Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 17 maggio 1990. - PETER KAEFER E ANDREA PROCACCI CONTRO STATO FRANCESE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE (POLYNESIE) - FRANCIA. - DIRITTO DI SOGGIORNO E DI STABILIMENTO - PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE - ARTICOLO 177 - COMPETENZA DELLA CORTE. - CAUSE RIUNITE C-100/89 E C-101/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04647
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con due domande di pronuncia pregiudiziale presentate dal Tribunal administratif di Papeete (Polinesia francese), la Corte è adita per la prima volta da un giudice di un territorio d' oltremare associato alla Comunità.
2. La Corte è chiamata anche per la prima volta ad interpretare gli artt. 132, n. 5, e 135 del Trattato nonché l' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE, relativa all' associazione dei paesi o territori d' oltremare (in prosieguo: i "PTOM") alla CEE (GU L 175, pag. 1), adottata ai sensi dell' art. 136 del Trattato.
3. Per la verità, nella sentenza 24 novembre 1977, Razanatsimba (causa 65/77, Racc. pag. 2229), la Corte ha già interpretato l' art. 62 della convenzione tra gli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico con la Comunità economica europea, firmata a Lomé il 28 febbraio 1975 e pubblicata in allegato al regolamento (CEE) del Consiglio 30 gennaio 1976, n. 199 (GU L 25, pag. 1).
4. Questo articolo è per la convenzione di Lomé ciò che l' art. 176 è per la decisione del Consiglio 86/283, ma l' estensione di queste due disposizioni non è tuttavia identica. Inoltre la principale questione sollevata nel presente procedimento non è stata affrontata nel procedimento sopra menzionato.
5. Per quanto riguarda i fatti che hanno dato vita alle controversie in via principale, sarà sufficiente ricordare che il sig. P. Kaefer, cittadino tedesco (causa C-100/89), entrato come turista nella Polinesia francese, avrebbe voluto ottenervi un permesso di soggiorno. L' autorità amministrativa competente non glielo concedeva avvalendosi di una norma per cui "un visto turistico non potrà essere trasformato in loco in permesso di soggiorno". Il sig. Kaefer pertanto ricorreva dinanzi al Tribunal administratif di Papeele sostenendo essenzialmente che l' art. 176 della decisione del Consiglio 86/283 gli attribuiva il diritto di stabilirsi in questo territorio.
6. Il sig. A. Procacci (causa C-101/89) giungeva sul territorio polinesiano con passaporto svizzero. Scaduto il visto turistico non si preoccupava di regolarizzare la sua situazione. Sostiene di avere svolto in Polinesia diverse attività in particolare quella di decoratore. Fermato per infrazione al codice della strada, veniva anche accusato per diverse altre infrazioni ed in particolare per soggiorno irregolare, mancanza di permesso di soggiorno e di lavoro, mancanza di patente e di iscrizione nel registro del commercio. Avendone l' alto commissario della Repubblica decretato l' espulsione dal territorio, il Procacci ricorreva al Tribunal administratif facendo valere di essere parimenti cittadino italiano e appellandosi al diritto comunitario.
7. Prima di esaminare il merito della questione, identica nei due procedimenti, sollevata dal Tribunal administratif di Papeete, debbo accertare se la Corte sia, nel caso, competente.
Sulla competenza della Corte
8. Il Regno Unito sostiene che il Tribunal administratif di Papeete non è una "giurisdizione di uno degli Stati membri" cui potrebbe applicarsi l' art. 177 del Trattato CEE e che di conseguenza la Corte di giustizia non è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale nella fattispecie.
9. Il Regno Unito ricorda all' uopo che le disposizioni dell' art. 227, n. 3, relative ai paesi e territori d' oltremare, non collimano con le disposizioni dell' art. 227, n. 2, relative ai dipartimenti francesi d' oltremare. Per i primi non si può generalmente applicare il Trattato CEE e il diritto derivato, come è invece possibile per i secondi (1). L' art. 227, n. 3, dispone infatti che
"i paesi e i territori d' oltremare, il cui elenco figura nell' allegato quarto del presente Trattato, costituiscono l' oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte del Trattato stesso".
10. Tuttavia a parere del Regno Unito, emerge senza dubbio sia dalla lettera dell' art. 227, n. 3, sia dagli artt. 131-136 bis del Trattato CEE che la quarta parte del Trattato CEE costituisce una lex specialis che si applica ai paesi e territori d' oltremare, con esclusione di altre disposizioni del Trattato, salvo qualora queste disposizioni vengano inserite come riferimento (come il capitolo relativo allo stabilimento, che viene inserito, per riferimento, sotto condizione, dalle disposizioni dell' art. 132, n. 5). E' pertanto evidente che l' art. 177 non si applica alle giurisdizioni dei PTOM.
11. Al pari della Commissione, ritengo che ci si possa chiedere se un giudice di un paese o territorio possa sollevare questioni pregiudiziali, in particolare in quanto l' art. 227, n. 2, stabilisce esplicitamente che si applicano ai territori d' oltremare le "disposizioni particolari e generali del presente Trattato riguardanti (...) le istituzioni", mentre nulla di analogo è contenuto nel n. 3 dedicato ai PTOM.
Ma, d' altro lato, è d' uopo constatare che ciò non ha impedito agli autori del Trattato di attribuire competenze al Consiglio ed alla Commissione, sia nella quarta parte del Trattato sia nella convenzione di applicazione allegata al Trattato. Si tratta in particolare dell' art. 136, secondo comma, il quale dispone che dopo la scadenza della convenzione di applicazione allegata al Trattato che stabilisce, per un primo periodo di cinque anni, le modalità e la procedura dell' associazione tra i PTOM e la Comunità
"il Consiglio, deliberando all' unanimità, stabilisce, movendo dalle realizzazioni acquisite e basandosi sui principi scritti nel presente Trattato, le disposizioni che dovranno essere previste per un nuovo periodo".
12. Se gli autori del Trattato fossero realmente partiti dal principio che le disposizioni del Trattato relative alle istituzioni non potevano essere assolutamente applicate nell' ambito del "regime speciale di associazione" dei PTOM, avrebbero previsto che i provvedimenti di cui all' art. 136, secondo comma, sarebbero stati adottati grazie ad un nuovo trattato o protocollo da stipulare dagli Stati membri e da ratificare dai parlamenti nazionali.
13 Peraltro occorre osservare, così come la Corte si è pronunciata nelle sentenze 30 aprile 1974, Haegeman (causa 181/73, Racc. pag. 449), e 30 settembre 1987, Demirel (causa 12/86, pag. 3719, in particolare pag. 3750),
"che un accordo concluso dal Consiglio, in conformità agli artt. 228 e 238 del Trattato, costituisce, per quanto riguarda la Comunità, un atto compiuto da una delle sue istituzioni ai sensi dell' art. 177, primo comma, lett. b), che le disposizioni di un siffatto accordo formano, dal momento della sua entrata in vigore, parte integrante dell' ordinamento giuridico comunitario e che, nell' ambito di questo ordinamento, la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull' interpretazione dell' accordo stesso".
14. Orbene, ciò deve valere a fortiori per una decisione adottata in modo unilaterale dal Consiglio in applicazione di una disposizione del Trattato, nel caso dell' art. 136.
15. Occorre inoltre che la questione pregiudiziale sia sollevata da una "giurisdizione di uno degli Stati membri" (art. 177, secondo comma). Un giudice di un paese terzo, firmatario della convenzione di Lomé ad esempio, non potrebbe evidentemente sollevare una questione pregiudiziale. Nella fattispecie non si mette tuttavia in dubbio che il Tribunal administratif di Papeete sia un siffatto giudice secondo l' ordinamento giuridico francese. Ciò emerge in particolare dagli artt. 2, 72 e 74 della Costituzione della Repubblica francese nonché dalla legge 6 settembre 1984 relativa al territorio della Polinesia francese (2), il cui art. 1 dispone che
"(...) il territorio della Polinesia francese costituisce (...) un territorio d' oltremare dotato di autonomia interna nell' ambito della Repubblica".
Ai sensi dell' art. 3 di questa legge, lo Stato francese rimane competente in materia di giustizia e di organizzazione giudiziaria. Infine la stessa legge istituisce un Tribunal administratif della Polinesia francese con sede in Papeete (3), la cui situazione è analoga a quella di un Tribunal administratif della metropoli (4). In materia di ricorsi per abuso di potere, l' appello va interposto dinanzi al Consiglio di Stato, nelle altre materie dinanzi alla Cour administrative d' appel di Parigi.
16. Sono pure d' accordo con la Commissione quando fa notare che è, certamente, necessario trovarsi in presenza di una "giurisdizione di uno degli Stati membri", ma che questo elemento
"non è sufficiente in sé a stabilire la competenza della Corte. Infatti la nozione di giurisdizione di uno Stato membro, ai sensi dell' art. 177, secondo e terzo comma, va interpretata in ordine alla sua economia e al suo scopo. In questo senso può solo riferirsi ad una giurisdizione che decida in una controversia sorta in una parte del territorio di uno Stato membro disciplinata da disposizioni del diritto comunitario (...). Se il complesso delle disposizioni sostanziali del Trattato CEE non può essere applicato ai PTOM, ciò non esclude che questi dipendano dal Trattato per quanto riguarda il loro specifico regime di associazione alla Comunità".
17. Ora, il giudice di rinvio propone esattamente alla Corte una questione sull' interpretazione di talune disposizioni che disciplinano questo specifico regime di associazione, cioè l' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283, e in aggiunta gli artt. 132, n. 5, e 135 del Trattato CEE.
18. Per queste ragioni ritengo che la Corte abbia competenza a pronunciarsi sulla questione sollevata dal Tribunal administratif di Papeete.
Sul merito
19. Il Kaefer ed il Procacci hanno sostenuto dinanzi al Tribunal administratif che i provvedimenti di diniego del permesso di soggiorno al primo e di espulsione del secondo erano stati adottati trasgredendo disposizioni del diritto comunitario ed in particolare dell' art. 176 della citata decisione del Consiglio.
20. Pertanto il giudice a quo ha sollevato, in ambedue i procedimenti, la stessa questione, se cioè
"il campo di applicazione delle citate disposizioni (5) della decisione del Consiglio delle Comunità europee 30 giugno 1986, si estenda, con riguardo segnatamente agli artt. 132, n. 5, e 135 del Trattato 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità economica europea, ai provvedimenti di qualsiasi natura, adottati dalle autorità dello Stato, le sole competenti in materia di ingresso e di soggiorno nel territorio della Polinesia francese degli stranieri cittadini di Stati membri della Comunità economica europea e, in caso affermativo, se la natura, l' economia e la lettera delle disposizioni de quibus possano produrre effetti diretti sui rapporti tra i destinatari ed i terzi".
21. Esaminerò nell' ordine le due parti della questione.
A - Il campo d' applicazione "ratione materiae" dell' art. 176
22. La prima parte della questione verte essenzialmente sul se le autorità francesi competenti possano ancora adottare nei confronti di cittadini di altri Stati membri provvedimenti come il diniego di autorizzazione di soggiorno o l' espulsione, tenuto conto del dettato degli artt. 132, n. 5, e 135 del Trattato istitutivo della CEE e delle disposizioni dell' art. 176 della decisione del Consiglio 86/283.
23. Quanto alla soluzione di detta questione condivido interamente l' opinione dei governi britannico e francese nonché della Commissione.
24. Ai sensi dell' art. 135 del Trattato,
"fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l' ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l' unanimità degli Stati membri".
25. Poiché nessuna convenzione di questo tipo è stata stipulata, i cittadini degli Stati membri non possono fondarsi sul diritto comunitario per ottenere il diritto di ingresso e di soggiorno in un paese o territorio d' oltremare onde conseguirvi e svolgere un lavoro retribuito.
26. L' art. 132, n. 5, del Trattato, recita:
"Nelle relazioni tra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari prese in virtù dell' art. 136".
27. Al tempo dei fatti di cui alla controversia in via principale, vigevano "disposizioni particolari prese in virtù dell' art. 136". Si tratta di quelle di cui all' art. 176 della decisione del Consiglio 86/283 che così dispone:
"Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazioni di servizi, le autorità competenti dei paesi e territori riservano un trattamento non discriminatorio ai cittadini ed alle società degli Stati membri. Tuttavia, se per una determinata attività uno Stato membro non può assicurare un trattamento dello stesso tipo ai cittadini od alle società della Repubblica francese, del Regno di Danimarca, del Regno dei Paesi Bassi o del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, stabilito in un paese o territorio, nonché alle società soggette alle legislazioni del paese o territorio in questione ed in esso stabilite, l' autorità competente di questo paese o territorio non è tenuta ad accordare tale trattamento".
28. Da tutte queste disposizioni emerge che, nei paesi e territori d' oltremare, i cittadini degli altri Stati membri possono chiedere il diritto di ingresso e di soggiorno unicamente al fine di svolgere attività lavorative autonome, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dall' articolo ora citato.
29. Le autorità competenti dei paesi e territori hanno unicamente l' obbligo di riservare ai cittadini e alle società degli altri Stati membri "un trattamento non discriminatorio", vale a dire di applicare loro condizioni identiche a quelle riservate ai cittadini ed alle società appartenenti allo Stato con cui questi paesi e territori hanno particolari relazioni.
30. Pertanto le autorità competenti hanno il diritto di pretendere dai cittadini degli altri Stati membri il possesso di tutte le qualifiche professionali ed in particolare dei diplomi, richiesti ai propri cittadini che desiderano svolgere la stessa attività lavorativa autonoma o la stessa prestazione di servizi. Inoltre, se in un paese o territorio l' accesso dei cittadini originari della "madrepatria" a talune attività o prestazioni di servizi dipende da restrizioni speciali o è anche vietato, le medesime restrizioni o divieti possono essere applicati nei confronti dei cittadini di altri Stati membri. Tra dette restrizioni può esservi il requisito di possedere l' autorizzazione allo stabilimento prima di entrare nel territorio di cui trattasi.
31. Il diritto dei cittadini di altri Stati membri di stabilirsi nel paese o nel territorio e di prestarvi servizi dipende peraltro dalla condizione di reciprocità di cui si tratta al termine dell' art. 176 e su cui ritornerò più avanti.
32. Emerge così da quanto precede che la direttiva del Consiglio 21 marzo 1973 relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all' interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (direttiva 73/148/CEE, GU L 172, pag. 14) non si può applicare nei paesi o territori d' oltremare.
33. Propongo pertanto di risolvere la prima parte della questione nel modo seguente:
"Né gli artt. 132, n. 5, e 135 del Trattato né l' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1976, 86/283, relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla CEE, si estendono ai provvedimenti di qualsiasi natura che le autorità competenti possono adottare in materia di ingresso e di soggiorno di cittadini di altri Stati membri in un territorio d' oltremare. Nei paesi e territori d' oltremare, i cittadini degli Stati membri possono far valere un diritto d' ingresso e di soggiorno solo al fine di svolgere attività lavorativa autonoma, alle condizioni di cui al citato art. 176".
B - Se l' art. 176 conferisca ai singoli diritti che possono essere fatti valere dinanzi ai giudici
34. Benché la seconda parte della questione abbia rilievo solo qualora la Corte risolva in modo affermativo la prima, mi sembra comunque opportuno esaminarla, dal momento che uno dei ricorrenti intendeva svolgere un' attività lavorativa autonoma nella Polinesia francese.
35. A parere del governo del Regno Unito, emerge dalla sentenza 5 febbraio 1963, Van Gend e Loos (causa 26/62, Racc. pag. 1, in particolare pag. 23), che la nozione di efficacia immediata del diritto comunitario si fonda sullo scopo del Trattato di garantire l' integrazione economica in un mercato comune; orbene, non si trova fondamento analogo negli obiettivi della quarta parte del Trattato. Pertanto questa e la decisione del Consiglio 86/283 sono prive di efficacia immediata nei confronti dei giudici della Polinesia francese.
36. Occorre riconoscere che la sentenza Van Gend e Loos è impostata secondo l' argomentazione svolta dal Regno Unito e riferita più dettagliatamente nella relazione d' udienza.
37. Cionondimeno la Corte ha in seguito dichiarato, a proposito dell' accordo di associazione stipulato nel 1963 tra la Comunità e la Turchia, quanto segue:
"Una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace, qualora, tenuto conto del suo tenore letterale, nonché dell' oggetto e della natura dell' accordo, implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione ed i cui effetti non siano subordinati all' adozione di alcun atto ulteriore" (6).
38. Ora anche se questo accordo mira a costituire a termine un' unione doganale tra la CEE e la Turchia, non si può affermare che abbia lo scopo di costituire, come la sentenza Van Gend e Loos recita,
"un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini".
39. Peraltro, nella citata sentenza Razanatsimba, che verteva sulla convenzione di Lomé, cioè su di un accordo con paesi terzi non mirante a costituire una unione doganale, la Corte ha dichiarato che l' art. 62 di questa convenzione non attribuisce ai cittadini di uno Stato ACP il diritto di stabilirsi nel territorio di uno Stato membro della CEE, a prescindere dalla cittadinanza, per svolgervi professioni riservate, dalla normativa di tale Stato, ai cittadini di questo.
40. La Corte ha dunque preso in esame l' effettiva portata dell' articolo invocato dal ricorrente in via principale e non ha escluso d' ufficio la possibilità che la convenzione di Lomé possa attribuire ai singoli (anche cittadini di un paese ACP) diritti che i giudici dovrebbero tutelare.
41. Si può dunque concludere che la sentenza Van Gend e Loos va ricollocata nel suo contesto. Costituiva la prima asserzione del principio dell' efficacia diretta e riguardava una disposizione del Trattato. In seguito la Corte ha nuovamente esaminato la questione dell' efficacia diretta a proposito di accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi. Ha riconosciuto che diritti che appartengono al patrimonio giuridico dei singoli possano sorgere anche da taluni obblighi che un accordo non originante un nuovo ordine giuridico impone agli Stati membri. Lo stesso avviene a fortiori allorché si sia di fronte non ad un accordo concluso con paesi terzi ma, come nella fattispecie, ad una decisione del Consiglio.
42. Posso pertanto prendere in esame il dettato dell' art. 176 per accertare se soddisfi ai requisiti stabiliti in particolare dalla sentenza Demirel.
43. A questo proposito il governo francese e la Commissione ricordano le numerose sentenze con cui la Corte ha vincolato l' efficacia diretta di una disposizione al suo carattere chiaro, sufficientemente preciso ed incondizionato. Sostengono che l' obbligo imposto dall' art. 176 alle autorità competenti dei paesi e territori d' oltremare non è affatto incondizionato, in quanto munito di clausola di reciprocità.
44. Per quanto mi riguarda, sono tuttavia del parere che con la locuzione "disposizione incondizionata" la Corte ha voluto riferirsi a disposizioni che non lasciano agli esecutori alcun margine discrezionale consentendo loro di condizionarne o restringerne l' ambito di applicazione.
45. Ora, l' art. 176, primo comma, della decisione del Consiglio non lascia ai suoi destinatari, cioè alle autorità competenti dei PTOM, alcun margine discrezionale quanto all' applicazione del principio di non discriminazione, qualora siano soddisfatte le condizioni previste da questo articolo. Per quanto riguarda la condizione di reciprocità, essa non è alla mercé di queste stesse autorità: è o non è soddisfatta dagli altri Stati membri.
46. In altri termini ritengo che la deroga al principio di non discriminazione, che può derivare dal fatto che la condizione di reciprocità non è soddisfatta, ha unicamente "carattere eventuale", non idoneo a contestare l' efficacia immediata del principio stesso. Per analogia rimando alla sentenza della Corte 17 ottobre 1989, Comune di Carpaneto Piacentino, punto 32 della motivazione (cause riunite 231/87 e 129/88, Racc. pag. 3233), in cui la Corte ha ritenuto che tale era parimenti il caso di eccezione alla regola del non assoggettamento all' IVA di attività svolte da enti di diritto pubblico, in quanto pubbliche autorità ex art. 4, n. 5, secondo comma, della stessa direttiva in materia di IVA, nei casi in cui il non assoggettamento avesse prodotto distorsioni di concorrenza di una certa entità.
47. A mio parere nel caso di specie si deve consentire ad un cittadino olandese, ad esempio, di sostenere dinanzi alle autorità competenti o ai giudici della Polinesia francese che un cittadino di questo territorio avrebbe il diritto di svolgere nei Paesi Bassi la stessa attività lavorativa autonoma che detto cittadino vorrebbe svolgere in Polinesia, qualora egli possedesse tutti i requisiti richiesti ai cittadini olandesi (tranne, s' intende, la cittadinanza).
48. L' onere di detta prova spetta al ricorrente. La deve fornire, ad esempio, producendo un documento emesso da un' autorità competente dei Paesi Bassi o derivante da una direttiva della Comunità relativa al mutuo riconoscimento dei diplomi per quanto riguarda l' attività di cui trattasi allorché questa direttiva, come pare si verifichi sempre, non faccia distinzione tra i cittadini di altri Stati membri a seconda che provengano dal territorio metropolitano di uno Stato membro o da un paese o territorio d' oltremare dipendente da questo.
49. La Commissione ha proposto ricorso per inadempimento contro la Francia (causa C-263/88, Racc. 1990, pag. 0000) proprio perché questo Stato membro non aveva adottato i provvedimenti necessari atti a consentire ai cittadini di un altro Stato membro, in possesso del diploma francese necessario, di stabilirsi o di prestare servizi come medico, infermiere responsabile di cure generali, ostetrico, odontotecnico e veterinario nel territorio d' oltremare della Polinesia francese, in seguito all' adozione di direttive comunitarie volte al mutuo riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di queste cinque professioni. La Commissione non sostiene che queste direttive si possano applicare in questo territorio ma che ne consegue che gli altri Stati membri hanno l' obbligo, alle condizioni di merito e di rito previste in materia, di riconoscere i diplomi francesi, come peraltro quelli rilasciati da un altro Stato membro, in possesso di un cittadino della Repubblica francese, senza poter pretendere una condizione relativa al luogo di stabilimento di detto cittadino.
50. In quelle conclusioni concernenti la causa C-263/88, avevo proposto di accogliere il ricorso della Commissione.
51. Ricordo ancora una volta che l' art. 132, n. 5, del Trattato CEE dispone:
"nelle relazioni tra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari prese in virtù dell' art. 136".
52. Orbene, le disposizioni particolari adottate ai sensi dell' art. 136 riguardano unicamente le ipotesi del cittadino di uno Stato membro che vuole stabilirsi in un paese o territorio d' oltremare. Si tratta appunto dell' art. 176 di cui trattasi nella presente causa.
53. L' art. 132, n. 5, rimane fino ad oggi l' unica disposizione che disciplina il problema della libertà di stabilimento nella direzione PTOM-Comunità. Poiché questo articolo fa riferimento a disposizioni e procedimenti del capitolo concernente il diritto di stabilimento, ritengo di poter concludere che queste persone possono richiamarsi alle direttive emanate su questo fondamento, le quali non escludono dal loro ambito di applicazione persone fino a quel momento stabilite in un paese o territorio d' oltremare.
54. Purché una direttiva in tal senso sia stata emanata, il cittadino francese originario della Polinesia può dunque stabilirsi in tutti gli altri Stati membri esibendo un diploma francese. Lo stesso a fortiori se è in possesso del diploma richiesto dalla normativa del paese in cui desidera stabilirsi. ((Poiché l' art. 132, n. 5, rimanda al capitolo sulla libertà di stabilimento, ci si può anche chiedere se, nell' ipotesi formulata da ultimo, questi non abbia già acquistato il diritto di stabilimento trascorso il periodo di transizione, sulla base della sentenza 21 giugno 1974, Reyners (causa 2/74, Racc. pag. 631). In detta ipotesi, la condizione di reciprocità, non incluso l' art. 8 della convenzione di applicazione relativa all' associazione dei PTOM, allegata al Trattato CEE, sarebbe stata inclusa nell' art. 176 inavvertitamente, probabilmente al solo scopo di stabilire un certo parallelismo con le convenzioni di Yaoundé e di Lomé, mentre in quegli accordi essa ha un significato del tutto diverso, come emerge dalla citata sentenza Razanatsimba. Ma non è qui necessario approfondire detta questione)).
55. Al contrario, come ho già accennato, il cittadino di un altro Stato membro può far valere il diritto di stabilimento in un paese o territorio d' oltremare che dipenda per esempio dalla Francia, unicamente se in possesso di un diploma francese.
56. In contrasto con quanto sostiene il governo francese, il diritto dei cittadini francesi stabiliti in un paese o territorio d' oltremare di stabilirsi nel territorio degli altri Stati membri non è più dunque alla mercé di questi ultimi qualora sia stata emanata una direttiva. In particolare non può mutare nel tempo a piacimento di questi Stati membri.
57. Riassumendo, ritengo allora che il cittadino di uno Stato membro debba poter provare dinanzi alle autorità competenti o ai giudici di un paese o territorio d' oltremare che la condizione di reciprocità è soddisfatta per quanto riguarda lo Stato membro di cui è cittadino e si debba poter avvalere, di conseguenza, del principio di non discriminazione di cui all' art. 176 della decisione del Consiglio 86/283.
Conclusioni
58. Per tutti i motivi sopra esposti propongo di risolvere nel modo seguente la questione sollevata dal Tribunal administratif di Papeete (7):
"1) Né gli artt. 132, n. 5, e 135 del Trattato né l' art. 136 della decisione del Consiglio 30 giugno 1976, 86/283/CEE, relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla CEE si estendono ai provvedimenti di qualsiasi natura che le autorità competenti possono adottare in materia di ingresso e di soggiorno di cittadini di altri Stati membri in un territorio d' oltremare. Nei paesi e territori d' oltremare i cittadini degli altri Stati membri possono far valere il diritto d' ingresso e di soggiorno solo al fine di svolgere attività lavorativa autonoma, alle condizioni previste dal citato art. 176.
2) L' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE, relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla CEE, va interpretato nel senso che il principio di non discriminazione da esso sancito può essere fatto valere dinanzi alle autorità competenti di un paese o territorio da parte del cittadino di uno Stato membro diverso da quello con cui questo paese o territorio intrattiene relazioni particolari, il quale intenda ivi svolgere una determinata attività lavorativa autonoma o ivi recarsi per svolgere una prestazione di servizi di un certo tipo, e che questa domanda deve essere accolta se la persona di cui trattasi soddisfa a tutte le condizioni richieste, per quanto riguarda l' attività lavorativa autonoma o la prestazione di servizi di cui trattasi, ai cittadini dello Stato membro con cui il paese o territorio intrattiene particolari relazioni i quali non siano stabiliti in questo paese o territorio, e se è certo che nello Stato membro di cui egli è cittadino un trattamento della stessa natura è garantito alle persone stabilite fino a quel momento nel paese o territorio di cui trattasi e che abbiano la cittadinanza dello Stato membro con cui questo paese o territorio intrattiene particolari relazioni".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) V. sentenza 10 ottobre 1978, Hansen (causa 148/77, Racc. pag. 1787).
(2) Legge 6 settembre 1984, n. 820, relativa al territorio della Polinesia francese (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese 7 settembre 1984, pag. 2831).
(3) Artt. 98-102 della legge 6 settembre 1984, citata.
(4) Si veda Chapus, R.: Droit du contentieux administratif, Paris, ed. Monchrestien, 1982, pagg. 16-20, e Schultz, P.: Contentieux administratif français d' outre-mer, fascicolo 780, aggiornato, 1989.
(5) Emerge dal capoverso precedente della sentenza che si tratta dell' art. 176.
(6) Sentenza 30 settembre 1987, Demirel, punto 14 della motivazione, già citata (causa 12/86, pag. 3752).
(7) In quanto la controversia in via principale riguarda individui e non società, trascuro questo aspetto dell' art. 176.
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