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SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 LUGLIO 1989. - FRANCOIS LUCAZEAU ED ALTRI CONTRO SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM). - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR D'APPEL DE POITIERS E TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS - FRANCIA. - CONCORRENZA - DIRITTI D'AUTORE - LIVELLO DEI COMPENSI - CONTRATTI DI RAPPRESENTAZIONE RECIPROCA. - CAUSE RIUNITE 110/88, 241/88 E 242/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 02811
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Concorrenza - Intese - Pregiudizio per la concorrenza - Contratti di rappresentanza reciproca tra società nazionali di gestione dei diritti d' autore - Liceità - Clausola di esclusività - Illiceità
( Trattato CEE, art . 85, n . 1 )
2 . Concorrenza - Intese - Pratiche concordate - Parallelismo di comportamento - Presunzione d' esistenza d' una concertazione - Limiti - Rifiuto, da parte delle società nazionali di gestione dei diritti d' autore di permettere ad un utilizzatore con sede in un altro Stato membro, l' accesso diretto al loro repertorio - Valutazione da parte del giudice nazionale
( Trattato CEE, artt . 85, n . 1, e 177 )
3 . Concorrenza - Posizione dominante - Abuso - Condizioni di transazione non eque - Tariffe applicate da una società di gestione dei diritti d' autore sensibilmente più elevate rispetto a quelle praticate negli altri Stati membri - Possibilità di giustificazione
( Trattato CEE, art . 86 )
Massima1 . Non sono di per sé restrittivi della concorrenza in maniera tale da rientrare nel divieto contemplato dall' art . 85, n . 1, del trattato dei contratti di rappresentanza reciproca tra società di gestione dei diritti d' autore in materia musicale con cui tali società si attribuiscono vicendevolmente il diritto di concedere, sul territorio di rispettiva competenza, le autorizzazioni richieste per qualsiasi esecuzione pubblica di opere musicali tutelate da diritti d' autore di membri delle altre società e di sottomettere queste autorizzazioni a talune condizioni, in conformità alle leggi vigenti nel territorio di cui trattasi, tendendo tali contratti al duplice scopo di sottoporre, da una parte, l' insieme delle opere musicali tutelate, indipendentemente dalla loro origine, a condizioni identiche per gli utilizzatori stabiliti in uno stesso Stato, in conformità al principio di non discriminazione adottato dalle convenzioni internazionali applicabili in materia di diritti d' autore e, dall' altra, di permettere alle società di gestione di avvalersi, per la tutela del loro repertorio in un altro Stato, dell' organizzazione istituita dalla società di gestione che vi esercita le sue attività, senza essere costrette ad aggiungere a tale organizzazione reti proprie di contratti con gli utilizzatori e controlli propri in loco .
La situazione potrebbe essere diversa se questi contratti di prestazione di servizi istituissero un' esclusiva nel senso che le società di gestione si fossero impegnate a non dare accesso diretto al loro repertorio agli utilizzatori di musica registrata stabiliti all' estero .
2 . L' art . 85 del trattato va interpretato nel senso che vieta ogni pratica concordata tra società nazionali di gestione dei diritti d' autore degli Stati membri che abbia come scopo o come risultato il rifiuto di ciascuna società, di permettere che gli utilizzatori stabiliti in un altro Stato membro accedano direttamente al suo repertorio .
Spetta ai giudici nazionali, nell' ambito della ripartizione di competenze contemplata dall' art . 177 del trattato, determinare se sia effettivamente intervenuta una concertazione a tal fine tra dette società di gestione .
A tale scopo questi giudici devono considerare, da una parte, che un semplice parallelismo di comportamento può, in taluni casi, costituire un serio indizio di una pratica concordata qualora crei condizioni che non corrispondono a condizioni normali di concorrenza e, d' altra parte, una siffatta concertazione non può essere presunta qualora il parallelismo di comportamento possa spiegarsi con motivi diversi dall' esistenza di una concertazione . Trattandosi di pratiche di società di gestione dei diritti d' autore, il motivo di un tale comportamento potrebbe risiedere nel fatto che in caso di accesso diretto al loro repertorio in un altro Stato membro, esse sarebbero obbligate ad organizzare all' estero un proprio sistema di gestione e di controllo .
3 . Una società nazionale di gestione dei diritti d' autore che occupa una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune impone condizioni di transazione non eque qualora le tariffe da essa applicate alle discoteche siano sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri, purché il raffronto fra i livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea . Diverso sarebbe il caso se la società dei diritti d' autore di cui trattasi fosse in grado di giustificare una differenza del genere fondandosi su diversità obiettive e pertinenti tra la gestione dei diritti d' autore nello Stato membro interessato e questa stessa gestione negli altri Stati membri .
PartiNei procedimenti riuniti 110/88, 241/88 e 242/88,
aventi ad oggetto domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE,
nel procedimento 110/88, dalla cour d' appel di Poitiers nella causa dinanzi ad essa pendente tra
François Lucazeau, residente a Epargnes,
e
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ( Sacem ), con sede in Neuilly,
nei procedimenti 241/88 e 242/88, dal tribunal de grande instance di Poitiers nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ( Sacem ), con sede in Neuilly,
e
Xavier Debelle, residente a Poitiers,
e tra
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ( Sacem ), con sede in Neuilly,
e
Christian Soumagnac, residente a Poitiers,
domande vertenti sull' interpretazione degli artt . 85 e 86 del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, f.f . di presidente, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, M . Diez de Velasco e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : D . Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per il sig . Lucazeau, appellante nella causa principale nel procedimento 110/88, e per il sig . Ch . Soumagnac, convenuto nella causa principale nel procedimento 242/88, dall' avv . J.C . Fourgoux e, nella trattazione orale, anche dall' avv . P.F . Ryziger del foro di Parigi,
- per la Sacem, attrice nella causa principale nei procedimenti 241/88 e 242/88 e appellata nella causa principale nel procedimento 110/88, dall' avv . O . Carmet del foro di Parigi,
- per il governo della Repubblica francese, dai sigg . R . de Gouttes, M . Giacomini e E . Belliard, in qualità di agenti,
- per il governo del Regno di Spagna dai sigg . R . Silva de Lapuerta e J . Conde de Saro, in qualità di agenti,
- per il governo della Repubblica italiana, dal sig . L . Ferrari Bravo, in qualità di agente, assistito dal sig . I . Braguglia, avvocato dello Stato,
- per il governo della Repubblica ellenica, dai sigg . E.M . Mamouna, G . Crippa e S . Zissimopoulos, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dai suoi consiglieri giuridici G . Marenco e I . Langermann, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale dell' 8 marzo 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 26 maggio 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con sentenza del 3 marzo 1988, pervenuta alla Corte il 5 aprile successivo, la Cour d' appel di Poitiers ha proposto, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt . 85 e 86 dello stesso trattato, al fine di determinare la compatibilità, con queste norme, delle condizioni di transazione imposte agli utilizzatori da una società nazionale di gestione dei diritti degli autori, compositori e editori di musica ( causa 110/88 ).
2 Con due sentenze del 6 giugno 1988, pervenute alla Corte il 23 agosto seguente, il tribunal de grande instance di Poitiers ha proposto, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, le stesse questioni pregiudiziali ( cause 241/88 e 242/88 ).
3 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di controversie fra tre gestori di discoteche e la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ( in prosieguo : "Sacem "), che è la società francese di gestione dei diritti d' autore in materia musicale . Le tre controversie riguardano, in particolare, il rifiuto da parte dei gestori di discoteche di pagare alla Sacem compensi per la diffusione nei loro locali di opere musicali tutelate .
4 I gestori di discoteche hanno esposto un insieme di argomenti diretti a dimostrare che il comportamento tenuto nei loro confronti dalla Sacem era un comportamento anticoncorrenziale vietato dalle norme del trattato CEE . A tal fine, essi hanno innanzitutto fatto valere che l' aliquota dei diritti richiesti dalla Sacem è arbitraria e non equa e costituisce quindi un abuso della posizione dominante assertivamente occupata da detta società . Infatti, l' ammontare di tali compensi sarebbe sensibilmente più elevato di quello praticato negli altri Stati membri mentre, per giunta, le tariffe applicate alle discoteche sarebbero senza alcun rapporto con le tariffe praticate nei confronti di altri grossi utilizzatori di musica registrata, quali la televisione e la radio .
5 Essi fanno poi valere che le discoteche utilizzano, in larghissima misura, musica di origine angloamericana, circostanza che non è presa in considerazione nel metodo di calcolo dei compensi definito dalla Sacem e basato sull' applicazione di un' aliquota fissa dell' 8,25% sulla cifra d' affari, al lordo dell' IVA, della discoteca considerata . Infatti, i gestori dovrebbero pagare questi elevatissimi compensi per avere accesso a tutto il repertorio della Sacem mentre essi sono interessati solo ad una parte di esso; la Sacem ha sempre rifiutato di dar loro accesso ad una parte del repertorio, mentre essi non avrebbero neppure la possibilità di rivolgersi direttamente alle società di gestione dei diritti d' autore in altri paesi, essendo queste ultime vincolate alla Sacem da "contratti di rappresentanza reciproca" e rifiutando pertanto l' accesso diretto ai loro repertori .
6 La cour d' appel di Poitiers ritiene che, mentre è indubbio che la Sacem occupi una posizione dominante sul territorio francese, il carattere forfettario dell' aliquota dei diritti da essa richiesti non sembri invece di per sé un abuso della sua posizione dominante, nei limiti in cui l' applicazione di detta aliquota forfettaria semplifichi le modalità di prelievo e garantisca la remunerazione degli autori e compositori . Tuttavia, la cour d' appel dubita del carattere giustificato dell' aliquota dell' 8,25 %. Alla luce di queste considerazioni, essa ha formulato due questioni pregiudiziali che sono state riprese dal tribunal de grande instance di Poitiers nelle due cause di cui tale giudice era investito .
7 Le due questioni pregiudiziali sono formulate nei seguenti termini :
"1 ) Se il fatto che una società di diritto civile costituita da autori compositori e da editori musicali, denominata Sacem, che occupa una posizione dominante in una parte sostanziale del mercato comune ed è legata da contratti di rappresentanza reciproca con società di autori di altri paesi della CEE, fissi una percentuale di compenso cumulativa sulla base dell' 8,25% della cifra d' affari di una discoteca al lordo di ogni imposta costituisca imposizione diretta o indiretta alle controparti di condizioni non eque ai sensi dell' art . 86 del trattato di Roma qualora detta aliquota sia manifestamente superiore a quella praticata da analoghe società di autori di altri paesi membri della Comunità economica europea .
2 ) Se l' organizzazione, mediante un insieme di cosiddetti contratti di rappresentanza reciproca, di un' esclusiva di fatto in paesi della Comunità che consenta ad una società di controllo e di riscossione dei diritti d' autore esercente la sua attività nel territorio di uno Stato membro di fissare, mediante un contratto per adesione, un compenso globale e che imponga all' utilizzatore di pagare detto compenso per poter utilizzare il repertorio degli autori stranieri, possa costituire una pratica concordata contrastante con l' art . 85, n . 1, del trattato ."
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e del procedimento, della normativa francese in materia di diritti d' autore nonché delle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
9 Occorre esaminare innanzitutto la seconda questione, relativa all' interpretazione dell' art . 85 del trattato, prima di affrontare il problema dell' applicazione dell' art . 86 sollevato dalla prima questione .
Sulla seconda questione ( articolo 85 )
10 Dalle considerazioni svolte nella sentenza di rinvio della cour d' appel di Poitiers risulta che la pratica concordata, ai sensi dell' art . 85, che forma oggetto della questione, è una pratica delle società nazionali di gestione dei diritti d' autore dei vari Stati membri . Tuttavia, la formulazione della questione non lascia chiaramente apparire se questa pratica consista nell' organizzare una rete di convenzioni di rappresentanza reciproca o nell' eliminare collettivamente ogni accesso ai loro repertori rispettivi da parte di utilizzatori stabiliti in altri Stati membri .
11 Sul primo punto va innanzitutto precisato che, come risulta dagli atti, per "contratto di rappresentanza reciproca", quale considerato dal giudice nazionale, va inteso un contratto tra due società nazionali di gestione dei diritti d' autore in materia musicale con cui tali società si attribuiscono reciprocamente il diritto di concedere, sul territorio di rispettiva competenza, le autorizzazioni richieste per qualsiasi esecuzione pubblica di opere musicali tutelate da diritti d' autore di membri delle altre società e di sottoporre tali autorizzazioni a talune condizioni, in conformità delle leggi vigenti nel territorio di cui trattasi . Tali condizioni comprendono in particolare il pagamento di compensi, la cui riscossione è effettuata dalla società mandataria per conto dell' altra società . Il contratto precisa che ciascuna società applicherà, per quanto riguarda le opere del repertorio dell' altra società, le stesse tariffe, gli stessi metodi e mezzi di riscossione e di ripartizione dei compensi che essa applica alle opere del proprio repertorio .
12 Occorre ricordare poi che, secondo le convenzioni internazionali da applicare in materia di diritti d' autore, i titolari di diritti d' autore riconosciuti in base alla normativa di uno Stato contraente beneficiano, sul territorio di qualsiasi altro Stato contraente, della stessa tutela contro la violazione di tali diritti di cui godono i cittadini dell' ultimo Stato, nonché dei rimedi giuridici concessi a tali cittadini .
13 Stando così le cose, è chiaro che i contratti di rappresentanza reciproca tra società di gestione tendono ad un duplice scopo : in primo luogo, essi cercano di sottoporre l' insieme delle opere musicali tutelate, indipendentemente dalla loro origine, a condizioni identiche per gli utilizzatori stabiliti in uno stesso Stato, in conformità al principio adottato per la normativa internazionale; in secondo luogo, essi consentono alle società di gestione di avvalersi, per la tutela del loro repertorio in un altro Stato, dell' organizzazione istituita dalla società di gestione che vi esercita le sue attività, senza essere costrette ad aggiungere a tale organizzazione reti proprie di contratti con gli utilizzatori e controlli propri in loco .
14 Da queste considerazioni discende che i contratti di rappresentanza reciproca di cui trattasi sono contratti di prestazione di servizi di per sé non restrittivi della concorrenza in maniera tale da rientrare nel divieto contemplato dall' art . 85, n . 1, del trattato . Potrebbe essere diverso se questi contratti istituissero un' esclusiva nel senso che le società di gestione si fossero impegnate a non dare accesso diretto al loro repertorio agli utilizzatori di musica registrata stabiliti all' estero; tuttavia, risulta dagli atti che questo tipo di clausole di esclusiva che figurava in passato nei contratti di rappresentanza reciproca è stato soppresso su richiesta della Commissione .
15 La Commissione segnala tuttavia che l' eliminazione di questa clausola di esclusiva nei contratti non ha avuto l' effetto di modificare il comportamento delle società di gestione, rifiutando esse di concedere una licenza o di affidare il loro repertorio all' estero ad una società diversa da quella insediata sul territorio di cui trattasi . Tale affermazione porta all' esame del secondo problema sollevato dalla questione pregiudiziale, quello di stabilire se le società di gestione non abbiano, di fatto, conservato la loro esclusiva attraverso una pratica concordata .
16 Al riguardo, la Commissione e la Sacem fanno valere che le società di gestione non hanno alcun interesse ad utilizzare un metodo diverso da quello del mandato conferito alla società insediata sul territorio interessato e che, stando così le cose, non appare realistico ritenere che il rifiuto delle società di gestione di accordare un accesso diretto al loro repertorio agli utilizzatori esteri corrisponda ad una pratica concordata . I gestori di discoteche, pur riconoscendo che le società estere affidano la gestione del loro repertorio alla Sacem perché sarebbe troppo gravoso istituire in Francia un sistema di riscossione diretta, ritengono però che tali società si siano concertate a tal fine . A sostegno di questa tesi, essi fanno riferimento alle lettere, pervenute a taluni utilizzatori francesi e provenienti da diverse società di gestione straniere, con cui si rifiutava loro l' accesso diretto al repertorio in termini chiaramente identici .
17 Va rilevato che una concertazione tra società nazionali di gestione dei diritti d' autore che abbia l' effetto di rifiutare sistematicamente l' accesso diretto al loro repertorio agli utilizzatori esteri dev' essere considerata come implicante una pratica concordata restrittiva della concorrenza e in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri .
18 Come la Corte ha dichiarato nella sua sentenza 14 luglio 1972, causa 48/69, Imperial Chemical Industries, Racc . pag . 619, un semplice parallelismo di comportamenti può, in taluni casi, costituire un serio indizio di una pratica concordata qualora porti a condizioni di concorrenza che non corrispondono a quelle normali . Tuttavia, una siffatta concertazione non può essere presunta qualora il parallelismo di comportamenti possa spiegarsi con motivi diversi dall' esistenza di una concertazione . Ciò potrebbe verificarsi qualora le società di gestione dei diritti d' autore degli altri Stati membri fossero obbligate, in caso di accesso diretto al loro repertorio, ad organizzare un proprio sistema di gestione e di controllo su un altro territorio .
19 Lo stabilire se sia effettivamente intervenuta una concertazione vietata dal trattato dipende, di conseguenza, dalla valutazione di talune presunzioni e dalla valutazione di taluni documenti e altri mezzi di prova . Nell' ambito della ripartizione delle competenze contemplata dall' art . 177 del trattato, tale compito spetta ai giudici nazionali .
20 Pertanto, occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale dichiarando che l' art . 85 del trattato va interpretato nel senso che esso vieta ogni pratica concordata tra società nazionali di gestione dei diritti d' autore degli Stati membri che abbia per oggetto o per effetto il rifiuto, da parte di ciascuna società, dell' accesso diretto al suo repertorio nei confronti degli utilizzatori stabiliti in un altro Stato membro . Spetta ai giudici nazionali determinare se sia effettivamente intervenuta una concertazione a tal fine tra dette società di gestione .
Sulla prima questione ( articolo 86 )
21 La prima questione riguarda il problema di stabilire quali criteri debbono essere applicati al fine di determinare se un' impresa che occupi una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune imponga condizioni di transazione non eque . La questione riguarda più precisamente il caso in cui l' impresa di cui trattasi sia una società nazionale di gestione dei diritti d' autore in materia musicale che gestisce anche il repertorio delle società nazionali di altri Stati membri, a seguito della stipulazione di contratti di rappresentanza reciproca, e che fissi un' aliquota di compenso cumulativa sulla base dell' 8,25% della cifra d' affari, al lordo delle imposte, di una discoteca .
22 Va esaminato in primo luogo il criterio messo in rilievo dai gestori di discoteche, e ripreso nella questione pregiudiziale, ossia il rapporto tra l' aliquota applicata e quella praticata da società di gestione di altri Stati membri .
23 Al riguardo, la Sacem fa valere che i metodi utilizzati, nei diversi Stati membri, per determinare la base imponibile dell' aliquota del compenso sono dissimili dato che i compensi calcolati sulla base della cifra di affari di una discoteca, come in Francia, non sono comparabili a quelli fissati in relazione alla superficie a terra del locale di cui trattasi, come avviene in altri Stati membri . Se si fosse in grado di neutralizzare tali divergenze di metodo, attraverso un esame comparativo fondato sugli stessi criteri, si giungerebbe alla conclusione che le differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda l' ammontare dei diritti sono poco significative .
24 Tali affermazioni sono state contestate non solo dai gestori delle discoteche, ma anche dalla Commissione . Quest' ultima ha precisato che, nell' ambito di un' indagine da essa condotta sui diritti riscossi dalla Sacem presso talune discoteche francesi, essa ha chiesto a tutte le società nazionali di gestione dei diritti d' autore in materia musicale nella Comunità di comunicarle i compensi riscossi presso una discoteca tipo con determinate caratteristiche per quanto riguarda il numero dei posti, la superficie, le ore di apertura, la natura della località, il prezzo d' entrata, il prezzo della consumazione più richiesta e gli introiti globali annui, al lordo delle tasse . La Commissione riconosce che questo metodo di raffronto non tiene conto delle differenze sensibili che possono esistere da uno Stato membro all' altro quanto alla frequentazione delle discoteche e che sono in relazione con diversi fattori quali il clima, le abitudini sociali e le tradizioni storiche . Tuttavia, un compenso di importo corrispondente ad un multiplo dei compensi riscossi negli altri Stati membri sarebbe tale da comprovare il carattere non equo del compenso; orbene, l' indagine condotta dalla Commissione porterebbe a tale constatazione .
25 Va osservato che, qualora un' impresa in posizione dominante imponga, per i servizi da essa prestati, tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri e qualora il raffronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea, tale differenza dev' essere considerata come l' indizio di un abuso di posizione dominante . Spetta, in questo caso, all' impresa di cui trattasi giustificare le differenze basandosi sulle diversità obiettive tra la situazione dello Stato membro interessato e quella prevalente in tutti gli altri Stati membri .
26 Al riguardo, la Sacem ha invocato un certo numero di circostanze al fine di giustificare tale differenza . Così, essa ha fatto riferimento ai prezzi elevati praticati dalle discoteche in Francia, al livello tradizionalmente elevato della tutela assicurata dal diritto d' autore in questo paese nonché alle particolarità della legge francese secondo la quale la diffusione delle opere musicali registrate è assoggettata non soltanto ad un diritto di rappresentazione ma anche ad un diritto complementare di riproduzione meccanica .
27 Va tuttavia osservato che circostanze di tale natura non possono spiegare una differenza estremamente sensibile tra le aliquote dei compensi imposti nei diversi Stati membri . Il livello elevato dei prezzi praticati dalle discoteche in un determinato Stato membro, supponendo che esso sia provato, può essere il risultato di parecchi elementi di fatto, fra i quali può figurare, a sua volta, l' aliquota dei compensi dovuti per la diffusione di musica registrata . Quanto al livello di tutela assicurato dalla legge nazionale, occorre rilevare che il diritto d' autore sulle opere musicali comprende, in generale, un diritto di rappresentazione e un diritto di riproduzione e che la circostanza che "un diritto complementare di riproduzione" sia dovuto in alcuni Stati membri, fra cui la Francia, in caso di diffusione in pubblico non implica che il livello di tutela sia diverso . Infatti, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 9 aprile 1987, causa 402/85, Basset, Racc . pag . 1747, il diritto complementare di riproduzione meccanica va inteso, prescindendo dalle nozioni impiegate dalla legislazione e dalla prassi francese, come parte del corrispettivo dei diritti d' autore per la rappresentazione pubblica di un' opera musicale registrata e adempie quindi una funzione equivalente a quella del diritto di rappresentazione riscosso nella stessa circostanza in un altro Stato membro .
28 La Sacem sostiene ancora che le abitudini di riscossione sarebbero diverse in quanto talune società di gestione dei diritti d' autore degli Stati membri non avrebbero tendenza ad insistere sulla riscossione di compensi esigui presso piccoli utilizzatori disseminati nel paese, quali i gestori di discoteche, gli organizzatori di balli e i proprietari di caffè . In Francia si è sviluppata una tradizione opposta, tenuto conto della volontà degli autori di vedere interamente rispettati i loro diritti .
29 Un argomento del genere non può essere accolto . Risulta infatti dagli atti che una delle differenze più salienti tra le società di gestione dei diritti d' autore dei diversi Stati membri risiede nell' entità delle spese di funzionamento . Qualora, come talune indicazioni figuranti agli atti delle cause principali fanno pensare, il personale di una siffatta società di gestione sia notevolmente più numeroso di quello delle società corrispondenti in altri Stati membri e, inoltre, la percentuale del ricavato dei compensi destinati alle spese di riscossione, di amministrazione e di ripartizione, anziché ai titolari dei diritti d' autore, vi sia notevolmente più elevato, non è escluso che proprio la mancanza di concorrenza sul mercato di cui trattasi permetta di spiegare la mole dell' apparato amministrativo e, di conseguenza, l' aliquota elevata dei compensi .
30 Occorre quindi ritenere che il raffronto con la situazione negli altri Stati membri possa fornire indicazioni valide per quanto riguarda l' abuso eventuale della posizione dominante di una società nazionale di gestione dei diritti d' autore . Pertanto, la questione pregiudiziale quale formulata dai giudici nazionali dev' essere risolta in senso affermativo .
31 La discussione svoltasi dinanzi alla Corte tra i gestori di discoteche e la Sacem ha riguardato anche altri criteri, non menzionati nella questione pregiudiziale, che potrebbero comprovare il carattere non equo dell' aliquota controversa . Così i gestori hanno fatto valere la differenza tra l' aliquota praticata nei confronti delle discoteche e quella applicata ad altri grossi utilizzatori di musica registrata quali la radio e la televisione . Tuttavia, essi non hanno fornito elementi tali da definire un metodo idoneo onde procedere ad un raffronto affidabile su una base omogenea e la Commissione e i ggoverni intervenuti non si sono pronunciati su questo punto . Stando così le cose, la Corte non è in grado di esaminare questo criterio nell' ambito del presente procedimento pregiudiziale .
32 La cour d' appel di Poitiers, che ha inizialmente proposto le questioni pregiudiziali, ha esplicitamente ritenuto che il carattere forfettario dell' aliquota dei diritti non debba essere preso in considerazione al fine di determinare il carattere equo o meno dell' ammontare del compenso; non spetta quindi alla Corte pronunciarsi su questo problema nell' ambito della presente controversia .
33 Da tutto quanto precede risulta che occorre risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando che l' art . 86 del trattato dev' essere interpretato nel senso che una società nazionale di gestione dei diritti d' autore che occupi una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune impone condizioni di transazione non eque qualora i compensi da essa imposti alle discoteche siano sensibilmente più elevati di quelli praticati negli altri Stati membri, purché il raffronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea . Diverso sarebbe il caso se la società di diritti d' autore di cui trattasi fosse in grado di giustificare tale differenza fondandosi su diversità obiettive e pertinenti tra la gestione dei diritti d' autore nello Stato membro interessato e negli altri Stati membri .
Decisione relativa alle speseSulle spese
34 Le spese sostenute dal governo francese, dal governo italiano, dal governo greco, dal governo spagnolo e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla cour d' appel di Poitiers, con sentenza 3 marzo 1988, e dal tribunal de grande instance di Poitiers, con due sentenze del 6 giugno 1988, dichiara :
1 ) L' art . 85 del trattato va interpretato nel senso che esso vieta ogni pratica concordata tra società nazionali di gestione dei diritti d' autore degli Stati membri che abbia per oggetto o per effetto il rifiuto, da parte di ciascuna società, dell' accesso diretto al suo repertorio nei confronti degli utilizzatori stabiliti in un altro Stato membro . Spetta ai giudici nazionali determinare se sia effettivamente intervenuta una concertazione a tal fine tra dette società di gestione .
2 ) L' art . 86 del trattato dev' essere interpretato nel senso che una società nazionale di gestione dei diritti d' autore che occupi una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune impone condizioni di transazione non eque qualora i compensi da essa imposti alle discoteche siano sensibilmente più elevati di quelli praticati negli altri Stati membri, purché il raffronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea . Diverso sarebbe il caso se la società dei diritti d' autore di cui trattasi fosse in grado di giustificare tale differenza fondandosi su diversità obiettive e pertinenti tra la gestione dei diritti d' autore nello Stato membro interessato e negli altri Stati membri .
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