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SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 4 LUGLIO 1990. - VLEESWARENBEDRIJF ROERMOND BV E SLEEGERS VLEESWARENFABRIEK BV E KUEHNE EN HEITZ BV CONTRO PRODUKTSCHAP VOOR VEE EN VLEES. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN - PAESI BASSI. - TARIFFA DOGANALE COMUNE - RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DI CARNE SUINA - PARTE ANTERIORE O SPALLA - "LOMBATA". - CAUSE RIUNITE 354/88, 355/88 E 356/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02753
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carne suina - Restituzioni all' esportazione - Prodotti aventi diritto alla restituzione - Possibilità di assimilare a determinate parti di carne suina pezzi da queste provenienti - Presupposti per l' assimilazione - Rispetto della proporzione naturale tra tessuto muscolare e osso
( Regolamenti della Commissione n . 3602/82, artt . 2, n . 2, e 3, e n . 263/83, allegato )
MassimaIl requisito posto dagli artt . 2, n . 2, primo comma, e 3 del regolamento n . 3602/82 - secondo il quale i pezzi provenienti da determinate parti di carne suina devono contenere, per poter rientrare nella stessa sottovoce doganale delle parti stesse e godere, quindi, delle restituzioni all' esportazione di cui al regolamento n . 263/83, il tessuto muscolare e l' osso "in proporzione naturale delle parti intere" - va interpretato nel senso che, una volta eseguito il taglio, non deve essere modificato l' equilibrio naturale esistente nei pezzi tagliati tra il tessuto muscolare e l' osso .
PartiNei procedimenti riuniti C-354/88, C-355/88 e C-356/88,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven dell' Aia ( Paesi Bassi ), nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra
Vleeswarenbedrijf Roermond BV
e
Produktschap voor Vee en Vlees,
e fra
Sleegers Vleeswarenfabriek BV
e
Produktschap voor Vee en Vlees,
e fra
Kuehne en Heitz BV
e
Produktschap voor Vee en Vlees,
domande vertenti sull' interpretazione e la validità dell' art . 2, n . 2, primo comma, del regolamento ( CEE ) della Commissione 21 dicembre 1982, n . 3602, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine diversi dai suini macellati, che modifica l' allegato del regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio relativo alla Tariffa doganale comune e che abroga il regolamento ( CEE ) n . 747/79 ( GU L 376, pag . 23 ),
LA CORTE ( Prima Sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, R . Joliet e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : sig.ra D . Louterman, amministratore principale
considerate le osservazioni presentate :
- per la Sleegers Vleeswarenfabriek BV, ricorrente nella causa principale, dall' avv . P.G.J . Wertenbroek, del foro di Eindhoven,
- per la Kuehne en Heitz BV, ricorrente nella causa principale, dagli avvocati A.J . Braakman e P . Glazener, del foro di Rotterdam,
- per la Produktschap voor Vee en Vlees, resistente nella causa principale, dal suo segretario aggiunto, sig . Ch . M . den Hoed,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . R.C . Fisher, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 6 marzo 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 29 marzo 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanze 16 settembre 1988, pervenute alla Corte il successivo 12 dicembre, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sollevato, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative alla validità ed all' interpretazione dell' art . 2, n . 2, primo comma, del regolamento ( CEE ) della Commissione 21 dicembre 1982 che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine diversi dai suini macellati, che modifica l' allegato del regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio relativo alla Tariffa doganale comune e che abroga il regolamento ( CEE ) n . 747/79 ( GU L 376, pag . 23 ).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di tre controversie promosse da tre imprese esportatrici di carne contro il Produktschap voor Vee en Vlees al fine di ottenere la corresponsione di restituzioni all' esportazione e, in alcuni casi, importi compensativi monetari ai quali le ricorrenti della causa principale ritengono aver diritto in conseguenza dell' esportazione verso paesi terzi di un determinato numero di partite di carne suina .
3 Ai sensi dell' art . 15, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2759, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ( GU L 282, pag . 1 ), nella misura necessaria per consentire l' esportazione dei prodotti ai quali si applica tale organizzazione comune dei mercati "in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all' esportazione ".
4 A termini dell' art . 17, n . 1, del citato regolamento, per la classificazione dei prodotti rientranti nella sfera di applicazione del regolamento medesimo valgono le regole generali per l' interpretazione della Tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione e la nomenclatura tariffaria che risulta dall' applicazione del regolamento è riportata nella Tariffa doganale comune .
5 La definizione di alcuni prodotti di tale settore è stata modificata dall' art . 2 del regolamento della Commissione n . 3602/82 . Ai sensi del primo comma del n . 2 di tale articolo, i pezzi provenienti, tra l' altro, dalle seguenti parti : "parte anteriore", "spalla" e "lombata" rientrano nelle stesse sottovoci "solo se contengono il tessuto muscolare e le ossa in proporzione naturale delle parti intere ".
6 Conformemente all' art . 17, n . 1, del citato regolamento n . 2759/75, si sono rese necessarie alcune modifiche della nomenclatura e delle regole particolari per l' applicazione della Tariffa doganale comune . Tali modifiche sono state introdotte dall' art . 3 del citato regolamento n . 3602/82 che ha aggiunto una nota complementare n . 2 al capitolo 2 della Tariffa doganale comune riprendendo il testo dell' art . 2 .
7 L' adeguamento dell' elenco dei prodotti che danno diritto a restituzioni all' esportazione è stato operato con il regolamento ( CEE ) della Commissione 28 gennaio 1983, n . 263 ( GU L 30, pag . 72 ), entrato in vigore il 1° febbraio 1983 . Conformemente all' allegato di detto regolamento, sono concesse restituzioni, fra l' altro, per i prodotti rientranti nelle sottovoci doganali 02.01 A III a ) 3 ( parti anteriori o spalle, anche in pezzi ) e 02.01 A III a ) 4 ( lombate, anche in pezzi ) ma non per i prodotti appartenenti alla sottovoce 02.01 A III a ) 6 bb ) ( altre, non nominate ).
8 Mentre, in precedenza, i pezzi della parte anteriore, della spalla e della lombata rientravano sempre nella stessa sottovoce doganale delle parti intere corrispondenti, la classificazione nella stessa sottovoce doganale delle parti intere è ora consentita, per effetto di tali modifiche, solamente se essi "contengono il tessuto muscolare e le ossa in proporzione naturale delle parti intere ". Qualora tale condizione non sia soddisfatta, tali pezzi rientreranno nella sottovoce doganale 02.01 A III a ) 6 bb ) senza alcun diritto alla restituzione .
9 Le ricorrenti nelle tre cause principali esportavano verso paesi terzi, nel periodo compreso tra l' inizio di febbraio del 1983 e la fine di marzo del 1986, un certo numero di partite di carne suina dichiarate, ai fini del pagamento delle restituzioni all' esportazione, nelle sottovoci doganali 02.01 A III a ) 3 ( parti anteriori o spalle, anche in pezzi ) e 02.01 A III a ) 4 ( lombate, anche in pezzi ).
10 Le autorità doganali, tuttavia, ritenendo che le partite di cui trattasi dovessero essere classificate nella sottovoce doganale 02.01 A III a ) 6 bb ), respingevano una serie di domande dirette ad ottenere il pagamento delle restituzioni e, in alcuni casi, degli importi compensativi monetari procedendo, inoltre, al recupero delle somme già erogate . Le ricorrenti nelle cause principali impugnavano tali decisioni dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven, che chiedeva una relazione peritale in particolare sulla nozione di "proporzione naturale" fra tessuto muscolare e osso dei pezzi di carne suina corrispondenti alla "parte anteriore", alla "spalla" e alla "lombata" nonché sulla possibilità di determinare obiettivamente le proporzioni reali fra tessuto muscolare e osso delle costole di cui erano composte le partite controverse .
11 I periti hanno dichiarato che non è possibile esprimere la proporzione naturale fra tessuto muscolare e osso in termini percentuali aventi valore generale e che non è nemmeno possibile indicare il margine di tolleranza di cui si deve tener conto al riguardo, in considerazione dei molteplici fattori di variabilità, quali i differenti metodi di taglio, la razza, l' età, il sesso ed il sistema di allevamento e di ingrasso del suino .
12 In questo contesto, il giudice nazionale ha disposto la sospensione dei giudizi e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se l' art . 2, n . 2, primo comma, del regolamento ( CEE ) n . 3602/82 sia valido .
2 ) In caso affermativo, in base a quali criteri debba essere determinata la proporzione naturale del tessuto muscolare e dell' osso nelle parti intere, contemplata dalla disposizione menzionata nella questione 1 ".
13 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte .
14 Si deve rilevare, in via preliminare, che, malgrado il giudice nazionale abbia menzionato nelle ordinanze di rinvio il solo art . 2, n . 2, primo comma, del regolamento n . 3602/82, le questioni poste riguardano anche l' art . 3 del medesimo regolamento, che introduce la nota complementare n . 2 al capitolo 2 della Tariffa doganale comune, il cui testo ricalca il suddetto art . 2 .
15 Dalle ordinanze di rinvio emerge che la questione sulla validità degli artt . 2, n . 2, primo comma, e 3 del regolamento dipende dall' interpretazione data ai medesimi . Va quindi risolta, in primo luogo, la seconda questione .
Sulla seconda questione
16 Dal fascicolo risulta che tale questione verte, in sostanza, su come debba essere interpretato il requisito, posto dagli artt . 2, n . 2, primo comma, e 3 del regolamento n . 3602/82, secondo cui i pezzi delle parti devono contenere il tessuto muscolare e l' osso nella proporzione naturale delle parti intere .
17 La Commissione suggerisce di basarsi sulla proporzione naturale delle parti intere paragonabili a quelle da cui sono stati ricavati i pezzi provenienti da un normale suino macellato, nelle differenti possibili composizioni delle parti anteriori, delle spalle e delle lombate definite dalla normativa comunitaria . Le autorità nazionali sarebbero così in grado di determinare con sufficiente precisione i valori limite, minimo e massimo, della proporzione naturale .
18 Tale interpretazione non può essere accolta . In primo luogo, ne deriverebbe l' esclusione dal beneficio della restituzione non solo dei pezzi di parti contenenti un' elevata quantità di osso rispetto alla carne, bensì anche di quelli con un maggior contenuto di carne rispetto all' osso . In secondo luogo, essa sarebbe fonte di grande insicurezza per gli esportatori che non sarebbero in grado di conoscere con certezza, al momento della conclusione dei contratti con gli acquirenti dei paesi terzi, se avranno diritto o meno ad una restituzione all' esportazione, restituzione la cui finalità è quella di consentire l' esportazione di prodotti verso i paesi terzi, compensando le differenze di prezzo di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale .
19 Le attrici delle cause principali sostengono che determinanti sono i pezzi tagliati e non le proporzioni naturali delle parti intere . Sarebbe, dunque, possibile classificare i pezzi tagliati nella stessa sottovoce doganale delle parti intere qualora essi contengano tessuto muscolare e osso nella stessa proporzione dei pezzi non ancora tagliati, il che significherebbe che non può essere modificato l' equilibrio naturale della proporzione fra tessuto muscolare e osso dei pezzi tagliati . Così, per quanto attiene ai pezzi della spalla, essi non potrebbero essere disossati dopo essere stati separati dalla spalla e, per quanto riguarda le costolette di spalla, il tessuto muscolare situato tra le costole non potrebbe essere rimosso dopo che esse sono state tagliate dalla spalla .
20 Tale interpretazione fornisce un criterio pratico, uniforme e non arbitrario .
21 In primo luogo, essa impedisce che le differenze di metodo di taglio, di razza, di età, di sesso ed il sistema di allevamento e di ingrasso del suino possano incidere in qualsiasi modo sulla concessione delle restituzioni all' esportazione .
22 In secondo luogo, essa consente agli esportatori, qualora taglino i pezzi utilizzando i metodi di taglio comunemente praticati sul mercato senza rimozione del tessuto aderente all' osso, di sapere con certezza se avranno diritto o meno alla concessione di una restituzione all' esportazione, il che elimina l' incertezza al momento delle trattative con gli acquirenti dei paesi terzi e consente il conseguimento della finalità delle restituzioni all' esportazione quale sancita all' art . 15 del citato regolamento n . 2759/75 .
23 La seconda questione deve quindi essere risolta nel modo seguente : il requisito posto dagli artt . 2, n . 2, primo comma, e 3 del regolamento n . 3602/82, secondo il quale i pezzi delle parti devono contenere il tessuto muscolare e l' osso "in proporzione naturale delle parti intere" per poter rientrare nella stessa sottovoce doganale, va interpretato nel senso che, una volta eseguito il taglio, non deve essere modificato l' equilibrio naturale esistente nei pezzi tagliati tra il tessuto muscolare e l' osso .
Sulla prima questione
24 Dalle ordinanze di rinvio risulta che il giudice nazionale ha sollevato la questione della validità delle disposizioni in esame solamente in considerazione del fatto che il criterio della proporzione naturale non gli sembra applicabile in modo uniforme nell' intera Comunità . Atteso che la soluzione alla seconda questione consente di evitare tale pericolo, la prima questione diviene priva di oggetto .
Decisione relativa alle speseSulle spese
25 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta, quindi, statuire sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( Prima Sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven dell' Aia, con ordinanza 16 settembre 1988, dichiara :
Il requisito posto dagli artt . 2, n . 2, primo comma, e 3, che hanno introdotto la nota complementare n . 2 al capitolo 2 della Tariffa doganale comune del regolamento ( CEE ) della Commissione 21 dicembre 1982, n . 3602, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine diversi dai suini macellati, che modifica l' allegato del regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio relativo alla Tariffa doganale comune e che abroga il regolamento ( CEE ) n . 747/79, secondo il quale i pezzi delle parti devono contenere il tessuto muscolare e l' osso "in proporzione naturale delle parti intere" per poter rientrare nella stessa sottovoce doganale, va interpretato nel senso che, una volta eseguito il taglio, non deve essere modificato l' equilibrio naturale esistente nei pezzi tagliati tra il tessuto muscolare e l' osso .
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