Avis juridique important
SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 18 GIUGNO 1991. - IMPRESA DONA'ALFONSO DI DONA'ALFONSO & FIGLI CONTRO SNC CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI MONFALCONE, REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, IMPRESA LUIGI TACCHINO SPA E IMPRESA CARLUTTI COSTRUTTORI SRL. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - ITALIA. - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. - CAUSA C-295/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02967
Pub.RJ pagina Pub somm
Massima
Parti
Dispositivo
++++
Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici - Direttiva 71/305/CEE - Assegnazione degli appalti - Offerte anormalmente basse - Esclusione automatica - Inammissibilità - Obbligo di istituire un procedimento di verifica - Offerte soggette a verifica
(Direttiva del Consiglio 71/305/CEE, art. 29, n. 5)
MassimaL' art. 29, n. 5, della direttiva 71/305, da cui gli Stati membri non possono scostarsi in misura sostanziale nel recepirne le norme, vieta a questi ultimi di emanare disposizioni che prescrivano l' esclusione d' ufficio dagli appalti di lavori pubblici di talune offerte determinate secondo un criterio matematico, invece di obbligare l' amministrazione aggiudicatrice ad applicare la procedura di verifica in contraddittorio prevista dalla direttiva.
Gli Stati membri possono prescrivere la verifica delle offerte quando queste appaiano anormalmente basse e non solo quando siano manifestamente anormalmente basse.
(In questa sentenza, la Corte si pronuncia negli stessi termini di cui alla sentenza 22 giugno 1989, Fratelli Costanzo, causa 103/88, Racc. pag. 1839, in merito a questioni sostanzialmente identiche).
PartiNel procedimento C-295/89,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia (Italia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Impresa Donà Alfonso di Donà Alfonso & Figli Snc
e
Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone,
Regione Friuli - Venezia Giulia,
Impresa Luigi Tacchino SpA,
Impresa Carlutti Costruttori Srl,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 29, n. 5, della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e R. Joliet, giudici,
(motivazione non riportata)
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, con ordinanza 7 aprile 1989, dichiara:
Dispositivo1) L' art. 29, n. 5, della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, vieta agli Stati membri di emanare disposizioni che prescrivano l' esclusione d' ufficio dagli appalti di lavori pubblici di talune offerte determinate secondo un criterio matematico, invece di obbligare l' amministrazione aggiudicatrice ad applicare la procedura di verifica in contraddittorio prevista dalla direttiva.
2) Gli Stati membri, nel recepire la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, non possono scostarsi in misura sostanziale da quanto prescrive l' art. 29, n. 5, della stessa direttiva.
3) L' art. 29, n. 5, della direttiva 71/305/CEE del Consiglio consente agli Stati membri di prescrivere la verifica delle offerte quando queste appaiano anormalmente basse e non solo quando siano manifestamente anormalmente basse.
Top