Avis juridique important
SENTENZA DELLA CORTE DELL'11 GIUGNO 1991. - REGNO UNITO, REPUBBLICA FRANCESE E REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - SECONDA FASE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRA UNIVERSITA E IMPRESE IN MATERIA DI FORMAZIONE NEL CAMPO DELLE TECNOLOGIE (COMETT II) (1990-1994) - RICORSO PER ANNULLAMENTO - FONDAMENTO GIURIDICO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - RICERCA. - CAUSE RIUNITE C-51/89, C-90/89 E C-94/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02757
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Trattato CEE - Art. 235 - Portata
2. Politica sociale - Politica comune di formazione professionale - Adozione da parte del Consiglio di atti giuridici che prevedono azioni comunitarie e impongono obblighi di cooperazione agli Stati membri - Fondamento giuridico - Art. 128 del Trattato
(Trattato CEE, art. 128)
3. Atti delle istituzioni - Procedimento di formazione - Atti normativi ed atti di bilancio - Assoggettamento ad obblighi procedurali diversi
4. Politica sociale - Politica comune di formazione professionale - Adozione da parte del Consiglio della seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel settore delle tecnologie (Comett II) - Presa in considerazione nel programma delle esigenze di coerenza e di complementarità con le azioni comunitarie in materia di ricerca scientifica - Irrilevanza per l' adozione dell' art. 128 del Trattato come fondamento giuridico unico
(Trattato CEE, art. 128; decisione del Consiglio 89/27/CEE)
5. Politica sociale - Politica comune di formazione professionale - Formazione professionale - Nozione - Formazione permanente - Inclusione
(Trattato CEE, art. 128)
Massima1. Dalla lettera stessa dell' art. 235 del Trattato emerge che il valersi di detta norma come base legale di un atto è ammesso solo qualora nessun' altra disposizione del Trattato attribuisca alle istituzioni comunitarie la competenza necessaria per l' emanazione dell' atto stesso.
2. L' art. 128 del Trattato va interpretato nel senso che esso attribuisce al Consiglio il potere di emanare atti giuridici aventi ad oggetto azioni comunitarie in materia di formazione professionale, con relativi obblighi di cooperazione per gli Stati membri.
3. Nel sistema del Trattato le modalità di esercizio del potere normativo e quelle del potere di bilancio non sono le stesse. Di conseguenza gli obblighi del procedimento previsto per la messa a disposizione degli stanziamenti necessari all' esecuzione di un atto normativo non possono aver alcun effetto sugli obblighi procedurali stabiliti per l' adozione di quest' ultimo.
4. Il programma di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel settore delle tecnologie (seconda fase: "Comett II") mira alla cooperazione intracomunitaria tra università e imprese in materia di formazione iniziale e permanente nel settore delle tecnologie, in particolare avanzate, allo sviluppo delle risorse umane altamente qualificate e, con ciò, alla competitività dell' industria europea. Ne consegue che il detto programma persegue uno scopo attinente alla formazione professionale e rientra, per quanto riguarda il suo fondamento giuridico, soltanto nell' art. 128 del Trattato. Tale constatazione non è invalidata dal fatto che la formazione professionale viene intesa come un fattore tale da facilitare tanto la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, quanto lo sviluppo tecnologico nella Comunità, anche se ciò impone alla Commissione l' obbligo di provvedere affinché vi sia coerenza tra detto programma e le altre azioni comunitarie di ricerca e sviluppo, né dal fatto che le attività cui si riferiscono le borse attribuite per promuovere gli scambi trasnazionali, esplicitamente considerate attività di formazione, possano essere in rapporto, anche molto stretto, con la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico.
5. Il testo dell' art. 128 del Trattato si riferisce alla politica comune di formazione professionale, senza distinguere tra la formazione iniziale e la formazione continua o permanente. Stando così le cose, quest' ultimo aspetto della formazione non può essere escluso dalla formazione professionale senza restringere questa nozione in modo arbitrario.
PartiNelle cause riunite
C-51/89,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dai sigg. J. Collins, Treasury Solicitor, in qualità di agente, e Richard Plender, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Arthur Alan Dashwood e dalla sig.na Marta Arpio, rispettivamente direttore e amministratore del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Joerg Kaeser, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto dal
Regno di Spagna, rappresentato dal sig. Javier Conde de Saro, direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale per le Comunità, e dalla sig.ra Rosario Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, membro del servizio giuridico dello Stato per i rapporti con la Corte di giustizia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Regno di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Gregorio Garzón Clariana, consigliere giuridico principale, e Julian Currall, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
intervenienti,
C-90/89,
Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra Edwige Belliard, vicedirettore della direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità d' agente, e dal sig. Marc Giacomini, agente supplente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata della Repubblica francese, 9, boulevard Prince Henri,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Arthur Alan Dashwood e dalla sig.na Marta Arpio, rispettivamente direttore e amministratore del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Joerg Kaeser, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto dal
Regno di Spagna, rappresentato dal sig. Javier Conde de Saro, direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale per le Comunità, e dalla sig.ra Rosario Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, membro del servizio giuridico dello Stato per i rapporti con la Corte di giustizia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Regno di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Gregorio Garzón Clariana, consigliere giuridico principale, e Julian Currall, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
intervenienti,
C-94/89,
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. Martin Seidel, Ministerialrat presso il ministero degli Affari economici, in qualità di agente, assistito dall' avv. Ralf Vieregge, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Émile Reuter,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Arthur Alan Dashwood e dalla sig.ra Brigitte Laloux, rispettivamente direttore e membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Joerg Kaeser, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto dal
Regno di Spagna, rappresentato dal sig. Javier Conde de Saro, direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale per le Comunità, e dalla sig.ra Rosario Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, membro del servizio giuridico dello Stato per i rapporti con la Corte di giustizia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Regno di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gregorio Garzón Clariana, consigliere giuridico principale, e dai sigg. Julian Currall e Juergen Grunwald, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
intervenienti,
aventi ad oggetto l' annullamento della decisione del Consiglio 16 dicembre 1988, 89/27/CEE, relativa alla seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie (Comett II, 1990-1994, GU 1989, L 13, pag. 28),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: D. Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le parti all' udienza dell' 8 gennaio 1991, nel corso della quale la Repubblica francese era rappresentata dai sigg. P. Pouzoulet, vicedirettore della direzione degli Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e C. Chavance, addetto principale dell' amministrazione centrale, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 21 febbraio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte rispettivamente il 23 febbraio, il 17 marzo e il 21 marzo 1989, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania hanno chiesto, a norma dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, l' annullamento della decisione del Consiglio 16 dicembre 1988, 89/27/CEE, relativa alla seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie (Comett II, 1990-1994; GU 1989, L 13, pag. 28, in prosieguo: la "decisione impugnata").
2 Il Consiglio ha adottato la decisione impugnata sulla base dell' art. 128 del Trattato CEE e della propria decisione 2 aprile 1963, 63/266/CEE, relativa alla determinazione dei principi generali per l' attuazione di una politica comune di formazione professionale (GU 1963, n. 63, pag. 1338).
3 I governi ricorrenti fondano il loro ricorso sull' insufficienza del fondamento giuridico della decisione impugnata, in quanto quest' ultima avrebbe dovuto essere basata non soltanto sull' art. 128, ma anche sull' art. 235 del Trattato CEE.
4 Il Regno di Spagna e la Commissione sono intervenuti a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti del procedimento, dei mezzi e degli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
6 E' opportuno ricordare in via preliminare che, come è stato già rilevato dalla Corte, dalla lettera stessa dell' art. 235 del Trattato emerge che il valersi di detta norma come base legale di un atto è ammesso solo qualora nessun' altra disposizione del Trattato attribuisca alle istituzioni comunitarie la competenza necessaria per l' emanazione dell' atto stesso (sentenza 26 marzo 1987, Commissione / Consiglio, causa 45/86, Racc. pag. 1493).
7 Bisogna quindi esaminare i vari mezzi che sono stati dedotti dai governi ricorrenti per sostenere che il Consiglio non era competente ad adottare la decisione impugnata valendosi del solo fondamento giuridico dell' art. 128 del Trattato.
Sui mezzi relativi alla natura operativa del programma Comett II e alle sue implicazioni di bilancio
8 I governi ricorrenti fanno valere, in sostanza, che la decisione impugnata attua un programma operativo corredato di varie azioni che vanno senz' altro al di là dell' adozione di principi generali di cui trattasi all' art. 128. Essi aggiungono che un atto che comporta delle implicazioni di bilancio tanto rilevanti come quelle del programma Comett II non può essere adottato soltanto sulla base di detto articolo.
9 A tale proposito, è sufficiente rilevare che gli argomenti dedotti nel caso di specie dai ricorrenti sono identici a quelli respinti dalla Corte nella sentenza 30 maggio 1989, Commissione / Consiglio (causa 242/87, Racc. pag. 1425), pronunciata mentre si svolgeva il presente giudizio.
10 In questa sentenza la Corte ha interpretato l' art. 128 nel senso che esso attribuisce al Consiglio il potere di emanare atti giuridici aventi ad oggetto azioni comunitarie in materia di formazione professionale, con relativi obblighi di cooperazione per gli Stati membri.
11 Dalla stessa sentenza emerge del pari che, nel sistema del Trattato, le modalità di esercizio del potere normativo e quelle del potere di bilancio non solo le stesse e che, di conseguenza, gli obblighi del procedimento di bilancio previsto per la messa a disposizione degli stanziamenti necessari all' esecuzione del programma di cui trattasi non possono avere alcun effetto sugli obblighi procedurali stabiliti per l' adozione della decisione impugnata, obblighi che rientrano nell' ambito di una disposizione del tutto indipendente.
12 Ne consegue che devono essere respinti i mezzi che i governi ricorrenti basano sulla natura operativa del programma Comett II e sulle implicazioni di bilancio di questo programma.
Sul settore della formazione professionale
13 I governi ricorrenti deducono che il programma attuato con la decisione controversa esula dal settore della formazione professionale di cui all' art. 128 del Trattato, in quanto una parte degli obiettivi che si prefigge e delle azioni che prevede concerne anche il settore della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico. Essi sostengono che sono applicabili anche al programma Comett II le considerazioni svolte dalla Corte nella citata sentenza 30 maggio 1989, Commissione / Consiglio, secondo le quali il programma Erasmus implicava elementi appartenenti al settore della ricerca.
14 A questo riguardo va sottolineato che, a norma dell' art. 1, n. 1, della decisione impugnata, il programma Comett II mira ad una collaborazione intracomunitaria tra università e imprese in materia di formazione iniziale e permanente nel campo delle tecnologie, in particolare avanzate.
15 A tenore dell' art. 3, primo comma, tale programma: "è inteso a rafforzare la competitività dell' industria europea mediante la formazione nel settore delle tecnologie in particolare avanzate, lo sviluppo delle risorse umane altamente qualificate, e dunque è incentrato sulle esigenze in continua evoluzione delle imprese e dell' organico di queste ultime (...). Contribuisce, mediante le azioni di formazione sostenute, all' utilizzazione e ad una migliore gestione dei risultati, metodi e strumenti tecnologici elaborati dalla politica comunitaria di ricerca e sviluppo. Favorisce l' innovazione ed i trasferimenti di tecnologia, nonché l' equilibrato sviluppo economico e sociale della Comunità".
16 E' "in questo contesto" che il secondo comma dello stesso articolo enuncia vari obiettivi imperniati, in complesso, sulla formazione nel settore delle tecnologie.
17 Dalla lettera stessa di queste disposizioni emerge che il programma di cui trattasi persegue uno scopo attinente alla formazione professionale.
18 Tale constatazione non è invalidata dal fatto che la formazione professionale viene intesa come un fattore tale da facilitare tanto la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica quanto lo sviluppo tecnologico nella Comunità.
19 E' vero che, come hanno sottolineato i governi ricorrenti, l' art. 5, n. 10, della decisione impugnata prevede che: "la Commissione verifica la concordanza tra il programma Comett II e le altre azioni comunitarie di ricerca e sviluppo già programmate".
20 Tale disposizione non può tuttavia portare a qualificare il programma di cui si discute come un programma di ricerca e sviluppo. Essa esprime un' esigenza di coerenza tra il programma Comett II e le azioni sviluppate nell' ambito di politiche comunitarie diverse da quelle della formazione professionale.
21 Tale disposizione rivela del pari la natura complementare della formazione professionale contemplata dal programma di cui trattasi rispetto alla ricerca scientifica. Dal quinto 'considerando' della decisione impugnata emerge infatti che la cooperazione tecnologica e industriale nel settore della ricerca e dello sviluppo, istituita tramite vari programmi specifici, "dev' essere sostenuta da uno sforzo parallelo nel campo della formazione professionale".
22 A queste stesse esigenze di coerenza e di complementarietà corrisponde la disposizione di cui al secondo comma del n. 2 dell' allegato della decisione impugnata, la quale prevede che la selezione dei progetti nell' ambito del programma Comett II terrà conto dell' evoluzione del programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, per promuovere le azioni di formazione conseguenti alla ricerca comunitaria, pur evitando le ripetizioni.
23 Infine, le misure speciali previste nel n. 4 dell' allegato hanno ad oggetto, stando alla loro stessa lettera, attività di formazione e non di ricerca.
24 I governi ricorrenti sostengono, tuttavia, che l' assegnazione delle borse contemplate dallo stesso allegato, lett. B, riguarda anche attività di ricerca scientifica.
25 Tale argomento non può essere accolto.
26 Le misure di cui al titolo B "Scambi trasnazionali" prevedono l' attribuzione di borse, al fine di promuovere tali scambi, agli studenti che effettuano un periodo di formazione di durata variabile da tre a dodici mesi in un' impresa di un altro Stato membro ((punto i) )), alle persone che hanno terminato la formazione iniziale e che effettuano un periodo di formazione di durata variabile dai sei mesi ai due anni presso un' impresa di un altro Stato membro connessa alla realizzazione di un progetto di sviluppo industriale nell' ambito dell' impresa stessa ((punto ii) )) e, infine, al personale delle università e delle imprese distaccato, rispettivamente, presso un' impresa o un' università di un altro Stato membro, per fornire a detta impresa o università le proprie competenze allo scopo di arricchire le attività di formazione professionale.
27 Il mero fatto che le attività cui si riferiscono le borse, esplicitamente considerate come attività di formazione, possano essere in rapporto, anche molto stretto, con la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico non è sufficiente per qualificare il programma Comett II come un programma di ricerca.
28 A tale riguardo è opportuno precisare che non è possibile trasporre al caso di specie il criterio adottato dalla Corte nella citata sentenza 30 maggio 1989 a proposito del programma Erasmus.
29 Infatti, la conclusione secondo cui il programma Erasmus apparteneva anche al settore della ricerca scientifica era fondata sulla constatazione che la ricerca scientifica rientra in modo peculiare nelle funzioni proprie dell' università (punto 34 della motivazione) e, inoltre, sul fatto che tanto gli obiettivi del programma quanto almeno una parte delle azioni previste riguardavano in generale la cooperazione tra le università e le attività del personale universitario senza escludere la ricerca scientifica; il programma Comett II concerne invece soltanto la cooperazione tra le università e le imprese in materia di formazione.
30 E' stato sostenuto inoltre che la decisione impugnata esula dal settore della formazione professionale ai sensi dell' art. 128, in quanto prevede misure in materia di formazione permanente, e perciò di perfezionamento professionale, che non fanno parte della nozione di formazione professionale.
31 Anche questo argomento dev' essere respinto. Il testo dell' art. 128 si riferisce infatti alla politica comune di formazione professionale, senza distinguere tra la formazione iniziale e la formazione continua o permanente. Stando così le cose, quest' ultimo aspetto della formazione non può essere escluso dalla formazione professionale senza restringere questa nozione in modo arbitrario.
32 E' peraltro opportuno rilevare che la citata decisione 63/266 inserisce la formazione permanente nel novero dei principi generali in materia di formazione professionale ((v. sesto 'considerando' , primo principio, terzo comma, secondo principio, lett. f) e g), e nono principio, secondo comma)).
33 Si deve pertanto considerare che il programma Comett II non esula dall' ambito della formazione professionale. Il mezzo dedotto a questo riguardo dev' essere pertanto disatteso.
34 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che i ricorsi devono essere interamente respinti.
Decisione relativa alle speseSulle spese
35 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sono soccombenti, e vanno quindi condannati solidalmente alle spese, incluse quelle sostenute dagli intervenienti.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) I ricorsi sono respinti.
2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sono condannati solidalmente alle spese, incluse quelle sostenute dagli intervenienti.
Top