Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 10 gennaio 1990. - SOCIETE FRANCAISE DES BISCUITS DELACRE SA E SOCIETE ETABLISSEMENTS J. LE SCAO SA E SOCIETE BISCUITERIE DE L'ABBAYE SARL CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AGRICOLTURA - AIUTO AL BURRO DESTINATO ALLA FABRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA PASTICCERIA - GARA - DECISIONE CON CUI LA COMMISSIONE HA RIDOTTO IL LIVELLO DELL'AIUTO - RICORSO D'ANNULLAMENTO. - CAUSA 350/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00395
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - I fatti
1 . La causa in ordine alla quale esprimo il mio parere ha ad oggetto un ricorso di annullamento a norma dell' art . 173 del trattato CEE presentato da tre società francesi fabbricanti di prodotti di pasticceria . Trattasi delle seguenti imprese : 1 ) Société française des Biscuits Delacre, società per azioni con sede in Nieppe ( Francia ), 2 ) Etablissements J . Le Scao, società per azioni con sede in Briec-de-l' Odet ( Francia ), e 3 ) Biscuiterie de l' Abbaye, società a responsabilità limitata con sede in Lonlay-L' Abbay ( Francia ) ( in prosieguo : le "ricorrenti ").
2 . Le ricorrenti partecipavano ad una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro ai sensi delle disposizioni del regolamento n . 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ( 1 ).
3 . Con decisione 30 settembre 1988 indirizzata agli Stati membri, la Commissione fissava un livello massimo dell' aiuto per la gara n . 8 determinando così l' esclusione delle offerte delle ricorrenti ( 2 ). Gli aiuti massimi che potevano concedersi ai sensi della decisione erano inferiori sia al livello delle gare precedenti sia agli importi degli aiuti proposti dalle ricorrenti nelle loro offerte . Dalla gara n . 4 ( 3 )in luglio fino alla controversa gara n . 8 nel settembre 1988 si registrava un calo costante del livello massimo dell' aiuto . Da 167 ecu per 100 kg di burro a 166, 163, 159 ed infine a 154 ecu nel settembre 1988, l' andamento degli aiuti è stato al ribasso, fino a scendere addirittura di 4 ecu, a 150 ecu, nella gara n . 9 .
4 . L' intera struttura dei prezzi del mercato del burro era stata scossa da una diminuzione delle scorte di burro . I prezzi minimi di vendita di burro d' ammasso pubblico aumentavano costantemente nel secondo semestre del 1988 . Si doveva del pari rilevare un notevole aumento del prezzo di mercato del burro .
5 . A causa dell' aumento del prezzo di mercato e del contemporaneo calo dell' importo dell' aiuto concesso per l' acquisto di burro di mercato, i prezzi di acquisto del burro finivano con l' aumentare di circa il 50 %. Detto andamento colpiva anche le ricorrenti che si approvvigionavano regolarmente con burro di mercato .
6 . Le ricorrenti sostengono che la Commmissione ha agito illegittimamente poiché ha diminuito l' importo dell' aiuto in modo relativamente brusco senza preventivamente informarne i trasformatori . La decisione 30 settembre 1988 sarebbe peraltro illegittima per diversi motivi . Le ricorrenti deducono in primo luogo la violazione di forme sostanziali sostenendo che la decisione non è regolarmente motivata ai sensi dell' art . 190 del trattato CEE . Essa avrebbe dovuto far menzione del parere del comitato di gestione ed enunciare i motivi del calo dell' importo degli aiuti . Le ricorrenti fanno inoltre valere una violazione dei principi generali del diritto comunitario . Sarebbero stati infranti i principi di proporzionalità, del legittimo affidamento e di non discriminazione .
7 . Le ricorrenti concludono che la Corte voglia :
- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese .
8 . La Commissione, convenuta, conclude che la Corte voglia :
- respingere il ricorso;
- condannare le ricorrenti alle spese .
9 . Per i dettagli sugli antefatti e sugli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione di udienza . I fatti sono richiamati solo nella misura necessaria all' esposizione .
B - Parere
1 - La ricevibilità
10 . La questione della ricevibilità del ricorso dev' essere esaminata d' ufficio ( 4 ). Essa si pone in quanto la decisione impugnata non era indirizzata alle ricorrenti ma agli Stati membri . A norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, le persone giuridiche possono proporre un ricorso contro le decisioni che, pur apparendo come decisioni prese nei confronti di altre persone, le riguardano direttamente e individualmente . Si tratta pertanto di stabilire se la decisione riguardi direttamente e individualmente le ricorrenti .
11 . Nella procedura di gara permanente gli enti d' intervento hanno in parte un ruolo di intermediari . Essi raccolgono le offerte pervenute in un determinato periodo e le trasmettono alla Commissione . Questa, considerate le offerte provenienti da tutta la Comunità, determina poi un prezzo minimo di vendita del burro d' intervento ed un importo massimo dell' aiuto per l' acquisto di burro di mercato . Ciò forma oggetto di una decisione indirizzata agli Stati membri che vincola gli enti d' intervento nell' ambito della relativa gara particolare .
12 . La decisione in ordine all' offerta da prescegliere ovvero alla concessione dell' aiuto è adottata materialmente dalla Commissione poiché agli enti d' intervento non resta nessun margine discrezionale per scostarsi dai prezzi fissati dalla Commissione . La comunicazione degli enti d' intervento con cui questi informano gli offerenti dell' esclusione della loro offerta dalla gara particolare è una decisione vincolata per la quale l' ente d' intervento non ha alcun potere di valutazione autonomo .
13 . Decisiva per l' esclusione delle ricorrenti avvenuta con comunicazione del 3 ottobre 1988 è stata pertanto unicamente l' impugnata decisione del 30 settembre 1988 . Pertanto la decisione della Commissione, pur se adottata in forma di una decisione indirizzata agli Stati membri e, tramite questi, agli enti d' intervento, ha direttamente statuito in ordine all' accettazione od all' esclusione di ogni offerta presentata nell' ambito della gara n . 8 . Poiché si trattava quindi in realtà di una gara per la Comunità nel suo complesso, in ordine alla quale la Commissione ha statuito senza che la decisione potesse essere influenzata dall' intermediazione tecnico-procedurale degli enti d' intervento, l' impugnata decisione riguarda le ricorrenti direttamente ed individualmente ( 5 ). Essa le riguarda comunque individualmente in quanto le stesse venivano già individualizzate dalla partecipazione alla gara attraverso la presentazione di un' offerta . Il ricorso è pertanto ricevibile .
14 . A favore di questa conclusione milita anche la circostanza che la Commissione non ha sollevato durante il procedimento alcuna eccezione in ordine alla ricevibilità .
II - Sul merito
1 ) Difetto di motivazione ai sensi dell' art . 190 del trattato CEE
15 . A parere delle ricorrenti la decisione impugnata non soddisfa i requisiti circa l' obbligo di motivazione a norma dell' art . 190 del trattato CEE in quanto, da un lato, non fa menzione del parere del comitato di gestione e, dall' altro, non contiene delucidazioni in ordine alla modifica dell' importo degli aiuti .
16 . L' art . 18 del regolamento n . 570/88 disciplina la procedura di fissazione del prezzo minimo di vendita e dell' importo massimo dell' aiuto . Al riguardo esso fa rinvio all' art . 30 del regolamento n . 804/68 ( 6 )il quale disciplina la procedura del comitato di gestione .
17 . Non si può dar torto alle ricorrenti sul fatto che la prescritta procedura va obbligatoriamente rispettata . Può semmai sorgere la questione se la motivazione della decisione considerata debba contenere l' esposizione delle varie fasi della procedura ovvero se sia sufficiente un semplice rinvio alle norme procedurali applicabili . L' ampiezza dell' obbligo di motivazione di una decisione non può essere determinata in astratto; essa dipende invece dal contenuto e dalla portata della decisione .
18 . Secondo la costante giurisprudenza della Corte ( 7 ), la necessaria motivazione deve mettere in luce, in modo chiaro e non equivoco, l' iter logico dell' autorità comunitaria, autrice dell' atto impugnato, così da consentire agli interessati di conoscere i motivi del provvedimento, onde poter tutelare i loro diritti, e alla Corte di esercitare il proprio sindacato .
19 . Tuttavia nel valutare concretamente le decisioni impugnate la Corte di giustizia ha sempre tenuto conto del contesto normativo e della portata della decisione ( 8 ). A giudizio della Corte non occorre pertanto che nella motivazione siano indicati tutti gli elementi di fatto o di diritto rilevanti . La valutazione della motivazione va infatti effettuata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia ( 9 ).
20 . Se si colloca la decisione impugnata nel contesto generale delle normative intese allo smaltimento delle eccedenze di burro e, segnatamente, del regolamento n . 570/88, appare chiaramente che la determinazione degli importi massimi degli aiuti e dei prezzi minimi costituisce un procedimento uniforme, che si ripete periodicamente, nell' ambito del quale le decisioni non si scostano notevolmente le une dalle altre né per quanto riguarda le modalità della loro adozione né quanto al loro contenuto .
21 . Del resto le decisioni sono altresì determinate da elementi di fatto che esulano dalla sfera d' influenza dell' autorità che le adotta . La Commissione provvede dopo aver ricevuto tutte le offerte presentate per una singola gara tenendo conto del livello delle scorte, del prezzo di mercato e dell' andamento del mercato . Gli elementi da considerare ai fini della decisione sono a tal punto limitati che un riferimento ai fondamenti giuridici pertinenti, tenuto conto del contesto di fatto, deve in genere bastare come motivazione .
22 . a ) Per quanto riguarda ora la concreta censura per cui dalla decisione non risulta il parere del comitato di gestione, essa è materialmente infondata poiché nel preambolo della decisione 30 settembre 1988 ( 10 ), così come notificata alla rappresentanza permanente della Francia, viene precisato : "considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n' a pas émis d' avis dans les délais impartis par son président (...)".
23 . La pubblicazione dei risultati della decisione, avvenuta nella Gazzetta ufficiale 1988, C 259, non contiene l' intera motivazione . Tuttavia la forma abbreviata della pubblicazione potrebbe determinare l' illegittimità della decisione solo qualora la pubblicazione stessa fosse necessaria ai fini dell' efficacia della decisione e qualora quindi la forma ivi prescelta fosse determinante .
24 . Orbene, la decisione impugnata - anche se produce effetti diretti per le ricorrenti - è indirizzata agli Stati membri . A norma dell' art . 91, 2° comma, del trattato CEE, essa è divenuta pertanto efficace mediante la notifica . La pubblicazione è volta quindi unicamente a fornire un' informazione generica anche perché i partecipanti alla procedura di gara sono direttamente informati dall' ente d' intervento dell' esito della loro partecipazione .
25 . La pubblicazione in forma abbreviata si fonda del resto su una comunicazione della Commissione ( 11 )che rende nota la semplificazione delle pubblicazioni puramente dichiarative . Date l' uniformità e la frequenza, già evidenziate, delle decisioni, ciò appare assolutamente adeguato .
26 . Va riconosciuto che, ai fini della tutela dei diritti degli offerenti, è inadeguato il fatto che questi non dispongano, immediatamente dopo l' adozione delle decisioni, della loro completa motivazione . Un simile risultato è, in una certa misura, uno svantaggio da accettare che risulta esclusivamente dalla situazione giuridica per cui gli offerenti impugnano una decisione di cui non sono destinatari . Detto svantaggio di fatto deve però trovare un limite laddove siano minacciati i diritti della difesa degli offerenti .
27 . Dalla possibilità di ricorso ai sensi dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, discende necessariamente la possibilità di impugnare una decisione rivolta ad altri ma che lede direttamente ed individualmente l' interessato, essendo altrimenti impedita una effettiva tutela giurisdizionale . Gli offerenti devono pertanto, se necessario, essere posti in condizione, su richiesta, di prendere conoscenza dell' intera decisione recante loro pregiudizio .
28 . L' accenno, emerso durante il procedimento, al fatto che gli offerenti potevano ottenere informazioni più complete, non dissipa completamente i dubbi espressi poiché alla richiesta d' informazioni deve poi corrispondere, affinché siano soddisfatte le esigenze di tutela giurisdizionale, l' obbligo di fornirle . Il modo di procedere descritto durante il procedimento, per cui le ricorrenti avevano rivolto all' ente francese d' intervento Onilait una domanda di informazioni rimasta però senza risposta, è carente dal punto di vista della tutela giurisdizionale .
29 . Nel caso di specie non può tuttavia farsi derivare dal vizio procedurale l' illegittimità della decisione, essendo pacifico che l' asserita carenza di motivazione della decisione impugnata in realtà non sussiste per quanto riguarda il parere del comitato di gestione .
30 . b ) Per quanto riguarda la censura relativa ad una carenza di motivazione basata sulla circostanza che non sono state fornite spiegazioni quanto al calo dell' importo massimo degli aiuti, gli argomenti delle ricorrenti non sono accoglibili . La modifica dei prezzi minimi e degli importi massimi degli aiuti è un fenomeno inerente al sistema ( 12 ). La gara permanente, che comporta gare particolari della durata di circa 15 giorni, consente appunto una reazione flessibile alle situazioni del mercato, ai livelli delle scorte ed alle offerte presentate . La modificabilità dei prezzi fissati fa parte in quanto tale del meccanismo, sicché essa non richiede una motivazione autonoma .
2 ) Sul principio del legittimo affidamento
31 . A parere delle ricorrenti l' obbligo di motivazione si imponeva appunto in quanto la fissazione del prezzo di cui alla decisione 30 settembre 1988 rappresenta un cambiamento di indirizzo rispetto ad una costante prassi precedente .
32 . Al riguardo si potrebbe concordare solo qualora avesse potuto sorgere un legittimo affidamento degli offerenti quanto al mantenimento di un importo dell' aiuto raggiunto in un determinato momento ( 13 ).
33 . In linea di principio, come ho già indicato, la modificabilità dell' importo fissato è voluta . In caso contrario si potrebbe adottare una decisione unica, che sarebbe necessaria per un periodo più lungo, ipotesi nella quale i produttori potrebbero riporre affidamento in un importo dell' aiuto invariabile .
34 . Ora, il sistema dei prezzi minimi e degli aiuti di cui al regolamento n . 570/88 rappresenta per definizione un sistema transitorio inteso innanzitutto a ridurre le notevoli scorte di burro nella Comunità . In quest' ambito la disciplina degli aiuti per il burro di mercato è intesa a contrastare l' aumento del livello delle scorte . I ridotti costi di acquisto per i trasformatori di burro rappresentano al riguardo un effetto riflesso senz' altro voluto ma che non costituisce la finalità del sistema .
35 . In quanto l' adozione del regolamento n . 570/88 ha fatto sorgere un affidamento quanto al mantenimento dei provvedimenti intesi ad agevolare lo smercio, detto affidamento non è stato inficiato poiché il sistema degli aiuti è stato mantenuto in vigore come in passato . Si è modificato unicamente l' importo dell' aiuto .
36 . Anche il notevole aumento dei costi di acquisto si fonda solo parzialmente sulla modifica dell' aiuto . A tal proposito un' incidenza almeno equivalente ha avuto l' aumento del prezzo di mercato . L' andamento di quest' ultimo è sottratto però alla diretta sfera d' influenza della Commissione sicché non le si può imputare alcuna responsabilità al riguardo .
37 . La Commissione non è neppure tenuta a garantire agli operatori che il prezzo di acquisto resti costante . Nella misura in cui risulta sproporzionato, il notevole aumento dei costi di acquisto va imputato all' accumulo di fattori diversi uno solo dei quali è il calo dell' importo dell' aiuto . Non poteva quindi sorgere, quanto al fatto che i costi di acquisto rimanessero invariati, un affidamento meritevole di tutela del quale la Commissione dovesse oltretutto farsi garante . I vantaggi tratti dalle ricorrenti, durante un periodo relativamente lungo, dal sistema dei provvedimenti intesi ad agevolare lo smercio non fruiscono giuridicamente di nessuna garanzia di mantenimento a titolo di diritti acquisiti .
38 . Infine, neppure il regolamento n . 3206/88 ( 14 )poteva determinare una situazione di affidamento . Tale regolamento non fa che attribuire agli Stati membri la possibilità di concedere aiuti per il consumo di burro . Beneficiari potenziali ne sono esclusivamente i consumatori finali privati, sicché le ricorrenti in nessun caso avrebbero potuto fruire di detto regolamento .
3 ) Sul principio di proporzionalità
39 . La questione se la decisione 30 settembre 1988 fosse conforme al principio di proporzionalità va risolta mediante il confronto fra la finalità perseguita ed i mezzi impiegati . La lettera del regolamento ( secondo considerando ) definisce come segue l' oggetto del provvedimento :
"considerando che la situazione del mercato del burro nella Comunità è caratterizzata dall' esistenza di ingenti scorte costituite a seguito di interventi (...); che non è possibile smerciare a condizioni normali la totalità del burro corrispondente a tali scorte; che il regolamento ( CEE ) n . 1723/81 del Consiglio (...) stabilisce le norme generali relative alle misure destinate a mantenere il livello di utilizzazione di burro da parte di alcune categorie di consumatori e di industrie; che, nei due casi, si tratta di misure atte a favorire lo smercio e l' utilizzazione del burro, la vendita del burro d' ammasso ad un prezzo ridotto o l' applicazione di aiuti che portano il prezzo del burro di mercato ad un livello comparabile a quello praticato per il burro d' ammasso, a beneficio di talune imprese di trasformazione della Comunità ai fini della fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ".
40 . Lo scopo da perseguire innanzitutto è pertanto lo smercio del burro; a tal fine la Comunità si serve in una certa misura delle forze che comunque agevolano l' utilizzo del burro fornendo loro un sostegno economico . Le scorte di burro nella Comunità sono però notevolmente diminuite durante il 1988, andamento questo iniziato già nel 1986 . Nel settembre 1988 il livello delle scorte nella Comunità si era ridotto, rispetto ai quantitativi del settembre 1986, a meno di un terzo circa ( 1 473 000 tonnellate contro 439 000 tonnellate, fonte : Eurostat ).
41 . Nel caso dell' ammasso pubblico l' andamento è stato addirittura ancora più brusco . Secondo indicazioni della direzione generale dell' agricoltura le relative riserve sono diminuite da 1 323 000 tonnellate nel settembre 1986 a 206 000 tonnellate nel settembre 1988, calando quindi a meno di un sesto . Anche l' andamento successivo a questo periodo è stato costantemente orientato verso la diminuzione .
42 . Dall' inizio del 1988 sono del pari costantemente cresciuti i prezzi del burro e del burro concentrato .
43 . Alla luce di tali circostanze di fatto la Commissione doveva poter adeguare la propria politica degli aiuti all' andamento effettivo della situazione . Nella valutazione della proporzionalità non si deve trascurare il fatto che alle ricorrenti non è stato inflitto alcuno svantaggio, ma è stato loro concesso unicamente un vantaggio inferiore ( 15 ).
44 . Infine, la misura della riduzione degli aiuti rispetto alla mutata situazione di mercato non può essere censurata . Le ricorrenti sostengono vi sia stata una riduzione improvvisa, brusca ed imprevedibile degli aiuti . In effetti, però, il livello degli aiuti è stato costantemente ridotto nel corso di dieci settimane circa per sei gare particolari ( 16 ). La riduzione variava di volta in volta da 1 a 5 ecu per 100 kg di burro .
45 . La circostanza che le conseguenze di fatto delle decisioni, sotto l' influsso di altri fattori, abbiano colpito più duramente le ricorrenti non può pregiudicare la valutazione della proporzionalità della decisione impugnata né, pertanto, la sua legittimità .
4 ) Sul divieto di discriminazione
46 . A parere delle ricorrenti, il divieto di discriminazioni viene trasgredito sotto un duplice profilo . In primo luogo, per la disciplina francese applicabile in materia di prodotti alimentari è possibile fabbricare prodotti recanti la denominazione "au beurre" solo utilizzando burro, mentre le normative di altri Stati membri consentono di utilizzare anche altre materie grasse .
47 . In secondo luogo, le ricorrenti vedono una disparità di trattamento nella circostanza che hanno ottenuto informazioni, in quanto imprese stabilite in Francia, unicamente circa il livello delle scorte francesi . In base ad informazioni insufficienti, al contrario di imprese di altri Stati membri, esse non avrebbero potuto rifornirsi in tempo utile di burro a prezzo ridotto .
48 . a ) Quanto alla prima censura si deve far rinvio alla teoria in ordine alla libera circolazione delle merci . Le conseguenze negative di norme nazionali più severe per gli operatori economici nazionali vanno trattate alla stregua di una norma in materia di smercio che non può certo ostacolare l' accesso al mercato di merci straniere laddove queste siano state immesse regolarmente in commercio nel paese di produzione . Il diritto comunitario tuttavia non vieta ad uno Stato membro di imporre ai propri operatori economici norme più severe in materia di smercio .
49 . Si deve poi convenire con la Commissione quanto al fatto che la diversa portata delle prescrizioni in materia di denominazione per i prodotti alimentari nelle normative degli Stati membri non può essere imputata alla decisone impugnata .
50 . b ) Quanto alla seconda censura si deve unicamente valutare se gli operatori economici possano effettivamente informarsi in modo completo presso gli enti d' intervento di altri Stati membri circa il livello delle scorte ivi esistenti . L' accesso all' informazione deve essere garantito .
51 . Le ricorrenti non hanno contestato l' affermazione della Commissione secondo cui in occasione delle gare vengono redatti elenchi completi circa il livello delle scorte . L' obbligo di comunicazione delle informazioni può fondarsi sugli artt . 13 e 15 del regolamento n . 570/88 .
52 . Non può neppure riscontrarsi una discriminazione nella circostanza che i livelli delle scorte possono variare nei singoli Stati membri . Trattasi in tal caso di circostanze di fatto, non già di una disparità di trattamento . Non rappresenta una discriminazione neppure il fatto di dover sopportare eventuali costi aggiuntivi qualora ci si debba rifornire in un altro Stato membro . Anche a tale proposito la situazione è identica per tutti gli operatori . Tutti i fabbricanti di prodotti della pasticceria sono ugualmente soggetti alle disposizioni generali in materia di gare . Non si configura pertanto alcuna discriminazione .
III - Le spese
53 . A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese .
C - Conclusione
54 . Concludo suggerendo alla Corte di statuire come segue :
"1 ) il ricorso è respinto .
2 ) Le spese sono poste a carico delle ricorrenti ."
(*) Lingua originale : il tedesco .
( 1 ) GU 1988, L 55, pag . 31 .
( 2 ) Conseguenza della decisione della Commissione 30 settembre 1988 ( GU C 259, pag . 9 ).
( 3 ) Vedasi decisione della Commissione 1° agosto 1988 ( GU C 204, pag . 12 ).
( 4 ) Vedasi sentenza 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal, Racc . pag . 777, punto 22 della motivazione .
( 5 ) Vedasi causa 92/78, citata, punti da 23 a 26 della motivazione .
( 6 ) Regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, GU L 148, pag . 13 .
( 7 ) Sentenza 25 ottobre 1984, causa 185/83, Interfacultair Institut Electronenmicroscpie della Regia Università di Groningen / Inspecteur der Invoerrechten en Accijzen di Groningen, Racc . pag . 3623, punto 38 della motivazione .
( 8 ) Vedasi sentenza 1° dicembre 1965, causa 16/65, C . Schwarze / Einfuhr - und Vorratstelle fuer Getreide und Futtermittel, Racc . pag . 909; sentenza 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a . / Commissione, Racc . pag . 1491, punti da 30 a 33 della motivazione; sentenza 26 novembre 1981, causa 195/80, Bernard Michel / Parlamento europeo, Racc . pag . 2861, punti da 20 a 27 della motivazione; sentenza 8 novembre 1983, cause riunite da 96 a 102, 104, 105, 109 e 110/82, NV IAZ International Belgium e a . / Commissione, Racc . pag . 3369, punto 37 della motivazione; sentenza 17 gennaio 1984, cause riunite 43 e 63/82, Vereniging ter Bevordering van het Vlaammse Boekwezen, VBVB, e a . / Commissione, Racc . pag . 19, punti 21 e 22 della motivazione .
( 9 ) Vedasi sentenza nella causa 185/83, citata, punto 38 della motivazione; sentenza 23 febbraio 1978, causa 92/77, An Bord Bainne Co-operative / Ministro dell' agricoltura, Racc . pag . 497, punti 36 e 37 della motivazione; sentenza 25 ottobre 1978, causa 125/77, Koninklijke Scholten-Honig e De verenigde Zetmeelbedrijven "De Bijnkorf" BV / Hoofdprodukschap voor Akkerbouwprodukten, Racc . pag . 1991, punti da 18 a 22 della motivazione ).
( 10 ) Decisione C(88 ) 1778 .
( 11 ) GU 1982, L 360, pag . 43 .
( 12 ) Vedasi sentenza 5 maggio 1981, causa 112/80, F.A . Anton Duerbeck / Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen, punti da 47 a 50 della motivazione, Racc . pag . 1095; sentenza 12 aprile 1984 nella causa 281/82, Sarl Unifrex / Commissione e Consiglio delle Comunità europee, Racc . 1984, pag . 1969, punti 25 e 26 della motivazione; sentenza 7 maggio 1987, causa 258/84, Nippon Seiko KK / Consiglio delle Comunità europee, Racc . pag . 1923, punti 31 e 32 della motivazione; sentenza 7 maggio 1987, causa 260/84, Minebea Company Limited / Consiglio delle Comunità europee, Racc . pag . 1975, punti da 26 a 28 della motivazione .
( 13 ) Vedasi cause 112/80, 281/82, 258/84 e 260/84 .
( 14 ) Regolamento ( CEE ) n . 3206/88 del Consiglio, del 17 ottobre 1988, recante modifica del regolamento n . 1307/85 ( GU L 286 del 20.10.1988, pag . 1 ).
( 15 ) Vedasi sentenza 27 settembre 1979, causa 230/78, Eridania - Zuccherifici nazionali e Società italiana per l' industria degli zuccheri SpA / Ministro per l' agricoltura e le foreste, Ministro per l' industria, il commercio e l' artigianato e la Zuccherifici meridionali SpA, Racc . pag . 2749, punto 22 della motivazione .
( 16 ) Dalla gara n . 4, decisione 1° agosto 1988, alla gara n . 9, decisione 17 ottobre 1988 .
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