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SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 7 MAGGIO 1992. - PROCURATOR FISCAL, ELGIN CONTRO KENNETH GORDON WOOD E JAMES COWIE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: SHERIFF COURT OF GRAMPIAN, HIGHLAND AND ISLANDS AT ELGIN (SCOTLAND) - REGNO UNITO. - PESCA - LICENZE - CONDIZIONI. - CAUSE RIUNITE C-251/90 E C-252/90.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-02873
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Pesca - Politica comune delle strutture - Conservazione delle risorse del mare - Regime di contingenti di pesca - Disciplina stabilita da uno Stato membro per l' utilizzazione dei suoi contingenti - Rilascio di licenze - Condizione che obbliga i comandanti delle imbarcazioni battenti bandiera di tale Stato a segnalare via radio i loro spostamenti da una zona di pesca ad un' altra - Ammissibilità - Discriminazione in base alla cittadinanza - Assenza
(Trattato CEE, art. 7; regolamento del Consiglio n. 101/76, art. 2, n. 1)
2. Pesca - Conservazione delle risorse del mare - Regime di contingenti di pesca - Misure di controllo - Misure adottate da uno Stato membro per far rispettare la normativa riguardante l' utilizzazione dei suoi contingenti - Obbligo di comunicazione alla Commissione - Violazione - Ininfluenza sulla validità della misura
(Regolamento del Consiglio n. 2241/87, art. 15)
Massima1. L' art. 7 del Trattato e l' art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 101/76, che sancisce, per quanto riguarda l' attività di pesca delle imbarcazioni degli Stati membri nelle acque comunitarie, il principio di parità nelle condizioni di accesso e di sfruttamento, debbono essere interpretati - alla luce dell' istituzione di un sistema di contingenti nazionali e della discrezionalità lasciata agli Stati membri nell' adottare misure nazionali di controllo che vadano oltre il minimo richiesto dalla normativa comunitaria, purché esse concorrano all' osservanza dei contingenti e restino proporzionate al loro obiettivo - nel senso che non ostano a che uno Stato membro, il quale subordina l' accesso ai suoi contingenti di pesca alla concessione di una licenza, inserisca, nelle licenze da esso rilasciate alle imbarcazioni battenti la propria bandiera, l' obbligo per il comandante di segnalare via radio la sua intenzione di passare da una zona CIEM ad un' altra, anche se tale condizione non si applica alle imbarcazioni battenti bandiera di altri Stati membri che pescano le medesime specie nelle medesime zone.
2. In forza dell' art. 15 del regolamento n. 2241/87, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione una condizione inserita nelle licenze che autorizzano la pesca nell' ambito dei rispettivi contingenti, rilasciate alle imbarcazioni battenti la propria bandiera. Tuttavia, la mancata comunicazione di una misura nazionale di controllo, quale la suddetta condizione, non pregiudica la sua validità alla luce del diritto comunitario. L' obbligo di comunicazione, che può essere adempiuto dopo l' adozione della misura, è stato infatti stabilito a mero titolo informativo.
PartiNei procedimenti riuniti C-251/90 e C-252/90,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Sheriff Court of Grampian, Highland and Islands in Elgin (Scozia), nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra
Procurator Fiscal
e
Kenneth Gordon Wood
e tra
Procurator Fiscal
e
James Cowie,
domande vertenti sull' interpretazione dell' art. 7 del Trattato CEE e degli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 gennaio 1976, n. 101, relativo all' attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (GU L 20, pag. 19),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, M. Díez de Velasco e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate
- per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dai signori Ronald D. Mackay, QC, e Christopher Vajda, barrister;
- per la Commissione, dai signori Robert Fischer, consigliere giuridico, e Christopher Docksey, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali di Kenneth Wood e James Cowie, rappresentati dal signor D.N. Yule, solicitor, del governo del Regno Unito e della Commissione, all' udienza del 29 novembre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 gennaio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con due ordinanze del 26 gennaio 1990 e due ordinanze del 12 novembre 1990, pervenute alla Corte rispettivamente il 20 agosto e il 15 novembre seguenti, la Sheriff Court of Grampian, Highland and Islands in Elgin (Scozia), ha sottoposto alla Corte ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 7 del Trattato CEE e degli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 gennaio 1976, n. 101, relativo all' attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (GU L 20, pag. 19).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di due procedimenti penali promossi dal Procurator Fiscal in Elgin rispettivamente contro il signor Kenneth Gordon Wood, comandante del peschereccio britannico "Scarlet Thread II" (causa C-251/90), e il signor James Cowie, comandante del peschereccio britannico "Crystal River" (causa C-252/90), entrambi cittadini britannici, residenti a Buckie, Banffshire.
3 I due imputati sono stati rinviati a giudizio per avere attraversato con le loro imbarcazioni, fra il 7 e il 9 aprile 1989 il primo, il 31 marzo 1989 il secondo, la linea dei 4 di longitudine ovest che separa la zona CIEM IV (Mare del Nord) da quella CIEM VI (Scozia occidentale) senza avere preventivamente segnalato, via radio, tale movimento al ministero scozzese dell' Agricoltura e delle Foreste, violando così la relativa condizione presente nella loro licenza.
4 Risulta dagli atti che tale condizione è stata inserita a partire dal marzo 1989 nelle licenze concesse agli interessati i quali, al comando di pescherecci britannici, pescano determinate specie di pesci soggette a limitazione di cattura (contingenti di pesca), in base alla normativa comunitaria in vigore. Detta condizione permette alle autorità britanniche di procedere ad un controllo più efficace del regime dei contingenti, evitando che il pesce catturato in una di queste due zone sia imputato al contingente britannico assegnato all' altra. La violazione di detta condizione costituisce un reato passibile di ammenda.
5 Nel corso dei procedimenti, gli imputati hanno sostenuto, da una parte, che la condizione di cui trattasi era discriminatoria e perciò contraria all' art. 7 del Trattato CEE e all' art. 2 del regolamento n. 101/76, in quanto si applicava solo alle imbarcazioni immatricolate nel Regno Unito e non a quelle degli altri Stati membri che pescano le medesime specie nelle medesime zone, e, dall' altra, che la condizione di cui trattasi era contraria anche all' art. 3 del regolamento n. 101/76, poiché la sua adozione non era stata notificata agli altri Stati membri e alla Commissione, pur costituendo una modifica del regime di pesca vigente sino a quel momento.
6 E' su tale sfondo che la Sheriff Court of Grampian, Highland and Islands in Elgin ha sottoposto alla Corte, il 26 gennaio 1990, le seguenti questioni pregiudiziali, formulate per entrambe le cause nei medesimi termini:
"1) Qualora, relativamente a pesci la cui cattura è assoggettata al sistema comunitario dei totali di cattura ammessi, uno Stato membro vieti ai pescherecci immatricolati nel suo territorio di pescare a meno che non siano muniti di una licenza, se
a) l' art. 7 del Trattato CEE
o
b) l' art. 2 del regolamento del Consiglio 19 gennaio 1976, n. 101 (GU L 20, pag. 19),
ostino a che nelle circostanze descritte le competenti autorità di detto Stato membro includano fra le condizioni in base alle quali sono rilasciate tali licenze una condizione secondo cui il comandante dell' imbarcazione deve avvisare via radio le autorità della sua intenzione di passare da una zona CIEM ad un' altra.
2) Qualora uno Stato membro intenda introdurre, per le licenze, una condizione come quella descritta nella questione precedente, se esso sia tenuto, in base all' art. 3 del regolamento del Consiglio n. 101/76, a notificare tale intenzione agli altri Stati membri e alla Commissione".
7 In seguito, gli imputati hanno appreso e portato all' attenzione del giudice nazionale il fatto che il Regno Unito, con lettera del 21 dicembre 1989, aveva notificato la condizione controversa alla Commissione delle Comunità europee e che quest' ultima, nella sua risposta, non aveva sollevato nessuna obiezione quanto alla sua applicazione da parte del Regno Unito a partire dal marzo 1989. Pertanto il giudice nazionale ha proposto alla Corte, il 12 novembre 1990, una questione supplementare, identica per le due cause e così formulata:
"Qualora sussista l' obbligo di notificare l' istituzione della condizione di cui trattasi, contenuta nella licenza, alla Commissione, o alla Commissione e agli altri Stati membri, se l' omissione della notifica determini l' invalidità della condizione e, in caso affermativo, se tale invalidità possa essere sanata retroattivamente da una successiva, e tardiva, notifica dello Stato membro".
8 Con ordinanza 20 settembre 1990, la Corte ha deciso di riunire i due procedimenti ai fini della fase scritta, della fase orale e della sentenza.
9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
10 Con tale questione, la giurisdizione nazionale cerca, in sostanza, di sapere se l' art. 7 del Trattato CEE o l' art. 2 del regolamento del Consiglio n. 101/76 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro il quale subordina l' accesso ai suoi contingenti di pesca alla concessione di una licenza inserisca in tale licenza l' obbligo, per il comandante dell' imbarcazione battente bandiera di tale Stato, di segnalare via radio la sua intenzione di passare da una zona CIEM ad un' altra, mentre tale condizione non si applica alle imbarcazioni battenti bandiera di altri Stati membri che pescano le medesime specie nelle medesime zone.
11 Per risolvere tale questione, occorre situarla nell' ambito delle disposizioni della normativa comunitaria riguardante l' esercizio della pesca.
12 A tale riguardo, si deve rilevare che il regolamento n. 101/76 ha stabilito un regime volto a coordinare le politiche di struttura degli Stati membri nel settore della pesca e che l' art. 2, n. 1, di detto regolamento, sancisce, a beneficio di tutte le imbarcazioni da pesca che battono bandiera di uno degli Stati membri e sono immatricolate nel territorio della Comunità, il principio di parità delle condizioni di accesso e di sfruttamento dei fondali situati nelle acque marittime su cui ogni altro Stato membro esercita la sua sovranità o giurisdizione.
13 Tuttavia, una deroga a tale principio è stata apportata dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1), prevedendo specificatamente un sistema di contingenti di pesca nazionali (v. artt. 3 e 4 del regolamento n. 170/83 e sentenze 14 dicembre 1989, causa C-3/87, Agegate, Racc. pag. 4459, punto 16 della motivazione, e causa C-216/87, Jaderow, Racc. pag. 4509, punti 17 e 24 della motivazione). In forza di tale regime, solo le imbarcazioni battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad attingere ai contingenti di pesca di quest' ultimo.
14 Ai sensi dell' art. 5, n. 2, del suddetto regolamento n. 170/83, gli Stati membri determinano, conformemente alle disposizioni comunitarie applicabili, le modalità di utilizzazione dei contingenti loro assegnati.
15 Nell' ambito delle competenze così riconosciute loro, gli Stati membri possono subordinare l' accesso dei loro pescherecci ai propri contingenti di pesca ad un regime di licenze, come precisa l' art. 11 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (GU L 207, pag. 1), inserito in questo regolamento dall' art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 7 novembre 1988, n. 3483 (GU L 306, pag. 2; v. anche sentenza 27 marzo 1990, causa C-9/89, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-1383, punto 16 della motivazione). In tali licenze possono essere inserite talune condizioni specifiche, purché esse non vengano disciplinate in modo esclusivo dal diritto comunitario e siano idonee e necessarie al conseguimento dell' obiettivo dei contingenti (v. sentenza 14 dicembre 1989, Jaderow, succitata, punti 19 e 25 della motivazione).
16 Per quanto concerne, più in particolare, la questione se tali condizioni possano riferirsi al controllo delle attività esercitate su popolazioni ittiche soggette a contingenti, occorre prendere in considerazione il regolamento n. 2241/87, che definisce le misure di controllo delle attività di pesca e gli obblighi corrispondenti degli Stati membri. Ai sensi dell' art. 15, primo comma, di tale regolamento, l' applicazione di quest' ultimo "lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di controllo che vanno al di là delle esigenze minime contenute nel presente regolamento, a condizione che tali disposizioni siano conformi alla normativa comunitaria, nonché alla politica comune in materia di pesca". Tale disposizione giustifica le misure di controllo aggiuntive che uno Stato membro può essere indotto a prendere per preservare i propri contingenti.
17 Dette misure, rientrando nella categoria più generale delle misure che uno Stato membro è autorizzato ad adottare ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 170/83, riguardano solamente le imbarcazioni battenti bandiera di tale Stato. L' art. 15 del regolamento n. 2241/87, che riguarda specificamente le misure nazionali di controllo, non obbliga gli Stati membri ad estendere l' applicazione di tali misure alle imbarcazioni degli altri Stati membri.
18 Alla luce di quanto sopra, occorre rilevare che la normativa comunitaria relativa alla conservazione delle risorse alieutiche non osta ad una condizione come quella considerata dal giudice nazionale, in quanto essa tende ad assicurare il controllo delle attività di pesca e agevola la prevenzione delle frodi in materia di contingenti senza essere sproporzionata rispetto all' obiettivo perseguito. Una condizione del genere non dovrebbe pertanto essere considerata contraria all' art. 2, n. 1, del regolamento n. 101/76, dal momento che si applica solamente alle imbarcazioni battenti bandiera dello Stato membro che l' ha stabilita.
19 Riguardo all' art. 7 del Trattato, che vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità, si deve constatare che la condizione controversa riguarda solo i pescherecci battenti bandiera dello Stato membro che ha stabilito detta condizione, e non quelli battenti bandiera di altri Stati membri, che pescano le medesime specie nelle medesime zone CIEM. D' altronde, poiché le catture da parte di queste ultime imbarcazioni sono imputate ai contingenti dello Stato membro di cui esse battono bandiera, le imbarcazioni stesse sono soggette alle misure di controllo fissate da tale Stato. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, l' art. 7 del Trattato non concerne le eventuali disparità di trattamento e le distorsioni derivanti, per le persone e le imprese soggette al diritto comunitario, dall' applicazione da parte di uno Stato membro di disposizioni più rigorose di quelle applicate, nel medesimo ambito, da altri Stati membri (v., in questo senso, sentenza 3 luglio 1979, cause riunite 185/78-204/78, Van Dam, Racc. pag. 2345, punto 10 della motivazione).
20 Di conseguenza, la prima questione va risolta nel senso che l' art. 7 del Trattato CEE e l' art. 2, n. 1, del regolamento n. 101/76 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro il quale subordina l' accesso ai suoi contingenti di pesca alla concessione di una licenza inserisca in tale licenza l' obbligo, per il comandante dell' imbarcazione battente bandiera di tale Stato, di segnalare via radio la sua intenzione di passare da una zona CIEM ad un' altra, anche se tale condizione non si applica alle imbarcazioni battenti bandiera di altri Stati membri che pescano le medesime specie nelle medesime zone.
Sulla seconda questione
21 Tale questione si riferisce all' art. 3 del regolamento n. 101/76, che impone, in generale, agli Stati membri, di notificare agli altri Stati membri e alla Commissione le modifiche che intendono apportare al loro regime di pesca.
22 Tuttavia, per quanto concerne il caso particolare delle misure nazionali di controllo che vanno al di là delle esigenze minime stabilite dal regolamento n. 2241/87, occorre sottolineare che, ai sensi dell' art. 15, secondo comma, di detto regolamento, tali misure "sono comunicate alla Commissione, conformemente all' art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio (...)".
23 Detto articolo del regolamento n. 101/76 prevede che gli Stati membri comunichino agli altri Stati membri e alla Commissione le disposizioni "vigenti" che riguardano la pesca nelle acque marittime su cui esercitano la loro sovranità o giurisdizione, e non quelle la cui adozione è "prevista", come stabilito da questo stesso regolamento per quanto riguarda le disposizioni di cui all' art. 3.
24 Occorre quindi ritenere che le misure nazionali devono essere notificate alla Commissione, ma non necessariamente prima della loro adozione.
25 Di conseguenza, la seconda questione va risolta nel senso che, in forza dell' art. 15 del regolamento n. 2241/87, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione una condizione come quella in precedenza descritta, inserita nelle licenze rilasciate alle imbarcazioni battenti la loro bandiera e che autorizzano la pesca nell' ambito dei rispettivi contingenti.
Sulla questione supplementare
26 Tale questione si articola su due parti. La prima è diretta a determinare se l' omissione della comunicazione di una misura nazionale di controllo, quale la condizione in precedenza descritta, pregiudichi la sua validità, nonostante la sua eventuale compatibilità sostanziale con il diritto comunitario. Per quanto concerne la seconda parte della questione, il giudice nazionale intende stabilire se sia possibile, in caso di soluzione in senso affermativo della prima parte, sanare l' invalidità della misura di cui trattasi con una successiva comunicazione alla Commissione.
27 Quanto alla prima parte della questione posta, occorre rilevare che l' art. 15, secondo comma, del regolamento n. 2241/87 non precisa affatto le conseguenze di una mancata comunicazione di una misura nazionale di controllo.
28 Tuttavia, tenuto conto del fatto che l' adozione di una tale misura nazionale non è subordinata alla condizione di una previa comunicazione alla Commissione, si deve ritenere che l' obbligo di comunicazione di cui trattasi è stato stabilito a mero titolo informativo. Di conseguenza, il mancato rispetto di tale obbligo non pregiudica la validità di una misura che soddisfa i criteri enunciati al primo comma dello stesso art. 15.
29 Tale tesi è suffragata dal fatto che, per contro, il regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3094, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 288, pag. 1), ha introdotto una procedura di notificazione più dettagliata concernente le misure tecniche nazionali e consente alla Commissione, ai sensi dell' art. 14, n. 2, di ritardare o di impedire l' entrata in vigore delle misure ad essa notificate.
30 Quindi, la prima parte della questione supplementare va risolta nel senso che la mancata notificazione di una misura nazionale di controllo, quale la condizione in precedenza descritta, non ne pregiudica la validità alla luce del diritto comunitario.
31 Tenuto conto della soluzione fornita alla prima parte, non vi è motivo di risolvere la seconda parte della questione.
Decisione relativa alle speseSulle spese
32 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Sheriff Court of Grampian, Highland and Islands in Elgin (Scozia) con ordinanze 26 gennaio 1990 e 12 novembre 1990, dichiara:
1) L' art. 7 del Trattato CEE e l' art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 101/76 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, il quale subordina alla concessione di una licenza l' accesso ai suoi contingenti di pesca inserisca in tale licenza l' obbligo, per il comandante dell' imbarcazione battente bandiera di tale Stato, di segnalare via radio la sua intenzione di passare da una zona CIEM ad un' altra, anche se tale condizione non si applica alle imbarcazioni battenti bandiera di altri Stati membri che pescano le medesime specie nelle medesime zone.
2) In forza dell' art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione una condizione come quella in precedenza descritta, introdotta nelle licenze rilasciate alle imbarcazioni battenti la loro bandiera e che autorizzano la pesca nell' ambito dei rispettivi contingenti.
3) La mancata notificazione di una misura nazionale di controllo, quale la condizione in precedenza descritta, non ne pregiudica la validità alla luce del diritto comunitario.
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