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ORDINANZA DELLA CORTE DELL'11 APRILE 1989. - S. A. GENERALE DE BANQUE. - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE UN PIGNORAMENTO DI CREDITI PRESSO LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 1/88 S. A.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00857
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
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Privilegi ed immunità delle Comunità europee - Pignoramento presso terzi nelle mani di un' istituzione - Eccezioni dell' istituzione stessa - Necessità di un' autorizzazione della Corte - Ampiezza dei poteri della Corte - Pignoramento riguardante somme dovute da un' istituzione ad uno Stato membro per canoni d' affitto - Autorizzazione concessa
( Protocollo sui privilegi ed immunità delle Comunità europee, art . 1 )
MassimaQualsiasi provvedimento di pignoramento presso le Comunità può ostacolare, in determinate circostanze, il funzionamento e l' indipendenza delle stesse, di guisa che, in caso di eccezioni sollevate dall' istituzione, occorre l' autorizzazione della Corte .
Quando la Corte deve decidere se un' autorizzazione del genere dev' essere concessa, la sua competenza si limita all' accertamento se il pignoramento, in considerazione degli effetti che implica secondo il diritto nazionale di cui trattasi, possa ostacolare il buon funzionamento e l' indipendenza delle Comunità europee . L' istituzione o terzi creditori, se fossero indotti a credere che i loro interessi finanziari possano essere lesi dal pignoramento o dalla sua revoca parziale, avrebbero la possibilità di valersi dei mezzi di impugnazione messi a loro disposizione dal diritto nazionale di cui trattasi .
Il pignoramento riguardante somme che le Comunità devono pagare ad uno Stato membro, nella sua qualità di proprietario degli immobili che esse occupano, per i canoni d' affitto stabiliti da un contratto di locazione di diritto privato, può essere autorizzato giacché, a differenza dei provvedimenti coercitivi che incidono sul finanziamento delle politiche comuni o sull' attuazione di programmi d' azione stabiliti dalle Comunità, non può ostacolare il funzionamento di queste .
PartiNel procedimento 1/88 SA,
avente ad oggetto una domanda di autorizzazione a procedere presso la Commissione delle Comunità europee ad un pignoramento di crediti presso terzi,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans e R . Joliet, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : J.-G . Giraud
ha reso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 giugno 1988, la Générale de Banque SA, società di diritto belga, con sede in Bruxelles, rappresentata dall' avv . J.M . Raxhon, del foro di Verviers, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale dell' avv . C . Turk, 4, rue Nicolas Welter, ha chiesto alla Corte :
- in via principale, di dichiarare che l' art . 1 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ( in prosieguo : il "protocollo ") non concerne in alcun modo il pignoramento di crediti presso terzi praticato dalla ricorrente e che vi si poteva dunque procedere;
- in via subordinata, di autorizzare il normale svolgimento del procedimento di pignoramento di crediti presso terzi e la liquidazione delle somme dovute dalle Comunità allo Stato belga .
2 A norma dell' art . 1 del protocollo, "i beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia ". Tale disposizione è intesa ad evitare che vengano frapposti ostacoli al funzionamento e all' indipendenza delle Comunità .
3 La ricorrente ha ottenuto una sentenza contumaciale del tribunal de première instance di Bruxelles con la quale lo Stato belga è stato condannato a pagarle una somma di 123 781 944 BFR, maggiorati di spese ed interessi . Dopo la notificazione allo Stato belga di detta sentenza e di un' ingiunzione di pagamento, essa ha proceduto il 13 gennaio 1988 ad un pignoramento di crediti presso la Commissione delle Comunità europee; ai sensi dell' atto di notifica di detto pignoramento esso ha ad oggetto tutte le somme, fondi, valori o oggetti che le Comunità europee debbono o dovranno allo Stato belga, a qualunque titolo e per qualsiasi causa .
4 Con lettera 5 aprile 1988, la Commissione ha reso noto di ritenere inammissibile che si procedesse a pignoramento senza autorizzazione della Corte di giustizia e che, di conseguenza, non avrebbe tenuto alcun conto del pignoramento notificato dalla ricorrente; a seguito di detta lettera, la ricorrente ha introdotto la presente domanda .
5 Nelle osservazioni presentate alla Corte, la Commissione ha fatto valere in particolare che il pignoramento risultante dall' atto ufficiale aveva ad oggetto tutte le somme dovute dalle Comunità allo Stato belga ed era quindi suscettibile di ostacolare il funzionamento di queste . Infatti, le Comunità sarebbero debitrici dello Stato belga per somme importanti, segnatamente a titolo di finanziamento della politica agricola comune, dell' azione del Fondo sociale europeo, dei contributi del Fondo europeo per lo sviluppo regionale e del programma-quadro per azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnico .
6 Durante l' audizione delle parti, il 18 ottobre 1988, dinanzi alla sezione della Corte incaricata dell' istruttoria, la ricorrente ha dichiarato di voler limitare esplicitamente ed irrevocabilmente l' oggetto del pignoramento in causa alle sole somme dovute dalle Comunità europee allo Stato belga a titolo di canoni di locazione . Dopo detta audizione, essa ha ufficialmente notificato detta limitazione alla Commissione e modificato la sua domanda alla Corte nel senso che essa chiede di dichiarare o che non è necessaria un' autorizzazione o che questa le sarà concessa unicamente per le somme dovute a titolo di locazione . Tuttavia, la Commissione ha comunicato alla Corte che non rinunciava alle obiezioni sollevate .
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte .
8 Va innanzitutto esaminata la domanda principale della ricorrente, secondo la quale l' autorizzazione della Corte non sarebbe richiesta in un caso come quello in esame poiché, per sua stessa natura, il pignoramento di crediti non potrebbe arrecare alcun ostacolo al funzionamento delle Comunità europee . Il pignoramento, avendo ad oggetto unicamente somme che le Comunità dovrebbero comunque pagare allo Stato belga, e dunque già appartenenti al patrimonio di detto Stato, non potrebbe cagionare alcun pregiudizio al funzionamento delle Comunità .
9 L' argomento non può essere accolto . Anche se ai sensi del pertinente diritto nazionale il pignoramento di crediti presso terzi dovesse essere considerato un pignoramento di un bene del patrimonio del debitore, esso può costituire ugualmente un provvedimento coercitivo ex art . 1 del protocollo . Infatti, secondo una giurisprudenza costante della Corte, qualsiasi provvedimento di pignoramento presso le Comunità può ostacolare, in certe circostanze, il funzionamento e l' indipendenza di queste .
10 La domanda principale della ricorrente deve dunque essere respinta .
11 Occorre quindi esaminare la domanda in subordine che, come modificata dalla ricorrente dopo l' udienza, è diretta ad ottenere l' autorizzazione della Corte a praticare il pignoramento di crediti in causa sulle somme dovute, a titolo di canone di locazione, dalle Comunità allo Stato belga .
12 Al riguardo, la Commissione ritiene che, pur se limitata alle sole somme dovute a titolo di canone di locazione, detta autorizzazione non potrebbe essere accordata vista la turbativa che potrebbe comportare per il funzionamento delle Comunità .
13 L' argomento non può essere accolto . E' ben vero che il funzionamento delle Comunità può essere ostacolato da provvedimenti coercitivi che incidono sul finanziamento delle politiche comuni o sull' attuazione di programmi d' azione decisi dalle Comunità, ma un tale ostacolo non può prodursi quando il pignoramento riguardi somme che le Comunità sono obbligate a pagare allo Stato belga, in quanto proprietario di immobili, a titolo di canone stabilito da un contratto di locazione di diritto privato .
14 In subordine, la Commissione deduce che la limitazione del pignoramento alle somme dovute dalle Comunità allo Stato belga a titolo di canone di locazione resterà ignota ai terzi . Fino a quando l' avviso di pignoramento resterà conservato presso la cancelleria del tribunal de première instance di Bruxelles, la Commissione sarebbe esposta al rischio di dover giustificare, nei confronti degli altri creditori dello Stato belga, l' uso che essa ha potuto fare di tutte le somme oggetto del pignoramento, come risultante dall' iniziale atto di notifica del 13 gennaio 1988 .
15 Queste obiezioni non possono costituire un valido motivo di diniego dell' autorizzazione chiesta dalla ricorrente . Infatti, come la Corte ha dichiarato nell' ordinanza 17 giugno 1987 ( Universe Tankship, causa 1/87 SA, Racc . 1987, pag . 2807 ), la competenza della Corte in caso di esecuzione forzata deve limitarsi a valutare se questa, per gli effetti che comporta secondo il diritto nazionale da applicare, possa ostacolare il buon funzionamento e l' indipendenza delle Comunità europee . Tuttavia, se la Commissione o terzi creditori fossero indotti a credere che i loro interessi finanziari potrebbero essere lesi da un pignoramento o dalla sua revoca parziale, essi potrebbero avvalersi dei mezzi d' impugnazione del diritto nazionale da applicare .
16 Va quindi accordata alla ricorrente l' autorizzazione a procedere al pignoramento, nelle mani della Commissione delle Comunità europee, dell' importo del suo credito nei confronti dello Stato belga accertato dalla sentenza del tribunal de première instance di Bruxelles notificata alla Commissione, nei limiti in cui detto pignoramento abbia ad oggetto le sole somme dovute dalle Comunità europee allo Stato belga a titolo di canone di locazione .
17 Per il resto, la domanda della ricorrente è respinta .
Decisione relativa alle speseSulle spese
18 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Va rilevato che nel caso di specie ambedue le parti sono rimaste parzialmente soccombenti . In tali circostanze, ciascuna parte dovrà sopportare le proprie spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
così provvede :
1 ) La ricorrente è autorizzata a procedere al pignoramento, nelle mani della Commissione delle Comunità europee, dell' importo del suo credito nei confronti dello Stato belga accertato dalla sentenza del tribunal de première instance di Bruxelles notificata alla Commissione, nei limiti in cui detto pignoramento abbia ad oggetto le sole somme dovute dalle Comunità europee allo Stato belga a titolo di canone di locazione .
2 ) Per il resto, la domanda della ricorrente è respinta .
3 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
Lussemburgo, 11 aprile 1989 .
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