SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
28 novembre 2013 ( *1 )
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Sentenza della Corte che accerta un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260 TFUE — Sanzioni pecuniarie — Imposizione di una penalità e di una somma forfettaria»
Nella causa C‑576/11,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 260 TFUE, proposto il 18 novembre 2011,
Commissione europea, rappresentata da O. Beynet, B. Simon e E. Manhaeve, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato da P. Frantzen e C. Schiltz, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da:
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da S. Behzadi-Spencer, C. Murrell e S. Ford, in qualità di agenti,
interveniente,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Tizzano, presidente di sezione, A. Borg Barthet (relatore) e E. Levits, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 aprile 2013,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede che la Corte voglia:
—
dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del 23 novembre 2006, Commissione/Lussemburgo (C‑452/05), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE;
—
ordinare al Granducato di Lussemburgo di versare alla Commissione una penalità indicata in EUR 11 340 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della citata sentenza Commissione/Lussemburgo, dal giorno in cui sarà pronunziata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata data esecuzione alla summenzionata sentenza Commissione/Lussemburgo;
—
ordinare al Granducato di Lussemburgo di versare alla Commissione l’importo forfettario giornaliero di EUR 1 248, a decorrere dal giorno della pronuncia della citata sentenza Commissione/Lussemburgo fino al giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa o fino al giorno di esecuzione della citata sentenza Commissione/Lussemburgo, se la sua attuazione si verificasse a una data anteriore, e
—
condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.
Contesto normativo
2
L’articolo 1 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), enuncia i seguenti obiettivi:
«La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.
Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue».
3
L’articolo 2, punto 6, della direttiva 91/271 definisce un «a.e. (abitante equivalente)» come «il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno».
4
L’articolo 5 della direttiva di cui trattasi così dispone:
«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10000 a.e.
(...)
4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.
5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all’inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4.
Qualora i suddetti bacini drenanti siano situati, totalmente o parzialmente, in un altro Stato membro si applica l’articolo 9.
(...)
8. Uno Stato membro non è tenuto ad individuare aree sensibili ai sensi della presente direttiva qualora applichi il trattamento prescritto dai paragrafi 2, 3 e 4 in tutto il suo territorio».
Sentenza Commissione/Lussemburgo
5
Nell’ambito delle sue osservazioni presentate dinanzi alla Corte nella citata sentenza Commissione/Lussemburgo, il Granducato di Lussemburgo aveva fatto valere che era stato posto in essere un programma nazionale di azione diretto ad ammodernare gli impianti di trattamento comunali per garantire il rispetto delle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 91/271. Pertanto, lo Stato membro in questione riteneva che la percentuale di riduzione del carico complessivo di azoto avrebbe raggiunto il 75% al più tardi entro il 2008, una volta ammodernati gli impianti di trattamento interessati.
6
La Commissione, per parte sua, aveva giudicato che otto degli undici agglomerati aventi oltre 10000 a.e. non fossero conformi alla direttiva 91/271.
7
Nella citata sentenza Commissione/Lussemburgo, la Corte ha dichiarato che, non essendo in grado di provare che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso agli impianti di trattamento in questione fosse pari ad almeno il 75% per l’azoto totale, il Granducato di Lussemburgo era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/271.
Procedimento precontenzioso
8
Nell’ambito del controllo dell’esecuzione della summenzionata sentenza Commissione/Lussemburgo, il 6 dicembre 2006 la Commissione chiedeva al Granducato di Lussemburgo di illustrare le misure adottate in esecuzione di tale sentenza.
9
Con una lettera di diffida del 27 marzo 2007, la Commissione informava il Granducato di Lussemburgo di non aver ancora ricevuto alcuna comunicazione delle misure adottate da tale Stato membro al fine di dare esecuzione alla citata sentenza Commissione/Lussemburgo. Il Granducato di Lussemburgo rispondeva a tale lettera di diffida il 7 agosto 2007.
10
A seguito di detta risposta, giudicata non soddisfacente, il 23 ottobre 2007 la Commissione inviava un parere motivato al Granducato di Lussemburgo. Quest’ultimo rispondeva con lettere del 21 gennaio 2008 e del 23 dicembre 2009.
11
Una lettera di diffida complementare veniva trasmessa al suddetto Stato membro il 28 giugno 2010, alla quale quest’ultimo rispondeva con lettere del 17 settembre 2010, del 12 maggio 2011 e del 28 giugno 2011.
12
In base alle risposte fornite dal Granducato di Lussemburgo, la Commissione riteneva che quest’ultimo non avesse ancora dato piena esecuzione alla sentenza citata Commissione/Lussemburgo, in quanto alla fine del 2010 sei impianti di trattamento destinati a servire agglomerati con oltre 10000 a.e. continuavano a non essere conformi alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/271.
13
La Commissione, ritenendo che il Granducato di Lussemburgo non abbia adottato entro il termine impartito le misure necessarie per l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Lussemburgo, ha deciso di presentare il presente ricorso.
Sviluppi emersi nel corso del presente procedimento
14
Con ordinanza del presidente della Corte del 16 aprile 2012, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Granducato di Lussemburgo.
15
Dall’udienza del 24 aprile 2013 risulta che la Commissione e il Granducato del Lussemburgo si sono avvalsi di metodi di calcolo diversi per misurare il tasso di conformità degli impianti di trattamento in questione.
16
Ad avviso della Commissione, il Granducato di Lussemburgo valuta gli impianti che servono la città di Lussemburgo applicando un criterio di 15 mg di azoto complessivo per litro, mentre, conformemente alla tabella 2 dell’allegato I della direttiva 91/271, trattandosi di un agglomerato con oltre 100000 a.e., il criterio che deve essere soddisfatto è quello di 10 mg di azoto complessivo per litro. Pertanto, in base ai criteri della Commissione, quattro stazioni risulterebbero non conformi, mentre il Granducato di Lussemburgo ritiene che non siano conformi ancora due impianti su sei.
17
In effetti, all’udienza, il Granducato di Lussemburgo ha stimato che soltanto due impianti non siano conformi alle disposizioni della direttiva 91/271, vale a dire quelli di Bonnevoie e di Bleesbruck. Per quanto riguarda il primo, i lavori dovrebbero essere completati al più tardi nel 2014. Quanto al secondo, l’agente di tale Stato membro interpellato non è stato in grado di fornire una data precisa per il termine dei lavori, ma ha indicato che, in ogni caso, essi dovrebbero avere una durata maggiore rispetto a quella prevista per l’impianto di Bonnevoie.
Sull’inadempimento
Argomenti delle parti
18
Per quanto riguarda l’asserito inadempimento, la Commissione ricorda che, conformemente all’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, ove la Corte riconosca che uno Stato membro è venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato FUE, tale Stato membro è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. Quanto al termine entro cui l’esecuzione di una tale sentenza deve intervenire, la Commissione precisa che, secondo giurisprudenza costante, l’interesse collegato ad un’applicazione immediata ed uniforme del diritto dell’Unione esige che tale esecuzione sia avviata immediatamente e sia portata a compimento entro i termini più brevi possibili (sentenza del 9 dicembre 2008, Commissione/Francia, C-121/07, Racc. pag. I-9159, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
19
Il Granducato di Lussemburgo segnala un’evoluzione della situazione relativamente a sei degli impianti di trattamento in questione. Esso ha fornito precisazioni per quanto attiene ai sei impianti di trattamento nonché chiarimenti circa le infrazioni addebitate.
20
Per quanto riguarda l’impianto di trattamento di Übersyren, il Granducato di Lussemburgo spiega che tale impianto riceve le acque reflue dell’aeroporto di Lussemburgo. Le nevicate eccezionalmente abbondanti avvenute nel dicembre 2010 avrebbero provocato per detto mese un superamento fuori dal comune dei valori, a causa della quantità di prodotti impiegati, da un lato, per liberare le piste, le vie di circolazione e le aree di traffico e, dall’altro, per le operazioni di deicing degli aeromobili prima del decollo. La non conformità del parametro «richiesta biochimica di ossigeno» sarebbe riconducibile all’impiego di notevoli quantità di glicole come agente sbrinante sulle ali degli aeromobili in tale periodo. Il superamento del valore limite per tale parametro sarebbe privo di effetti sull’eliminazione delle materie azotate, di modo che, contrariamente a quanto sembra suggerire la Commissione, le conclusioni che le autorità nazionali hanno potuto trarre dagli esiti delle analisi non sarebbero incoerenti.
21
Ad avviso del Granducato di Lussemburgo, il cattivo risultato del solo mese di dicembre 2010 ha comportato la non conformità dell’impianto di trattamento di Übersyren per l’anno 2010, mentre, quanto meno dal 2003, il risultato di tale impianto di trattamento era conforme ai valori prescritti dalla direttiva 91/271. Infatti, i valori rilevati sinora per l’anno 2011 confermerebbero che si è trattato di un evento eccezionale.
22
Per quanto riguarda l’impianto di trattamento di Beggen, il Granducato di Lussemburgo evidenzia che tale impianto è stato messo in funzione durante il primo semestre del 2011 e che esso è di gran lunga il più grande impianto di trattamento del medesimo Stato. Con una capacità di trattamento di 300000 a.e., esso ha una capacità di trattamento tre volte superiore a quella del secondo maggiore impianto del paese e garantisce altresì il trattamento della metà del carico generato dall’agglomerato di Lussemburgo. Gli esiti continuano a migliorare e consentono di continuare a ritenere che lo stabilimento sia prossimo a conseguire il livello di risultati richiesto.
23
Anche gli esiti raccolti per l’impianto di Hesperange mostrano che i risultati sono conformi al livello prescritto dalla direttiva 91/271.
24
A causa delle eccezionali condizioni meteorologiche dell’inverno 2010, il cantiere dell’impianto di trattamento di Mersch ha accusato un lieve ritardo, con la conseguenza che la messa in funzione della prima fase in grado di assicurare il trattamento di un volume sufficiente per coprire le esigenze attuali ha dovuto intervenire nel corso del primo trimestre del 2012, anziché del terzo trimestre del 2011.
25
In seguito alla rinegoziazione con l’aggiudicatario dei lavori, l’ordine per i lavori di scavo del collettore che deve garantire l’instradamento delle acque reflue attualmente trattate dall’impianto di trattamento di Bonnevoie verso l’impianto di trattamento di Beggen è stato assegnato agli inizi di ottobre 2011. Il cantiere sarebbe stato avviato e il termine per l’esecuzione dei lavori è di 900 giorni.
26
Infine, il Granducato di Lussemburgo afferma che il progetto di estensione e di ammodernamento dell’impianto di trattamento di Bleesbruck è in via di elaborazione e dovrà in ogni caso tener conto del risultato dello studio di valutazione dell’impatto ambientale in corso.
27
Esso conclude specificando che, sebbene una sanzione debba essere proporzionata e dissuasiva, i lavori per la messa in conformità di tale Stato membro con la sentenza citata Commissione/Lussemburgo sono in corso e non possono essere accelerati. Infatti, si tratta non della mera adozione di un atto da parte della Camera dei deputati, ma di lavori di costruzione o addirittura di trasformazione e di adeguamento alla suddetta sentenza.
Giudizio della Corte
28
Ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso i provvedimenti necessari per l’esecuzione della sentenza della Corte‚ la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare le sue osservazioni, può adire la Corte, precisando l’importo della somma forfettaria o della penalità che detto Stato deve versare e che essa consideri adeguato alle circostanze.
29
A tal riguardo, la data di riferimento per valutare la sussistenza di un inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE corrisponde alla scadenza del termine impartito nella diffida emessa in forza di tale disposizione (sentenze dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, punto 67, e del 25 giugno 2013, Commissione/Repubblica ceca, C‑241/11, punto 23).
30
Nel caso specifico, come ammesso dal Granducato di Lussemburgo all’udienza, quanto meno relativamente a due impianti di trattamento, tale Stato membro non si è conformato alle prescrizioni della citata sentenza Commissione/Lussemburgo. È quindi pacifico che, al termine del periodo di due mesi decorrente dalla ricezione da parte di detto Stato membro della lettera di diffida complementare menzionata al punto 11 della presente sentenza, ovvero al 28 agosto 2010, tale Stato non aveva, in ogni caso, adottato tutte le misure necessarie per conformarsi appieno alle prescrizioni della citata sentenza.
31
In tali circostanze si deve concludere che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Lussemburgo, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
Sulle sanzioni pecunarie
Argomenti delle parti
32
La Commissione chiede alla Corte di condannare il Granducato di Lussemburgo a versare, da un lato, una somma forfettaria di EUR 1 248, moltiplicata per il numero di giorni compresi tra la pronuncia della citata sentenza Commissione/Lussemburgo e la data della sentenza nell’ambito della presente causa o il momento della piena esecuzione di detta prima sentenza, nonché, dall’altro, una penalità giornaliera di EUR 11 340 a decorrere dalla data dell’emananda sentenza Commissione/Lussemburgo e fino alla totale esecuzione da parte di detto Stato membro della sentenza anteriore.
33
Riferendosi agli orientamenti contenuti nella sua Comunicazione del 13 dicembre 2005, intitolata «Applicazione dell’articolo 228 del trattato CE» [SEC(2005) 1658], aggiornata dalla Comunicazione del 20 luglio 2010 intitolata «Applicazione dell’articolo 260 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea – Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia nell’ambito dei procedimenti d’infrazione» [SEC(2010) 923/3], la Commissione ritiene che la fissazione di sanzioni economiche debba essere fondata sulla gravità dell’infrazione, sulla sua durata e sulla necessità di assicurare l’effetto dissuasivo alla sanzione per evitare recidive.
34
Per quanto riguarda anzitutto la gravità dell’infrazione, la Commissione propone di applicare sanzioni calcolate sulla base di un coefficiente di gravità di 6 su 20, tenendo conto sia dell’importanza delle norme dell’Unione oggetto dell’infrazione, ossia norme di una direttiva preordinata alla protezione della salute umana e dell’ambiente, sia degli effetti della mancata esecuzione della sentenza di cui trattasi su interessi generali e particolari, nonché della portata del rischio di inquinamento che ne deriva.
35
Quanto, poi, al criterio relativo alla durata dell’infrazione, la Commissione sostiene che occorre calcolare l’importo della somma forfettaria con riferimento al periodo compreso tra la pronuncia della citata sentenza Commissione/Lussemburgo, di cui si esige l’esecuzione, e la data in cui essa ha deciso di adire la Corte nel presente procedimento, periodo di circa 59 mesi che corrisponde, in applicazione della sua Comunicazione del 13 dicembre 2005, ad un coefficiente di durata pari a 3.
36
Infine, per quanto riguarda la necessità di una sanzione dissuasiva onde evitare recidive, la Commissione, in applicazione della Comunicazione del 20 luglio 2010, ha fissato a 1 il fattore «n», fondato sulla capacità finanziaria del Granducato di Lussemburgo.
37
Nelle sue conclusioni tanto scritte che orali, il Granducato di Lussemburgo sostiene che, al fine di valutare la gravità, e persino la durata, dell’inadempimento, dovrebbe tenersi conto degli sforzi e dei miglioramenti fatti nonché dei lavori necessari per adeguarsi alla citata sentenza Commissione/Lussemburgo. Infatti, siccome la messa in conformità non può essere realizzata solo mediante un atto legislativo, ma necessita di un insieme di pianificazioni, di sottoscrizioni, che sono all’origine di taluni ritardi, e di lavori, la durata della messa in conformità è, di conseguenza, necessariamente maggiore che per un mero atto legislativo.
38
Il Granducato di Lussemburgo aggiunge che il livello di gravità dovrebbe essere valutato di conseguenza. Una durata maggiore della messa in conformità nel caso specifico non giustifica necessariamente, secondo tale Stato membro, una valutazione più rigorosa della gravità dell’infrazione e, quindi, l’imposizione di una somma forfettaria più elevata.
39
Il Regno Unito ritiene che la Commissione debba prevedere, nell’ambito di progetti di infrastrutture di ampiezza rilevante, come quelli di cui trattasi nel caso di specie, un termine di esecuzione ragionevole in considerazione di una serie di parametri, come l’elaborazione del progetto, la sua realizzazione tecnica o la natura delle prescrizioni regolamentari di cui deve essere garantito il rispetto. La Commissione dovrebbe altresì, eventualmente, tener conto di eventi che non sono imputabili allo Stato membro interessato, per esempio catastrofi naturali. Tra gli elementi che consentirebbero di valutare la ragionevolezza o meno di un termine rientrerebbero i procedimenti amministrativi e giudiziari previsti dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale. Infine, il Regno Unito fa valere che spetta alla Commissione dimostrare che il tempo impiegato per dare esecuzione ad una sentenza che accerta un inadempimento sia irragionevole.
40
A parere del Regno Unito, la Commissione deve essere disposta a concedere allo Stato membro interessato un termine ragionevole per la realizzazione non solo dei lavori minimi necessari, ma anche di un progetto più ambizioso e vantaggioso per l’ambiente che tale Stato possa voler intraprendere allo scopo di conformarsi ad una sentenza pronunciata in forza dell’articolo 258 TFUE.
Giudizio della Corte
41
Avendo riconosciuto che il Granducato di Lussemburgo non si è conformato alla citata sentenza Commissione/Lussemburgo, di cui la Commissione chiede l’esecuzione, la Corte può infliggere a tale Stato membro, in applicazione dell’articolo 260, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.
42
A tal riguardo, la data di riferimento per valutare l’esistenza di un inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE corrisponde alla scadenza del termine impartito nella diffida emessa in forza di tale disposizione (citate sentenze Commissione/Spagna, punto 67, e Commissione/Repubblica ceca, punto 23). Quando, tuttavia, come nel caso di specie, il procedimento per inadempimento sia stato avviato ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 2, CE, la data di riferimento per valutare l’esistenza di un inadempimento si colloca alla scadenza del termine fissato nel parere motivato emesso anteriormente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, vale a dire al 1o dicembre 2009 (v., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2011, Commissione/Italia, C-496/09, Racc. pag. I-11483, punto 27).
Sulla penalità
– Sul principio dell’imposizione di una penalità
43
Secondo costante giurisprudenza, l’imposizione di una penalità è giustificata in linea di principio soltanto se l’inadempimento relativo alla mancata esecuzione di una precedente sentenza perdura fino all’esame dei fatti da parte della Corte (sentenza del 19 dicembre 2012, Commissione/Irlanda, C‑374/11, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
44
Nella specie, occorre rilevare che, al momento di tale esame nonché alla data dell’udienza, le misure necessarie per l’esecuzione della menzionata sentenza Commissione/Lussemburgo non erano state ancora integralmente adottate.
45
In tale contesto, la Corte afferma che la condanna del Granducato di Lussemburgo al versamento di una penalità costituisce uno strumento finanziario adeguato al fine di garantire la completa esecuzione della menzionata sentenza Commissione/Lussemburgo.
– Sull’importo della penalità
46
Si deve ricordare che, nell’esercizio del suo potere discrezionale in materia, incombe alla Corte fissare la penalità in modo tale che essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall’altra, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (v. sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
47
Nell’ambito della valutazione della Corte, i criteri fondamentali da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della penalità ai fini dell’applicazione uniforme ed effettiva del diritto dell’Unione sono costituiti, in linea di principio, dalla durata dell’infrazione, dal suo livello di gravità e dalla capacità finanziaria dello Stato membro in causa. Per l’applicazione di tali criteri, la Corte è chiamata a tener conto, in particolare, delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi pubblici e privati in gioco nonché dell’urgenza di indurre lo Stato membro interessato a conformarsi ai suoi obblighi (v. sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 119 e giurisprudenza ivi citata).
48
Nella specie, occorre rilevare che la Commissione suggerisce di prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell’importo della penalità giornaliera, la progressiva riduzione del numero di a.e. non conformi, ossia non raccolti o non trattati o trattati in modo insoddisfacente. Ciò consentirebbe di tener conto dei progressi realizzati dal Granducato di Lussemburgo per dare esecuzione alla menzionata sentenza Commissione/Lussemburgo e del principio di proporzionalità.
49
Nel suo ricorso, la Commissione propone di adeguare il sistema di calcolo della penalità all’obiettivo di non penalizzare il Granducato di Lussemburgo condannandolo a pagare per un’infrazione accertata dalla Corte che sia cessata nel corso del periodo necessario per dimostrare la messa in conformità di cui trattasi, vale a dire qualora, al termine di tale periodo, risulti che il trattamento applicato è stato conforme alla direttiva 91/271 durante il suddetto periodo.
50
In tal senso, la Commissione propone di non computare nel calcolo dell’importo della penalità, per un periodo di sei mesi, il numero totale di a.e. interessati da un trattamento terziario. Al termine di detto periodo di sei mesi, in primo luogo, se gli esiti sono conformi alla direttiva 91/271 per quanto riguarda la frequenza dei prelievi e i valori corretti, si riterrà che l’impianto di trattamento applichi un trattamento conforme e gli a.e. corrispondenti saranno dedotti definitivamente dal calcolo della penalità. In secondo luogo, se gli esiti sui sei mesi dimostrano che il funzionamento dell’impianto di trattamento non è conforme, gli a.e. corrispondenti saranno reintegrati nel calcolo della penalità. Infine, in terzo luogo, in caso di esiti mediocri ma che possono essere conformi su un periodo di dodici mesi, come indicato dalla direttiva 91/271, potrà essere deciso un nuovo periodo di sospensione di sei mesi. Nell’ipotesi che la non conformità sia confermata, gli a.e. corrispondenti saranno reintegrati nel calcolo della penalità e saranno quindi dovuti per tutti i dodici mesi di sospensione.
51
Orbene, sebbene sia vero che, come sostiene il Granducato di Lussemburgo, gli scarichi di a.e. non conformi nel Lussemburgo sono diminuiti nel corso del 2011, circostanza che riconduce il tasso di non conformità (in a.e.) dal 64% al 21%, occorre tuttavia prendere in considerazione le circostanze aggravanti rilevate dalla Commissione.
52
In primo luogo, come constatato dalla Commissione, dalla citata sentenza Commissione/Lussemburgo sono trascorsi più di cinque anni. Il Granducato di Lussemburgo ha avuto sino ad oggi un tempo più che sufficiente per dare piena attuazione a tale sentenza, dato che la direttiva 91/271 prevedeva inizialmente cinque anni per adempiere alle sue prescrizioni.
53
In secondo luogo, designando la totalità del territorio nazionale quale «area sensibile», le autorità lussemburghesi hanno giudicato che i corpi idrici superficiali fossero già colpiti o suscettibili di essere a breve tempo colpiti da un fenomeno di eutrofizzazione. Tale designazione, confermata con lettera del 1999 delle stesse autorità alla Commissione, ha portato a ritenere che il Granducato di Lussemburgo non potesse ignorare la necessità di procedere ai lavori che avrebbero consentito di mettere in conformità i suoi impianti di trattamento con il diritto dell’Unione, quantomeno a partire dal 1999.
54
Nel presente caso, la penalità non deve essere sospesa o diminuita prima che il Granducato di Lussemburgo abbia adottato tutte le misure necessarie per l’esecuzione della citata sentenza Commissione/Lussemburgo e, di conseguenza, per l’esecuzione degli obblighi previsti dalla direttiva 91/271.
55
Tuttavia, si deve necessariamente rilevare che l’imposizione della somma suggerita dalla Commissione non terrebbe in debito conto il fatto che il Granducato di Lussemburgo avrebbe già dato esecuzione a una parte rilevante dei suoi obblighi, di modo che siffatta imposizione non sarebbe proporzionata.
56
Tenuto conto dell’insieme delle circostanze della presente causa, la Corte giudica che l’imposizione di una penalità d’importo pari a EUR 2 800 al giorno a decorrere dal giorno della pronuncia della presente sentenza fino alla data in cui il Granducato di Lussemburgo si sarà conformato alla citata sentenza Commissione/Lussemburgo sia adeguata allo scopo di conseguire l’esecuzione di quest’ultima.
Sulla somma forfettaria
57
In via preliminare si deve ricordare che la condanna al pagamento di una somma forfettaria si basa essenzialmente sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l’inadempimento sia continuato per un lungo periodo dopo la sentenza che l’ha inizialmente accertato (sentenza Commissione/Repubblica ceca, cit., punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
58
Inoltre, l’eventualità di una simile condanna e la fissazione di un possibile importo di una somma forfettaria devono, in ciascun caso di specie, dipendere dall’insieme degli elementi pertinenti che si riferiscono sia alle caratteristiche dell’inadempimento constatato che al comportamento dello Stato membro interessato dal procedimento iniziato ai sensi dell’articolo 260 TFUE (sentenza Commissione/Repubblica ceca, cit., punto 41).
59
Tale disposizione lascia in proposito alla Corte un ampio margine discrezionale nel decidere se infliggere o meno siffatta sanzione e, eventualmente, nel determinarne l’importo. In particolare, la condanna di uno Stato membro al pagamento di una somma forfettaria non può avere carattere automatico (sentenza Commissione/Repubblica ceca, cit., punto 42).
60
A tal fine, le proposte della Commissione non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto un punto di riferimento (v., in tal senso, sentenza Commissione/Repubblica ceca, cit., punto 43).
61
Quanto alle osservazioni del Granducato di Lussemburgo e del Regno Unito, secondo cui la Commissione dovrebbe tener conto, nel contesto di progetti di infrastrutture di ampiezza rilevante, come quelli di cui è causa nella fattispecie, di un termine di esecuzione ragionevole vista la portata e la difficoltà di realizzazione di tali progetti, e visto pure che la durata dell’infrazione inizia ad essere calcolata solo allo scadere di tale termine, occorre rilevare che deve tenersi conto della natura, della complessità, del costo e della durata di realizzazione di detti progetti da parte dello Stato membro condannato tanto nella valutazione della necessità di infliggere una somma forfettaria quanto nella fissazione dell’importo della stessa.
62
Orbene, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che attualmente il Granducato di Lussemburgo compie sforzi e investimenti notevoli per dare esecuzione alla citata sentenza Commissione/Lussemburgo. Inoltre, la Commissione ha rilevato che, a seguito di tale sentenza, il numero di agglomerati che non corrispondevano ai requisiti posti dall’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/271, era diminuito a sei agglomerati sui dodici esistenti.
63
Sebbene si debba sottolineare tale innegabile sforzo di investimento, va anche rilevato che, classificando l’intero suo territorio quale «area sensibile», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva e dell’allegato II della stessa, il Granducato di Lussemburgo ha riconosciuto la necessità di una tutela ambientale rafforzata del proprio territorio. Orbene, il mancato trattamento delle acque reflue urbane arreca un pregiudizio particolarmente grave all’ambiente.
64
Inoltre, è giocoforza rilevare che l’inadempimento accertato dalla menzionata sentenza Commissione/Lussemburgo è persistito per circa sette anni, un periodo eccessivamente lungo, anche se deve riconoscersi che, per gli adempimenti da soddisfare, erano necessari diversi anni e che l’esecuzione della menzionata sentenza è da ritenersi a buon punto.
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Di conseguenza, in considerazione della durata eccessiva dell’infrazione, nella presente causa la Corte stima equo condannare il Granducato di Lussemburgo al pagamento di una somma forfettaria.
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Sulla base di tali elementi, la Corte ritiene che sia fatta una giusta valutazione delle circostanze di specie fissando in EUR 2 000 000 l’importo della somma forfettaria che il Granducato di Lussemburgo dovrà pagare.
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Si deve pertanto condannare il Granducato di Lussemburgo a versare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», la somma forfettaria di EUR 2 000 000.
Sulle spese
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Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Granducato di Lussemburgo e l’inadempimento è stato accertato, detto Stato va condannato alle spese. L’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede che gli Stati membri che sono intervenuti nella causa sopportino le proprie spese; pertanto, si deve statuire che il Regno Unito sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Non avendo adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del 23 novembre 2006, Commissione/Lussemburgo (C‑452/05), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
2)
Il Granducato di Lussemburgo è condannato a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», la somma forfettaria di EUR 2000000.
3)
Nel caso in cui, al momento della pronuncia della presente sentenza, l’inadempimento accertato al punto 1 persista, il Granducato di Lussemburgo sarà condannato a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità pari a EUR 2800 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Lussemburgo, a decorrere dal giorno di pronuncia della presente sentenza sino alla piena esecuzione della citata sentenza Commissione/Lussemburgo.
4)
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
5)
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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