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SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 21 NOVEMBRE 1989. - USINES COOPERATIVES DE DESHYDRATATION DU VEXIN (UCDV) ED ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AGRICOLTURA - REGOLAMENTO RELATIVO ALLA SOSPENSIONE DELLA PREFISSAZIONE DI UN AIUTO - RICEVIBILITA DEL RICORSO DI ANNULLAMENTO. - CAUSA 244/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 03811
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
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Ricorso per annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che sospende la fissazione anticipata di un aiuto nell' ambito di un' organizzazione comune di mercato
( Trattato CEE, art . 173, 2° comma; regolamento della Commissione n . 1910/88 )
MassimaUn regolamento che sospende la fissazione anticipata di un aiuto nell' ambito di un' organizzazione comune di mercato riguarda tanto le domande pendenti al momento in cui interviene la sospensione quanto quelle presentate durante il periodo di sospensione . Un siffatto regolamento si applica a situazioni determinate oggettivamente e spiega effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo astratto . Esso ha perciò portata generale e non riguarda individualmente, ai sensi dell' art . 173, 2° comma, del trattato, le imprese le cui domande di fissazione anticipata dell' aiuto sono pendenti al momento in cui è sopravvenuta la sospensione della fissazione anticipata .
PartiNella causa 244/88,
Usines coopératives de déshydratation du Vexin e altre, rappresentate dall' avv . P . Dibout del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . J . Loesch, 8, rue Zithe,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig.ra D . Sorasio, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto all' annullamento del regolamento della Commissione 30 giugno 1988, n . 1910, che sospende la fissazione anticipata dell' aiuto per i foraggi essiccati ( GU L 168, pag . 111 ),
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, R . Joliet e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : J.-G . Giraud
vista la relazione d' udienza e in seguito alla trattazione orale del 14 giugno 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 settembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 1° settembre 1988, la società Usines coopératives de déshydratation du Vexin e altre otto società produttrici di foraggi essiccati ( in prosieguo : le "ricorrenti ") hanno chiesto, a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, l' annullamento del regolamento della Commissione 30 giugno 1988, n . 1910, che sospende la fissazione anticipata dell' aiuto per i foraggi essiccati ( GU L 168, pag . 111 ).
2 Nei giorni, 28, 29 e 30 giugno 1988, le ricorrenti avevano richiesto all' organismo francese d' intervento, la Société interprofessionnelle des oléagineux protéagineux et cultures textiles ( in prosieguo : "SIDO "), il rilascio di certificati attestanti la fissazione anticipata dell' aiuto per diversi quantitativi di foraggi essiccati .
3 A norma dell' art . 9 del regolamento della Commissione 30 giugno 1978, n . 1528, recante modalità d' applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati ( GU L 179, pag . 10 ), come modificato dal regolamento 21 dicembre 1978, n . 3074 ( GU L 367, pag . 1 ), detti certificati dovevano essere rilasciati il terzo giorno feriale successivo alla presentazione della domanda, ossia, rispettivamente, venerdì 1° luglio, lunedì 4 luglio e martedì 5 luglio 1988, sempreché nel frattempo non fossero state adottate misure speciali .
4 Durante tale periodo di attesa, la Commissione adottava il regolamento impugnato con cui sospendeva la fissazione anticipata dell' aiuto per il periodo dall' 1 al 7 luglio 1988 . Essa adottava tale provvedimento nella convinzione che le domande di fissazione anticipata presentate il 28, 29 e 30 giugno 1988 riguardassero quantitativi anormalmente elevati . A suo parere, tale situazione si spiegava con la preoccupazione dei produttori di continuare a fruire dell' aiuto all' importo in vigore nel mese di giugno, poiché il rincaro del prezzo mondiale dei foraggi essiccati lasciava prevedere una sensibile diminuzione dell' importo dell' aiuto nel mese di luglio . Detta diminuzione si verificava effettivamente in seguito .
5 Basandosi sul regolamento controverso, la SIDO respingeva le richieste di certificati con fissazione anticipata che erano state presentate dalle ricorrenti .
6 Queste ultime impugnavano le decisioni della SIDO dinanzi al tribunale amministrativo di Parigi . Inoltre esse hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia il presente ricorso per l' annullamento del regolamento che aveva sospeso la fissazione anticipata .
7 La Commissione ha sollevato un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art . 91, § 1, del regolamento di procedura e ha chiesto alla Corte di pronunciarsi su tale eccezione senza impegnare la discussione nel merito .
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, della normativa in vigore nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
9 La Commissione assume che il ricorso è irricevibile in quanto il regolamento impugnato non riguarda individualmente le ricorrenti ai sensi dell' art . 173, 2° comma, del trattato . Difatti esso avrebbe potuto produrre effetti giuridici non solo nei confronti delle imprese le cui domande erano pendenti al momento in cui la sospensione è divenuta operante, ma anche nei confronti di tutte quelle imprese che avrebbero potuto presentare domande durante il periodo in cui la fissazione anticipata è stata sospesa . Orbene, queste ultime imprese non erano identificabili al momento dell' adozione del regolamento impugnato, che costituirebbe dunque senz' altro un atto avente portata generale .
10 Le ricorrenti ammettono che il regolamento impugnato si applicava anche alle domande di certificati con fissazione anticipata eventualmente presentate tra il 1° e il 7 luglio 1988 . Tuttavia la Commissione non avrebbe adottato il regolamento controverso allo scopo di neutralizzare quelle domande . Supponendo infatti che durante il periodo di sospensione fossero state presentate delle domande, esse non avrebbero avuto alcun carattere speculativo, dal momento che l' importo dell' aiuto era appena stato fortemente ridotto all' inizio del mese di luglio . Al contrario, il regolamento impugnato sarebbe stato adottato all' unico scopo di frapporre ostacoli al rilascio dei certificati per i quali erano pendenti domande, dato che la Commissione riteneva che le stesse avessero carattere speculativo . Il regolamento impugnato avrebbe avuto pertanto lo scopo di disciplinare la situazione giuridica di una cerchia strettamente delimitata di soggetti, vale a dire le imprese le cui domande di fissazione anticipata erano pendenti al momento in cui è sopravvenuta la sospensione .
11 Occorre ricordare che l' art . 173, 2° comma, del trattato, subordina la presentazione di un ricorso da parte di una persona fisica o giuridica per l' annullamento di un regolamento alla condizione che detto regolamento costituisca, in realtà, una decisione che la riguarda direttamente e individualmente .
12 Va sottolineato che un regolamento che sospende la fissazione anticipata riguarda sia le domande pendenti al momento in cui interviene la sospensione che quelle presentate durante il periodo di sospensione ( sentenza 25 marzo 1982, causa 45/81, Moksel, punto 17 della motivazione, Racc . pag . 1129; sentenza 27 ottobre 1983, causa 276/82, De beste boter, punto 16 della motivazione, Racc . pag . 3331 ). Nella fattispecie, non era escluso che durante il periodo di sospensione della fissazione anticipata venissero presentate domande di certificati con fissazione anticipata . Difatti, il timore che una nuova diminuzione dell' aiuto avvenisse nel mese di agosto, poteva indurre i produttori a presentare domande di fissazione anticipata sin dall' inizio del mese di luglio . D' altra parte, se l' intenzione della Commissione fosse stata, come sostengono le ricorrenti, quella di frapporre ostacoli al rilascio dei soli certificati per i quali erano pendenti domande, essa avrebbe potuto limitarsi a sospendere la fissazione anticipata per il periodo dal 1° al 5 luglio, invece di sospenderla dal 1° al 7 luglio, come essa ha fatto .
13 Se ne deve pertanto concludere che il regolamento impugnato si applica a situazioni determinate oggettivamente e che esso spiega effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo astratto . Il regolamento ha perciò portata generale ai sensi dell' art . 189, 2° comma, del trattato e non può riguardare le ricorrenti individualmente ai sensi dell' art . 173, 2° comma, dello stesso trattato .
14 Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato irricevibile .
Decisione relativa alle speseSulle spese
15 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, esse vanno condannate in solido alle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( prima sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è irricevibile .
2 ) Le ricorrenti sono condannate in solido alle spese .
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