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SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 13 NOVEMBRE 1990. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI BONFAIT BV. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: ARRONDISSEMENTSRECHTBANK ALMELO - PAESI BASSI. - MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE - CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE - SALUMI. - CAUSA C-269/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04169
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Normativa nazionale che riserva la denominazione "salumi" ai prodotti che soddisfano talune condizioni relative alla loro composizione - Applicazione ai prodotti importati da un altro Stato membro - Inammissibilità
( Trattato CEE, artt . 30 e 36 )
MassimaGli artt . 30 e 36 del Trattato ostano all' applicazione, a prodotti importati da un altro Stato membro, di una disciplina nazionale che riservi la denominazione "salumi" ai prodotti che non eccedano un determinato limite nel rapporto fra tenore idrico e tenore in sostanze organiche non grasse, qualora i prodotti importati siano legalmente fabbricati e messi in commercio nello Stato membro di provenienza con una denominazione equivalente e sia garantita un' adeguata informazione dell' acquirente .
PartiNella causa C-269/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell' art . 177 del Trattato CEE, dal giudice competente per i reati in materia economica presso l' Arrondissementsrechtbank di Almelo ( Paesi Bassi ) nel procedimento penale dinanzi ad esso promosso nei confronti di
Bonfait BV, società di diritto olandese con sede in Denekamp,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 30 e 36 del Trattato CEE,
LA CORTE ( Prima Sezione ),
composta dai signori G.C . Rodríguez Iglesias, presidente di Sezione, Sir Gordon Slynn e R . Joliet, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni presentate :
- per la società Bonfait BV, dall' avv . R.J.M . Cremers, del foro di Almelo,
- per il governo olandese, dal sig . B.R . Bot, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . René Barents, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della società Bonfait BV, rappresentata dall' avv . Hijmans, del foro di Almelo, del governo olandese, rappresentato dal sig . Heukels, e della Commissione all' udienza del 2 maggio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 25 settembre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con sentenza interlocutoria 29 giugno 1989, pervenuta in cancelleria il successivo 5 settembre, il giudice competente per i reati in materia economica presso l' Arrondissementsrechtbank di Almelo ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art . 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art . 30 del Trattato CEE .
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di un procedimento penale promosso nei confronti della Bonfait BV per aver questa fatto uso, per prodotti dalla stessa importati dalla Repubblica federale di Germania, di una denominazione regolamentata nei Paesi Bassi, senza tuttavia soddisfare i requisiti all' uopo prescritti .
3 Il decreto olandese 27 aprile 1987, relativo alle carni e ai salumi ( Vlees-en Vleeswarenbesluit ), detta alcune norme sulla composizione e sulla denominazione delle carni e dei prodotti derivati . Fra tali norme figura il cosiddetto tasso "Feder", una percentuale che esprime il rapporto tra tenore idrico e tenore in sostanze organiche non grasse .
4 Ai sensi dell' art . 6, n . 1, lett . d ), del suddetto decreto, la denominazione "vleeswaaren" ( salumi ) può essere usata a condizione che il tasso "Feder" non superi il valore 4 .
5 La società Bonfait veniva penalmente perseguita per avere, nell' agosto-settembre 1988, venduto e consegnato come merci rientranti nella categoria "vleeswaren" ( salumi ) "Mosaikapastete" e "Kaiserjagdwurst" importate dalla Repubblica federale di Germania - paese nel quale i suddetti prodotti sono legalmente messi in commercio come "Fleischwaren" ( salumi ) - e aventi un rapporto tenore idrico/tenore in sostanze organiche non grasse pari, rispettivamente, a 4,7 e 4,5 .
6 Stando così le cose, il giudice nazionale ha deferito alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se le disposizioni del 'Vlees-en Vleeswarenbesluit' ( decreto olandese sulle carni e sui salumi ) possano applicarsi o meno a prodotti a base di carne importati nei Paesi Bassi da altri Stati membri .
2 ) Se le dette disposizioni costituiscano misure di effetto equivalente ai sensi dell' art . 30 del Trattato CEE .
3 ) Se le medesime abbiano ad oggetto la tutela della sanità pubblica nei Paesi Bassi ".
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e dello sfondo giuridico della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
8 Va rilevato, preliminarmente, che la Corte non è competente a pronunciarsi sulle questioni nella parte in cui queste attengono all' interpretazione di norme nazionali .
9 Nondimeno può evincersi dalla sentenza di rinvio che il giudice nazionale, con tali questioni, intendeva sostanzialmente chiedere se gli artt . 30 e 36 del Trattato ostino all' applicazione a prodotti importati da un altro Stato membro di una disciplina nazionale che riservi la denominazione "salumi" ai soli prodotti che non eccedano un determinato limite nel rapporto fra tenore idrico e tenore in sostanze organiche non grasse .
10 Occorre richiamare, anzitutto, la giurisprudenza divenuta costante dalla sentenza 11 luglio 1974, Procureur du Roi / Dassonville ( causa 8/74, Racc . pag . 837 ), secondo cui il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative sancito dall' art . 30 del Trattato riguarda ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari .
11 Va poi sottolineato che risulta da una giurisprudenza costante ( segnatamente, dalle sentenze 20 febbraio 1979, Rewe, causa 120/78, Racc . pag . 649; 10 novembre 1982, Rau, causa 261/81, Racc . pag . 3961; e 12 marzo 1987, Commissione / Repubblica federale di Germania, causa 178/84, Racc . pag . 1227 ) che, in mancanza di una normativa comune sul commercio dei prodotti di cui si tratta, gli ostacoli per la libera circolazione intracomunitaria che derivano da disparità delle normative nazionali devono essere accettati, qualora tale disciplina, che si applichi indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati, possa essere giustificata in quanto necessaria per rispondere ad esigenze imperative attinenti, fra l' altro, alla difesa dei consumatori o alla correttezza nei rapporti commerciali . Tale disciplina deve inoltre essere proporzionata al fine perseguito . Uno Stato membro, se può scegliere fra vari provvedimenti idonei a raggiungere lo stesso scopo, è tenuto ad optare per il mezzo che implica meno ostacoli per la libertà degli scambi .
12 E' d' uopo constatare che l' applicazione della disciplina descritta dal giudice nazionale a prodotti importati, legalmente messi in commercio nel paese di origine come salumi, nei quali venga superato il limite prescritto per il rapporto tenore idrico/sostanze organiche non grasse, è idonea ad ostacolare la loro importazione .
13 Tale constatazione non viene infirmata dalla circostanza, fatta valere dal governo olandese, che la normativa controversa non riserva ai prodotti nazionali una denominazione generica .
14 E' necessario, pertanto, verificare se l' applicazione della normativa "de qua" possa giustificarsi, da un lato, in base a esigenze imperative attinenti alla difesa dei consumatori o alla correttezza nei rapporti commerciali, invocate dal governo olandese, o, dall' altro, per motivi di tutela della salute delle persone .
15 Per quanto riguarda la difesa dei consumatori, si deve osservare che questa può essere garantita con mezzi che non ostacolino l' importazione di merci legalmente prodotte e smerciate in altri Stati membri, in particolare imponendo l' obbligo di apporre un' etichetta appropriata, che specifichi le caratteristiche del prodotto venduto ( sentenze 9 dicembre 1981, Commissione / Italia, causa 193/80, Racc . pag . 3019 e 12 marzo 1987, causa 178/84, citata ). Un' etichetta che contenga indicazioni utili sulla composizione dei prodotti e menzioni le rispettive parti delle componenti permetterebbe al consumatore di orientarsi eventualmente verso prodotti che non superino il rapporto tra tenore idrico e tenore in materie organiche non grasse fissato dal "Vlees-en Vleeswarenbesluit" per i "Vleeswaren" ( salumi ).
16 Quanto alla correttezza nei rapporti commerciali, la Corte ha già dichiarato ( sentenza 26 novembre 1985, Miro, causa 182/84, Racc . pag . 3731 ) che, in un regime di mercato comune, interessi come la lealtà dei negozi commerciali vanno garantiti facendo reciprocamente salvi gli usi lealmente e tradizionalmente invalsi nei vari Stati membri .
17 Sotto tale aspetto, non può considerarsi corollario essenziale della correttezza nei rapporti commerciali che prodotti importati da un altro Stato membro, i quali superino un determinato limite massimo nel rapporto tenore idrico/tenore in sostanze organiche non grasse, non possano essere messi in commercio con una determinata denominazione ( nella specie, "Vleeswaren", salumi ), quando, da un lato, si tratti di merci legalmente prodotte e messe in commercio nello Stato membro di provenienza con una denominazione equivalente ( nella specie, "Fleischwaren", salumi ) e, dall' altro, sia garantita un' adeguata informazione dell' acquirente .
18 Discende da quanto sopra che l' applicazione a prodotti importati da altri Stati membri di una normativa come quella descritta dal giudice nazionale non può giustificarsi in base a esigenze imperative attinenti alla difesa dei consumatori o alla correttezza nei rapporti commerciali .
19 Né può, inoltre, fondarsi l' applicazione di una normativa di questo tipo a prodotti importati sull' esigenza di tutela della salute umana, essendo pacifico che i prodotti non conformi alla disciplina in parola possono essere messi in commercio con una denominazione diversa da quella cui le suddette prescrizioni si riferiscono .
20 Le questioni definite dal giudice nazionale vanno pertanto risolte nel senso che gli artt . 30 e 36 del Trattato ostano all' applicazione a prodotti importati da un altro Stato membro di una disciplina nazionale che riservi la denominazione "salumi" ai prodotti che non eccedano un determinato limite nel rapporto fra tenore idrico e tenore in sostanze organiche non grasse .
Decisione relativa alle speseSulle spese
21 Le spese sostenute dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice di merito, cui spetta quindi statuire sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( Prima Sezione ),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal giudice competente per i reati in materia economica presso l' Arrondissementsrechtbank di Almelo, con sentenza interlocutoria 28 giugno 1989, dichiara :
Gli artt . 30 e 36 del Trattato ostano all' applicazione a prodotti importati da un altro Stato membro di una disciplina nazionale che riservi la denominazione "salumi" ai prodotti che non eccedano un determinato limite nel rapporto fra tenore idrico e tenore in sostanze organiche non grasse .
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