B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Decisione confermata dal TF con
sentenza del 07.05.2018 (2C_66/2018)
Corte VI
F-1472/2016
Sen t en z a d e l l ’ 8 d i c emb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Daniele Iuliucci,
Simoni & Iuliucci Via Giuseppe Bagutti 14,
casella postale 4035, 6904 Lugano 4 Molino Nuovo,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
F-1472/2016
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino portoghese, è nato a B._______ (Portogallo) il (…).
In data 5 luglio 1989 è giunto in Svizzera unitamente ai familiari.
B.
Durante la sua permanenza in questo paese A._______ ha interessato le
autorità penali in più occasioni. Il 20 novembre 2006 è stato condannato al
pagamento di una multa di fr. 400.– per contravvenzione alla LStup
(RS 812.121). In data 12 febbraio 2007 il Ministero pubblico del Canton
Ticino gli ha inflitto una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 80.–
cadauna, sospesa per due anni, ed una multa di fr. 500.– per i reati di vio-
lenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e di vie di fatto. Successi-
vamente, e meglio il 3 marzo 2009, la Corte delle assise correzionali di
Lugano lo ha riconosciuto colpevole di infrazione aggravata e contravven-
zione alla LStup e condannato ad una pena detentiva di 15 mesi, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e ad una multa di
fr. 300.–. Il 19 agosto 2013 contro l’interessato è stato emanato un decreto
d’accusa prevedente una condanna ad una pena pecuniaria di 90 aliquote
giornaliere da fr. 70.– ciascuna, sospesa per tre anni, e ad una multa di
fr. 1’800.–, per vie di fatto, ingiuria, coazione, lesioni semplici e guida in
stato di inattitudine con concentrazione qualificata di alcol.
C.
A seguito di queste vicende giudiziarie il 28 novembre 2013 il Dipartimento
delle istituzioni, Sezione della popolazione del Canton Ticino (SPOP) ha
revocato all’interessato il permesso di domicilio e gli ha fissato un termine
scadente il 28 dicembre 2013 per lasciare la Svizzera. A._______ è insorto
contro detta decisione dipartimentale mediante ricorso dinanzi al Consiglio
di Stato, il quale lo ha respinto in data 4 giugno 2014. Il successivo gravame
interposto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha avuto
il medesimo esito il 7 luglio 2015. L’interessato ha lasciato il territorio elve-
tico in data 31 ottobre 2015.
D.
Dopo avere concesso ad A._______ la possibilità di esprimersi, facoltà di
cui quest’ultimo ha fatto uso in data 15 gennaio 2016, il 26 gennaio 2016
la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emanato nei suoi confronti
una decisione di divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della du-
rata di cinque anni, ovvero fino al 25 gennaio 2021. L'autorità federale ha
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motivato la misura di allontanamento in virtù della violazione e dell’esposi-
zione a pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici che i ripetuti compor-
tamenti delittuosi tenuti dall’interessato comportano. La SEM ha ritenuto
che la salvaguardia dei citati interessi pubblici prevalga su quello privato di
A._______ a potere recarsi sul suolo elvetico, visto il ripetersi di gravi atti
delittuosi, considerata la precaria situazione professionale e dato che nem-
meno la presenza dei parenti in Svizzera lo ha dissuaso dal commettere
reati a partire dal 2006.
E.
Il citato provvedimento è stato notificato l’11 febbraio 2016 per il tramite
dell’Ambasciata di Svizzera a Lisbona, in quanto l’interessato ha nel frat-
tempo fatto ritorno in Portogallo, ed il 7 marzo 2016, agendo per il tramite
del proprio patrocinatore, A._______ lo ha impugnato mediante ricorso di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale). Il ricor-
rente ha postulato in via principale l’annullamento della decisione del
26 gennaio 2016 ed in via subordinata la limitazione degli effetti del divieto
d’entrata ad un massimo di due anni. A._______ ha altresì chiesto di es-
sere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Il ricorrente ha fondato la sua impugnativa innanzitutto asserendo che i
reati da egli commessi non sarebbero di una gravità sufficiente affinché sia
possibile derogare al principio della libera circolazione delle persone ai
sensi dell’ALC (RS 0.142.112.681). Le condanne subite sarebbero inoltre
lontane nel tempo, poiché l’unico giudizio prevedente una pena detentiva
risale al 2009, mentre l’ultimo decreto d’accusa emanato nei suoi confronti
data del 2013.
A._______ ha inoltre rimproverato all’autorità inferiore di avere violato il
principio di proporzionalità, poiché essa non avrebbe proceduto ad una
ponderazione degli interessi privati e pubblici in presenza, sminuendo in
particolare la situazione personale dell’interessato ed i suoi legami familiari
in Svizzera. Il ricorrente ha ricordato di risiedere in questo paese dall’età di
otto anni ed ha affermato che l’impossibilità di recarsi in visita ai propri fa-
miliari per la durata di cinque anni sarebbe contrario al diritto al rispetto
della vita privata e familiare giusta l’art. 8 CEDU.
F.
Chiamata ad esprimersi nel merito del gravame interposto da A._______,
con osservazioni del 15 aprile 2016, la SEM si è riconfermata nella deci-
sione impugnata, considerando che le argomentazioni addotte in sede di
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ricorso non le permettono di modificare il suo apprezzamento della fatti-
specie. L’autorità inferiore si è richiamata alle condanne inflitte all’interes-
sato ed in particolare alla pena detentiva di 15 mesi pronunciata nel 2009.
In merito ai legami personali in Svizzera, l’autorità federale di prime cure
ha considerato che esse non rientrano nella categoria di relazioni protette
ai sensi dell’art. 8 CEDU e non possono permettere all’interesse privato del
ricorrente a recarsi in territorio elvetico di prevalere sull’interesse pubblico
al suo allontanamento.
G.
Il 15 giugno 2016 A._______ ha rinunciato a presentare un atto di replica,
limitandosi a confermare il contenuto del ricorso del 7 marzo 2016.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese
dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado
inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11
par. 1 e 3 ALC e l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF; cfr. inoltre la sentenza del TF
2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
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Pagina 5
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del gra-
vame (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al
momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l’entrata in Sviz-
zera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento
è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1
lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli
(cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero
che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Sviz-
zera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale
(cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto
o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata
massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga
se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pub-
blici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui compete la decisione può,
per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto
d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67
cpv. 5 LStr).
3.2 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osser-
vare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteg-
gere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle
nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico co-
stituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle
persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'invio-
labilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, sa-
lute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è viola-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono com-
messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle
autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pub-
blico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 con-
cernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).
3.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno
e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni
di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempi-
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mento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per-
sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la
pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico
oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposi-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi
concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con
notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
(art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una pro-
gnosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad
agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (MARC
SPESCHA, in: Spescha et al. (ed.), Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67
LStr, n. marg. 3, pag. 270).
4.
4.1 Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare e nella misura in
cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inoltre
l'ALC.
4.2 In base all'ALC, le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i
cittadini dell'altra parte contraente ed i membri della loro famiglia ai sensi
dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione di una carta
d’identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in relazione con
l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1
allegato I ALC).
4.3 Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del
25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea
ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allon-
tanamento presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di
legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave per
l'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Per «misura» va
inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC e della direttiva 64/221/CEE,
ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto di ingresso e di soggiorno
(DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera circolazione
vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sentenze della CGCE del
27 ottobre 1977 nella causa 30-77 Bouchereau, Racc. 1977 pag. 1999
punti 33-35 e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96 Calfa, Racc. 1999
I-11 punti 23 e 25).
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Pagina 7
4.4 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inol-
tre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento perso-
nale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1
della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon-
date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esi-
stenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione
di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale con-
danna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che
l'hanno originata emerge un comportamento personale costituente una mi-
naccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5
consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF
2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono
procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte-
ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono
necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali.
In altre parole, queste ultime possono essere prese in considerazione uni-
camente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esi-
stenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circo-
stanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato
costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176
consid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 del 29 otto-
bre 2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3;
2C_565/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 no-
vembre 2013 consid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1).
4.5 Inoltre l'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non deve es-
sere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toc-
cata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali.
Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo
per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'impor-
tanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone, questo
rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario proce-
dere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e,
in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così
come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la po-
tenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività
particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla
plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25
consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).
4.6 Ne discende che, affinché un cittadino di uno Stato membro dell'ALC
possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai
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sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che egli rappresenti una minac-
cia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici atta a privarlo del
diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 allegato I ALC.
4.7 Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame
deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU
così come il principio della proporzionalità (cfr. DTF 131 II 352 consid. 3.3
e numerosi rinvii).
5.
5.1 Il ricorrente è in casu di nazionalità portoghese, di conseguenza nella
valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposi-
zioni dell'ALC. La LStr è applicabile solo se detto accordo non contiene
disposizioni derogatorie o se la legge precitata prevede disposizioni più
favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr).
5.2 L'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto
d'entrata per una durata maggiore a cinque anni, se l'interessato costitui-
sce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte fede-
rale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta
disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per
una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nem-
meno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva
2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008
relativa alle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rim-
patrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98
del 24 dicembre 2008, pagg. 98 a 107) e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica
che «la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente
conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di
norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino
di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la
pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 con-
sid. 6.2).
5.3 Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e
Stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2
direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'en-
trata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che
il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori
a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di Stati terzi
(membri ALC o meno).
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Pagina 9
5.4 A tal proposito la giurisprudenza ha stabilito che la nozione di «pericolo
grave» richiede un grado di gravità maggiore rispetto al «semplice» peri-
colo o minaccia all'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr),
ma anche maggiore rispetto alla nozione di «pericolo di una certa gravità»,
necessaria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno
Stato ALC. Operando un raffronto con la nozione di «pericolo di una certa
gravità» dell'art. 5 allegato 1 ALC (per una casistica cfr. le sentenze del TF
2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 lu-
glio 2012 consid. 3.1), il termine di «pericolo grave» dell'art. 67 cpv. 3 LStr
presuppone l'esistenza di un «pericolo qualificato». Questo grado di gra-
vità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve
essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. MARC SPE-
SCHA, op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER OSER,
in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer,
2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). Essa può infatti fondarsi sulla
natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia grave alla vita,
all’integrità della persona, all’integrità sessuale o alla salute pubblica), sulla
natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa in una crimina-
lità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (art. 83 par. 1
Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata di Lisbona [C
2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani,
il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul numero delle
infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo una crescente
gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favorevole (cfr. DTF 139
II 121 consid. 6).
6.
6.1 Nella fattispecie in disamina, la SEM ha pronunciato nei confronti di
A._______ un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata
di cinque anni, valido fino al 25 gennaio 2021, ritenendo che il ricorrente
abbia gravemente violato e minacciato la sicurezza e l'ordine pubblici, in-
teressando le autorità penali ticinesi in più occasioni nel corso degli anni.
Tra il 2006 ed il 2013 il ricorrente è stato in effetti oggetto di quattro con-
danne, tra cui la più grave prevedeva una pena privativa della libertà di
15 mesi per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup.
6.2 Dalle tavole processuali si evince infatti che nel periodo compreso tra
il mese di luglio 2006 e l’ottobre 2007 l’insorgente ha tenuto in deposito
500 grammi di cocaina, oltre ad averne venduto 16 grammi, consegnato a
terzi 24 grammi della medesima sostanza ed averne ceduti gratuitamente
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ulteriori 10 grammi. Nel medesimo periodo A._______ ha altresì consu-
mato un quantitativo di almeno 80 grammi di cocaina. Precedentemente gli
era stata inflitta una multa per contravvenzione alla LStup a causa di un
consumo di almeno 20 grammi di cocaina. Il 12 febbraio 2007 l’interessato
era stato condannato mediante decreto d’accusa per i reati di violenza o
minaccia contro le autorità e i funzionari, ed il 19 agosto 2013 il Ministero
pubblico del Canton Ticino lo aveva ritenuto colpevole di vie di fatto, ingiu-
ria, coazione, lesioni semplici e guida di un veicolo a motore in stato di
inattitudine.
6.3 Sulla base di queste circostanze, vista la gravità e la pericolosità delle
infrazioni commesse, il provvedimento avversato soddisfa le condizioni che
permettono all'autorità di derogare al principio della libera circolazione san-
cito dall'ALC. Occorre in particolare ricordare che i reati di droga sono con-
siderati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della
società e giustificano pertanto l'intervento rigoroso e deciso da parte delle
autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo
del traffico della droga, costituisce indubbiamente un interesse pubblico
preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento
nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione
sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo
per la salute e la vita di numerose persone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3;
sentenza del TF 2C_121/2014 del 17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni
alla LStup, in special modo il traffico di droga, costituiscono in generale una
violazione molto grave della sicurezza e dell'ordine pubblici (cfr. sentenza
del TF 2C_139/2013 dell'11 giugno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi ci-
tati). A ciò va aggiunto che anche i reati violenti possono giustificare una
deroga al principio della libera circolazione, vista la messa in pericolo di un
bene giuridico importante quale è l’integrità fisica delle persone.
6.4 Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri
ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non
è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle fina-
lità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di
principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere
ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal
caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione
della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza
dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezza-
mento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie
ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministra-
tiva valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla
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Pagina 11
Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giun-
gere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140
I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze
del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del
16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il
divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le per-
turbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una mi-
sura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002
3327, pag. 3428).
7.
7.1 A questo stadio è dunque necessario esaminare in concreto se la mi-
naccia è ad oggi sempre di attualità, tenendo ben presente che, come si è
precedentemente rilevato, l'adozione o il mantenimento di un provvedi-
mento di questo tipo non deve essere subordinata alla condizione di stabi-
lita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata com-
metta nuove infrazioni penali, ma nemmeno si deve esigere la totale as-
senza di un rischio di recidiva per rinunciarvi.
7.2 Nel caso in esame si è visto che il ricorrente ha commesso atti delittuosi
in maniera ripetuta tra l’estate del 2005 ed il 26 agosto 2012. Le ultime
infrazioni penali perpetrate sono successive alla condanna ad una pena
detentiva di 15 mesi emanata il 3 marzo 2009 per reati legati a sostanze
stupefacenti. Dagli atti emerge che, oltre ai citati atti contrari alla LStup
A._______ ha anche tenuto una condotta violenta, avendo commesso ri-
petutamente delitti contro l’integrità fisica delle persone. Il decreto d’accusa
emanato nei suoi confronti il 19 agosto 2013 testimonia in particolare che
egli si è contraddistinto per due episodi di violenza fisica accaduti rispetti-
vamente il 15 gennaio 2011 – ovvero durante il periodo di prova di due anni
concesso dalla Corte delle assise correzionali di Lugano – ed il 9 settembre
del medesimo anno. Oltre a ciò in data 26 agosto 2012 l’interessato ha
messo in pericolo la sicurezza stradale, e di conseguenza la vita di molte
persone, conducendo un veicolo a motore con un tasso di alcolemia com-
preso tra 2,23 e 2,95 ‰.
7.3 Alla luce dell’insieme di queste circostanze, e nonostante sembri che
nel frattempo il ricorrente si sia astenuto da commettere ulteriori atti penal-
mente reprensibili (cfr. al riguardo l’estratto del casellario giudiziale porto-
ghese, attuale paese di residenza di A._______, incarto Simic, pag. 52), il
Tribunale ritiene che il rischio di recidiva non possa essere escluso. Il fatto
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che egli abbia ripetutamente perpetrato delitti di tipologia simile (in partico-
lare in materia di LStup e contro l’integrità fisica delle persone) non può
condurre ad una diversa valutazione, sebbene siano trascorsi quasi cinque
anni dalla commissione dell’ultimo reato. Ne discende che la minaccia per
l’ordine e la sicurezza pubblici rappresentata dall’insorgente deve essere
ritenuta attuale, ragione per cui è giustificata l’emanazione di una misura
di allontanamento dal territorio elvetico.
8.
8.1 Il divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein è quindi confermato
nel suo principio. Resta ora da stabilire se la durata della misura, fissata a
cinque anni dall'autorità intimata, sia conforme al principio di proporziona-
lità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in
gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso concreto.
8.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel-
gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve
sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti-
lizzati (cfr. DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97
consid. 5.2.2).
8.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio
elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
8.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente
all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e
familiare, nonché al principio di proporzionalità, sottolineando che la deci-
sione dell'autorità inferiore con la conseguente impossibilità di recarsi in
Svizzera non gli permette di potere rendere visita ai familiari ed ai cono-
scenti, i quali si trovano in questo paese, dove del resto egli ha risieduto
dall’età di otto anni fino al 31 ottobre 2015.
8.5 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa
disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato
Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I
330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).
Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intratte-
nere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua
famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti
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dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, non-
ché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezio-
nalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli
maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (cfr. DTF
129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le
situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di
presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione
di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno
alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. BERTS-
CHI/GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Pri-
vat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita
familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la
concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla
riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura
di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'en-
trata e di presenza temporaneo in uno Stato (PHILIP GRANT, La protection
de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293
e 321).
8.6 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita
dalla norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi
dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile quando
è prevista dalla legge ed in quanto costituisca una misura che, in una so-
cietà democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pub-
blico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la prote-
zione della salute, della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui
(cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo, in-
combe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in
presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontana-
mento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le
sue relazioni familiari.
8.7 Nel caso in esame il ricorrente è celibe e senza prole, dagli atti non
risulta nemmeno che vi sia un particolare rapporto di dipendenza con i ge-
nitori, ne consegue che non sono dati i presupposti per l’applicazione della
protezione conferita dall’art. 8 CEDU. Al contrario A._______ si è unica-
mente richiamato al desiderio di potersi recare in visita a parenti ed amici
in Svizzera e che un tale divieto della durata di cinque anni sarebbe incom-
prensibile. Questa argomentazione è votata all’insuccesso in quanto alla
luce dei reati commessi l’interesse pubblico alla salvaguardia dell’ordine e
della sicurezza pubblici risulta preponderante rispetto agli interessi privati
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dell’insorgente. Pertanto la decisione impugnata non viola l’art. 8 CEDU ed
il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione.
8.8 Il Tribunale osserva nondimeno che in ossequio al principio di propor-
zionalità, sebbene come precedentemente rilevato (cfr. consid. 7.3) il ri-
schio di recidiva non possa essere escluso, si giustifica di tenere in consi-
derazione il fatto che l’ultimo atto delittuoso perpetrato da A._______ risale
al 26 agosto 2012 e che dal allora egli sembra essersi astenuto dal com-
mettere altri reati in Svizzera ed in patria (ciò che è bene sottolineare, co-
stituisce un presupposto indispensabile ai fini di una normale convivenza
all'interno della società). Occorre pertanto ridurre la durata del divieto d’en-
trata pronunciato dalla SEM il 26 gennaio 2016 a quattro anni, ovvero fino
al 25 gennaio 2020.
9.
9.1 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere parzialmente
accolto.
9.2 Resta ora da stabilire la sorte delle spese giudiziarie e delle ripetibili
alla luce dell’esito della procedura, nonché della richiesta del ricorrente di
assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio inoltrata mediante l’atto ricor-
suale del 7 marzo 2016.
9.3 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non
sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presi-
dente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito
del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). La
parte interessata è ritenuta indigente se non è in grado di assumersi le
spese del processo senza doversi servire dei mezzi finanziari che neces-
sita ai fini della copertura del suo minimo vitale e quello della sua famiglia.
9.4 Nella fattispecie, le conclusioni del ricorso non sembravano a prima
vista dover avere esito sfavorevole e, ritenuta la documentazione prodotta,
in particolare le dichiarazioni della madre e dello zio, da cui emerge che
A._______ è mantenuto grazie ad un contributo mensile versato dalla ma-
dre ed alloggia gratuitamente presso lo zio in Portogallo, si evince che lo
stato di bisogno è dato. Visto quanto precede l'istanza di esonero dalle
spese di procedura posta dal ricorrente è accolta. Di conseguenza non si
prelevano spese processuali.
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Per quel che concerne invece la domanda di gratuito patrocinio ai sensi
dell’art. 65 cpv. 2 PA il Tribunale ritiene che la presente causa sia caratte-
rizzata da un grado di difficoltà sufficiente da giustificare l’intervento di un
avvocato. Detta istanza deve pertanto essere accolta.
9.5 La concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ai
sensi dell’art. 65 cpv. 1 e 2 PA non implica che la parte soccombente –
totalmente o parzialmente – sia dispensata dall’obbligo di versare un’in-
dennità per spese ripetibili giusta l’art. 64 cpv. 1 e 2 PA alla controparte (cfr.
MARCEL MAILLARD, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar
VwWG, 2a ed. 2016, ad art. 65 PA, n. marg. 28, pag. 1341). In effetti, la
parte indigente al beneficio del gratuito patrocinio deve rimborsare – nel
caso in cui ritorni a miglior fortuna – l’onorario e le spese d’avvocato all’ente
o all’istituto autonomo che li ha pagati (cfr. art. 65 cpv. 4 PA), non essendo
giustificato ed equo farle sopportare tale obbligazione qualora essa abbia
ottenuto ragione.
9.6 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvo-
cato, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili ri-
dotte a carico dell’autorità inferiore, avendo egli parzialmente ottenuto ra-
gione (cfr. art. 64 cpv. 1 e 2 PA in combinato disposto con gli art. 7 e
segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]). Occorre altresì accordare al patrocinatore di A._______,
in qualità di avvocato d’ufficio, un’indennità di gratuito patrocinio (cfr. art. 65
cpv. 2 PA in relazione con gli art. 8 e segg. TS-TAF).
9.7 Tenuto conto dell’insieme delle circostanze della fattispecie, della com-
plessità della vertenza, ed in assenza di una nota dettagliata, ma visto il
lavoro effettivo svolto dal patrocinatore, è d’uopo quantificare le spese ne-
cessarie alla difesa del ricorrente in fr. 2’000.–.
Di questa somma, fr. 400.– sono versati a titolo di indennità per spese ri-
petibili ridotte a carico della SEM, avendo A._______ ottenuto ragione nella
misura di un quinto. I restanti fr. 1’600.– saranno versati dal Tribunale al
difensore dell’interessato in qualità di onorario e spese d’avvocato. Qualora
l’insorgente dovesse tornare a miglior fortuna, egli sarebbe tenuto a rim-
borsare al Tribunale l’indennità versata al suo avvocato d’ufficio (cfr. art. 65
cpv. 4 PA).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
2.
La durata del divieto d'entrata emanato dalla SEM mediante decisione del
26 gennaio 2016 è ridotta a quattro anni, ovvero fino al 25 gennaio 2020.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 400.– a titolo di
spese ripetibili ridotte.
5.
Un’indennità di fr. 1’600.– sarà versata dal Tribunale all’avv. Daniele Iuliucci
(in qualità di avvocato d’ufficio), quale onorario e spese, al momento della
crescita in giudicato della presente sentenza.
Il ricorrente avrà l’obbligo di rimborsare detta indennità qualora ritorni a mi-
glior fortuna.
6.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario «indirizzo
per il pagamento»)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: