B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-1228/2017
Sen t en z a d e l 2 8 l u g l i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Kayser,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Luca Zorzi,
Via Visconti 2, casella postale 1013,
6501 Bellinzona,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino marocchino nato il (…), ha chiesto all'Ambasciata di
Svizzera a Rabat il rilascio di un visto Schengen della durata di 15 giorni
per poter rendere visita ad B._______, cittadina elvetica sua conoscente
residente a C._______.
B.
Con decisione del 3 gennaio 2017 la summenzionata rappresentanza sviz-
zera ha rifiutato il rilascio del visto richiesto mediante il modulo standard
Schengen.
C.
In data 11 gennaio 2017 (data del plico raccomandato: 12 gennaio 2017)
B._______ ha inoltrato opposizione alla Segreteria di Stato della migra-
zione (SEM) contro la citata decisione dell’Ambasciata di Svizzera a Rabat,
adducendo che il motivo del rifiuto, risiedente nel timore da parte dell’auto-
rità che l’interessato non lasci la Svizzera allo scadere della durata di vali-
dità del visto, sarebbe inopportuno e pregiudizievole, oltre che offensivo.
Essa ha sottolineato come il centro degli interessi di A._______ si trovi in
Marocco, viste le profonde differenze socioculturali, ed ha dichiarato di as-
sumersi la responsabilità di garantire, dinanzi ad un notaio, il rientro in pa-
tria del suo ospite prima del termine di validità dell’eventuale visto.
D.
L'autorità inferiore ha respinto l'opposizione con decisione del 26 gen-
naio 2017. La SEM ha ritenuto che in ragione della situazione personale
del richiedente, ed in particolare dell’assenza di precedenti viaggi nell’area
Schengen, delle differenze sul piano socioeconomico tra la Svizzera ed il
Marocco, nonché dei modesti mezzi finanziari a disposizione, il ritorno in
patria allo scadere dell’eventuale visto non appare sufficientemente garan-
tito. La SEM ha infine osservato che non vi sono motivi particolari per con-
cedere l’autorizzazione d’entrata nello spazio Schengen a A._______ e
che in definitiva unicamente quest’ultimo è in grado di assicurare la sua
partenza al termine del visto, ciò indipendentemente dalla buona fede della
persona invitante.
E.
Il 24 febbraio 2017 l’interessato, agendo per il tramite del proprio patroci-
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natore, è insorto avverso la decisione della SEM del 26 gennaio 2017 me-
diante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tri-
bunale). Il ricorrente ha contestato, definendole censurabili, non condivisi-
bili ed al limite della pretestuosità, le argomentazioni dell’autorità inferiore
secondo cui la sua situazione personale sarebbe da considerare instabile
e vi sarebbe il rischio che una volta giunto nello spazio Schengen egli tenti
di rimanervi. A._______ ha analizzato le condizioni poste dall’art. 5 cpv. 1
LStr (RS 142.20), dichiarando di rispettarle pienamente. Egli ha in seguito
sottolineato come l’autorità intimata abbia acriticamente ritenuto e non di-
mostrato che il visto vada rifiutato per uno dei motivi elencati all’art. 12
cpv. 2 dell’ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l’entrata e il rilascio
del visto (OEV, RS 142.204), circostanza comunque contestata. Con parti-
colare riferimento alla censura secondo cui la partenza dallo spazio Schen-
gen alla fine del soggiorno previsto non sarebbe garantita, il ricorrente ha
affermato come essa sia infondata, avendo egli e B._______ formalmente
preso l’impegno di rispettare il termine per rientrare in Marocco, dove ri-
siede la famiglia (nella località di D._______) e vi sarebbe il centro dei suoi
interessi. La volontà di fare rientro in Marocco sarebbe inoltre rafforzata dal
fatto che B._______ provvede e provvederà all’invio di denaro al ricorrente
per l’acquisto di medicamenti e trattamenti dentari, ciò che dimostrerebbe
l’esistenza di mezzi propri a disposizione di A._______. Quest’ultimo ha in
seguito ripercorso il suo legame di amicizia, e quello dei familiari, con
B._______, iniziato nel 1992 allorquando essa lavorava in Marocco, svol-
gendo la mansione di maestra al servizio di un’organizzazione umanitaria.
Detti rapporti sono in seguito stati regolarmente mantenuti, anche tramite
visite a D._______, mentre in questa occasione lo scopo del viaggio sa-
rebbe quello di fare conoscere al ricorrente le abitudini e le tradizioni elve-
tiche. Il regolare invio di denaro, il pagamento del biglietto aereo e delle
spese di soggiorno in Svizzera da parte di B._______, oltre alla durata con-
tenuta del visto richiesto, comproverebbero l’assenza di dubbi circa la par-
tenza dell’insorgente allo scadere dell’autorizzazione Schengen.
A._______ ha infine lamentato la violazione da parte della SEM del princi-
pio di proporzionalità, in quanto l’autorità inferiore non avrebbe riconosciuto
l’adempimento delle condizioni poste dalla legislazione in materia di visti e
si sarebbe abbandonata in un pretestuoso processo alle intenzioni.
F.
Il ricorrente ha tempestivamente provveduto a pagare l’anticipo spese ri-
chiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale del 6 marzo 2017.
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Pagina 4
G.
In data 28 marzo 2017 A._______ ha prodotto una procura in favore del
proprio patrocinatore.
H.
Con osservazioni del 7 aprile 2017 la SEM ha precisato di avere proceduto
ad una dettagliata analisi del caso del ricorrente e di avere rispettato la
procedura in materia di visto, essa si è dunque riconfermata nella propria
decisione ed ha chiesto al Tribunale di respingere il gravame in tutte le sue
conclusioni.
I.
Preso atto della posizione dell’autorità inferiore, il 23 maggio 2017
A._______ ha dichiarato di rinunciare a replicare, precisando nondimeno
che la SEM ha ritenuto di non contestare le argomentazioni addotte nel
ricorso del 24 febbraio 2017, segnatamente quelle contenute nei punti 3
e 4.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – pos-
sono essere impugnate dinanzi al Tribunale, il quale statuisce in via defini-
tiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti, la procedura di-
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______ ha diritto di
ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA), ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei
termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
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mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al
momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio
del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 mar-
zo 2002, FF 2002 3327, pag. 3351 [di seguito: Messaggio LStr]). Non po-
tendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese,
sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata,
le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammis-
sione restrittiva (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2; sentenze del TAF
C-1450/2013 del 23 ottobre 2013 consid. 3; C-4852/2011 del 20 mar-
zo 2013 consid. 3). La legislazione elvetica sugli stranieri non garantisce
né il diritto d'entrata in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Confe-
derazione Elvetica, come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di prin-
cipio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa
autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (Messag-
gio LStr, FF 2002 3327, pag. 3390; DTF 135 II 1 consid. 1.1; DTAF 2009/27
consid. 3; 2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa
di Schengen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'as-
sociazione a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto,
da un lato, la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'en-
trata nello spazio Schengen e del rilascio dei relativi visti e, dall'altro, ob-
bliga gli Stati firmatari a rifiutare l'entrata ed il rilascio di un visto qualora le
condizioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente
per statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del
richiedente delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo
di rifiuto, il visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo
esame l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di con-
seguenza, come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giuri-
sprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata
nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto.
3.2 Inoltre, malgrado i tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'ap-
plicazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esi-
ste un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte
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di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'appli-
cazione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza,
prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di sco-
starsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi
riferimenti).
4.
4.1 Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale con-
cernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera, per
quanto gli Accordi di associazione alla normativa Schengen non prevedano
disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr).
4.2 In merito alle condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non su-
periore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 OEV, nel suo tenore del 4 maggio 2016,
in vigore dal 16 maggio 2016, rinvia all’art. 6 del regolamento (UE)
n. 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che
istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle
frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, GU L 77 del
23 marzo 2016, pagg. 1-52). Le condizioni d'entrata così previste corri-
spondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5 LStr.
4.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viag-
gio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un
visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di sog-
giorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c, nonché art. 14 par. 1
lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti
[codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inoltre,
non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS)
ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per
l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni inter-
nazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutata in
modo particolare la volontà dei richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima
della scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 codice dei visti; art. 5 cpv. 2
LStr).
4.4 La pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 LStr, ed in particolare a
proposito della garanzia di rimpatrio prevista all'art. 5 cpv. 2 LStr, possono
essere applicate alla presente fattispecie (in merito ai dettagli di tale pro-
blematica cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
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5.
Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio Schen-
gen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile conce-
dere un visto con validità territoriale limitata (di seguito: VTL). Lo Stato
membro interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo
ritiene giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di
obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a
codice dei visti e art. 6 par. 5 lett. c codice frontiere Schengen).
6.
In qualità di paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il
regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta
l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto
all’atto di attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21 marzo 2001,
pagg. 1-7), il cui art. 1 par. 1 prescrive che i cittadini dei paesi terzi che
figurano nell'allegato I al medesimo regolamento devono essere in pos-
sesso di un visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli
Stati Schengen. In proposito, essendo il Marocco contemplato nel sopraci-
tato allegato I, l’interessato, quale cittadino di detto paese, soggiace all'ob-
bligo di visto.
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del
soggiorno previsto risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudi-
care un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo
certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle sup-
posizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie ed i dati
concreti, che risultano dalla situazione generale del paese d'origine del ri-
chiedente.
7.2 L’economia del Marocco è contraddistinta per la presenza di una mo-
derna rete di trasporti e comunicazione, per bassi costi di produzione, che
uniti alla vicinanza all’Europa ed agli incentivi agli investimenti promossi nel
corso degli ultimi anni (ad esempio nel settore delle energie rinnovabili), ne
hanno aumentato la competitività. Tuttavia le condizioni quadro continuano
a denotare importanti lacune. Tra di esse figurano deficit a livello formativo
– con un’ampia fetta della popolazione femminile e di quella rurale analfa-
beta – delle qualifiche professionali, della burocrazia, in materia di traspa-
renza, di Stato di diritto e di lotta alla corruzione. Un’ulteriore fattore preoc-
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cupante è la perdita di posti di lavoro in settori tradizionali quali quello tes-
sile e della lavorazione del cuoio. Il settore primario genera circa il 15% del
prodotto interno lordo, ma occupa quasi la metà della popolazione attiva;
accanto ad un’agricoltura tradizionale su piccoli terreni, si sta sviluppando,
grazie ad importanti investimenti pubblici e privati, un’agricoltura più mo-
derna e performante. Anche i settori del turismo e dell’esportazione di fo-
sfati rivestono un ruolo importante nel circuito economico. Gli scambi com-
merciali, specialmente con i paesi limitrofi, presentano un alto potenziale
che però per il momento non viene pienamente sfruttato. L’economia ma-
rocchina può essere definita sostanzialmente stabile, con un tasso di cre-
scita previsto per il 2017 del 4%. Il prodotto interno lordo pro capite nel
2016 ammontava a USD 2'250.– annuali (fonte: sito web del ministero degli
esteri della Repubblica Federale di Germania [Auswärtiges Amt]:
> Aussen- und Europapolitik > Länderinformati-
onen > Marokko > Wirtschaft, aggiornato nel febbraio 2017, consultato nel
luglio 2017).
7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioecono-
mica in Marocco, nonché delle importanti differenze con la Svizzera, la va-
lutazione della SEM secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai ter-
mini prestabiliti appaia relativamente elevato non può essere contestata.
Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situa-
zione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti
eccessivamente generalizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme delle
circostanze del caso concreto; in particolare le situazioni familiare, sociale
o professionale possono costituire elementi di una prognosi favorevole in
vista di una partenza regolare dalla Svizzera. Al contrario in assenza di tali
indizi il rischio di aggiramento delle regole di diritto degli stranieri può es-
sere considerato elevato.
8.
Per quanto riguarda i legami esistenti nel paese d'origine, dagli atti di causa
emerge che il richiedente, 59enne celibe, è senza impiego (cfr. domanda
di visto Schengen presentata da A._______, incarto Simic, pagg. 19 e 20).
Dalle dichiarazioni fornite in sede di ricorso sembrerebbe che la sua fami-
glia risieda in Marocco, mentre in merito ai mezzi finanziari a sua disposi-
zione A._______ ha allegato i versamenti di denaro effettuati da B._______
in suo favore tra il 27 giugno 2016 ed il 2 febbraio 2017, per complessivi
fr. 4’680.– (al netto delle commissioni), sostenendo che questo sostegno
finanziario da parte dell’invitante, destinato prevalentemente all’acquisto di
medicamenti (la cui natura e scopo non sono indicati) ed a trattamenti den-
tari, continuerebbe anche dopo la sua visita in Svizzera e dimostrerebbe
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Pagina 9
l’esistenza di mezzi finanziari a sua libera disposizione. Occorre rilevare
che oltre a queste informazioni, e all’affermazione secondo cui il centro dei
suoi interessi si troverebbe in Marocco, agli atti non figurano ulteriori rag-
guagli in merito alla situazione personale di A._______. In particolare non
sono stati fornite indicazioni circa il suo stato di salute, cosa perlomeno
auspicabile visto l’accenno alla necessità di acquistare medicamenti, e le
sue disponibilità finanziarie, oltre agli aiuti inviati dalla Svizzera.
9.
A fronte di quanto sopra menzionato, e considerata la situazione socioeco-
nomica del Marocco, la SEM non può essere criticata per non aver escluso
il rischio che, una volta giunto nello spazio Schengen, l'interessato desideri
prolungarvi la propria permanenza, con la speranza di trovarvi condizioni
di vita migliori rispetto a quelle della sua terra natale. Di conseguenza, a
questo proposito il Tribunale ritiene fondate le preoccupazioni dell’autorità
inferiore, siccome non può essere escluso che l'insorgente, vista l’età, le
condizioni di salute e la situazione economica, sia attratto dalla qualità della
vita in Europa, e decida di stabilirsi durevolmente in Svizzera o in un altro
paese dello spazio Schengen.
10.
Il Tribunale rileva infine che non sono adempiute le condizioni per la con-
cessione di un VTL, così come indicato al considerando 5, ed in particolare
dalle tavole processuali non emergono motivi umanitari.
11.
11.1 Lo scrivente Tribunale considera inoltre che il desiderio espresso da
B._______ di permettere a A._______ di visitare la Svizzera, per quanto
perfettamente legittimo e comprensibile, non è atto a giustificare l'otteni-
mento di un visto Schengen, per il quale, è bene ricordare, l’interessato
non ha alcun diritto (cfr. consid. 3.1). Vero è che può sembrare alquanto
severo non concedere ad una persona il diritto di entrare in un paese in cui
risiedono degli amici, tuttavia occorre tenere presente che questa è la si-
tuazione di molti altri stranieri. Alla luce dell'importante numero di domande
di rilascio di un visto, come precedentemente rilevato, le autorità elvetiche
hanno adottato una politica d'ammissione restrittiva.
11.2 Visto quanto sopra non può dunque essere escluso che A._______
rappresenti un rischio migratorio elevato e pertanto il rilascio del visto in
suo favore non può essere concesso.
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11.3 Ne discende che l'autorità inferiore ha rilevato – a giusto titolo – che
l'uscita dalla spazio Schengen entro i termini richiesti per il soggiorno a
scopo di visita non sia sufficientemente garantita. La correttezza di tale va-
lutazione non può essere pregiudicata neanche dalle dichiarazioni di ga-
ranzia formulate da B._______ anche dinanzi al patrocinatore dell’interes-
sato, nonché pubblico notaio, e ciò a prescindere dalla buona fede da parte
dell’invitante. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme ai
termini è rilevante in prima linea il possibile comportamento della persona
che richiede il visto, dedotto dalla documentazione agli atti. Solo quest'ul-
tima è in grado di assicurare la partenza dallo spazio Schengen entro i
termini stabiliti. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le rassi-
curazioni fornite da B._______, la quale si porta garante per tutte le spese
di soggiorno, non sono tali da impedire al ricorrente di intraprendere i passi
necessari per stabilirsi durevolmente in Svizzera o in un altro paese
dell’area Schengen (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9).
12.
Pertanto la SEM, con la decisione del 26 gennaio 2017, non ha violato il
diritto federale né abusato del proprio potere di apprezzamento; l'autorità
inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per
questi motivi il ricorso va respinto.
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli artt. 1 a 3 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 600.– sono poste a carico del ricorrente e sono
prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato l’8 marzo 2017.
3.
Non sono assegnate spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: