Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 13 dicembre 1989. - GUSTAVE WUIDART E ALTRI CONTRO LAITERIE COOPERATIVE EUPENOISE SC E ALTRI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE VERVIERS - BELGIO. - AGRICOLTURA - PRELIEVO SUPPLEMENTARE SUL LATTE. - CAUSE RIUNITE 267/88 A 285/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00435
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Ci troviamo nuovamente di fronte a diverse questioni pregiudiziali vertenti sulla validità e sull' interpretazione di varie disposizioni della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare sul latte .
2 . Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una serie di giudizi promossi dinanzi al tribunal de première instance di Vervier da alcuni produttori di latte situati nella regione di Liegi e della "Haute Ardenne" contro le latterie alle quali sono consociati, nonché contro l' "Office national du lait et ses dérivés" e lo Stato belga, al fine di ottenere il rimborso di talune somme che le latterie avevano trattenuto, a titolo di prelievo supplementare sul latte, sul prezzo del latte .
3 . Gli attori nelle cause principali sostengono l' illegittimità della normativa comunitaria, e, conseguentemente, della normativa nazionale emanata per la sua attuazione, in forza delle quali sono stati riscossi i prelievi, in quanto violerebbero il divieto di discriminazione fra produttori della Comunità sancito dall' art . 40, n . 3, del trattato CEE ( prima e seconda questione ) e/o contravverrebbero al carattere comunitario della politica agricola comune ( terza questione ) ovvero in quanto non terrebbero conto delle "disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole" come imposto dall' art . 39, n . 2, lett . a ) del trattato CEE ( quarta questione ).
4 . La normativa vigente in materia è ben nota alla Corte e le disposizioni controverse nella specie sono richiamate dettagliatamente nella relazione d' udienza, alla quale rinvio anche per quanto attiene all' esatta formulazione delle questioni .
I - Sulle prime due questioni
5 . Il regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 856 ( 1 ), che ha introdotto l' art . 5 quater nella normativa comunitaria dell' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 2 ), istituendo il prelievo supplementare sul latte, lascia agli Stati membri la scelta fra due differenti formule per la sua attuazione .
6 . Orbene, mentre nella formula A ( formula produttore ) il prelievo è dovuto dal produttore di latte per i quantitativi di latte o di equivalente di latte da esso consegnati ad un acquirente ed eccedenti il quantitativo di riferimento annuo assegnatogli, nella formula B ( formula acquirente ), come affermato dalla Corte nella sentenza 28 aprile 1988, causa 61/87, Thévenot ( Racc . pag . 2375 ), il prelievo supplementare
"è dovuto solo qualora sia stato superato il quantitativo di riferimento dell' acquirente ".
Ne discende che,
"nell' ambito della formula B i produttori possono beneficiare, entro il periodo di dodici mesi considerato, dei quantitativi di riferimento individuali non utilizzati da altri produttori consociati della stessa latteria, fatta salva l' attribuzione di tali quantitativi alla riserva nazionale dello Stato membro interessato nei casi stabiliti dalla normativa ." ( vedasi sentenza Thévenot, citata, punto 12 della motivazione ).
7 . Ci si chiede se la mancata previsione, nella formula A - scelta dal Belgio - di una tale "compensazione automatica" tra produttori determini una discriminazione tra produttori della Comunità, vietata ai sensi dell' art . 40, n . 3, del trattato . Su questo oggetto verte la prima questione .
8 . Con la seconda questione si chiede se l' art . 1, n . 1, del regolamento CEE n . 857/84 ( 3 )nel testo in vigore tra il 2 aprile 1984 ed il 31 marzo 1987 contravvenga allo stesso principio di non discriminazione laddove prevede che il prelievo supplementare venga applicato al tasso del 75% o del 100% del prezzo indicativo del latte, a seconda che uno Stato membro opti per la formula A o per la formula B .
9 . Ritengo opportuno esaminare tali prime due questioni congiuntamente . Infatti la differenza di aliquota è stata espressamente prevista in considerazione delle differenze esistenti tra le due formule di attuazione del regime del prelievo su cui verte la prima questione . Le due aliquote costituiscono dunque parte integrante delle due formule .
10 . Tale prospettiva mi sembra coincidente con quella del giudice di rinvio che, pur formulando due questioni distinte, le ha motivate congiuntamente .
11 . Va rilevato, innanzitutto, che il Consiglio stesso ha apertamente dichiarato che, se non fossero state fissate due aliquote diverse, l' applicazione delle due formule avrebbe prodotto delle discriminazioni .
12 . Il Consiglio ha infatti riconosciuto che
"quando il prelievo è riscosso a livello dell' acquirente, la sua applicazione non incide necessariamente su tutti i quantitativi di latte consegnati da ciascun produttore ed eccedenti un quantitativo pari a quello considerato per fissare il quantitativo di riferimento dell' acquirente ".
Per tale motivo
"per ottenere un' equivalenza di risultati" nelle due formule, il Consiglio ha stabilito, come abbiamo visto, un tasso di prelievo più elevato per la formula B rispetto alla formula A ( cfr . il primo "considerando" e l' art . 1, n . 1, del regolamento n . 857/84 ).
13 . La differenziazione delle aliquote, lungi dall' essere arbitraria e, quindi, discriminatoria, è appunto diretta ad evitare una discriminazione fra produttori di latte a seconda che siano soggetti alla formula A o a quella B . La questione è quindi se tale differenza sia sufficiente per compensare i vantaggi eventualmente derivanti dalla formula B .
14 . Al riguardo occorre innanzitutto ricordare che, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte,
"in una situazione implicante l' esigenza di valutare una complessa realtà economica, come in materia di politica agricola comune, il legislatore comunitario gode di un ampio potere discrezionale in relazione alla natura e alla portata dei provvedimenti da adottare" ( 4 ).
15 . Nella specie, trattandosi di stabilire la differenza di aliquota atta a compensare le disparità eventualmente risultanti dall' applicazione delle due formule di cui trattasi, il Consiglio disponeva certamente di un tale potere . La soluzione da esso adottata potrebbe essere quindi censurata solamente nel caso in cui questa fosse viziata da un manifesto errore di valutazione .
16 . Orbene, non disponendo di alcuna esperienza in materia, il Consiglio ha ritenuto che una differenza del 25% tra i due tassi di prelievo sarebbe stata idonea a porre i produttori in una situazione di parità, supponendo che in media le eccedenze dei produttori consociati in una latteria sarebbero state compensate sino a concorrenza di un quarto . Immaginiamo infatti due produttori soggetti, rispettivamente, alla formula A ed alla formula B, i quali abbiano entrambi superato il proprio quantitativo di riferimento di 20 000 litri . Supponiamo peraltro che il prezzo indicativo di un litro sia di 1 ecu . Il produttore soggetto alla formula A pagherà un prelievo supplementare pari al 75% di 20 000 ecu, vale a dire 15 000 ecu . Qualora non possa essere operata alcuna compensazione, il produttore soggetto alla formula B pagherà il 100% di 20 000 ecu, cioè 20 000 ecu, ricevendo un trattamento più severo rispetto al produttore soggetto alla formula A . Qualora venga effettuata la compensazione e questa copra il 12% dell' eccedenza, egli pagherà il 100% di 15 000 ecu, vale a dire 15 000 ecu, come il collega soggetto alla formula A . Qualora, invece, la compensazione copra la metà dell' eccedenza, egli pagherà solo 10 000 ecu . Infine, nell' ipotesi più estrema, qualora, cioè, nell' ambito della stessa latteria, le eccedenze e le sotto-utilizzazioni delle quote si equivalgano, non sarà dovuto alcun prelievo .
17 . La normativa contiene tuttavia disposizioni per effetto delle quali i quantitativi non utilizzati da taluni produttori non vengono necessariamente messi tutti a disposizione degli altri produttori consociati nella stessa latteria . In tale contesto, rinvio, ad esempio, all' art . 4, n . 1, lett . a ), e n . 2 del regolamento n . 857/84, che prevede l' assegnazione alla riserva nazionale dei quantitativi di riferimento resisi disponibili nel caso in cui gli Stati membri abbiano concesso un' indennità ai produttori che si siano impegnati ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera . Nella sentenza 25 novembre 1986, Klensch e a . ( cause 201/85 e 202/85, Racc . pag . 3477 ), la Corte ha inoltre dichiarato che tale regola si applica in via analogica al caso in cui un produttore abbia volontariamente cessato la sua attività ( vedasi punto 22 della motivazione ).
18 . Si può dunque ritenere che i produttori possono giovarsi solamente delle riduzioni congiunturali delle forniture di altri agricoltori consociati nella stessa latteria e non era irragionevole supporre, a priori, che dette riduzioni sarebbero potute essere dell' ordine del 25% delle forniture .
19 . Come evidenziato nella relazione speciale della Corte dei conti n . 2/87 sul regime delle quote e del prelievo supplementare nel settore del latte ( GU C 266 del 5.10.1987, vedasi in particolare pag . 7 ), sembra tuttavia che, in molti casi, la compensazione abbia coperto più del 25% delle eccedenze . La differenziazione dei tassi non consentiva, quindi, da sola di garantire, in tutte le varie ipetesi, la parità di trattamento tra gli agricoltori soggetti alla formula A e quelli soggetti alla formula B, né all' interno stesso di tale categoria .
20 . Il regolamento ( CEE ) del Consiglio 26 febbraio 1985, n . 590 ( 5 ), recante modifica del citato regolamento n . 857/84 ha però introdotto in quest' ultimo un art . 4 bis che consente una compensazione a livello dei vari Stati membri, indipendentemente dalla formula da essi applicata . Detta disposizione autorizza infatti gli Stati membri a
"assegnare i quantitativi di riferimento non utilizzati dei produttori o degli acquirenti ai produttori o agli acquirenti della stessa regione e, se necessario, di altre regioni ."
Tale facoltà degli Stati membri di procedere a compensazioni a livello regionale e interregionale era stata inizialmente prevista solo per il primo periodo di dodici mesi del regime ( dal 1° aprile 1984 al 31 marzo 1985 ), ma è stato poi prorogato più volte ed è attualmente prevista per tutta la durata di applicazione del regime .
21 . E pur vero che essa è stata istituita solamente alla fine della prima campagna, vale a dire, in un momento in cui, secondo gli attori nella causa principale, i produttori ai quali era stata applicata la formula A non potevano ad ogni modo più profittarne aumentando la propria produzione che, nel frattempo, avevano ridotto .
22 . Tale censura non può tuttavia essere accolta, in quanto l' art . 4 bis non dava loro alcuna garanzia quanto alla possibilità di compensazione di un eventuale superamento . D' altro canto la compensazione ex art . 4 bis è stata inizialmente introdotta perché nel corso del primo anno di applicazione del nuovo regime lo sforzo di adattamento imposto ad ogni produttore o acquirente era stato reso più difficile
"da una notifica tardiva dei quantitativi di riferimento individuali, dovuta alle difficoltà generalmente incontrate per l' attuazione del regime nei diversi Stati membri" ( vedasi fine del primo "considerando" del regolamento n . 590/85 ).
L' art . 4 bis era dunque diretto a beneficio di tutti i produttori o acquirenti che, per le dette ragioni, non avevano ancora sufficientemente adeguato la propria produzione ai quantitativi di riferimento fissati .
23 . Tale articolo è stato prorogato e, infine, definitivamente mantenuto in considerazione delle riduzioni di produzione decise dopo il primo anno di applicazione del regime e degli sforzi di adeguamento che queste continuavano ad imporre agli agricoltori ( vedasi in particolare il primo "considerando" del regolamento ( CEE ) 16 marzo 1987, n . 774, GU L 78, pag . 3 ). Contrariamente a ciò che sembrano ritenere gli attori, l' oggetto dell' art . 4 bis non è quello di consentire un aumento dei quantitativi prodotti, bensì di tener conto delle difficoltà che potevano incontrare alcuni produttori nel ridurre la produzione per adeguarsi al proprio quantitativo di riferimento .
24 . Resta il fatto che, per effetto dell' introduzione dell' art . 4 bis, ogni Stato ha potuto procedere, a decorrere dall' introduzione del regime dei quantitativi di riferimento, ad una compensazione tra i quantitativi di riferimento non utilizzati dagli uni e la produzione eccedentaria degli altri . Tale compensazione era tale da consentire di eliminare gli svantaggi che la formula A poteva presentare in determinate circostanze rispetto alla formula B, nonostante i differenti tassi di prelievo supplementare .
25 . Successivamente il Consiglio ha, peraltro, constatato che la differenziazione dei tassi non era più giustificata, in quanto
"le possibilità di compensazione fra i quantitativi non utilizzati risultano essere comparabili fra le due formule" ( secondo "considerando" del regolamento del Consiglio 16 marzo 1987, n . 774, che modifica il regolamento n . 857/84, GU L 78, pag . 3 ).
26 . Si deve inoltre rilevare che, con altro regolamento di pari data, il Consiglio ha emanato, per quanto attiene alla formula B, talune disposizioni dirette a penalizzare più pesantemente i produttori che superino i quantitativi di riferimento . L' art . 1 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 16 marzo 1987, n . 773, recante modifica del regolamento n . 804/68 ( GU L 78, pag . 1 ) rafforza infatti il carattere dissuasivo del sistema modificando le modalità di trasferimento del prelievo dovuto alla latteria sui produttori che abbiano superato il proprio quantitativo di riferimento e autorizza gli Stati membri a prevedere che, anche nel caso in cui i quantitativi consegnati ad una latteria siano pari o inferiori al quantitativo di riferimento di quest' ultima, il prelievo sia dovuto nella sua totalità da tutti i produttori che abbiano superato il loro quantitativo di riferimento in misura pari almeno al 10% o almeno a 20 000 kg . Ciò rappresenta un nuovo sforzo del Consiglio volto a stabilire la parità di trattamento tra tutti i produttori di latte . Ma il regolamento n . 773/87 ha potuto essere applicato solamente a decorrere dal conteggio finale relativo alla campagna 1986/1987 .
27 . Tornando quindi all' art . 4 bis va rilevato che, se uno Stato membro non si è avvalso delle possibilità offerte da detta disposizione, ciò è dovuto unicamente ad una sua decisione . Nell' udienza dinanzi alla Corte l' agente del governo belga ha potuto tuttavia dichiarare, senza essere contraddetto, che il Belgio si era effettivamente avvalso della facoltà "de qua ".
28 . Si può quindi ritenere che la normativa comunitaria non determini, per effetto dell' introduzione dell' art . 4 bis ( per il quale, occorre ricordare, è stata prevista l' applicabilità retroattiva alla prima campagna di applicazione del regime ), di per sé una discriminazione tra i produttori soggetti alla formula A e quelli soggetti alla formula B, poiché, nei due casi, i quantitativi prodotti in eccedenza possono essere compensati sino a concorrenza delle quote non interamente utilizzate . Detta normativa non costituisce dunque violazione dell' art . 40 del trattato . L' esperienza ha, peraltro, evidenziato che il prelievo supplementare inflitto mediamente agli agricoltori in Belgio è stato pari al 15,6% del prezzo indicativo del latte .
29 . Eventuali differenze di trattamento in grado di manifestarsi nonostante l' esistenza di tassi differenziati e nonostante l' applicazione dell' art . 4 bis possono derivare unicamente dal diverso grado, a seconda dei luoghi, di sotto-utilizzazione o di superamento delle quote individuali . Orbene, in tal caso di tratta di fattori oggettivi che si collocano al di fuori del potere di controllo delle autorità comunitarie e nazionali . Tali differenze di trattamento non possono essere considerate come discriminazioni arbitrarie .
30 . Non si deve dimenticare, peraltro, che quanto più un produttore supera la propria quota, tanto più rende difficile la compensazione e contribuisce egli stesso ad aggravare il proprio onere . Ci si può pertanto persino chiedere se ad un produttore che abbia superato la propria quota non debba essere opposto l' adagio "nemo auditur propriam turpitudinum allegans ".
31 . Per tutte le suesposte ragioni propongo di dare soluzione negativa alle prime due questioni poste dal giudice di rinvio, nel senso che dall' esame delle questioni poste non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità della normativa di cui trattasi .
II - Sulla terza questione
32 . La terza questione si suddivide in due parti . L' art . 3, lett . d ), del trattato prevede l' instaurazione di una politica comune nel settore dell' agricoltura che deve essere perseguita per le finalità, nelle condizioni e secondo i principi enunciati nel titolo dedicato all' agricoltura . A termini dell' art . 40 l' instaurazione della politica agricola comune ha dovuto essere realizzata al più tardi entro la fine del periodo transitorio, particolarmente mediante l' organizzazione comune dei mercati agricoli . Per il settore del latte e dei prodotti lattieri tale organizzazione comune dei mercati è attualmente disciplinata dal regolamento del Consiglio n . 804/68 ( GU L 148, pag . 13 ).
33 . E quindi esclusa qualsiasi "rinazionalizzazione" della politica agricola . Occorre chiarire ancora quale debba essere il significato di tale termine .
34 . Non costituisce certamente una misura di "rinazionalizzazione" il fatto che la normativa comunitaria preveda misure specifiche che tengono conto delle peculiarità dell' attività agricola in determinate regioni o, addirittura, in alcuni Stati membri . Da un lato, l' art . 39, n . 2, lett . a ), prevede espressamente che, nell' elaborazione della politica agricola comune, debba tenersi conto delle disparità strutturali e naturali fra le varie regioni agricole . Dall' altra, tale differenziazione in considerazione delle regioni o persino degli Stati membri può rendersi necessaria proprio al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione sancito dall' art . 40, n . 3, che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, esige non solo che situazioni comparabili non siano trattate in maniera differente, bensì anche che situazioni differenti non siano trattate in modo uguale ( sempreché un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato ).
35 . Le considerazioni che precedono sono applicabili anche per quelle disposizioni della normativa comunitaria che autorizzano semplicemente gli Stati membri a derogare a determinate norme della medesima .
36 . Parimenti, nessuna delle disposizioni regolamentari indicate dal giudice di rinvio può essere ritenuta una misura di rinazionalizzazione o contraria al principio di non discriminazione fra produttori .
37 . Tre di esse ( indicate ai punti 3, 4 e 5 della questione pregiudiziale ) sono di applicabilità generale in tutti gli Stati membri . Si tratta degli artt . 12, lett . e ) e 7, n . 4 del regolamento n . 857/84, come modificati dal regolamento n . 590/85, nonché dalle disposizioni dei regolamenti ( CEE ) n . 1335/86 ( 6 )e ( CEE ) n . 1343/86 ( 7 ). Le prime due disposizioni infatti, anche se possono eventualmente avvantaggiare acquirenti o produttori stabiliti in determinati Stati membri, sono applicabili a tutti coloro che rispondono ai relativi requisiti e sono fondate su considerazioni obiettive ( vedansi gli ultimi due 'considerando' del regolamento n . 590/85 ).
38 . Quanto alle due disposizioni indicate ai punti 1 e 2 della questione pregiudiziale, la "ratio" di entrambe è di tener conto di situazioni particolari esistenti, da un lato, in Italia e, dall' altro, in Grecia, come risulta dal secondo 'considerando' del regolamento ( CEE ) n . 1305/85 ( 8 )nonché dal terzo 'considerando' del regolamento n . 857/84 . Non è stato dedotto alcun argomento atto a dimostrare che i motivi in considerazione dei quali sono state disposte le deroghe di cui trattasi in favore di detti due paesi sarebbero erronee ovvero non costituirebbero una valida giustificazione . Si deve dunque ritenere che dette deroghe sono obiettivamente giustificate e che esse non rappresentano fonte di discriminazione .
39 . Non si vede inoltre sotto quale profilo tali deroghe potrebbero avvantaggiare i loro destinatari rispetto ai produttori stabiliti in altri Stati membri . La deroga disposta a favore dell' Italia autorizza quest' ultima a rinviare, per i primi tre anni di applicazione del regime, l' applicazione dell' art . 3, n . 3, primo comma, del regolamento n . 857/84, che riconosce ai produttori il diritto di ottenere, in determinate condizioni, la presa in considerazione di un anno di riferimento diverso rispetto a quello prescelto per la determinazione dei loro quantitativi di riferimento . Essa penalizza, tutt' al più, i produttori italiani . Quanto all' art . 10 del regolamento n . 857/84, che prevede che in Grecia, in caso di applicazione della formula B, l' insieme degli acquirenti è considerato come un solo acquirente, esso non aggiunge, nei rapporti tra i paesi o regioni soggetti alla formula A e quelli soggetti alla formula B, nessun nuovo elemento di differenziazione a quelli già attinenti alle differenze tra le due formule . Inoltre, da quando l' art . 4 bis consente una compensazione a livello nazionale indipedentemente dalla formula applicabile, vale a dire anche tra gli acquirenti, l' art . 10 del regolamento n . 857/84 ha perso gran parte della sua utilità, considerato che l' art . 4 bis consente a tutti gli Stati membri nei quali sia applicabile la formula B di considerare l' insieme degli acquirenti come un solo acquirente .
40 . Propongo quindi alla Corte di risolvere come segue la terza questione pregiudiziale :
"1 ) Gli artt . 3, lett . d ), 38, 39 e 40 del trattato nonché il regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che essi non vietano che, nell' attuazione della politica agricola comune, siano previste misure specifiche applicabili a determinati produttori, qualora dette misure trovino la loro obiettiva giustificazione nella particolare situazione in cui versino tali produttori .
2 ) Dall' esame della terza questione non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità delle disposizioni censurate dei regolamenti ( CEE ) del Consiglio nn . 857/84, 590/85, 1305/89, 1335/86 e 1343/86 ".
III - In ordine alla quarta questione
41 . Anche la quarta questione si suddivide in due parti .
42 . Il giudice di rinvio chiede innanzitutto alla Corte di pronunciarsi sulle condizioni nelle quali uno Stato membro è autorizzato a considerare l' insieme del proprio territorio come una sola regione ai sensi dell' art . 1, n . 2, del regolamento n . 857/84 . Più precisamente si chiede se uno Stato membro sia autorizzato a operare in tal senso anche qualora il proprio territorio non costituisca un' unità geografica le cui condizioni naturali, le strutture di produzione e il rendimento medio delle mandrie siano comparabili e presenti zone agricole svantaggiate .
43 . Sollevando tale questione, il giudice belga muove evidentemente dall' assunto che la formula B sia più favorevole per gli agricoltori che non la formula A e si chiede se ai produttori di latte delle regioni in cui le condizioni naturali sono più difficili e le aziende di dimensioni più ridotte non debba essere pertanto applicata la formula B .
44 . Orbene, abbiamo visto che la formula B non consente di trasferire ai produttori eccedentari di una determinata latteria le quote dei produttori che abbiano cessato di fornire latte, che ciò sia avvenuto tanto sulla base di un' indennità quanto spontaneamente . La compensazione interviene solamente nel caso in cui taluni consociati non esauriscano la propria quota di riferimento per ragioni puramente congiunturali ( ad esempio, malattia degli animali ).
45 . D' altro canto l' art . 4 bis consente, negli Stati membri che applichino la formula A, l' effettuazione di compensazioni equivalenti a quelle operabili nell' ambito della formula B .
46 . Conseguentemente se, al momento della emanazione del regolamento n . 857/84, la formula B appariva, rispetto alla formula A, più atta a facilitare l' evoluzione e gli adattamenti strutturali ( secondo trattino dell' art . 1, n . 2, del regolamento ) o ad assicurare lo sviluppo regionale e ad evitare la desertificazione di talune zone ( terzo trattino della stessa disposizione ), ciò non è più vero a seguito dell' introduzione, con efficacia retroattiva, dell' art . 4 bis .
47 . La Commissione ha peraltro sottolineato nelle proprie osservazioni ( vedasi pag . 26 ), senza essere contraddetta, che, dal secondo periodo di applicazione del regime, tutti gli Stati membri considerano l' insieme del loro territorio come un' unica regione .
48 . La sola ragione che potrebbe ancora indurre uno Stato membro a optare per la formula B piuttosto che per la formula A risiede nei maggiori svantaggi che questa può offrire sul piano amministrativo qualora, ad esempio, la quasi totalità dei produttori di latte di una zona geografica sia consociata in una stessa latteria .
49 . Se è pur vero che, alla luce degli elementi emersi nello svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte, la quarta questione ha perso gran parte della sua rilevanza, ciò non esime dal darle risposta .
50 . Orbene, allineandomi ai governi belga, britannico e ellenico, al Consiglio ed alla Commissione, ritengo che dal testo stesso del primo comma della disposizione di cui trattasi risulti chiaramente la facoltà degli Stati membri di considerare l' insieme del proprio territorio come un' unica regione anche qualora le condizioni naturali, di produzione e di rendimento non siano ovunque comparabili . La frase in esame, nella parte in cui elenca dette condizioni, fa infatti riferimento unicamente a quella parte del territorio dello Stato membro che questi intende considerare come una regione distinta .
51 . Propongo quindi di risolvere la prima parte della quarta questione nei seguenti termini :
"L' art . 1, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 857/84 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato a considerare il proprio intero territorio come una sola regione anche qualora le condizioni naturali, le strutture di produzione ed il rendimento medio delle mandrie non siano ovunque comparabili ."
52 . Con la seconda parte della quarta questione pregiudiziale, il giudice di rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sulla validità della disposizione "de qua" nella suesposta interpretazione, con particolare riferimento all' art . 39, n . 2, del trattato ed alle direttive del Consiglio relative all' agricoltura montana e di talune zone svantaggiate . Anche in questo caso il tribunal de première instance di Verviers muove implicitamente dall' idea che l' una delle due formule sia più interessante dell' altra per i produttori di latte e che coloro che risiedano in una zona svantaggiata debbano normalmente potersi avvalere della formula più favorevole .
53 . Orbene, come risulta dalle considerazioni che precedono, l' art . 1, n . 2, del regolamento n . 857/84 non rappresenta l' unica disposizione da prendere in esame e la normativa, considerata nel suo complesso, consente di evitare disparità di trattamento di carattere discriminatorio a seconda che uno Stato membro opti per la formula A o per la formula B .
54 . Pertanto l' applicazione di una sola delle due formule sull' intero territorio di uno Stato membro non può essere considerata quale violazione dell' art . 3, n . 2, il quale dispone, alla lett . a ), che nell' elaborazione della politica agricola comune si dovrà tener conto, in particolare, "delle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole ".
55 . Peraltro è giocoforza rilevare che l' oggetto della direttiva del Consiglio 28 aprile 1975, n . 75/268/CEE, sull' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ( GU L 128, pag . 1 ) è del tutto diverso da quello della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare sul latte . Tale direttiva mira a consentire agli Stati membri l' istituzione di un regime particolare di aiuti a favore delle aziende agricole situate in talune zone svantaggiate il cui elenco è stabilito in conformità a criteri e secondo una procedura comunitaria . La circostanza che determinate zone del territorio di uno Stato membro sono riconosciute come zone agricole svantaggiate ai sensi di dette direttive non significa, dunque, che esse debbano necessariamente costituire regioni distinte ai sensi dell' art . 1, n . 2, del regolamento n . 857/84 .
56 . La Commissione sottolinea quindi a ragione che il regolamento consente, mediante varie disposizioni ( vedasi art . 2, nn . 2 e 3, art . 3, n . 1, art . 4, n . 1 e art . 4 bis ) che autorizzano gli Stati membri a tener conto, nel quadro della fissazione dei quantitativi di riferimento, della particolare situazione della produzione lattiera in talune zone, di concedere determinati benefici alle zone svantaggiate anche nell' ambito dell' applicazione del regime del prelievo .
57 . La seconda parte della quarta questione va quindi risolta in senso negativo .
Conclusione
58 . Le soluzioni alle questioni sollevate dal tribunal de première instance di Verviers possono essere dunque così ricapitolate :
"1 ) Dall' esame delle prime due questioni non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità dell' art . 5 quater, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 804/68, né dell' art . 1, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 857/84 nella versione in vigore tra il 2 aprile 1984 ed il 31 marzo 1987 .
2 ) Gli artt . 3, lett . d ), 38, 39 e 40 del trattato nonché il regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono essere interpretati nel senso che non vietano che, nell' attuazione della politica agricola comune, siano previste misure specifiche per determinati produttori, qualora esse trovino la loro obiettiva giustificazione nella particolare situazione in cui versino tali produttori .
Dall' esame della terza questione non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità delle disposizioni censurate dai regolamenti ( CEE ) del Consiglio nn . 857/84, 590/85, 1305/89, 1335/86 e 1343/86 .
3 ) L' art . 1, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 857/84 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato a considerare il proprio intero territorio come una sola regione anche qualora le condizioni naturali, le strutture di produzione ed il rendimento medio delle mandrie non siano ovunque comparabili .
Dall' esame della quarta questione non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità dell' art . 1, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 857/84, che deve essere interpretato in connessione con le altre disposizioni del regime ".
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) GU L 90, pag . 10 .
( 2 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804 ( GU L 148, pag . 13 ).
( 3 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 90, pag . 13 ).
( 4 ) Vedasi in particolare la sentenza 17 maggio 1988, Erpelding, punto 27 della motivazione ( causa 84/87, Racc . pag . 2647 ).
( 5 ) GU L 68, pag . 1
( 6 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 6 maggio 1986, n . 1335, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU C 119, pag . 19 ).
( 7 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 6 maggio 1986, n . 1343, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 857/84 che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 119, pag . 34 ).
( 8 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 maggio 1985, n . 1305, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 857/84, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 137, pag . 12 ).
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