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SENTENZA DELLA CORTE DEL 9 GIUGNO 1992. - SIMBA SPA E ALTRI CONTRO AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO ITALIANO. - DOMANDE DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: PRETURA DI SAVONA, PRETURA DI LA SPEZIA E PRETURA DI SALERNO - ITALIA. - IMPOSTA NAZIONALE SULLE BANANE - RISCOSSIONE SUI SOLI PRODOTTI IMPORTATI DIRETTAMENTE DAGLI STATI TERZI - EVENTUALE INCOMPATIBILITA CON IL DIRITTO COMUNITARIO. - CAUSE RIUNITE C-228/90 A C-234/90, C-339/90 E C-353/90.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-03713
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Disposizioni fiscali ° Imposte interne ° Tributo quale l' imposta nazionale di consumo italiana sulle banane fresche ° Qualificazione di imposta interna ° Riscossione limitata, in forza d' una sentenza della Corte, ai soli prodotti importati direttamente dai paesi terzi ° Conseguenze ° Qualificazione immutata, ma sottrazione al campo d' applicazione dell' art. 95 del Trattato CEE
(Trattato CEE, artt. 9, 12 e 95)
2. Politica commerciale comune ° Riscossione da parte di uno Stato membro di un' imposta interna di natura protezionistica su prodotti importati direttamente da paesi terzi ° Ammissibilità con riferimento alle norme del Trattato, ma necessità di un esame alla luce degli accordi internazionali tra la Comunità ed i paesi terzi
(Trattato CEE, art. 113)
3. Diritto comunitario ° Efficacia diretta ° Conflitto tra il diritto comunitario convenzionale che conferisce diritti ai singoli ed una legge nazionale ° Obblighi e poteri del giudice nazionale adito - Disapplicazione della legge nazionale
Massima1. Un tributo quale l' imposta nazionale di consumo sulle banane fresche, introdotta nel sistema giuridico italiano dalla legge n. 986/1964, come modificata dalla legge n. 873/1982, dev' essere considerato parte integrante di un regime generale di imposte interne ai sensi dell' art. 95 del Trattato e la sua compatibilità con il diritto comunitario deve essere valutata alla luce di questo articolo e non già degli artt. 9 e 12 del Trattato, quando
° esso fa parte di un insieme di imposte di consumo disciplinate da disposizioni fiscali comuni e gravanti determinate categorie di prodotti in base ad un criterio obiettivo, indipendentemente dall' origine del prodotto in questione, cioè in base all' appartenenza del prodotto ad una determinata categoria di merci;
° una parte delle imposte summenzionate colpisce prodotti destinati all' alimentazione umana ed il fatto che questi beni siano di produzione nazionale o di produzione estera non sembra influire sull' aliquota né sulla base imponibile né sulle modalità di riscossione;
° la destinazione del ricavato di queste imposte non è specifica, costituisce un' entrata fiscale identica alle altre e concorre come le altre a finanziare in modo generale le spese dello Stato in tutti i settori.
La sua natura giuridica di imposta interna non può essere contraddetta dal fatto che, in seguito ad una sentenza della Corte che dichiarava incompatibile con l' art. 95 la sua riscossione sulle importazioni di banane fresche da altri Stati membri, detto tributo è ormai riscosso sulle sole banane importate direttamente da paesi terzi. Infatti, tale circostanza è la conseguenza di una sentenza della Corte e non può essere considerata come un criterio per la determinazione della nozione di tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione. Non è nemmeno possibile considerare il suddetto tributo isolatamente rispetto al sistema di imposizioni interne di cui fa parte.
Poiché l' art. 95 si applica solo ai prodotti importati da altri Stati membri, un tributo quale l' imposta in oggetto non rientra nel campo d' applicazione della suddetta disposizione in quanto si applica ad importazioni di banane fresche provenienti direttamente da paesi terzi.
2. Un tributo quale l' imposta nazionale di consumo sulle banane fresche, introdotta nel sistema giuridico italiano dalla legge n. 986/1964, come modificata dalla legge n. 873/1982, in quanto si applica ad importazioni di banane fresche provenienti direttamente da paesi terzi e benché sia accertata la sua natura di imposta volta a proteggere la produzione nazionale di frutta da tavola, non è incompatibile con lo spirito ed il sistema del diritto comunitario quali risultano dalle disposizioni del Trattato relative all' istituzione della politica commerciale comune, senza pregiudicare tuttavia l' applicazione di disposizioni di accordi internazionali eventualmente in vigore tra la Comunità ed i paesi terzi da cui provengono le banane.
Spetta ai giudici nazionali, eventualmente, dopo aver sottoposto alla Corte questioni pregiudiziali sulla loro interpretazione, determinare se le disposizioni degli accordi internazionali siano di natura tale da vietare effettivamente la riscossione del tributo considerato.
3. In quanto una legge nazionale che introduce un tributo quale l' imposta di consumo, sulla banane fresche, introdotta nel sistema giuridico italiano dalla legge n. 986/1964, modificata dalla legge n. 873/1982, viene ritenuta incompatibile con disposizioni del diritto comunitario convenzionale che conferiscono diritti ai singoli, tale legge dev' essere disapplicata dai giudici nazionali e in tale ipotesi gli interessati non sono tenuti a versare il tributo di cui trattasi.
PartiNei procedimenti riuniti C-228/90, C-229/90, C-230/90, C-231/90, C-232/90, C-233/90, C-234/90, C-339/90 e C-353/90,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dai Pretori di Savona e di La Spezia e dal Vicepretore di Salerno nelle cause dinanzi ad essi pendenti tra
Simba SpA (C-228/90 e C-234/90),
Comafrica SpA (C-229/90, C-232/90 e C-339/90),
Camar Srl (C-230/90),
Co-Frutta SpA (C-231/90),
Chiquita Italia SpA (C-233/90 e C-353/90)
e
Ministero delle Finanze (Dogane di Savona e di La Spezia),
domande vertenti sull' interpretazione degli artt. 9, 95, 113 e 115 del Trattato CEE e del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950, relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 172, pag. 1), relativamente all' imposta di consumo applicata in Italia sulle banane fresche importate direttamente da paesi terzi,
LA CORTE,
composta dai signori F.A. Schockweiler, facente funzione di presidente, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la società Simba, dall' avv. Giorgio Finocchio, del foro di Savona, assistito dall' avv. Bruno Telchini, del foro di Bolzano;
° per la società Comafrica, dagli avv.ti Giuseppe Pericu e Mario Alberto Quaglia, del foro di Genova, e dall' avv. Giorgio Finocchio, del foro di Savona, nonché dall' avv. Marco Giannini, del foro di La Spezia;
° per la società Camar, dagli avv.ti Mario Porzio, del foro di Napoli, e Giorgio Finocchio, del foro di Savona;
° per la società Co-Frutta, dall' avv. Wilma Viscardini Donà, del foro di Padova;
° per la società Chiquita Italia, dagli avv.ti Guido Greco e Luigi R. Bianchi, del foro di Milano, Giorgio Finocchio, del foro di Savona, Gustavo e Fausta De Dominicis, del foro di Salerno;
° per il governo della Repubblica italiana, dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Sergio Laporta, avvocato dello Stato;,
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Enrico Traversa, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali delle società Simba SpA, Comafrica SpA, Co-Frutta SpA e Chiquita Italia SpA, del governo italiano e della Commissione all' udienza del 7 novembre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 dicembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con nove ordinanze in data 28 giugno, 6 e 7 luglio, 5 e 12 novembre 1990, pervenute in cancelleria il 27 luglio, 13 e 28 novembre 1990, il Pretore di Savona, il Pretore di La Spezia ed il Vicepretore di Salerno hanno sottoposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, delle questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 9, 95, 113 e 115 del Trattato e del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950, relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 172, pag. 1), al fine di valutare la compatibilità con queste disposizioni di un' imposta nazionale di consumo ("imposta erariale di consumo") sulle banane fresche, in quanto tale imposta si applica ad importazioni di banane fresche provenienti direttamente da Stati terzi.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di controversie che oppongono diversi importatori al ministero italiano delle Finanze. Questi ultimi hanno ritenuto che il diritto comunitario si opponesse alla riscossione dell' imposta di cui trattasi su partite di banane fresche da importare e provenienti direttamente da Stati terzi appartenenti alla zona del dollaro o parti della terza Convenzione ACP-CEE sottoscritta a Lomé l' 8 dicembre 1984 (GU 1986, L 86, pag. 3).
3 Su domanda delle società importatrici, i giudici nazionali hanno ingiunto in via cautelare all' amministrazione di autorizzare l' importazione delle partite di banane senza richiedere il pagamento dell' imposta. Successivamente, i giudici nazionali hanno ritenuto che le controversie ponessero questioni di interpretazione del diritto comunitario ed hanno quindi sospeso i procedimenti finché la Corte di giustizia si sia pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:
Nei procedimenti C-228/90, C-229/90, C-230/90, C-231/90, C-232/90, C-233/90 e C-234/90
"1) Se l' imposta sul consumo delle banane fresche, introdotta nell' ordinamento italiano con la legge n. 986/1964, modificata dalla legge n. 873/1982, sia incompatibile con lo spirito ed il sistema dell' ordinamento comunitario, quali emergono dall' art. 9, che prescrive l' adozione di una Tariffa doganale comune nei confronti dei paesi terzi, e dall' art. 113, che prevede l' attuazione di una politica commerciale comune da parte degli Stati membri, atteso che siffatto tributo ° non più applicabile ai prodotti in libera pratica negli Stati membri, giusta le sentenze rese nei procedimenti 184/85 e 193/85 da codesta Corte ° resta applicabile ai soli prodotti provenienti direttamente da paesi terzi, integrando in tal guisa una misura protezionistica non adottata nel rispetto delle condizioni di cui all' art. 115 del Trattato CEE;
2) Se, in caso affermativo, la legge introduttiva del predetto tributo debba essere disapplicata dall' interprete e ne derivi l' insussistenza, per i singoli, dell' obbligo di versare il relativo importo;
3) Se, in via subordinata, debbasi ritenere l' incompatibilità con le richiamate norme del Trattato CEE ° nonché con il regolamento del Consiglio n. 950/68 vigente dal 1 luglio 1968 ° della sola legge n. 873/1982, con la quale lo Stato italiano ha innalzato l' imposta in questione da 70 LIT alle attuali 525 LIT in violazione del divieto per gli Stati membri di modificare il livello della protezione concessa dalla Tariffa doganale comune, sancito dalla sentenza resa nei procedimenti riuniti 37/73 e 38/73 di codesta Corte".
Nel procedimento C-339/90
"1) Se l' imposta sul consumo delle banane fresche, introdotta nell' ordinamento italiano con la legge n. 986/1964, modificata dalla legge n. 873/1982, violi l' art. 95 del Trattato CEE, ancorché applicata a banane importate direttamente da paesi terzi, o sia comunque incompatibile con lo spirito ed il sistema dell' ordinamento comunitario, quali emergono dall' art. 9 di tale Trattato, che prescrive l' adozione di una Tariffa doganale comune nei confronti dei paesi terzi, e dall' art. 113 del medesimo Trattato, che prevede l' attuazione di una politica commerciale comune da parte degli Stati membri, atteso che siffatto tributo ° non più applicabile ai prodotti in libera pratica negli Stati membri, giusta le sentenze rese nei procedimenti 184/85 e 193/85 da codesta Corte ° resta applicabile ai soli prodotti provenienti direttamente da paesi terzi, integrando in tal guisa una misura protezionistica non adottata nel rispetto delle condizioni di cui all' art. 115 del Trattato CEE;
2) Se, in via subordinata, debbasi ritenere l' incompatibilità con le richiamate norme del Trattato CEE ° nonché con il regolamento del Consiglio n. 950/68 vigente dal 1 luglio 1968 - della sola legge n. 873/1982, con la quale lo Stato italiano ha innalzato l' imposta in questione da 70 LIT alle attuali 525 LIT in violazione del divieto per gli Stati membri di modificare il livello della protezione concesso dalla Tariffa doganale comune, sancito dalla sentenza resa nei procedimenti riuniti 37/73 e 38/73 di codesta Corte".
Nel procedimento C-353/90
"1) Se l' imposta sul consumo delle banane fresche, introdotta nell' ordinamento italiano dalla legge n. 968/1964, modificata dalla legge n. 873/1982, sia incompatibile con lo spirito ed il sistema dell' ordinamento comunitario quali emergono dall' art. 9 del Trattato, che prescrive l' adozione di una Tariffa doganale comune nei confronti dei paesi terzi, e dall' art. 113, che prevede l' attuazione di una politica commerciale comune da parte degli Stati membri, atteso che detto tributo ° alla luce delle sentenze rese nei procedimenti 184/85 e 193/85 da codesta Corte ° resterebbe applicabile ai soli prodotti provenienti direttamente da paesi terzi, integrando in tal guisa una misura protezionistica non adottata nel rispetto delle condizioni di cui all' art. 115 del Trattato;
2) se, in caso affermativo, la legge introduttiva del tributo in questione debba essere disapplicata dall' interprete e ne derivi l' insussistenza, per i singoli, dell' obbligo di versare il relativo importo;
3) se, in via subordinata, debbasi ritenere l' incompatibilità con le richiamate norme del Trattato CEE ° nonché con il regolamento del Consiglio n. 950/68 vigente dal 1 luglio 1968 - della sola legge n. 873/1982, con la quale lo Stato italiano ha innalzato l' imposta da 70 LIT alle attuali 525 LIT, in violazione del divieto per gli Stati membri di modificare il livello della protezione concessa dalla Tariffa doganale comune, sancito dalle sentenze nei procedimenti riuniti 37/73 e 38/73 da codesta Corte".
4 Con ordinanza 20 settembre 1990, la Corte ha riunito i procedimenti da C-228/90 a C-234/90, ai fini della fase scritta ed orale del procedimento e della sentenza.
5 Con ordinanza 16 settembre 1991, la Corte ha riunito i procedimenti riuniti da C-228/90 a C-234/90 e i procedimenti C-339/90 e C-353/90 ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Natura giuridica di un tributo quale l' imposta nazionale di consumo
7 Occorre ricordare in via preliminare che la Corte nella sentenza 7 maggio 1987, causa 193/85, Co-Frutta (Racc. pag. 2085, punto 13 della motivazione), ha già dichiarato che l' imposta nazionale di consumo dev' essere considerata parte integrante di un regime generale di imposte interne ai sensi dell' art. 95 del Trattato e la sua compatibilità con il diritto comunitario deve essere valutata alla luce di questo articolo e non già degli artt. 9 e 12 del Trattato.
8 In particolare, la Corte ha rilevato che tributi quali le 19 imposte di consumo in vigore in Italia erano disciplinate da disposizioni fiscali comuni e colpivano categorie di prodotti in base ad un criterio obiettivo, indipendentemente dall' origine del prodotto in questione, e cioè l' appartenenza di un prodotto ad una determinata categoria di merci. La Corte ha indicato che una parte di queste imposte, fra cui l' imposta sul consumo delle banane, colpiva prodotti destinati all' alimentazione umana, e che il fatto che questi beni fossero di produzione nazionale o di produzione estera non sembrava influire sull' aliquota, né sulla base imponibile, né sulle modalità di riscossione. Infine, la Corte ha precisato che la destinazione del ricavato di queste imposte non era specifica e che costituiva un' entrata fiscale identica alle altre e concorreva come le altre a finanziare in modo generale le spese dello Stato in tutti i settori (v. sentenza 7 maggio 1987, soprammenzionata, punto 12 della motivazione).
9 Inoltre la Corte ha dichiarato nella sentenza pronunciata anch' essa il 7 maggio 1987, causa 184/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 2013, punto 15 della motivazione), che la Repubblica italiana, avendo istituito e mantenendo in vigore un' imposta di consumo sulle banane fresche applicabile alle banane originarie di altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall' art. 95, secondo comma, del Trattato CEE.
10 Nel corso del presente procedimento è stato sostenuto che un tributo quale l' imposta nazionale di consumo non costituiva più un' imposizione interna ma una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione poiché, dopo le sentenze 7 maggio 1987, soprammenzionate, esso non potrebbe più costituire parte di un sistema generale di imposte interne in quanto si applicherebbe ormai solo alle banane direttamente importate da Stati terzi e non sarebbe più riscosso sulla base di criteri obiettivi, indipendenti in particolare dal paese di importazione.
11 Questo argomento non può essere accolto. Infatti, secondo una giurisprudenza costante (v. in particolare sentenza 10 ottobre 1978, causa 148/77, Hansen, Racc. pag. 1787, punto 22 della motivazione), uno stesso onere fiscale non può, salvo casi eccezionali, appartenere simultaneamente alla categoria dei tributi interni ai sensi dell' art. 95 del Trattato e a quella delle tasse d' effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione ai sensi dell' art. 9.
12 Nella fattispecie, il fatto che un tributo quale l' imposta nazionale di consumo sia stato successivamente riscosso unicamente sulle banane direttamente importate da Stati terzi è la conseguenza delle sentenze 7 maggio 1987, soprammenzionate, e non può essere considerato come un criterio per la determinazione della nozione di tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione. Un tale tributo non può nemmeno essere considerato isolatamente rispetto al sistema di imposizioni interne di cui fa parte.
Sulla questione relativa all' interpretazione dell' art. 95 del Trattato posta nel procedimento C-339/90
13 Posto che un tributo come l' imposta nazionale di consumo deve essere considerato come un' imposizione interna che rientra nel campo di applicazione dell' art. 95, occorre anzitutto risolvere la questione se un tale tributo sia incompatibile con tale disposizione in quanto si applica ad importazioni di banane fresche provenienti direttamente da Stati terzi.
14 Secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenza 10 ottobre 1978, soprammenzionata), l' art. 95 si applica solo ai prodotti importati da altri Stati membri. Ne deriva che tale disposizione è inapplicabile ai prodotti importati direttamente da Stati terzi.
15 Occorre quindi risolvere la questione nel senso che un tributo quale l' imposta nazionale di consumo introdotto nel sistema giuridico italiano con la legge n. 986/1964, come modificata dalla legge n. 873/1982, non rientra nel campo di applicazione dell' art. 95 del Trattato, in quanto tale tributo si applica ad importazioni di banane fresche provenienti direttamente da Stati terzi.
Sulle questioni relative all' interpretazione dell' art. 113 del Trattato
16 Tali questioni mirano ad accertare se un tributo quale l' imposta di consumo sia incompatibile con lo spirito ed il sistema dell' ordinamento giuridico comunitario derivante dall' art. 113 del Trattato, che prevede l' istituzione di una politica commerciale comune degli Stati membri, in considerazione in particolare della natura protezionistica del tributo di cui trattasi.
17 Risulta che le disposizioni del Trattato relative alla politica commerciale comune, ed in particolare l' art. 113, non vietano di per sé sole ad uno Stato membro di riscuotere sui prodotti importati direttamente da Stati terzi un tributo quale l' imposta nazionale di consumo.
18 Infatti, come la Corte ha già dichiarato (v. sentenza 10 ottobre 1978, soprammenzionata), il Trattato stesso non contiene, per gli scambi con i paesi terzi, per quanto riguarda le imposizioni interne, nessuna disposizione analoga all' art. 95.
19 Tuttavia, anche se il Trattato non contiene di per sé disposizioni che vietano eventuali discriminazioni nell' applicazione di tributi interni ai prodotti importati direttamente da paesi terzi, si deve tener conto, nei presenti procedimenti, degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità con i paesi terzi di origine delle partite di banane e che, eventualmente, contengono clausole tali da influire sulla soluzione delle cause principali (v. sentenza 10 ottobre 1978, soprammenzionata).
20 Occorre rilevare a tal riguardo che ai sensi dell' art. 139, n. 2, della terza Convenzione ACP-CEE, soprammenzionata, la Comunità e i suoi Stati membri si sono impegnati, a titolo del regime generale degli scambi, a non utilizzare misure protezionistiche nei confronti dei prodotti importati dagli Stati ACP.
21 Ora, la Corte ha esplicitamente evidenziato, nelle sentenze 7 maggio 1987, soprammenzionate, la natura protezionistica di un tributo quale l' imposta nazionale di consumo nei confronti della produzione nazionale di frutta da tavola dello Stato membro di cui trattasi.
22 Spetta ai giudici nazionali, eventualmente, dopo aver sottoposto alla Corte questioni pregiudiziali sulla loro interpretazione, determinare se le disposizioni degli accordi internazionali siano di natura tale da vietare effettivamente la riscossione da parte di uno Stato membro di un tributo come l' imposta di consumo sulle partite di banane fresche importate direttamente dagli Stati terzi interessati.
23 Occorre quindi risolvere la questione nel senso che un tributo quale l' imposta nazionale di consumo introdotta nel sistema giuridico italiano dalla legge n. 986/1964, come modificata dalla legge n. 873/1982, in quanto si applica ad importazioni di banane fresche provenienti direttamente da paesi terzi, non è incompatibile con lo spirito ed il sistema del diritto comunitario quali risultano dalle disposizioni del Trattato relative all' istituzione della politica commerciale comune, senza pregiudicare tuttavia l' applicazione di disposizioni di accordi internazionali eventualmente in vigore tra la Comunità e i paesi terzi di provenienza delle banane di cui trattasi nelle cause principali.
Sulle questioni relative all' interpretazione dell' art. 9 del Trattato e del regolamento n. 950/68
24 Tali questioni mirano ad accertare se l' art. 9 del Trattato, che prescrive l' adozione di una Tariffa doganale comune nei confronti dei paesi terzi, ed il regolamento n. 950/68, relativo alla Tariffa doganale comune, si oppongano alla riscossione di un tributo quale l' imposta nazionale di consumo sulle banane importate direttamente da paesi terzi, in considerazione in particolare delle maggiorazioni successive di cui il tributo di cui trattasi ha costituito oggetto dopo l' entrata in vigore della Tariffa doganale comune.
25 Posto che lo stesso onere fiscale non può, in via di principio, essere qualificato contemporaneamente come tributo interno ai sensi dell' art. 95 del Trattato e come tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione ai sensi dell' art. 9, quest' ultima disposizione ed il regolamento n. 950/68, come modificato successivamente, non si applicano ad un tributo quale l' imposta nazionale di consumo e non vanno quindi risolte le questioni relative alla loro interpretazione.
Sulle questioni relative all' eventuale inapplicabilità della normativa nazionale
26 Tali questioni mirano ad accertare se, data l' incompatibilità con il diritto comunitario di una legge nazionale che impone la riscossione di un tributo quale l' imposta nazionale di consumo, tale legge debba essere disapplicata dai giudici nazionali, esonerando i singoli interessati dall' obbligo di versare il tributo di cui trattasi.
27 Secondo la costante giurisprudenza della Corte (sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punto 21 della motivazione), qualsiasi giudice nazionale ha l' obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna.
28 Ne deriva necessariamente che nel caso in cui i giudici nazionali fossero indotti a ritenere una legge nazionale, che introduce un tributo quale l' imposta nazionale di consumo, incompatibile con disposizioni del diritto comunitario convenzionale che conferiscono diritti ai singoli, gli interessati non sarebbero tenuti a versare un tale tributo.
29 Occorre quindi risolvere la questione nel senso che, in quanto una legge nazionale che introduce un tributo quale l' imposta di consumo viene ritenuta incompatibile con disposizioni del diritto comunitario convenzionale che conferiscono diritti ai singoli, tale legge deve essere disapplicata dai giudici nazionali e, in tale ipotesi, gli interessati non sono tenuti a versare il tributo di cui trattasi.
Decisione relativa alle speseSulle spese
30 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dai Pretori di Savona, di La Spezia e dal Vicepretore di Salerno, con ordinanze 28 giugno, 6 e 11 luglio, 5 e 12 novembre 1990, dichiara:
1) Un tributo quale l' imposta nazionale di consumo introdotto nel sistema giuridico italiano dalla legge n. 986/1964, come modificata dalla legge n. 873/1982, non rientra nel campo di applicazione dell' art. 95 del Trattato, in quanto tale tributo si applica ad importazioni di banane fresche provenienti direttamente da Stati terzi.
2) In quanto si applica ad importazioni di banane fresche provenienti direttamente da paesi terzi, un tributo quale l' imposta nazionale di consumo non è incompatibile con lo spirito ed il sistema del diritto comunitario quali risultano dalle disposizioni del Trattato relative all' istituzione della politica commerciale comune, senza pregiudicare tuttavia l' applicazione di disposizioni di accordi internazionali eventualmente in vigore tra la Comunità e i paesi terzi di provenienza delle banane di cui trattasi nelle cause principali.
3) In quanto una legge nazionale che introduce un tributo quale l' imposta di consumo viene ritenuta incompatibile con disposizioni del diritto comunitario convenzionale che conferiscono diritti ai singoli, tale legge deve essere disapplicata dai giudici nazionali e, in tale ipotesi, gli interessati non sono tenuti a versare il tributo di cui trattasi.
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