B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-1291/2019
Sen t en z a d e l 2 1 no vemb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
tutti patrocinati dall'avv. Ergin Cimen,
Studio legale,
Via L. Canonica 11, 6900 Lugano,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen
(visto umanitario).
F-1291/2019
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Fatti:
A.
A._______, cittadina siriana nata il … 1979, vedova e madre di tre figli,
ossia B._______, nata il … 2003, C._______, nato il … 2004, e D._______,
nato il … 2011 (di seguito, i ricorrenti), tutti di confessione cristiana siriaco-
ortodossa, vivono a ..., una cittadina del governatorato di Homs (Siria), a
circa … chilometri a … di Homs, ad … chilometri a … di Damasco, e a …
chilometri dalla frontiera con il Libano.
B.
Il 14 dicembre 2018, su appuntamento, i ricorrenti hanno depositato
all’Ambasciata di Svizzera in Libano (ASL), a Beirut, quattro domande di
visti umanitari. Nei formulari da loro compilati, ai quali hanno allegato
diversi documenti, anche di natura medica, di cui si dirà più in dettaglio, se
necessario, in seguito, i ricorrenti hanno spiegato, in particolare, che il loro
defunto padre e marito, membro dell’esercito regolare siriano, è stato
ucciso a … dallo Stato islamico (ISIS) l’11 dicembre …, e che il suo corpo
non ha potuto essere rinvenuto. Essi hanno inoltre precisato di vivere nella
casa dei genitori del loro defunto padre e marito, a ..., e di dipendere
dall’aiuto di terzi per il loro sostentamento. In relazione alla ragione
principale per chiedere un visto umanitario alla Svizzera, i ricorrenti hanno
affermato “because ... Town has borders with … and … and we are under
a constant threat of ISIS invasion. In 2013, ISIS invaded ... and then it was
liberated from ISIS. Then, we were displaced several times because ISIS
tried to invade ... many times. We still live in fear of their expected attack
from the side of … and …”.
C.
Il 7 gennaio 2019, mediante un apposito formulario, l’ASL ha respinto le
domande di visti umanitari dei ricorrenti, e ciò in base al motivo che la loro
vita e la loro integrità fisica non sarebbero direttamente, seriamente e
concretamente minacciate nel loro paese d’origine o di provenienza.
D.
Il 24 gennaio 2019, per il tramite del loro legale, i ricorrenti hanno inoltrato
alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) un’opposizione formale
“urgente”, in vista di ottenere l’incarto completo, contro la decisione
dell’ASL, anticipando che la loro vita e la loro libertà sarebbero seriamente
minacciate in Siria, a causa della persecuzione collettiva e della pulizia
etnica nei confronti delle persone di confessione cristiana.
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Pagina 3
E.
Il 28 gennaio 2019, accusato ricevimento e preso atto dell’opposizione, la
SEM ha inviato ai ricorrenti una copia dell’incarto, fissando loro un termine
di trenta giorni dall’ottenimento del suo scritto per versare un anticipo sulle
spese procedurali di fr. 200.– e, se del caso, completare l’opposizione.
F.
Il 9 febbraio 2019, i ricorrenti hanno versato l’anticipo e completato
l’opposizione. In particolare, oltre a quanto già esposto il 24 gennaio 2019,
i ricorrenti si lamentano che la decisione dell’ASL non sarebbe motivata e
fanno valere che i terroristi dell’ISIS, impossessatisi del telefono del loro
defunto padre e marito (apparecchio con cui i terroristi hanno comunicato
ai ricorrenti la sua morte), “hanno a disposizione un importante numero di
informazioni riferite alla famiglia ... (tra questi vi possono essere i nomi dei
bambini, e-mails, messaggi, indirizzi, come foto di tutta la famiglia). Per i
miliziani dell’ISIS sarebbe un gioco da ragazzi individuare e trovare i
membri della famiglia ... per accanirsi contro gli stessi quale pura rivalsa.
È pertanto comprovato che vi è un’esposizione seria e concreta a pericolo
per la propria vita e integrità fisica”.
G.
Il 21 febbraio 2019, la SEM ha respinto l’opposizione, negando, in
sostanza, che sussista una minaccia diretta, seria e concreta per i
ricorrenti, sia che essi vivano in Siria, sia che essi risiedano in Libano. In
proposito, la SEM rileva che l’uccisione del padre e marito dei ricorrenti è
avvenuta nel corso di uno scontro con le milizie dell’ISIS, ossia durante
combattimenti che comportano, per loro natura, numerose vittime, “ma ciò
non implica una minaccia per i famigliari sopravvissuti”. Rispetto ad
eventuali conseguenze dovute al fatto che i miliziani dell’ISIS sarebbero in
possesso del telefono del defunto padre e marito dei ricorrenti, la SEM
afferma che non vi sono prove che esso “contenesse informazioni
potenzialmente dannose, né che le persone che l’hanno trovato abbiano
un interesse o le capacità per accedere a tali informazioni”, sottolineando
che sono passati ormai più di due anni dal ritrovamento dell’apparecchio,
senza che i ricorrenti abbiano subito minacce.
H.
Il 15 marzo 2019, i ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo
federale (TAF), chiedendo l’annullamento della decisione su opposizione
della SEM e la concessione dei visti umanitari, nonché, a prescindere
dall’esito del litigio, l’esenzione dal pagamento delle spese processuali.
All’impugnativa i ricorrenti hanno allegato venticinque documenti (doc. A a
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Pagina 4
Z e doc. AA), la maggior parte dei quali sono degli articoli di giornali vertenti
sulla situazione in Siria dal 2013 al 2019, oltre che tre certificati medici, e
che saranno tematizzati, se del caso, nel prosieguo.
In sostanza, i ricorrenti sostengono di essere personalmente minacciati
dall’ISIS per la duplice ragione che il loro defunto padre e marito, in quanto
soldato dell’esercito regolare siriano, è morto combattendo contro il gruppo
terrorista dell’ISIS, da cui un rischio di rappresaglie, e che essi, come
cristiani appartenenti alla chiesa siriaco-ortodossa, rientrano nei “bersagli
diretti dei gruppi fondamentalisti di matrice islamica” (cfr. ricorso, §§ 13 e
14). Inoltre, i ricorrenti rimproverano alla SEM di avere erroneamente
apprezzato il loro stato di salute al momento di prendere la sua decisione
su opposizione (cfr. ricorso, §§ 15 a 17).
I.
Il 26 marzo 2019, questo Tribunale ha esentato i ricorrenti dal pagamento
delle spese processuali, invitando nel contempo la SEM a prendere
posizione sul ricorso.
J.
Il 15 aprile 2019, la SEM ha chiesto di respingere il ricorso, senza addurre
nuovi argomenti rispetto a quelli esposti nella decisione impugnata.
K.
Il 3 maggio 2019, i ricorrenti hanno fatto pervenire a questo Tribunale un
articolo della BBC, del 20 aprile 2019, intitolato “Syria War: IS Kills 35
Government Troops in Desert Attack”, chiedendo di integrarlo al ricorso,
come prova della duratura presenza di miliziani dell’ISIS nella zona di
Homs, “ciò che comporta senza alcun dubbio un rischio più che verosimile
[per i ricorrenti], perché di fede cristiana, e perché legat[i] ad un soldato
siriano”.
L.
Il 13 giugno 2019, questo Tribunale ha trasmesso alla SEM l’articolo esibito
dai ricorrenti, invitandola a pronunciarsi sullo stesso.
Il 25 giugno 2019, la SEM ha comunicato di non avere nuovi elementi per
modificare il suo apprezzamento riguardo all’assenza di una minaccia
concreta e seria per la vita o l’integrità fisica dei ricorrenti.
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Pagina 5
M.
L’8 luglio 2019, questo Tribunale ha concesso ai ricorrenti la facoltà di
prendere posizione sull’ultimo scritto della SEM.
Il 25 luglio 2019, dopo avere rilevato il carattere “generico e apodittico”
dello stesso, i ricorrenti hanno affermato di rimettersi al giudizio di questo
Tribunale.
N.
Il 9 ottobre 2019, i ricorrenti si sono nuovamente manifestati, informando
questo Tribunale che la loro situazione sarebbe peggiorata negli ultimi
mesi, e paventando un intervento in Siria delle forze armate turche, con un
“rischio concreto di fuga dei membri dell’ISIS dai campi di detenzione che
sono attualmente sotto il controllo delle milizie curde. Queste ultime
verrebbero infatti impiegate per contrastare l’offensiva turca, il che avrebbe
quale conseguenza quella di ridurre il controllo sui centri di detenzione”.
Diritto:
1.
1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
(TAF) del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei
casi previsti all’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
LTAF.
La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento
del 21 febbraio 2019 (conferma del rifiuto di rilasciare i visti umanitari), che
non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione
ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a
giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione
in materia di diritto degli stranieri concernente l’entrata in Svizzera, la
presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale
ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
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Pagina 6
1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi
all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e
ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro
trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e
contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma
del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la
decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52
cpv. 1 PA).
1.3 In concreto, i ricorrenti, la madre rappresentando legalmente i suoi tre
figli minorenni (cfr. la sentenza TAF F-4546/2018 del 16 agosto 2018, pag.
3), hanno inoltrato il ricorso tempestivamente, nel rispetto dei requisiti
previsti dalla legge, per cui lo stesso è ammissibile e nulla osta quindi
all’esame del merito del litigio.
2.
Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della
decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale
dispone di un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti,
come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). È
determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio
(cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali).
Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle
parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio,
siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”),
di meno (“reformatio in peius”) o un'altra cosa (“aliud”) rispetto a quanto
richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE
CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.],
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2a ed., 2019,
n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun
caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione
d'ufficio del diritto).
3.
Il presente litigio verte sul rifiuto da parte delle autorità esecutive svizzere
(ASL e SEM) di accordare ai ricorrenti i visti umanitari da loro richiesti,
dimodoché si tratta di verificare se le condizioni per il rilascio degli stessi
siano o non siano soddisfatte.
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Pagina 7
4.
4.1 In generale, la procedura relativa ai visti e all’entrata in Svizzera
nonché alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; dal 1° gennaio 2019, in seguito a
modifiche materiali che non influiscono tuttavia sulla trattazione del
presente ricorso, la LStr [RU 2018 3171] è intitolata legge federale sugli
stranieri e la loro integrazione [LStrI, RS 142.20]), come pure dall’ordinanza
concernente l’entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS
142.204; si noti che, il 15 settembre 2018, è entrata in vigore la nuova
versione dell’OEV, la quale è applicabile ratione temporis alla presente
procedura in virtù del suo art. 70).
4.2 Si applica invece l’Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo
2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità
europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione,
all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura
in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrl (cfr. art. 2
cpv. 4 LStrl e art. 2 AAS; cfr. anche la sentenza TAF F-190/2017 del 9
ottobre 2018 consid. 3).
Gli atti normativi dell’acquis di Schengen sono, fondamentalmente, i
seguenti:
- il regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal
regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017);
- il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei
visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009);
- il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, più
volte emendato, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono
essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere
esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
(GU L 81/1 del 21 marzo 2001), in vigore fino al 17 dicembre 2018,
abrogato dal regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303/39 del 28 novembre 2018).
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Pagina 8
4.3 Posto il quadro legale, è utile ricordare che “la politica in materia di visti
riveste un ruolo importante nel contesto della prevenzione
dell’immigrazione illegale. Essa può tuttavia esplicare tutta la sua efficacia
unicamente nel contesto di un coordinamento internazionale […] Come
tutti gli altri Stati, la Svizzera non è di principio tenuta a consentire l’entrata
sul suo territorio a persone straniere. Fatti salvi gli impegni di diritto
internazionale pubblico, le pertinenti decisioni sono prese autonomamente”
(Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri
dell’8 marzo 2002 [Messaggio LStr], Foglio federale 2002 3327, pagg.
3351, 3390 e 3391).
In questo senso, né la legislazione svizzera sugli stranieri, né la normativa
Schengen non garantiscono un diritto all’ottenimento di un visto d’entrata
per la Svizzera, rispettivamente per lo spazio Schengen. Peraltro, nel
valutare se le condizioni per il rilascio di un visto siano adempiute, le
autorità competenti godono di un ampio margine d’apprezzamento, che
devono tuttavia esercitare nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, tra i
quali spiccano l’uguaglianza giuridica e la protezione dall’arbitrio (cfr. DTF
135 I 143 consid. 2.2 e 135 II 1 consid. 1.1, nonché DTAF 2014/1 consid.
4.1.1 e 4.1.5 e 2009/27 consid. 3).
4.4 Per quanto riguarda i soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni), la
nuova OEV specifica che le condizioni d’entrata sono rette dall’art. 6 del
codice frontiere Schengen, mentre le procedure e le condizioni per il
rilascio dei visti per gli stessi soggiorni sono disciplinate dagli art. 4 a 36, in
particolare dall’art. 25 § 1 lett a (visti con validità territoriale limitata/VTL),
del codice dei visti (art. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 OEV). Per un soggiorno di lunga
durata in Svizzera i cittadini di uno Stato non membro dell'Unione europea
(UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) sono soggetti
all'obbligo del visto pertinente (art. 4 cpv. 1 e 9 cpv. 1 OEV).
Si osservi che, a proposito dei visti Schengen VTL, la Corte di giustizia
dell’Unione europea (CGUE) ha statuito che l'art. 25 § 1 lett. a del codice
dei visti non è applicabile ai casi in cui una persona proveniente da uno
Stato terzo intenda richiedere un visto con territorialità limitata, per
definizione di breve durata, allo scopo di depositare una domanda di
protezione internazionale nel paese che emanerebbe il visto, rilevando
che, sotto questo profilo, è unicamente applicabile il diritto interno dello
Stato membro implicato (cfr. la sentenza della CGUE del 7 marzo 2017, C-
638/16, PPU, X e X contro Stato belga).
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Su questa scia, in sostituzione del vecchio art. 2 cpv. 4 OEV, non più in
vigore (RU 2018 3087), il quale regolamentava l'entrata per un soggiorno
di corta durata in relazione a motivi umanitari, il nuovo art. 4 cpv. 2 OEV
regola le condizioni d’entrata per un soggiorno di lunga durata dovuto a
motivi umanitari, ossia se la vita o l’integrità fisica di chi richiede il visto
corrispondente è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel
Paese di provenienza (cfr., per più dettagli, DTAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1
e 3.6.2; N.B.: i visti per soggiorni di lunga durata, tra cui si annoverano
quelli umanitari, sono denominati, secondo la dicitura europea, visti di tipo
D [cfr. punto 7 dell’allegato VII del codice dei visti]).
4.5 Pertanto, un visto (nazionale) umanitario (di lunga durata) secondo il
nuovo art. 4 cpv. 2 OEV, come in precedenza i visti umanitari (di breve
durata) ai sensi dell’art. 2. cpv. 4 vOEV, può essere rilasciato se, in
concreto, si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona,
oppure altri suoi beni giuridici o interessi essenziali d’importanza
equivalente (per es., l’integrità sessuale), siano direttamente, seriamente e
concretamente minacciati nel suo paese d'origine o di provenienza (cfr.
anche l’art. 3 LAsi). La persona interessata deve trovarsi in una situazione
di particolare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle
autorità, da cui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera.
Ciò può essere il caso, ad esempio, in situazioni di conflitto armato
estremamente gravi, in situazioni di guerra particolarmente cruente oppure
per sfuggire ad una minaccia personale reale ed imminente. La domanda
di visto va esaminata con cura, tenendo conto della minaccia attuale, della
situazione personale e della situazione prevalente nello Stato d'origine o di
provenienza. È imperativo esaminare attentamente le specificità della
domanda di visto. Se l'interessato si trova già in uno Stato terzo, si può
supporre, in regola generale, che non sia più minacciato. In questo senso,
le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio di un visto
umanitario sono state espressamente concepite in modo più restrittivo di
quelle che vigevano per le domande di asilo depositate all'estero, quando
ancora sussisteva tale possibilità (cfr. Messaggio LAsi, pagg. 3923 e 3924;
DTAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3, la sentenza TAF F-5845/2017 dell’8 giugno
2018 consid. 5 e DTAF 2015/5 consid. 4.1.3; cfr. anche le istruzioni della
SEM “Visto umanitario conformemente all’art. 4 cpv. 2 OEV”, n.
322.123/2018/00045, valide dal 15 settembre 2018, disponibili su Internet:
, alle rubriche “Pubblicazioni e
servizi”, “Istruzioni e circolari”, “Settore degli stranieri”).
5.
In quanto cittadini siriani, i ricorrenti necessitano di un visto per poter
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entrare in Svizzera e nello spazio Schengen (cfr. art. 4 cpv. 1 e 9 cpv. 1
OEV, nonché l’allegato 1 del regolamento UE 2018/1806).
A giustificazione delle loro richieste di visti umanitari, i ricorrenti fanno
valere di essere minacciati dall’ISIS, in modo diretto, serio e concreto, a
causa, da un lato, dell’arruolamento del loro defunto padre e marito
nell’esercito regolare siriano, e, dall’altro lato, della loro confessione
cristiana. Si noti che questi fatti, ossia il destino del defunto padre e marito
dei ricorrenti e la loro appartenenza alla chiesa siriaco-ortodossa, sono
documentati e non contestati.
5.1 Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso bisogna rilevare che non
risulta dall’incarto che il defunto padre e marito dei ricorrenti rivestisse una
funzione di particolare importanza, identificabile pubblicamente in ragione
delle sue responsabilità, nella gerarchia dell’esercito siriano. In proposito,
nel documento, allegato alle richieste di visti umanitari, che accerta il
martirio (“martyrdom”) del defunto padre e marito dei ricorrenti, firmato dal
“Troop Leader” e dal “Brigadier General”, egli è denominato “fighter”, ossia
combattente, senza alcuna menzione di un grado gerarchico. Sotto questo
profilo, è quindi difficile ammettere che l’ISIS intendesse e intenda ritrovare
i ricorrenti, anche utilizzando eventuali informazioni utili contenute nel
telefono del loro defunto padre e marito, per procedere a rappresaglie nei
loro confronti. Tanto più se si considera che egli è stato ucciso combattendo
a … l’11 dicembre …, e che finora, a quasi … anni di distanza, i ricorrenti,
malgrado i loro timori, i quali non vanno, da un punto di vista soggettivo,
minimizzati, non sono venuti a contatto con l’ISIS. In questo senso, non si
può qualificare la temuta minaccia come oggettivamente diretta, seria e
concreta, anche se i ricorrenti, alla luce del loro vissuto, la possono
percepire come tale. Questo non significa, beninteso, che i ricorrenti,
abitando in un paese dilaniato dalla guerra civile, dal terrorismo
fondamentalista e dalla violenza militare, non siano esposti all’insicurezza
e alla precarietà generale alla stessa stregua dell’intera popolazione
siriana, con intensità variante in funzione della regione considerata e di altri
fattori, quali l’appartenenza etnica, nazionale o religiosa.
Di conseguenza, valutando che, a causa dell’arruolamento del loro defunto
padre e marito nell’esercito regolare siriano, i ricorrenti non sono esposti
ad una minaccia diretta, seria e concreta per la loro incolumità e la loro vita,
come intesa dalla legge e dalla giurisprudenza (cfr. consid. 4.4 in fine e
4.5), la SEM non ha violato il diritto federale (cfr. art. 49 lett. a PA).
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Pagina 11
5.2 In relazione al secondo motivo tematizzato dai ricorrenti è necessario
riferirsi, nel limite del possibile, alle informazioni pubblicamente disponibili
sulle conseguenze per i cristiani della guerra civile in Siria e sulla loro
situazione attuale, specialmente nel governatorato di Homs.
5.2.1 In un rapporto del mese di settembre 2019, il “Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge” (Bamf) della Repubblica federale tedesca
scrive, tra le altre cose: «Die große Mehrheit [der Christen] verhielt sich in
den Jahren seit 2011 loyal gegenüber der Assad-Regierung. Trotzdem hat
es auch eine große Auswanderung und Binnenvertreibung gegeben.
Besonders in den (zuvor) von Islamisten kontrollierten Gebieten sprechen
die Umstände gegen eine baldige Rückkehr der christlichen Gemeinden
[…] In den von ihm eroberten Gebieten hat der IS[IS] sämtliche Kirchen
zerstört oder sie zu Verwaltungsgebäuden oder Militäreinrichtungen
umfunktioniert. Auch Häuser und Grundstücke syrischer Christen, die vor
den islamistischen Gruppen aus der Umgebung geflohen waren, wurden
zum Teil beschlagnahmt. Trotz der Verbrechen von IS[IS] und HTS [Hayat
Tahrir al-Sham] an den syrischen Minderheiten sind die Regierungstruppen
durch die alltäglichen Kriegshandlungen für den Großteil der zivilen Opfer
unter den Christen verantwortlich. Schätzungsweise sind mehr als 90% der
Todesopfer auf die Truppen von al-Assad und seinen Verbündeten
zurückzuführen. Genauso waren auch bis zu 61% der christlichen
Gebetsstätten seit dem Ausbruch des Konflikts von Angriffen des syrischen
Militärs betroffen» («Länderreport 18 / Syrien – Lage der Christen»:
derinformationen/syrien-laenderreport-18.pdf?__blob=publicationFile
[pagg. 5 e 6]; da ultimo consultato il 22.10.2019).
In un rapporto dettagliato di un centinaio di pagine coprente il periodo da
maggio 2018 a maggio 2019, pubblicato nel mese di luglio 2019, il
Ministero degli affari esteri olandese afferma che “in November 2018, Syria
was de facto divided into territories controlled by the government with the
support of Russia and Iran, territories controlled by armed groups
supported by Turkey and territories controlled by US-backed groups. ISIS
rapidly lost ground in 2019. The last ISIS bastion fell in Baghouz [province
of Deir al-Zor, eastern Syria] on 23 March [2019]. The opposition within the
government area no longer had any independent power and no longer
constituted a threat […] the Syrian authorities retained control of Homs
province during the reporting period […] Sources report that religious
minorities such as Christians and Druze are treated fairly well by both the
authorities and Islamic opposition groups. Their tolerance represents a
political approach, based on the assumption that good treatment of
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Pagina 12
minorities will reinforce the legitimacy of their administration […]” («Country
of Origin Information Report Syria – The Security Situation»:
origin-information-report-syria-july-2019 [§§ 1.2.7 e 1.4]; da ultimo
consultato il 22.10.2019).
5.2.2 Ora, in base agli estratti dei due rapporti che precedono, di cui questo
Tribunale, considerate le fonti dalle quali emanano, non ha motivi per
mettere in dubbio l’accuratezza degli accertamenti e delle informazioni, si
deve constatare che, da maggio 2018 a settembre 2019, la provincia di
Homs è stata amministrata dallo Stato siriano, e che, all’interno della
stessa, le minoranze religiose sono state trattate piuttosto bene (“fairly
well”), in linea con un approccio politico (“political approach”) che mira, in
definitiva, a consolidare la pace civile. Peraltro, non risulta che, dal mese
di settembre 2019, la situazione sia cambiata, nonostante l’operazione
militare iniziata dalla Turchia, nel nord della Siria, il 9 ottobre 2019 (cfr. qui
sotto, consid. 5.4). Ne deriva che non si può fondatamente ritenere che i
ricorrenti, vivendo a ..., nella provincia di Homs, siano attualmente esposti
ad una minaccia diretta, seria e concreta per la loro incolumità e la loro vita
a causa della loro confessione siriaco-ortodossa.
In quest’ottica va ancora rimarcato che la maggior parte degli articoli di
giornale prodotti dai ricorrenti per documentare le vicissitudini dei cristiani
nel contesto della guerra civile siriana, risalgono al 2013 e al 2014 (cfr. doc.
C, D, E, F, G, H, I, L, M e N). In quanto tali, benché abbiano un valore di
testimonianza di ciò che è accaduto, essi non illustrano la situazione
attuale dei cristiani in Siria, in particolare nel governatorato di Homs.
Riguardo agli articoli più recenti, del 2017, 2018 e 2019 (cfr. doc. O, P, T,
X, Y, Z e AA), essi riferiscono il bilancio della guerra, con le sue atrocità, e
la precarietà della vita in generale, ma non contengono informazioni utili
per stabilire se i ricorrenti siano minacciati come cristiani.
Di conseguenza, valutando che, in ragione della loro confessione siriaco-
ortodossa, i ricorrenti non sono esposti ad una minaccia diretta, seria e
concreta per la loro incolumità e la loro vita, come intesa dalla legge e dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 4.4 in fine e 4.5), la SEM non ha violato il diritto
federale (cfr. art. 49 lett. a PA).
5.3 È ancora utile aggiungere, a suffragio delle conclusioni formulate ai
consid. 5.1 e 5.2, che, per depositare le loro domande di visti umanitari, i
ricorrenti si sono recati da ... a Beirut, il … 2018, su invito dell’ASL, la quale,
a questo scopo, aveva rilasciato loro un documento ufficiale da mostrare
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al posto di frontiera siro-libanese, e che la decisione di rifiuto è stata
consegnata personalmente ai ricorrenti, il … 2019, dall’ASL. Questo
significa che i ricorrenti o si sono spostati da ... a Beirut in due occasioni o
hanno potuto rimanere in Libano per aspettare la decisione prima di
rientrare a ..., senza che la loro incolumità sia stata messa in pericolo, ciò
che tende ad avvalorare la tesi secondo cui essi non sono esposti,
presentemente, ad una minaccia diretta, seria e concreta per la loro
esistenza.
5.4 Rispetto all’operazione militare iniziata dalla Turchia nel nord della Siria
il 9 ottobre 2019, si deve sottolineare che essa è circoscritta alla zona di
confine tra la Turchia e la Siria, soprattutto all’est, ossia la regione che i
Curdi amministrano autonomamente (“Autonomous Administration of
North and East Syria” / NES), la quale si situa ad una distanza apprezzabile
dal governatorato di Homs, in particolare da ..., dove vivono i ricorrenti.
Nondimeno, riferendosi al rischio che, a causa di questa operazione
militare, dei miliziani dell’ISIS riescano ad evadere dalle prigioni sorvegliate
dall’amministrazione curda, i ricorrenti paventano implicitamente che, in
questa evenienza, possano ritrovarsi esposti ad una minaccia (cfr. consid.
N).
In proposito bisogna rilevare che, pur volendo ammettere l’esistenza di un
tale rischio di evasione, evocato anche dai mezzi di comunicazione di
massa, non si può fondatamente ritenere, allo stato attuale delle cose, che
da esso emani una minaccia diretta, seria e concreta per l’incolumità e la
vita dei ricorrenti a causa del passato militare del loro defunto padre e
marito o della loro confessione cristiana. A questo riguardo è necessario
aggiungere che la NES non ha mai avuto e non ha “the capacity to imprison
thousands of ISIS supporters. For some former ISIS fighters, a
reconciliation process has been set up in collaboration with local Arab
tribes. In individual cases, the tribes guarantee that an ISIS combatant will
not take up arms again. However, there are also ISIS fighters who have
gone underground and still carry out attacks” (rapporto del Ministero degli
affari esteri olandese, § 2.1.4). In questo senso, il rischio generale di
entrare in contatto, anche fortuitamente, con la violenza dell’ISIS
sussisteva e sussiste tuttora, benché in misura di certo ridotta, per qualsiasi
siriano, non soltanto per i ricorrenti.
Di conseguenza, l’operazione militare turca iniziatasi il 9 ottobre 2019 non
può essere considerata un fatto nuovo in grado di rimettere in discussione
l’accertamento e l’apprezzamento della fattispecie effettuati dalla SEM.
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5.5 Con l’impugnativa i ricorrenti hanno esibito la traduzione in inglese di
tre certificati medici del 26 novembre 2018 (doc. U, V e W). Il primo
certificato riferisce che A._______ soffre di una grave depressione
(“extreme depression”), dovuta alle contingenze della guerra, nonché di
ipertiroidismo, e che riceve un trattamento (“she is receiving treatment”). Il
secondo certificato riguarda il secondogenito di A._______, ed informa che
egli soffre sia di disturbi psichiatrici (“psychiatric disorders”) dovuti alle dure
condizioni sociali e di vita, nonché alla perdita di suo padre, sia di disturbi
della crescita (microsomia strutturale), e che è in cura (“he is under
treatment”). Premesso che il terzo certificato è una copia identica del
secondo certificato, tra i documenti prodotti dai ricorrenti con le loro
richieste di visti umanitari si trova un ulteriore certificato medico, pure del
26 novembre 2018, che concerne il figlio più giovane di A._______, e nel
quale è riportato che egli soffre di microsomia strutturale dovuta all’impatto
psicologico della perdita di suo padre, come pure alle difficili condizioni
sociali e di vita, e nel quale è precisato che “he has undersize[d] testicles
which need to be treated”.
Ora, i tre certificati medici in questione, benché siano molto concisi e non
possano essere assimilati a dei veri e propri rapporti medici, lasciano
senz’altro trasparire, alla luce della tragica esperienza di A._______ e dei
suoi due figli (e di sua figlia) nel contesto della guerra civile siriana, la
serietà dei disturbi psichiatrici che li affliggono. Tuttavia, non si può
ammettere che questi disturbi siano talmente gravi da giustificare il rilascio,
alle condizioni restrittive della legge e della giurisprudenza (cfr. consid. 4.4
in fine e 4.5), di visti umanitari a loro favore, tanto più che essi beneficiano
di cure mediche in Siria (“receiving treatment”, “under treatment”). Questa
conclusione vale, mutatis mutandis, per la microsomia strutturale e
l’ipogonadismo, il cui trattamento, malgrado la loro serietà (“need to be
treated”), non può essere fatto rientrare nella finalità del visto umanitario,
così come concepito dal diritto svizzero (cfr., tra le altre, le sentenze TAF
F-6332/2018 del 21 maggio 2019 consid. 4.3 e F-5646/2018 del 1°
novembre 2018 consid. 5.3.3).
Di conseguenza, anche da un punto di vista della situazione medica dei
ricorrenti, la valutazione della SEM, nonostante la sua stringatezza (cfr.
decisione impugnata, pag. 4), è conforme al diritto federale (cfr. art. 49 lett.
a PA).
6.
In conclusione, tenuto conto di quanto precede, il ricorso deve essere
respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
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7.
Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte
soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv.
1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e
della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della
situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF).
In concreto, i ricorrenti sono stati esentati dal versamento di un anticipo a
copertura delle presunte spese processuali (cfr. consid. I). Pertanto,
nonostante l’esito negativo del ricorso, non si addossano ai ricorrenti spese
processuali.
Per la stessa ragione, ai ricorrenti non sono assegnate spese ripetibili (art.
64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in
quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art.
7 cpv. 3 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– ai ricorrenti (raccomandata);
– alla SEM (n. di rif. …).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Dario Quirici
Data di spedizione: