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SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 24 OTTOBRE 1990. - THE QUEEN CONTRO INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE EX PARTE FISH PRODUCERS'ORGANISATION LTD E GRIMSBY FISH PRODUCERS'ORGANISATION LTD. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COURT OF APPEAL - REGNO UNITO. - POLITICA AGRICOLA COMUNE - COMPENSAZIONE FINANZIARIA PER TALUNI PRODOTTI DELLA PESCA. - CAUSA 301/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03803
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Pesca - Organizzazione comune dei mercati - Ritiro dal mercato dei prodotti della pesca - Concessione di compensazioni finanziarie alle organizzazioni di produttori - Presupposti - Rispetto delle norme comuni di commercializzazione
( Regolamenti del Consiglio nn . 103/76, 3796/81 e 2202/82 )
2 . Pesca - Organizzazione comune dei mercati - Ritiro dal mercato dei prodotti della pesca - Concessione di compensazioni finanziarie alle organizzazioni di produttori - Infrazioni di entità ridotta commesse da un' organizzazione di produttori - Nozione - Onere della prova
( Regolamento della Commissione n . 3137/82, art . 13, n . 1 )
Massima1 . Le disposizioni del regolamento n . 3796/81, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, nonché quelle del regolamento n . 2202/82, che istituisce le regole generali relative alla concessione di una compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca, devono essere interpretate nel senso che nessuna compensazine finanziaria può essere concessa ad un' organizzazione di produttori per il pesce ritirato al prezzo di ritiro comunitario, pesce classificato e venduto conformemente al regolamento del Consiglio 19 gennaio 1976, n . 103, che fissa le norme comuni di vendita per taluni pesci freschi o refrigerati, qualora detta organizzazione di produttori abbia omesso, in notevole misura, di conformarsi alle norme comuni di commercializzazione stabilite da detto regolamento per quanto riguarda altri pesci delle specie ritirate, posti in vendita, ma non ritirati durante lo stesso periodo .
2 . L' immissione sul mercato di un prodotto non conforme alle norme comuni di commercializzazione è da considerarsi come infrazione di entità limitata al regime di compensazione finanziaria ai sensi dell' art . 13, n . 1, del regolamento ( CEE ) della Commissione 19 novembre 1982, n . 3137, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca, solo nei casi in cui si tratti di infrazione che, da un lato, sia occasionale e si riferisca a quantitativi minimi del prodotto in questione e, dall' altro, non sia tale da perturbare il mercato . L' onere della prova relativo alla limitata entità dell' infrazione incombe all' organizzazione di produttori interessata .
PartiNel procedimento 301/88,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla Court of Appeal di Londra nella causa dinanzi ad essa pendente fra
The Queen
e
Intervention Board for Agricultural Produce, ex parte The Fish Producers' Organization Ltd e The Grimsby Fish Producers' Organization Ltd,
domanda vertente sull' interpretazione delle norme del Trattato CEE, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( GU L 379, pag . 1 ), del regolamento ( CEE ) del Consiglio 28 luglio 1982, n . 2202, che istituisce le regole generali relative alla concessione di una compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca ( GU L 235, pag . 1 ) e del regolamento ( CEE ) della Commissione 19 novembre 1982, n . 3137, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca ( GU L 335, pag . 1 ),
LA CORTE ( Terza Sezione ),
composta dai signori J.C . Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F . Grévisse e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : J.A . Pompe, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate :
- per la Fish Producers' Organization Ltd e la Grimsby Fish Producers' Organization Ltd, attrici nella causa principale, dal sig . Alan Pardoe, QC, in qualità di agente, su incarico dello studio Row & Maw, solicitors,
- per il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla sig.ra Jacqueline Gensmantel, Treasury Solicitor, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . Peter Oliver, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali delle attrici della cuasa principale, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig . John Collins, e della Commissione, presentate all' udienza del 13 dicembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 6 marzo 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 7 giugno 1988, pervenuta alla Corte il 13 ottobre seguente, la Court of Appeal ha sollevato, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, diverse questioni relative all' interpretazione delle norme del Trattato CEE, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( GU L 379, pag . 1 ) ( in prosieguo : il "regolamento di base "), del regolamento ( CEE ) del Consiglio 28 luglio 1982, n . 2202, che istituisce le regole generali relative alla concessione di una compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca ( GU L 235, pag . 1 ) e del regolamento ( CEE ) della Commissione 19 novembre 1982, n . 3137, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca ( GU L 335, pag . 1 ).
2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia avente ad oggetto il diniego da parte dell' Intervention Board for Agricultural Produce ( in prosieguo : l' "ente di intervento ") di concedere una compensazione pari a circa 80 000 UKL per il pesce ritirato dal mercato da aderenti delle organizzazioni di produttori The Fish Producers' Organization Limited e The Grimsby Fish Producers' Organization Limited ( in prosieguo : le "organizzazioni di produttori ") nel corso degli anni 1983 e 1984 .
3 Il diniego dell' ente di intervento è fondato sul mancato rispetto da parte delle organizzazioni di produttori, nel corso del periodo compreso tra il settembre 1983 ed il dicembre 1985, delle norme per lo smercio previste dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 19 gennaio 1976, n . 103, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati ( GU L 20, pag . 29 ) per quanto attiene al pesce posto in vendita e non ritirato dal mercato appartenente alle stesse specie per le quali si è proceduto al ritiro .
4 Avverso la decisione del giudice di primo grado del 12 giugno 1987, che ingiungeva all' ente di intervento di corrispondere la compensazione controversa, l' ente medesimo adiva la Court of Appeal la quale ha sospeso il giudizio sino a che la Corte non si sia pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se le disposizioni del Trattato, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 3796/81, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 2202/82 e del regolamento ( CEE ) della Commissione n . 3137/82 debbano essere interpretate nel senso che esse prescrivono ad uno Stato membro di pagare ad un' organizzazione di produttori compensazioni finanziarie in relazione a pesce ritirato al prezzo di ritiro della Comunità, e che sia stato classificato e commercializzato conformemente al regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 103/76, qualora detta organizzazione di produttori abbia omesso in misura notevole di rispettare le norme comuni di commercializzazione stabilite da detto regolamento in relazione ad altro pesce della specie ritirata, messo in vendita ma non ritirato durante lo stesso periodo .
2 ) Nel caso in cui la questione sub 1 ) vada risolta nel senso che all' organizzazione di produttori dev' essere pagata una compensazione finanziaria, se questa debba essere calcolata :
a ) con riferimento al quantitativo complessivo di pesce della specie considerata messo in vendita, anche se una parte di detto quantitativo sia stata messa in vendita senza osservare le norme comuni di commercializzazione, oppure
b ) con riferimento al quantitativo complessivo di pesce della specie considerata messo in vendita, ridotto in misura che rispecchi la quantità di pesce di detta specie messa in vendita senza osservare le norme comuni di commercializzazione .
3 ) Nel caso in cui la questione sub 2 ) vada risolta nel senso che la compensazione dev' essere calcolata con riferimento al quantitativo di pesce ridotto per rispecchiare la quantità messa in vendita senza osservare le norme comuni di commercializzazione, se spetti allo Stato membro dimostrare la misura dell' inadempimento dell' organizzazione di produttori o all' organizzazione di produttori dimostrare la misura del suo adempimento .
4 ) Se, e in quale misura, l' omissione, da parte di un' organizzazione di produttori, di classificare debitamente il pesce messo in vendita, ma non ritirato, in violazione delle norme comuni di commercializzazione, possa essere considerata 'un' infrazione al regime della compensazione finanziaria, di portata limitata' ai sensi dell' art . 13 del regolamento ( CEE ) della Commissione n . 3137/82 .
5 ) Qualora l' art . 13 del regolamento ( CEE ) della Commissione n . 3137/82 possa essere applicato in caso di omissione di classificare debitamente il pesce messo in vendita, se lo Stato membro, prima di rifiutarsi di pagare qualsiasi compensazione, debba :
a ) in primo luogo, valutare se l' infrazione sia di portata limitata, e, nel fare ciò,
b ) valutare il quantitativo di pesce della specie considerata messo in vendita, ma non ritirato, che non è stato debitamente classificato ".
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla prima questione
6 Le organizzazioni di produttori fanno valere in primo luogo che il pagamento della compensazione finanziaria per il pesce ritirato dal mercato è subordinato solo alle condizioni espressamente enunciate all' art . 13, n . 1, del regolamento di base e riprese dall' art . 3 del regolamento n . 2202/82, condizioni che sussisterebbero nella specie . In considerazione del fatto che la compensazione finanziaria può essere concessa solamente qualora l' organizzazione dei produttori dimostri che tutto il pesce venduto dai propri aderenti - e facente parte della stessa specie per la quale l' organizzazione è intervenuta nel corso del periodo considerato - sia conforme alle norme di commercializzazione comunitarie, l' ente di intervento avrebbe aggiunto una condizione a quelle previste dal citato art . 13 . Tale interpretazione si porrebbe in contrasto con la realizzazione delle finalità enunciate all' art . 39, n . 1, del Trattato CEE, in quanto costituirebbe una minaccia per il livello di vita dei pescatori, destabilizzerebbe il mercato del pesce e non garantirebbe al consumatore l' offerta di pesce a prezzo ragionevole .
7 Le organizzazioni di produttori sostengono in secondo luogo che alla luce del combinato disposto dell' art . 4 del regolamento di base, - che fa obbligo agli Stati membri di garantire il rispetto delle norme di commercializzazione e di stabilire sanzioni specifiche in caso di loro inosservanza - e dell' art . 9 del regolamento ( CEE ) della Commissione 31 luglio 1980, n . 2062, relativo alle condizioni ed alla procedura di concessione e di revoca del riconoscimento per le organizzazioni di produttori e le relative associazioni nel settore della pesca ( GU L 200, pag . 82 ) - che fa obbligo agli Stati membri di revocare il riconoscimento alle organizzazioni di produttori che non rispettino dette norme di commercializzazione - deve escludersi, in considerazione dell' esistenza di sanzioni specifiche per l' inosservanza delle norme comuni di commercializzazione, il diniego di pagamento della compensazione finanziaria, sanzione non specificamente prevista .
8 Si deve osservare che ai sensi del terzo e del quarto "considerando" del regolamento di base l' applicazione delle norme comuni di commercializzazione cosituisce una delle misure idonee al fine di favorire la stabilità del mercato e che il suo effetto dovrebbe essere quello di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione . Il sesto "considerando" sottolinea, inoltre, la necessità di adattare l' offerta alle esigenze del mercato e di garantire, per quanto possibile, un reddito equo ai produttori .
9 Si deve rilevare inoltre che il regime dei prezzi comunitari comprende, da un lato, un prezzo di orientamento fissato in base alla media dei prezzi constatati sui mercati all' ingrosso o nei posti rappresentativi nel corso delle ultime tre campagne di pesca precedenti quella per la quale il prezzo è stato fissato ( art . 10, n . 2, del regolamento di base ) e, dall' altro, un prezzo di ritiro risultante dall' applicazione ad un importo pari almeno al 70% e non eccedente il 90% del prezzo di orientamento del coefficiente di adattamento che varia a seconda della categoria del prodotto ( art . 12, n . 1, del regolamento medesimo ).
10 Si deve rilevare al riguardo che un aumento dell' offerta conseguente all' immissione sul mercato di prodotti di qualità inferiore si riflette negativamente sull' uno e sull' altro prezzo producendo in tal modo una diminuzione dei redditi dei pescatori e l' aumento del volume del pesce ritirato .
11 Il rispetto delle norme di commercializzazione è dunque indispensabile al fine di garantire il buon funzionamento dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e di conseguire gli obiettivi primari di tale organizzazione comune, vale a dire il miglioramento della redditività della produzione e l' adeguamento dell' offerta all' esigenza del mercato, nonché la garanzia di equo reddito per i produttori .
12 Si deve quindi ritenere che, sebbene in caso di inosservanza delle norme comuni di commercializzazione per il pesce messo in vendita e non ritirato dal mercato appartenente alle stesse specie di pesce ritirato nel corso del medesimo periodo, la normativa comunitaria non prevede espressamente la decadenza dalla compensazione finanziaria di cui agli artt . 13, n . 3, del regolamento di base e 4, n . 1, del regolamento n . 2202/82, a favore delle organizzazioni di produttori che effettuano gli interventi, emerge nondimeno dalle finalità perseguite da tali norme che il loro mancato rispetto, in ogni caso "in misura rilevante" come indicato nell' ordinanza di rinvio, deve determinare la decadenza dalla compensazione finanziaria .
13 Le citate disposizioni, che prevedono una compensazione finanziaria variabile a seconda del rapporto esistente fra i quantitativi di prodotto ritirati e quelli posti in vendita ogni anno conformemente alle regole ed alle norme comuni di commercializzazione, devono essere interpretate, alla luce delle suesposte considerazioni, nel senso che esse non consentono di prescindere dalla non conformità a tali regole e norme dei quantitativi immessi in vendita e non ritirati dal mercato, né di trarre da tale circostanza la sola conclusione che la compensazione finanziaria debba essere determinata in un importo inferiore a quello dovuto qualora le norme di commercializzazione fossero state rispettate per tutti i quantitativi di prodotto di cui trattasi .
14 Per quanto attiene all' argomento relativo all' esistenza di sanzioni specifiche e, in particolare, della sanzione della revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori ai sensi dell' art . 9 del citato regolamento n . 2062/80, si deve rilevare che l' esistenza di tale sanzione nonché di altre sanzioni, che possono essere previste dall' ordinamento degli Stati membri, non vale ad escludere la decadenza dalla compensazione finanziaria in caso di violazione "in misura rilevante" di determinate norme il cui rispetto è essenziale per il funzionamento dell' organizzazione comune dei mercati di cui trattasi .
15 La prima questione pregiudiziale va quindi risolta dichiarando che le disposizioni del regolamento del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca nonché quelle del regolamento 28 luglio 1982, n . 2202, che istituisce le regole generali relative alla concessione di una compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca, devono essere interpretate nel senso che nessuna compensazione finanziaria può essere concessa ad un' organizzazione di produttori per il pesce ritirato al prezzo di ritiro comunitario, pesce classificato e venduto conformemente al regolamento del Consiglio 19 gennaio 1976, n . 103, che fissa le norme comuni di vendita di taluni pesci freschi o refrigerati, qualora detta organizzazione di produttori abbia omesso, in rilevante misura, di conformarsi alle norme comuni di commercializzazione stabilite da detto regolamento per quanto riguarda altri pesci delle specie ritirate, posti in vendita, ma non ritirati durante lo stesso periodo .
Sulla seconda e terza questione
16 In considerazione della soluzione data alla prima questione, diviene superfluo l' esame della seconda e della terza questione .
Sulla quarta e quinta questione
17 Con tali questioni il giudice nazionale chiede in sostanza in qual misura l' immissione sul mercato di un prodotto non conforme alle norme comuni di commercializzazione debba essere considerata come un' infrazione di portata limitata al regime della compensazione finanziaria ai sensi dell' art . 13, n . 1, del regolamento della Commissione 19 novembre 1982, n . 3137, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca, ed a chi incomba l' onere della prova della limitata portata dell' infrazione .
18 Si deve rilevare che la decadenza dalla compensazione finanziaria, nel caso in cui un' organizzazione di produttori abbia omesso di conformarsi alle norme comuni di commercializzazione per quantitativi di pesce messi in vendita e non ritirati nel corso del medesimo periodo, può risultare sproporzianata in caso di violazioni di portata limitata delle norme medesime .
19 In tale ipotesi trova applicazione la norma citata, ai sensi della quale :
"Ove un' infrazione al regime della compensazione finanziaria, di portata limitata, sia stata commessa da un' organizzazione di produttori o da uno dei suoi membri, e che sia dimostrato da questa organizzazione, alla soddisfazione dello Stato membro interessato, che tale infrazione è stata commessa senza intenzione di frode o negligenza grave, lo Stato membro trattiene un importo pari al 10% del prezzo di ritiro comunitario applicabile alle quantità in questione che sono state ritirate e non destinate al premio di riporto ".
20 Tenendo conto dell' importanza del rispetto delle norme di commercializzazione per il buon funzionamento dell' organizzazione comune dei mercati di cui trattasi, un' infrazione deve essere considerata di portata limitata, ai sensi del citato art . 13, n . 1, qualora essa, da un lato, sia occasionale e si riferisca a quantitativi minimi del prodotto interessato e, dall' altro, non sia tale da creare perturbazioni sul mercato .
21 Si deve rilevare infine che spetta all' organizzazione di produttori interessata - che, pur avendo osservato le norme di commercializzazione chieda nondimeno di fruire dell' applicazione dell' art . 13, n . 1, del regolamento n . 3137/82 - provare la limitata portata dell' infrazione commessa .
22 La quarta e la quinta questione devono essere quindi risolte nel senso che l' immissione sul mercato di un prodotto non conforme alle norme comuni di commercializzazione è da considerarsi come infrazione di portata limitata al regime di compensazione finanziaria ai sensi dell' art . 13, n . 1, del regolamento ( CEE ) della Commissione 19 novembre 1982, n . 3137, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca, solo nei casi in cui si tratti di infrazione che, da un lato, sia occasionale e si riferisca a quantitativi minimi del prodotto in questione e, dall' altro, non sia tale da perturbare il mercato . L' onere della prova relativo alla limitata portata dell' infrazione incombe all' organizzazione di produttori interessata .
Decisione relativa alle speseSulle spese
Le spese dal governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( Terza Sezione ),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Court of Appeal con ordinanza 7 giugno 1988, dichiara
1 ) Le disposizioni del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca nonché quelle del regolamento ( CEE ) del Consiglio 28 luglio 1982, n . 2202, che istituisce le regole generali relative alla concessione di una compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca, devono essere interpretate nel senso che nessuna compensazione finanziaria può essere concessa ad un' organizzazione di produttori per il pesce ritirato al prezzo di ritiro comunitario, pesce classificato e venduto conformemente al regolamento ( CEE ) del Consiglio 19 gennaio 1976, n . 103, che fissa le norme comuni di vendita di taluni pesci freschi o refrigerati, qualora detta organizzazione di produttori abbia omesso, in rilevante misura, di conformarsi alle norme comuni di commercializzazione stabilite da detto regolamento per quanto riguarda altri pesci delle specie ritirate, posti in vendita, ma non ritirati durante lo stesso periodo .
2 ) L' immissione sul mercato di un prodotto non conforme alle norme comuni di commercializzazione è da considerarsi come infrazione di portata limitata al regime di compensazione finanziaria ai sensi dell' art . 13, n . 1, del regolamento ( CEE ) della Commissione 19 novembre 1982, n . 3137, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca, solo nei casi in cui si tratti di infrazione che, da un lato, sia occasionale e si riferisca a quantitativi minimi del prodotto in questione e, dall' altro, non sia tale da perturbare il mercato . L' onere della prova relativo alla limitata portata dell' infrazione incombe all' organizzazione di produttori interessata .
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