B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-13/2019
Sen t en z a d e l 3 d i c emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Fulvio Haefeli, Gregor Chatton,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
1. A._______,
2. B._______,
…,
…,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Visto Schengen.
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Fatti:
A.
C._______ (di seguito, la richiedente), nata il … 196…, è una cittadina della
Repubblica dominicana (RD), nubile e madre di … figli, di cui … risiedono
come lei a Santo Domingo, la capitale della RD. Vive invece in Svizzera,
da dieci anni, sua figlia A._______, sposata con il cittadino portoghese
B._______, titolare di un permesso di domicilio UE/AELS (di seguito, i
ricorrenti), con il quale ha avuto un figlio. La richiedente ha pure una sorella
che abita in Spagna.
B.
Il 19 novembre 2018, la richiedente ha depositato, presso l’Ambasciata di
Svizzera nella RD (di seguito, l’Ambasciata), una domanda di visto
Schengen di breve durata (90 giorni) per rendere visita alla famiglia di sua
figlia.
Alla sua domanda, nella quale ha esposto la sua situazione personale,
precisando di lavorare in una pasticceria su chiamata, la richiedente ha
allegato una lettera d’invito dei ricorrenti (“provvederemo a tutte le spese
di vitto, alloggio e ci assumiamo la responsabilità della sua uscita dallo
spazio Schengen”), corredata di copie dei loro rispettivi permessi di
soggiorno e di domicilio, nonché un estratto dell’atto di nascita di sua figlia
ed una polizza d’assicurazione sanitaria di viaggio (somma assicurata di fr.
50'000.–).
C.
Il 26 novembre 2018, mediante modulo standard Schengen, l’Ambasciata
si è rifiutata di emettere il visto per il motivo che l’intenzione della
richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri dello spazio Schengen
non avrebbe potuto essere stabilita.
D.
Il 28 novembre 2018, i ricorrenti hanno formulato opposizione alla
Segreteria di Stato della migrazione (SEM) contro la decisione di rifiuto del
visto dell’Ambasciata.
Il 18 dicembre 2018, constatati la tempestività dell’opposizione e del
versamento dell’anticipo spese di fr. 200.–, la SEM ha respinto
l’opposizione, adducendo come ragione principale che “dalla situazione
personale della richiedente (nubile, di una certa età, reddito modesto, non
ha mai viaggiato nello spazio Schengen), nonché dalla situazione
socioeconomica prevalente nel suo Paese d’origine, la [sua] partenza dallo
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spazio Schengen alla fine del soggiorno previsto non può essere
considerata sufficientemente garantita. La SEM non può infatti escludere
che, una volta giunta nello spazio Schengen, la richiedente desideri
protrarvi il proprio soggiorno nella speranza di trovarvi condizioni di vita
migliori di quelle che conosce in patria”.
E.
Il 2 gennaio 2019, i ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo
federale (TAF), chiedendo di “accettare ed autorizzare l’entrata nello spazio
Schengen” della richiedente, poiché “ci piacerebbe che […] venga a
visitarci per passare un po’ di tempo anche con suo nipote”, e asseriscono
di essere “disposti a firmare una dichiarazione di garanzia” a questo scopo.
I ricorrenti affermano che la richiedente accudisce la sua anziana madre a
Santo Domingo, che “saltuariamente ha un’occupazione quale pasticciera”
e che è proprietaria di due case che dà in affitto a terzi. I ricorrenti hanno
inoltre trasmesso, in aggiunta ai documenti già presentati all’Ambasciata,
una dichiarazione, in cui la richiedente conferma di non essere intenzionata
a rimanere nello spazio Schengen oltre il limite previsto da un eventuale
visto, e degli estratti dei loro rispettivi conteggi salariali, dai quali risultano
un salario netto mensile, approssimativo, di fr. 5'650.– per B._______, e
dei salari netti mensili varianti da fr. 350.– a fr. 1'850.– circa per A._______.
F.
Il 16 gennaio 2019, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha
richiesto ai ricorrenti di versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di fr. 700.– entro il 15 febbraio seguente, ciò che è avvenuto
puntualmente.
G.
L’11 febbraio 2018, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al
ricorso, chiedendone il rigetto in assenza di nuovi argomenti capaci di
modificare l’apprezzamento della situazione.
H.
Il 18 febbraio 2019, questo Tribunale ha invitato i ricorrenti a replicare alla
risposta della SEM entro il 20 marzo successivo. Cionondimeno, i ricorrenti
non si sono più manifestati.
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Diritto:
1.
1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
(TAF) del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei
casi previsti all’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
LTAF.
La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento
del 18 dicembre 2018 (conferma del rifiuto del visto), che non rientra
peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare
il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia
di diritto degli stranieri concernente l’entrata in Svizzera di una persona che
non è una cittadina di uno Stato membro dell’Unione europea, la presente
sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è
quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi
all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e
ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro
trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e
contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma
del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la
decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52
cpv. 1 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve
essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA).
In concreto, benché non siano i destinatari diretti della decisione su
opposizione impugnata, i ricorrenti hanno partecipato alla procedura, fin
dall’inizio, firmando la lettera d’invito a favore della richiedente, dimodoché
si deve ammettere che sono particolarmente toccati dalla detta decisione,
da cui la loro legittimazione a ricorrere (cfr., mutatis mutandis, la sentenza
TAF F-433/2018 del 2 luglio 2018 consid. 1.3). Per il resto, l’impugnativa è
stata presentata tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge, e l'anticipo di fr. 700.–, relativo alle presunte spese processuali, è
stato versato nel termine impartito. Ne discende che il ricorso è ammissibile
e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio.
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Pagina 5
2.
Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della
decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale
dispone di un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti,
come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). È
determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio
(cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali).
Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle
parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio,
siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”),
di meno (“reformatio in peius”) o un'altra cosa (“aliud”) rispetto a quanto
richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE
CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.],
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2a ed., 2019,
n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun
caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione
d'ufficio del diritto).
3.
La presente causa verte sul rifiuto della SEM di rilasciare alla richiedente
un visto Schengen di breve durata (90 giorni) allo scopo di rendere visita
alla famiglia di sua figlia in Svizzera.
Si tratta dunque di verificare, nel prosieguo, se le condizioni per il rilascio
di un visto secondo la normativa Schengen siano o non siano soddisfatte.
4.
4.1 È utile ricordare, in primo luogo, che “la politica in materia di visti riveste
un ruolo importante nel contesto della prevenzione dell’immigrazione
illegale. Essa può tuttavia esplicare tutta la sua efficacia unicamente nel
contesto di un coordinamento internazionale […] Come tutti gli altri Stati, la
Svizzera non è di principio tenuta a consentire l’entrata sul suo territorio a
persone straniere. Fatti salvi gli impegni di diritto internazionale pubblico,
le pertinenti decisioni sono prese autonomamente” (Messaggio del
Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell’8 marzo
2002 [Messaggio LStr], Foglio federale 2002 3327, pagg. 3351, 3390 e
3391).
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Pagina 6
In questo senso, né la legislazione svizzera sugli stranieri, né la normativa
Schengen non garantiscono un diritto all’ottenimento di un visto d’entrata
per la Svizzera, rispettivamente per lo spazio Schengen. Peraltro, nel
valutare se le condizioni per il rilascio di un visto siano adempiute, le
autorità competenti godono di un ampio margine d’apprezzamento, che
devono tuttavia esercitare nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, tra i
quali spiccano l’uguaglianza giuridica e la protezione dall’arbitrio (cfr. DTF
135 I 143 consid. 2.2 e 135 II 1 consid. 1.1, nonché DTAF 2014/1 consid.
4.1.1 e 4.1.5 e 2009/27 consid. 3).
4.2 In generale, la procedura relativa ai visti nonché all’entrata in Svizzera
e alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale sugli stranieri del
16 dicembre 2005 (LStr; dal 1° gennaio 2019, in seguito a modifiche
materiali che non influiscono tuttavia sulla trattazione del presente ricorso,
la LStr [RU 2018 3171] è denominata legge federale sugli stranieri e la loro
integrazione [LStrI, RS 142.20]).
4.3 Si applica invece l’Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo
2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità
europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione,
all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura
in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrl (cfr. art. 2
cpv. 4 LStrl e art. 2 AAS; cfr. anche la sentenza TAF F-190/2017 del 9
ottobre 2018 consid. 3).
Gli atti normativi dell’acquis di Schengen sono, fondamentalmente, i
seguenti:
- il regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal
regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017);
- il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei
visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009);
- il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, più
volte emendato, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono
essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere
esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
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(GU L 81/1 del 21 marzo 2001), in vigore fino al 17 dicembre 2018,
abrogato dal regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303/39 del 28 novembre 2018).
4.4 Dal canto suo, l’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto del
15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204), applicabile ratione temporis alla
presente procedura (cfr. art. 70 OEV), specifica che le condizioni d’entrata
per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni) sono rette dall’art. 6 del
codice frontiere Schengen, mentre le procedure e le condizioni per il
rilascio dei visti per i detti soggiorni sono disciplinate dagli art. 4 a 36 del
codice dei visti (art. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 OEV).
4.5 Le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi secondo l’art. 6 del
codice frontiere Schengen sono, essenzialmente, le seguenti: (a) disporre
di un documento di viaggio valido; (b) disporre di un visto valido; (c)
giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno e disporre dei mezzi di
sussistenza sufficienti (anche per il ritorno nel paese d’origine) ovvero
essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; (d) non essere segnalati
nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione;
(e) non essere considerati come una minaccia per l’ordine pubblico, la
sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli
Stati membri.
Si osservi che queste condizioni corrispondono, sostanzialmente, a quelle
previste all’art. 5 cpv. 1 LStrI.
4.6 Secondo il codice dei visti, il richiedente deve presentare un documento
di viaggio valido, indicare la finalità del suo viaggio, provare che dispone
dei mezzi di sussistenza sufficienti o che è in grado di ottenerli legalmente,
fornire informazioni che consentano di valutare la sua intenzione di lasciare
il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, avere
un’assicurazione sanitaria di viaggio valida (art. 12, 13, 14, 15 e 21 del
codice dei visti). Nell’esaminare una domanda di visto uniforme è
accordata particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti
un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati
membri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri
prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 cpv. 1 del codice dei visti).
Si noti che queste condizioni coincidono, fondamentalmente, con quelle
previste all’art. 5 cpv. 1 e 2 LStrI.
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Pagina 8
4.7 Se le condizioni per emettere un visto Schengen non sono adempiute,
in casi eccezionali è possibile concedere un visto con validità territoriale
limitata (VTL). Lo Stato membro interessato può fare uso di questa
possibilità per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi
internazionali (art. 6 cpv. 5 lett. c del codice frontiere Schengen e art. 25
cpv. 1 lett. a del codice dei visti).
5.
In concreto, essendo di nazionalità dominicana, la richiedente ha l’obbligo
di ottenere un visto per poter entrare in Svizzera, indipendentemente dalla
durata (breve o lunga) del soggiorno che intende intraprendere (cfr. art. 3
cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c OEV, nonché l’art.
1 §§ 1 e 2 del regolamento CE 539/2001 e l’allegato I del regolamento UE
2018/1806).
Ciò posto, nella sua decisione di rigetto dell’opposizione e di contestuale
diniego dell’autorizzazione d’entrata nello spazio Schengen, la SEM
ricorda, da un lato, la “situazione personale” della richiedente, riferendone,
senza propriamente analizzarle, diverse caratteristiche: “nubile, di una
certa età, reddito modesto, non ha mai viaggiato nello spazio Schengen”;
dall’altro lato, la SEM menziona, senza ulteriori precisazioni, la “situazione
socioeconomica” della RD. In base a questi elementi, la SEM conclude di
non poter “escludere che, una volta giunta nello spazio Schengen, la
richiedente desideri protrarvi il proprio soggiorno nella speranza di trovarvi
condizioni di vita migliori di quelle che conosce in patria”, ossia che non
intenda lasciare il territorio degli Stati Schengen prima della scadenza del
visto richiesto.
6.
Per valutare se l’uscita di uno straniero dallo spazio Schengen nel rispetto
del termine di validità del visto richiesto risulti sufficientemente assicurata,
bisogna riferirsi ai dati disponibili sulla sua situazione personale, familiare
e professionale, nonché sul suo comportamento prevedibile, in funzione di
questi dati, una volta giunto nello spazio Schengen. Questa valutazione
deve essere effettuata in relazione alla situazione generale del paese di
residenza dello straniero, nella misura in cui non si può escludere che una
situazione politicamente, socialmente o economicamente meno favorevole
di quella vigente negli Stati Schengen, e in particolare in Svizzera, possa
influire sul comportamento dello straniero. Si noti che, in caso di stranieri
provenienti da paesi o da regioni dove la situazione socioeconomica o
politica è difficile, s’impone una verifica critica dell’insieme degli elementi
disponibili in accordo con una prassi restrittiva nel concedere i visti richiesti,
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Pagina 9
tenuto conto del fatto che gli interessi privati delle persone in questione si
rivelano essere, sovente, incompatibili con l’obiettivo e lo scopo di
un’autorizzazione d’entrata nello spazio Schengen limitata nel tempo (cfr.,
ad esempio, la sentenza TAF F-6572/2015 del 9 agosto 2016 consid. 5.1,
con i relativi riferimenti giurisprudenziali).
7.
7.1 Rispetto alla situazione socioeconomica della RD, menzionata dalla
SEM nella decisione impugnata, importa rilevare che il paese, secondo i
dati della Banca mondiale per il 2017, ha registrato un prodotto interno
lordo (PIL) di 75.93 miliardi di USD ed un PIL per abitante pari a USD
7'052.–, una crescita economica del 4.55%, una disoccupazione del 5.83%
ed un’inflazione del 3.28%. I settori principali che contribuiscono al volume
del PIL sono, in ordine crescente, l’agricoltura (5.67%), l’industria (24.86%)
e i servizi (69.5%), in particolare il turismo. Giocano un ruolo importante
nell’economia i trasferimenti di fondi della diaspora, principalmente dagli
Stati-Uniti, che rappresentano circa il 7% del PIL. In proposito, su una
popolazione di quasi 11 milioni di abitanti, 2 milioni vivono all’estero, di cui
1.3 milioni negli Stati-Uniti (cfr. , alla rubrica
“dossiers-pays”, da ultimo consultato il 20.11.2019). È ancora utile rilevare
che, nella classifica di 189 paesi, stilata in funzione dell’indice di sviluppo
umano (“Human Development Index – HDI”) nel 2018, e pubblicata dal
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, la RD occupa il 94esimo
rango (cfr. , da ultimo
consultato il 20.11.2019).
7.2 Alla luce di questo quadro socioeconomico generale, da rapportare alla
situazione vigente negli Stati della zona Schengen, e segnatamente in
Svizzera (PIL per abitante nel 2017: USD 80'590.–; classifica HDI: 2° rango
[fonti: come al consid. 7.1]), va da sé che il rischio che la richiedente possa
essere tentata di non lasciare la zona in questione entro il termine di
scadenza del visto richiesto, non può essere minimizzato. In questo senso,
la valutazione della SEM, secondo cui, date le condizioni socioeconomiche
della RD, “la partenza [della richiedente] dallo spazio Schengen alla fine
del soggiorno previsto non può essere considerata sufficientemente
garantita”, è condivisibile. Tuttavia, bisogna sottolineare che, se si
traessero delle conclusioni soltanto in base alla situazione socioeconomica
generale del paese d’origine, la valutazione della fattispecie risulterebbe
oltremodo astratta. Per questa ragione è necessario esaminare l’insieme
delle circostanze del caso concreto: in particolare, la situazione familiare,
sociale e professionale della richiedente può fornire elementi o indizi utili a
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Pagina 10
formulare una previsione favorevole riguardo alla partenza regolare dallo
spazio Schengen; in assenza di tali elementi o indizi, il rischio che la
richiedente non intenda lasciare lo spazio Schengen, secondo i termini del
visto, può essere considerato elevato (cfr. sentenza TAF F-557/2018 del
20 agosto 2018 consid. 8.3).
8.
Riguardo alla situazione personale e familiare della richiedente,
menzionata dalla SEM nella decisione impugnata in maniera generale,
senza propriamente rapportare i dati concreti disponibili alle condizioni
d’entrata nello spazio Schengen e alle condizioni per il rilascio del relativo
visto di breve durata, si deve osservare quanto segue.
8.1 Innanzitutto, la ricorrente è nubile e, benché abbia … figli che vivono
nella RD, con ogni probabilità maggiorenni, non può far valere un nucleo
familiare che la integri, solidamente, nel suo paese d’origine, come
possono essere un marito e dei bambini in tenera età, da cui un rischio non
sottovalutabile di non ritorno nella RD prima della scadenza del visto
richiesto (cfr. art. 21 cpv. 1 del codice dei visti [consid. 4.6]). Lo stesso deve
dirsi per il fatto che la richiedente non ha un’attività professionale redditizia
che, dal punto di vista finanziario, l’ancori fortemente al suo luogo di
residenza abituale (cfr. consid. 8.2). Peraltro, si noti che le indicazioni
fornite dalla richiedente nel formulario “Entrevista” dell’Ambasciata e le
indicazioni formulate dai ricorrenti nell’impugnativa, non sono
completamente sovrapponibili. Infatti, diversamente da quanto risulta dal
formulario “Entrevista”, i ricorrenti riferiscono che la richiedente accudisce
la sua anziana madre a Santo Domingo (“durante la sua assenza verrà
assistita da una persona di nostra fiducia”), e che ha una figlia risiedente
negli Stati-Uniti. Sia come sia, queste due (nuove) circostanze non
permettono di minimizzare, semmai il contrario, il rischio di non ritorno nella
RD prima della scadenza del visto richiesto.
8.2 In secondo luogo, dal formulario “Entrevista” risulta che la ricorrente
non ha un lavoro fisso (“reposteria por encargo”), come confermano del
resto i ricorrenti (“saltuariamente ha un’occupazione quale pasticciera”), e
non beneficia pertanto di un reddito regolare. Inoltre, dai giustificativi
prodotti per l’Ambasciata, si può evincere che, a fine novembre 2018, la
ricorrente aveva dei risparmi pari a RD$ 72'900.– circa (peso dominicano),
che corrispondono approssimativamente a fr. 1'350.– (cambio al
20.11.2019: cfr. ). In
questo senso, si deve convenire con la SEM che la ricorrente può far
valere, tuttalpiù, un “reddito modesto”, e che i suoi averi non costituiscono
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Pagina 11
dei mezzi di sussistenza sufficienti per un soggiorno di tre mesi in Svizzera,
o altrove nello spazio Schengen, e per il ritorno nella RD; la richiedente non
riesce nemmeno a provare di essere in grado di ottenerli, se si considerano
gli importi riportati negli estratti salariali esibiti dai ricorrenti, a titolo di
garanzia, con l’impugnativa (cfr. consid. E), e anche il fatto che sia
proprietaria di due case, date in affitto a terzi (affitti non quantificati), non
permette di presumere, vista la situazione socioeconomica della RD (cfr.
consid. 7.1), che disponga dei mezzi di sussistenza sufficienti secondo la
normativa Schengen e il diritto svizzero (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. c del codice
dei visti [consid. 4.6]). Pertanto, anche sotto questo profilo, il rischio di non
ritorno nella RD prima della scadenza del visto richiesto non può essere
sottovalutato.
Su questa scia, si noti ancora che, conformemente alla giurisprudenza di
questo Tribunale, per garantire i costi di un eventuale ritorno coatto, il
garante può essere chiamato a fornire una cauzione di fr. 30'000.– (cfr., per
più dettagli, la DTAF 2019 VII/1 consid. 9.2).
8.3 In terzo luogo, nella valutazione del rischio di non ritorno nella RD prima
della scadenza del visto richiesto, non si può sottacere, benché la SEM
non abbia rilevato questo punto, che la ricorrente ha una sorella in Spagna,
per cui potrebbe essere indotta, indipendentemente dalla buona volontà e
dalla buona fede dei ricorrenti, a trasferirsi nel detto paese, di cui
padroneggia la lingua ufficiale, per tentare di trovare un’occasione di lavoro
allo scopo di migliorare la sua situazione economica o per un altro motivo.
Ora, questa circostanza contribuisce senz’altro ad aggravare il rischio di
non ritorno nella RD prima della scadenza del visto richiesto.
8.4 Alla luce delle considerazioni sopraesposte, che tematizzano l’insieme
degli elementi risultanti dall’incarto, si deve riconoscere che non è possibile
stabilire con sufficiente certezza l’intenzione della ricorrente di lasciare la
Svizzera, e lo spazio Schengen, prima della scadenza del visto richiesto
(cfr. art. 21 cpv. 1 del codice dei visti [consid. 4.6]).
9.
In conclusione, respingendo l’opposizione dei ricorrenti contro la decisione
di rifiuto dell’Ambasciata di rilasciare un visto Schengen di breve durata (90
giorni) alla richiedente, la SEM non ha violato la normativa Schengen e il
diritto federale (cfr. art. 49 lett. a PA). Pertanto, il ricorso deve essere
respinto e la decisione su opposizione confermata.
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Pagina 12
10.
Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte
soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv.
1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e
della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della
situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF).
In concreto, considerato l’esito negativo del ricorso, le spese processuali
di fr. 700.– sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull’anticipo, dello
stesso importo, da loro già versato.
Ai ricorrenti non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità
federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-
TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico dei ricorrenti e
prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da loro già versato.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– ai ricorrenti (raccomandata; allegato: originale “Acta inextensa de
nacimiento”);
– alla SEM (n. di rif. …: incarto di ritorno).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Dario Quirici
Data di spedizione: