B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
F-1444/2014
Sen t en z a d e l 9 magg i o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Jenny de Coulon Scuntaro,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
senza recapito in Svizzera,
già patrocinato da Cristina Bognuda Mariotta,
Studio legale Avv. André Weber, Piazza Grande 3,
casella postale 723, 6600 Locarno,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
F-1444/2014
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino tunisino è nato il (…). In patria ha trascorso i primi
anni della sua esistenza, trasferendosi successivamente in Europa e me-
glio in Italia, poi in Francia, nuovamente in Italia ed infine in Svizzera. Du-
rante la sua permanenza nel Vecchio Continente l'interessato ha svolto at-
tività saltuarie in svariati ambiti. Depositario a B._______ di due domande
d'asilo, entrambe presentate nel 2011 e respinte con decisioni di non en-
trata in materia, A._______ è stato a più riprese allontanato dal territorio
elvetico, salvo poi rientrarvi illegalmente nell'ottobre 2012 e nonostante –
come si vedrà più in dettaglio sub lett. C. – in data 20 marzo 2012 sia stato
emesso nei suoi confronti un divieto d'entrata.
B.
Dal suo arrivo in Svizzera A._______ ha interessato in più occasioni le au-
torità di perseguimento penale, e ciò in più Cantoni. Nel periodo compreso
tra il maggio 2011 e ottobre 2012 è stato condannato a quattro riprese,
mediante decreti d'accusa, dai Ministeri pubblici dei Cantoni Ticino e Zugo.
I reati allora contestati comprendevano l'entrata illegale in Svizzera, la vio-
lazione di domicilio, il furto, il danneggiamento, la ricettazione e la contrav-
venzione alla LStup (RS 812.121) ed hanno comportato la comminazione
di pene pecuniarie sospese condizionalmente e di una pena detentiva non
sospesa di 22 giorni. In Italia A._______ è stato condannato il 29 maggio
2012 da un Tribunale di Napoli ad una pena detentiva di sei mesi per il
reato di tentato furto.
C.
In data 20 marzo 2012 l’Ufficio federale della migrazione (UFM; attual-
mente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha emanato nei con-
fronti dell'interessato una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel
Liechtenstein valida fino al 19 marzo 2022, considerando che le condanne
inflitte per i reati di furto (consumato e tentato), danneggiamento, ripetuta
ricettazione e contravvenzione alla LStup, entrata illegale e violazione di
domicilio dimostrassero come A._______ abbia gravemente violato ed
esposto a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici, ragione per cui è giusti-
ficata una misura di divieto d’entrata ai sensi dell’art. 67 LStr (RS 142.20),
non evincendosi interessi privati che possano prevalere sull’interesse pub-
blico a controllare le future entrata in Svizzera e nel Liechtenstein. Questa
decisione non è stata impugnata ed è pertanto cresciuta in giudicato.
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Pagina 3
D.
Il 5 settembre 2013 A._______ è stato oggetto di una condanna da parte
della Corte delle assise criminali, Lugano, ad una pena detentiva di due
anni ed otto mesi. In quest’occasione l’interessato è stato riconosciuto col-
pevole dei reati di rapina, furto, danneggiamento, istigazione alla falsa te-
stimonianza consumata e tentata, infrazione e contravvenzione alla LStup,
nonché soggiorno illegale. I fatti che hanno portato a questa condanna ri-
salgono al periodo compreso tra il novembre 2012 ed il febbraio 2013.
E.
A seguito di questa decisione emanata dalle autorità penali, l’UFM ha
aperto nei confronti di A._______ un procedimento in vista di un eventuale
prolungamento del divieto d’entrata già esistente ed ha incaricato la Polizia
cantonale ticinese di interrogare l’interessato in ossequio al rispetto del di-
ritto di essere sentito. Detto interrogatorio ha avuto luogo in data 22 gen-
naio 2014 ed in quest’occasione A._______ ha espresso l’intenzione di non
volere lasciare il territorio elvetico al momento della scarcerazione e di po-
tervi rimanere al fine di stare vicino alla compagna, C._______, cittadina
elvetica, ed al figlio comune D._______, nato il (…), entrambi residenti in
Ticino.
F.
Il 18 febbraio 2014 l’autorità inferiore ha emanato nei confronti di
A._______ una decisione di divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechten-
stein di durata indeterminata, valida a partire dal 20 marzo 2022, ossia allo
scadere del primo divieto d’entrata pronunciato in data 20 marzo 2012.
L’UFM ha motivato la misura in virtù della violazione e della minaccia per
la sicurezza e l’ordine pubblici che i reati commessi dall’interessato, la loro
gravità ed il loro ripetersi, comportano. L’autorità inferiore ha inoltre consi-
derato che per quanto concerne il diritto al rispetto della vita privata e fami-
liare giusta l’art. 8 CEDU, A._______ non può prevalersi della protezione
di detta norma convenzionale, siccome l’intensità dei rapporti affettivi in
questione non raggiunge un grado sufficiente, essendo egli separato dalla
compagna e dal figlio a causa dell’incarcerazione. Per le medesime ragioni
la SEM ha privato dell’effetto sospensivo un eventuale ricorso ed ha iscritto
il divieto d’entrata nel sistema d’informazione Schengen (SIS).
G.
A._______, agendo per il tramite della propria patrocinatrice, è insorto con-
tro questa decisione in data 18 marzo 2014 dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale (di seguito: Tribunale), postulandone l’annullamento, la re-
stituzione dell’effetto sospensivo tolto dall’autorità inferiore, l’esenzione dal
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Pagina 4
pagamento delle spese processuali e la concessione di un’indennità per
fare fronte alle spese ed all’onorario della rappresentante legale.
A sostegno del proprio gravame, l’insorgente ha innanzitutto contestato la
durata di validità della decisione impugnata, sottolineando che la pronuncia
di un divieto d’entrata di durata indeterminata sia contrario all’art. 67 LStr
ed al principio di proporzionalità.
Pur senza minimizzare i reati per i quali è stato condannato, A._______ ha
negato di rappresentare una minaccia grave ed attuale per l’ordine e la
sicurezza pubblici, in quanto il fatto di essere divenuto padre e l’esperienza
del carcere gli avrebbero fatto «prendere coscienza della realtà e dei fatti
commessi» responsabilizzandolo in merito ai suoi doveri verso la società
ed i familiari, ciò che escluderebbe il sussistere di qualsiasi rischio di reci-
diva.
Il ricorrente ha inoltre lamentato che la decisione dell’autorità inferiore del
18 febbraio 2014 contravverrebbe al diritto al rispetto della vita privata e
familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU, poiché un suo allontanamento dal terri-
torio elvetico impedirebbe l’esercizio del diritto di visita nei confronti del fi-
glio. A mente di A._______ l’autorità inferiore avrebbe erroneamente
omesso di prendere in considerazione l’esistenza della relazione intratte-
nuta con la compagna C._______ e madre del piccolo D._______.
H.
A seguito delle osservazioni dell’8 maggio 2014 formulate dall’autorità in-
feriore in merito alla domanda di ripristino dell’effetto sospensivo, ed in par-
ticolare in virtù del fatto che il primo divieto d’entrata pronunciato fino al 19
marzo 2022 è tuttora valido, in data 15 maggio 2014 il ricorrente ha comu-
nicato al Tribunale la sua intenzione di ritirare la domanda di ripristino
dell’effetto sospensivo.
I.
Con decisione incidentale del 26 agosto 2014 il Tribunale ha accolto la ri-
chiesta di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente e nel contempo ha
respinto la domanda di gratuito patrocinio giusta l’art. 65 cpv. 2 PA.
J.
Invitata dal Tribunale in data 2 febbraio 2015 ad esprimersi in merito alla
nuova prassi adottata in materia di divieti d’entrata di lunga durata, il 5 feb-
braio 2015 l’autorità inferiore ha modificato la decisione impugnata, limi-
tando gli effetti del divieto d’entrata al 17 febbraio 2034.
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Pagina 5
K.
Il 12 marzo 2015 il ricorrente, nel frattempo scarcerato e rientrato in Tuni-
sia, ha dichiarato di mantenere il proprio gravame, postulando un’ulteriore
riduzione del divieto d’entrata litigioso di 6 anni, ovvero fino al 17 feb-
braio 2028. A._______ ha in particolare considerato che la decisione at-
taccata, seppure modificata, comporta il cumularsi di misure di allontana-
mento dal territorio elvetico per un totale di 22 anni – tenendo in conto della
presenza del primo divieto d’entrata pronunciato nel 2012, cresciuto in giu-
dicato e valido per 10 anni – ciò che sarebbe contrario alla giurisprudenza
di questo Tribunale secondo cui la durata massima dei divieti d’entrata non
può superare 20 anni (cfr. DTAF 2014/20 consid. 7), nonché al principio del
rispetto del bene superiore del figlio del ricorrente, il quale si vedrebbe pri-
vato del diritto di intrattenere rapporti con il padre. A._______ ha inoltre
segnalato che la compagna C._______ era in attesa del secondogenito,
nonché che la coppia aveva intrapreso le pratiche in vista del matrimonio.
L.
L’autorità inferiore ha presentato un atto di duplica in data 20 aprile 2015,
sottolineando che la durata del divieto d’entrata, modificato e valido fino al
2034, sarebbe conforme alla giurisprudenza in quanto non eccederebbe i
20 anni. La SEM ha inoltre dichiarato di avere tenuto in considerazione la
situazione familiare del ricorrente nell’ambito dell’apprezzamento della fat-
tispecie, puntualizzando che A._______ non ha mai convissuto con il figlio
poiché si trovava in carcere al momento della nascita di quest’ultimo e suc-
cessivamente ha fatto rientro in Tunisia; a mente dell’autorità inferiore, ve-
nendo meno la condizione della relazione stretta ed effettivamente vissuta,
il ricorrente non può richiamarsi al diritto al rispetto della vita privata e fa-
miliare giusta l’art. 8 CEDU. La SEM ha altresì considerato che l’intenzione
di A._______ di unirsi in matrimonio con la compagna C._______ e la pre-
senza del secondogenito della coppia, non le permette di apprezzare dif-
ferentemente la fattispecie. L’autorità inferiore ha infine sottolineato che la
causa della mancata unità familiare e dell’impossibilità per i figli del ricor-
rente di intrattenere rapporti con il padre non sia da ascrivere alla decisione
di divieto d’entrata impugnata, bensì al fatto che C._______ non intende
trasferirsi in Tunisia al fianco del compagno, essendo in ogni caso preclusa
la possibilità per quest’ultimo di potersi recare in Svizzera, visto il divieto
d’entrata pronunciato il 20 marzo 2012 e valido fino al 19 marzo 2022. La
SEM ha pertanto chiesto al Tribunale di respingere il ricorso e di confer-
mare la decisione impugnata.
L’autorità inferiore ha ribadito la propria posizione in data 1° giugno 2015
allorquando è stata chiamata ad esprimersi in merito allo scritto inoltrato
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dall’insorgente il 27 marzo 2015, a cui era allegata la convenzione di man-
tenimento sottoscritta da A._______ e dalla compagna C._______ concer-
nente D._______, la quale non prevede il versamento di alcun contributo
di mantenimento in favore del figlio da parte dell’interessato.
M.
Il (…) è nata E._______ seconda figlia di A._______ e C._______. Dagli
atti dell’incarto risulta che la minore non è ancora stata riconosciuta dal
padre, qui ricorrente, ma che le pratiche in vista del riconoscimento sono
state avviate (cfr. atti 24 e 25 dell’incarto TAF).
N.
In data 21 giugno 2016 la patrocinatrice dell’insorgente ha comunicato di
non rappresentare più gli interessi di quest’ultimo e di non disporre di un
recapito dello stesso in Tunisia.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e
nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF –
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fatti-
specie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83
lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
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rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l’entrata in Sviz-
zera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento
è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1
lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli
(cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero
che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Sviz-
zera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale
(cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto
o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata
massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga
se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pub-
blici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui compete la decisione può,
per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto
d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67
cpv. 5 LStr).
3.2 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta
l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino
di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del regolamento (CE)
n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicem-
bre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicem-
bre 2006, pagg. 4 a 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 ed abrogante (cfr.
decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87, pagg. 10
e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regolamento SIS II) in particolare gli
art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione gra-
duale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg.
19 a 62), questa persona – conformemente da una parte al regolamento
SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale del 13
giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione
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(LSIP, RS 361) – è di principio iscritta nel SIS ai fini di non ammissione
qualora un'autorità amministrativa o giudiziaria abbia emanato nei suoi
confronti una decisione in quanto la sua presenza sul territorio di uno Stato
membro può costituire una minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblici, ciò
è ad esempio il caso quando essa è stata condannata in uno Stato membro
per un'infrazione punibile con una pena privativa della libertà superiore ad
un anno (cfr. art. 24 par. 2 lett. a regolamento SIS II). Una segnalazione nel
SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli Stati membri
dello spazio Schengen (cfr. art. 14 cpv. 1 del regolamento [UE] 399/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un
codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da
parte delle persone [codice frontiere Schengen, GU L 77 del 23 marzo
2016, pagg. 1 a 52]). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale
gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona
iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 14 cpv. 1 in relazione con l'art. 6
cpv. 5 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere sulla
scorta di tali motivi un visto con validità territoriale limitata (art. 25 par. 1
lett. a [ii] del regolamento [CE] N. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti
[codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009, pagg. 1 a 58]).
3.3 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare
che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel
contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di
ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una
condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; men-
tre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'or-
dine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro-
prietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni
gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché
in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (mes-
saggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF
2002 3327, pag. 3424 [di seguito: messaggio LStr]).
3.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'am-
missione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce
che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato
rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso
di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato
(lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un
crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o
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un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione
(lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo,
se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in
questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza
e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere
emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto
l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussi-
stano più (MARC SPESCHA, in Spescha et al. (ed.), Migrationsrecht, 4a ed.
2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270).
3.5 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'ema-
nazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretata quale sanzione
dal carattere penale, bensì quale misura di protezione a carattere preven-
tivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in
Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina se-
condo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere
pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meti-
colosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla
CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II
493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata;
ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fern-
haltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. marg. 8.80,
pag. 356).
4.
4.1 Nella fattispecie in disanima, il 20 marzo 2012 la SEM ha pronunciato
nei confronti di A._______ un primo divieto d’entrata in Svizzera e nel Lie-
chtenstein valido per una durata di 10 anni, ovvero fino al 19 marzo 2022,
che il ricorrente non ha contestato e di conseguenza è cresciuto in giudi-
cato. Nonostante la presenza di detta misura di allontanamento A._______
ha proseguito il suo soggiorno illegale in Svizzera ed ha continuato a de-
linquere. In data 5 settembre 2013 egli è infatti stato condannato da parte
della Corte delle assise criminali, Lugano, per atti delittuosi commessi nel
periodo compreso tra il novembre 2012 ed il febbraio 2013. L’autorità pe-
nale ha inflitto a A._______ una pena detentiva di due anni ed otto mesi
non sospesi per i reati di rapina, furto, danneggiamento, istigazione alla
falsa testimonianza (consumata e tentata), infrazione e contravvenzione
alla LStup, nonché infrazione alla LStr (soggiorno illegale). Alla luce di que-
sti comportamenti penalmente reprensibili, il 18 febbraio 2014 l’autorità in-
feriore ha emanato un secondo divieto d’entrata nei confronti dell’interes-
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sato, valido dal 20 marzo 2022 – ovvero dal giorno successivo alla sca-
denza del primo – e di durata dapprima indeterminata, in seguito ridotta
fino al 17 febbraio 2034.
4.2 In occasione della presa di posizione del 12 marzo 2015 (cfr. atto 15
dell’incarto TAF, pag. 2) il ricorrente ha sostenuto che la durata cumulata
dei due divieti d’entrata emanati nei suoi confronti supera 20 anni, ciò che
sarebbe contrario all’art. 121 cpv. 5 Cost. ed alla giurisprudenza ad esso
relativa (cfr. DTAF 2014/20 consid. 7).
4.3 La pronuncia di ogni misura di allontanamento dal territorio elvetico im-
plica che l’autorità incaricata di emanare una decisione di questo tipo for-
muli un pronostico in merito ai futuri comportamenti della persona interes-
sata, al fine di stabilire se quest’ultima rappresenti o meno un pericolo per
l’ordine e la sicurezza pubblici. Nel caso di specie risulta difficilmente con-
cepibile che nel febbraio 2014 la SEM abbia potuto effettuare un pronostico
in merito all’agire di A._______ nel 2022, ovvero allo scadere del primo
divieto d’entrata emanato nei suoi confronti. Al momento della pronuncia
della misura di allontanamento qui impugnata l’autorità inferiore non dispo-
neva in realtà di alcuna indicazione in merito alla condotta del ricorrente
nel periodo compreso tra il febbraio 2014 ed il marzo 2022. Il comporta-
mento tenuto fino all’emanazione del secondo divieto d’entrata è nondi-
meno decisivo per formulare un pronostico e valutare se A._______ rap-
presenti o meno ex nunc e pro futuro una siffatta minaccia per l’ordine e la
sicurezza pubblici.
4.4 Su questo tema occorre osservare che qualora il Tribunale sia chia-
mato ad esprimersi, come nel caso in esame, in merito alla validità e
all’adeguatezza di un secondo divieto d’entrata, pronunciato mentre una
prima decisione di questo tipo è tuttora in vigore, è il giorno della pronuncia
della seconda decisione (altresì detta «decisione di raccordo» o in tedesco
«Anschlussverfügung») che serve come punto di partenza per stabilire la
durata della misura di allontanamento e di conseguenza anche la data in
cui quest’ultima verrà a scadenza (cfr. sentenze del TAF
C-4017/2015 del 24 febbraio 2016 consid. 5 e C-3841/2013 del 1° otto-
bre 2015 consid. 6). L’autorità inferiore non può tuttavia emanare decisioni
di raccordo al fine di ovviare alla durata massima dei divieti d’entrata così
come stabilita dall’art. 121 cpv. 5 Cost., il quale sancisce che le misure di
allontanamento dal suolo elvetico non possono superare i 15 anni, o 20
anni in caso di recidiva (cfr. DTAF 2014/20 consid. 7). Il Tribunale osserva
nondimeno che, come testé esposto, è al momento della pronuncia della
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decisione di raccordo che l’autorità competente deve procedere alla valu-
tazione dei fatti pertinenti e di conseguenza della durata della stessa.
4.5 Ne discende che in casu lo scrivente Tribunale formulerà, sulla base
dei documenti agli atti, un pronostico in merito ai futuri comportamenti di
A._______ e cercherà di stabilire se, visti gli atti delittuosi commessi po-
steriormente alla pronuncia del primo divieto d’entrata del 20 marzo 2012,
egli costituisce una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera
o all’estero, nel qual caso valuterà – a far tempo dal giorno della pronuncia
della decisione qui impugnata, ossia il 18 febbraio 2014 – quale sia la du-
rata opportuna ed adeguata del divieto d’entrata di raccordo pronunciato.
5.
5.1 Come si è visto, la SEM ha emanato la decisione oggetto del presente
procedimento il 18 febbraio 2014, ritenendo che il divieto d’entrata nei con-
fronti di A._______ si imponesse alla luce della gravità delle infrazioni com-
messe, e del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici che ne deriva,
posteriormente alla pronuncia della prima misura di allontanamento dal ter-
ritorio svizzero, della validità di 10 anni, avvenuta il 20 marzo 2012.
5.2 Dagli atti all’inserto si evince che dal 2011 il ricorrente è stato condan-
nato a 5 riprese. L’ultima di queste condanne è posteriore alla pronuncia
del primo divieto d’entrata emanato nei suoi confronti ed è anche la più
grave, in quanto gli è stata inflitta una pena detentiva di due anni ed otto
mesi per essersi macchiato dei reati di rapina, furto, danneggiamento, isti-
gazione alla falsa testimonianza (consumata e tentata), infrazione e con-
travvenzione alla LStup, nonché infrazione alla LStr (soggiorno illegale). La
maniera di agire di A._______ in occasione dei testé citati delitti denota a
mente del Tribunale un alto grado di pericolosità. In particolare in occasione
della rapina avvenuta il (…) 2013 il ricorrente aveva dapprima sommini-
strato un sonnifero alla vittima nell’intento di farla addormentare ed in se-
guito di derubarla. Successivamente A._______ ha pure esercitato vio-
lenza sulla vittima mediante un coltello da cucina. L’insorgente è stato in
seguito posto in carcerazione preventiva ed in questa occasione ha tentato
di gettare discredito sulla vittima, istigando un codetenuto e tentando di
istigare una altro compagno di prigionia alla falsa testimonianza. Oltre a
questi delitti, A._______ è stato riconosciuto colpevole anche dei reati di
furto, danneggiamento, infrazione e contravvenzione alla LStup, nonché
soggiorno illegale per il periodo compreso tra il (…) 2012 ed il (…) 2013.
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5.3 Occorre altresì considerare che nel periodo compreso tra il maggio
2011 e l’ottobre 2012 A._______ è stato oggetto di quattro decreti d’accusa
emanati dai Ministeri pubblici dei Cantoni di Zugo e Ticino, essenzialmente
per delitti contro il patrimonio, infrazioni alla LStup ed entrata illegale. Seb-
bene le sanzioni penali comminate fossero di lieve entità, trattandosi pre-
valentemente di pene pecuniarie sospese condizionalmente ed in un caso
di un’incarcerazione per 22 giorni, il Tribunale non può astenersi dal costa-
tare le difficoltà incontrate dal ricorrente nel rispettare l’ordinamento giuri-
dico elvetico. Oltre a ciò è d’uopo segnalare che l’insorgente non ha com-
messo infrazioni penali unicamente in Svizzera, al contrario il 29 maggio
2012 egli è stato condannato in Italia a sei mesi di reclusione per il reato di
tentato furto. Per queste ragioni, già in data
20 marzo 2012 la SEM ha considerato che A._______ rappresentasse un
pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici, emanando un primo divieto
d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 10 anni.
5.4 Visto quanto poc’anzi esposto, si impone di considerare che i compor-
tamenti delittuosi tenuti dall’interessato dal suo arrivo in Svizzera – oltre
agli atti penalmente reprensibili commessi in Italia – ed in particolare con
riferimento ai crimini commessi successivamente al primo divieto d’entrata
emanato nei suoi confronti e sfociati nella condanna del 5 settembre 2013
– sanzionati da specifiche norme del diritto penale – possono portare all'e-
missione di un divieto d'entrata poiché costituendo indubbiamente una vio-
lazione e mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, adempiono
ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr.
6.
6.1 Come testé rilevato il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronun-
ciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a
LStr è possibile emanare un divieto d'entrata della durata massima citata,
nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario
dell'ALC (RS 0.142.112.681), qualora quest'ultimo ha violato o esposto a
pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne discende
che per le autorità elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti
di una persona non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque
anni sarà sottoposta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla
LStr, contrariamente a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC,
che pone esigenze più severe per una tale misura.
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Pagina 13
6.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi
dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, può essere deciso a condizione che la per-
sona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine
pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE
del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle
norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cit-
tadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24
dicembre 2008, pagg. 98 a 107; messaggio concernente l’approvazione e
la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al
recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio [Direttiva 2008/115/CE]
[Sviluppo dell’acquis di Schengen] e concernente una modifica della LStr
[Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, si-
stema d’informazione MIDES], FF 2009 7737, pag. 7751). Secondo la ci-
tata norma di diritto europeo, il divieto d'entrata può essere adottato per
una durata superiore a cinque anni qualora il cittadino di un paese terzo
rappresenta una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica
o la sicurezza nazionale. Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv.
3 2a frase LStr, che non fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi
terzi. Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non fornisca indicazioni in merito ai
divieti d'entrata, né a proposito della loro durata, significa che il legislatore
federale ha deciso di non fare alcuna distinzione tra comunitari e non in
materia di divieti d'entrata di durata superiore a cinque anni (DTF 139 II
121 consid. 6.2).
6.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pro-
nunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre pa-
role si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine
e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, nozione
che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per
poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno
Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave»
ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone
un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi per-
tinenti di ogni fattispecie (MARC SPESCHA, op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg.
5, pag. 271; ANDREA BINDER OSER, in: Caroni/Gächter/Thurnherr (ed.),
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art.
67 LStr, n. marg. 24, pag. 689).
6.4 Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri
ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non
è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle fina-
lità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di
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principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere
ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal
caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione
della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza
dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezza-
mento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie
ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministra-
tiva valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla
Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giun-
gere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140
I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze
del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16
aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il di-
vieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le per-
turbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una mi-
sura di carattere preventivo e non repressivo (messaggio LStr, FF 2002
3327, pag. 3428).
7.
7.1 Dato che l'autorità inferiore ha pronunciato un divieto d'entrata di durata
superiore a 5 anni, va qui di seguito esaminato, prima di procedere ad una
ponderazione degli interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della mi-
naccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
7.2 La SEM ha ritenuto che – alla luce dei comportamenti criminosi tenuti
da A._______ (cfr. consid. 5.2 e 5.3 supra), ed in particolare alla luce della
condanna del 5 settembre 2013 per rapina, furto, danneggiamento, istiga-
zione alla falsa testimonianza (consumata e tentata), infrazione e contrav-
venzione alla LStup, nonché soggiorno illegale, la quale ha dimostrato le
difficoltà incontrate dall’interessato a rispettare la legge, visto il fatto che
egli avesse già commesso delitti in precedenza non solo in Svizzera e che
la presenza nella Confederazione della compagna e la nascita le loro primo
figlio non lo abbiano dissuaso dal commettere atti illeciti – l’agire del ricor-
rente rappresenti «una minaccia reale e attuale di gravità tale da incidere
sull’ordine e sulla sicurezza pubblici» svizzeri e che il rischio di recidiva non
possa essere escluso.
7.3 A proposito dei comportamenti del ricorrente, ed in particolare con rife-
rimento ai fatti che hanno portato alla condanna del 5 settembre 2013, il
Tribunale non può che condividere il parere dell’autorità inferiore in merito
alla pericolosità della condotta di A._______ per quanto concerne l’ordine
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Pagina 15
e la sicurezza pubblici. L’agire dell’interessato aveva infatti denotato un alto
grado di spregiudicatezza; egli aveva somministrato un sonnifero alla pro-
pria vittima al fine di derubarla, aveva successivamente esercitato violenza
su di essa con un coltello ed in seguito all’incarcerazione aveva tentato di
screditarla, inducendo un codetenuto a dichiarare il falso e tentando di fare
compiere il medesimo gesto ad un altro compagno di prigionia. Il Tribunale
osserva che le autorità elvetiche si mostrano alquanto severe verso i citta-
dini stranieri che si sono resi colpevoli di rapina. Questo reato, sebbene sia
inserito nel CP nel capitolo previsto per i reati contro il patrimonio, costitui-
sce in realtà un’infrazione molto grave. Si tratta in effetti di una forma ag-
gravata di furto, caratterizzata dal fatto che l’autore sottrae una cosa mobile
altrui usando violenza sulla vittima, minacciandola di un pericolo imminente
alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resi-
stenza (cfr. DTF 133 IV 207 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata). La
rapina figura infatti tra le gravi infrazioni contro l’integrità fisica, psichica o
sessuale, elencate all’art. 64 CP, che a determinate condizioni possono
portare alla pronuncia di un internamento. Vista l’importanza dei beni giu-
ridici toccati da questa infrazione, essa presenta un grado di pericolosità
qualificato per l’ordine e la sicurezza pubblici che permette di pronunciare
un divieto d’entrata di lunga durata ai sensi dell’art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
7.4 Inoltre, occorre tenere in considerazione il fatto che dal suo arrivo in
Europa A._______ ha commesso delitti a più riprese sull'arco di diversi
anni, sia in Svizzera, sia in Italia, perpetrando ripetuti atti illeciti contro il
patrimonio e contravvenendo alle legislazioni in materia di sostanze stupe-
facenti e di polizia degli stranieri.
7.5 Alla luce di queste circostanze il Tribunale è dell’avviso che non sono
dati i presupposti per esprimere un pronostico favorevole a proposito del
rischio di recidiva di A._______, non potendosi totalmente e senz’altro
escludere che in futuro possa commettere simili atti delittuosi. Va inoltre
considerato che le infrazioni commesse sono ancora relativamente recenti
e che da allora A._______ ha passato buona parte del tempo trascorso in
una struttura carceraria, non è di conseguenza possibile stabilire con cer-
tezza se dalla liberazione avvenuta l’11 novembre 2014 (cfr. decisione de
Giudice dei provvedimenti coercitivi […] del 10 novembre 2014, allegata
all’atto 13 dell’incarto) e dal successivo ritorno in Tunisia egli si sia reinse-
rito con successo nella società. Ne discende che a mente di questo Tribu-
nale, la condotta dell'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine
e la sicurezza pubblici, ragione per cui è giustificata l'emanazione di un
divieto d'entrata conformemente all'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr per una durata
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Pagina 16
superiore a cinque anni giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, i cui effetti co-
minciano a partire dalla data della pronuncia della decisione qui impugnata,
ovvero il 18 febbraio 2014.
8.
8.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della mi-
sura di allontanamento adottata sia conforme al principio di proporzionalità
e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in
gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie.
8.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel-
gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve
sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti-
lizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid.
5.2.2).
8.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio
elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
8.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente
all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e
familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporte-
rebbe l'impossibilità di sviluppare il rapporto stretto e duraturo con la com-
pagna (con cui egli avrebbe intrapreso le pratiche in vista del matrimonio)
e con i due figli nati dalla relazione con quest’ultima.
8.5 Come detto, l'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone.
Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un deter-
minato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid.
3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Quanto all'art. 13 cpv. 1
Cost., che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione ac-
cordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF
136 I 178 consid. 5.2).
8.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve in-
trattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della
sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Que-
sto diritto non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2
CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 140 I 77 con-
sid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Protetti dalla suddetta disposizione sono in
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Pagina 17
particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni
che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione
anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rap-
porto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della
vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della
regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto
all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della fami-
glia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di pre-
senza propriamente detto (cfr. BERTSCHI/GÄCHTER, Der Anwesenhei-
tsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBl
2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a di-
versi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8
CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto
di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può
anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo
in uno Stato (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321).
8.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita
dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conforme-
mente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità
nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costi-
tuisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la si-
curezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la
prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la prote-
zione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità
procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire,
da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e,
dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.
8.8 L'interessato si è prevalso dei rapporti con i membri della propria fami-
glia, cittadini elvetici ed ivi residenti. In particolare A._______ ha sostenuto
che il divieto d’entrata oggetto della presente procedura gli impedirebbe di
coltivare la relazione con la compagna C._______, con cui avrebbe inten-
zione di unirsi in matrimonio, nonché con i figli frutto di questa relazione,
ossia il primogenito D._______, nato il (…) e riconosciuto dal ricorrente
dinanzi al Pretore aggiunto di Locarno-Città in data (…) 2014, e E._______,
nata il (…), le cui pratiche in vista del riconoscimento da parte di A._______
sono state avviate dinanzi alle competenti autorità.
8.9 In merito al rapporto con la compagna, cittadina elvetica residente in
Ticino A._______ si è richiamato al fatto che la coppia intende convolare a
F-1444/2014
Pagina 18
nozze. Il Tribunale costata nondimeno che questo tipo di relazione non può
beneficiare della protezione del diritto al rispetto della vita privata e fami-
liare ai sensi dell’art. 8 CEDU, che mira a garantire in particolare i rapporti
tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comu-
nione. Dagli atti di causa emerge che l’interessato vive in Tunisia, di con-
seguenza l’intensità dei rapporti intrattenuti con la compagna – che come
poc’anzi esposto in assenza del matrimonio, il quale per il momento non
sembra essere altro che un semplice auspicio della coppia, non rientrano
nella categoria dei legami protetti dalla citata norma convenziona-
le – non può che essere relativizzata, non essendovi una comunione do-
mestica. Di transenna si sottolinea che già anteriormente al ritorno in Tuni-
sia del ricorrente la coppia non vivesse più insieme in quanto il 17 gennaio
2013 A._______ era stato arrestato ed è rimasto in una struttura carceraria
fino all’11 novembre 2014.
8.10 Quo al rapporto con i figli, il Tribunale costata come il ricorrente abbia
finora riconosciuto unicamente il primogenito D._______, mentre per ciò
che concerne E._______ dagli atti risulta che in favore di quest’ultima la
competente Autorità Regionale di Protezione (di seguito: ARP) ha nomi-
nato un curatore con il compito di «accertare e stabilire il rapporto di filia-
zione con il padre della bambina e obbligarlo al pagamento degli alimenti»
(cfr. decisione dell’ARP 12 del 4 febbraio 2016, allegata all’atto 25 dell’in-
carto TAF).
Il Tribunale considera che i legami tra A._______ e D._______ non deno-
tano un grado di intensità sufficiente affinché il ricorrente possa prevalersi
della protezione conferita dall’art. 8 CEDU, ciò sia dal punto di vista affet-
tivo-relazionale, sia sul piano economico. Dagli atti all’inserto emerge in
effetti che l’interessato non ha mai vissuto con il figlio, in quanto quest’ul-
timo è nato il (…), quando il padre si trovava già in carcere. Il ricorrente ha
sostenuto di avere «instaurato un legame profondo, autentico e sincero
con il figlio. Il bambino di appena un anno, già riconosce la voce del papà
al telefono, lo chiama “papà” e gioisce degli incontri settimanali in carcere»
(cfr. atto ricorsale del 18 marzo 2014, pag. 5). Tuttavia il Tribunale sottoli-
nea che A._______ non dispone né del diritto alla custodia, né dell’autorità
parentale su D._______, giova poi sottolineare che egli non versa alcun
contributo di mantenimento e le relazioni personali – trovandosi il ricorrente
in Tunisia, mentre il figlio vive con la madre in Ticino – sono regolate me-
diante visite concordate tra i genitori «compatibilmente con le esigenze del
minore e con le decisioni delle competenti autorità in materia di diritto degli
stranieri» (cfr. convenzione di mantenimento del 6 novembre 2014 appro-
vata il 13 marzo 2015 dall’ARP 12, allegata all’atto 17 dell’incarto TAF).
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Pagina 19
Lo scrivente Tribunale ritiene che le considerazioni che precedono valgano
anche per quanto concerne le relazioni tra A._______ e la secondogenita
E._______. Dagli atti di causa emerge in effetti che quest’ultima è nata il
(…), quando il ricorrente aveva già fatto ritorno in Tunisia, suo paese di
origine, a seguito della scarcerazione. Inoltre l’insorgente non ha ricono-
sciuto la figlia e non contribuisce al suo mantenimento, ma – come si è
visto – la competente ARP ha nominato un curatore in favore della minore
proprio con lo scopo di accertare la paternità e di indurre il padre a versare
un contributo di mantenimento.
8.11 In conclusione, da quanto precede la decisione impugnata non viola
l'art. 8 CEDU ed il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale
disposizione. Al contrario le relazioni tra il ricorrente ed il figlio possono
essere intrattenute nonostante l’interessato si trovi all’estero, considerato
come questa circostanza non implichi l’interruzione di ogni rapporto, vista
l’eventuale possibilità di ottenere salvacondotti (cfr. art. 67 cpv. 5 LStr), ri-
manendo possibili contatti telefonici, epistolari e tramite messaggi elettro-
nici nonché visite mediante brevi soggiorni.
9.
9.1 Resta ora da verificare, alla luce di una valutazione globale della fatti-
specie, se la durata della misura di allontanamento impugnata sia con-
forme al principio di proporzionalità. Come si è visto il 5 febbraio 2015 detta
durata è stata modificata dalla SEM in 20 anni dalla pronuncia, ovvero fino
al 17 febbraio 2034.
9.2 Occorre rilevare che sebbene il tenore dell’art. 67 LStr non sembra
escludere la possibilità di pronunciare divieti d’entrata di durata indetermi-
nata (cfr. DTAF 2014/20 consid. 6.5), la giurisprudenza ha avuto modo di
precisare che nonostante le norme previste all’art. 121 cpv. 3-6 Cost. non
siano direttamente applicabili, l’interpretazione sistematica dell’art. 67 cpv.
3 LStr, così come il diritto internazionale, conducono a considerare che è
necessario tenerne conto in materia di divieti d’entrata in Svizzera pronun-
ciati dalla SEM (cfr. DTAF 2014/20 consid. 6.7.2 e 6.7.3), mentre per quelli
di competenza della Fedpol valgono regole specifiche e leggermente di-
verse (cfr. art. 67 cpv. 4 e art. 68 LStr). Anche l’interpretazione teleologica
dell’art. 67 LStr conduce alla medesima conclusione; la citata norma è stata
infatti rivista alla luce dell’adozione da parte del diritto europeo della diret-
tiva 2008/115/CE, la quale prevede generalmente una durata massima di
cinque anni per i divieti di ingresso, mentre detta durata può essere più
lunga in caso di grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza
F-1444/2014
Pagina 20
o la sicurezza nazionale (cfr. art. 11 cpv. 2 in relazione con l’art. 3 cpv. 6
direttiva 2008/115/CE; nonché DTAF 2014/20 consid. 6.7.3).
Stabilito che i divieti d’entrata emanati dalla SEM devono avere una durata
determinata (cfr. DTAF 2014/20 consid. 6.9), si pone ora la questione a
sapere quale debba essere il limite di durata massima per questo tipo di
misura. L’art. 121 cpv. 5 Cost. prevede in particolare che la durata massima
di un divieto d’entrata è di 15 anni, o di 20 anni in caso di recidiva. L’autorità
chiamata a pronunciare o ad esprimersi in merito ad un divieto d’ingresso
gode entro questi limiti di un considerevole margine di apprezzamento, il
quale deve essere utilizzato tenendo conto dell’interesse privato della per-
sona in questione, e quello pubblico al suo allontanamento alla luce dei
beni giuridici minacciati (cfr. DTAF 2014/20 consid. 7).
9.3 Come si è visto (cfr. consid. 4.4 supra), nel caso di divieti d’entrata di
raccordo l’autorità deve effettuare la sua valutazione circa il pericolo per la
sicurezza e l’ordine pubblici al momento dalla pronuncia della seconda mi-
sura, la quale è valida parallelamente alla prima e la cui durata deve essere
ponderata dal momento della sua emanazione, non allo scadere del pre-
cedente divieto d’entrata.
Nella fattispecie la SEM ha pronunciato la decisione impugnata il 18 feb-
braio 2014, ovvero poco meno di due anni dopo avere emanato nei con-
fronti di A._______ il primo divieto d’entrata valido fino al 2022. Le due
misure, se sommate, sono dunque valide per un totale di 21 anni, 10 mesi
e 28 giorni. Il Tribunale ritiene che la questione a sapere se questa solu-
zione sia conforme all’art. 121 cpv. 5 Cost. può nondimeno rimanere aperta
per i motivi che seguono.
9.4 Il divieto d’entrata oggetto di questo procedimento è stato pronunciato
dopo un periodo di tempo piuttosto breve se rapportato all’insieme della
durata delle misure di allontanamento di cui A._______ è il destinatario e
rispetto all’emanazione del primo divieto d’entrata cresciuto in giudicato. In
ossequio al principio di proporzionalità si giustifica pertanto valutare quale
sia l’equa durata della decisione della SEM del 18 febbraio 2014 e modifi-
cata in data 5 febbraio 2015, tenendo in considerazione anche il tempo
trascorso tra la pronuncia dei due allontanamenti gravanti il ricorrente. Ne
discende che da una ponderazione di tutti gli elementi della fattispecie –
tra cui vanno menzionati l’interesse pubblico all’allontanamento dell’insor-
gente, visti i gravi comportamenti tenuti, il fatto che il tempo trascorso e
l’incarcerazione non possono indurre a scartare l’ipotesi che egli costitui-
sca un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici, nonché d’altro
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Pagina 21
canto la sua situazione familiare ed affettiva, che seppure non rilevante
nell’ottica del diritto al rispetto della vita privata e familiare, deve essere
tenuta in considerazione, così come il fatto che A._______ sia già oggetto
di un divieto di lunga durata emanato nel 2012 – gli effetti della decisione
impugnata devono essere limitati al 19 marzo 2032.
10.
In sintesi il Tribunale ritiene che nel caso concreto siano date le condizioni
per la pronuncia di un divieto d’entrata di lunga durata. Occorre tenere in
considerazione il fatto che i comportamenti estremamente pericolosi tenuti
dal ricorrente, uniti al fatto che lo stesso ha dimostrato non poche difficoltà
a rispettare l’ordinamento giuridico anche successivamente all’emana-
zione di un primo divieto d’entrata, inducendo perciò a pensare che il ri-
schio di recidiva non sia affatto da escludere, siano atti a giustificare l’ema-
nazione di una misura di allontanamento dal suolo elvetico. L’interesse
pubblico all’espulsione da questo paese di A._______ prevale su quello
privato di quest’ultimo ad entrarvi. Nondimeno, da una corretta valutazione
degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d’entrata
emanato dalla SEM in data 18 febbraio 2014 e modificato il
5 febbraio 2015 deve essere parzialmente ridotto al 19 marzo 2032.
11.
Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere parzialmente ac-
colto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza, considerato tuttavia
come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è posta a
carico dell'autorità inferiore. Nonostante risulti ampiamente soccombente,
vista la domanda di esonero, accolta dal Tribunale con decisione inciden-
tale del 26 agosto 2014, il ricorrente è esentato dal pagamento di ogni im-
porto.
12.
Ritenuto che l'insorgente è stato rappresentato in questa sede da una pa-
trocinatrice, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripe-
tibili ridotte (art. 64 PA in combinato disposto con gli art. 7 e segg. del re-
golamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 500.–
, tenuto conto del lavoro effettivamente svolto dalla patrocinatrice del ricor-
rente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della SEM.
13.
Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi
F-1444/2014
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al Tribunale federale, la presente pronuncia è definitiva (art. 83 lett. c cifra 1
LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
F-1444/2014
Pagina 23
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
2.
La durata del divieto d'entrata emanato dalla SEM mediante decisione del
18 febbraio 2014 e modificata in data 5 febbraio 2015 è ridotta fino al
19 marzo 2032.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 500.– a titolo di
spese ripetibili ridotte.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (notificazione tramite pubblicazione sul Foglio Federale in
applicazione dell’art. 36 lett. a PA)
– autorità inferiore (n. di rif. […] / […]; incarti di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
– Cristina Bognuda Mariotta, Studio legale Avv. André Weber, Locarno,
per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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