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SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 12 DICEMBRE 1990. - HENNEN OLIE BV CONTRO STICHTING INTERIM CENTRAAL ORGAAN VOORRAADVORMING AARDOLIEPRODUKTEN E STATO DEI PAESI BASSI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: GERECHTSHOF'S-GRAVENHAGE - PAESI BASSI. - INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 34 DEL TRATTATO CEE - NON RESTITUZIONE O RESTITUZIONE PARZIALE DI UN CANONE IN CASO DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI. - CAUSA 302/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04625
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Nozione - Provvedimenti disposti da un organismo dipendente dallo Stato
(Trattato CEE, art. 34)
2. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative all' esportazione - Misure di effetto equivalente - Non restituzione di un canone connesso alla costituzione di scorte di prodotti petroliferi in caso di esportazione di detti prodotti - Ammissibilità
(Trattato CEE, art. 34; direttiva del Consiglio 68/414)
Massima1. Gli atti di un organismo, quale che ne sia la forma giuridica, che agisce sotto il controllo e le direttive dei pubblici poteri possono, se idonei ad influenzare il commercio tra gli Stati membri, costituire "misure" ai sensi dell' art. 34 del Trattato.
2. L' art. 34 del Trattato dev' essere interpretato nel senso che non osta a che dei commercianti, che non sono affiliati ad un organismo creato allo scopo di dare esecuzione agli obblighi di legge incombenti ai suoi membri nel contesto della legge di applicazione della direttiva 68/414, relativa alla costituzione di scorte petrolifere, e che intendono esportare prodotti acquistati sul mercato nazionale, non abbiano alcuna possibilità di ottenere la restituzione dei canoni versati dal loro fornitore a favore di detto organismo e dallo stesso trasferiti sui propri prezzi di vendita o vedano questa restituzione soggetta a determinate condizioni, dato che non esiste alcuna differenza di trattamento tra i prodotti destinati all' esportazione e i prodotti messi sul mercato all' interno dello Stato membro considerato.
PartiNel procedimento 302/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell' art. 177 del Trattato CEE dal Gerechtshof dell' Aia nella causa dinanzi ad esso pendente
tra
Hennen Olie BV
e
Stichting Interim Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten e Nederlandse Staat,
vertente sull' interpretazione dell' art. 34 del Trattato CEE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di Sezione, T.F.O' Higgins e C.N. Kakouris, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: D. Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni presentate:
- per la Hennen Olie BV, dall' avv. T.R. Ottervanger, del foro di Bruxelles;
- per il governo dei Paesi Bassi, dal sig. H.J. Heinemann, segretario generale ad interim presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per la Stichting Interim Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten, dagli avv.ti A.J. Braakman e P. Glazener, del foro di Rotterdam;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. R. Barents, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente ;
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. M.A. Fierstra, in qualità di agente, della Hennen Olie BV, della Stichting Interim Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten e della Commissione, svolte all' udienza dell' 8 novembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 6 giugno 1990
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 6 ottobre 1988, pervenuta alla Corte il 14 ottobre successivo, il Gerechthof dell' Aia ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, delle questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 34 del Trattato CEE, al fine di determinare la compatibilità con detta disposizione di una normativa nazionale di applicazione della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1968, 68/414/CEE, che stabilisce l' obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308, pag. 14, in prosieguo: la "direttiva").
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la Hennen Olie BV, società operante nel commercio di prodotti petroliferi con sede nei Paesi Bassi, e la Stichting Interim Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten (organismo centrale ad interim per la scorta di prodotti petroliferi, in prosieguo: l' "ICOVA").
3 Il Regno dei Paesi Bassi ha dato attuazione alla direttiva 64/414 con la Wet Voorraadvorming Aardolieprodukten (legge relativa alla costituzione di scorte di prodotti petroliferi, Staatsblad 1976, pag. 569, in prosieguo: la "legge"). Questa legge introduce l' obbligo di costituzione di scorte per le imprese che immettono prodotti petroliferi sul mercato dei Paesi Bassi. Il livello delle scorte deve essere pari ad una data percentuale di prodotti petroliferi messi in circolazione sul mercato interno dei Paesi Bassi nel corso dell' anno precedente. I quantitativi esportati in altri paesi, invece, non vengono presi in considerazione ai fini della costituzione delle scorte.
4 La legge prevede che, alle condizioni stabilite dal ministro degli Affari economici, l' obbligo di costituzione delle scorte qui considerato può essere assunto da un terzo, in tutto o in parte, con effetto liberatorio per l' obbligato principale. A tal fine il 7 settembre 1978 veniva costituito l' ICOVA con lo scopo di dare esecuzione all' obbligo dei suoi affiliati relativo alla costituzione delle scorte. A partire dal 1° ottobre 1980, le imprese tenute all' obbligo di costituzione delle scorte erano state autorizzate ad affidare all' ICOVA l' esecuzione di tale obbligo.
5 Le imprese affiliate all' ICOVA coprono le spese da questo sostenute per il mantenimento di dette scorte, previa corresponsione di un contributo,
denominato canone VVA, il cui ammontare è calcolato sulla base del volume dei prodotti petroliferi da esse messo sul mercato interno. Orbene, dato che i prodotti petroliferi esportati non vengono in considerazione ai fini della determinazione della portata dell' obbligo di costituzione delle scorte, le imprese affiliate non sono tenute a pagare detto canone sui prodotti da esse esportati per proprio conto.
6 Dagli atti risulta che, anche se non esiste alcun obbligo giuridico al riguardo, detto canone in pratica viene trasferito sulla clientela dalle imprese affiliate all' ICOVA, le quali lo includono nel prezzo di vendita.
7 Dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio consegue che a partire dal 1° ottobre 1980 dei commercianti di prodotti petroliferi stabiliti nei Paesi Bassi, che acquistavano prodotti messi sul mercato olandese da imprese affiliate all' ICOVA a un prezzo comprensivo del costo di costituzione delle scorte, si trovavano al momento dell' esportazione di detti prodotti in una posizione sfavorevole dal punto di vista della concorrenza rispetto alle imprese affiliate all' ICOVA. Infatti, quest' ultime non erano soggette, durante il periodo considerato, ad alcun onere per i prodotti da esse direttamente esportati. Secondo l' ordinanza di rinvio questa posizione di svantaggio ha potuto costituire per i commercianti interessati un ostacolo alle esportazioni.
8 A partire dal 1° gennaio 1981 ai commercianti esportatori non affiliati all' ICOVA era possibile ottenere la restituzione del canone considerato, se soddisfacevano a talune condizioni. Il 1° gennaio 1987, a seguito di una modifica della legge, l' ICOVA veniva sostituito con un organismo permanente, denominato COVA, e venivano così eliminate le disparità di trattamento tra le imprese affiliate all' ICOVA e quelle non affiliate.
In base a questo nuovo regime, il finanziamento della costituzione di scorte è assicurato mediante un apposito prelievo effettuato dall' amministrazione finanziaria nazionale che viene rimborsato in caso di esportazione del prodotto.
9 La Hennen Olie non fornisce prodotti petroliferi sul mercato olandese e non è, di conseguenza, soggetta ad obblighi di costituzione di scorte. Se acquistava, al fine di esportarli, prodotti petroliferi messi sul mercato olandese da imprese affiliate all' ICOVA, non aveva, in quanto non affiliata a detto organismo, alcuna possibilità di ottenere la restituzione del canone incluso nel prezzo di acquisto dei prodotti fino al 1° gennaio 1981. Questa possibilità le veniva successivamente accordata fino al 31 dicembre 1986, ma a determinate condizioni.
10 La Hennen Olie proponeva dinanzi all' Arrondissementsrechtbank di Rotterdam un ricorso nei confronti dell' ICOVA inteso ad ottenere un risarcimento, sostenendo che il trattamento discriminatorio da lei subito in quanto non affiliata all' ICOVA violava, tra l' altro, l' art. 34 del Trattato. Detto ricorso veniva respinto. Il Gerechtshof dell' Aia, al quale era stato presentato appello, ha deciso di sospendere il procedimento fino a che la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
1) Se l' art. 34 del Trattato CEE debba essere interpretato nel senso che una legge nazionale come quella sopra descritta è con esso incompatibile.
2) Se per la soluzione della questione n. 1) rilevi il fatto che la predetta disparità concorrenziale venga interamente o parzialmente neutralizzata da disposizioni non emanate direttamente dallo Stato membro interessato che contemplano la restituzione del predetto VVA.
11 Per una più ampia esposizione dei fatti relativi alla causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni sottoposte alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
12 Con le questioni pregiudiziali, il giudice a quo vuole, in sostanza, sapere se l' art. 34 osta a che dei commercianti non affiliati all' ICOVA, che intendono esportare prodotti petroliferi acquistati sul mercato nazionale, non abbiano alcuna possibilità di ottenere la restituzione dei canoni versati a favore di detto organismo o vedano detta restituzione soggetta a determinate condizioni, dato che non esiste alcuna disparità di trattamento tra i prodotti destinati all' esportazione e i prodotti messi sul mercato all' interno dello Stato membro interessato.
13 Si deve osservare, in via preliminare, che la presente causa solleva il problema se delle misure adottate da un organismo quale l' ICOVA possano rientrare sotto il divieto sancito dall' art. 34.
14 A questo riguardo si deve rilevare che l' ICOVA, all' epoca dei fatti, era l' unico "terzo" ai sensi della citata normativa olandese e che è stato costituito per dare esecuzione a dei compiti conferitigli dalla legge, cioè il mantenimento di scorte di prodotti petroliferi per conto dei suoi affiliati. Da allora esso ha svolto un ruolo importante nella gestione delle riserve petrolifere olandesi, dando così in grande misura attuazione all' obbligo incombente ai Paesi Bassi ai sensi della direttiva.
15 Dal fascicolo emerge che l' ICOVA agiva sotto il controllo e le direttive dei pubblici poteri, pur non essendo formalmente integrato nell' amministrazione dello Stato. I membri del consiglio di amministrazione erano, infatti, nominati dal ministro degli Affari economici. A quest' ultimo competeva anche impartire all' ICOVA istruzioni vincolanti, decidere lo scioglimento dell' organismo, come pure approvare il progetto di bilancio e i conti annuali.
16 Si deve constatare che gli atti di un organismo, quale che ne sia la forma giuridica, soggetto ad un simile controllo da parte dello Stato, possono, se sono idonei ad influenzare il commercio tra Stati membri, costituire "misure" ai sensi dell' art. 34 del Trattato.
17 Si deve poi ricordare che la Corte ha più volte giudicato (v., in particolare, sentenza 7 febbraio 1984, Jongeneel Kaas, causa 237/83, Racc. pag. 483) che l' art. 34 riguarda i provvedimenti nazionali i quali abbiano l' oggetto o l' effetto di restringere specificamente le correnti d' esportazione e di determinare in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro e il suo commercio d' esportazione, in modo da procurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale o al mercato interno dello stesso Stato. Orbene, nel caso di specie la discriminazione asserita dalla Hennen Olie verte solo sulle esportazioni effettuate, rispettivamente, da imprese affiliate all' ICOVA e da imprese non affiliate all' ICOVA. Una siffatta disparità di trattamento tra due categorie di esportatori non può essere lesiva dell' art. 34, trattandosi di oneri particolari, connessi con la costituzione di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.
18 Le questioni sollevate debbono essere pertanto risolte decidendo che l' art. 34 del Trattato CEE dev' essere interpretato nel senso che non osta a che dei commercianti, che non sono affiliati ad un organismo costituito allo scopo di dare esecuzione agli obblighi di legge incombenti ai suoi membri nel contesto della legge di applicazione della direttiva 68/414 e che intendono esportare prodotti acquistati sul mercato nazionale, non abbiano alcuna possibilità di ottenere la restituzione dei canoni versati a favore di detto organismo o vedano detta restituzione soggetta a determinate condizioni, dato che non esiste alcuna disparità di trattamento tra i prodotti destinati all' esportazione e i prodotti messi sul mercato all' interno dello Stato membro interessato.
19 La Commissione, inoltre, ha sostenuto che l' art. 95 del Trattato può essere eventualmente applicato ad imposizioni che, per quanto non discriminatorie, cionondimeno possono frapporre ostacoli agli scambi intracomunitari.
20 A questo riguardo si deve osservare che il giudice nazionale non ha sollevato questioni sull' applicabilità dell' art. 95 del Trattato e che dai fatti o dagli argomenti sollevati dalle parti nel corso del procedimento non emerge che la non-restituzione o la restituzione condizionata del canone debba, nel caso di specie, essere considerata come un' imposizione fiscale ai sensi dell' art. 95. Pertanto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare questo punto di principio sollevato dalla Commissione.
Decisione relativa alle speseSulle spese
21 Le spese sostenute dalla Commissione e dal governo olandese, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Gerechthof dell' Aia, con ordinanza 6 ottobre 1988, dichiara:
L' art. 34 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che non osta a che dei commercianti, che non sono affiliati ad un organismo costituito allo scopo di dare esecuzione agli obblighi di legge incombenti ai suoi membri nel contesto della legge di applicazione della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1968, 64/414/CEE, e che intendono esportare i prodotti acquistati sul mercato nazionale, non abbiano alcuna possibilità di ottenere la restituzione dei canoni versati a favore di detto organismo o vedano detta restituzione soggetta a determinate condizioni, dato che non esiste alcuna disparità di trattamento tra i prodotti destinati all' esportazione e i prodotti messi sul mercato all' interno dello Stato membro interessato.
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