SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
2 ottobre 2014 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 2419/2001 — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Domanda di aiuto per superficie — Articolo 33 — Sanzioni — Irregolarità commesse intenzionalmente»
Nella causa C‑525/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hof van Cassatie (Belgio), con decisione del 26 settembre 2013, pervenuta in cancelleria il 3 ottobre 2013, nel procedimento
Vlaams Gewest
contro
Heidi Van Den Broeck,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da M. Safjan, presidente di sezione, J. Malenovský e K. Jürimäe (relatore), giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
—
per la Vlaams Gewest, da J. Fransen, advocaat,
—
per H. Van Den Broeck, da K. Van Wynsberge, advocaat,
—
per la Commissione europea, da H. Kranenborg e G. von Rintelen, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell’11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11), come modificato dal regolamento (CE) n. 118/2004 della Commissione, del 23 gennaio 2004 (GU L 17, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento n. 2419/2001»), letto in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, di tale regolamento.
2
Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la Vlaams Gewest (Regione fiamminga) e la sig.ra Van Den Broeck, in merito al recupero, da parte di tale autorità, della totalità degli aiuti per i seminativi che la sig.ra Van Den Broeck ha percepito per l’anno di raccolta 2003, con la motivazione che la sua domanda di aiuti conteneva irregolarità commesse intenzionalmente.
Contesto normativo
Il regolamento (CEE) n. 3508/92
3
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1593/2000 del Consiglio, del 17 luglio 2000 (GU L 182, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento n. 3508/92»), dispone quanto segue:
«Ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo [in prosieguo: il “sistema integrato”], applicabile:
a)
nel settore della produzione vegetale:
i)
al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, istituito dal regolamento (CE) n. 1251/1999 [del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 160, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2704/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999 (GU L 327, pag. 12)];
ii)
al regime di sostegno a favore dei produttori di riso di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95 [del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (GU L 329, pag. 18), come modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 del Consiglio, del 28 settembre 1998 (GU L 265, pag. 4)];
iii)
alla misura specifica a favore di alcuni legumi da granella introdotta dal regolamento (CE) n. 1577/96 [del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (GU L 206, pag. 4), come modificato dal regolamento (CE) n. 1826/97 della Commissione, del 22 settembre 1997 (GU L 260, pag. 11)];
b)
nel settore della produzione animale:
(...)
iii)
ai pagamenti diretti previsti all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [(GU L 160, pag. 48)],
(...)».
4
L’articolo 6, paragrafi 1 e 6, di tale regolamento così prevede:
«1. Per essere ammesso a beneficiare di uno o più regimi comunitari soggetti alle disposizioni del presente regolamento, ciascun imprenditore presenta, per ciascun anno civile, una domanda di aiuto “superfici” che indichi:
—
le parcelle agricole, comprese le superfici foraggere, nonché le parcelle agricole interessate da una misura di ritiro di seminativi e le parcelle a riposo;
—
eventualmente, qualsiasi altra informazione necessaria prevista dai regolamenti relativi ai regimi comunitari o dallo Stato membro interessato.
(...)
6. Per ciascuna delle parcelle agricole dichiarate l’imprenditore deve indicare la superficie nonché l’ubicazione, elementi che devono permettere di identificare la parcella nel pertinente sistema di identificazione».
Il regolamento n. 2419/2001
5
Il regolamento n. 2419/2001 stabilisce le modalità di applicazione del sistema integrato.
6
I considerando da 32 a 34 di tale regolamento enunciano quanto segue:
«(32)
Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari della Comunità è necessario adottare misure appropriate contro le irregolarità e le frodi. Tenuto conto della loro diversa natura, occorre prevedere disposizioni distinte per i regimi di aiuto per superficie e i regimi di aiuto per animale.
(33)
È opportuno applicare le riduzioni e le esclusioni tenendo conto, nel contempo, del principio della proporzionalità e dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali e naturali. Le riduzioni e le esclusioni devono essere differenziate secondo la gravità dell’irregolarità commessa, fino alla totale esclusione dal beneficio di uno o più regimi per un periodo determinato.
(34)
Nel fissare le riduzioni ed esclusioni occorre tener conto delle specificità dei vari regimi di aiuto soggetti al sistema integrato. In relazione alle domande di aiuto per superficie, le irregolarità riguardano in genere una parte delle superfici e le dichiarazioni eccessive con riguardo a determinate parcelle possono essere compensate mediante le dichiarazioni insufficienti relative ad altre parcelle dello stesso gruppo di colture. (...) Con riguardo alle domande di aiuto per superficie, si deve prevedere, nei limiti di un margine di tolleranza determinato, che, in caso di accertate irregolarità, le domande di aiuto siano corrette e le riduzioni applicate soltanto ove detto margine sia superato (...)».
7
Ai sensi dell’articolo 2, lettera i), di detto regolamento, si intende per «domanda di aiuto per superficie»:
«[u]na domanda per il versamento di aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punto iii), del [regolamento n. 3508/92], comprendente la dichiarazione di ogni altro uso della superficie, in particolare la dichiarazione di superficie foraggera ai fini delle domande di aiuto per animale».
8
Il capo I del titolo IV del regolamento n. 2419/2001, intitolato «Accertamenti relativi alle domande di aiuto per superficie», è composto degli articoli da 30 a 35. L’articolo 30 di tale regolamento, intitolato «Principi generali», è così formulato:
«Ai fini del presente capo sono definiti i seguenti gruppi di colture:
a)
superfici foraggere dichiarate ai fini dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1254/1999 [del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21)];
b)
superfici foraggere dichiarate ai fini dell’articolo 13 del [regolamento n. 1254/1999], diverse dal pascolo e dalle superfici adibite alla coltura di seminativi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento;
c)
superfici a pascolo ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, lettera c), del [regolamento n. 1254/1999], dichiarate ai fini dell’articolo 13 di detto regolamento;
d)
superfici a pascolo permanente dichiarate ai fini dell’articolo 19 del [regolamento n. 1255/1999];
e)
seminativi soggetti ad un diverso tasso di aiuto;
f)
superfici messe a riposo e, ove del caso, superfici messe a riposo soggette ad un diverso tasso di aiuto».
9
Ai termini dell’articolo 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2419/2001, intitolato «Base di calcolo»:
«1. Qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto per superficie, l’importo dell’aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.
2. Fatte salve le riduzioni e le esclusioni di cui agli articoli 32 e 35, se la superficie dichiarata nella domanda di aiuto per superficie è superiore a quella determinata, per lo stesso gruppo di colture, nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l’importo dell’aiuto viene calcolato in base alla superficie determinata per quel gruppo di colture».
10
L’articolo 32 di tale regolamento, intitolato «Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva», prevede quanto segue:
«1. Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l’eccedenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non è superiore al 20 % della superficie determinata.
Se l’eccedenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie relativamente al gruppo di colture di cui trattasi.
2. Quando l’eccedenza della superficie dichiarata rispetto alla superficie determinata ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, è superiore al 30 %, relativamente alla superficie globale determinata, oggetto di una domanda di aiuto nel quadro dei regimi di aiuto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 3508/92], l’aiuto a cui l’imprenditore avrebbe avuto diritto ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, non è concesso per l’anno civile considerato nel quadro dei detti regimi di aiuto.
Se la differenza è superiore al 50 %, l’imprenditore è escluso ancora una volta dal beneficio dell’aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell’articolo 31, paragrafo 2. Tale importo è portato in detrazione dei pagamenti dell’aiuto nell’ambito di un regime tra quelli citati all’articolo 1, paragrafo 1, del [regolamento n. 3508/92] cui l’imprenditore ha diritto nel quadro delle domande da lui presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile della risultanza. Se l’importo non può essere portato integralmente in detrazione di tali pagamenti, il saldo restante viene annullato».
11
L’articolo 33 di detto regolamento, intitolato «Inadempienze intenzionali», dispone quanto segue:
«Se le differenze fra la superficie dichiarata e la superficie determinata ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, risultano da irregolarità commesse intenzionalmente, l’aiuto a cui l’imprenditore avrebbe avuto diritto ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, non è concesso per l’anno civile considerato nel quadro dei regimi di aiuto in questione.
Inoltre, quando la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, l’imprenditore è escluso ancora una volta dal beneficio dell’aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell’articolo 31, paragrafo 2. Tale importo è portato in detrazione dei pagamenti dell’aiuto nell’ambito di un regime tra quelli citati all’articolo 1, paragrafo 1, del [regolamento n. 3508/92] cui l’imprenditore ha diritto nel quadro delle domande da lui presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile della risultanza. Se l’importo non può essere portato integralmente in detrazione di tali pagamenti, il saldo restante viene annullato».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
12
La sig.ra Van Den Broeck è agricoltore. Il 9 maggio 2003 ha presentato alla Vlaams Gewest, per l’anno di raccolta 2003, una domanda di aiuto per superficie, ai sensi dell’articolo 2, lettera i), del regolamento n. 2419/2001. Tale domanda riguardava diversi seminativi, ossia il mais (78,34 ettari) e i piselli raccolti allo stato secco (8,2 ettari), nonché una superficie messa a riposo (10,08 ettari).
13
Il 30 gennaio 2004, essa ha percepito aiuti per un importo totale di EUR 21 072,42. Tuttavia, non è stato riconosciuto alcun aiuto riguardo alla parcella prevista per la raccolta di piselli raccolti allo stato secco, dato che la Vlaams Gewest aveva constatato che manifestamente tali piselli non vi erano stati raccolti secchi. I piselli freschi non sono, infatti, contrariamente a quelli secchi, considerati un seminativo ammissibile ai suddetti aiuti.
14
Il 30 giugno 2005 la Vlaams Gewest ha richiesto, in forza dell’articolo 33 del regolamento n. 2419/2001, la restituzione dell’importo degli aiuti versati alla sig.ra Van Den Broeck per tutte le colture diverse dai piselli, con la motivazione che la domanda di aiuto che essa aveva presentato nel 2003 conteneva irregolarità commesse intenzionalmente.
15
Poiché la sig.ra Van Den Broeck non ha rimborsato l’importo richiesto, la Vlaams Gewest ha trattenuto l’anticipo sul versamento unico per azienda per l’anno di raccolta 2005. La sig.ra Van Den Broeck ha presentato un ricorso contro tale decisione della Vlaams Gewest dinanzi al rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles) per far accertare, in particolare, che era dovuto un aiuto per la raccolta dei piselli e che quello concesso per il 2003 era per lei definitivamente acquisito.
16
Il 22 gennaio 2008 il rechtbank van eerste aanleg te Brussel ha dichiarato che nessun aiuto era dovuto per la parcella sulla quale erano stati raccolti i piselli, ma che la Vlaams Gewest aveva indebitamente richiesto la restituzione della totalità degli aiuti concessi. Tale sentenza è stata confermata dallo hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles), che tuttavia ha considerato che l’irregolarità della domanda di aiuto presentata dalla sig.ra Van Den Broeck fosse intenzionale. Contro tale sentenza dello hof van beroep te Brussel la Vlaams Gewest ha esperito ricorso in cassazione.
17
Lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione) ritiene che l’articolo 33, primo comma, del regolamento n. 2419/2001 sia suscettibile di interpretazione riguardo alla questione se «l’aiuto a cui l’imprenditore avrebbe avuto diritto», e a titolo di sanzione non gli sarà concesso, contempli l’aiuto al quale tale imprenditore avrebbe avuto diritto in forza dell’articolo 31, paragrafo 2, di tale regolamento, ossia un importo calcolato in base alla superficie determinata del gruppo di colture di cui trattasi, o se riguardi l’aiuto concesso nel quadro dei regimi di aiuto in questione, come indicato all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 3508/92. In tale ultima ipotesi, l’importo dell’aiuto negato corrisponderebbe allora alla totalità dell’importo concesso in applicazione del regime di aiuti di cui fanno parte gli aiuti per il gruppo di colture interessato dall’irregolarità.
18
In tali circostanze, lo Hof van Cassatie ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 33, primo comma, del [regolamento n. 2419/2001], debba essere interpretato nel senso che il diniego, per l’anno civile di cui trattasi, “nel quadro dei regimi di aiuto in questione” dell’“aiuto a cui l’imprenditore avrebbe avuto diritto ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, [di tale regolamento]”, riguarda l’importo dovuto in applicazione dei “regimi di aiuto in questione”, come indicato all’articolo 1, paragrafo 1, del [regolamento n. 3508/92], cosicché deve essere negato non solo l’aiuto per il “gruppo di colture di cui trattasi”, ma l’intero importo dell’aiuto erogato in applicazione di uno dei regimi di aiuto ivi indicati, di cui fa parte il gruppo di colture in questione».
Sulla questione pregiudiziale
19
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 33, primo comma, del regolamento n. 2419/2001 debba essere interpretato nel senso che, in caso di irregolarità intenzionale accertata nell’ambito di una domanda di aiuto per superficie, l’imprenditore sia privato della totalità degli aiuti ai quali avrebbe avuto diritto nel quadro del regime di aiuti al quale tale domanda si riferisce e al quale era ammissibile il gruppo di colture interessato da detta irregolarità o se tale sanzione debba limitarsi agli aiuti relativi al suddetto gruppo di colture.
20
A tale riguardo, dall’articolo 33, primo comma, del citato regolamento, deriva che la portata della sanzione prevista da tale disposizione dipende dal significato delle espressioni «regimi di aiuto in questione» e «gruppo di colture», contenute rispettivamente in tale articolo e nell’articolo 31, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
21
Per quanto riguarda l’espressione «regimi di aiuto in questione» impiegata all’articolo 33, primo comma, del regolamento n. 2419/2001, occorre sottolineare che, ai sensi dell’articolo 2, lettera i), di tale regolamento, i regimi nell’ambito dei quali è possibile presentare una domanda di aiuto per superficie sono i regimi di aiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), iii), del regolamento n. 3508/92. Tra tali diversi regimi figura, all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i), di quest’ultimo regolamento, il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, istituito dal regolamento n. 1251/1999.
22
Nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, le parcelle dichiarate nella domanda di aiuto per superficie in questione erano finalizzate all’ottenimento di un aiuto nel quadro del regime di sostegno ai seminativi previsto dal regolamento n. 1251/1999. Pertanto, si deve considerare tale regime specifico di aiuti come il regime «di aiuto in questione», ai sensi dell’articolo 33, primo comma, del regolamento n. 2419/2001.
23
Riguardo alla nozione di «gruppo di colture» alla quale si riferisce l’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 2419/2001, si deve rilevare che essa è utilizzata in particolare per determinare la base di calcolo dell’aiuto a cui l’imprenditore può ancora aver diritto in caso di irregolarità accertata in una domanda di aiuto per superficie presentata nel quadro di uno o più regimi particolari.
24
A tale riguardo occorre ricordare che detta disposizione non prevede alcuna sanzione, ma si limita a definire, fatte salve le riduzioni o le esclusioni previste dagli articoli da 32 a 35 del regolamento n. 2419/2001, le regole che consentono di determinare la superficie ammissibile nel quadro del o dei regimi oggetto della domanda di aiuto per superficie quando risulta che la superficie dichiarata in tale domanda è superiore a quella effettivamente determinata in seguito al controllo delle autorità competenti (v., in tal senso, sentenza Haug, C‑286/05, EU:C:2006:296, punto 24).
25
Dal tenore letterale dell’articolo 31, paragrafo 2, di tale regolamento risulta che, in una siffatta ipotesi, solo la superficie appartenente allo «stesso gruppo di colture», determinata in seguito al controllo effettuato dalle autorità competenti, è presa in considerazione per il calcolo dell’aiuto. Ai fini dell’applicazione di tale disposizione, si deve, di conseguenza, operare una distinzione tra le diverse superfici dichiarate nella domanda di aiuto per superficie a seconda del particolare gruppo di colture, tra quelli menzionati all’articolo 30 di detto regolamento, al quale esse appartengono.
26
Orbene, ai sensi di tale articolo 30, nonché dell’articolo 32 del regolamento n. 2419/2001, la nozione di «gruppo di colture» riveste un significato particolare e non può intendersi, come confermato, in particolare, dall’utilizzo della parola «colture» al plurale, come designante l’insieme delle superfici dedicate a una sola e unica coltura particolare. Dall’articolo 30 di tale regolamento risulta infatti che un gruppo di colture ricomprende, in senso più ampio, l’insieme delle superfici dichiarate in una domanda di aiuto per superficie e che sono rispettivamente destinate o a colture foraggere, o a pascolo o a pascolo permanente, o a altri seminativi «soggetti ad un diverso tasso di aiuto», oppure ancora, ad essere messe a riposo.
27
Pertanto, il gruppo di colture di cui all’articolo 30, primo comma, lettera e), di detto regolamento designa l’insieme delle superfici dedicate a colture dichiarate in una domanda di aiuto per superficie, quand’anche a ciascuna di esse sia applicabile un diverso tasso di aiuto.
28
Ne consegue che le superfici destinate ai seminativi che, nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, sono state dichiarate nel quadro del regime di aiuti istituito dal regolamento n. 1251/1999, costituiscono, nel complesso, un gruppo di colture a pieno titolo, in quanto sono destinate a «seminativi soggetti ad un diverso tasso di aiuto», ai sensi dell’articolo 30, primo comma, lettera e), del regolamento n. 2419/2001.
29
Dalle suesposte considerazioni risulta che, per la determinazione dell’aiuto al quale un imprenditore avrebbe avuto diritto e al quale si riferisce l’articolo 33, primo comma, del regolamento n. 2419/2001, si deve prendere in considerazione l’insieme delle superfici destinate ai seminativi, dichiarate nell’ambito della domanda di aiuto per superficie nel quadro del regime istituito dal regolamento n. 1251/1999, come costituente un gruppo di colture a pieno titolo ai sensi dell’articolo 30 del regolamento n. 2419/2001.
30
Ne consegue che l’articolo 33, primo comma, del regolamento n. 2419/2001 deve essere inteso nel senso che un’irregolarità intenzionale in una siffatta domanda priva l’imprenditore della totalità dell’aiuto al quale avrebbe avuto diritto nel quadro di tale regime in base alle superfici dedicate ai diversi seminativi da esso dichiarati.
31
Una siffatta conclusione è confermata dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 2419/2001. Quest’ultimo è finalizzato, infatti, come enunciato al suo considerando 32, all’adozione di misure appropriate contro le irregolarità e le frodi nell’ambito dell’attuazione dei diversi regimi di aiuti che rientrano nel sistema integrato, e ciò allo scopo di proteggere efficacemente gli interessi finanziari dell’Unione europea. Per raggiungere tale obiettivo, lo stesso regolamento prevede, come risulta dal suo considerando 33, riduzioni ed esclusioni differenziate secondo la gravità dell’irregolarità commessa nella domanda di aiuto e che possono andare fino all’esclusione totale da uno o più regimi di aiuti per un periodo determinato (v., per analogia, sentenza Agrargenossenschaft Pretzsch, C‑417/00, EU:C:2002:715, punti da 35 a 39).
32
In tali circostanze, un’interpretazione dell’articolo 33 del regolamento n. 2419/2001 che equivalga a sanzionare le irregolarità commesse intenzionalmente come le irregolarità più gravi è conforme allo scopo di un sistema di sanzioni sufficientemente dissuasivo ed efficace contro le irregolarità nonché le frodi commesse nelle domande di aiuto per superficie (v., per analogia, sentenza National Farmers’ Union e a., C‑354/95, EU:C:1997:379, punto 51).
33
Una sanzione consistente nell’escludere un imprenditore dal beneficio di un regime di aiuti, infatti, è particolarmente dissuasiva ed è, pertanto, idonea a combattere efficacemente le numerose irregolarità che vengono commesse nell’ambito degli aiuti all’agricoltura e che, gravando pesantemente sul bilancio dell’Unione, sono tali da compromettere le azioni intraprese dalle istituzioni in tale campo (v., in tal senso, sentenze Käserei Champignon Hofmeister, C‑210/00, EU:C:2002:440, punto 38, e Bonda, C‑489/10, EU:C:2012:319, punto 29).
34
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 33, primo comma, del regolamento n. 2419/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di irregolarità intenzionale accertata nell’ambito di una domanda di aiuto per superficie, l’imprenditore è privato della totalità degli aiuti cui avrebbe avuto diritto nel quadro del regime di aiuti al quale si riferisce tale domanda e al quale era ammissibile il gruppo di colture interessato da detta irregolarità.
Sulle spese
35
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
L’articolo 33, primo comma, del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell’11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 118/2004 della Commissione, del 23 gennaio 2004, deve essere interpretato nel senso che, in caso di irregolarità intenzionale accertata nell’ambito di una domanda di aiuto per superficie, l’imprenditore è privato della totalità degli aiuti cui avrebbe avuto diritto nel quadro del regime di aiuti al quale si riferisce tale domanda e al quale era ammissibile il gruppo di colture interessato da detta irregolarità.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
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