Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 21 febbraio 1991. - REGNO UNITO, REPUBBLICA FRANCESE E REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - SECONDA FASE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRA UNIVERSITA E IMPRESE IN MATERIA DI FORMAZIONE NEL CAMPO DELLE TECNOLOGIE (COMETT II) (1990-1994) - RICORSO PER ANNULLAMENTO - FONDAMENTO GIURIDICO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - RICERCA. - CAUSE RIUNITE C-51/89, C-90/89 E C-94/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02757
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . A norma dell' art . 2 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 ( 1 ) il membro del Tribunale di primo grado chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale ha l' ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e piena indipendenza, conclusioni motivate per assistere il Tribunale nell' adempimento della sua missione . A me è capitato l' onore di presentare le prime conclusioni pronunciate dinanzi a questo Tribunale . Mi sforzerò di adempiere questo compito con imparzialità ed in piena coscienza, in modo da essere di aiuto all' assemblea plenaria del Tribunale nell' adozione della prima decisione della sua storia . Considerata l' importanza della presente causa, ho deciso di sottoporvi le mie conclusioni non per iscritto, ma verbalmente, nel corso di questa udienza .
A - Antefatti
Poiché i fatti vi sono noti, ritornerò solo sui punti essenziali, qualora possano rendere più agevole la comprensione della presente causa o contribuire alla sua soluzione .
2 . La ricorrente, la Tetra Pak Rausing SA, coordina dalla Svizzera le attività del gruppo Tetra Pak . Si è senza dubbio in presenza di quella entità denominata nel diritto tedesco "Konzern ". Il gruppo Tetra produce e vende imballaggi di cartone e impianti di riempimento per il condizionamento di prodotti alimentari liquidi; in questo settore è l' azienda guida a livello mondiale . Ciò vale, in particolare, per il confezionamento asettico di liquidi, principalmente del latte detto UHT, dato che la Tetra è stata una delle prime società a sviluppare simili tecniche e a fornire gli impianti e i relativi materiali d' imballaggio .
3 . Nel 1985, la quota di mercato della Tetra nella Comunità europea era del 91,8% per gli impianti di riempimento asettico e dell' 89,1% per i relativi imballaggi di cartone . Secondo la Commissione, acquistando la licenza esclusiva per un brevetto relativo ad un altro procedimento di sterilizzazione degli imballaggi di cartone, la Tetra avrebbe ostacolato l' accesso di nuovi concorrenti sul mercato degli impianti e del materiale per il condizionamento asettico del latte e avrebbe così violato l' art . 86 del Trattato CEE ( 2 ). La Tetra ritiene questo motivo infondato, poiché la licenza di brevetto fa parte degli accordi esentati a norma del regolamento ( CEE ) n . 2349/84 ( 3 ). Per dimostrare adeguatamente quale sia l' importanza dell' acquisizione di questa licenza da parte della Tetra, occorre in primo luogo tener presente le caratteristiche tecniche del mercato considerato .
4 . Il procedimento UHT consiste nel portare il latte per un breve periodo ad una temperatura di circa 140 °C per eliminarne i germi . Immediatamente dopo questa operazione, si procede al riempimento automatico, in ambiente assolutamente asettico, in imballaggi di cartone in precedenza sterilizzati dalla medesima macchina . Il latte così trattato può essere conservato per vari mesi e, contrariamente a quello sottoposto agli usuali procedimenti di sterilizzazione, il suo sapore non ne risente in maniera particolare . Ma se durante il condizionamento la sterilità non è assoluta, il prodotto rischia di deteriorarsi e di diventare tossico .
5 . Le barriere tecniche per accedere al mercato degli impianti di condizionamento asettico sono notevoli . Se il metodo di sterilizzazione fondamentale utilizzato dalla Tetra non è più coperto da brevetti, resta cionondimeno il fatto che la fabbricazione delle macchine che garantiscono la necessaria sterilità richiede un considerevole know-how ed una lunga esperienza . La fabbricazione del materiale d' imballaggio è tecnicamente meno difficile, ma la vendita dei cartoni è, in genere, abbinata a quella delle macchine . La chiave per accedere al mercato di questi cartoni risiede di conseguenza nella capacità di fornire anche i corrispondenti impianti di riempimento .
6 . Il latte UHT è di norma posto in vendita in imballaggi di cartone a forma di mattone . Gli impianti di riempimento disponibili in commercio sterilizzano questi cartoni con perossido d' idrogeno concentrato . Il calore consente quindi di asciugare i cartoni da ogni residuo di detto prodotto prima del riempimento, preservandone la sterilità .
Il sistema di riempimento sviluppato dalla Tetra consiste nel fornire il materiale d' imballaggio in rotoli e nello sterilizzarlo in piano, dopo averlo srotolato . Solo al momento del riempimento i cartoni vengono foggiati nella loro forma e sigillati da tutti i lati . L' unico altro procedimento in commercio nella Comunità utilizza invece dei cartoni presagomati ed è stato sviluppato dalla PKL, una filiale della Rheinmetall . Rispetto al procedimento sviluppato dalla Tetra, questo sistema presenta l' inconveniente che il perossido d' idrogeno si asciuga nei cartoni presagomati meno facilmente che su una superficie piatta, sicché resta accresciuto il rischio costituito dalla presenza di residui del prodotto disinfettante .
7 . Questi inconvenienti si riducono usando una tecnica di sterilizzazione sviluppata nel Regno Unito che costituisce l' oggetto della licenza sulla quale verte questa causa . Tale tecnica rinforza gli effetti del perossido d' idrogeno con l' impiego della luce ultravioletta; è così sufficiente una soluzione diluita di questo prodotto per assicurare la disinfezione . Per questa tecnologia sono stati rilasciati brevetti che scadranno nell' anno 2000 in Irlanda, in Spagna, in Belgio e in alcuni paesi terzi, per esempio gli Stati Uniti, il Canada e il Giappone . Domande di brevetto sono state presentate in Italia e, ai sensi della convenzione sul brevetto europeo, per il Regno Unito, la Francia, la Repubblica federale di Germania, i Paesi Bassi, come anche l' Austria, la Svizzera e la Svezia . Titolare dei brevetti era, inizialmente, il National Research and Development Council ( in prosieguo : il "NRDC ") della Gran Bretagna, che accordava, a partire dal 27 agosto 1980, una licenza per i brevetti e per il know-how connesso con questa tecnica alla Novus Corporation, la quale faceva parte del gruppo di imprese americane Liquipak . Si trattava di una licenza esclusiva che doveva scadere il 27 agosto 1988, ma che poteva essere prorogata, a condizione, tuttavia, che non fosse in contrasto con l' art . 85 . L' accordo di licenza è stato esonerato dal divieto di cui all' art . 85, n . 1, con il regolamento di esenzione per categorie n . 2349/84, al momento dell' entrata in vigore di quest' ultimo nel 1985 .
8 . La Liquipak è specializzata nella fabbricazione di impianti di riempimento per derrate alimentari liquide . Ancor prima di acquistare la licenza, aveva fabbricato con successo impianti per il condizionamento di latte fresco ( pastorizzato ) in confezioni di cartone . Se è vero che anche questi impianti debbono rispondere a norme elevate in materia di igiene, essi, a differenza degli impianti per il condizionamento di latte UHT, non debbono tuttavia garantire una sterilità assoluta .
9 . Nella fase di sviluppo tecnico all' epoca raggiunto, il latte fresco era in genere posto in commercio in cartoni a forma di "pigna" che, a differenza dei cartoni a forma di mattone, utilizzati dalla Tetra, sono facili ad aprirsi anche senza fare ricorso all' aiuto di strumenti . In seguito all' acquisto della licenza, la Liquipak si è lanciata nello sviluppo di un impianto per il riempimento asettico di detti cartoni . La sua esperienza in materia di condizionamento di latte fresco non le ha tuttavia consentito di fabbricare immediatamente un impianto di riempimento asettico soddisfacente dal punto di vista tecnico . La Liquipak si è sforzata per vari anni di produrre un simile impianto . Le erano stati rilasciati dei brevetti sia per gli apparecchi da lei sviluppati in questa occasione sia per i relativi cartoni .
10 . La Liquipak aveva lavorato allo sviluppo di questi impianti assieme al gruppo norvegese Elopak . Quest' ultimo produce e vende imballaggi di cartone per il condizionamento di prodotti alimentari e mette in commercio anche impianti di riempimento . Le sue attività si concentrano sul condizionamento del latte fresco in cartoni a forma di pigna . Suo principale concorrente è la Tetra, che detiene il 50% circa del mercato degli impianti di riempimento e degli imballaggi di cartone per il latte fresco .
La Elopak era il distributore esclusivo per la CEE degli impianti della Liquipak, cioè di quelli prodotti per il condizionamento del latte fresco nonché degli impianti di condizionamento sterile del latte UHT ancora da sviluppare . La Elopak aveva, in particolare, aiutato la Liquipak installando a titolo sperimentale, in varie latterie, l' impianto di condizionamento asettico sviluppato dalla Liquipak e fornendo in omaggio o a prezzo ridotto i cartoni necessari . La Elopak sostiene che questi sforzi sarebbero culminati già nel 1986 nella costruzione di un impianto idoneo ad essere messo in commercio . Ciò viene contestato dalla ricorrente .
11 . Nel 1986, la Tetra acquistava il gruppo Liquipak e, di conseguenza, la licenza esclusiva controversa . Il British Technology Group - avente diritto del primo concedente della licenza, il National Research and Development Council - non sollevava alcuna obiezione nei confronti del trasferimento della licenza alla Tetra .
Dopo l' annuncio del rilevamento della Liquipak da parte della Tetra, la Elopak poneva termine alla sua collaborazione per quanto riguarda la sperimentazione dell' impianto di recente sviluppato e chiedeva alla Commissione di constatare che la Tetra aveva violato gli artt . 85 e 86 del Trattato CEE .
12 . A seguito della comunicazione degli addebiti da parte della Commissione nel marzo 1987 e all' audizione del 25 luglio 1987, la Tetra rinunciava all' esclusività della licenza . Per quanto fosse stato posto termine alla violazione delle norme di concorrenza, come riconosciuto dalla stessa Commissione, quest' ultima, soprattutto al fine di precisare la situazione giuridica, riteneva necessario concludere la procedura adottando una decisione . Tenuto conto della situazione di fatto relativamente nuova che si presentava in quel momento, rinunciava tuttavia ad imporre ammende .
13 . Per questa ragione, la Commissione il 26 luglio 1988 adottava la decisione impugnata ( 4 ), il cui dispositivo, contenuto essenzialmente nell' art . 1, è il seguente :
"L' acquisto fatto da o per conto di Tetra Pak Rausing SA dell' esclusiva della licenza tra NRDC e Novus Corp . del 27 agosto 1981, tramite l' acquisto di Liquipak Group, dal momento che ha effetti nella CEE, costituisce un' infrazione dell' art . 86, a partire dalla data dell' acquisto fino a quando questa esclusiva è effettivamente cessata ".
La Commissione si riservava espressamente il diritto di continuare le sue indagini sul comportamento commerciale, inteso in senso lato, della ricorrente sui mercati dei cartoni di latte ( fresco e asettico ) e degli impianti di condizionamento ( fresco e asettico ) al fine di determinare se la ricorrente avesse commesso altre infrazioni all' art . 85 o all' art . 86 .
Per evitare ripetizioni, tornerò sulle constatazioni di fatto sulle quali la Commissione ha fondato la sua decisione solo quando esaminerò i punti di diritto .
14 . L' 11 novembre 1988, la società Tetra Pak adiva la Corte di giustizia con un ricorso contro la decisione della Commissione . La Corte ci ha rimesso la causa con ordinanza 15 novembre 1989 emanata ai sensi dell' art . 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 : questa ordinanza è per noi vincolante di modo che ogni considerazione sulla competenza del Tribunale nel caso di specie è superflua .
La ricorrente basa la sua domanda di annullamento della decisione della Commissione sulla violazione degli artt . 85 e 86 . Deduce a tal proposito tre argomenti : è a rigore di logica escluso che un comportamento consentito in base all' art . 85, n . 3, possa essere vietato ai sensi dell' art . 86 . Un siffatto divieto è inoltre in contrasto con il principio della certezza del diritto e compromette l' uniforme applicazione del diritto comunitario da parte della Commissione e dei giudici nazionali . La Commissione ha contestato questi argomenti . Per ogni altra considerazione svolta dalle parti nel corso della fase scritta del procedimento, rinvio alla relazione d' udienza onde risparmiare al servizio di traduzione di svolgere due volte lo stesso lavoro . Risponderò agli argomenti complementari sviluppati dalle parti nel corso dell' udienza in prosieguo, mano a mano che nel corso delle mie osservazioni affronterò i punti sui quali essi vertono .
B - Fondatezza del ricorso
15 . L' esito del ricorso dipende dalla questione se la Commissione ha considerato a ragione l' acquisizione della licenza esclusiva da parte della ricorrente come un abuso ai sensi dell' art . 86, nonostante il fatto che l' accordo di licenza di brevetto fosse stato esonerato in base al regolamento di esenzione per categoria n . 2349/84 .
La ricorrente sostiene che l' applicazione dell' art . 86 al suo comportamento costituisce una violazione di questo stesso articolo e, allo stesso tempo, dell' art . 85 . Procedo ad esaminare l' uno dopo l' altro i tre argomenti da lei invocati a sostegno di questa affermazione .
I - Compatibilità dell' applicazione dell' art . 86 con
l' esenzione
16 . La ricorrente sostiene nel ricorso che, a rigor di logica, è da escludersi che l' art . 86 possa applicarsi ad un comportamento dichiarato espressamente ammissibile sulla base dell' art . 85, n . 3 . Nel corso dell' udienza, ha aggiunto che, tenuto conto delle sentenze pronunciate nelle cause Ahmed Saeed e Hoffmann-La Roche, la conclusione dell' accordo, che beneficia di un regolamento di esenzione per categoria, non può costituire di per sé una violazione dell' art . 86 . A tal fine è invece necessario il sopravvenire di un elemento supplementare, cioè che l' impresa dominante abbia imposto al suo contraente la conclusione di questo accordo . Tale ampliamento di un argomento è ammissibile poiché non modifica il motivo inizialmente dedotto ( violazione degli artt . 85 e 86 ).
17 . Analizzerò pertanto questo argomento in due tronconi . Mi sembra necessario, in primo luogo, verificare se, come affermato nella parte in diritto del ricorso, sia a rigor di logica escluso ( e pertanto giuridicamente scorretto ) applicare l' art . 86 a un comportamento che ha dato luogo all' esenzione . Procederò in tre tappe : dopo una prima analisi delle disposizioni del Trattato e della giurisprudenza della Corte, esaminerò in una seconda fase se il diritto derivato contenga elementi relativi ai rapporti tra un esonero individuale e l' art . 86 . Considero questa verifica necessaria anche se il caso sottopostovi verte su un' esenzione per categoria, e non su un' esenzione individuale . Infatti, la situazione giuridica in materia di esenzione individuale può fornirvi indicazioni utili per quanto riguarda gli effetti di un' esenzione per categoria . Soltanto una visione d' insieme consentirà di scoprire gli effetti del funzionamento combinato degli artt . 85 e 86 . Solo in una terza fase passerò ad esaminare se il diritto derivato contenga elementi che permettono di definire i rapporti tra un esonero per categoria e l' art . 86 e quali siano detti elementi .
Se risulterà che un' esenzione per categoria non costituisce un ostacolo alla concomitante applicazione dell' art . 86, si porrà una seconda questione, cioè se l' art . 86 sia applicabile soltanto in presenza di un elemento supplementare nel senso inteso dalla ricorrente nelle osservazioni da essa presentate in udienza .
1 ) Situazione in diritto
a ) Il Trattato e la sua interpretazione da parte della Corte di
giustizia
18 . Inizierò con la semplice ma cionondimeno necessaria constatazione che la possibilità dell' esenzione riguarda unicamente il divieto di accordi restrittivi della concorrenza ai sensi dell' art . 85, n . 1, e non il divieto di abusare di una posizione dominante ai sensi dell' art . 86 . Questo emerge dal posto occupato da questa disposizione nel sistema del Trattato, poiché essa è stata collocata nel n . 3 dell' art . 85 e non dopo le due norme di divieto, al posto dell' art . 87 . Orbene, sarebbe stato da aspettarsi dagli autori del Trattato proprio questo se essi avessero voluto che l' esenzione si applicasse non solo al divieto di accordi restrittivi della concorrenza contemplati dall' art . 85, n . 1, ma anche a quello sancito dall' art . 86 . Se così non è stato, ciò è dovuto alle differenze di struttura tra gli elementi costitutivi di queste due infrazioni .
Il divieto di accordi restrittivi della concorrenza sancito dall' art . 85, n . 1, si applica a tutti i mercati e a tutte le imprese . Esso è formulato in termini talmente generali da poter contemplare un gran numero di accordi la cui esistenza è giustificata sul piano economico e i cui benefici effetti sono tali da sfuggire ad ogni censura . L' ampiezza stessa di questo campo di applicazione giustifica il fatto che a detto divieto venga apportato un correttivo che taluni autori paragonano al "rule of reason" del diritto antitrust americano .
19 . Mi sia a questo riguardo consentito di fare la seguente osservazione a proposito del ricorso alle nozioni e agli argomenti propri di questo diritto . Le discussioni condotte oltre Atlantico e le soluzioni che ivi sono state trovate dalla giurisprudenza costituiscono sovente fonti preziose di ispirazione per l' interpretazione del diritto comunitario . Tuttavia, occorre essere prudenti prima di trasporre in un ordinamento giuridico nozioni e teorie che sono proprie di un altro sistema . Vi sono, tra le circostanze di fatto nelle quali trova applicazione il diritto americano e quelle nelle quali si applica il diritto comunitario, notevoli differenze, sicché non tutti i problemi che uno dei due sistemi deve affrontare trovano necessariamente il loro equivalente nell' altro . Ciò vale altresì per la questione se l' art . 86 possa essere applicato ad un comportamento esentato ai sensi dell' art . 85, n . 3 . Rinuncerò, pertanto, nel contesto delle presenti conclusioni, a fare un confronto con il diritto vigente negli Stati Uniti .
20 . Ritorno pertanto all' analisi dell' art . 85 . Il divieto di accordi restrittivi della concorrenza sancito dall' art . 85, n . 1, trova il suo limite necessario nell' art . 85, n . 3 . Unicamente l' effetto combinato di queste due disposizioni consente di dire quali accordi siano tollerati dal diritto comunitario e quali no ( 5 ).
L' art . 86 ha tutt' altra struttura . Esso non si applica a tutti i mercati, ma soltanto a quelli sui quali una o più imprese occupano una posizione dominante . Il divieto da esso sancito si rivolge soltanto a queste imprese dominanti e non alle altre, il che ne riduce già considerevolmente il campo d' applicazione, rispetto a quello dell' art . 85 . Si deve aggiungere che l' art . 86 vieta soltanto i comportamenti abusivi . Pertanto, il divieto non può applicarsi a un comportamento che il regime comunitario in materia di concorrenza tollera perché economicamente vantaggioso . Una limitazione del campo d' applicazione dell' art . 86 in virtù di una "rule of reason" non ha pertanto ragione di esistere .
21 . Durante l' udienza la ricorrente ha sostenuto che, alla stregua dell' applicazione dell' art . 85, quella dell' art . 86 deve essere esaminata in due tappe . Come emerge dalla sentenza United Brands ( 6 ), occorre innanzitutto verificare se - a prima vista - sia stato commesso un abuso, prima di stabilire se detto abuso non era obiettivamente giustificato . La Commissione nella decisione impugnata ha peraltro proceduto in questo modo . Questi argomenti della ricorrente trascurano il fatto che la verifica dell' esistenza di una possibilità di esenzione, specificamente regolamentata, è cosa diversa dalla verifica di singoli elementi obiettivi, nel contesto dei fatti costitutivi del divieto . E' semplicemente impossibile interpretare l' art . 86 come se prevedesse un caso di inapplicabilità del divieto che esso sancisce .
22 . L' art . 86 si distingue inoltre dall' art . 85 per il fatto che la sua applicazione può essere perfettamente attivata dal comportamento unilaterale di una singola impresa . L' art . 85 non si applica a comportamenti di questo tipo . Imprese che non occupano una posizione dominante possono dunque avere un tale comportamento senza che il diritto comunitario della concorrenza trovi qualcosa da ridire . Da ciò risulta evidente che, a differenza di altre imprese, quella che controlla il mercato deve rispettare regole più severe e accettare limitazioni più forti alla sua libertà di azione .
Se si volesse consentire agli accordi esentati ai sensi dell' art . 85, n . 3, di sfuggire all' applicazione dell' art . 86, ne deriverebbe molto stranamente che l' art . 86 potrebbe vietare all' impresa dominante un comportamento che il diritto della concorrenza consente senza limiti alle imprese di minori dimensioni, ma che non si potrebbe vietare a questa impresa un comportamento che è già soggetto a controllo in una situazione normale di mercato e che è ammesso solo a determinate condizioni, in ragione della sua pericolosità per la concorrenza .
23 . Le differenze che ho appena descritto nella struttura di queste due disposizioni sono altresì giustificate dal punto di vista economico . L' art . 85 si applica al comportamento di tutte le imprese in condizioni di normale concorrenza vietando loro di turbare una concorrenza vitale mediante taluni comportamenti, cioè la conclusione di accordi o l' adozione di pratiche concertate . Per contro, l' art . 86 protegge da ogni ulteriore indebolimento una concorrenza già diminuita in conseguenza del dominio sul mercato ( 7 ). Non appare pertanto assolutamente auspicabile autorizzare un comportamento che presenta le caratteristiche di un abuso e che restringe ancora di più tale residua concorrenza . Al contrario, per salvaguardare detta residua concorrenza occorre consentire alle autorità competenti in materia di intese di intervenire anche al di là delle misure necessarie e lecite su un mercato non dominato .
24 . La ricorrente ritiene tuttavia che l' applicazione dell' art . 86 a un comportamento esentato ai sensi dell' art . 85 sia in contrasto con la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa Continental Can ( 8 ), secondo la quale gli artt . 85 e 86 non debbono essere interpretati in modo contraddittorio, poiché costituiscono l' attuazione di uno stesso obiettivo . A questo riguardo va rilevato che l' obiettivo comune dei due articoli consiste, come affermato dall' art . 3, lett . f ), del Trattato, nel creare un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune . Essi debbono pertanto essere interpretati in modo da poter conseguire questo obiettivo . A tal fine è sufficiente l' applicazione di uno solo di essi .
25 . La formulazione e la ratio delle norme del Trattato in materia di concorrenza depongono pertanto a favore dell' applicabilità dell' art . 86 anche ad un comportamento esentato ai sensi dell' art . 85, n . 3, dal divieto contemplato dall' art . 85, n . 1 .
26 . Anche il confronto con altri divieti contenuti nel Trattato CEE conferma che l' esenzione ai sensi dell' art . 85, n . 3, si riferisce solo al divieto contemplato dall' art . 85, n . 1 . E' il caso, ad esempio, degli accordi che implicano una discriminazione basata sulla nazionalità . In questa ipotesi, l' art . 7 esclude qualsiasi esenzione ( 9 ). Parimenti, l' esenzione ai sensi dell' art . 85, n . 3, non può assolutamente autorizzare un comportamento in contrasto con le disposizioni dell' art . 36, seconda frase . Nonostante l' esenzione, un siffatto comportamento non può pertanto essere seguito dagli interessati .
27 . Dopo aver esaminato il testo del Trattato, procedo ad esaminare se la giurisprudenza della Corte di giustizia conduce ai medesimi risultati .
28 . In una sentenza pronunciata già il 20 marzo 1957 la Corte di giustizia si è dedicata all' esame dei rapporti tra il divieto degli accordi enunciato dall' art . 65 del Trattato CECA ed altri divieti sanciti da detto Trattato . Si trattava, nel caso specifico, del divieto di discriminazione sancito dall' art . 4, lett . b ). In quella causa, le parti ricorrenti avevano chiesto, ai sensi dell' art . 65, n . 2, del Trattato CECA, che fosse autorizzata la normativa commerciale di uno degli uffici di vendita del carbone della Ruhr . L' Alta Autorità aveva accolto la domanda in larghissima parte, respingendo tuttavia alcune clausole di detta normativa perché in contrasto con l' art . 65, n . 2, e, allo stesso tempo, con il divieto di discriminazione sancito dall' art . 4, lett . b ), del Trattato CECA . Secondo le ricorrenti, l' art . 65 costituiva una disposizione speciale che escludeva l' applicazione dell' art . 4, lett . b ), alle stesse circostanze di fatto . La Corte di giustizia, per contro, ha deciso, seguendo a questo proposito le conclusioni dell' avvocato generale Roemer, che l' Alta Autorità aveva giustamente vagliato la normativa controversa alla luce di entrambi i divieti ( 10 ).
29 . Per quanto riguarda i rapporti tra l' art . 85 e l' art . 86, la giurisprudenza della Corte di giustizia conferma che se è vero che detti articoli contemplano circostanze di fatto differenti, i loro campi di applicazione possono cionondimeno coincidere . Le prime considerazioni a questo riguardo si ritrovano nella sentenza con la quale la Corte ha respinto nel 1966 un ricorso proposto dal governo italiano per l' annullamento del regolamento n . 19/65/CEE ( 11 ). Con questo regolamento, come noto, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad adottare regolamenti di esonero per categoria per i contratti di distribuzione esclusiva, per i contratti di acquisto esclusivo e i contratti di licenza . Il ricorrente aveva invocato, come terzo motivo, che siffatti accordi verticali potevano essere valutati soltanto con riferimento all' art . 86 e non all' art . 85 . L' applicazione dell' art . 85 da parte di detto regolamento sarebbe basata sulla presunzione che detti accordi non potessero essere vagliati alla luce dell' art . 86, il quale sarebbe stato in tal modo violato . La Corte di giustizia ha espressamente respinto questo argomento con la motivazione che "né il tenore dell' art . 85 né quello dell' art . 86 giustificano una siffatta delimitazione della sfera d' applicazione degli articoli stessi in base alla posizione delle imprese nei vari stadi economici ". Essa ha per contro rilevato che
"(...) gli artt . 85 e 86 hanno ciascuno una propria funzione e sono quindi indifferentemente applicabili a vari tipi di accordo, qualora ricorrano i rispettivi presupposti" ( 12 ).
La concomitante applicabilità degli artt . 85 e 86 è stata da allora più volte confermata dalla Corte di giustizia . Questa ha altresì dichiarato, nella sentenza Hoffmann-La Roche ( 13 ), che l' applicazione dell' art . 86 non è esclusa per il fatto che il comportamento dell' impresa dominante possa essere vagliato alla luce dell' art . 85 e, in particolare, del suo n . 3 . Infine, l' anno passato, nella sentenza Ahmed Saeed ( 14 ) e nella sentenza Pubblico ministero / Tournier ( 15 ), la Corte ha riaffermato che gli artt . 85 e 86 possono essere applicati simultaneamente quando un' impresa dominante sul mercato conclude contratti capaci di limitare la concorrenza . Nella causa Ahmed Saeed, la Corte di giustizia ha invocato, come esempio di abuso, il fatto che l' impresa dominante imponga ai suoi contraenti tariffe aeree inique . Nella seconda causa non ha fatto alcuna osservazione a proposito dei rapporti tra gli artt . 85 e 86, ma ha ritenuto ovvia la possibilità di applicarli parallelamente . Per risolvere la questione pregiudiziale sottopostale da un giudice francese, la Corte ha esaminato se ricorressero i presupposti della violazione di queste due norme con uno stesso comportamento, che era in quel caso la politica seguita dalla SACEM - una società francese per la gestione di diritti d' autore - in materia di compensi per diritti d' autore .
30 . Le sentenze Continental Can e Zuechner non apportano nulla di nuovo a questa giurisprudenza . Nella causa Continental Can la Corte di giustizia non ha escluso che l' art . 86 si applichi ai comportamenti contrattuali di un' impresa dominante ( 16 ) e il suo obiter dictum nella sentenza Zuechner, secondo la quale solo l' art . 85 e non l' art . 86 riguarda il caso delle pratiche concertate ( 17 ), non può giustificare alcuna conclusione di principio circa la portata dell' art . 86 .
31 . La giurisprudenza della Corte conferma peraltro che l' ipotesi di un' esenzione dal divieto di abuso di posizione dominante comparabile a quella prevista dall' art . 85, n . 3, deve essere esclusa . Già nella sentenza Continental Can, la Corte di giustizia rilevava una contrapposizione tra gli artt . 85 e 86, nel senso che il divieto di abuso di posizione dominante non conosce, a differenza dell' art . 85, n . 3, alcuna eccezione ( 18 ). Il fatto che ciò non sia una decisione arbitraria degli autori del Trattato, bensì un corollario del sistema del diritto comunitario, è stato già sottolineato molto chiaramente dall' avvocato generale Lenz nella causa Ahmed Saeed . Citerò il seguente passaggio delle sue conclusioni : "(...) l' abuso non può essere autorizzato e comunque non può esserlo in una Comunità che riconosce la preminenza del diritto quale supremo principio" ( 19 ).
Pertanto, molto logicamente, nella causa Hoffmann-La Roche la Corte di giustizia ha riconosciuto alla Commissione la facoltà di applicare a scelta la procedura prevista nell' art . 85 o quella prevista nell' art . 86 ( 20 ) qualora sussistano le condizioni richieste per l' applicazione di ambedue le disposizioni .
32 . Infine, un esonero dal divieto di abuso di posizione dominante è impossibile anche per ragioni attinenti alla gerarchia delle norme . Nessuno potrebbe ammettere "che alla Commissione possa essere permesso, mediante una dichiarazione di esenzione ai sensi dell' art . 85, n . 3, del Trattato CEE, quindi mediante un provvedimento di diritto derivato, di permettere alle imprese interessate di contravvenire all' art . 86 del Trattato CEE, cioè a una disposizione che appartiene ai Trattati istitutivi" ( 21 ).
33 . A conclusione di questa analisi, posso considerare che la giurisprudenza della Corte di giustizia non osta a che l' art . 86 sia applicato ad accordi esentati ai sensi dell' art . 85, n . 3 . Essa anzi contiene elementi che invitano ad una siffatta interpretazione del Trattato, se non addirittura la impongono .
b ) Esenzione a titolo individuale e applicazione dell' art . 86
34 . Dobbiamo ora esaminare come il diritto comunitario derivato abbia disciplinato i rapporti tra l' esenzione dal divieto di accordi e l' abuso di posizione dominante . E' ovvio che il diritto derivato non può in alcun caso modificare le disposizioni del Trattato CEE, ma deve, anzi, essere valutato sulla base della sua conformità con dette norme ( 22 ). Tuttavia, l' interpretazione del Trattato adottata dal legislatore comunitario, con riferimento ad una questione che una norma del Trattato non disciplina espressamente, costituisce un indizio importante del modo in cui tale disposizione deve essere intesa . L' art . 87 del Trattato stesso autorizza il legislatore a emanare tutte le disposizioni utili ai fini dell' applicazione dei principi di cui agli artt . 85 e 86 . Pertanto nel caso di specie il legislatore è autorizzato a concretizzare i termini del Trattato e a completarli nella misura in cui talune questioni sono lasciate aperte da detto Trattato . I giudici della Comunità sono vincolati da queste indicazioni complementari a condizione che rispettino il contesto del Trattato . Perciò la Corte di giustizia ha essa stessa, nella sentenza Ahmed Saeed, verificato l' applicazione delle regole di concorrenza contenute nel Trattato con riferimento al diritto derivato ( 23 ).
Procedo pertanto, prima di tutto, all' esame del regolamento n . 17 ( 24 ) e dei regolamenti di applicazione delle norme di concorrenza in materia di trasporti per accertare se essi contengano qualche indicazione circa l' applicazione dell' art . 86 a un comportamento esentato mediante una decisione individuale .
35 . aa ) Il regolamento n . 17 non contiene disposizioni esplicite per quanto riguarda la questione di sapere quali siano gli effetti dell' esenzione di un accordo sull' applicabilità dell' art . 86 al comportamento delle imprese interessate . Da detto regolamento, tuttavia, si ricavano talune indicazioni .
36 . Nelle norme sulla competenza fissate dall' art . 9, n . 1, del regolamento, la decisione di esenzione ai sensi dell' art . 85, n . 3, si intende riferita esclusivamente dall' art . 85, n . 1, e non all' art . 86 . E' questa una prima indicazione . Affronterò gli altri effetti di questa disposizione allorché esaminerò il terzo argomento dedotto dalla ricorrente .
37 . Seconda indicazione : l' art . 8, n . 1, del regolamento contiene un' indicazione a proposito del tenore della decisione di esenzione . L' esenzione deve essere stabilita per una durata determinata e può essere accompagnata da condizioni e da oneri . L' obbligo di fissare all' esenzione una durata determinata e la possibilità di sottoporla a condizioni dimostrano che la decisione di esenzione autorizza una restrizione della concorrenza limitata, in quanto determinata dalla finalità della restrizione, dal grado dei suoi effetti sulla concorrenza e dalla sua durata . Orbene, mentre la restrizione della concorrenza mediante un accordo può essere in tal modo circoscritta, nulla di questo si verifica a proposito della restrizione derivante da una posizione dominante : né la finalità, né il grado di una siffatta restrizione di concorrenza, né la sua durata possono essere efficacemente disciplinate ( 25 ), a meno che non si vieti la posizione dominante in quanto tale . A differenza dell' art . 85, l' art . 86 disciplina non già le condizioni alle quali la restrizione della concorrenza è lecita, ma le conseguenze di una restrizione che già esiste, in quanto assoggetta il comportamento delle imprese dominanti ad un controllo . Queste differenze tra le due disposizioni mostrano ancora una volta che le norme relative all' esenzione dal divieto di cui all' art . 85, n . 1, non si adattano al caso dell' art . 86 . L' autorizzazione - limitata nel suo obiettivo, nei suoi effetti e nella sua durata - di un accordo ai sensi dell' art . 85, n . 3, non può avere l' effetto di sottrarre, ad esempio per tre anni, a qualsiasi controllo ai sensi dell' art . 86 la ben più estesa restrizione di concorrenza che deriva dalla posizione dominante di un' impresa .
38 . La terza indicazione è la seguente : l' art . 8, n . 3, lett . d ), del regolamento n . 17 prevede la revoca dell' esenzione con effetto retroattivo qualora le imprese interessate ne abusino . E' pertanto vietato alle parti di un accordo autorizzato di restrizione della concorrenza di abusare di detta restrizione, così come è vietato ad un' impresa che occupa una posizione dominante di abusarne . Ecco il parallelismo tra la restrizione di concorrenza mediante un accordo esentato ai sensi dell' art . 85, n . 3, e la restrizione della concorrenza che implica l' esistenza di una posizione dominante : l' una e l' altra sono lecite in quanto tali, ma non debbono portare ad abusi . L' art . 8, n . 3, lett . d ), del regolamento dimostra così che l' esenzione a titolo individuale non può giustificare un comportamento abusivo . E' vero che si limita ad affermare espressamente solo con riferimento all' abuso dell' esenzione dal divieto di accordi, ma ciò si spiega col fatto che detto articolo disciplina soltanto le conseguenze giuridiche di questo abuso . La circostanza che gli effetti dell' abuso dell' esenzione sul mantenimento in vigore della decisione di esenzione abbiano resa necessaria l' adozione di disposizioni specifiche non significa che l' art . 8 del regolamento n . 17 voglia escludere che la Commissione prenda provvedimenti, ai sensi degli artt . 3 e 15 di questo regolamento, contro l' abuso particolarmente pericoloso contemplato dall' art . 86 .
39 . Infine - quarta indicazione - l' art . 15, n . 5, del regolamento n . 17 contiene una disciplina indiretta dell' applicazione dell' art . 86 durante la procedura di esenzione . Una volta che un accordo è stato notificato ai sensi dell' art . 4 del regolamento, il comportamento notificato non può essere punito con un' ammenda né a titolo di violazione dell' art . 85, n . 1, né a titolo di violazione dell' art . 86 . Tuttavia ne consegue che l' art . 86 resta, peraltro, applicabile durante la procedura di esenzione e può produrre effetti su questa procedura e che solo i poteri della Commissione di infliggere sanzioni sono limitati da una specifica disposizione .
40 . Per contro, il regolamento n . 17 non contiene nessuna disposizione sull' applicazione dell' art . 86 per il periodo successivo ad una decisione di esenzione . In linea generale, il problema dell' applicazione dell' art . 86 in questa situazione non si pone più poiché un accordo che soddisfa le condizioni di esenzione ai sensi dell' art . 85, n . 3, non può essere considerato abusivo ai sensi dell' art . 86 . Prima di concedere un' esenzione ad un' impresa dominante, la Commissione deve verificare che ricorrano tutte le condizioni richieste dall' art . 85, n . 3, quindi, in particolare, la partecipazione dei consumatori al profitto che deriva dall' accordo, la proporzionalità delle restrizioni imposte e il mantenimento della concorrenza per una parte sostanziale dei "prodotti di cui trattasi ". Pertanto, se la Commissione perviene ad un risultato positivo - l' esenzione - per un dato accordo, essa non può affatto qualificare lo stesso accordo come sfruttamento abusivo di posizione dominante in occasione di una seconda procedura intrapresa per violazione dell' art . 86 . Nel caso di specie e per quanto riguarda l' esenzione a titolo individuale, la tesi della ricorrente sulla necessità di evitare contraddizioni nell' applicazione del diritto comunitario è senza dubbio in parte esatta . Sembra infatti giusto collegare ad una decisione di esenzione adottata dalla Commissione a favore di un' impresa dominante effetti analoghi, per quanto riguarda l' art . 86, a quelli di un' attestazione negativa ( 26 ) che vincola certamente la Commissione, ma non i giudici nazionali ( 27 ).
41 . Per contro, nei casi in cui una delle parti di un accordo esentato acquista soltanto in seguito una posizione dominante o quando un' impresa dominante aderisce ad un accordo solo dopo l' esenzione di quest' ultimo, non si può pensare che la valutazione in base alla quale la Commissione ha concesso l' esenzione abbia compreso anche la questione se l' accordo continui a soddisfare le condizioni richieste dall' art . 85, n . 3, nella nuova situazione del mercato . L' art . 8, n . 3, lett . a ), del regolamento n . 17 consente alla Commissione di riesaminare ex nunc, in particolare in questa ipotesi di mutamento della situazione di fatto, se l' esenzione dal divieto dell' art . 85, n . 1, sia ancora giustificata ( 28 ). Dal momento che, nel caso di specie, non aveva ancora potuto tener conto della posizione dominante all' atto dell' analisi effettuata ai sensi dell' art . 85, n . 3, la Commissione non può essere considerata vincolata dall' esenzione da lei stessa concessa . Questa esenzione non impedisce perciò che la Commissione applichi l' art . 86 ingiungendo di porre termine al comportamento abusivo .
42 . bb ) Passo ora ad esaminare i tre regolamenti relativi alle modalità d' applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti ( 29 ).
Questi tre regolamenti introducono, accanto all' esenzione individuale che la Commissione concede mediante una decisione costitutiva di diritti, una procedura semplificata, detta di opposizione ( 30 ). In questa procedura, le imprese che partecipano ad una restrizione della concorrenza depositano presso la Commissione una domanda di esenzione che viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale . I terzi interessati possono presentare le loro osservazioni a proposito di detta domanda entro un termine di 30 giorni . Dopo la pubblicazione, la Commissione dispone di 90 giorni per instaurare una procedura in materia di esenzione, comunicando al richiedente l' esistenza di seri dubbi circa l' applicabilità dell' esenzione . Se non viene seguito questo iter, entra in vigore un' esenzione di durata limitata, che la Commissione può revocare in qualsiasi momento se emerge che non ne sono soddisfatte le condizioni di applicazione .
43 . Solo l' ultimo di questi tre regolamenti, il regolamento ( CEE ) n . 3975/87, relativo alle modalità d' applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei, contiene disposizioni espresse relative ai rapporti tra questa esenzione a titolo individuale e l' art . 86 . L' art . 5, n . 3, dispone che l' esenzione ottenuta a seguito della procedura di opposizione può essere revocata retroattivamente "quando gli interessati hanno fornito indicazioni inesatte o abusano della deroga all' art . 85, n . 1, o hanno contravvenuto all' art . 86 ". Per contro i regolamenti ( CEE ) nn . 1017/68 ( 31 ) e 4056/86 ( 32 ) citano solo i primi due motivi per una revoca a titolo retroattivo .
La revoca di un' esenzione concessa mediante una decisione costitutiva di diritti è invece disciplinata negli stessi termini dai tre testi normativi . Mentre l' abuso dell' esenzione è ben citato, al pari di quanto ricorre a proposito nell' art . 8, n . 3, lett . d ), del regolamento n . 17, l' art . 86 non viene mai menzionato in questo contesto come norma giustificatrice della revoca retroattiva ( 33 ).
44 . Si pone pertanto la questione se l' art . 5, n . 3, del regolamento n . 3975/87 permetta di concludere a contrario che non si può applicare l' art . 86 a un comportamento esentato ogni volta che manchi una disposizione di questo tipo, dunque in tutte le altre ipotesi . Lo si potrebbe ritenere se detta norma avesse lo scopo di disporre l' applicazione dell' art . 86 . Tuttavia, non è questo il caso . L' art . 5, n . 3, del regolamento n . 3975/87 aggiunge anzi alle sanzioni che si ricollegano alla violazione dell' art . 86 quella del ritiro dell' esenzione ottenuta nel contesto della procedura di opposizione a norma di detto regolamento . La violazione dell' art . 86 ha pertanto la conseguenza supplementare che pure l' art . 85, n . 1, diventa applicabile retroattivamente all' accordo . In una simile ipotesi gli interessati si troveranno pertanto in infrazione non solo rispetto all' art . 86, ma pure rispetto all' art . 85, n . 1 . Questa conseguenza giuridica non deriva tuttavia automaticamente dall' applicabilità dell' art . 86; essa emerge solo se essa è, come nel caso di specie, espressamente contemplata da un testo normativo .
Questo ragionamento a contrario deve pure essere escluso in base al tenore letterale della norma, che ricollega le conseguenze giuridiche da essa previste ad una violazione dell' art . 86 del Trattato CEE e presume così l' applicazione di questo articolo al comportamento degli interessati .
45 . Riepilogando, le varie indicazioni contenute nel regolamento n . 17 e nell' art . 5, n . 3, del regolamento n . 3975/87 dimostrano che un' esenzione a titolo individuale non osta all' applicazione dell' art . 86 e che deve tutt' al più essere tenuta in considerazione dalla Commissione qualora quest' ultima si trovasse vincolata dalle decisioni da lei pronunciate . Per contro, l' art . 86 produce effetti nel campo d' applicazione dell' art . 85, n . 3, poiché esclude l' esenzione di un comportamento rientrante nel concetto di abuso di posizione dominante . Con ciò non si vuole tuttavia affermare che le imprese dominanti siano escluse dal beneficio delle decisioni di esenzione . La Commissione può accordare loro l' esenzione se questa non comporta un abuso di posizione dominante .
c ) Esenzione per categoria e applicazione dell' art . 86
46 . Ho così raggiunto la terza fase della mia analisi dedicata ai rapporti tra l' esenzione per categoria e l' art . 86, alla luce dei risultati della mia analisi a proposito dell' esenzione individuale .
I regolamenti che consentono un' esenzione per categoria possono dividersi in tre gruppi, corrispondenti allo sviluppo di questo strumento nella normativa della Comunità . Le tappe di questo sviluppo sono contrassegnate da un progressivo affinamento delle basi su cui si fondano le esenzioni per categoria .
47 . E' vero che tutti i regolamenti di esenzione per categoria hanno in comune il fatto che, alla stregua dell' esenzione individuale mediante decisione, essi fanno unicamente riferimento al divieto sancito dall' art . 85, n . 1 . Nessun regolamento di esenzione per categoria dichiara l' inapplicabilità del divieto previsto dall' art . 86 . Tuttavia, questi regolamenti si distinguono molto nettamente dall' esenzione individuale per il fatto che essi riposano su una valutazione globale e astratta di un tipo di accordi, alla quale il legislatore procede ex ante, orientandosi, in linea generale, secondo gli effetti di questi accordi in condizioni normali di concorrenza . Questi regolamenti non danno luogo ad una concreta verifica delle condizioni di applicazione dell' art . 85, n . 3, che tenga conto delle circostanze specifiche di uno dei mercati considerati, nonché del posto o della posizione dominante occupata da una determinata impresa ( 34 ). E' questa una differenza importante che - come dirò più sotto - ha un' incidenza sulle conseguenze giuridiche di un' esenzione per categoria se la si confronta con quelle di un esonero individuale .
48 . Dal punto di vista del contenuto, i regolamenti di esenzione per categoria si distinguono tra loro per il fatto che taluni si riferiscono a strutture di mercato, mentre la maggior parte non contengono restrizioni di questo tipo . Dal momento che l' esenzione per categoria non dipende dalle strutture commerciali, essa è pronunciata soltanto sulla base della decisione astratta del legislatore .
Si tratta innanzitutto del caso del primo regolamento di delega del Consiglio - il regolamento n . 19/65, relativo ai contratti di licenza e di distribuzione esclusiva - come pure dei regolamenti di esenzione per categoria cui tale regolamento è servito da base, tra i quali vi è il regolamento considerato nel caso di specie, relativo agli accordi di licenza di brevetto ( 35 ). Le esenzioni per categoria pronunciate sulla base del regolamento n . 19/65 si applicano, salvo un' eccezione, senza tenere in considerazione la struttura del mercato .
Soltanto il regolamento ( CEE ) n . 1984/83 contiene in più una disposizione che concede alle piccole e medie imprese l' esenzione degli accordi di acquisto esclusivo tra fabbricanti in reciproca concorrenza ( 36 ). Il legislatore comunitario esclude così, in generale, le imprese dominanti dal beneficio dell' esenzione di siffatti accordi .
49 . Circa i rapporti tra l' art . 86 e l' esenzione per categoria emerge peraltro quanto segue : il regolamento di delega non fa riferimento all' art . 86 . Invece, due regolamenti di esenzione per categoria, cioè il regolamento ( CEE ) n . 1983/83, relativo agli accordi di distribuzione esclusiva, e il regolamento n . 1984/83, relativo agli accordi di acquisto esclusivo, affermano espressamente, nella loro motivazione, che non escludono l' applicazione dell' art . 86 ( 37 ).
50 . La seconda "famiglia" di regolamenti di esenzione per categoria estende questa valutazione . Essa include i regolamenti ( CEE ) nn . 417/85 e 418/85, relativi agli accordi di specializzazione e agli accordi di ricerca e di sviluppo ( 38 ), come pure il regolamento di delega ( CEE ) n . 2821/71, sul quale essi sono fondati . I regolamenti "orizzontali" n . 417/85 e n . 418/85 fanno dipendere l' esenzione per categoria dalla condizione che la quota di mercato e il giro d' affari delle imprese interessate non superino un certo limite ( 39 ). Le imprese dominanti non possono pertanto beneficiare, quantomeno in linea generale, dell' esenzione ai sensi di questi due regolamenti .
51 . Anche le disposizioni sulla revoca dell' esenzione per categorie in casi specifici si sono evolute nel corso del tempo . L' art . 7 del regolamento n . 19/65 le prevede quando il comportamento esentato produce effetti incompatibili con l' art . 85, n . 3 . Esso non dice se la revoca è retroattiva o se produca effetti solo per il futuro . Il regolamento n . 2821/71, per contro, afferma chiaramente, nell' ultimo punto della motivazione, che la revoca dell' esenzione per categoria produce effetti solo per il futuro . Il relativo art . 7, che abilita alla revoca dell' esenzione, corrisponde testualmente all' art . 7 del precedente regolamento n . 19/65 . Ciò dimostra che la revoca è possibile solo ex nunc, anche nel contesto dell' applicazione di quest' ultimo testo normativo .
52 . La terza categoria, la più recente, di regolamenti di esenzione per categoria rientra nel campo dei trasporti aerei . La delega è stata conferita con regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 3976/87 ( 40 ). Quest' ultimo non esclude le imprese dominanti dal beneficio dell' esenzione . Questa categoria, tuttavia, presenta la novità che le conseguenze di una violazione dell' art . 86 sono già previste dal regolamento di delega . Ai sensi dell' art . 7, n . 2, del regolamento, il beneficio dell' esenzione di gruppo può essere revocato in casi determinati, quando l' accordo esonerato "ha (...) effetti (...) vietati dall' art . 86 ". Nella motivazione dei tre regolamenti di esenzione per categoria ( 41 ) adottati sulla base di questa delega, viene espressamente sottolineato che detti regolamenti non ostano all' applicazione dell' art . 86 . Tutti e tre contemplano la revoca dell' esenzione ( 42 ) per gli accordi i cui effetti "sono vietati dall' art . 86 del Trattato ".
L' art . 7, n . 2, del regolamento di delega precisa altresì che la revoca dell' esenzione non è l' unica conseguenza della violazione dell' art . 86 . Dispone infatti che la Commissione può inoltre "adottare, conformemente all' art . 13 del regolamento ( CEE ) n . 3975/87, tutte le misure adeguate per porre fine a dette violazioni ". Quest' ultima disposizione autorizza la Commissione a infliggere penalità di mora alle imprese che non obbediscono alla sua ingiunzione di porre fine ad una violazione dell' art . 86 ( 43 ). Per contro, non viene fatta alcuna allusione all' art . 12 del regolamento n . 3975/87, che autorizza la Commissione a infliggere ammende in caso di violazione dell' art . 86 .
53 . Nel settore dei trasporti marittimi, il Consiglio non ha autorizzato la Commissione ad adottare regolamenti di esenzione per categoria . Agli artt . 3 e 6 del regolamento n . 4056/86, relativo ai trasporti marittimi ( 44 ), ha esso stesso disposto esenzioni per categoria che anche in questo caso riguardano soltanto il divieto di accordi ai sensi dell' art . 85, n . 1 . Alla stregua dei regolamenti di esenzione per categoria propriamente detti, il regolamento n . 4056/86 prevede, all' art . 8, la revoca dell' esenzione per gli accordi che producono effetti incompatibili con l' art . 86 . La Commissione tuttavia, conformemente alla regola generale dell' art . 10, resta libera di fare ricorso a "tutte le misure adeguate allo scopo di porre fine alla violazione dell' art . 86 ".
99 . Certamente, i partners contrattuali di un' impresa non hanno alcun bisogno di sapere che essa occupa una posizione dominante e, pertanto, di essere a conoscenza della possibile applicazione dell' art . 86 . Sotto questo aspetto, la ricorrente ha sollevato un problema di notevole importanza, che però non può condurre al risultato che l' art . 86 diventi in parte inapplicabile ( quando il partner contrattuale sia in buona fede ). L' art . 86 fa riferimento soltanto al comportamento dell' impresa dominante . La soluzione di questa ipotesi deve di conseguenza essere riservata al diritto nazionale applicabile al caso di specie, poiché l' art . 86 non regola le conseguenze che una violazione delle sue disposizioni può comportare in diritto privato .
III - Rischi per l' uniforme applicazione del diritto comunitario
100 . Con il terzo argomento, la ricorrente deduce che verrebbe messa a repentaglio l' uniforme applicazione del diritto comunitario qualora l' art . 86 potesse essere applicato nonostante l' esistenza di un' esenzione per categoria . Siccome l' art . 86 è direttamente applicabile, i giudici nazionali potrebbero vietare il comportamento esentato all' impresa dominante e aggirare in questo modo la decisione con la quale la Commissione autorizza detto comportamento e che trova la sua espressione nel regolamento di esenzione per categoria . La ricorrente sostiene che questa situazione è inammissibile e fa all' uopo riferimento alla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Walt Wilhelm .
101 . In questa sentenza la Corte di giustizia ha riconosciuto che un procedimento di diritto comunitario della concorrenza pendente dinanzi alla Commissione non impedisce alle autorità nazionali di esaminare contemporaneamente gli stessi fatti con riferimento alla loro normativa nazionale sulle intese . Tuttavia la Corte ha formulato la riserva che "tale applicazione parallela della disciplina nazionale è ammissibile solo in quanto non pregiudichi l' uniforme applicazione, nell' intero mercato comune, delle norme comunitarie sulle intese e il pieno effetto dei provvedimenti adottati in applicazione delle stesse" ( 94 ). La Corte di giustizia ha così sancito il primato, in caso di conflitto, del diritto comunitario della concorrenza sulle corrispondenti normative degli Stati membri . Tuttavia, questa sentenza si riferisce soltanto ai rapporti tra l' applicazione del diritto nazionale della concorrenza da parte delle autorità nazionali, da un lato, e l' applicazione del diritto comunitario da parte della Commissione, dall' altro . Nulla dice a proposito dell' applicazione del diritto comunitario da parte delle autorità e dei giudici nazionali, cui si riferisce l' argomento dedotto dalla ricorrente . La Corte di giustizia non si è trovata nella situazione di doversi pronunciare in merito a questo argomento neppure nella successiva sentenza 10 luglio 1980, nelle cause riunite 253/78 e 1/79-3/79, vertenti sull' applicazione del diritto francese della concorrenza a seguito dell' adozione da parte della Commissione di una decisione di archiviazione del procedimento ( 95 ).
102 . La competenza delle autorità nazionali ad applicare il diritto comunitario della concorrenza è invece, in parte, regolata dall' art . 9 del regolamento n . 17 .
A norma di detta disposizione, la decisione costitutiva di diritti con la quale viene dichiarata l' esenzione ai sensi dell' art . 85, n . 3, è di competenza esclusiva della Commissione . Esiste anche una competenza concorrente delle autorità nazionali ad applicare l' art . 85, n . 1, e l' art . 86 fintantoché la Commissione non abbia avviato alcun procedimento a norma degli artt . 2, 3 o 6 del regolamento n . 17 ( 96 ). Ma dal momento in cui la Commissione si attiva, questa acquista anche a tale riguardo competenza esclusiva . Ciò vale tuttavia solo per le autorità nazionali competenti in materia di intese e per i giudici nazionali che hanno il compito di applicare il diritto delle intese o di esercitare un controllo sulle autorità competenti in materia . Gli altri giudici e le altre autorità nazionali, invece, restano competenti per applicare l' art . 85, n . 1, e l' art . 86, per esempio, nelle controversie di diritto privato, anche se la Commissione ha già intrapreso un procedimento . I divieti sanciti nell' art . 85, n . 1, e nell' art . 86 hanno infatti efficacia diretta nelle relazioni tra soggetti privati e producono, a favore di questi ultimi, diritti e obblighi che i giudici nazionali debbono tutelare . La salvaguardia di questi diritti, che i privati ricavano dal Trattato stesso, non può essere messa in discussione dalla normativa derivata ( 97 ). Tuttavia, per tener conto della necessità di un' applicazione del diritto comunitario della concorrenza scevra da contraddizioni, il giudice nazionale può sospendere il procedimento fino a che la Commissione non abbia adottato una decisione ( 98 ).
103 . I giudici nazionali restano tenuti a salvaguardare i diritti dei soggetti privati, anche dopo che la Commissione ha terminato la procedura . La Corte di giustizia ha deciso in tal senso in una serie di cause relative a decisioni di archiviazione notificate con lettera amministrativa . Se la Commissione invia una siffatta lettera ad un' impresa per informarla che non vede alcun motivo di intervenire nei confronti di un determinato accordo, questa opinione non vincola assolutamente i giudici nazionali; costoro possono opporsi al punto di vista della Commissione e dichiarare che l' accordo è in contrasto con l' art . 85 e, di conseguenza, nullo ( 99 ). I giudici nazionali non sono neppure vincolati da un' attestazione negativa rilasciata dalla Commissione . E' vero che certuni avanzano a questo riguardo dei dubbi, ma questa conclusione si impone per il fatto che, anche in questo caso, i giudici nazionali debbono salvaguardare i diritti riconosciuti dal Trattato CEE ai privati .
Pertanto, né le lettere amministrative, né le attestazioni negative impediscono ai giudici nazionali di valutare un comportamento con riferimento alle medesime norme applicate dalla Commissione e di pervenire cionondimeno ad una diversa conclusione . L' opinione che la Commissione formula nella sua lettera è solo un elemento di fatto che i giudici nazionali sono liberi di valutare ai fini della loro decisione ( 100 ).
104 . Del tutto diverso è invece ciò che avviene nei casi di esenzione . La decisione di esenzione adottata dalla Commissione ai sensi dell' art . 6, n . 1, del regolamento n . 17 rende l' art . 85, n . 1, inapplicabile all' accordo esentato . Tutti i giudici e le autorità nazionali sono vincolati da questa decisione e non è loro consentito eluderne l' efficacia erga omnes . Eventualmente, cessano di essere vincolati solo se la Commissione revoca la sua decisione ai sensi dell' art . 8, n . 3, del regolamento n . 17 .
In quanto norma giuridica, un regolamento di esenzione per categoria vincola anche i giudici e le autorità nazionali . Costoro serbano tuttavia la possibilità di interpretarlo in occasione della sua attuazione . Essi possono così rilevare che un accordo non rientra nel regolamento di esenzione per categoria e si trova pertanto soggetto al divieto contemplato dall' art . 85, n . 1 . Il rischio di pervenire a valutazioni contraddittorie può essere evitato facendo ricorso al procedimento pregiudiziale ai sensi dell' art . 177, come indicato dalla giurisprudenza della Corte relativa al precedente regolamento n . 67/67/CEE ( 101 ).
105 . Tuttavia, tutto quanto da me considerato vale solo per il divieto contenuto nell' art . 85, n . 1, e non già per l' art . 86 . Le mie considerazioni sulla competenza della Commissione ad adottare la decisione impugnata ai sensi dell' art . 86 hanno pieno valore per quanto riguarda la corrispondente facoltà dei giudici e delle autorità nazionali di applicare l' art . 86 . Un' esenzione per categoria non costituisce assolutamente un ostacolo al potere dei giudici e delle autorità nazionali di conoscere di un abuso di posizione dominante con riferimento all' art . 86 . Di conseguenza, la Corte di giustizia nella sentenza 11 aprile 1989, pronunciata nella causa Ahmed Saeed, ha riconosciuto che, "a seconda dei casi", le autorità nazionali hanno competenza per applicare l' art . 86 ( 102 ).
106 . Contrariamente al punto di vista della ricorrente, questa situazione non mette assolutamente a repentaglio l' uniforme applicazione del diritto comunitario . Anzi : solo consentendo - oltre che alla Commissione - anche ai giudici e alle autorità nazionali di applicare l' art . 86 in circostanze come quelle di cui al caso di specie, verrà ad essere garantita l' uniforme applicazione nella Comunità di questa disposizione .
C - Conclusioni
107 . Vi ho esposto le ragioni sulla cui base sono pervenuto alla convinzione che la decisione impugnata non è in contrasto con gli artt . 85 e 86 . Vi propongo pertanto di decidere nel seguente modo :
"1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) La ricorrente è condannata alle spese ".
(*) Lingua originale : il tedesco .
( 1 ) GU 1988, L 319, pag . 1; una versione rettificata è stata pubblicata nella GU 1989, C 215, pag . 1 .
( 2 ) Gli articoli che figurano citati in prosieguo senza indicazione della fonte sono articoli del Trattato CEE .
( 3 ) GU 1984, L 219, pag . 15 .
( 4 ) Decisione 88/501/CEE ( GU L 272, pag . 27 ).
( 5 ) V . sentenza 6 aprile 1962, Bosch ( causa 13/61, Racc . pag . 87, in particolare pag . 103 ) e sentenza 30 aprile 1986, Asjes ( cause riunite 209/84-213/84, Racc . pag . 1425, in particolare pag . 1469 ).
( 6 ) Sentenza 14 febbraio 1978 ( causa 27/76, Racc . pagg . 207, in particolare pag . 298 ).
( 7 ) Sentenza 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche / Commissione ( causa 85/76,
Racc . pag . 461, in particolare pag . 541 ).
( 8 ) Sentenza 21 febbraio 1973, punto 25 della motivazione ( causa 6/72, Racc . pag . 215, in particolare pag . 246 ).
( 9 ) La questione è molto discussa in dottrina; v ., ad esempio, Deringer; EWG Wettbewerbsrecht, Kommentar, punto 8, relativo all' art . 85, n . 3; v . altresì, in senso contrario, Koch in Grabitz, Kommentar zum EWG Vertrag, punto 66, prima dell' art . 85 .
( 10 ) V . sentenza 20 marzo 1957, Geitling / Haute Autorité ( causa 2/56, Racc . pag . 9, in particolare pag . 44 e segg .).
( 11 ) GU 1965, pag . 533 .
( 12 ) Sentenza 13 luglio 1966, Italia / Consiglio e Commissione ( causa 32/65, Racc . pag . 563, in particolare pag . 592 ).
( 13 ) Causa 85/76, già citata, punto 116 della motivazione ( Racc . pag . 550 ); nello stesso senso, v . le conclusioni dell' avvocato generale Reischl nella causa 7/82, GVL ( Racc . 1983, pag . 483, in particolare pag . 525 ).
( 14 ) Sentenza 11 aprile 1989, punti 37 e segg . della motivazione ( causa 66/86, Racc . pag . 803 ).
( 15 ) Sentenza 13 luglio 1989 ( causa 395/87, Racc . pag . 2521 ).
( 16 ) Causa 6/72, già citata, punto 25 della motivazione ( Racc . pag . 245 ).
( 17 ) Sentenza 14 luglio 1981, punto 10 della motivazione ( causa 172/80, Racc . pag . 2021, in particolare pag . 2030 e segg .).
( 18 ) Causa 6/72, già citata, punto 25 della motivazione ( Racc . pag . 246 ); v . nello stesso senso le conclusioni dell' avvocato generale Roemer, già citate ( Racc . pag . 257 ).
( 19 ) Conclusioni 28 aprile 1988 nella causa 66/86, punto 41 .
( 20 ) Causa 85/76, già citata, punto 116 della motivazione ( Racc . pag . 550 ).
( 21 ) Causa 66/86, seconde conclusioni pronunciate dall' avvocato generale Lenz il 17 gennaio 1989, punto 18 .
( 22 ) V . altresì il punto 41 delle conclusioni pronunciate il 28 aprile 1988 dell' avvocato generale Lenz nella causa 66/86 : "Anche un regolamento del Consiglio che qualificasse taluni comportamenti compatibili con l' art . 86 del Trattato CEE dovrebbe essere esaminato alla luce di questo stesso articolo ".
( 23 ) Sentenza 11 aprile 1989, punto 37 della motivazione ( causa 66/86, Racc . pag . 803 ).
( 24 ) GU 1962, pag . 204 .
( 25 ) Mestmaecker : Europaeisches Wettbewerbsrecht, 1974, pag . 357 .
( 26 ) V . Hoenn : Die Anwendbarkeit des Artikel 86 EWG-Vetrag bei Kartellen und vertikalen Wettbewerbsbeschaenkungen, Diss . Frankfurt, 1969, pag . 67; è tuttavia vero che l' autore giunge ad una diversa conclusione .
( 27 ) Gli effetti dell' attestazione negativa dinanzi ai giudici nazionali sono molto dibattuti . Nello stesso nostro senso v ., ad esempio, Waelbroek M .: "Judicial review of Commission action in competition matters", Annual Proceedings of the Fordham Corporate Law Institute, 1983, pag . 179, in particolare pag . 203 e segg . con ulteriori riferimenti .
( 28 ) L' aumento del grado di concentrazione sul mercato è un fattore ( che la Commissione ) ... deve prendere in considerazione nell' ambito dell' esame della domanda di rinnovo di un esenzione . Sentenza 9 luglio 1987, Ancides / Commissione, punto 13 della motivazione ( causa 43/85, Racc . pag . 3131, in particolare pag . 3154 ).
( 29 ) Regolamento ( CEE ) n . 1017/68 ( GU L 175, pag . 1 ), regolamento ( CEE ) n . 4056/86 ( GU L 378, pag . 4 ) e regolamento ( CEE ) n . 3975/87 ( GU L 374, pag . 1 ).
( 30 ) Art . 12 del regolamento ( CEE ) n . 1017/68 ( che esclude i cartelli di crisi ai sensi dell' art . 6 del regolamento ), art . 12 del regolamento ( CEE ) n . 4056/86 e art . 5 del regolamento ( CEE ) n . 3975/87 .
( 31 ) Art . 12, n . 3 .
( 32 ) Ibidem .
( 33 ) Art . 13 del regolamento ( CEE ) n . 1017/68, art . 6 del regolamento ( CEE ) n . 3975/87 e art . 13 del regolamento ( CEE ) n . 4056/86 .
( 34 ) Wertheimer : "Het adagium van artikel 86, EEG : 'Quod licet bovi non licet jovi' ", in Europees Kartelrecht Anno 1980, pag . 143, in particolare pag . 212 .
( 35 ) Regolamento n . 67/67/CEE ( GU 1967, pag . 849 ), da allora sostituito con i regolamenti ( CEE ) n . 1983/83 ( GU L 173, pag . 1 ) e ( CEE ) n . 1984/83 ( GU L 173, pag . 5 ); regolamento ( CEE ) n . 2349/84 ( GU L 219, pag . 15 ), regolamento ( CEE ) n . 123/85 ( GU L 15, pag . 16 ), regolamento ( CEE ) n . 4087/88 ( GU L 359, pag . 46 )) e regolamento ( CEE ) n . 556/89 ( GU L 61, pag . 1 ).
( 36 ) Decimo "considerando", art . 3, lett . b ) e art . 5 .
( 37 ) Quindicesimo "considerando" del regolamento n . 1983/83 e ventitreesimo "considerando" del regolamento n . 1984/83 .
( 38 ) Regolamento n . 2821/71 ( GU L 285, pag . 46 ); regolamento n . 417/85 ( GU L 53, pag . 1 ); regolamento n . 418/85 ( GU L 53, pag . 5 ).
( 39 ) L' art . 3 del regolamento n . 417/85 e l' art . 3, nn . 2 e 3, del regolamento n . 418/85 ( che riguarda solo la quota di mercato ).
( 40 ) GU L 374, pag . 9 .
( 41 ) Regolamenti ( CEE ) nn . 2671/88, 2672/88 e 2673/88 ( GU L 239, pagg . 9, 13 e 17 ).
( 42 ) Art . 7 del regolamento n . 2671/88, art . 11 del regolamento n . 2672/88 e art . 4 del regolamento n . 2673/88 .
( 43 ) Una siffatta ingiunzione può essere pronunciata ai sensi dell' art . 4 del regolamento n . 3975/87 .
( 44 ) GU L 378, pag . 4 .
( 45 ) Regolamenti nn . 1983/83 e 1984/83 .
( 46 ) Wiedemann, Aliter; Kommentar zu den Gruppenfreistellungsverordnungen des EWG-Kartellrechts, volume 1, 1989, Allgemeiner Teil, pag . 120 e segg ., punti 371 e 373, relativamente alla decisione della Commissione impugnata nella presente causa .
( 47 ) Koch, in Grabitz : Kommentar zum EWG-Vertrag, punti 192 e 156 relativi all' art . 85 del Trattato CEE .
( 48 ) V . l' art . 7, n . 2, del regolamento n . 3976/87 .
( 49 ) Sentenza 11 aprile 1989, punti 37 e 42 della motivazione ( causa 66/86 ).
( 50 ) V . sentenza 21 febbraio 1973, già citata ( causa 6/72, Racc . pag . 244 e segg .); sentenza 22 gennaio 1974, Commercial Solvents, punto 25 della motivazione ( cause 6/73 e 7/73, Racc . pag . 223, in particolare pag . 253 ); sentenza 16 novembre 1977, Inno / ATAB, punto 28 e segg . della motivazione ( causa 13/77, Racc . pag . 2115, in particolare pag . 2145 ); sentenza 14 febbraio 1978, già citata, punto 63 e segg . della motivazione ( causa 27/76, Racc . pag . 286 ); sentenza 13 febbraio 1979, già citata, punti 125 e 132 della motivazione ( causa 85/76, Racc . pagg . 552 e 554 ).
( 51 ) Punto 46 della decisione impugnata .
( 52 ) Già citata, punto 26 ( pag . 246 ). La decisione della Commissione è stata tuttavia annullata a causa della non corretta delimitazione del mercato considerato .
( 53 ) Lang, Temple : Monopolisation and the definition of "abuses" of a dominant position under Article 86 EEC Treaty, CMLR, 1979, pag . 345, in particolare pag . 351 .
( 54 ) Sentenza 13 febbraio 1979, già citata, punto 91 della motivazione ( causa 85/76, Racc . pag . 541 ).
( 55 ) Sentenza 13 febbraio 1979, già citata ( causa 85/76 ); è vero che una parte della dottrina va in un altro senso : per esempio, Koch, in Grabitz : Kommentar zum EWG-Vertrag, punti 45 e segg . dei commenti sull' art . 86 .
( 56 ) V . altresì sentenza 13 febbraio 1979, già citata, punto 120 della motivazione ( causa 85/76, Racc . pag . 551 ).
( 57 ) Sentenza 9 novembre 1983, Michelin, punto 57 della motivazione ( causa 322/81, Racc . pag . 3461, in particolare pag . 3511 ).
( 58 ) Sentenza 13 febbraio 1979, già citata, punto 91 della motivazione ( causa 85/76, Racc . pag . 541 ); v . parimenti sentenza 11 dicembre 1980, L' Oréal, punto 27 della motivazione ( causa 31/80, Racc . pag . 3775, in particolare pag . 3794 ); sentenza 9 novembre 1983, già citata, punto 70 della motivazione ( causa 322/81, Racc . pag . 3514 ).
( 59 ) V . l' analisi fondamentale sviluppata a questo riguardo dal Vogel, in Droit de la concurrence et concentration économique, Parigi, 1988, pag . 154 e segg .
( 60 ) Sentenza 21 febbraio 1973, già citata, punto 26 della motivazione ( causa 6/72, Racc . pag . 246 ).
( 61 ) Sentenza 27 marzo 1974 ( causa 127/73, Racc . pag . 313, in particolare pag . 316 e segg .) che fa riferimento, è vero, all' esempio tipo dell' art . 86, 2° comma, lett . a ).
( 62 ) Sentenza 16 dicembre 1975, punto 486 della motivazione ( cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73 e 114/73, Racc . pag . 1663, in particolare pag . 2002 ).
( 63 ) Sentenza 14 febbraio 1978, già citata ( causa 27/76, Racc . pag . 298 ).
( 64 ) Sentenza 13 luglio 1989, punto 45 della motivazione ( causa 395/87 ) nel contesto dell' esempio tipo, contemplato dall' art . 86, 2° comma, lett . a ).
( 65 ) Già citata, punto 31 della motivazione .
( 66 ) Diritto della concorrenza e concentrazione economica, pag . 155, nota 1 a fondo pagina .
( 67 ) Sentenza 13 febbraio 1979, già citata, punto 120 della motivazione ( causa 85/76, Racc . pag . 551 ).
( 68 ) V . sentenza 29 febbraio 1968, Parke, Davis / Probel (( causa 24/67, Racc . pagg . 81, in particolare pag . 108 e segg . ( brevetto ) )); sentenza 23 maggio 1978, Hoffmann-La Roche / Centrafarm (( causa 102/77, Racc . pag . 1139, in particolare pag . 1168 ( marchi ) )).
( 69 ) Sentenza 5 ottobre 1988, punto 15 della motivazione ( causa 53/87, Racc . pag . 6039 ).
( 70 ) Nello stesso senso v . la costante giurisprudenza della Corte a proposito della distinzione tra l' esistenza e l' esercizio dei diritti di proprietà industriale nel contesto dell' applicazione dell' art . 36; v ., ad esempio, la sentenza 31 ottobre 1974, Centrafarm / Sterling Drug ( causa 15/74, Racc . pag . 1147 ).
( 71 ) Sentenza 29 febbraio 1968, già citata ( causa 24/67, Racc . pag . 110 ).
( 72 ) Sentenza 5 ottobre 1988, già citata, punto 16 della motivazione ( causa 53/87 ); v . altresì sentenza 5 ottobre 1988, Volvo / Veng, punto 9 della motivazione ( causa 238/87, Racc . pag . 6211 ).
( 73 ) Conclusioni dell' avvocato generale Mischo nella causa 53/87, Maxicar, punto
60 .
( 74 ) Lo stesso principio è stato applicato nella causa 238/87, Volvo / Veng, già citata .
( 75 ) Sentenza 9 luglio 1985, Pharmon / Hoechst, punto 26 della motivazione ( causa 19/84, Racc . pag . 2281, in particolare pag . 2298 ).
( 76 ) V . il quarantaseiesimo e il quarantasettesimo punto della motivazione della decisione .
( 77 ) GU 1988, L 319, pag . 1; una versione rettificata è stata pubblicata sulla GU 1989, C 215, pag . 1 .
( 78 ) Regolamento n . 2349/84, undicesimo e dodicesimo "considerando ".
( 79 ) Sentenza 13 febbraio 1979, già citata, punto 115 della motivazione ( causa 85/76, Racc . pag . 549 ).
( 80 ) Per una dettagliata esposizione a proposito dell' applicazione di questi due principi in materia di diritto della concorrenza, v . Edward David : "Costitutional rules of Community law in EEC competition cases", la cui pubblicazione è prevista negli Annual Proceeding of the Fordham Corporate Law Institute, 1989, pag . 28 e segg . del manoscritto .
( 81 ) V ., per esempio, sentenza 12 novembre 1981, Salumi, punto 10 della motivazione ( cause riunite 212/80-217/80, Racc . pag . 2735, in particolare pag . 2751 ); sentenza 28 aprile 1988, Mulder, punto 24 e segg . della motivazione ( causa 120/86, Racc . pag . 2321, in particolare pag . 2352 e segg .; David Edward, già citato .
( 82 ) V . sentenza 2 febbraio 1988, Blaizot, punto 25 e segg . della motivazione ( causa 24/86, Racc . pag . 379, in particolare pag . 405 e segg .); la sentenza nella quale è stato affermato il principio è quella dell' 8 aprile 1976, Defrenne, punto 69 e segg . della motivazione ( causa 43/75, Racc . pag . 455, in particolare pag . 480 ).
( 83 ) Sentenza 6 aprile 1962, già citata ( causa 13/61, Racc . pag . 87 ).
( 84 ) Sentenza 30 aprile 1986, già citata ( cause 209/84-213/84, Racc . pag . 1425, in particolare pag . 1466 e segg .); sentenza 11 aprile 1989, punto 20 e segg . della motivazione ( causa 66/86 ).
( 85 ) V ., ad esempio, Sharpston, "Legitimate expectations and economic reality" la cui pubblicazione è prevista nella European Law Review, 1990, pag . 76 del manoscritto; sentenza 28 aprile 1988, nella causa 120/86, già citata .
( 86 ) Sentenza 22 marzo 1961, Snupat ( cause 42/59 e 49/59, Racc . pag . 101, in particolare pag . 159 ).
( 87 ) Nello stesso senso vedasi Wiedemann : Kommentar zu den Gruppenfreistellungsverordnungen des EWG-Kartellrechts, vol . 1, 1989, Allgemainer Teil, pag . 122, punto 373 .
( 88 ) V ., ad esempio, l' art . 7 del regolamento n . 19/65 .
( 89 ) In un altro senso, v . Wiedemann, già citato, punto 373, pag . 123 .
( 90 ) Sentenza 9 novembre 1983, già citata, punto 57 della motivazione ( causa 322/81, Racc . pag . 3511 ).
( 91 ) Vogel, già citato, pag . 143; v . altresì le conclusioni dell' avvocato generale Roemer nella causa 6/72, già citata ( Racc . pag . 1973, pag . 256 ).
( 92 ) Per una dettagliata analisi v . Gyselen "Abuse of monopoly power within the meaning of Article 86 of the EEC Treaty : Recent developments" in corso di pubblicazione in Annual Proceeding of the Fordham Corporate Law Institute, 1989, pag . 27 e segg . del manoscritto .
( 93 ) Nello stesso senso v . sentenza 13 febbraio 1979, già citata, punto 130 della motivazione ( causa 85/76, Racc . pag . 554 ).
( 94 ) Sentenza 13 febbraio 1969, punto 9 della motivazione ( causa 14/68, Racc . pag . 1, in particolare pag . 14 e segg .).
( 95 ) Sentenza 10 luglio 1980, Giry e Guerlain, punto 15 e segg . della motivazione ( cause riunite 253/78 e 1/79-3/79, Racc . pag . 2327, in particolare pag . 2374 e segg .).
( 96 ) Art . 9, n . 3 .
( 97 ) Sentenza 30 gennaio 1974, già citata ( causa 127/73, Racc . pag . 51, in particolare pag . 62 e segg . a proposito dell' art . 86 ); a proposito dell' art . 85, n . 1, v . la sentenza 10 luglio 1980, Marty / Lauder, punto 10 della motivazione ( causa 37/79, Racc . pag . 2481, in particolare pag . 2500 ).
( 98 ) Sentenza 6 febbraio 1973, Haecht II, punto 10 e segg . della motivazione ( causa 48/72, Racc . pag . 77, in particolare pag . 86 ); sentenza 10 luglio 1980, già citata, punto 10 della motivazione ( causa 37/79, Racc . pag . 2500 ).
( 99 ) V . sentenza 10 luglio 1980, già citata, punto 10 della motivazione ( causa 37/79, Racc . pag . 2499 ).
( d ) Sentenza 10 luglio 1980, già citata ( causa 37/79, Racc . pag . 2499 ).
( 101 ) V ., ad esempio, sentenza 25 novembre 1971, Béguelin, punti 19-22 della motivazione ( causa 22/71, Racc . pag . 949, in particolare pag . 961 ); sentenza 3 febbraio 1976, Fonderies Roubaix, punto 10 e segg . della motivazione ( causa 63/75, Racc . pag . 111, in particolare pag . 118 ); e, per ultimo, v . sentenza 28 gennaio 1986, Pronunptia, punto 33 della motivazione ( causa 161/84, Racc . pag . 353, in particolare pag . 387 ).
( 102 ) Sentenza 11 aprile 1989, punto 32 della motivazione ( causa 66/86 ).
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