiudiziali seguenti :
"1 ) Se l' art . 3 del regolamento del Consiglio n . 857/84 consenta ad uno Stato membro di attribuire un quantitativo forfettario a tutti i titolari di progetti di sviluppo in corso di esecuzione, a prescindere dagli obiettivi di ciascun progetto, e di scegliere il 1983 come unico anno di riferimento, senza stabilire deroghe per i produttori beneficiari di un progetto di sviluppo portato a termine nel 1981 e nel 1982 .
2 ) Se l' art . 40, n . 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea osti a che i decreti 22 novembre 1984 e 10 luglio 1985 determinino un ordine di precedenza per l' attribuzione di quantitativi di riferimento supplementari, in relazione ai quantitativi sbloccati in seno a ciascuna impresa, facendo così dipendere il beneficio concesso dai quantitativi disponibili dell' acquirente .
3 ) Se l' autorità nazionale, nell' adottare, in particolare, il decreto ministeriale 10 luglio 1985 che limita la possibilità di crescita per la stagione 1985/1986 all' 1% rispetto alla stagione precedente, abbia trasgredito il principio del legittimo affidamento, in quanto i titolari di progetti potevano contare sulla stabilità degli impegni anteriormente assunti per consentire loro di accrescere la produttività delle loro aziende ".
Esame della prima questione
14 . La prima questione si divide in due parti . Le interpreto come segue :
1 ) Se l' art . 3 del regolamento n . 857/84 consenta l' assegnazione di una quantità di riferimento supplementare di tipo forfettario ai titolari di un progetto di sviluppo .
2 ) Se lo stesso articolo consenta di scegliere il solo anno 1983 per fissare il quantitativo di riferimento del produttore che abbia portato a termine un progetto di sviluppo nel 1981 o nel 1982 .
Assegnazione di un quantitativo di riferimento di tipo forfettario
15 . Per risolvere la questione è opportuno determinare anzitutto se l' art . 3 del regolamento n . 857/84 imponga agli Stati membri l' obbligo di assegnare un quantitativo di riferimento supplementare ai titolari di un progetto di sviluppo oppure si limiti a darne facoltà .
Ricordiamo le disposizioni afferenti :
"Articolo 3
Ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento di cui all' art . 2 (...) sono prese in considerazione alcune situazioni particolari alle seguenti condizioni :
1 ) i produttori che hanno sottoscritto un progetto di sviluppo (...) possono ottenere, secondo la decisione dello Stato membro :
(...)
qualora lo Stato membro disponga di sufficienti informazioni possono inoltre essere presi in considerazione gli investimenti effettuati senza progetto di sviluppo;
2 ) gli Stati membri possono accordare ai giovani agricoltori (...) un quantitativo di riferimento specifico;
3 ) i produttori la cui produzione lattiera (...) ha risentito sensibilmente di eventi eccezionali (...) ottengono su loro richiesta la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento (...)" ( i corsivi sono miei ).
Gli attori nelle cause principali si richiamano alle parole "vengono presi in considerazione" di cui alla prima frase dell' art . 3 per sostenere che gli Stati membri hanno l' obbligo di istituire un regime particolare a favore dei titolari di un progetto di sviluppo . Non condivido questa tesi .
A mio parere, la prima frase dell' art . 3 va interpretata tenendo conto del fatto che il regime di controllo della produzione istituito nel 1984 implica ampi margini di valutazione per gli Stati membri, tanto per la determinazione del volume dei quantitativi di riferimento supplementari che possono essere assegnati a produttori prioritari, quanto per la definizione delle categorie di produttori prioritari che possono fruirne, sempreché i provvedimenti adottati non abbiano l' effetto di superare il limite della quantità globale garantita . Questa latitudine lasciata agli Stati membri si trova chiaramente espressa nell' art . 2, n . 3, del regolamento n . 857/84, secondo il quale
"le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere adattate dagli Stati membri per garantire l' applicazione degli artt . 3 e 4 ". ( il corsivo è mio )
E' inoltre espressa nel terzo considerando del regolamento n . 857/84 secondo il quale
"considerando che è opportuno consentire agli Stati membri di adattare i quantitativi di riferimento per tener conto della situazione particolare di alcuni produttori (...)". ( il corsivo è mio )
Visto quanto precede, la prima frase dell' art . 3 va compresa a mio parere nel senso che si limita a consentire agli Stati membri di adeguare i quantitativi di riferimento onde garantire l' applicazione dei numeri da 1 a 3 dell' art . 3, senza indicare se questa applicazione sia obbligatoria o facoltativa . La soluzione di quest' ultimo punto si trova ai numeri da 1 a 3 dell' art . 3, ove si fa distinzione tra quattro situazioni : 1 ) quella dei titolari di un progetto di sviluppo ( n . 1, primo comma ); 2 ) quella dei produttori che abbiano effettuato investimenti senza progetto di sviluppo ( n . 1, secondo comma ); 3 ) quella dei giovani agricoltori ( n . 2 ); 4 ) quella dei produttori colpiti da avvenimenti eccezionali ( n . 3 ). Come la Corte ha confermato nella sentenza 28 aprile 1988 ( Thevenot e a ., causa 61/87, RAcc . pagg . 2375, n . 18 della motivazione ), i termini usati nel n . 3 prescrivono agli Stati membri l' obbligo di tener conto della situazione dei produttori che vi sono contemplati . I termini usati invece nei numeri 1 e 2 ( vedansi sopra le parole sottolineate ) indicano chiaramente che gli Stati membri hanno la facoltà di adottare provvedimenti specifici per tener conto della situazione delle altre tre categorie di produttori che si trovino in una situazione particolare .
16 . Assodato quindi che i provvedimenti contemplati dall' art . 3, n . 1, del regolamento n . 857/84 si collocano nell' ambito di una facoltà lasciata agli Stati membri, è lecito a mio parere trarne la conseguenza che gli Stati membri possono del pari fissare un limite massimo oltre il quale non può essere assegnata alcuna quantità di riferimento supplementare . La fissazione di un siffatto limite può essere necessaria nell' ambito di arbitrati da farsi dagli Stati membri tra produttori prioritari e non prioritari, oppure tra le varie categorie di produttori prioritari, onde rispettare il limite del quantitativo globale garantito .
A questo proposito, ricordo che il governo francese ha preferito valersi molto poco della facoltà offerta agli Stati membri di adeguare i quantitativi di riferimento dei produttori in generale, onde aumentare il volume dei quantitativi di riferimento supplementari a vantaggio dei produttori prioritari ( vedasi n . 7 ). Avendo effettuato questa scelta, ha dovuto fare arbitrati tra produttori prioritari tenendo conto dei quantitativi di riferimento disponibili . In questo contesto, ha escluso i titolari di un progetto di sviluppo la cui produzione fosse superiore a 200 000 litri e ciò onde poter attribuire supplementi cospicui a quanti più piccoli produttori prioritari fosse possibile . Agendo in questo modo il governo francese si è attenuto, a mio parere, alla disciplina comunitaria . Infatti, il criterio seguito per effettuare una distinzione tra produttori prioritari è un criterio obiettivo la cui validità è d' altra parte stata espressamente riconosciuta nell' ambito dell' art . 2, n . 2, del regolamento n . 857/84 ( 38 ). Inoltre lo scopo così perseguito è conforme alla disciplina comunitaria .
17 . Quanto precede mi pare suggerisca la soluzione utile da fornire al giudice di rinvio per la pronuncia nelle cause principali . Ricordo infatti che tutti gli attori nelle cause principali hanno prodotto, durante la stagione 1985/1986, un quantitativo superiore a 200 000 litri di latte . Se l' esclusione di questa categoria di produttori dal regime specifico per i titolari di un progetto di sviluppo è conforme alla disciplina comunitaria, il problema della validità dell' assegnazione di un quantitativo di riferimento forfettario non ha più interesse per detti attori . D' altra parte mi chiedo se la disciplina francese per la stagione 1985/1986 contempli effettivamente siffatta assegnazione forfettaria a favore dei titolari di un progetto di sviluppo . E' vero che il decreto 22 novembre 1984 contemplava un forfait di 9 500 litri da concedersi a tutti gli interessati la cui produzione fosse inferiore a 200 000 litri, tuttavia siffatto forfait non compare più nel decreto 10 luglio 1985 che fissa le norme secondo le quali le latterie hanno imposto un prelievo a carico degli attori nella causa principale . I rappresentanti del governo francese hanno precisato all' udienza che il forfait di 9 500 litri è stato abbandonato per la stagione 1985/1986 e sostituito dalla raccomandazione di tener conto dell' obiettivo di produzione fissato da ciascun progetto di sviluppo ( vedasi sopra n . 11 ).
18 . Qualora riteniate tuttavia di dover risolvere la questione relativa all' assegnazione di un quantitativo di riferimento forfettario, ecco il mio parere .
Nella situazione in esame, lo Stato membro ha scelto di valersi della facoltà contemplata dall' art . 3, n . 1, del regolamento n . 857/84 a favore di una determinata categoria di titolari di un progetto di sviluppo, nella fattispecie dei titolari il cui progetto è in corso di esecuzione e la cui produzione sia inferiore ai limiti sopraindicati . In questo caso il dispositivo istituito deve naturalmente soddisfare le condizioni poste dal regolamento .
Ricordo il passo afferente :
"se il progetto è in corso di esecuzione, un quantitativo specifico di riferimento che tenga conto dei quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari previsti dal progetto di sviluppo ". ( i corsivi sono miei )
Il tenore di questa disposizione vieta a mio parere l' assegnazione di un quantitativo di riferimento supplementare di tipo forfettario ai titolari di un progetto di sviluppo in esecuzione . Uno Stato membro, dal momento che ha scelto di istituire un regime particolare a favore di questi, deve tener conto delle singole situazioni, ad esempio rispettando un rapporto tra il quantitativo di riferimento supplementare da assegnare e l' obiettivo di produzione contemplato da ciascun progetto di sviluppo .
Quanto precede non implica tuttavia l' obbligo per gli Stati membri di fissare il quantitativo di riferimento da assegnarsi agli interessati al livello della produzione lattiera contemplata da ciascun progetto di sviluppo . Gli Stati membri possono, a mio parere, determinare liberamente, ma obiettivamente, la o le entità della quantità di riferimento supplementare da concedere oltre il quantitativo di riferimento di base, sempreché queste entità siano determinate in funzione di o in relazione agli obiettivi di produzione contemplati dai progetti di sviluppo ed inoltre i quantitativi supplementari da concedere restino nel limite del quantitativo globale garantito .
Scelta dell' anno 1983 come unico anno di riferimento
19 . Mi chiedo pure se la questione relativa alla scelta dell' anno 1983 come anno di riferimento, senza contemplare deroghe per i titolari di un progetto di sviluppo completato nel 1981 o nel 1982, sia necessaria nell' ambito delle cause principali . Infatti nessuno degli attori nella causa principale ha portato a termine il progetto di sviluppo nel 1981 o nel 1982 .
Qualora riteniate tuttavia di dover risolvere questa seconda parte della prima questione, ecco il mio parere .
20 . L' art . 3, n . 1, secondo trattino, del regolamento n . 857/84, mi pare serva anzitutto per disciplinare la situazione di taluni titolari di un progetto di sviluppo la cui azienda sia ubicata in uno Stato membro che ha scelto il 1981 come anno di riferimento . In questo caso è logico consentire allo Stato membro di concedere quantitativi di riferimento supplementari ai produttori che abbiano portato a termine il progetto di sviluppo dopo il 1° gennaio 1981, dato che il loro quantitativo di riferimento di base è stato perciò fissato in base ad una produzione lattiera destinata ad aumentare e che non tiene conto della produzione "normale" da raggiungere al termine del progetto di sviluppo .
Come si deve intendere la disposizione nel caso dello Stato membro che ha scelto il 1983 come anno di riferimento? In questo caso la norma mi pare priva di oggetto per quanto riguarda i titolari di un progetto di sviluppo portato a termine nel 1981 o nel 1982 . Infatti, il quantitativo di riferimento di base degli interessati è fissato in un momento in cui hanno potuto realizzare gli obiettivi di produzione contemplati nel loro progetto di sviluppo . Questo quantitativo di riferimento di base tiene quindi necessariamente conto della produzione degli interessati durante l' anno di compimento del progetto .
21 . Comunque sia, il regolamento n . 857/84 vieta a mio parere di prendere in considerazione, a favore dei titolari di un progetto di sviluppo, un anno di riferimento diverso da quello prescelto dallo Stato membro per i produttori in generale . L' art . 2 del regolamento prescrive agli Stati membri di scegliere un anno di riferimento tra gli anni 1981-1983 . Una volta effettuata questa scelta, un diverso anno di riferimento può ancora essere preso in considerazione a favore di produttori colpiti da avvenimenti eccezionali ( art . 3, n . 3 ). In compenso, il regolamento n . 857/84 non consente di derogare all' anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro a favore dei titolari di un progetto di sviluppo . La Corte lo ha detto espressamente nella sentenza 17 maggio 1988 ( Erpelding, causa 84/87, Racc . pag . 2647 ):
"l' art . 3, n . 3, del regolamento del Consiglio n . 857/84 ( è la ) sola norma che autorizzi i produttori a scegliere un anno di riferimento diverso da quello stabilito dallo Stato membro interessato entro il periodo 1981-1983 ". ( n . 19 della motivazione )
Esame della seconda questione
22 . Con la seconda questione, se non vado errato, la corte d' appello di Rennes chiede alla Corte se la disciplina comunitaria osti alla conservazione nelle latterie di una parte dei quantitativi di riferimento individuali che sono sbloccati da produttori affiliati che abbiano definitivamente rinunciato alla produzione ( 90% a norma del decreto del 22 novembre 1984, 80% a norma del decreto 10 luglio 1985 ), mentre solo il resto va ad alimentare la riserva nazionale .
23 . La soluzione di detto quesito scaturisce a mio parere dall' art . 4, n . 2, del regolamento n . 857/84 :
"2 . I quantitativi di riferimento resi disponibili vengono aggiunti, se necessario, alla riserva di cui all' art . 5 ". ( il corsivo è mio )
Nella sentenza 25 novembre 1986 ( Klensch e a ., cause riunite 201 e 202/85, Racc . pag . 3477 ) la Corte ha dichiarato :
"Il regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, osta a che uno Stato membro, che abbia optato per la formula B, attribuisca il quantitativo di riferimento di un produttore che ha cessato l' attività al quantitativo di riferimento dell' ultimo acquirente cui detto produttore effettuava consegne, anziché attribuire detto quantitativo alla riserva nazionale ".
La Corte ha motivato questa massima nel modo seguente :
"Un' interpretazione del regolamento secondo la quale il quantitativo di riferimento individuale di un produttore che abbia cessato volontariamente la sua attività resta assegnato all' acquirente creerebbe una discriminazione fra produttori . L' acquirente potrebbe infatti riassegnare detto quantitativo ai produttori ad esso affiliati, così favorendo in modo ingiustificato questi ultimi, rispetto ai produttori affiliati ad altri acquirenti . Simile interpretazione condurrebbe inoltre a legare al suo precedente acquirente il produttore che, cessata la produzione, volesse poi riprenderla; in tal caso infatti costui non potrebbe scegliere un altro acquirente . Una conseguenza di tal genere può essere invece evitata, se le succitate disposizioni del regolamento n . 857/84 vengono interpretate nel senso che la modifica dei quantitativi di riferimento si applica in via analogica al caso in cui il produttore abbia volontariamente cessato l' attività ". ( n . 22 della motivazione )
24 . In forza dell' art . 4, n . 2, come è stato interpretato nella sopracitata sentenza Klensch, tutti i quantitativi di riferimento individuali dei produttori che hanno cessato l' attività devono quindi alimentare la riserva nazionale . Ravviso solo un' eccezione a questa norma, vale a dire nell' ipotesi in cui le disponibilità della riserva nazionale, distinte da quelle conseguenti alla rinuncia alla produzione, fossero sufficienti per soddisfare l' esigenza dei produttori prioritari, definiti dallo Stato membro ai sensi degli artt . 3 e 4 del regolamento n . 857/84 ( vedansi i termini "se necessario" di cui all' art . 4, n . 2 ). Eccezion fatta per questa ipotesi, i quantitativi sbloccati - per i quali, ricordiamolo, gli agricoltori che rinunciano alla produzione possono ottenere un' indennità - devono essere suddivisi tra i soli produttori che possono fruire, secondo la decisione dello Stato membro, di quantitativi di riferimento supplementari . Inoltre, questa suddivisione non può creare una discriminazione tra produttori prioritari facendo dipendere il quantitativo di riferimento supplementare che va loro attribuito dal volume dei quantitativi sbloccati nell' ambito degli acquirenti ai quali essi sono affiliati .
25 . Quest' interpretazione, che deriva dalla sentenza Klensch, non mi pare tuttavia incompatibile con una gestione decentralizzata dei quantitativi di riferimento sbloccati in uno Stato membro che abbia optato per la formula B . In particolare, il dispositivo che è stato messo in funzione in Francia per la stagione 1985/1986 e che consiste nel conservare l' 80% dei quantitativi di riferimento sbloccati presso le latterie e nel trasferire il resto alla riserva nazionale, non mi pare incompatibile con la disciplina comunitaria se sono soddisfatte le condizioni che seguono . In primo luogo gli acquirenti devono ridistribuire i quantitativi sbloccati che non sono stati trasferiti alla riserva nazionale solo tra i produttori che possono fruire di quantitativi di riferimento supplementari . Inoltre la conservazione di una parte dei quantitativi sbloccati presso gli acquirenti deve avere la natura provvisoria di un anticipo . In altri termini, se questa parte eccede i quantitativi che sono necessari per concedere, in ossequio alla decisione dello Stato membro, quantitativi di riferimento supplementari ai produttori, il saldo va trasferito alla riserva nazionale . Se questa parte è invece insufficiente per concedere, in ossequio alla decisione dello Stato membro, i quantitativi di riferimento supplementari previsti a favore dei produttori prioritari affiliati e se la riserva nazionale risulta del pari insufficiente a questo scopo, il regime di gestione decentralizzato deve consentire di ridurre a posteriori la percentuale dei quantitativi sbloccati conservati presso gli acquirenti che hanno potuto soddisfare le esigenze dei produttori prioritari che sono loro affiliati, in modo da compensare retroattivamente le disparità di trattamento tra produttori a seconda dell' acquirente al quale sono affiliati .
Spetta al giudice nazionale valutare se le condizioni di cui sopra sono soddisfatte nel sistema nazionale . In caso affermativo, il sistema non mi pare incompatibile con il regolamento n . 857/84, né in contrasto col principio di non discriminazione .
Esame della terza questione
26 . L' art . 5 quater, n . 3, del regolamento n . 804/68 ha fissato la quantità globale garantita agli Stati membri, che doveva essere presa in considerazione a partire dal secondo anno di applicazione, a un livello inferiore a quello stabilito per il primo anno di applicazione . Per questo motivo il governo francese, per la stagione 1985/1986, ha mantenuto il quantitativo di riferimento degli acquirenti e dei produttori affiliati al livello fissato per la stagione precedente, meno l' 1% ( salvo in zona montana ) ( vedasi sopra n . 7 ) ( 39 ). In questo contesto, mi pare che la terza questione posta dal giudice a quo sollevi il problema se la disciplina comunitaria stessa non abbia leso il principio del legittimo affidamento .
La terza questione si basa inoltre sulla considerazione della corte d' appello di Rennes secondo la quale i titolari di un progetto di sviluppo devono poter contare "sulla stabilità degli impegni assunti per consentire loro di aumentare la produttività della loro azienda ". Questa considerazione lascia intendere che intercorrerebbero tra le autorità nazionali ed i titolari di un progetto di sviluppo impegni in forza dei quali i secondi avrebbero una specie di diritto contrattuale a realizzare gli obiettivi di produzione contemplati nel loro progetto . Prima di risolvere la questione relativa al principio del legittimo affidamento, è quindi opportuno accertare se i titolari di un progetto di sviluppo possono invocare un diritto quesito a realizzare gli obiettivi di produzione contemplati nel loro progetto . Naturalmente, non spetta alla Corte interpretare il decreto n . 83-442 del 1° giugno 1983 che ha definito la posizione dei titolari di un progetto di sviluppo in Francia . Detta questione va esaminata alla luce della sopramenzionata direttiva 72/159/CEE, che ha definito la posizione comunitaria dei titolari di un progetto di sviluppo .
27 . E' vero che la direttiva 72/159/CEE prescrive agli Stati membri di far approvare i progetti di sviluppo dalle competenti autorità, tuttavia questa approvazione non attribuisce agli interessati il diritto di realizzare gli obiettivi di produzione contemplati da questi progetti ( 40 ). L' approvazione si limita, a mio parere, ad attribuire ai titolari di un progetto di sviluppo il diritto di fruire di taluni aiuti, specie sotto forma di un bonifico d' interessi, pur lasciando agli agricoltori la responsabilità economica e finanziaria dell' azienda ( 41 ).
Così stando le cose, ritengo che i titolari di un progetto di sviluppo non possano presumere di andar esenti dall' osservanza di eventuali norme, emanate durante l' esecuzione del loro progetto, nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati ( 42 ). Questo vale, a maggior ragione, quando lo squilibrio del settore lattiero obbliga il Consiglio ad istituire un regime di controllo della produzione che implica necessariamente la fine della sua espansione .
28 . Resta il fatto che la direttiva 72/159/CEE ha incontestabilmente incoraggiato molti agricoltori ad investire nell' ammodernamento della loro azienda, nella prospettiva di ottenere in futuro un reddito sufficiente . Quando una limitazione della produzione di questi agricoltori viene imposta in base ad un anno di riferimento anteriore a quello nel quale è stato portato a termine il loro progetto di sviluppo - vale a dire in un momento in cui la loro produzione non ha normalmente raggiunto il livello di redditività previsto alla scadenza del progetto - è chiaro che questa limitazione produce nei loro confronti effetti più gravi che non nei confronti dei produttori che hanno una produzione costante . Quindi, il principio dell' osservanza del legittimo affidamento aveva particolare importanza, cosa di cui il Consiglio era cosciente, come vedremo in seguito .
29 . Nella sentenza 16 maggio 1979 ( Tomadini, causa 84/78, Racc . pag . 1801 ), la Corte ha ricordato la portata del principio del legittimo affidamento :
"nell' ambito di una normativa in materia economica, come quella delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, il principio della tutela del legittimo affidamento vieta alle istituzioni comunitarie (...) di modificare tale disciplina senza stabilire norme transitorie, se un interesse pubblico inderogabile non osta all' adozione di un provvedimento in tal senso ". ( n . 20 della motivazione )
Nella fattispecie, il Consiglio ha dichiarato nell' ultimo considerando del regolamento n . 857/84 :
"considerando che è assolutamente di pubblico interesse che il regime entri in vigore il 2 aprile 1984 ".
In altri termini, il Consiglio ha ritenuto che i presupposti che potevano giustificare la rinuncia a provvedimenti transitori, secondo la giurisprudenza della Corte, sussistessero nella fattispecie e non abbiamo motivi per mettere in dubbio la correttezza dell' apprezzamento del Consiglio, emesso nell' esercizio del suo potere discrezionale politico .
Tuttavia anche se è vero che i regolamenti nn . 856 e 857/84 non contengono vere e proprie disposizioni transitorie, il Consiglio ha emanato diverse norme che hanno effetto equivalente alle disposizioni transitorie :
- la presa in considerazione, durante il primo anno di applicazione del prelievo supplementare, di un quantitativo globale garantito fissato per la Comunità in 98,2 milioni di tonnellate, ( 97,2 milioni di tonnellate a decorrere dal secondo anno ) ( vedansi quinto e sesto considerando del regolamento n . 856/84 );
- la facoltà, attribuita agli Stati membri, di assegnare quantitativi di riferimento supplementari ai produttori che si trovino in una situazione particolare, e specie ai titolari di un progetto di sviluppo ( artt . da 2 a 5 del regolamento n . 857/84 );
- la facoltà, attribuita agli Stati membri, di istituire dispositivi di compensazione regionale/nazionale ( art . 4 bis del regolamento n . 857/84 ).
Queste disposizioni e l' uso che ne è stato fatto in Francia hanno avuto in pratica l' effetto di consentire di evitare il prelievo a carico dei produttori ed acquirenti francesi per la stagione 1984/1985 .
Così stando le cose, mi pare che né come principio né per l' applicazione fattane la disciplina comunitaria abbia leso il principio dell' osservanza del legittimo affidamento .
30 . In conclusione propongo di risolvere come segue le questioni pregiudiziali :
1 ) a ) L' art . 3, n . 1, del regolamento n . 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 non osta a che uno Stato membro escluda i produttori la cui produzione lattiera supera un livello stabilito in via assoluta dal vantaggio di un quantitativo di riferimento supplementare destinato ai produttori che abbiano sottoscritto, a norma della direttiva 72/159/CEE, un progetto di sviluppo in corso di esecuzione .
b ) Detta disposizione osta a che uno Stato membro attribuisca ai titolari di un progetto di sviluppo in corso di esecuzione contemplati alla lett . a ) un quantitativo di riferimento supplementare di natura forfettaria che è privo di rapporto con gli obiettivi di produzione previsti dal progetto .
c ) Detta disposizione non consente agli Stati membri che hanno assunto l' anno 1983 come anno di riferimento di scegliere un altro anno di riferimento per determinare i quantitativi di riferimento individuali da assegnare ai produttori di cui alla lett . a ) che abbiano portato a termine il loro progetto di sviluppo nel 1981 o nel 1982 .
2 ) Né il regolamento n . 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, né il divieto di discriminazione sancito dall' art . 40, n . 3, secondo comma, del trattato ostano a che uno Stato membro che ha optato per la formula B affidi agli acquirenti la cura di assegnare provvisoriamente una parte dei quantitativi sbloccati dai produttori affiliati ad altri produttori affiliati, che si trovino in una situazione particolare, purché dette assegnazioni possano essere adeguate in seguito in modo da compensare le disparità di trattamento tra produttori a seconda dell' acquirente al quale sono affiliati .
3 ) I regolamenti nn . 856 e 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, imponendo agli Stati membri di applicare il regime di controllo della produzione lattiera ai produttori che hanno sottoscritto un progetto di sviluppo a norma della direttiva 72/159/CEE, pur consentendo loro di tener conto della situazione di questi ultimi, mediante attribuzione di un quantitativo di riferimento supplementare, non ledono il principio del legittimo affidamento ."
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 856, che modifica il regolamento n . 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 90, pag . 10 ); regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-aseari ( GU L 90, pag . 13 ).
( 2 ) Sentenza 25 novembre 1986 ( Klensch e a ., cause riunite 201 e 202/85, Racc . pag . 3477 ); sentenza 28 aprile 1988 ( Mulder, causa 102/86, Racc . pag . 2321 ); sentenza 28 aprile 1988 ( von Deetzen, causa 107/86, Racc; pag . 2355 ); sentenza 28 aprile 1988 ( Thevenot e a ., causa 61/87, Racc . pag . 2375 ); sentenza 17 maggio 1988 ( Erpelding, causa 84/87, Racc . pag . 2647 ).
( 3 ) Regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 148, pag . 13 ).
( 4 ) Art . 1, n . 1 .
( 5 ) Art . 2, n . 1 .
( 6 ) Art . 2, n . 2 .
( 7 ) Art . 5 quater, n . 3, del regolamento n . 804/68 .
( 8 ) Gli altri produttori che fruiscono o possono fruire di un regime di deroga sono :
- i produttori che hanno effettuato investimenti senza piano di sviluppo a condizione che lo Stato membro disponga di informazioni sufficienti ( art . 3, n . 1, secondo comma del regolamento n . 857/84 );
- i giovani agricoltori installati dopo il 1980 ( art . 3, n . 2, del regolamento n . 857/84 );
- i produttori la cui produzione lattiera è stata gravemente colpita da avvenimenti eccezionali durante l' anno di riferimento ( art . 3, n . 3, del regolamento n . 857/84 );
- i produttori che portano a termine un progetto di sviluppo approvato, dopo il primo aprile 1984, a norma della direttiva 72/159/CEE, a condizione che questo progetto risponda a taluni criteri (( art . 4, n . 1, lett . b ), del regolamento n . 857/84 ));
- altri produttori che svolgono attività agricola a titolo principale, a condizione che la fruizione del regime di deroga rientri nell' ambito della riorganizzazione della loro produzione lattiero-casearia (( art . 4, n . 1, lett . c ), del regolamento n . 857/84 )).
( 9 ) Direttiva 72/159/CEE del Consiglio del 17 aprile 1972 relativa all' annullamento delle aziende agricole ( GU L 96, pag . 1 ).
( 10 ) Vedasi il quinto considerando della direttiva .
( 11 ) Vedasi sopra ( n . 4 e nota a piè di pagina n . 8 ) l' elenco delle categorie di produttori contemplate dagli artt . 3 e 4 del regolamento n . 857/84 che fruiscono o possono fruire di un regime derogatorio .
( 12 ) Questa disposizione è stata aggiunta al regolamento n . 857/84 dal regolamento del Consiglio 26 febbraio 1985, n . 590, ( GU L 68, pag . 1 ). Inizialmente prevista per un primo periodo di dodici mesi, la disposizione è stata prorogata per un secondo periodo di dodici mesi dal regolamento del Consiglio 23 maggio 1985, n . 1305 ( GU L 137, pag . 12 ).
( 13 ) Decreto n . 84-661 del 17 luglio 1984, relativo al controllo della produzione di latte di mucca e alle modalità di percezione di un prelievo supplementare a carico degli acquirenti e dei produttori del latte di mucca ( JORF del 21.7.1984, pag . 2373 ).
( 14 ) Decreto 22 novembre 1984, relativo alla determinazione dei quantitativi di riferimento degli acquirenti di latte per il periodo 2 aprile 1984 - 31 marzo 1985 ( JORF del 20.11 . 1984, pag . 3660 ).
( 15 ) Decreto 10 luglio 1985, relativo alla determinazione dei quantitativi di riferimento degli acquirenti di latte per il periodo 1° aprile 1985 - 31 marzo 1986 ( JORF 14.7.1985, pag . 7979 ).
( 16 ) Art . 2 del decreto n . 84-661 .
( 17 ) Art . 17 del decreto n . 84/661 .
( 18 ) Art . 3, primo comma, lett . a ), del decreto 22 novembre 1984 .
( 19 ) Artt . 2 e 3, primo comma, lett . a ), del decreto 10 luglio 1985 .
( 20 ) Mi pare quindi lecito pensare che il governo francese abbia usato la formula seguente : 1983 - 2% = 1981 + 1 %.
( 21 ) I rappresentanti del ggoverno francese hanno precisato all' udienza che il quantitativo di riferimento degli acquirenti è stato fissato, all' inizio della stagione 1984/1985, ad un livello leggermente inferiore (- 0,8 %) a quello contemplato dal decreto n . 84/661 ( 1983 - 2 %), ciò onde poter concedere quantitativi di riferimento maggiori ai produttori che avessero sofferto di calamità climatiche e che potevano chiedere che venisse tenuto conto di una diversa annata di riferimento .
( 22 ) Decreto n . 83-442 del 1° giugno 1983, relativo all' ammodernamento delle aziende agricole ( JORF del 3.6.1983 ). Questo decreto ha sostituito la disciplina precedente che risaliva al 1974 .
( 23 ) Art . 5 del decreto n . 84-661 . Gli altri produttori prioritari contemplati da questo articolo sono :
- i produttori che fruiscono di un aiuto istituito a vantaggio degli agricoltori in difficoltà e il cui progetto di miglioramento contempli un aumento della produzione;
- i giovani agricoltori installati dopo il 31 dicembre 1980 e che possiedano taluni requisiti;
- i produttori che abbiano intrapreso anteriormente al 1° aprile 1984 investimenti onde sviluppare la loro produzione lattiera a determinate condizioni .
( 24 ) Art . 4, sesto comma, del decreto n . 84-661 .
( 25 ) Art . 2 del decreto del 22 novembre 1984 .
( 26 ) Art . 3, primo comma, lett . c ), del decreto 22 novembre 1984 .
( 27 ) Art . 3, ultimo comma, del decreto 22 novembre 1984 .
( 28 ) Art . 4, n . 3, del decreto 22 novembre 1984 . Alcuni giovani agricoltori nonché i produttori che si trovano in situazione economica e sociale particolarmente difficile fruiscono con precedenza di questo complemento di riferimento eventuale .
( 29 ) Art . 5, nn . 2 e 3, del decreto 22 novembre 1984 .
( 30 ) Art . 7 del decreto del 22 novembre 1984 .
( 31 ) Art . 2, primo comma, del decreto 10 luglio 1985 .
( 32 ) Art . 3, primo comma, lett . b ), del decreto 10 luglio 1985 .
( 33 ) Art . 3, secondo comma, del decreto 10 luglio 1985 .
( 34 ) Art . 3, terzo comma, del decreto 10 luglio 1985 .
( 35 ) Art . 4 del decreto 10 luglio 1985 .
( 36 ) Art . 5 del decreto 10 luglio 1985 .
( 37 ) Vedasi decreto 4 luglio 1986, relativo alla fissazione del prelievo a carico dei produttori e degli acquirenti di latte che hanno superato i loro quantitativi di riferimento ( JORF 23.7.1986, pag . 9098 ).
( 38 ) In forza dell' art . 2, n . 2, del regolamento n . 857/84, gli Stati membri possono graduare la percentuale da applicarsi alla produzione dell' anno di riferimento prescelto in relazione all' entità delle consegne di talune categorie di produttori .
( 39 ) L' affermazione del giudice di rinvio secondo cui il decreto del 10 luglio 1985 avrebbe consentito per la stagione 1985/1986 un aumento della produzione limitato all' 1% mi pare errata .
( 40 ) L' obiettivo perseguito da questa approvazione è esposto nel nono considerando della direttiva 72/159/CEE, secondo il quale essa mira a "assicurarsi che i fondi pubblici previsti per lo sviluppo delle aziende siano effettivamente utilizzati a favore delle aziende che rispondono alle condizioni richieste ".
( 41 ) Vedasi l' XI considerando della direttiva 72/159/CEE .
( 42 ) Vedasi sentenza 27 settembre 1979 ( Eridania, causa 230/78, Racc . pag . 2749, n . 22 della motivazione ).
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