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SENTENZA DELLA CORTE DEL 3 LUGLIO 1991. - DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY CONTRO CHRISTOPHER STEWART BARR E MONTROSE HOLDINGS LTD. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: DEPUTY HIGH BAILIFF'S COURT DOUGLAS (ISLE OF MAN) - REGNO UNITO. - RESTRIZIONI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELL'ISOLA DI MAN - ART. 177 DEL TRATTATO - RICEVIBILITA. - CAUSA C-355/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-03479
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Atto di adesione del 1972 - Protocollo n. 3 concernente le isole normanne e l' isola di Man - Rinvio alla Corte - Giudice nazionale ai sensi dell' art. 177 del Trattato - Giudice dell' isola di Man
(Trattato CEE, art. 177; Trattato di adesione del 1972, art. 1, n. 3; Atto di adesione del 1972, art. 158, e Protocollo n. 3)
2. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità - Atto di adesione del 1972 - Protocollo n. 3 concernente le isole normanne e l' isola di Man - Libera circolazione dei lavoratori - Inapplicabilità all' isola di Man - Parità di trattamento dei cittadini comunitari - Applicabilità in materia di accesso al lavoro - Requisito di un permesso di lavoro imposto in via generale - Ammissibilità - Obbligo delle autorità dell' isola di Man di concedere ai cittadini comunitari un trattamento identico a quello concesso ai cittadini del Regno Unito - Insussistenza
((Trattato CEE, art. 227, n. 5, lett. c); Atto di adesione del 1972, Protocollo n. 3, artt. 1 e 4))
Massima1. Dal combinato disposto degli artt. 1, n. 3, del Trattato di adesione del 1972 e 158 dell' Atto di adesione risulta che la competenza pregiudiziale attribuita alla Corte dall' art. 177 del Trattato si estende al Protocollo n. 3 concernente le isole normanne e l' isola di Man, la cui applicazione uniforme nell' isola di Man esige che i giudici ivi stabiliti debbano essere considerati legittimati ad interrogare la Corte sull' interpretazione del Protocollo stesso, su quella della normativa comunitaria cui rinvia e sulla validità di detta normativa, nonché sull' interpretazione e sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni e dalla Comunità sul fondamento del Protocollo.
2. Le norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori non possono, in forza dell' art. 227, n. 5, lett. c), del Trattato e dall' art. 1 del Protocollo n. 3 dell' Atto di adesione del 1972, concernente le isole normanne e l' isola di Man, essere applicate in quest' ultimo territorio. Vi si applica invece, in forza dell' art. 4 di detto Protocollo, il divieto di discriminazioni fra persone fisiche e giuridiche degli Stati membri per quel che riguarda le situazioni le quali, nei territori in cui il Trattato si applica integralmente, sono disciplinate dal diritto comunitario. Pertanto, il requisito di un permesso di lavoro imposto in via generale dalle autorità dell' isola di Man per l' accesso al lavoro, su questo territorio, dei cittadini degli Stati membri è ammissibile qualora si applichi senza discriminazione fra detti cittadini. Questa ammissibilità non è inficiata dal fatto che, per talune attività lavorative, disposizioni specifiche adottate da dette autorità comportino l' eventualità di una discriminazione a vantaggio dei cittadini di taluni Stati membri.
D' altronde nulla nel Protocollo n. 3 impone alle autorità dell' isola di Man di concedere ai cittadini comunitari lo stesso trattamento, per quel che riguarda l' occupazione, concesso dal Regno Unito ai cittadini di questo territorio.
PartiNel procedimento C-355/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Deputy High Bailiff' s Court, Douglas (Isle of Man), nella causa dinanzi ad essa pendente fra
Department of Health and Social Security
e
Christopher Stewart Barr,
Montrose Holdings Limited,
domanda vertente sull' interpretazione del Protocollo n. 3 dell' Atto relativo alle condizioni di adesione alle Comunità europee del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
LA CORTE,
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, f.f. di presidente, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il Department of Health and Social Security (isola di Man), dal sig. T.W. Cain, HM Attorney General per l' isola di Man, in qualità d' agente, e dal sig. Richard Plender, QC,
- per il sig. C.S. Barr e la Montrose Holdings Limited, dall' avv. A.L. Gough, del foro di Douglas, isola di Man,
- per il Regno Unito, dalla sig.ra S.J. Hay, del Treasury Solicitors Department, in qualità d' agente, e dal sig. Richard Plender, QC,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.-C. Séché, consigliere giuridico, e dal sig. N. Khan, membro del servizio giuridico, in qualità d' agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del sig. C.S. Barr e della Montrose Holdings Limited, rappresentati dal sig. G. Kinley, barrister, del Regno Unito e della Commissione delle Comunità europee all' udienza del 29 novembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 gennaio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 13 novembre 1989, pervenuta in cancelleria il 21 novembre successivo, la Deputy High Bailiff' s Court, Douglas (isola di Man), ha sollevato, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, alcune questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione delle disposizioni del Protocollo n. 3 concernente le isole normanne e l' isola di Man (GU L 1972, L 73, pag. 164, in prosieguo: il "Protocollo n. 3") dell' Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati (GU L 1972, L 73, pag. 14, in prosieguo: l' "Atto di adesione"), allegato al Trattato relativo all' adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell' energia atomica del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 1972, L 73, pag. 5, in prosieguo: il "Trattato di adesione").
2 Le questioni sono state sollevate nell' ambito di un procedimento penale iniziato a seguito di denunce del Department of Health and Social Security (isola di Man) nei confronti del sig. Barr, in quanto lavoratore, e della Montrose Holdings Limited (in prosieguo: la "Montrose"), in quanto datore di lavoro, per trasgressione di talune disposizioni del Control of Employment Act (legge sul controllo dell' occupazione) dell' isola di Man del 1975. Il sig. Barr, cittadino britannico, aveva infatti lavorato come giurista d' impresa alle dipendenze della ditta Montrose, senza essere in possesso del permesso di lavoro voluto dal Control of Employment Act per le persone che svolgono questo tipo di lavoro e che non hanno lo status di lavoratore dell' isola di Man.
3 Gli imputati nella causa principale hanno ammesso i fatti, enunciati nei capi di imputazione, ritenendo tuttavia che le imputazioni andassero respinte in quanto la normativa dell' isola di Man contrastava con l' art. 4 del Protocollo n. 3, ai sensi del quale le autorità dei territori interessati "applicano lo stesso regime a tutte le persone fisiche o giuridiche della Comunità".
4 Stando così le cose la Deputy High Bailiff' s Court di Douglas ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se il Control of Employment Act del 1975, emendato, legge dell' assemblea legislativa dell' isola di Man (Tynwald), sia in contrasto con il Protocollo n. 3 dell' Atto allegato al Trattato di adesione del 1972, secondo la corretta interpretazione del Protocollo, in quanto:
a) stabilisce, per quanto riguarda l' occupazione, nell' isola di Man, di persone diverse dai lavoratori dell' isola di Man definiti nella stessa legge del Tynwald, emendata, controlli o restrizioni discriminatori con riferimento al mestiere, alla professione o al tipo di impiego;
b) applica, per quanto riguarda l' occupazione nell' isola di Man, alle persone fisiche e giuridiche della Comunità un trattamento diverso dai diritti di cui le persone originarie dell' isola di Man godono nel Regno Unito.
2) L' articolo 4 del suddetto Protocollo n. 3, secondo la sua corretta interpretazione, significhi soltanto che le autorità dell' isola di Man non devono operare discriminazioni fra persone fisiche e giuridiche della Comunità in base alla cittadinanza".
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla competenza della Corte
6 Occorre stabilire in via preliminare se la Deputy High Bailiff' s Court di Douglas debba ritenersi giudice legittimato a rivolgersi alla Corte di giustizia in forza dell' art. 177 del Trattato, dal momento che, ai sensi del diritto del Regno Unito, la Deputy High Bailiff' s Court di Douglas (isola di Man) non fa parte dell' ordinamento giudiziario britannico.
7 A questo proposito occorre ricordare che emerge dall' art. 227, n. 5, lett. c), del Trattato CEE, come risulta dall' atto di adesione, che le disposizioni del Trattato CEE sono applicabili alle isole normanne ed all' isola di Man soltanto nella misura prevista dal Protocollo n. 3.
8 Occorre poi mettere in rilievo che, in forza dell' art. 1, n. 3, del Trattato di adesione, le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi delle istituzioni della Comunità si applicano nei confronti del Protocollo n. 3 che, ai sensi dell' art. 158 dell' atto di adesione, costituisce parte integrante di detto atto. Pertanto la competenza pregiudiziale attribuita alla Corte dall' art. 177 del Trattato si estende al Protocollo n. 3.
9 Va osservato inoltre che l' applicazione uniforme del Protocollo n. 3 può essere garantita nell' isola di Man soltanto se i giudici ivi stabiliti possono interrogare la Corte sull' interpretazione di detto Protocollo, su quella della normativa comunitaria cui detto Protocollo rinvia e sulla validità di detta normativa nonché sull' interpretazione e la validità degli atti adottati dalle istituzioni della Comunità sul fondamento del Protocollo n. 3.
10 Ne deriva che, al fine di garantire detta uniforme applicazione, la Deputy High Bailiff' s Court va considerata giudice legittimato a interrogare la Corte di giustizia su dette questioni in forza dell' art. 177 del Trattato.
Sulle questioni pregiudiziali
11 Occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, nell' ambito di un procedimento ex art. 177 del Trattato la Corte non può pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario di una disposizione di legge o di regolamento nazionale. Essa può tuttavia fornire al giudice nazionale tutti i criteri interpretativi del diritto comunitario che possono consentirgli di valutare la compatibilità di dette norme con la norma comunitaria di cui trattasi.
Sulla prima parte della prima questione e sulla seconda questione
12 Dette questioni vanno intese e specificate alla luce dei dati della controversia come emergono dalla normativa dell' isola di Man, dalle osservazioni presentate alla Corte nonché dai chiarimenti forniti in udienza.
13 A parere degli imputati nella causa principale, l' art. 4 del Protocollo n. 3 osta all' applicazione delle disposizioni enunciate nel Control of Employment Act. Quest' ultima legge prevede, comminando sanzioni, che una persona non può svolgere un' attività lavorativa nell' isola di Man, impegnarsi o essere assunto in siffatto lavoro se non è un lavoratore dell' isola di Man, né dar lavoro ad una persona non lavoratore dell' isola di Man, salvo se sia rilasciato un permesso dal Department of Health and Social Security. Tuttavia, talune attività lavorative elencate all' allegato 1 della legge, ma di cui non fa parte l' attività di giurista d' impresa svolta dal sig. Barr, possono essere svolte senza permesso da persone che non hanno lo status di lavoratore dell' isola di Man.
14 Gli imputati nella causa principale ritengono che la conseguenza di queste deroghe al requisito del permesso di lavoro è che talune attività, come i posti di lavoro nel corpo di polizia, nelle forze armate o nel pubblico impiego dell' isola di Man, sono riservate a cittadini del Regno Unito, come il sig. Barr, o a cittadini irlandesi, causando così una disparità di trattamento a loro favore. Ne concludono che il complesso delle disposizioni del regime stabilito dal Control of Employment Act, ivi compreso il requisito del permesso di lavoro per un' attività come quella svolta dal sig. Barr, è in contrasto con l' art. 4 del Protocollo n. 3.
15 Stando così le cose, di deve ritenere che la prima parte della prima questione e la seconda questione sono volte sostanzialmente ad accertare se il fatto che le autorità dell' isola di Man esigono il possesso del permesso di lavoro da parte di tutti i cittadini della Comunità che vogliono svolgere una determinata attività lavorativa costituisca una trasgressione dell' obbligo di garantire la parità di trattamento di cui all' art. 4 del Protocollo n. 3, qualora la normativa nazionale preveda deroghe a quest' obbligo per altre attività lavorative rendendole in alcuni casi lavori accessibili solo ai cittadini di due Stati membri.
16 A questo proposito occorre rilevare, come giustamente sottolinea il Regno Unito, che la norma di cui all' art. 4 del Protocollo n. 3 non può essere interpretata in modo da ricavarne un mezzo indiretto per applicare sul territorio dell' isola di Man norme comunitarie che non possono essere ivi applicate in forza dell' art. 227, n. 5, lett. c), del Trattato CEE e dell' art. 1 del Protocollo
n. 3, come le norme sulla libera circolazione dei lavoratori.
17 Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dal Regno Unito, il principio di parità di trattamento di cui all' art. 4 del Protocollo n. 3 non si limita solo ai settori della disciplina comunitaria di cui all' art. 1 del Protocollo n. 3. Infatti l' art. 1 concerne la libera circolazione delle merci, mentre l' art. 4 riguarda le persone fisiche e giuridiche. A quest' ultima disposizione va dunque riconosciuta valenza autonoma, e va interpretata nel senso che osta a qualsiasi discriminazione fra le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri quanto alle situazioni che, nei territori in cui il Trattato viene applicato integralmente, sono disciplinate dal diritto comunitario.
18 Poiché l' accesso al lavoro è una delle materie disciplinate dal diritto comunitario, la norma di cui all' art. 4 del Protocollo n. 3 va ivi applicata anche se i cittadini comunitari non possono in tal modo avvalersi nell' isola di Man delle norme relative alla libera circolazione dei lavoratori.
19 Alla luce di quanto esposto occorre ritenere che l' eventualità di un trattamento discriminatorio dei cittadini di taluni Stati membri della Comunità rispetto ai cittadini di altri Stati membri, per quanto riguarda taluni lavori, non possa incidere sulla compatibilità con il diritto comunitario del requisito di un permesso di lavoro per altre attività qualora detto requisito sia applicato in modo non discriminatorio a tutti i cittadini comunitari. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dagli imputati nella causa principale, l' eventualità di una discriminazione per talune attività lavorative non ha necessariamente l' effetto di rendere tutto il sistema istituito dal Control of Employment Act incompatibile con il diritto comunitario.
20 Stando così le cose occorre risolvere la prima parte della prima questione e la seconda questione nel senso che il fatto che le autorità dell' isola di Man esigano il possesso del permesso di lavoro da parte di tutti i cittadini della Comunità che intendono svolgere un' attività lavorativa su quest' isola non costituisce nella maggior parte dei casi una trasgressione dell' obbligo di garantire la parità di trattamento sancito dall' art. 4 del Protocollo n. 3, anche se la normativa nazionale prevede deroghe a quest' obbligo per talune attività lavorative e da dette deroghe derivano in taluni casi disparità di trattamento a causa della cittadinanza.
Sulla seconda parte della prima questione
21 La seconda parte della prima questione mira essenzialmente a stabilire se le disposizioni del Protocollo n. 3 obbligano le autorità dell' isola di Man a concedere ai cittadini comunitari lo stesso trattamento, per quanto riguarda l' occupazione, di quello concesso dal Regno Unito ai cittadini dell' isola di Man.
22 Emerge dall' art. 2 del Protocollo n. 3 che i diritti di cui beneficiano i cittadini di tale territorio nel Regno Unito non sono pregiudicati dall' atto di adesione. Tuttavia questo articolo specifica che detti cittadini non beneficiano delle disposizioni comunitarie relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi.
23 L' art. 2 del Protocollo n. 3 non può dunque essere interpretato nel senso che obbliga le autorità dell' isola di Man a trattare le persone fisiche o giuridiche della Comunità nello stesso modo in cui i cittadini di quest' isola sono trattati nel Regno Unito. Una norma del genere non deriva neppure da altre disposizioni del Protocollo.
24 Stando così le cose, occorre risolvere la seconda parte della prima questione dichiarando che le disposizioni del Protocollo n. 3 vanno interpretate nel senso che non obbligano le autorità dell' isola di Man a concedere ai cittadini comunitari lo stesso trattamento, per quanto riguarda l' occupazione, concesso dal Regno Unito ai cittadini dell' isola di Man.
Decisione relativa alle speseSulle spese
25 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Deputy High Bailiff' s Court di Douglas (isola di Man) con ordinanza 13 novembre 1989, dichiara:
1) Il fatto che le autorità dell' isola di Man esigano il possesso del permesso di lavoro da parte di tutti i cittadini della Comunità che intendono svolgere un' attività lavorativa su quest' isola non costituisce nella maggior parte dei casi una trasgressione dell' obbligo di garantire la parità di trattamento sancito dall' art. 4 del Protocollo n. 3 concernente le isole normanne e l' isola di Man dell' atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, allegato al Trattato relativo all' adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell' energia atomica del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se la normativa nazionale prevede deroghe a quest' obbligo per talune attività lavorative e da dette deroghe derivano in taluni casi disparità di trattamento a causa della cittadinanza.
2) Le disposizioni del Protocollo n. 3 vanno interpretate nel senso che non obbligano le autorità dell' isola di Man a concedere ai cittadini comunitari lo stesso trattamento, per quanto riguarda l' occupazione, concesso dal Regno Unito ai cittadini dell' isola di Man.
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