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SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 21 FEBBRAIO 1990. - GUSTAVE WUIDART E ALTRI CONTRO LAITERIE COOPERATIVE EUPENOISE SC E ALTRI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE VERVIERS - BELGIO. - AGRICOLTURA - PRELIEVO SUPPLEMENTARE SUL LATTE. - CAUSE RIUNITE 267/88 A 285/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00435
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Discriminazione fra produttori o consumatori - Divieto - Portata - Potere discrezionale del legislatore comunitario nel settore della politica agricola comune - Sindacato giurisdizionale - Limiti
( Trattato CEE, artt . 40 e 43 )
2 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Facoltà di scelta concessa agli Stati membri tra la formula A e la formula B - Implicazioni finanziarie diverse per i produttori - Correttivi introdotti sul piano delle modalità d' applicazione - Discriminazione - Insussistenza
( Trattato CEE, art . 40, n . 3, secondo comma; regolamenti del Consiglio n . 804/68, art . 5 quater, n . 1, e n . 857/84, art . 1, n . 1, e 4 bis )
3 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Modalità d' applicazione - Norme specifiche che si applicano in taluni Stati membri nei quali la produzione lattiera presenta particolari caratteristiche - Discriminazione - Insussistenza
( Trattato CEE, art . 40, n . 3, secondo comma; regolamento del Consiglio n . 857/84, artt . 3, punto 3 modificato, e 10, secondo comma )
4 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Applicazione in un ambito regionale - Nozione di "regione" - Identità tra regione ed intero territorio di uno Stato membro - Ammissibilità - Compatibilità con la necessità di tener conto delle disparità strutturali e naturali fra le regioni - Mancanza di un legame con il regime delle zone agricole svantaggiate
(( Trattato CEE, art . 39, n . 2, lett . a ); regolamenti del Consiglio n . 804/68, art . 5 quater, n . 1, e n . 857/84, art . 1, n . 2; direttive del Consiglio 75/268 e 75/269 ))
Massima1 . Il divieto di discriminazione enunciato dall' art . 40, n . 3, del trattato è solo una specificazione del principio generale di uguaglianza che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario e che impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvoché una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata .
Il sindacato giurisdizionale che ne garantisce il rispetto deve tuttavia tener conto del fatto che il legislatore comunitario dispone, in materia di politica agricola comune, di un ampio potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli artt . 40 e 43 del trattato gli attribuiscono .
Più specificamente, qualora il legislatore comunitario debba valutare, nell' emanare una normativa, i suoi effetti futuri e questi non possano essere previsti con certezza, la sua valutazione può essere censurata dal giudice solo se appaia manifestamente erronea alla luce degli elementi di cui il legislatore stesso disponeva al momento dell' adozione della normativa .
2 . Lasciando agli Stati membri, per l' applicazione del prelievo supplementare sul latte, la facoltà di scegliere tra la formula A, che prevede la riscossione del prelievo presso i produttori, e la formula B, che ne prevede la riscossione presso gli acquirenti, il legislatore comunitario non ha trasgredito il divieto di discriminazione tra produttori della Comunità . Il Consiglio poteva infatti ragionevolmente ritenere che, nell' ambito di questa facoltà di scelta, giustificata, quanto alla sua ratio, dall' esigenza di assicurare la piena efficacia del regime in tutta la Comunità, tenuto conto della diversità delle strutture per la produzione e raccolta del latte nelle varie regioni della Comunità stessa, la fissazione del prelievo nella formula B ad un tasso pari al 100% del prezzo indicativo del latte, anziché ad un tasso del 75% come nella formula A, fosse atta a neutralizzare il vantaggio che i produttori soggetti alla formula B avrebbero tratto dalla possibilità di compensazione a livello della latteria e garantisse, quindi, un' equivalenza dei livelli effettivi del prelievo nell' ambito delle due formule . Per di più, la facoltà concessa agli Stati membri di assegnare, nell' ambito sia dell' una sia dell' altra formula, i quantitativi di riferimento non utilizzati dai produttori o dagli acquirenti ai produttori o agli acquirenti della stessa regione e, eventualmente, di altre regioni, ha altresì per effetto quello di temperare i vantaggi derivanti ai produttori dalla possibilità di compensazione a livello della latteria in caso di applicazione della formula B .
3 . Tanto l' Italia quanto la Grecia presentano, rispetto agli altri Stati membri, particolarità per quanto riguarda le loro strutture economiche segnatamente nel settore della produzione e dello smercio del latte . Le disposizioni specifiche che disciplinano nel primo di tali Stati membri l' adattamento dei quantitativi di riferimento individuali in caso di eventi eccezionali e le norme che disciplinano nel secondo le modalità di applicazione della formula B, rispondono all' esigenza di prendere in considerazione la situazione particolare di questi Stati membri per quanto riguarda l' applicazione del prelievo supplementare sul latte . Ciò giustifica obiettivamente il diverso trattamento fra i produttori stabiliti in Italia o in Grecia e quelli negli altri Stati membri della Comunità, che non costituisce pertanto una discriminazione vietata tra produttori della Comunità .
4 . L' art . 1, n . 2, del regolamento n . 857/84 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato a considerare l' insieme del proprio territorio come un' unica regione ai sensi dell' art . 5, quater, n . 1, del regolamento n . 804/68, anche qualora detto territorio non presenti un' unità geografica in cui le condizioni naturali, le strutture di produzione ed il rendimento medio del bestiame siano comparabili, salvoché tale scelta non sia manifestamente inadeguata rispetto alle strutture dello Stato membro interessato .
Non vi è quindi violazione dell' art . 39, n . 2, del trattato, che impone di tener conto delle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole, giacché il sistema di riscossione del prelievo supplementare sul latte, al quale appartiene la disposizione di cui si è detto, appare sufficientemente elastico per consentire agli Stati membri di tener conto, nell' applicarlo, delle suddette disparità .
Non sono neppure violate le direttive 75/268 e 75/269 che, in ragione del loro oggetto specifico, consistente nella concessione di aiuti statali alle aziende agricole situate in talune zone svantaggiate, il cui elenco è stabilito in base a criteri e secondo una procedura comunitaria, e diverso da quello della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare sul latte, non possono essere interpretate nel senso che esse impongano di considerare le regioni cui si applicano come regioni distinte ai sensi dell' art . 1, n . 2, del regolamento n . 857/84 .
PartiNelle cause riunite da C-267/88 a C-285/88,
aventi per oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal tribunal de première instance di Verviers, nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra
Gustave Wuidart
e
1 ) Laiterie coopérative eupenoise, società cooperativa,
2 ) Office national du lait et ses dérivés,
3 ) Stato belga,
( causa C-267/88 ),
fra
Laurent Collard
e
1 ) Laiterie coopérative eupenoise, società cooperativa,
2 ) Office national du lait et ses dérivés,
3 ) Stato belga,
( causa C-268/88 ),
fra
René Schoonbroodt
e
1 ) Laiterie coopérative eupenoise, società cooperativa,
2 ) Office national du lait et ses dérivés,
3 ) Stato belga,
( causa C-269/88 ),
fra
Edmond Deneve
e
1 ) Beurrerie du pays de Franchimont, società cooperativa,
2 ) Office national du lait et ses dérivés,
3 ) Stato belga,
( causa C-270/88 ),
fra
Jean-Pierre Orban
e
1 ) Beurrerie du pays de Franchimont, società cooperativa,
2 ) Office national du lait et ses dérivés,
3 ) Stato belga,
( causa C-271/88 ),
fra
Alfred Labeye
e
1 ) Beurrerie du pays de Franchimont, società cooperativa,
2 ) Office national du lait et ses dérivés,
3 ) Stato belga,
( causa C-272/88 ),
fra
1 ) Jean-Pierre Dujardin,
2 ) Raymond Dujardin
e
1 ) Beurrerie du pays de Franchimont, società cooperativa,
2 ) Office national du lait et ses dérivés,
3 ) Stato belga,
( causa C-273/88 ),
fra
André Decheneux
e
1 ) Beurrerie du pays de Franchimont, società cooperativa,
2 ) Office national du lait et ses dérivés,
3 ) Stato belga,
( causa C-274/88 ),
fra
Walter Jacquemain
e
1 ) Beurrerie du pays de Franchimont, società cooperativa,
2 ) Office national du lait et ses dérivés,
3 ) Stato belga,
( causa C-275/88 ),
fra
Henri Schoonbroodt
e
1 ) Laiterie régionale de Herve, società cooperativa,
2 ) Office national du lait et ses dérivés,
3 ) Stato belga,
( causa C-276/88 ),
fra
Roger Dugailliez
e
1 ) Laiterie coopérative du pays de Malmédy-Vielsalm, società cooperativa,
2 ) Office national du lait et ses dérivés,
3 ) Stato belga,
( causa C-277/88 ),
fra
Roland Hampert
e
1 ) Laiterie coopérative du pays de Malmédy-Vielsalm, società cooperativa,
2 ) Office national du lait et ses dérivés,
3 ) Stato belga,
( causa C-278/88 ),
fra
Paul Foguenne
e
1 ) Laiterie coopérative du pays de Malmédy-Vielsalm, società cooperativa,
2 ) Office national du lait et ses dérivés,
3 ) Stato belga,
( causa C-279/88 ),
fra
1 ) Patrick Archambeau,
2 ) René Archambeau
e
1 ) Beurrerie du pays de Franchimont, società cooperativa,
2 ) Office national du lait et ses dérivés,
3 ) Stato belga,
( causa C-280/88 ),
fra
Maurice Brance
e
1 ) Beurrerie du pays de Franchimont, società cooperativa,
2 ) Office national du lait et ses dérivés,
3 ) Stato belga,
( causa C-281/88 ),
fra
Philippe Proumen
e
1 ) Laiterie coopérative eupenoise, società cooperativa,
2 ) Office national du lait et ses dérivés,
3 ) Stato belga,
( causa C-282/88 ),
fra
1 ) Albert Delhez,
2 ) Jean-Marie Delhez
e
1 ) Laiterie coopérative eupenoise, società cooperativa,
2 ) Office national du lait et ses dérivés,
3 ) Stato belga,
( causa C-283/88 ),
fra
Fernand Renotte
e
1 ) Laiterie coopérative eupenoise, società cooperativa,
2 ) Office national du lait et ses dérivés,
3 ) Stato belga,
( causa C-284/88 )
e fra
Marie Brixhe
e
1 ) Laiterie régionale de Herve, società cooperativa,
2 ) Office national du lait et ses dérivés,
3 ) Stato belga,
( causa C-285/88 ),
domanda vertente sull' interpretazione e la validità di talune disposizioni della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare sul latte,
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori M . Zuleeg, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e F . Grévisse, giudici .
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per gli attori nelle cause principali, dagli avv.ti Roger Bourgeois e Véronique Martin, del foro di Liegi,
- per il governo belga, dal sig . J . Willems, direttore degli affari europei presso il ministero degli affari esteri, del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, e dal sig . van der Mersch, in qualità di agenti,
- per il governo britannico, dalla sig.ra Susan J . Hay, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente,
- per il governo italiano dall' avvocato dello stato Ivo Braguglia,
- per il governo ellenico, dalla sig.ra Ambariotou, in qualità di agente,
- per il Consiglio delle Comunità europee, dal sig . Arthur Brautigam, amministratore principale presso il servizio giuridico del Consiglio, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee dai signori Patrick Hetsch e Grant Lawrence, membri del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 23 novembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 13 dicembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanze 20 settembre 1988, pervenute nella cancelleria della Corte il 29 settembre, il tribunal de première instance di Verviers ( Belgio ) ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali, identiche nei 19 procedimenti riuniti, relative all' interpretazione ed alla validità di talune disposizioni della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare sul latte .
2 Le questioni sono sorte nell' ambito di ricorsi che alcuni produttori di latte delle regioni di Liegi e della "Haute Ardenne" belga hanno promosso dinanzi al tribunal de première instance di Verviers, da un lato, contro le latterie alle quali sono consociati e, dall' altro, contro l' Office national du lait et ses dérivés e lo Stato belga, al fine di ottenere il rimborso di determinate somme trattenute dalle latterie a titolo di prelievo supplementare sul prezzo del latte dagli stessi fornito .
3 Gli attori delle cause principali hanno fatto valere dinanzi al giudice nazionale l' illegittimità della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare sul latte e, conseguentemente, della normativa nazionale emanata ai fini delle sua attuazione ed in base alla quale i prelievi sono stati riscossi, in quanto dette normative sarebbero in contrasto con il divieto di discriminazioni fra produttori della Comunità sancito dall' art . 40, n . 3, del trattato, contravverrebbero al carattere comunitario della politica agricola e non terrebbero conto delle disparità strutturali e materiali esistenti fra le varie regioni agricole, contrariamente a quanto dettato dall' art . 39, n . 2, lett . a ), del trattato .
4 Onde poter valutare detti argomenti il tribunal de première instance di Verviers ha disposto la sospensione dei giudizi e sottoposto alla Corte le seguenti questioni :
"a ) Se, consentendo agli Stati membri di scegliere fra due modalità di applicazione, di cui l' una ( formula A ) impone il prelievo al singolo produttore che abbia superato la propria quantità di riferimento senza possibilità di compensazione, mentre l' altra ( formula B ), imponendo il prelievo nello stadio del primo acquirente, consente la compensazione tra i fornitori di questo acquirente e può, quindi, avere l' effetto di esonerare un produttore dal prelievo malgrado il superamento della quota, l' art . 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 trasgredisca gli artt . 39 e 40 del trattato di Roma, creando una discriminazione fra produttori della Comunità;
b ) Se l' art . 1, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 857/84, nella versione in vigore dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1987, trasgredisca lo stesso principio di non discriminazione contemplando prelievi del 75% o del 100% del prezzo indicativo del latte a seconda della scelta della formula A o B da parte degli Stati membri;
c ) Se l' art . 3, lett . d ), gli artt . 38, 39 e 40 del trattato di Roma, come pure il regolamento ( CEE ) n . 13/64 debbano essere interpretati nel senso che vietano la rinazionalizzazione della politica agricola, specialmente nel settore del latte, e, in caso affermativo, se si debbano considerare provvedimenti di rinazionalizzazione in contrasto con dette disposizioni e/o che trasgrediscono il principio di non discriminazione fra produttori :
1 ) Il regolamento n . 1305/85, nella parte in cui consente la sospensione per l' Italia dell' applicazione di talune disposizioni durante i primi tre anni di applicazione delle quote per il latte;
2 ) L' art . 10 del regolamento ( CEE ) n . 857/84, nella parte in cui consente alla Grecia di considerare il complesso dei suoi acquirenti come un unico acquirente;
3 ) Il regolamento n . 590/85, nella parte in cui consente alla Francia di derogare al regime generale attribuendo la qualità di acquirente unico ad un' associazione di acquirenti;
4 ) L' art . 7, n . 4 nuovo, del regolamento ( CEE ) n . 857/84, emendato dal regolamento ( CEE ) n . 590/85, nella parte in cui consente alla RF di Germania di fruire di una modifica della normativa comunitaria;
5 ) I regolamenti nn . 1335/86 e 1343/76, nella parte in cui danno ai produttori spagnoli talune agevolazioni amministrative .
d ) Se l' art . 1, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 857/84, il quale stabilisce che per regione, ai sensi dell' art . 5 quater, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 804/68, si intende tutto o una parte del territorio di uno Stato membro che costituisca un' unità geografica, e nella quale le condizioni naturali, le strutture produttive e il rendimento medio del bestiame sono paragonabili, si possa interpretare nel senso che uno Stato membro è autorizzato a considerarsi come un' unica regione mentre non costituisce un' unità geografica nella quale le condizioni naturali, le strutture produttive e il rendimento medio del bestiame siano paragonabili e il suo territorio contiene zone agricole sfavorite;
Sotto questo profilo, se l' art . 1, n . 2, sia in contrasto col trattato di Roma, in particolare con l' art . 39, n . 2, e con le direttive CEE n . 75/268 sull' agricoltura di montagna e di talune zone sfavorite e n . 75/269, relativa all' elenco delle zone agricole sfavorite ai sensi della direttiva n . 75/268/CEE ( Belgio )".
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti delle cause principali, delle disposizioni comunitarie di cui è causa, della normativa belga adottata per la loro attuazione, nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla prima e sulla seconda questione
6 Con le prime due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l' art . 5 quater, n . 1, secondo comma, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 856 ( GU L 90, pag . 10 ), e l' art . 1, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 90, pag . 13 ), siano validi nella parte in cui consentono agli Stati membri di scegliere, ai fini dell' attuazione del regime del prelievo supplementare sul latte, fra due formule di cui l' una ( formula A ) prevede la riscossione del prelievo sulle consegne di latte che superino i quantitativi di riferimento dei produttori, al tasso del 75% del prezzo indicativo del latte, mentre l' altra ( formula B ) prevede la riscossione del prelievo sulle consegne del latte che superino i quantitativi di riferimento degli acquirenti, al tasso del 100% del prezzo indicativo del latte .
7 A termini dell' art . 5 quater, n . 1, secondo comma, del regolamento n . 804/68, come modificato dal regolamento n . 856/84, "il regime di prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti :
Formula A
- Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi .
Formula B
- Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi .
- L' acquirente tenuto al versamento del prelievo trasferisce quest' ultimo soltanto sui produttori che hanno aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell' acquirente ."
8 Come affermato dalla Corte nella sentenza 28 aprile 1988, Thevenot, punti 11 e 12 della motivazione ( causa 61/87, Racc . pag . 2375 ), dette norme dispongono in sostanza che, nell' ambito della formula A, il prelievo è dovuto dal produttore di latte per i quantitativi di latte o di equivalente latte da esso consegnati ad un acquirente e che, nel periodo di dodici mesi considerato, superino il quantitativo di riferimento che gli è stato assegnato . Nell' ambito della formula B, invece, i produttori possono beneficiare, entro il periodo di dodici mesi considerato, dei quantitativi di riferimento individuali non utilizzati da altri produttori consociati della stessa latteria, fatta salva l' attribuzione di tali quantitativi alla riserva nazionale dello Stato membro interessato nei casi stabiliti dalla normativa . Conseguentemente, nell' ambito della formula B il prelievo non è dovuto qualora l' aumento delle consegne di un produttore consociato di una latteria sia compensato da una corrispondente diminuzione delle consegne di altri produttori consociati della stessa latteria, di guisa che il totale dei quantitativi da questa acquistato rimanga entro i limiti del suo quantitativo di riferimento .
9 L' art . 1, n . 1, del regolamento n . 857/74, nella versione in vigore durante il periodo 2 aprile 1984 - 31 marzo 1987, dispone che il prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento n . 804/68 è fissato al 75% del prezzo indicativo del latte in caso di applicazione della formula A ed al 100% del prezzo indicativo del latte in caso di applicazione della formula B .
10 I ricorrenti nelle cause principali sostengono che la normativa "de qua" crei una discriminazione tra i produttori soggetti al regime della formula A, da un lato, e quelli soggetti al regime della formula B, dall' altro . Infatti, mentre nell' ambito della formula A, i produttori sono tenuti al pagamento del prelievo per ogni superamento del loro quantitativo di riferimento, nell' ambito della formula B essi subiscono gli effetti dell' aumento delle loro vendite solo a seconda della situazione complessiva della latteria alla quale sono consociati . Tale vantaggio, derivante ai produttori dall' applicazione della formula B, non sarebbe sufficientemente compensato dalla differenziazione del tasso di prelievo, fissato al 100% nella formula B ed al 75% nella formula A .
11 A tal riguardo si deve innanzitutto rilevare che la previsione di una possibilità di scelta tra una formula che dispone la riscossione del prelievo a livello dei produttori in caso di superamento del loro quantitativo di riferimento ( formula A ) ed una formula che ne prevede la riscossione a livello degli acquirenti in caso di superamento del quantitativo di riferimento di questi ultimi ( formula B ) è giustificata, quanto alla sua ratio, dall' esigenza di assicurare la piena efficacia del regime in tutta la Comunità, tenuto conto della diversità delle strutture per la produzione e raccolta del latte nelle varie regioni della Comunità stessa .
12 Tuttavia, si deve verificare se la normativa di cui trattasi non determini una discriminazione tra produttori della Comunità, vietata dall' art . 40, n . 3, del trattato, in quanto imponga, complessivamente, un onere finanziario più elevato ai produttori soggetti al regime della formula A rispetto ai produttori soggetti a quello della formula B . Ciò potrebbe derivare dal fatto che il vantaggio che questi ultimi traggono dalla possibilità di avvalersi - a differenza dei primi - dei quantitativi di riferimento non utilizzati da altri produttori consociati alla stessa latteria non sarebbe interamente neutralizzato dal differente tasso di prelievo, fissato al 75% del prezzo indicativo del latte nella formula A ed al 100% del medesimo nella formula B .
13 E giurisprudenza costante che il divieto di discriminazione enunciato dall' art . 40, n . 3, del trattato è solo una specificazione del principio generale di uguaglianza che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario . Questo principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvoché una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata ( vedasi sentenza 25 novembre 1986, Klensch e a ., punto 9 della motivazione, cause riunite 201/85 e 202/85, Racc . pag . 3477; sentenza 17 maggio 1988, Erpelding, punto 29 della motivazione, causa 84/87, Racc . pag . 2647 ).
14 Per quanto attiene al controllo giurisdizionale delle condizioni di attuazione di detto divieto si deve tuttavia precisare che il legislatore comunitario dispone in materia di politica agricola comune di un potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli artt . 40 e 43 del trattato gli attribuiscono ( vedasi sentenza 11 luglio 1989, causa 265/87, Schraeder, Racc . pag . 2237, punto 22 della motivazione ). Più specificamente, qualora il legislatore comunitario debba valutare, nell' emanare una normativa, i suoi effetti futuri e questi non possano essere previsti con certezza, la sua valutazione può essere oggetto di censura solo qualora appaia manifestamente erronea alla luce degli elementi di cui disponeva al momento dell' adozione della normativa stessa .
15 Nella specie, dai 'considerando' del regolamento n . 875/84 emerge che il Consiglio era cosciente del fatto che "quando il prelievo è riscosso a livello dell' acquirente, la sua applicazione non incide necessariamente su tutti i quantitativi di latte consegnati da ciascun produttore ed eccedenti un quantitativo pari a quello considerato per fissare il quantitativo di riferimento dell' acquirente" e che "per ottenere un' equivalenza di risultati è opportuno fissare un importo del prelievo più elevato, quando esso è dovuto dall' acquirente ". La fissazione dei tassi di prelievo, applicabili, rispettivamente, nell' ambito della formula A e della formula B, era quindi basata su una valutazione del Consiglio in ordine al grado in cui, in caso di applicazione della formula B, i produttori avrebbero effettivamente fruito di quantitativi di riferimento non utilizzati da altri produttori consociati nella stessa latteria . Orbene, è incontestabile che, non essendo stato sperimentato il nuovo regime, il volume di tale compensazione al livello delle latterie non era prevedibile con certezza al momento dell' attuazione del regime medesimo .
16 Pertanto il Consiglio poteva ragionevolmente ritenere che la fissazione del prelievo nella formula B ad un tasso maggiore del 25% rispetto a quello applicabile nella formula A fosse atto a neutralizzare il vantaggio che i produttori soggetti alla formula B avrebbero tratto dalla possibilità di compensazione a livello della latteria e garantisse, quindi, un' equivalenza dei livelli effettivi del prelievo nell' ambito delle due formule .
17 Tale constatazione è ulteriormente avvalorata dal fatto che la normativa sui tassi di prelievo non può essere valutata senza tener conto dell' art . 4 bis del regolamento n . 857/84 . Questa disposizione, introdotta retroattivamente, per il primo periodo di dodici mesi, dal regolamento di modifica ( CEE ) del Consiglio 26 febbraio 1985, n . 590 ( GU L 68, pag . 1 ) e mantenuta in seguito per tutta la durata del regime, autorizza gli Stati membri ad assegnare, nell' ambito sia della formula A che della formula B, i quantitativi di riferimento non utilizzati dai produttori o dagli acquirenti ai produttori o agli acquirenti della stessa regione e, eventualmente, di altre regioni . Detta disposizione consente, in tal modo, una compensazione tra produttori a livello regionale e anche interregionale, che permette a questi ultimi, nell' ambito della formula A, di fruire dei quantitativi non utilizzati da altri produttori . Il suo effetto, analogamente alla differenziazione dei tassi di prelievo, è dunque quello di temperare i vantaggi derivanti ai produttori dalla possibilità di compensazione a livello della latteria in caso di applicazione della formula B .
18 Non si può ritenere che il legislatore comunitario, nell' esercizio dell' ampio potere discrezionale di cui dispone in materia, abbia trasgredito il divieto di discriminazione tra produttori della Comunità .
19 Per questi motivi la prima e la seconda questione devono essere risolte nel senso che dal loro esame non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità dell' art . 5 quater, n . 1, secondo comma, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, come modificato dal regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 856, né quella dell' art . 1, n . 1, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857 .
Sulla terza questione
20 Con la terza questione il giudice nazionale chiede in sostanza se vari regolamenti e disposizioni comunitarie in materia di prelievo supplementare sul latte siano validi nella parte in cui istituiscono norme particolari per i soli produttori situati in uno Stato membro determinato .
21 Al fine di poter dare una soluzione utile alla questione si deve osservare, preliminarmente, che nel corso del procedimento è emerso che, contrariamente a quanto il giudice nazionale sembra supporre, solo due delle norme indicate nella questione stessa prevedono un regime derogatorio la cui applicazione è specificamente limitata ai produttori stabiliti in un determinato Stato membro .
22 Infatti l' ultimo comma dell' art . 3, punto 3, del regolamento n . 857/84, aggiunto dal regolamento di modifica ( CEE ) del Consiglio 23 maggio 1985, n . 1305 ( GU L 137, pag . 12 ), autorizza l' Italia, per i primi tre periodi di dodici mesi, a rinviare l' applicazione del primo comma del medesimo punto 3, ai sensi del quale i produttori la cui produzione lattiera abbia risentito sensibilmente, durante l' anno di riferimento considerato, di eventi eccezionali verificatisi prima o durante tale anno, ottengono, su loro richiesta, che venga preso in considerazione un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo dal 1981 al 1983 .
23 Per quanto riguarda l' art . 10, ultimo comma, del regolamento n . 857/84, è previsto in sostanza che, per l' applicazione della formula B in Grecia, l' insieme degli acquirenti sia considerato come un solo acquirente per quanto attiene alla ripercussione sui produttori del prelievo applicato all' acquirente nonché agli eventuali adeguamenti dei quantitativi individuali di detti produttori .
24 Per contro tutte le altre disposizioni indicate nella terza questione sono di applicabilità generale in tutti gli Stati membri . Infatti l' art . 12, lett . e ), ultimo comma, del regolamento n . 857/84, come modificato dal regolamento n . 590/85, dispone, senza operare al riguardo alcuna distinzione a seconda degli Stati membri, che, in determinate condizioni, un' associazione di acquirenti, situata in una stessa zona geografica, sia considerata come un unico acquirente . L' art . 7, n . 4, del regolamento n . 857/84, come modificato dal regolamento n . 590/85, consente a tutti gli Stati membri di prevedere, nel caso di contratti agrari che stiano per scadere senza possibilità di riconduzione, che l' affittuario uscente conservi tutto o parte del quantitativo di riferimento corrispondente all' azienda qualora intenda continuare la produzione lattiera . Infine né il regolamento ( CEE ) del Consiglio 6 maggio 1986, n . 1335, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 119, pag . 19 ), né il regolamento ( CEE ) n . 1343, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 857/84 che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari ( GU L 119, pag . 34 ) contengono alcuna norma che conferisca vantaggi ai soli produttori stabiliti in un determinato Stato membro .
25 Pertanto è sufficiente limitare il sindacato di legittimità richiesto dal giudice nazionale alle sole disposizioni dagli artt . 3, punto 3, ultimo comma, e 10, ultimo comma, del regolamento n . 857/84 .
26 Gli attori nelle cause principali sostengono che le due disposizioni citate, favorendo, senza giustificazioni obiettive, i produttori di taluni Stati membri a discapito di quelli di altri Stati membri e minacciando, quindi, di compromettere l' istituzione di una politica agricola comune, trasgrediscano il principio di non discriminazione .
27 Va ricordato in proposito come già precedentemente indicato, che per giurisprudenza costante il divieto di non discriminazione non impedisce un diverso trattamento di situazioni analoghe qualora tale diversità sia obiettivamente giustificata . Orbene la normativa in esame risponde a tale requisito .
28 Per quanto attiene, in primo luogo, all' art . 3, punto 3, ultimo comma, del regolamento n . 857/84, come modificato, emerge dai 'considerando' del regolamento di modifica n . 1305/85 che esistono in Italia strutture economiche particolarmente frammentate in piccole unità di produzione, che tale situazione crea difficoltà considerevoli per l' attuazione del regime di adattamento dei quantitativi di riferimento previsto all' art . 3, punto 3, del regolamento n . 857/84 e che occorre, quindi, consentire all' Italia di rinviare temporaneamente l' applicazione di taluni elementi di detto regime . Il governo italiano ha inoltre precisato, in udienza, che è assai elevato il numero delle calamità naturali che hanno colpito l' Italia causando danni alla produzione, il che avrebbe comportato gravi problemi di controllo qualora un gran numero di produttori avesse richiesto la presa in considerazione di un altro anno di riferimento .
29 Per quanto riguarda poi l' art . 10, ultimo comma, del regolamento n . 857/84, risulta dai suoi 'considerando' che la Grecia, con una produzione lattiera totale inferiore all' 1% della produzione comunitaria, presenta un numero totale di acquirenti assai elevato, ragion per cui, al fine di facilitare l' applicazione del prelievo in tale Stato membro, conviene considerare l' insieme degli acquirenti come un solo acquirente . Il governo ellenico ha inoltre aggiunto, in udienza, che la Grecia è caratterizzata dall' esistenza di piccole aziende agricole miste, di solito familiari, geograficamente molto sparpagliate ed afflitte da gravi ritardi dal punto di vista strutturale .
30 Dagli elementi che precedono emerge che tanto l' Italia che la Grecia presentano, rispetto agli altri Stati membri, particolarità per quanto riguarda le loro strutture economiche segnatamente nel settore della produzione e dello smercio del latte . Considerato che la normativa censurata risponde all' esigenza di prendere in considerazione la situazione particolare di detti Stati membri, il diverso trattamento tra i produttori stabiliti in Italia o in Grecia e quelli negli altri Stati membri, risultante dalla normativa medesima, appare obiettivamente giustificato e, conseguentemente, non può essere qualificato come discriminatorio ai sensi della giurisprudenza della Corte . L' argomento secondo il quale detta normativa minaccerebbe di compromettere il carattere comune della politica agricola creando una discriminazione vietata tra produttori della Comunità deve essere, quindi, respinto .
31 Per questi motivi, la terza questione deve essere risolta nel senso che dal suo esame non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità dell' ad . 3 punto 3, ultimo comma, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, come modificato dal regolamento del Consiglio 23 maggio 1985, n . 1305, né quella dell' art . 10, ultimo comma, del regolamento n . 857/84 .
Sulla quarta questione
32 Con la prima parte della quarta questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l' art . 1, n . 2, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato a considerare l' insieme del proprio territorio come un' unica regione ai sensi dell' art . 5 quater, n . 1, del regolamento n . 804/68 anche qualora tale territorio non costituisca un' unità geografica in cui le condizioni naturali, le strutture di produzione ed il rendimento medio del bestiame siano comparabili .
33 L' art . 1, n . 2, primo comma, del regolamento n . 857/84, così recita :
"Per regione, ai sensi dell' articolo 5 quater, paragrafo 1, del regolamento ( CEE ) n . 804/68, s' intende tutto o parte del territorio di uno Stato membro che presenta un' unità geografica e le cui condizioni naturali, le strutture di produzione e il rendimento medio delle mandrie sono comparabili ".
34 Dalla disposizione citata risulta che gli Stati membri, dovendo scegliere se considerare l' insieme del proprio territorio come un' unica regione ovvero se suddividerlo in più regioni, devono tener conto, al tempo stesso, della struttura geografica del loro territorio e delle condizioni naturali, delle strutture di produzione e del rendimento medio del bestiame nelle varie parti dello stesso .
35 Si deve precisare tuttavia che, per quanto attiene alla valutazione dei criteri relativi ad una realtà economica complessa, gli Stati membri godono di un ampio potere discrezionale i cui limiti possono considerarsi superati solamente qualora l' esercizio di tale discrezionalità appaia manifestamente erronea . Conseguentemente gli Stati membri sono autorizzati a considerare l' insieme del proprio territorio come un' unica regione anche qualora non vi sia identità di condizioni geografiche ed economiche fra le varie parti del territorio nazionale, salvoché una tale scelta non sia manifestamente inadeguata alle strutture dello Stato interessato .
36 Pertanto la prima parte della quarta questione va risolta dichiarando che l' art . 1, n . 2, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato a considerare l' insieme del proprio territorio come un' unica regione ai sensi dell' art . 5 quater, n . 1, del regolamento n . 804/68, anche qualora detto territorio non presenti un' unità geografica in cui le condizioni naturali, le strutture di produzione ed il rendimento medio del bestiame siano comparabili, salvoché tale scelta non sia manifestamente inadeguata rispetto alle strutture dello Stato interessato .
37 La seconda parte della quarta questione verte sulla validità dell' art . 1, n . 2, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, con riguardo all' interpretazione formulata nella soluzione della prima parte della questione medesima . Più precisamente il giudice nazionale chiede se la disposizione "de qua" sia compatibile con le esigenze che discendono dall' art . 39, n . 2, del trattato nonché dalle direttive del Consiglio, rispettivamente 28 aprile 1975, n . 75/268/CEE, sull' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ( GU L 128, pag . 1 ) e 28 aprile 1975, n . 75/269/CEE, relativa all' elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE ( Belgio ) ( GU L 128, pag . 8 ).
38 Per quanto concerne, in primo luogo, l' asserita violazione dell' art . 39, n . 2, del trattato, si deve ricordare che, a termini di detta disposizione, "nell' elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare : a ) il carattere particolare dell' attività agricola che deriva (...) dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole (...)".
39 Nella specie tale esigenza è stata rispettata . Dalla soluzione data alla prima parte della quarta questione risulta infatti che l' art . 1, n . 2, del regolamento n . 857/84 prevede la possibilità per gli Stati membri, nell' attuazione dell' art . 5 quater, n . 1, del regolamento n . 804/68, di tener conto delle disparità strutturali e naturali fra le varie parti del loro territorio .
40 L' art . 1, n . 2, del regolamento n . 857/84 deve essere, peraltro, valutato in connessione con le altre disposizioni della normativa in materia che consentono o impongono di tener conto delle disparità strutturali e naturali fra le regioni agricole .
41 Infatti, ai sensi dell' art . 2, n . 2, seconda frase, del regolamento n . 857/84, è consentito agli Stati membri, qualora assumano l' anno civile 1982 o 1983 come anno di riferimento, di modulare la percentuale applicata al quantitativo di latte consegnato o acquistato nel corso di detto anno di riferimento ai fini della determinazione del quantitativo di riferimento da effettuarsi, in particolare, in funzione "dell' evoluzione delle consegne in talune regioni tra il 1981 e il 1983 ".
42 Inoltre l' art . 4, n . 1, del regolamento n . 857/84 autorizza gli Stati membri "a realizzare la ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale, regionale o delle zone di raccolta", a concedere, a determinate condizioni, un' indennità ai produttori che si impegnino ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera, o a concedere quantitativi di riferimento supplementari ai produttori che realizzino un piano di sviluppo della produzione lattiera o che esercitino l' attività agricola a titolo principale .
43 Va ricordato infine che l' art . 4 bis dello stesso regolamento, come modificato dal regolamento n . 590/85, autorizza gli Stati membri ad assegnare i quantitativi di riferimento non utilizzati dai produttori o dagli acquirenti "ai produttori o agli acquirenti della stessa regione e, se necessario, di altre regioni", dovendo essere effettuate dette assegnazioni "in via prioritaria all' interno della stessa regione e poi tra regioni ".
44 La normativa citata, considerata nel suo complesso, appare dunque sufficientemente elastica per consentire agli Stati membri di tener debitamente conto, nell' applicazione del regime, delle disparità strutturali e naturali tra le varie regioni agricole del proprio territorio . L' argomento relativo alla violazione dell' art . 39, n . 2, del trattato deve essere, quindi, respinto .
45 Per quanto attiene poi all' asserita violazione delle citate direttive n . 75/268 e n . 75/269 è sufficiente rilevare che l' oggetto di dette direttive è diverso da quello della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare sul latte . Esse sono volte infatti a consentire agli Stati membri di istituire un regime particolare di aiuti a favore delle aziende agricole situate in talune zone svantaggiate, il cui elenco è stabilito in base a criteri e secondo una procedura comunitari . Il fatto che determinate zone del territorio di uno Stato membro sono riconosciute come zone agricole svantaggiate ai sensi di dette direttive non significa dunque che esse debbano costituire regioni distinte ai sensi dell' art . 1, n . 2, del regolamento n . 857/84 .
46 Per tutti i suesposti motivi, la seconda parte della quarta questione deve essere risolta nel senso che dal suo esame non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità dell' art . 1, n . 2, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857 .
Decisione relativa alle speseSulle spese
47 Le spese sostenute dai governi belga, britannico, ellenico e italiano nonché dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta, quindi, statuire sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione ),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal tribunal de première instance di Verviers con ordinanza 20 settembre 1988, dichiara :
1 ) Dall' esame delle questioni sottoposte alla Corte non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità dell' art . 5 quater, n . 1, secondo comma, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, come modificato dal regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 856, né quella dell' art . 1, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857
2 ) Dall' esame delle questioni sottoposte alla Corte non sono emersi elementi atti a inficiare la validità dell' art . 3, punto 3, ultimo comma, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, come modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 maggio 1985, n . 1305, né quella dell' art . 10, ultimo comma, del regolamento ( CEE ) n . 857/84 .
3 ) L' art . 1, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato a considerare l' insieme del proprio territorio come un' unica regione ai sensi dell' art . 5 quater, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 804/68, anche qualora detto territorio non presenti un' unità geografica in cui le condizioni naturali, le strutture di produzione ed il rendimento medio del bestiame siano comparabili, salvoché tale scelta non sia manifestamente inadeguata rispetto alle strutture dello Stato interessato .
4 ) Dall' esame delle questioni sottoposte alla Corte non sono emersi elementi atti a inficiare la validità dell' art . 1, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857 .
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