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SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 9 GENNAIO 1990. - SOCIETA AGRICOLA FATTORIA ALIMENTARE SPA (SAFA) CONTRO AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GENOVA - ITALIA. - PROVVEDIMENTI TRANSITORI - VALIDITA DI UN REGOLAMENTO - RETROATTIVITA - REGOLAMENTI (CEE) N. 49/81 E 57/81. - CAUSA 337/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00001
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Atti delle istituzioni - Regolamenti - Pubblicazione - Data
( Trattato CEE, art . 191, 1° comma )
2 . Atti delle istituzioni - Applicazione nel tempo - Principio di irretroattività - Eccezioni - Condizioni - Caso di specie
( Regolamento della Commissione n . 57/81, art . 6 )
Massima1 . Un regolamento deve essere considerato pubblicato, nell' intera Comunità, alla data indicata sul numero della Gazzetta ufficiale che ne contiene il testo . Tuttavia, qualora fosse provato che il giorno in cui il numero era effettivamente disponibile non coincide con la data figurante sul numero stesso, si deve tener conto della data di pubblicazione effettiva .
2 . Benché, in linea di massima, il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l' efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato .
Tale era precisamente il caso dell' applicazione con effetto retroattivo al 1° gennaio 1981 del regolamento n . 57/81, relativo alle misure da adottare, in seguito all' adesione della Grecia, per quanto riguardava gli scambi di prodotti agricoli, come prevista dall' art . 6 dello stesso regolamento . Infatti era necessario, da una parte, nell' interesse generale, facilitare la transizione dal regime anteriore a quello comunitario ed impedire movimenti speculativi, mentre, dall' altra, gli operatori economici non potevano legittimamente attendersi di fruire dell' abolizione del prelievo comunitario all' importazione per merci nei confronti delle quali erano state versate in Grecia restituzioni all' esportazione, quando si sa che il prelievo è segnatamente inteso a neutralizzare l' effetto delle restituzioni accordate da un paese terzo .
PartiNella causa C-337/88,
avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal tribunale civile di Genova ( prima sezione ) nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Società agricola fattoria alimentare SpA
e
Amministrazione delle finanze dello stato,
domanda vertente sulla validità del regolamento ( CEE ) della Commissione 1° gennaio 1981, n . 49, relativo ai metodi di cooperazione amministrativa destinati ad attuare, nel periodo transitorio, la libera circolazione delle merci negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri ( GU L 4, pag . 1 ) e del regolamento ( CEE ) della Commissione 1° gennaio 1981, n . 57, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all' adesione della Grecia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli ( GU L 4, pag . 43 ),
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di Sezione, R . Joliet e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni presentate
- per la SAFA, dall' avv . Giorgio Schiano di Pepe, del foro di Genova,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico, sig . Giuliano Marenco, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza e in seguito alla trattazione orale del 27 settembre 1989,
sentite le conclusioni presentate dall' avvocato generale all' udienza del 9 novembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 29 settembre 1988, pervenuta alla Corte il 22 novembre 1988, il tribunale civile di Genova ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione e sulla validità del regolamento ( CEE ) della Commissione 1° gennaio 1981, n . 57, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all' adesione della Grecia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli ( GU L 4, pag . 43 ) e del regolamento ( CEE ) della Commissione 1° gennaio 1981, n . 49, relativo ai metodi di cooperazione amministrativa destinati ad attuare, nel periodo transitorio, la libera circolazione delle merci negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri ( GU L 4, pag . 1 ).
2 Dette questioni sono sorte nell' ambito di una controversia che oppone la Società agricola fattoria SpA ( in prosieguo : la "SAFA ") alle autorità doganali italiane, relativamente alla riscossione di un prelievo all' importazione su partite d' olio di oliva che la SAFA ha esportato dalla Grecia anteriormente all' adesione di questo paese alla Comunità, ossia al 1° gennaio 1981, ed ha immesso in consumo il giorno successivo .
3 L' atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ( G.U . 1979, n . L 291, pag . 17, in prosieguo : l' "atto di adesione ") è entrato in vigore il 1° gennaio 1981 . L' art . 41 di tale atto assegnava alla Commissione il compito di determinare i metodi di collaborazione intesi ad assicurare che dal 1° gennaio 1981 le merci rispondenti alle condizioni a tal fine stabilite fruissero dell' abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente .
4 In forza del titolo IV dell' atto di adesione, il regime stabilito dall' accordo di associazione tra la Comunità a nove e la Grecia, che era caratterizzato dall' applicazione di prelievi, sarebbe stato sostituito da un sistema di importi compensativi "adesione ". Tuttavia l' art . 73 dell' atto di adesione prevedeva la possibilità di misure transitorie; ai sensi di tale articolo infatti :
"Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Grecia a quello derivante dall' attuazione dell' organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, in particolare nel caso in cui l' applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficoltà, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall' art . 38 del regolamento n . 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all' organizzazione comune dei mercati agricoli . Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1982; la loro applicazione non può andare oltre questa data ".
5 Il 12 settembre 1980 la Commissione ha assunto l' impegno di adottare, il 1° gennaio 1981, una serie di regolamenti basati sull' art . 41 dell' Atto di adesione . Allo scopo di portare i testi dei progetti di cui trattasi a conoscenza delle autorità doganali degli Stati membri e degli operatori economici, essa li ha pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n . C 259 del 1980, pag . 1 .
6 Il primo dei suddetti progetti si è tradotto in seguito nel regolamento n . 49/81 . Con il combinato disposto degli artt . 1 e 18 di tale regolamento si stabiliva che fruissero del regime consistente nell' abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente le merci che alla data del 1° gennaio 1981 si trovavano in corso di spedizione verso la Comunità oppure in regime di deposito provvisorio, di depositi doganali o di zone franche e per le quali erano stati rilasciati certificati di circolazione AG 1 o AG 3, previsti dall' accordo di associazione tra la Grecia e la Comunità a nove . Il regolamento n . 49/81 è entrato in vigore il 1° gennaio 1981, conformemente al suo art . 20 .
7 A norma dell' art . 2 del regolamento n . 57/81, basato sull' art . 73 dell' Atto di adesione e il cui testo non figurava tra quelli pubblicati dalla Commissione sulla GU C 259 del 1980 :
"I prodotti agricoli che sono esportati dalla Grecia anteriormente al 1° gennaio 1981 e che sono importati nella Comunità a nove da tale data, sono sottoposti nella Comunità a nove, in deroga alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 49/81 :
- al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a nove e la Grecia alla data del 31 dicembre 1980, se sono accompagnati da un certificato di circolazione AG 1 o AG 3;
- (...)".
Il regolamento n . 57/81 è anch' esso entrato in vigore il 1° gennaio 1981, conformemente al suo art . 6 .
8 I due regolamenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 1° gennaio 1981, L 4, che, com' è noto, si è resa effettivamente disponibile presso l' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee solo il 23 gennaio 1981 .
9 In applicazione del regolamento n . 57/81, le autorità doganali italiane hanno preteso il pagamento dei prelievi in vigore al 31 dicembre 1980, che la SAFA ha pagato . Quest' ultima ha poi citato la convenuta dinanzi al tribunale civile di Genova per sentirla condannare alla restituzione delle somme pagate, facendo valere l' illegittimità del regolamento n . 57/81, a causa della sua retroattività, e reclamando l' applicazione nei propri confronti del regolamento n . 49/81 .
10 Il tribunale, ritenendo che il problema della retroattività si ponesse altresì per il regolamento n . 49/81, ha sospeso il giudizio e ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla seguente questione pregiudiziale :
"a ) Se sia legittima o meno l' applicazione retroattiva al 1° gennaio 1981 del regolamento ( CEE ) n . 57/81 della Commissione del 1° gennaio 1981, 'relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all' adesione della Grecia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli' , prevista dall' art . 6 dello stesso regolamento, tenuto conto che il numero del 1° gennaio 1981 della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nel quale il regolamento n . 57/81 fu pubblicato, si è reso effettivamente disponibile presso l' Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee solo il 23 gennaio 1981 .
b ) Qualora la Corte ravvisi la illegittimità dell' art . 6 del regolamento sopra menzionato nella parte in cui ne stabilisce l' efficacia retroattiva al 1° gennaio 1981, se sia a sua volta legittima o meno l' applicazione retroattiva al 1° gennaio 1981 del regolamento ( CEE ) n . 49/81 della Commissione del 1° gennaio 1981, 'relativo ai metodi di cooperazione amministrativa destinati ad attuare, nel periodo transitorio, la libera circolazione delle merci negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri' , prevista dall' art . 20 dello stesso regolamento, tenuto conto che il numero 1° gennaio 1981 della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nel quale il regolamento n . 49/81 fu pubblicato, si è reso effettivamente disponibile presso l' Ufficio pubblicazioni delle Comunità europee solo il 23 gennaio 1981 ".
11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
12 Occorre sottolineare, in via preliminare, che correttamente la Commissione non ha negato la retroattività dei regolamenti di cui trattasi . Un regolamento va considerato pubblicato, nell' intera Comunità, alla data indicata sul numero della Gazzetta ufficiale che ne contiene il testo . Tuttavia, qualora fosse provato che il giorno in cui il numero era effettivamente disponibile non coincide con la data figurante sul numero stesso, si deve tener conto della data di pubblicazione effettiva ( si vedano le sentenze 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke / Hauptzollamt Mainz, Racc . pag . 69, e causa 99/78, Decker / Hauptzollamt Landau, Racc . pag . 101 ). Entrambi i regolamenti vanno pertanto considerati come pubblicati il 23 gennaio 1981, più di tre settimane dopo la data della loro entrata in vigore .
13 Come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, in particolare nelle sentenze anzidette, benché in linea di massima il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l' efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato . E necessario pertanto, per risolvere le questioni poste, verificare se tali criteri nella fattispecie sono stati rispettati .
Sul regolamento n . 57/81
14 Come ha rilevato la Commissione nelle sue osservazioni scritte, alla fine dell' anno 1980 la situazione era eccezionale . Da un lato, l' atto di adesione prevedeva l' applicazione immediata, salvo provvedimenti derogatori, della normativa agricola comunitaria alla Grecia e, dall' altro, la Commissione non poteva adottare tali provvedimenti prima dell' entrata in vigore dell' atto di adesione, cioé anteriormente al 1° gennaio 1981 . Così stando le cose, era praticamente impossibile che i regolamenti in causa fossero in una sola volta adottati, pubblicati e resi disponibili il 1° gennaio 1981 . La pubblicazione dei testi normativi resi necessari dall' adesione della Grecia, inoltre, aveva considerevolmente aggravato il sovraccarico della Gazzetta ufficiale che di consueto si verifica in questo periodo .
15 Del pari bisogna riconoscere che lo scopo che il regolamento n . 57/81 intendeva raggiungere giustifica la sua applicazione dal 1° gennaio 1981 . Si evince infatti dal primo "considerando" del regolamento n . 57/81 che le misure transitorie previste dal regolamento n . 49/81 per le merci spedite verso la Comunità a nove prima dell' entrata in vigore dell' atto di adesione della Grecia sollevavano problemi per i prodotti agricoli che avevano beneficiato di restituzioni all' esportazione . Così pure dal terzo "considerando" emerge che, tenuto conto dei movimenti speculativi che avevano potuto cominciare a delinearsi per alcuni prodotti, occorreva adottare misure atte ad evitare che tali prodotti beneficiassero di un doppio vantaggio, ossia della restituzione all' esportazione versata dalle autorità greche e dell' abolizione del prelievo comunitario . Il regolamento n . 57/81 si riferiva quindi alla situazione assai particolare dei prodotti agricoli che si trovavano fra il territorio doganale della Grecia e quello della Comunità a nove nel momento in cui al regime dell' accordo di associazione è subentrata la normativa agricola comunitaria . Per evitare che gli importatori di tali prodotti potessero trarre un ingiustificato profitto da questa situazione transitoria, era indispensabile che il regolamento in causa avesse effetto sin dal 1° gennaio 1981 .
16 Stando così le cose, la Commissione ha potuto legittimamente ritenere che lo scopo da raggiungere nell' interesse generale, ossia il facilitare la transizione dal regime anteriore a quello comunitario e l' impedire movimenti speculativi di prodotti agricoli, esigeva che il regolamento n . 57/81 avesse carattere retroattivo .
17 Infine occorre accertare se l' effetto retroattivo del regolamento n . 57/81 abbia leso il legittimo affidamento degli operatori eonomici . Al riguardo, basti rilevare che gli operatori economici non potevano legittimamente attendersi di fruire dell' abolizione del prelievo comunitario per merci nei confronti delle quali erano state versate in Grecia restituzioni all' esportazione, quando il prelievo è segnatamente inteso a neutralizzare l' effetto delle restituzioni accordate da un paese terzo .
18 La prima questione posta dal tribunale civile va pertanto risolta nel senso che l' esame delle questioni pregiudiziali non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità dell' art . 6 del regolamento ( CEE ) n . 57/81, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all' adesione della Grecia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli, per il fatto che esso attribuisce a questo stesso regolamento effetto retroattivo al 1° gennaio 1981 .
19 In considerazione della soluzione data alla prima questione, non occorre pronunciarsi sulla seconda questione pregiudiziale .
20 Quanto alla richiesta della SAFA che la Corte si pronunci, in subordine, sul rimborso dei prelievi, in applicazione dell' art . 13 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 2 luglio 1979, n . 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione ( GU L 175, pag . 1 ), è sufficiente ricordare che, data la ripartizione delle competenze fatta dall' art . 177 del trattato, spetta unicamente al giudice nazionale definire l' oggetto delle questioni che egli intende sottoporre alla Corte . La Corte non può pertanto, su richiesta di una delle parti del procedimento di merito, conoscere di questioni che non le sono state deferite dal giudice nazionale ( si veda in particolare la sentenza 3 ottobre 1985, causa 311/84, CBEM / CLT e IPB, Racc . pag . 3261 ).
Decisione relativa alle speseSulle spese
21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( prima sezione ),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal tribunale civile di Genova con ordinanza 29 settembre 1988, dichiara :
L' esame delle questioni pregiudiziali non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità dell' art . 6 del regolamento n . 57/81, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all' adesione della Grecia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli, per il fatto che esso attribuisce a questo stesso regolamento effetto retroattivo al 1° gennaio 1981 .
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