Avviso legale importante
CONCLUSIONI RIUNITE DELL'AVVOCATO GENERALE MISCHO DEL 21 MARZO 1991. - CARGILL BV CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CAUSA C-248/89. - CARGILL BV CONTRO PRODUKTSCHAP VOOR MARGARINE, VETTEN EN OLIEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE : COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN - PAESI BASSI. - CAUSA C-365/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02987
Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La società Cargill BV (in prosieguo: la "Cargill") chiede, con un ricorso diretto (causa C-248/89), l' annullamento del regolamento (CEE) della Commissione 18 maggio 1989, n. 1358, che modifica il regolamento (CEE) n. 735/85 che fissa l' importo dell' integrazione nel settore dei semi oleosi (GU L 135, pag. 22). La ricevibilità di questo ricorso non è né contestata né contestabile.
2. D' altra parte, con un rinvio pregiudiziale (procedimento C-365/89), il College van Beroep voor het Bedrijfsleven dell' Aia (Paesi Bassi) chiede alla Corte di pronunciarsi sulla validità dello stesso regolamento n. 1358/89, sulla validità del regolamento n. 735/85 nonché sulle conseguenze che deriverebbero dall' invalidità di uno o dei due regolamenti soprammenzionati.
3. Il regolamento n. 1358/89 ha come unico oggetto di modificare l' allegato III del regolamento n. 735/85 (1), nel quale si è verificato un errore materiale per quanto riguarda i tassi di conversione dell' ECU.
4. La Commissione si era subito resa conto di tale errore ed aveva adottato, il giorno successivo, il regolamento (CEE) n. 756/85 (2) che sospende la fissazione anticipata dell' integrazione.
5. A seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dallo stesso giudice nazionale, avete dichiarato in una sentenza in data 28 febbraio 1989, Cargill (causa 201/87, Racc. pag. 489), quanto segue:
"1. Il regolamento della Commissione n. 756/85 è invalido alla luce dell' art. 8, n. 1, del regolamento del Consiglio, n. 1594/83.
2. Fino a che l' invalidità del regolamento della Commissione n. 735/85 non sia stata accertata, l' invalidità del regolamento della Commissione n. 756/85 implica l' obbligo per il Produktschap di rilasciare retroattivamente alla Cargill i certificati con prefissazione richiesti il 22 marzo 1985 e di versare alla stessa l' integrazione nell' importo stabilito dal regolamento della Commissione n. 735/85".
6. Nella sua versione in vigore all' epoca dei fatti, l' art. 8, n. 1, del regolamento n. 1594/83 (3), soprammenzionato, precisava:
"In caso di situazione anormale sul mercato dei semi della Comunità, in particolare qualora il numero delle domande di fissazione anticipata dell' integrazione non corrisponda al normale collocamento dei semi raccolti nella Comunità, possono essere decise, nel caso in cui il certificato di cui all' art. 4 non sia ancora stato rilasciato, la modifica dell' importo dell' integrazione e la sospensione della fissazione anticipata di detto importo, nella misura in cui ciò sia necessario per ristabilire l' equilibrio tra il mercato della Comunità e il mercato mondiale".
7. Avete dichiarato che il regolamento n. 756/85 era invalido per i seguenti motivi:
"(...) la Commissione poteva validamente decidere di sospendere la prefissazione solo se il mercato comunitario dei semi oleosi si trovava effettivamente in una situazione anormale di squilibrio" (punto 17 della motivazione),
"(...) un errore di calcolo non costituisce infatti di per sé una situazione normale del mercato e non implica necessariamente di per sé il rischio che una situazione del genere si determini, come la presente causa dimostra" (punto 18 della motivazione).
8. In un obiter dictum, avete aggiunto:
"(...) Quanto al regolamento della Commissione n. 735/85 il quale, secondo le parti, contiene un errore di calcolo, esso deve essere considerato valido finché la sua invalidità non sia stata accertata. La questione della validità di questo regolamento non è stata sollevata nel contesto del presente procedimento pregiudiziale" (punto 21 della motivazione).
9. L' oggetto della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale riguarda sempre l' obbligo per l' ente nazionale di rilasciare retroattivamente alla Cargill i certificati di prefissazione richiesti il 22 marzo 1985 e di versarle l' integrazione per l' importo derivante dagli allegati del regolamento n. 735/85.
10. Ritengo utile trattare innanzitutto il problema della validità del regolamento n. 735/85 (seconda questione posta), per poi affrontare la questione della validità del regolamento n. 1358/89. Tale modo di procedere mi è suggerito dalla preoccupazione di rispettare la cronologia e dal fatto che la validità del regolamento n. 1358/89 può dipendere, almeno in parte, dall' eventuale invalidità del regolamento n. 735/85.
Sulla validità del regolamento n. 735/85
11. La seconda questione nel procedimento C-365/89 è così formulata:
"Se il regolamento (CEE) della Commissione 21 marzo 1985, n. 735, sia invalido, a causa di un' inesattezza riguardante i tassi di conversione nella valuta dello Stato membro di trasformazione stabiliti da detto regolamento, quando tale Stato non coincide con lo Stato membro di produzione, e non possa pertanto costituire il fondamento per la concessione di un' integrazione come richiesto dalla ricorrente".
12. Come risulta dalla citazione di cui sopra, nella vostra risposta alla seconda questione nella causa 201/87, soprammenzionata, avete esplicitamente lasciata aperta la questione della validità del regolamento n. 735/85, pur constatando in un obiter dictum che tale regolamento, a dire delle parti, contiene un errore di calcolo (punto 21 della motivazione). Posso quindi ritenere acquisita l' esistenza di tale errore di calcolo. Nel corso del presente procedimento, è risultato che esso si trovava nell' allegato III del regolamento, intitolato "Corso dell' ECU da utilizzare per la conversione delle integrazioni finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest' ultimo non è quello di produzione".
13. Occorre ricordare qui che l' art. 33 del regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1983, n. 2681, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi (GU L 266, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 28 giugno 1984, n. 1814 (GU L 170, pag. 44), impone alla Commissione gli obblighi seguenti:
"2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L, immediatamente dopo la fissazione:
- l' importo dell' integrazione, espresso in ECU,
- l' importo dell' integrazione finale, risultante dalla conversione nelle singole monete nazionali dell' importo suddetto, maggiorato o diminuito dell' importo differenziale,
da concedere per 100 kg di semi. L' importo dell' integrazione finale, espresso nella moneta di uno Stato membro si applica ai semi raccolti e trasformati in tale Stato membro.
3. Contemporaneamente all' importo dell' integrazione finale, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L, i tassi di cambio in contanti ed a termine dell' ECU, espressi nelle monete nazionali e calcolati a norma dell' art. 4 del regolamento (CEE) n. 1813/84. I tassi di cambio a termine sono determinati per i mesi successivi a quello in corso, per i quali l' integrazione può essere fissata in anticipo.
4. Qualora i semi vengano raccolti in uno Stato membro e trasformati in un altro Stato membro, l' integrazione da concedere è pari all' integrazione finale di cui al paragrafo 2 espressa nella moneta dello Stato membro del produttore e convertita nella moneta dello Stato membro del trasformatore utilizzando il tasso bilaterale derivato dai tassi di cambio di cui al paragrafo 3.
I tassi di cambio da utilizzare sono quelli applicabili (...)".
14. Nella fattispecie, l' importo dell' integrazione propriamente detta, determinato in conformità al n. 2, di cui sopra e pubblicato, per quanto riguarda i semi di girasole, nell' allegato II del regolamento n. 735/85, non è stato in verità contestato, e ciò nonostante le osservazioni presentate dalla Cargill relativamente al potere discrezionale, eccessivo a suo parere, di cui dispone la Commissione per costruire il "prezzo del mercato mondiale" ai sensi dell' art. 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (4) (in prosieguo: il "regolamento di base").
15. Posso quindi partire dal principio che tale integrazione sia compatibile con l' art. 27, n. 1, del regolamento di base che è così formulato:
"Quando il prezzo indicativo valido per una specie di semi è superiore al prezzo del mercato mondiale determinato per tale specie, in conformità alle disposizioni dell' art. 29, viene concessa un' integrazione per i semi di detta specie raccolti e trasformati nella Comunità; con riserva delle deroghe (...) tale aiuto è pari alla differenza tra questi prezzi".
16. Per contro, quando si tratta di semi raccolti in uno Stato membro e trasformati in un altro Stato membro, si fa appello ai tassi di cambio determinati in conformità ai nn. 3 e 4 dell' art. 33, soprammenzionato, e pubblicati nell' allegato III del regolamento che fissa gli importi delle integrazioni. Quando questi tassi sono fissati in maniera inesatta, l' integrazione ottenuta dall' operatore non corrisponde più alla differenza tra il prezzo indicativo ed il prezzo del mercato mondiale, e l' art. 27, n. 1, del regolamento di base è violato.
17. E' quanto è successo nella fattispecie, in cui i tassi di cambio che figurano nell' allegato III non sono stati adottati in conformità a quanto disposto dall' art. 33 del regolamento n. 2681/83.
18. Come fa presente infatti la Commissione (5),
"per quanto riguarda il corso dell' ECU in contanti, i dati pubblicati il 21 e il 22 marzo nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (6) mettono senza dubbio in luce l' errore manifesto che comporta l' allegato III del regolamento n. 735/85. Il corso dell' ECU in franchi francesi come pubblicato, quindi conosciuto da qualsiasi operatore della Comunità, si collocava a circa 6,82 FF per 1 ECU mentre il corso che figurava nell' allegato III era di 6,02 FF, cioè un errore di più del 10%. La perdita lamentata dalla Cargill deriva direttamente ed esclusivamente da tale errore manifesto per quanto riguarda il tasso di cambio dell' ECU in franchi francesi, in quanto gli importi dell' integrazione fissati all' allegato II erano esatti. Infatti, in conformità alle disposizioni dell' art. 33, n. 4, primo comma, del regolamento n. 2681/83, soprammenzionato, l' importo dell' integrazione risultante dall' applicazione di questo tasso errato ammonta a:
120,69 FF, cioè 52,04 HFL per 100 kg (120,69 : 6,025 x 2,598150 = 52,04), mentre l' applicazione del corso esatto le dà diritto ad un' integrazione di:
120,69 FF, cioè 44,68 HFL per 100 kg
(120,69 : 6,802180 x 2,51827 = 44,68).
Tale differenza tra l' importo errato dell' integrazione finale e il suo importo esatto, cioè 7,36 HFL o 2,92 ECU (7,36 : 2,51827 = 2,923), è considerevole".
19. La Commissione aggiunge che, per un' impresa quale la Cargill, tale differenza doveva essere quasi equivalente al costo della trasformazione dei semi di cui trattasi. L' allegato III del regolamento n. 735/85 era quindi illegittimo, e la sua applicazione avrebbe pertanto portato ad integrazioni esse stesse illegittime.
20. La Cargill afferma tuttavia inoltre che, anche se il regolamento n. 735/85 fosse invalido, ciò non avrebbe conseguenze dinanzi al giudice nazionale, poiché un' autorità pubblica (nella fattispecie il Produktschap) non potrebbe opporre la nullità di una normativa proveniente da se stessa, o eventualmente di una normativa che è ad essa applicabile, ad un privato interessato che le chiede di rispettare tale normativa. Tale argomento non può manifestamente essere accolto, poiché l' invalidità di un regolamento esiste necessariamente erga omnes.
21. Per quanto riguarda la seconda questione posta dal College van Beroep, concludo pertanto che l' allegato III del regolamento n. 735/85 è invalido e che esso non può di conseguenza costituire una base per la concessione dell' aiuto chiesto dalla ricorrente che avrebbe precisamente comportato l' utilizzo dei corsi dell' ECU che figurano in tale allegato.
22. Poiché ho appena descritto l' ampiezza dell' errore commesso, vorrei subito approfondire tale questione ed esaminare se la Cargill doveva necessariamente accorgersi di tale errore o se essa poteva per contro legittimamente fidarsi delle cifre che figuravano nell' allegato III.
23. A tal proposito, occorre far notare che, nell' allegato III del regolamento che aveva immediatamente preceduto il regolamento n. 735/85, cioè il regolamento 14 marzo 1985, n. 672 (GU L 74, pag. 79), il corso del FF rispetto all' ECU in contanti era stato fissato a 6,799470. La differenza tra questo corso e il corso errato che figurava nel regolamento n. 735/85, cioè 6,025450, si sarebbe potuta spiegare solo se nel frattempo si fosse verificata una svalutazione dell' ordine dell' 11% del FF. Si sarebbe trattato in tal caso di una "svalutazione competitiva", molto più rilevante di tutte quelle verificatesi nel corso dei movimenti monetari precedenti. Ora, tutti gli agenti dell' impresa Cargill incaricati di effettuare acquisti o vendite dovevano sapere che né una tale svalutazione del FF né una svalutazione più ridotta si erano verificate a decorrere dalla settimana precedente. Non poteva quindi loro sfuggire che l' allegato III del regolamento n. 735/85 conteneva errori rilevanti e che la sua applicazione doveva necessariamente portare alla concessione di importi di integrazione incompatibili con i criteri fissati dalla normativa comunitaria relativa a tale settore. La Commissione ha del resto dichiarato che i rappresentanti di diverse imprese, tra cui un dipendente della Cargill-Amsterdam, le avevano telefonato per segnalare gli errori e chiederle che cosa avesse intenzione di fare. Tenuto conto della situazione, talune altre imprese sembrano aver rinunciato a chiedere un certificato di prefissazione il 22 marzo 1985 e quelle che ne avevano chiesto uno non sembrano aver avviato una procedura quando non l' hanno ottenuto.
24. La società Cargill, da parte sua, ha presentato delle domande di prefissazione dell' integrazione per un quantitativo di 100 000 tonnellate di semi di girasole. Essa dichiara di aver concluso lo stesso giorno non solo contratti di acquisto, ma anche contratti di vendita relativi a circa 10 700 tonnellate.
25. Ora, ritengo che da quanto ho esposto sopra risulti che i gravi vizi che conteneva l' allegato III erano così evidenti per qualsiasi operatore professionista da escludere che qualsiasi società avesse potuto fare affidamento sulla legittimità di tale atto.
26. Inoltre, qualsiasi società commerciale doveva sapere che la presentazione della domanda di un certificato di prefissazione non conferisce ipso facto un diritto all' integrazione: tale diritto sorge solo con il rilascio del certificato. Del resto, la normativa prevede esplicitamente la possibilità di una sospensione delle prefissazioni. Nessun operatore prudente e avveduto concluderà dunque contratti di acquisto o di vendita prima di avere effettivamente ottenuto il certificato di prefissazione richiesto. Egli si asterrà a fortiori dal farlo quando i corsi dell' ECU pubblicati lasciano supporre che vi sia stata una forte svalutazione mentre nessuno ne aveva sentito parlare.
27. La Cargill sostiene inoltre al punto 27 della sua replica nella causa C-248/89 che
"le affermazioni della Commissione relative alla misura in cui l' errore che essa ha commesso risultava alla prima lettura della Gazzetta ufficiale sono inoltre senza interesse, poiché le persone che, in imprese quali la Cargill, svolgono i compiti di contabilità non si basano sulle pubblicazioni sulla Gazzetta ufficiale (che ad ogni modo appaiono troppo tardi), ma sulle pubblicazioni degli enti nazionali di esecuzione, nelle quali i tassi della Commissione sono riportati. Pertanto, ogni volta, MVO pubblica un estratto degli 'importi di integrazione netti nei Paesi Bassi' calcolati da MVO sulla base dei tassi di integrazione e dei tassi di conversione menzionati nella Gazzetta ufficiale. Coloro che svolgono compiti di contabilità si basano su tali estratti. Gli importi di integrazione menzionati in questo estratto fluttuano regolarmente e forzatamente. L' importo dell' integrazione in HFL pubblicato il 22 marzo 1985 era notevolmente più elevato di quello che si applicava precedentemente. Tuttavia, la modifica non era affatto drammatica o eccezionale".
28. A tal riguardo, occorre ricordare che dalla giurisprudenza risulta che operatori professionisti non devono fare affidamento su taluni documenti, quali la Tariffa doganale di uso tedesco, che sono pubblicati in taluni Stati membri, ma essi sono tenuti a verificare le indicazioni che vi figurano confrontandole con la Gazzetta ufficiale (7).
29. Risulta del resto che il documento allegato alla replica della Cargill non contiene solo gli importi di integrazione netti sovrammenzionati relativi ai semi acquistati in Francia e trasformati nei Paesi Bassi, ma anche, in una tabella separata, i corsi errati dell' ECU quali figurano all' allegato III del regolamento n. 735/85. Constatando che gli importi netti dell' integrazione in HFL per questi semi erano stranamente elevati, la Cargill ha quindi facilmente potuto rendersi conto, anche consultando solo questa pubblicazione olandese, che questi importi dovevano spiegarsi con i corsi di cambio errati, anch' essi riprodotti.
30. E' quindi del tutto evidente che la Cargill non può far valere in queste cause i principi della certezza giuridica e del legittimo affidamento.
Sulla validità del regolamento n. 1358/89
31. Il ricorso diretto presentato dalla Cargill ha per oggetto di far dichiarare la nullità del regolamento n. 1358/89. Per il resto, la prima questione posta dal College van Beroep è così formulata:
"Se, alla luce delle considerazioni svolte in questa ordinanza, il regolamento (CEE) della Commissione 18 maggio 1989, n. 1358 risulti invalido".
32. La Cargill deduce tre mezzi per contestare la validità del regolamento, cioè la violazione dell' art. 8 del regolamento n. 1594/83, lo sviamento di potere nonché la violazione dei principi di certezza giuridica e di legittimo affidamento.
Sulla violazione dell' art. 8 del regolamento n. 1594/83
33. Per quanto riguarda gli argomenti presentati dalla Cargill a sostegno di tale censura, mi permetto di rinviare alla relazione d' udienza relativa al procedimento pregiudiziale (procedimento C-365/89, II, prima questione pregiudiziale, punto 1).
34. L' argomento essenziale della Cargill consiste nel sostenere che, a decorrere dalla modifica dell' art. 8 intervenuta nel 1986 nell' ambito della quale il passaggio relativo alla modifica dell' integrazione è stato soppresso, la sospensione della prefissazione è il solo rimedio di cui dispone la Commissione quando commette un errore materiale negli importi delle integrazioni che essa pubblica. Secondo la Cargill, la Commissione non è in alcun caso legittimata ad adeguare gli importi delle integrazioni.
35. Ricordo innanzitutto che i due primi paragrafi della nuova versione dell' art. 8 sono così formulati (8):
"1. In caso di situazione anormale e qualora tale situazione provochi o rischi di provocare perturbazioni sul mercato comunitario dei semi oleosi, può essere decisa la sospensione della fissazione anticipata dell' integrazione per tutto il periodo necessario a ripristinare l' equilibrio del mercato.
2. La sospensione di cui al paragrafo 1 può applicarsi anche alle parti del certificato di cui all' art. 4 relative alla 'fissazione anticipata' , che siano richieste ma non ancora rilasciate, nel caso in cui:
a) vi sia un errore materiale nell' importo dell' integrazione pubblicata,
b) taluni fattori possano creare una distorsione monetaria fra gli Stati membri,
e allorché questi casi possono creare una discriminazione fra le parti interessate".
36. Risulta quindi da tale disposizione che, in caso di errore di calcolo nell' importo dell' integrazione e quando talune altre condizioni sono soddisfatte, la sospensione della prefissazione può essere estesa ai certificati chiesti e non ancora rilasciati. Mi chiedo se ciò significhi anche che la Commissione non è mai legittimata a rettificare l' errore di calcolo intervenuto, in particolare quando quest' ultimo non riguarda l' importo dell' integrazione propriamente detta, ma i corsi dell' ECU pubblicati nell' allegato III.
37. Non ritengo sia così. Noto innanzitutto che le tre tabelle allegate al regolamento controverso contengono una rubrica "corrente" che stabilisce l' integrazione da concedere o il corso dell' ECU da utilizzare il giorno stesso, cioè nel caso in cui nessuna prefissazione è chiesta. Ora, la sospensione della prefissazione non può in alcun caso consentire di alleviare le conseguenze negative derivanti da un errore che inficia le rubriche "correnti".
38. D' altra parte, un' istituzione ha sempre il potere di modificare uno dei suoi atti rispettando il principio del "parallelismo delle forme". E' ciò che la Commissione ha fatto nella fattispecie. Il regolamento n. 1358/89 non è infatti per niente basato sull' art. 8 del regolamento n. 1594/83, ma sulle stesse disposizioni sulle quali era basato il regolamento n. 735/85 che si trattava di rettificare. Un problema si pone solo quando una tale modifica ha un effetto retroattivo. In tal caso, il legittimo affidamento degli interessati deve essere rispettato, a condizione che esso possa essere invocato. Ora ho già visto che nella fattispecie tale non è il caso.
39. L' argomento relativo alla violazione dell' art. 8 del regolamento n. 1594/83 non può quindi essere accolto.
Sullo sviamento di potere
40. La Cargill addebita, in secondo luogo, alla Commissione di aver voluto mantenere, mediante l' adozione del regolamento n. 1358/89, la situazione giuridica che essa aveva creato con il regolamento n. 756/85. Niente consente alla Commissione di raggiungere pertanto, con un altro mezzo, lo stesso risultato che essa aveva cercato di raggiungere con il regolamento recante sospensione della prefissazione, dichiarato invalido. Il comportamento della Commissione non costituisce quindi nient' altro che un tentativo di privare del suo effetto utile la sentenza pronunciata dalla Corte nella causa 201/87; la Commissione ha così commesso uno sviamento di competenza, il che comporta la nullità del regolamento n. 1358/89.
41. Ora, nella recente sentenza 13 novembre 1990, Fedesa (causa C-331/88, Racc. pag. I-4023), avete ribadito la definizione dello sviamento di potere:
"(...) come risulta da una costante giurisprudenza (v., segnatamente, le sentenze 21 febbraio 1984, Walzstahl Vereinigung e Thyssen / Commissione, punto 27 della motivazione, cause riunite 140/82, 146/82, 221/82 e 226/82, Racc. pag. 951, e 21 giugno 1984, Lux / Corte dei conti, punto 30 della motivazione, causa 69/83, Racc. pag. 2447), un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie" (punto 24 della motivazione).
42. Esaminiamo anzitutto se i fini perseguiti dal regolamento n. 1358/89 siano diversi da quelli addotti.
43. I fini addotti sono quelli esposti nei 'considerando' di questo regolamento, in cui viene sviluppato in sostanza il seguente ragionamento: l' errore di calcolo nei tassi di conversione dell' ECU, riportato all' allegato III del regolamento n. 735/85, ha portato ad integrazioni il cui importo è stato troppo elevato relativamente a taluni operatori; per prevenire tale beneficio indebito e discriminatorio, la Commissione ha adottato, fin dal giorno successivo, il regolamento n. 756/85 recante sospensione della prefissazione e il regolamento n. 755/85 che fissa i tassi di conversione corretti (9); poiché quest' ultimo regolamento è entrato in vigore solo il 23 marzo 1985 ed il regolamento n. 756/85 è stato annullato dalla Corte, occorreva ristabilire i tassi corretti di conversione applicabili alle domande presentate il 22 marzo 1985, ciò, di nuovo, al fine di evitare che taluni operatori potessero ottenere un aiuto ingiustificato.
44. La Cargill non ha contestato in alcun modo il fatto che i motivi che hanno indotto la Commissione ad adottare il regolamento n. 1358/89 siano stati quelli. In altri termini, non vi è stata alcuna differenza tra i "fini addotti" e i fini effettivamente perseguiti.
45. Resta da determinare se la Commissione abbia voluto "eludere una procedura specificamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze di specie" o, nella fattispecie, una procedura specificamente prevista dai regolamenti applicabili in materia. A tal riguardo, non vi può essere dubbio sul fatto che la Commissione abbia voluto raggiungere, con una modifica dei corsi dell' ECU, lo stesso scopo che essa aveva voluto raggiungere con la sospensione della prefissazione, cioè evitare che operatori economici possano ottenere un aiuto maggiore di quello al quale avevano diritto.
46. Ma non è esatto dire che così facendo essa abbia privato dell' effetto utile la sentenza pronunciata dalla Corte nella causa 201/87. In tale sentenza, la Corte aveva censurato solo la misura di sospensione della prefissazione. Ora, quest' ultima è e rimane annullata. Per contro, la Corte non si è pronunciata sulla validità o l' invalidità del regolamento n. 735/85, poiché essa non era stata interrogata a tal riguardo dal giudice nazionale. La Commissione poteva quindi ritenere tale regolamento (parzialmente) invalido ed utilizzare il secondo mezzo di cui essa dispone, cioè la modifica retroattiva o il ritiro di una parte dell' atto e la sua sostituzione per rimediare a tale mancanza.
47. Come ho già indicato, qualsiasi istituzione ha, infatti, sempre il diritto di modificare uno dei suoi atti, rispettando il principio del parallelismo delle forme, e di operare tale rettifica con effetto retroattivo prendendo cura di non violare il legittimo affidamento degli interessati.
48. La Commissione avrebbe del resto potuto far retroagire di un giorno il regolamento 22 marzo 1985, n. 755, che ha rettificato l' allegato III con effetto dal 23 marzo 1985. La ragione per la quale essa non l' ha fatto resta un mistero. In ogni caso, il fatto che essa abbia subito utilizzato lo strumento della sospensione delle prefissazioni non l' ha privata del diritto di rettificare l' errore. Utilizzando tale secondo strumento dopo che il primo si era rivelato inefficace, a seguito della sentenza della Corte, la Commissione non ha "eluso una procedura", ma ha semplicemente fatto ricorso ad un altro mezzo che essa aveva a disposizione per raggiungere uno scopo legittimo.
49. Concludo quindi nel senso che la censura relativa allo sviamento di potere sia respinta.
Sulla violazione del principio della certezza giuridica
50. La Cargill contesta anche la validità del regolamento in quanto, con il suo effetto retroattivo, violerebbe il principio della certezza giuridica.
51. A tal proposito, bisogna ricordare che da una giurisprudenza costante della Corte risulta che
"in linea di massima, il principio della certezza del diritto osta a che l' efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione; una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato" (10).
52. Ma in tale ipotesi,
"occorre che nella motivazione delle decisioni retroattive siano indicate le ragioni che giustificano l' efficacia retroattiva che s' intende attribuire alle stesse" (11).
53. Ora, nei 'considerando' del regolamento n. 1358/89, la Commissione ha precisamente indicato i motivi che l' hanno indotta a dare un' efficacia retroattiva a quest' ultimo. Questi motivi, cioè la necessità di evitare la concessione di un beneficio indebito, sono del tutto convincenti.
54. Per quanto riguarda la seconda condizione posta dalla giurisprudenza che ho appena citato, cioè il rispetto del legittimo affidamento degli interessati, ho già esposto precedentemente le ragioni per le quali ritengo che la Cargill non abbia potuto considerare, in buona fede, che le cifre che figurano nell' allegato III del regolamento n. 735/85 fossero corrette.
55. Si può così ritenere, come fa la Commissione, che è piuttosto la giurisprudenza della Corte relativa al ritiro degli atti che si applica nella fattispecie, anche se tale giurisprudenza riguarda il ritiro degli atti amministrativi (a portata individuale) e non quello degli atti a portata generale. Ne deriva che
"la revoca di un atto illegittimo è consentita entro un termine ragionevole e se la Commissione ha adeguatamente tenuto conto della misura in cui la ricorrente ha potuto eventualmente fare affidamento sulla legittimità dell' atto" (12).
56. Ribadisco che ho già concluso per l' invalidità dell' allegato III del regolamento n. 735/85. Nella fattispecie, si tratta quindi senz' altro della revoca di un atto illegittimo.
57. La Cargill afferma che la Commissione, adottando una misura di revoca solo quattro anni dopo l' adozione di questo regolamento, non ha rispettato il criterio del "termine ragionevole".
58. Il fatto è, tuttavia, che la Commissione aveva adottato immediatamente una misura di sospensione della prefissazione al fine di evitare che gli operatori potessero approfittare dell' indebito beneficio che potesse derivare dai corsi di cambio errati. Essa ha indicato, giustamente a mio parere, che la necessità per essa di intervenire di nuovo è risultata solo dopo la sentenza della Corte 28 febbraio 1989 nella prima causa Cargill (causa 201/87). Essa aveva innanzitutto tenuto conto della possibilità, suggerita del resto indirettamente dalla Corte, che il giudice olandese di rinvio adisse la Corte con una nuova questione pregiudiziale, questa volta sulla validità del regolamento n. 735/85. Poiché non si è avuto immediatamente un secondo rinvio su tale questione, la Commissione ha tratto essa stessa le conseguenze della sentenza che accerta la validità del regolamento che sospende la prefissazione e dell' errore commesso nell' adozione del regolamento n. 735/85, adottando, il 18 maggio 1989, il regolamento n. 1358/89. Tenuto conto di tali circostanze, ritengo che il termine da prendere in considerazione non è quello che separa i regolamenti nn. 735/85 e 1358/89, ma il termine di poco meno di tre mesi - e pertanto del tutto ragionevole - che separa l' adozione di quest' ultimo regolamento dalla sentenza della Corte.
59. Mi resta da dire qualche parola circa l' argomento della Cargill secondo cui ingiustamente la Commissione si sarebbe riferita, nell' ultimo 'considerando' del regolamento di cui trattasi, alla necessità di evitare che gli operatori, le cui domande di certificato di prefissazione dell' integrazione siano state sospese in virtù del regolamento n. 756/85, potessero ottenere un aiuto ingiustificato e "discriminatorio rispetto agli altri operatori".
60. La società fa presente che altri operatori, non avendo chiesto alcuna prefissazione, hanno potuto ottenere l' "integrazione del giorno" fissata all' allegato III del regolamento n. 735/85 (colonna "corrente" di tale allegato) e che è essa stessa che si troverebbe discriminata rispetto a questi ultimi se tale regolamento non venisse ad essa applicato.
61. Riconosco che è in via di principio possibile che taluni operatori abbiano potuto ottenere un' "integrazione del giorno" ingiustificata, e la questione della ripetizione dell' indebito si pone a tal riguardo. Ma ciò non costituisce un motivo sufficiente per estendere lo stesso beneficio indebito ad un' impresa che aveva chiesto la prefissazione per il quantitativo relativamente considerevole di 10 000 tonnellate. La Commissione ha segnalato del resto - senza essere contraddetta - che l' integrazione per i semi oleosi viene chiesta abitualmente mediante la prefissazione.
62. La Commissione ha chiarito anche che, mediante il punto in questione dell' ultimo 'considerando' , essa aveva preso in considerazione gli operatori che avevano rinunciato a chiedere un certificato di prefissazione il 22 marzo 1985 e aveva rinviato le loro domande al giorno successivo a causa degli errori che conteneva il regolamento n. 735/85. Ciò costituisce a mio parere un motivo sufficiente per ritenere che tale punto della motivazione del regolamento non sia viziato da un errore manifesto.
63. Per tutti i motivi sopra esposti, pervengo così alla doppia conclusione seguente:
- il ricorso per annullamento presentato dalla Cargill contro il regolamento n. 1358/89 della Commissione non è fondato;
- dall' esame della prima questione pregiudiziale posta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven non è risultato alcun elemento tale da mettere in causa la validità di tale regolamento.
Sulle domande complementari presentate dinanzi al giudice nazionale
64. Poiché dinanzi al College van Beroep dell' Aia la società Cargill ha chiesto il risarcimento dei danni nonché gli interessi di mora, il giudice nazionale ci pone una terza questione, divisa in due parti, relativa al quesito se spetti alla Corte o al giudice nazionale statuire su tale domanda.
65. Le due sottoquestioni si collocano tuttavia entrambe nell' ipotesi che il regolamento n. 1358/89 dovesse essere considerato invalido. Ho appena proposto di dichiarare il contrario e non posso affatto immaginarmi che possiate pervenire ad una conclusione diversa.
66. Mi permetto pertanto di non prendere posizione circa tali questioni, pur ricollegandomi, in subordine, alle osservazioni presentate a tal riguardo dalla Commissione.
Conclusioni
67. Per tutti i motivi sopra esposti, vi propongo, per quanto riguarda la causa C-248/89, di respingere il ricorso per annullamento del regolamento (CEE) della Commissione 18 maggio 1989, n. 1358, e di condannare la ricorrente alle spese.
68. Nella causa C-365/89, vi propongo di risolvere nel modo seguente le questioni poste al College van Beroep voor het Bedrijfsleven dell' Aia:
"1) Dall' esame della questione pregiudiziale non è risultato alcun elemento tale da mettere in causa la validità del regolamento (CEE) della Commissione 18 maggio 1989, n. 1358.
2) L' allegato III del regolamento (CEE) della Commissione 21 marzo 1985, n. 735, è invalido a causa di un' inesattezza nei corsi di conversione fissati da quest' ultimo e non può pertanto costituire un fondamento per la concessione dell' integrazione chiesta dalla ricorrente.
3) Tenuto conto delle soluzioni fornite alle due prime questioni, la terza questione è divenuta senza oggetto".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) Regolamento (CEE) della Commissione 21 marzo 1985, n. 735, che fissa l' importo dell' integrazione nel settore dei semi oleosi (GU L 80, pag. 18).
(2) Regolamento (CEE) della Commissione 22 marzo 1985, n. 756, che sospende la fissazione anticipata dell' integrazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (GU L 81, pag. 38).
(3) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1983, n. 1594, relativo all' integrazione per i semi oleosi (GU L 163, pag. 44).
(4) GU 1966, pag. 3025.
(5) Punto 9 del controricorso nella causa C-248/89.
(6) Rispettivamente, GU C 76, pag. 1, e C 77, pag. 1.
(7) Sentenza della Corte 12 luglio 1989, Binder (causa 161/88, Racc. pag. 2415).
(8) Regolamento del Consiglio 25 marzo 1986, n. 935, che modifica il regolamento n. 1594/83 relativo all' aiuto per i semi oleosi (GU L 87, pag. 5, e rettificativo comparso nella GU L 181 del 12.8.1988, pag. 51).
(9) Regolamento (CEE) della Commissione 22 marzo 1985, n. 755, che fissa l' importo dell' integrazione nel settore dei semi oleosi (GU L 81, pag. 36).
(10) Sentenze 25 gennaio 1979, Racke (causa 98/78, Racc. pag. 69, in particolare pag. 86) e Decker (causa 99/78, Racc. pag. 101, in particolare pag. 111); sentenza 12 novembre 1981, Salumi (cause riunite 212/80-217/80, Racc. pag. 2735, in particolare pag. 2751); sentenza 19 maggio 1982, Staple Dairy Products (causa 84/81, Racc. pag. 1763, in particolare pag. 1777); sentenze 30 settembre 1982, Amylum / Consiglio (causa 108/81, Racc. pag. 3107, in particolare pag. 3130), Roquette Frères / Consiglio (causa 110/81, Racc. pag. 3159, in particolare pag. 3178) e Tunnel Refineries / Consiglio (causa 114/81, Racc. pag. 3189, in particolare pag. 3206); sentenze 14 luglio 1983, Meiko-Konservenfabrik / Repubblica federale di Germania (causa 224/82, Racc. pag. 2539, in particolare pag. 2548).
(11) Ordinanza 1 febbraio 1984, Ilford / Commissione (causa 1/84 R, Racc. pag. 423, in particolare pag. 431).
(12) Sentenza 3 marzo 1982, Alpha Steel, punto 10 della motivazione (causa 14/81, Racc. pag. 749, in particolare pag. 764).
Top