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SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 6 GIUGNO 1990. - VAN SILLEVOLDT BV E ALTRI CONTRO HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN - PAESI BASSI. - AGRICOLTURA - IMPORTAZIONE DI RISO - PRELIEVO - NOZIONE DI "ROTTURE DI RISO". - CAUSA 159/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02215
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Riso - Prelievi all' importazione - Miscuglio di riso e di rotture di riso - Determinazione dell' aliquota da applicare - Determinazione in relazione alla percentuale di rotture di riso - Rotture caratterizzate dalla loro lunghezza rispetto a quella dei grani interi - Metodo di misurazione della lunghezza media dei grani interi - Misurazione sulla base di un campione della partita importata - Principi della certezza del diritto e della parità di trattamento - Violazione - Insussistenza
(( Regolamenti ( CEE ) del Consiglio n . 2729/75, art . 2, n . 2, e n . 1418/76, allegato A, punto 3 ))
MassimaPer determinare, in applicazione del regolamento n . 2729/75, l' aliquota di prelievo all' importazione da applicare ad un miscuglio di riso e di rotture di riso, si deve determinare la parte rappresentata, nel miscuglio, dalla sua componente principale . Poiché le rotture di riso si distinguono dai grani interi, secondo il punto 3 dell' allegato A del regolamento n . 1418/76, per la loro lunghezza, raffrontata con quella dei grani interi, la determinazione della percentuale di rotture nel miscuglio presuppone la determinazione della lunghezza media dei grani interi . Per fare ciò, occorre prendere in considerazione la lunghezza media dei grani interi contenuti in un campione della partita importata, ad esclusione dei grani a maturazione incompleta, e non riferirsi alla lunghezza media dei grani interi quale certificata, per la varietà di riso di cui trattasi, dalle competenti autorità del paese di origine .
Inteso in questo senso, il punto 3 dell' allegato A non crea alcuna disparità o incertezza nell' applicazione del sistema di prelievo previsto dal regolamento n . 2729/75, tali da renderlo incompatibile con i principi generali del diritto comunitario .
PartiNel procedimento 159/88,
avente ad oggetto una domanda pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven dell' Aja, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Van Sillevoldt BV e altri
e
Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten,
domanda vertente sul punto 3 dell' allegato A del regolamento del Consiglio 21 giugno 1976, n . 1418, relativo all' organizzazione comune del mercato del riso ( GU L 166 del 1976, pag . 1 ),
LA CORTE ( Prima Sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di Sezione, R . Joliet e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : J.A . Pompe, vicancelliere
viste le osservazioni presentate :
- per le società Van Sillevoldt, Euryza e de Erven, dagli avv.ti Braakman e Glazener, del foro di Rotterdam,
- per la Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, dal suo presidente, sig . Kleijwegt,
- per il governo italiano, dall' avvocato dello Stato Favara, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . Fischer, in qualità di agente,
vista la relazione di udienza e in seguito alla trattazione orale del 9 novembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 12 dicembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 11 maggio 1988, pervenute in cancelleria il 2 giugno successivo, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven dell' Aja ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione del punto 3 dell' allegato A del regolamento ( CEE ) del Consiglio 21 giugno 1976, n . 1418, relativo all' organizzazione comune del mercato del riso ( GU L 166, pag . 1, in prosieguo : il "regolamento base ").
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra tre importatori olandesi di riso e la Hoofdproduktschap in ordine all' ammontare del prelievo che detti importatori ( in prosieguo : i "ricorrenti nella causa principale ") hanno dovuto versare su una partita di rotture di riso lavorato a grani lunghi in provenienza dalla Tailandia . Per motivi inerenti al metodo di selezione utilizzato nel paese di origine, la suddetta partita non constava unicamente di grani rotti, ma altresì di grani interi a maturazione incompleta .
3 In forza dell' art . 2, n . 2, primo trattino, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2729, relativo ai prelievi all' importazione applicabili ai miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso ( GU L 281, pag . 18; in prosieguo : il "regolamento relativo ai prelievi "), il prelievo applicabile ai miscugli di riso e di rotture di riso è quello applicabile al principale componente in peso, se questo costituisce almeno il 90% del peso del miscuglio . Se, invece, nessuno dei componenti raggiunge tale percentuale, si applica, a norma del secondo trattino della stessa disposizione, il prelievo più elevato .
4 Risulta dal regime dei prezzi istituito col regolamento base che il prelievo previsto per il riso lavorato a grani lunghi è più elevato di quello previsto per le rotture . Si evince infatti dall' art . 11 dello stesso regolamento che questi prelievi compensano, sia per il riso lavorato a grani lunghi sia per le rotture, lo scarto tra prezzo mondiale e prezzo d' entrata comunitario . A norma dell' art . 15 del regolamento base, il prezzo d' entrata delle rotture, impiegato essenzialmente per usi industriali quali la trasformazione di alimenti per animali, viene calcolato in funzione del prezzo d' entrata del granturco, prodotto loro concorrente . Orbene, tale prezzo è nettamente inferiore al prezzo d' entrata del riso lavorato a grani lunghi, calcolato, a sua volta, in conformità dell' art . 14 del regolamento di cui trattasi, in funzione del prezzo d' entrata del riso semigreggio a grani lunghi .
5 Discende dal punto 3 dell' allegato A del regolamento base che devono considerarsi rotture soltanto i frammenti di grani la cui lunghezza non superi i 3/4 della lunghezza media del grano intero . Il precedente punto 2 contiene, alle lettere a ) e b ), una definizione del riso a grani tondi e di quello a grani lunghi nonché, alla lettera c ), un metodo per la misurazione dei grani . Quest' ultima deve effettuarsi su grani contenuti in un campione rappresentativo della partita di riso considerata .
6 Al fine di determinare la percentuale di rotture contenuta nella partita di riso di cui trattasi, l' amministrazione doganale applicava il metodo di misurazione cosiddetto "interno", prendendo come lunghezza media del grano intero, ai sensi del punto 3 dell' allegato A, quella dei grani interi contenuti in un campione della stessa partita . Tale metodo si contrappone a quello cosiddetto "esterno", che presuppone il riferimento alla lunghezza media dei grani interi quale attestata, per la varietà di riso considerata, dalle competenti autorità del paese di origine .
7 L' amministrazione doganale constatava, quindi, che la lunghezza media dei grani interi contenuti nella partita de qua era di 5,7 mm e che, per l' 83%, i frammenti di riso contenuti nella stessa partita non superavano i 3/4 di tale lunghezza e andavano pertanto considerati rotture . In base a tale esame, dunque, queste ultime non costituivano il 90% del peso del miscuglio, talché la Hoofdproduktschap, conformemente all' art . 2, n . 2, secondo trattino, del regolamento relativo ai prelievi, applicava il prelievo più elevato previsto per il riso .
8 Avverso questa decisione le ricorrenti nella causa principale proponevano ricorso per annullamento facendo valere che per la lunghezza media del grano intero ai sensi del punto 3 dell' allegato A doveva intendersi la lunghezza media dei grani interi della varietà di riso cui appartenevano i frammenti di riso contenuti nella partita . Secondo un certificato rilasciato dalle autorità tailandesi, la lunghezza media dei grani della varietà di riso di cui è causa, cioè il riso lavorato a grani lunghi, era di 7,0 mm . Se avesse preso in considerazione questa lunghezza, l' amministrazione doganale olandese sarebbe pervenuta a una percentuale di rotture superiore al 90% del peso della partita . Per sostenere tale tesi, le ricorrenti nella causa principale fanno riferimento ad un' analisi da esse stesse commissionata ad un istituto di ricerca privato, in base alla quale il 97,7% dei frammenti di riso non superavano i 3/4 della lunghezza media certificata di 7,0 mm, da ciò concludendo che nella fattispecie avrebbe dovuto applicarsi il prelievo previsto per le rotture .
9 Nell' ordinanza di rinvio il giudice proponente mette in rilievo il fatto di aver sentito il parere di esperti, che avevano chiarito come il modo in cui, nel caso in esame, l' amministrazione doganale aveva applicato il metodo interno di misurazione, facesse sì che la lunghezza media dei grani interi contenuti nella partita di riso non era più corrispondente alla lunghezza standard della varietà di riso di cui è causa . Quanto al metodo cosiddetto "esterno", essi precisavano che i certificati rilasciati dalle autorità del paese di origine, attestanti la lunghezza media dei grani interi della varietà considerata, erano universalmente riconosciuti nel commercio internazionale .
10 Stando così le cose, il giudice nazionale decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte tre questioni pregiudiziali, relative all' interpretazione del punto 3 dell' allegato A del regolamento base, così formulate :
"1 ) Se il punto 3 dell' allegato A del regolameto ( CEE ) n . 1418/76 debba interpretarsi nel senso che per l' applicazione del criterio dei 3/4 in esso contenuto, la 'lunghezza media del grano intero' debba intendersi come la lunghezza media del grano intero presente nel campione o nella partita di cui trattasi, compresi i grani interi a maturazione incompleta .
2 ) In caso di soluzione negativa della prima questione, se detta disposizione debba intendersi nel senso che, per l' applicazione del criterio dei 3/4, le autorità competenti degli Stati membri sono libere di prendere in considerazione, come 'lunghezza media del grano intero' , un qualsiasi termine di riferimento esterno pertinente e, in tal caso, fino a che punto debbano tener conto nella loro scelta delle misure standard accettate nel commercio internazionale .
3 ) In caso di soluzione integralmente o parzialmente affermativa della prima questione, se la suddetta disposizione sia compatibile col regime di prelievi di cui al regolamento ( CEE ) n . 1418/76 e col principio della certezza del diritto e/o di parità di trattamento ".
11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e della normativa in vigore nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulle questioni prima e seconda
12 Con le questioni prima e seconda, il giudice nazionale chiede, sostanzialmente, se per determinare la lunghezza media del grano intero ai sensi del punto 3 dell' allegato A del regolamento base relativo al riso occorra prendere in considerazione la lunghezza media dei grani interi contenuti in un campione della partita di riso importata ovvero la lunghezza media dei grani interi della varietà di riso di cui trattasi, quale attestata da certificati rilasciati dalle autorità del paese di origine, riconosciuti nel commercio internazionale, e quindi, ove il metodo da applicarsi sia il primo, se vadano esclusi i grani a maturazione incompleta .
13 Per quel che riguarda la prima parte della questione, è opportuno rilevare che il punto 2 dell' allegato A indica il metodo di misurazione da applicare per stabilire se i grani interi contenuti in una partita di riso vadano considerati grani tondi o lunghi ai sensi delle lettere a ) e b ) di detto punto 2 . Alla lett . c ) della stessa disposizione viene precisato, al riguardo, che occorre misurare la lunghezza media dei grani interi contenuti in un campione rappresentativo della partita di riso considerata . Il punto 2 dell' allegato A esclude dunque la possibilità di prendere in considerazione certificati, rilasciati da autorità del paese di origine della partita di riso in causa, attestanti la lunghezza media dei grani interi della varietà di riso considerata .
14 Se ne deve desumere che nel definire rotture i frammenti di riso di lunghezza non superiore ai 3/4 della lunghezza media del grano intero, il punto 3 dell' allegato A poteva riferirsi unicamente alla lunghezza media dei grani interi contenuti nella partita di riso importata, di cui al punto 2, escludendo l' applicazione di qualsiasi criterio esterno .
15 Circa la seconda parte della questione, occorre rilevare che i grani interi sottoposti a misurazione devono essere rappresentativi delle varietà di riso cui appartengono i frammenti di riso in questione . Non può pertanto tenersi conto dei grani interi a maturazione incompleta di lunghezza relativamente ridotta e la cui presenza nella partita è alquanto fortuita .
16 Del resto, ove fossero presi in considerazione i grani a maturazione incompleta, i risultati della misurazione della lunghezza media dei grani interi diverrebbero imprevedibili . Difatti, rileva il giudice nazionale nell' ordinanza di rinvio, la lunghezza media dei grani interi diverrebbe in tal caso variabile non solo da una partita di riso all' altra, ma anche da un campione all' altro della stessa partita di riso . La percentuale di rotture, calcolata in funzione di tale lunghezza, varierebbe allora anch' essa, con la conseguenza di lasciare l' importatore, fino al momento dell' importazione della partita di cui trattasi, in una situazione di incertezza circa il prelievo che gli verrà imposto .
17 Conseguentemente, le questioni prima e seconda vanno risolte nel senso che per determinare la lunghezza media dei grani interi ai sensi del punto 3 dell' allegato A del regolamento base relativo al riso è necessario prendere in considerazione la lunghezza media dei grani interi presenti in un campione della partita di riso importata, ad esclusione dei grani a maturazione incompleta .
Sulla terza questione
18 Con la terza questione pregiudiziale, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se il punto 3 dell' allegato A, inteso nel senso che prescrive la presa in considerazione dei grani interi presenti in un campione della partita di riso importata, esclusi i grani a maturazione incompleta, non sia in contrasto con il principio di certezza del diritto o con quello di parità di trattamento .
19 Giova rilevare, al riguardo, che la lunghezza media dei grani interi contenuti nelle partite di riso importate può senz' altro variare da una partita all' altra, derivandone in capo all' importatore incertezze in ordine alla lunghezza media dei grani stessi e, di conseguenza, in ordine alla percentuale di rotture contenute nelle partite di cui trattasi . Tali incertezze, tuttavia, non ledono il principio della certezza del diritto purché l' importatore sia informato del metodo di misurazione prima dell' importazione della partita . D' altro canto, tali incertezze si riducono nei limiti in cui i grani a maturazione incompleta vengano esclusi dalla misurazione .
20 La Commissione ha lasciato intendere che ove i grani a maturazione incompleta fossero esclusi dalla misurazione potrebbe essere violato il principio di parità di trattamento . Le rotture raggiungerebbero in tal caso con maggiore facilità il 90% del peso della partita di riso in causa, con la conseguente applicazione del prelievo prescritto per le rotture . Gli importatori olandesi i quali, come nella fattispecie, vendano le loro rotture non per uso industriale, ma per il consumo domestico, verrebbero allora a beneficiare di un vantaggio concorrenziale rispetto agli importatori di riso intero .
21 Basti rilevare, su tale punto, che in forza dell' art . 2, n . 2, secondo trattino, del regolamento relativo ai prelievi, a una partita di riso importata, costituita per il 90% del peso da rotture ai sensi del punto 3 dell' allegato A del regolamento base, si applica il prelievo previsto per le rotture . E' pertanto irrilevante stabilire se dette rotture saranno successivamente vendute per fini diversi da quelli loro tradizionali .
22 La terza questione pregiudiziale va conseguentemente risolta nel senso che il punto 3 del suddetto allegato A, inteso nel senso che prescrive la presa in considerazione dei grani interi presenti in un campione della partita di riso importata, ad esclusione dei grani a maturazione incompleta, non crea alcuna disparità o incertezza nell' applicazione del sistema di prelievo, tali da renderlo incompatibile con i principi generali del diritto comunitario .
Decisione relativa alle speseSulle spese
23 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( Prima Sezione ),
pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali sottopostele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven dell' Aja, con ordinanza 11 maggio 1988, dichiara :
1 ) Per determinare la lunghezza media dei grani interi ai sensi del punto 3 dell' allegato A del regolamento ( CEE ) del Consiglio 21 giugno 1976, n . 1418, relativo all' organizzazione comune del mercato del riso, è necessario prendere in considerazione la lunghezza media dei grani interi presenti in un campione della partita di riso importata, ad esclusione dei grani a maturazione incompleta .
2 ) Il punto 3 del suddetto allegato A, inteso nel senso che prescrive la presa in considerazione dei grani interi presenti in un campione della partita di riso importata, ad esclusione dei grani a maturazione incompleta, non determina alcuna disparità o incertezza nell' applicazione del sistema di prelievo, tale da renderlo incompatibile con i principi generali del diritto comunitario .
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