Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 22 febbraio 1990. - BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK CONTRO EREDI E/O AVENTI DIRITTO G. J. KITS VAN HEIJNINGEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: CENTRALE RAAD VAN BEROEP - PAESI BASSI. - PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - LAVORATORI AD ORARIO RIDOTTO - ASSEGNI FAMILIARI - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N. 1408/71 - ART. 13. - CAUSA C-2/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01755
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . La presente domanda di pronunzia pregiudiziale verte sull' interpretazione dell' art . 13, paragrafo 2, lettera a ), e dell' art . 73, paragrafo 1, del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( 1 ).
2 . I fatti che sono all' origine della controversia di cui alla causa principale possono essere riassunti come segue .
Il sig . Kits van Heijningen, residente in Belgio, lavorava a tempo pieno presso la Philips NV di Eindhoven ( Paesi Bassi ), svolgendo al contempo e nella stessa città un' attività di insegnante a tempo parziale presso un istituto di istruzione professionale, dove teneva due ore di lezione al giorno il lunedì e il sabato .
3 . Risulta dall' ordinanza di rinvio che egli rientrava in Belgio tutti i giorni lavorativi e che il coniuge non svolgeva attività professionale .
4 . Collocato in quiescenza dalla Philips il 1° novembre 1983 ed avendo continuato a svolgere dopo tale data la sua attività di insegnante a tempo parziale, il sig . Kits van Heijningen presentava alle competenti autorità olandesi una richiesta di assegni familiari per i suoi due figli, per il primo trimestre del 1984 .
5 . Il Raad van Arbeid di Eindhoven ( in prosieguo : il "RvA ") respingeva tuttavia la domanda, in quanto il richiedente non risultava assicurato nel primo giorno del trimestre preso in considerazione ( 1° gennaio 1984 ), come richiesto dall' art . 11 dell' Algemene Kinderbijslagwet ( legge sugli assegni familiari; in prosieguo : l' "AKW "), non essendo tale giorno per lui lavorativo .
6 . Si deve segnalare al riguardo che ai sensi dell' art . 6 dell' AKW deve considerarsi assicurato colui che ha compiuto il 15° anno di età e che è residente ( lettera a )) o, pur non essendo residente, è soggetto all' imposta sui redditi da lavoro in relazione ad un' attività lavorativa subordinata svolta nei Paesi Bassi ( lettera b )).
7 . Il giudice di primo grado annullava la succitata decisione ma il RvA interponeva appello .
La Centrale Raad van Beroep, ritenendo che la soluzione della controversia rendesse necessaria un' interpretazione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte cinque quesiti pregiudiziali .
8 . Con la prima domanda il giudice a quo chiede se l' attività in precedenza accessoria di insegnante a tempo parziale, che un lavoratore pensionato continua a svolgere anche dopo la data di inizio del suo pensionamento, in ragione di due ore di lezione al giorno per due giorni alla settimana, debba essere considerata un' attività reale ed effettiva ai fini dell' applicazione della normativa comunitaria relativa alla libera circolazione dei lavoratori .
9 . Come emerge dall' esame dei termini della controversia, nonché dal tenore delle altre questioni, il giudice di rinvio vuole in sostanza sapere se il sig . Kits van Heijningen rientri nell' ambito soggettivo di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 .
10 . Dalla formulazione del quesito si evince tuttavia che la Centrale Raad van Beroep muove da una erronea premessa, nella misura in cui sembra ritenere che l' ambito di applicazione ratione personae del citato regolamento coincida con quello di cui agli artt . 48 e seguenti del trattato CEE .
L' esistenza di un' attività reale ed effettiva è infatti, secondo la giurisprudenza della Corte ( 2 ), una condizione di applicabilità delle norme del trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori .
11 . Nulla lascia tuttavia presumere che l' indicata condizione presieda anche all' applicabilità del regolamento in questione .
Al contrario, il titolo stesso dell' atto, che fa riferimento "ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità", già lascia intendere che la sua portata non è limitata ai "lavoratori migranti" di cui all' art . 51 del trattato CEE .
12 . Inoltre, l' art . 2, paragrafo 1, che ne delimita l' ambito soggettivo di applicazione, specifica che il regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno Stato membro .
13 . L' art . 1, lettera a ), definisce poi in maniera assai ampia la nozione di lavoratore, chiarendo in particolare che, ai fini dell' applicazione dell' atto, per lavoratore deve intendersi "qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi ".
14 . L' indicata norma rappresenta peraltro la codificazione di un principio enunciato dalla Corte in relazione al precedente regolamento ( CEE ) n . 3/58, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti ( 3 ), secondo cui, anche in tale precedente contesto normativo, la nozione di "lavoratore subordinato o assimilato" doveva assumere un significato comunitario e comprendere tutti coloro i quali, senza riguardo alla denominazione, fossero tutelati dai vari sistemi nazionali di previdenza sociale ( 4 ).
15 . In altri termini, la scelta operata dal legislatore comunitario è stata quella di fare rientrare nell' ambito soggettivo di applicazione del regolamento in causa tutti i cittadini degli Stati membri comunque assicurati in virtù di un regime nazionale di sicurezza sociale ed indipendentemente dall' effettuazione di un volume minimo di attività lavorativa ( 5 ).
16 . Da ciò consegue che la verifica della realtà e della effettività dell' attività lavorativa è priva di rilevanza ai fini della determinazione dell' ambito di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 . In breve : se la persona è affiliata ad un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori salariati o autonomi, essa va comunque considerata lavoratore ai sensi di tale regolamento .
17 . Con il secondo quesito il giudice di rinvio chiede alla Corte se l' attività lavorativa, svolta nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore risiede ed in cui ritorna ogni giorno lavorativo dopo il lavoro, determini, tenuto conto dell' art . 13, paragrafo 2, lett . a ), del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, l' applicazione della normativa del primo Stato membro solo per i giorni lavorativi oppure anche per i giorni intermedi, nei quali non viene svolta alcuna attività lavorativa .
18 . Anche la risposta a tale quesito non mi sembra possa suscitare eccessive perplessità .
Ai sensi dell' art . 13, paragrafo 1, del citato regolamento le persone cui tale normativa si applica sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro .
Il paragrafo 2, lett . a ), specifica a sua volta che la persona che esercita un' attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro .
19 . Occorre a tale proposito ricordare che le disposizioni contenute nel titolo II del regolamento, tra cui il citato art . 13, tendono a predisporre un sistema completo di norme di conflitto mirante ad evitare l' eventualità che, rispetto a determinate fattispecie, non vi sia nessuna norma applicabile o, al contrario, più disposizioni si applichino simultaneamente, creando situazioni giuridicamente intricate ed inutili complicazioni amministrative .
E' appunto per tale ragione che l' art . 13 enuncia a mo' di principio, al paragrafo 1, che le persone cui il regolamento si applica sono sottoposte alla legislazione di un solo Stato membro .
20 . D' altra parte, come ha giustamente fatto osservare la Commissione, anche quando una persona esercita la propria attività in due o più Stati membri, l' art . 14, paragrafo 2, lett . b ), punto i ), prevede che una sola legislazione gli si applichi, ad esclusione delle altre, e non che le legislazioni dei vari Stati vengano applicate in proporzione all' attività esercitata .
Ammettere quindi che una legislazione cui la norma di conflitto fa rinvio non sia poi applicabile che parzialmente ad un lavoratore che eserciti un' attività a tempo parziale, significherebbe tradire il senso oltre che la lettera della normativa in discorso, creando un' ingiustificata lacuna e consentendo altresì che l' interessato, in mancanza di una normativa che gli sia applicabile, resti privo di tutela .
21 . La risposta fornita alla prima domanda mi esime dal prendere in considerazione la terza ( 6 ). Affronterò quindi l' esame del quarto quesito pregiudiziale, con cui la Centrale Raad van Beroep chiede se, qualora anche dopo la data di inizio del pensionamento debba applicarsi - tenuto conto dell' art . 13, paragrafo 2, lett . a ), del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 - la normativa dello Stato membro nel cui territorio sono, e, rispettivamente, sono state svolte le sopramenzionate attività lavorative, si possa affermare, sulla sola base della designazione della normativa da applicare ai sensi di tale disposizione, che i requisiti di residenza, come quelli contemplati dall' art . 6, paragrafo 1, parte iniziale e lett . a ), dell' AKW non sono opponibili al lavoratore pensionato interessato .
22 . A tale riguardo osserverò preliminarmente che, se è vero che spetta al legislatore di ciascuno Stato membro determinare i casi in cui sorge il diritto o l' obbligo di iscriversi ad un regime di previdenza sociale o a questo o a quel ramo di tale regime ( 7 ), è pur vero che gli Stati membri non dispongono al riguardo di una discrezionalità assoluta ma che essi sono tenuti a legiferare nei limiti di quanto disposto in materia dal diritto comunitario ( 8 ).
23 . Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che le disposizioni del titolo II del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 "costituiscono un sistema di norme di conflitto il cui carattere completo ha l' effetto di sottrarre al legislatore di ciascuno Stato membro il potere di determinare la portata e le condizioni di applicazione della propria normativa ratione personae e ratione loci" ( 9 ) e che "gli Stati membri non hanno la facoltà di determinare entro quali limiti è applicabile la loro legislazione o quella di un altro Stato membro" ( 10 ), giacché sono "tenuti a rispettare le disposizioni del diritto comunitario vigente" ( 11 ).
24 . Dalle linee tracciate dalla ricordata giurisprudenza mi sembra si possa agevolmente dedurre che la fissazione da parte del legislatore nazionale di un criterio di natura territoriale cui venga subordinata l' acquisizione del diritto ad una prestazione di sicurezza sociale risulta incompatibile con le disposizioni comunitarie in materia, nella misura in cui, limitando l' ambito soggettivo di applicazione delle legislazioni nazionali, priverebbe di contenuto le disposizioni di cui al titolo II del regolamento in causa .
25 . Le considerazioni svolte in relazione alla quarta domanda mi consentono di concludere - senza dover esaminare la successiva questione posta dal giudice di rinvio ( 12 ) - suggerendo alla Corte di rispondere ai quesiti posti dalla Centrale Raad van Beroep nel modo seguente :
L' art . 13, paragrafo 2, lettera a ), del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 deve essere interpretato nel senso che il lavoratore che risieda in uno Stato membro e che eserciti la propria attività subordinata nel territorio di un altro Stato membro è sottoposto in maniera esclusiva alla legislazione di tale ultimo Stato, anche se il suo lavoro è svolto a tempo parziale e solo in alcuni giorni della settimana . Tale legislazione non può escludere il lavoratore in questione dai vantaggi di un regime previdenziale per il solo fatto che egli non risiede nel territorio dello Stato .
(*) Lingua originale : l' italiano .
( 1 ) GU L 149, pag . 2 . V . versione codificata in GU L 230 del 22.8.1983, pag . 8 .
( 2 ) V . sentenza 3 giugno 1986, Kempf ( causa 139/85, Racc . pag . 1741 ) e sentenza 23 marzo 1982, Levin ( causa 53/81, Racc . pag . 1035 ).
( 3 ) GU L 30, pag . 561 .
( 4 ) V . ad esempio sentenza 21 marzo 1964, Unger ( causa 75/63, Racc . pag . 349 ).
( 5 ) La Corte ha per di più chiarito che lo status di lavoratore ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 va comunque considerato acquisito dal momento in cui il lavoratore soddisfa le condizioni materiali obiettivamente fissate dal regime previdenziale a lui applicabile, anche se le pratiche necessarie per l' iscrizione a detto regime non sono state espletate ( v . sentenza 15 dicembre 1976, Mouthaan, punto 10 della motivazione ( causa 39/76, Racc . pag . 1901 ).
( 6 ) La terza questione pregiudiziale posta dal giudice di rinvio era del seguente tenore : "In caso di soluzione negativa della prima questione, se, ai sensi del menzionato art . 13, paragrafo 2, lett . a ), anche dopo la data di inizio del predetto pensionamento sia rimasta applicabile la normativa dello Stato membro nel cui territorio veniva svolta da ultimo la precedente attività lavorativa principale ".
( 7 ) V . sentenza 24 aprile 1980, Coonan, punto 12 della motivazione ( causa 110/79, Racc . pag . 1445 ), e sentenza 12 luglio 1979, Brunori, punto 6 della motivazione ( causa 266/78, Racc . pag . 2705 ).
( 8 ) V . sentenza 17 maggio 1984, Brusse, punto 28 della motivazione ( causa 101/83, Racc . pag . 2223 ).
( 9 ) V . sentenza 10 luglio 1986, Luijten, punto 14 della motivazione ( causa 60/85, Racc . pag . 2365 ).
( 10 ) V . sentenza 23 settembre 1982, Kuijpers, punto 14 della motivazione ( causa 276/81, Racc . pag . 3027 ).
( 11 ) V . sentenza 23 settembre 1982, Koks, punto 10 della motivazione ( causa 275/81, Racc . pag . 3013 ).
( 12 ) Il quinto quesito era il seguente : "In caso negativo, se si possa affermare, in base all' art . 73, paragrafo 1, del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, che requisiti di residenza come quelli contemplati dall' art . 6, paragrafo 1, parte iniziale e lett . a ), della AKW non sono opponibili al lavoratore pensionato interessato ".
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