Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 25 settembre 1990. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI BONFAIT BV. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: ARRONDISSEMENTSRECHTBANK ALMELO - PAESI BASSI. - MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE - CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE - SALUMI. - CAUSA C-269/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04169
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il giudice competente per i reati in materia economica presso l' Arrondissementsrechtbank di Almelo ( Paesi Bassi ), con sentenza interlocutoria 29 giugno 1989 pronunciata nell' ambito di un procedimento penale promosso dall' Officier van Justitie della circoscrizione di Almelo nei confronti della società Bonfait BV ( in prosieguo : la "Bonfait "), vi ha sottoposto tre questioni pregiudiziali .
2 . Pur essendo la suddetta decisione di rinvio caratterizzata da una certa sommarietà, risulta tuttavia dalle osservazioni presentate alla Corte nonché dai chiarimenti forniti in udienza che la Bonfait è stata imputata di avere messo in commercio nel comune di Almelo, con la denominazione "Vleeswaren" ( salumi ), prodotti importati dalla Repubblica federale di Germania e caratterizzati da un rapporto tenore idrico/tenore in sostanze organiche non grasse superiore a quello, definito tasso "Feder", prescritto dalla normativa olandese per la messa in commercio con una simile denominazione . Va rilevato che i prodotti controversi sono, invece, conformi alle prescrizioni della normativa vigente nel paese di origine per quanto riguarda il detto rapporto, per cui vengono offerti al pubblico con la denominazione generica in lingua tedesca "Fleischwaren", corrispondente a quella olandese "Vleeswaren" o, ancora, a quella francese "charcuterie ".
3 . Ancora un po' oscuro resta l' addebito esatto mosso all' imputata nel procedimento penale, atteso che, come è stato accertato in udienza, la confezione dei prodotti controversi non recava la menzione "Vleeswaren ". La Corte tuttavia non è chiamata a pronunciarsi sull' applicazione di norme interne fatta dal giudice nazionale e deve pertanto muovere dal presupposto che la situazione nel procedimento "a quo" è quella di un' azione penale per uso illegale di denominazione, in quanto i prodotti controversi non soddisfano le prescrizioni in materia di composizione dalle quali dipende l' uso legittimo della stessa denominazione .
4 . S' intende che occorre prescindere dalla formulazione letterale delle questioni data dal giudice proponente . Nella pirma e nella terza questione esso chiede, alla lettera, un' interpretazione di norme nazionali che esula dalla vostra competenza . Concordo pertanto con la Commissione nel ritenere che, in sostanza, siate invitati a pronunciarvi sulla questione se una disciplina nazionale, la quale riservi una denominazione come "Vleeswaren" a prodotti che non superino un determinato limite nel rapporto tenore idrico/tenore in sostanze organiche, possa applicarsi a prodotti legalmente messi in commercio con denominazione analoga in un altro Stato membro, ma che non sono conformi all' anzidetta prescrizione .
5 . Il problema così posto dev' essere valutato alla luce del divieto sancito dall' art . 30 del Trattato CEE, cui il giudice proponente ha espressamente fatto richiamo . A mio parere, la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/99/CEE ( 1 ), peraltro non richiamata dal giudice nazionale, non offre elementi pertinenti per una soluzione . Essa riguarda, invero, un' armonizzazione delle disposizioni intese a garantire la qualità dei prodotti a base di carne sotto il profilo sanitario, mentre il governo olandese, come evincesi dalle sue osservazioni, non invoca, a fondamento della normativa interna, l' obiettivo della tutela della sanità pubblica, sebbene quelli della difesa del consumatore e della correttezza nei rapporti commerciali . La direttiva non consta di prescrizioni relative alla composizione dei prodotti da essa considerati, se non con riguardo alla tutela della salute umana "stricto sensu ". Il riferimento ad essa, nell' esaminare una norma sulle denominazioni in relazione alla composizione di prodotti a base di carne, senza che ricorra un qualsiasi motivo connesso alla tutela della salute, deve pertanto escludersi .
6 . La vostra giurisprudenza, ormai consolidata, sull' art . 30 consente di risolvere agevolmente il punto se una normativa come quella "de qua" rientri nella sfera del divieto sancito dal suddetto articolo . Nella sentenza 12 marzo 1987, pronunciandovi sul ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro la Repubblica federale di Germania, a proposito della "legge di genuinità" della birra, avete precisato, in riferimento alla disposizione del "Biersteuergesetz" che vietava l' uso della denominazione "birra" per bevande non rispondenti a determinati criteri di fabbricazione, restringendo quindi, all' atto pratico, le importazioni di tali bevande legalmente messe in commercio in altri Stati membri con tale denominazione, che l' intento legittimo di
"dare ai consumatori che attribuiscono proprietà particolari alle birre fabbricate con determinate materie prime la possibilità di effettuare la loro scelta in considerazione di tale elemento"
poteva essere attuato
"con mezzi che non ostacolino l' importazione di merci legalmente prodotte e smerciate in altri Stati membri, e in particolare con l' obbligo di apporre un' etichetta appropriata, che specifichi le caratteristiche del prodotto venduto" ( 2 ).
7 . In tal modo avete ribadito un orientamento già seguito nella sentenza 9 dicembre 1981, Commissione/Italia ( 3 ), a proposito della denominazione "aceto ". Mi pare che altrettanto debba farsi nella presente causa, per quanto riguarda l' uso di una denominazione come "Vleeswaren ". La facoltà del consumatore di orientarsi eventualmente verso prodotti in cui non sia superato un determinato rapporto tra tenore idrico e tenore in sostanze organiche non grasse fissato dalle norme olandesi per i salumi, o "prodotti a base di carne" o "Vleeswaren", non implica la necessità di vietare che in quello Stato membro siano posti in commercio, con la denominazione propria di tali prodotti, preparati legalmente messi in commercio con un' analoga denominazione in un altro Stato membro . Un' etichetta contenente indicazioni utili sulla composizione dei prodotti ed eventualmente sulle rispettive parti di talune componenti permetterebbe al consumatore di orientare la propria scelta con cognizione di causa, senza che sia necessario ricorrere a una misura la quale, impedendo la vendita in uno Stato membro di prodotti recanti una denominazione legalmente autorizzata nello Stato membro di provenienza, si risolve "de facto" in un' incontrovertibile restrizione delle possibilità di smercio nel primo Stato . Ritengo, quindi, che la tutela del consumatore non autorizzi a giustificare, in riferimento al divieto di cui all' art . 30, la restrizione delle importazioni derivanti dall' applicazione della disciplina olandese in materia di denominazione dei salumi a prodotti che con tale denominazione siano messi in commercio in un altro Stato membro .
8 . Tale rilievo non viene per nulla infirmato dal richiamo, fatto in udienza dal governo olandese, alla sentenza Fietje del 16 dicembre 1980 . Invero, si legge in essa che :
"l' estensione, da parte di uno Stato membro, di una disposizione che vieti la vendita di determinate bevande alcoliche sotto una denominazione diversa da quella prescritta dalle leggi nazionali, alle bevande importate da altri Stati membri in modo da rendere necessaria la modifica dell' etichetta sotto la quale la bevanda importata è legalmente distribuita nello Stato membro esportatore, va considerata come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall' art . 30 del Trattato, qualora le indicazioni che si trovano sull' etichetta originale abbiano per i consumatori, per quanto riguarda la natura del prodotto, un contenuto informativo equivalente a quello della denominazione legalmente prescritta" ( 4 ).
La sentenza testé citata dunque s' inserisce a pieno titolo nella vostra consolidata giurisprudenza in materia, della quale si sono prima ricordati i fondamenti . L' imposizione o il rifiuto di una denominazione non sono affatto indispensabili per la tutela del consumatore, qualora la sua informazione sulla qualità o sulla composizione del prodotto possa essere garantita con indicazioni appropriate, e quindi il divieto di cui all' art . 30 deve trovare piena applicazione .
9 . Il governo olandese ha altresì richiamato, sia pure in modo abbastanza succinto, il problema della correttezza nei rapporti commerciali . Nemmeno tale argomento sembra convincente . La giurisprudenza della Corte su tale punto è chiaramente illustrata dalla sentenza Miro del 26 novembre 1985 ( 5 ), pronunciata a proposito di una normativa dei Paesi Bassi con cui si vietava l' uso della denominazione "jenever" ( gin ) per bevande aventi gradazione alcolica inferiore a 35 , impedendone così lo smercio con la denominazione d' origine di "jenevers" 30 vol . importati dal Belgio . Dopo aver osservato che non si può
"negare, in linea di principio, la possibilità per uno Stato membro, in mancanza di una disciplina comunitaria, di emanare norme che subordinino il diritto di usare determinate denominazioni tradizionali all' osservanza di una gradazione alcolica minima" ( 6 )
avete ribadito che
"in un regine di mercato comune degli interessi del genere della lealtà dei negozi commerciali vanno garantiti facendo reciprocamente salvi gli usi lealmente e tradizionalmente invalsi nei vari Stati membri" ( 7 )
da ciò concludendo che
"non si può quindi considerare come un' esigenza essenziale della lealtà dei negozi commerciali il fatto che una disciplina nazionale che stabilisca un minimo per la gradazione alcolica di una bevanda tradizionale sia osservata da merci dello stesso tipo importate da un altro Stato membro, qualora queste siano lealmente e tradizionalmente prodotte e vendute sotto la stessa denominazione nello Stato membro di origine e sia garantita l' adeguata informazione dell' acquirente" ( 8 ).
10 . Tale principio può essere trasposto al caso presente . E' assodato che, malgrado un tenore idrico più elevato rispetto alle materie organiche non grasse, i prodotti importati dalla Bonfait vengono lealmente e tradizionalmente fabbricati e messi in commercio nella Repubblica federale di Germania con la denominazione "Fleischwaren", corrispondente a quella "salumi ". Inoltre, ove possa essere garantita un' adeguata informazione dell' acquirente, ipotesi che nella specie ricorre, come si è rilevato, non sembra che in base alla correttezza nei rapporti commerciali possa giustificarsi, in riferimento all' art . 30, il divieto di mettere in commercio simili prodotti con la denominazione "Vleeswaren ".
11 . Né risulta, infine, che sia stata ipotizzata una giustificazione della normativa nazionale controversa sotto il profilo della tutela della sanità pubblica . Come ho in precedenza rilevato, il governo olandese non si è avvalso di tale argomento . Si noti, peraltro, che difficilmente avrebbe potuto difendere la norma sulle denominazioni invocando la protezione della salute, atteso che la messa in commercio dei prodotti non conformi, come quelli nella fattispecie importati dalla Germania, resta lecita nei Paesi Bassi se effettuata con una denominazione diversa da quella di salumi o "Vleeswaren ".
12 . In conclusione, propongo che la Corte dichiari quanto segue :
"L' applicazione a prodotti importati da un altro Stato membro di norme nazionali che vietano di mettere in commercio, con una denominazione propria dei salumi, preparati che superano un limite massimo nel rapporto tenore idrico/tenore in sostanze organiche non grasse, è vietata dall' art . 30 del Trattato CEE allorché tali prodotti, che soddisfano le prescrizioni imposte dalla normativa dello Stato esportatore per l' uso di una denominazione propria dei salumi, siano in detto Stato legalmente messi in commercio con tale denominazione ".
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne ( GU 1977, L 26, pag . 85 ).
( 2 ) Causa 178/84, punto 35 della motivazione ( Racc . 1987, pag . 1227 ).
( 3 ) Causa 193/80 ( Racc . pag . 3019 ).
( 4 ) Causa 27/80, punto 15 della motivazione ( Racc . pag . 3839 ).
( 5 ) Causa 182/84 ( Racc . pag . 3731 ).
( 6 ) Punto 23 della motivazione .
( 7 ) Punto 24 della motivazione .
( 8 ) Punto 25 della motivazione .
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