Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 12 luglio 1990. - SOCIETE D'INITIATIVES ET DE COOPERATION AGRICOLES ET SOCIETE D'INTERET PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS ET EXPEDITEURS DE FRUITS, LEGUMES, BULBES ET FLEURS D'ILLE-ET-VILAINE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - SOPPRESSIONE DEL MECCANISMO COMPLEMENTARE APPLICABILE AGLI SCAMBI - PATATE DI PRIMIZIA. - CAUSA C-46/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03621
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il presente ricorso, presentato dalla Société d' initiatives et de coopération agricoles ( SICA ) e dalla Société d' intérêt professionnel des producteurs et expéditeurs de fruits, légumes, bulbes et fleurs d' Ille-et-Vilaine ( Sipefel ), ha ad oggetto una domanda di risarcimento del danno cagionato dall' adozione, che si assume illegittima, del regolamento ( CEE ) della Commissione 26 febbraio 1988, n . 530, relativo al ritiro delle patate di primizia dall' elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi ( in prosieguo : l' "MCS ") ( 1 ).
2 . Al fine di meglio inquadrare le censure mosse dalle ricorrenti, si rende necessaria una sia pur breve illustrazione del quadro normativo in cui si colloca il contestato regolamento n . 530/88 .
Come è noto, nelle disposizioni dell' Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati ( in prosieguo : l' "Atto di adesione ") ( 2 ), l' MCS si configura come un sistema di sorveglianza, instaurato tra la Comunità dei Dieci e la Spagna, inteso ad evitare eccessive importazioni di taluni prodotti agricoli che comportino il rischio di perturbazione dei mercati . Tale meccanismo è volto ad assicurare un' apertura armoniosa e graduale del mercato e la completa realizzazione della libera circolazione dei prodotti in questione, all' interno della Comunità, allo scadere del periodo di applicazione delle misure transitorie ( art . 83, par . 2, dell' Atto di adesione ).
Come la Corte stessa ha avuto modo di affermare ( 3 ), l' applicazione dell' "MCS" poggia su tre elementi, quali la fissazione dei massimali indicativi di importazione, l' esame dell' andamento degli scambi tra gli Stati aderenti e la Comunità dei Dieci e l' eventuale adozione di misure conservative o definitive attinenti agli scambi .
L' art . 81, par . 3, dell' Atto di adesione prevede che, tenuto conto in particolare della situazione delle strutture di produzione e di commercializzazione dei prodotti, può essere deciso, secondo la procedura prevista all' art . 82, di ritirare dall' elenco taluni prodotti sottoposti all' MCS, tra cui le patate di primizia .
La procedura sopra richiamata contempla in particolare la consultazione di un comitato ad hoc, appositamente istituito, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .
3 . Il regolamento ( CEE ) n . 569/86 ( 4 ) contiene le norme generali di applicazione dell' MCS . Con tale atto il Consiglio, al fine di consentire il controllo dell' evoluzione degli scambi, ha istituito un sistema di titoli e cauzioni .
Ai sensi dell' art . 5, par . 1, del regolamento in questione, qualora la situazione del mercato esiga la limitazione o la sospensione delle importazioni sul mercato dello Stato membro interessato, il rilascio dei titoli MCS può essere limitato o sospeso .
Per valutare la situazione del mercato di uno Stato membro per il quale si applica l' MCS, il successivo art . 6 dispone che si tenga conto in particolare dello sviluppo dei prezzi interni di tale Stato membro, dell' evoluzione della domanda interna dello stesso Stato membro nonché dei quantitativi di prodotti oggetto di scambi, tal quali o trasformati, tra lo Stato membro in questione e gli altri Stati membri e i paesi terzi .
Ed è proprio su questa disposizione che si fonda la principale censura mossa dalle ricorrenti, secondo cui, nell' adottare il citato regolamento n . 530/88, che ha ritirato le patate di primizia dall' elenco dei prodotti soggetti all' MCS, la Commissione non avrebbe rispettato i criteri stabiliti da tale norma .
Il terzo considerando del regolamento in causa si limita infatti a rilevare che gli scambi di patate di primizia nel corso dei due anni precedenti hanno avuto un andamento normale e che pertanto non è più necessario tenere sotto controllo, mediante l' MCS, gli scambi di questo prodotto .
4 . Dirò subito che l' obiezione sollevata dalla Commissione, secondo cui l' art . 6 del regolamento n . 569/86 non si applica all' ipotesi di ritiro di un prodotto dall' elenco dei prodotti sottoposti a MCS, mi sembra pienamente pertinente .
L' articolo in questione si limita infatti ad enunciare, conformemente all' articolo 85, par . 3, sub b ), dell' Atto di adesione, gli elementi di cui la Commissione deve in particolare tener conto al fine di decidere l' eventuale adozione delle misure di salvaguardia di cui al precedente articolo 5 .
Si tratta dunque di una situazione addirittura opposta rispetto a quella relativa al ritiro di un prodotto dall' elenco MCS .
La decisione di ritiro di un prodotto dall' MCS si ispira infatti al generale principio di libertà degli scambi e le condizioni che la disciplinano discendono direttamente dall' Atto di adesione, mentre gli artt . 5 e 6 del regolamento sopracitato autorizzano la Commissione a limitare le importazioni, permettendo così una temporanea deroga a tale principio .
D' altra parte, e su di un piano più generale, si può osservare che il regolamento n . 569/86 attiene unicamente alle condizioni materiali per l' applicazione del sistema MCS e non riguarda invece la soppressione di detto regime, che è regolato, come si è detto, direttamente dall' Atto di adesione ed in particolare dall' art . 81, paragrafo 3 .
Sotto tale primo profilo la censura mossa dalle ricorrenti appare dunque infondata .
5 . Quanto poi alla presunta manifesta erroneità della constatazione secondo cui gli scambi delle patate di primizia durante gli anni 1986 e 1987 sarebbero stati caratterizzati da un andamento normale ( terzo "considerando" del regolamento n . 530/88 ), si deve osservare che il mercato delle patate di primizia è strettamente connesso a quello delle patate comuni, nel senso che un raccolto abbondante di patate comuni nella Comunità dei Dieci provoca una flessione delle esportazioni spagnole di patate di primizia verso la Comunità . Viceversa, una penuria di patate comuni nella Comunità dei Dieci comporta un aumento di queste esportazioni .
Ora, tenuto conto di tale connessione, di cui la Corte stessa ha avuto modo di riconoscere la fondatezza ( 5 ), ed alla luce della tabella, prodotta dalla Commissione, contenente i dati sulle campagne relative alle patate dal 1982/1983 al 1987/1988 ( v . controricorso, pag . 12 ), non risulta alcun elemento tale da far ritenere che la Commissione, nel constatare che gli scambi di patate di primizia tra Spagna e Comunità dei Dieci avevano conosciuto, dall' adesione in poi, un andamento normale, si sia basata su accertamenti di fatto manifestamente erronei .
Aggiungo che, nel prendere in considerazione gli scambi complessivi di patate di primizia tra la Spagna e la Comunità dei Dieci e non già gli scambi intervenuti tra la Spagna ed i singoli Stati membri, la Commissione ha del pari agito correttamente ed in conformità della ratio del sistema MCS, che non prevede d' altra parte una simile valutazione di dati disaggregati .
6 . In via subordinata, le ricorrenti hanno chiesto alla Corte di constatare che non avendo adottato, fin dal momento dell' entrata in vigore del regolamento n . 530/88, un meccanismo specifico di controllo degli scambi nei confronti dei paesi terzi, la Commissione avrebbe tenuto un comportamento illegittimo, fonte di responsabilità .
Nel corso dell' udienza, riconoscendo che l' adozione di questo tipo di misure è di competenza del Consiglio, le ricorrenti hanno espressamente ritirato tale capo della domanda, ribadendo tuttavia di imputare alla Commissione di non aver mantenuto l' MCS per le patate di primizia, almeno fino all' entrata in vigore delle misure di sorveglianza adottate dal Consiglio .
7 . A tale riguardo mi limiterò ad alcune brevi osservazioni .
In primo luogo occorre distinguere il sistema MCS dal sistema di sorveglianza istituito nell' ambito del disarmo tariffario previsto dai protocolli aggiuntivi agli accordi di cooperazione e di associazione tra la Comunità ed alcuni paesi terzi . Si tratta infatti di due meccanismi determinati da situazioni e finalità ben diverse .
Il sistema MCS, nella parte in cui prevede il rilascio di un certificato di importazione per i prodotti in provenienza dai paesi terzi, mira infatti ad assicurare, conformemente all' art . 85, par . 4, dell' Atto di adesione, il rispetto della preferenza comunitaria e ad evitare che si possano erroneamente imputare alle importazioni provenienti dalla Spagna perturbazioni di mercato causate da importazioni provenienti da paesi terzi; mentre il sistema istituito dal Consiglio nell' ambito dei succitati protocolli mira alla vigilanza statistica dell' andamento delle importazioni dai paesi terzi, nella prospettiva del disarmo tariffario .
In assenza di un nesso giuridico tra i due sistemi, l' argomento delle ricorrenti, secondo cui la Commissione sarebbe tenuta a continuare ad applicare il sistema MCS alle patate di primizia fino all' adozione, da parte del Consiglio, delle appropriate misure di sorveglianza nei confronti dei prodotti importati dai paesi terzi, appare privo di fondamento .
Tale impostazione condurrebbe infatti alla ingiusta conseguenza di imputare alla Commissione il danno conseguente ad una presunta carenza del Consiglio .
8 . Non avendo, a mio avviso, le ricorrenti dimostrato la sussistenza di un comportamento illegittimo da parte della Commissione, non ritengo necessario esaminare se ricorrano gli altri presupposti richiesti dalla giurisprudenza della Corte perché possa sorgere la responsabilità della Comunità ai sensi dell' art . 215, secondo comma, del Trattato .
9 . Concludo pertanto proponendo alla Corte di respingere il ricorso e di condannare le ricorrenti alle spese di giudizio, ivi comprese quelle sostenute dalla parte interveniente .
(*) Lingua originale : l' italiano .
( 1 ) GU L 53, pag . 71 .
( 2 ) GU L 302 del 15.11.1985, pag . 23 .
( 3 ) Sentenza 20 ottobre 1987, Regno di Spagna / Consiglio e Commissione, punto 16 della motivazione ( causa 119/86, Racc . pag . 4121 ).
( 4 ) GU L 55, pag . 106 .
( 5 ) Sentenza 13 dicembre 1984, GAARM / Commissione ( causa 289/83, Racc . pag . 4295 ), e sentenza 5 luglio 1984, Société d' initiatives et de coopération agricoles / Commissione ( causa 114/83, Racc . pag . 2589 ).
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