B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-1540/2016
Sen t en z a d e l 1 0 l u g l i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Martin Kayser,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Marco Mantovani,
Via Mameli, 16, IT-30016 Jesolo (VE),
senza recapito in Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
In data 2 novembre 2015 A._______, cittadino albanese nato il (…) è en-
trato in Svizzera attraverso un valico ferroviario sprovvisto dei documenti
necessari al passaggio della frontiera. Interrogato in merito ai motivi della
sua presenza in Svizzera dai funzionari del Corpo delle guardie di confine
che lo hanno fermato egli ha risposto di essere in viaggio verso B._______
(Francia). L’interessato ha altresì dichiarato di esercitare la professione di
autista.
B.
Il 28 gennaio 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha ema-
nato nei confronti di A._______ una decisione di divieto d’entrata in Sviz-
zera e nel Liechtenstein della durata di due anni, ovvero fino al 27 gen-
naio 2018. L’autorità inferiore ha motivato il provvedimento adottato con la
gravità dell’infrazione commessa dall’interessato (entrata in Svizzera
senza essere in possesso di un visto valido) e con la conseguente viola-
zione dell’ordine e della sicurezza pubblici. La SEM non ha inoltre ravvisato
nella presente fattispecie il sussistere di interessi privati suscettibili di pre-
valere sull’interesse pubblico all’allontanamento dal territorio elvetico. Per
i medesimi motivi l’autorità federale di prime cure ha privato di effetto so-
spensivo un eventuale ricorso ed ha proceduto all’iscrizione del divieto
d’entrata nel sistema d’informazione Schengen (SIS).
C.
La notifica della decisione in parola è avvenuta per il tramite del Consolato
generale di Svizzera a Milano il 12 febbraio 2016, dopodiché in data
1° marzo 2016 (data di ricezione da parte della citata rappresentanza el-
vetica: 2 marzo 2016) A._______, agendo per il tramite del proprio patro-
cinatore, ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: Tribunale), postulando l’annullamento del provvedimento adot-
tato dalla SEM il 28 gennaio 2016.
Il ricorrente ha contestato la motivazione dell’autorità inferiore, secondo la
quale egli sarebbe entrato in Svizzera illegalmente poiché sprovvisto di un
visto. Richiamandosi alla legislazione relativa a Schengen A._______ ha
sottolineato di non necessitare di un visto per potersi recare negli altri Stati
Schengen, tra cui la Svizzera, essendo in possesso di un permesso di sog-
giorno valido e di durata illimitata in Italia (una copia di tale documento è
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Pagina 3
stata allegata al gravame). La decisione di divieto d’entrata sarebbe di con-
seguenza da annullare, come pure l’iscrizione del provvedimento nel SIS.
D.
Con ordinanza del 23 marzo 2016 il Tribunale ha invitato l’insorgente a de-
signare un recapito in Svizzera per la durata della procedura ai sensi
dell’art. 11b PA. A._______ non ha ottemperato a tale richiesta, di conse-
guenza i successivi atti istruttori sono stati notificati mediante pubblicazione
sul Foglio federale in ossequio a quanto previsto all’art. 36 lett. b PA.
E.
Il ricorrente ha provveduto a versare l’anticipo spese richiesto mediante
decisione incidentale del 4 novembre 2016.
F.
Il 12 gennaio 2017 la SEM ha presentato le proprie osservazioni nel merito
del ricorso presentato da A._______, adducendo che le argomentazioni in
esso contenuto non le consentono di modificare l’apprezzamento della fat-
tispecie, poiché l’interessato non ha dimostrato di essere in possesso di un
passaporto nazionale valido. L’autorità inferiore ha pertanto chiesto la reie-
zione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Essa in data
6 gennaio 2017 ha nondimeno proceduto alla revoca della segnalazione
del divieto d’entrata nel SIS, in ragione del permesso di dimora in Italia
dell’insorgente.
G.
Il 15 febbraio 2017 A._______ ha presentato un atto di replica nel quale ha
in sostanza ribadito le motivazioni contenute nel precedente ricorso. Egli
ha in particolare contestato l’illegalità dell’entrata in Svizzera, visto il per-
messo di soggiorno valido in Italia ed ha chiesto che l’autorità inferiore sia
tenuta a rifondergli le spese sostenute nell’ambito di questo procedimento.
H.
In data 20 marzo 2017 la SEM ha duplicato precisando che il contenuto
della replica non le consente di modificare la decisione impugnata, di cui
ha chiesto la conferma.
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Pagina 4
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e
nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF –
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fatti-
specie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83
lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 Giusta l'art. 5 cpv. 1 LStr (RS 142.20), lo straniero che intende entrare
in Svizzera deve essere in possesso di un documento di legittimazione ri-
conosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (lett. a),
deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (lett. b), non deve
costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni
internazionali della Svizzera (lett. c), non deve essere oggetto di una mi-
sura di respingimento (lett. d). Tale norma, relativa all'entrata in territorio
svizzero, si applica soltanto se gli Accordi di associazione alla normativa di
Schengen non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 LStr).
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Pagina 5
3.2 Giusta l'art. 2 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata
e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), le condizioni d'entrata per un sog-
giorno non superiore a 90 giorni o per un transito sono rette dall'art. 6 del
regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52).
3.3 L'art. 6 par. 1 del codice frontiere Schengen, il cui contenuto corri-
sponde largamente a quello dell'art. 5 LStr sopra menzionato, indica che
per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi, le condi-
zioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti: essere in pos-
sesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraver-
sare la frontiera (lett. a); essere in possesso di un visto valido, se richiesto
a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 mar-
zo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pagg. 1-7), che adotta l'elenco dei
paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'at-
traversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini
sono esenti da tale obbligo, salvo che si sia in possesso di un permesso di
soggiorno valido (lett. b); giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno
previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata
prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito
verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in
grado di ottenere legalmente detti mezzi (lett. c); non essere segnalato nel
SIS ai fini della non ammissione (lett. d); non essere considerato una mi-
naccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le
relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere
oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati na-
zionali degli Stati membri per gli stessi motivi (lett. e).
3.4 Nel caso di specie A._______, in quanto cittadino Albanese, dovrebbe
in principio essere in possesso di un visto al fine di entrare nel territorio
della Confederazione, essendo l’Albania contemplata tra gli Stati menzio-
nati nell’allegato I al citato regolamento (CE) n. 539/2001. Nondimeno egli
ha dimostrato di essere al beneficio di un permesso di soggiorno di durata
illimitata in Italia, ragione per cui giusta l’art. 6 par. 1 lett. b codice frontiere
Schengen, è esentato dall’obbligo del visto.
3.5 Come precedentemente rilevato (cfr. consid. 3.3 supra), sia l’art. 6
par. 1 lett. a codice frontiere Schengen, sia l’art. 5 cpv. 1 lett. a LStr, pre-
scrivono che i cittadini di paesi terzi devono essere in possesso di un do-
cumento di legittimazione valido per il passaggio della frontiera. Nel caso
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dei cittadini di nazionalità albanese, come il ricorrente, essi devono essere
in possesso di un passaporto nazionale valido ancora per almeno tre mesi
dalla data di partenza prevista dallo spazio Schengen ed emesso nel corso
dei dieci anni precedenti (cfr. il sito internet: > Pubbli-
cazioni & servizi > Istruzioni & circolari > VII. Visti > Appendice 1, Lista 1:
nazionalità > A).
4.
4.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l’entrata in Sviz-
zera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento
è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1
lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli
(cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero
che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Sviz-
zera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale
(cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto
o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata
massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga
se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pub-
blici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui compete la decisione può,
per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto
d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67
cpv. 5 LStr).
4.2 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta
l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino
di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del regolamento (CE)
n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicem-
bre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicem-
bre 2006, pagg. 4-23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr.
decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87, pagg. 10-
11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regolamento SIS II) in particolare gli
art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione gra-
duale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000,
pagg. 19-62), questa persona – conformemente da una parte al regola-
mento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale
sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione del 13 giu-
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gno 2008 (LSIP, RS 361) – è di principio iscritta nel SIS ai fini di non am-
missione qualora un'autorità amministrativa o giudiziaria abbia emanato
nei suoi confronti una decisione in quanto la sua presenza sul territorio di
uno Stato membro può costituire una minaccia per l'ordine o la sicurezza
pubblici, ciò è ad esempio il caso quando essa è stata condannata in uno
Stato membro per un'infrazione punibile con una pena privativa della libertà
superiore ad un anno (cfr. art. 24 par. 2 lett. a regolamento SIS II). Una
segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti
gli Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 codice frontiere
Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati
membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel
SIS (art. 25 par. 1 CAS; art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c
codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere sulla scorta di tali
motivi un visto con validità territoriale limitata (art. 25 par. 1 lett. a [ii] del
regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti,
GU L 23 del 15 settembre 2009, pagg. 1-58]).
4.3 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osser-
vare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteg-
gere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle
nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico co-
stituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle
persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'invio-
labilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, sa-
lute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è viola-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono com-
messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle
autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pub-
blico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 con-
cernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).
4.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno
e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni
di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempi-
mento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per-
sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la
pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico
oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposi-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi
concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con
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notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
(art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una pro-
gnosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad
agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (MARC
SPESCHA, in Spescha et al. (ed.), Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67
LStr, n. marg. 3, pag. 270).
4.5 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'ema-
nazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretato quale sanzione
dal carattere penale, bensì quale misura di protezione di carattere preven-
tivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in
Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina se-
condo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere
pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meti-
colosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla
CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II
493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata;
ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fern-
haltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. marg. 8.80,
pag. 356).
5.
Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed
a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è
vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità
differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di princi-
pio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed ap-
plicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso
essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della
mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello
stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento
dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai
presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa
valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Sviz-
zera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a
conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145
consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del
TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del
16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il
divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le per-
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turbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una mi-
sura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002
3327, pag. 3428).
6.
6.1 Nel caso in esame dagli atti è emerso che il 2 novembre 2015
A._______ è stato fermato dal Corpo delle guardie di confine al valico fer-
roviario di C._______ a bordo di un treno diretto a D._______. Dal controllo
effettuato è scaturito che l’interessato, il quale ha dichiarato di volere rag-
giungere B._______, recava con sé unicamente un permesso di soggiorno
di durata illimitata in Italia, emanato dalle competenti autorità il 9 novem-
bre 2012, ed una carta d’identità della vicina Penisola rilasciata dal Co-
mune di E._______ il 23 ottobre 2007, la cui durata è stata prorogata fino
al 22 ottobre 2017. Su quest’ultimo documento figura chiaramente l’indica-
zione secondo cui lo stesso non è valido per l’espatrio. Il ricorrente non era
invece in possesso di un passaporto nazionale valido. Al termine degli ac-
certamenti egli è stato ricondotto in Italia.
6.2 Dalle risultanze processuali non sono scaturiti elementi indicanti l’aper-
tura di un procedimento penale nei confronti di A._______, sebbene il rap-
porto stilato dal Corpo delle guardie di confine il 2 novembre 2015 indichi
quale motivo l’entrata in Svizzera senza documenti validi giusta l’art. 115
cpv. 1 lett. a LStr.
6.3 Come si è visto, a seguito di questo controllo la SEM ha proceduto ad
emanare un divieto d’entrata nei confronti dell’interessato, motivato con
l’entrata illegale in Svizzera ed la messa in pericolo dell’ordine e della sicu-
rezza pubblici che essa implica. Da una lettura della decisione impugnata
si evince che il comportamento rimproverato dall’autorità inferiore al ricor-
rente riguarda l’attraversamento della frontiera senza il visto richiesto. Que-
sta motivazione non corrisponde a quanto avvenuto il 2 novembre 2015, in
quanto in quell’occasione A._______ era entrato in Svizzera sprovvisto di
un documento valido, ma – come indicato al consid. 3.4 supra – essendo
egli in possesso di un permesso di residenza in un paese dell’area Schen-
gen non vi era la necessità di essere munito di un visto. Nondimeno il com-
portamento tenuto dal ricorrente il 2 novembre 2015 rappresenta effettiva-
mente una violazione dell’art. 115 cpv. 1 lett. a in relazione con l’art. 5 cpv. 1
lett. a LStr e può in quanto tale portare all’emanazione di una decisione di
divieto d’entrata, poiché costituendo indubbiamente una violazione e met-
tendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, adempie ai requisiti
dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, indipendentemente dalla questione a sapere
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se sia stato sanzionato sul piano penale, in ragione delle finalità differenti
perseguite dai due tipi di misura (cfr. consid. 5 supra).
7.
7.1 Occorre ora stabilire se il divieto d'entrata della durata di due anni pro-
nunciato dalla SEM nei confronti dell'interessato sia conforme al principio
di proporzionalità, e procedendo ad un apprezzamento degli interessi pri-
vati e pubblici in causa, valutare se sia adeguato alle circostanze del caso
di specie.
7.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel-
gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve
sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti-
lizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2).
7.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento di A._______ dal territorio
elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
7.4 D’altro canto in sede di ricorso e di replica il ricorrente non ha fatto
valere alcun interesse privato, limitandosi a contestare la decisione impu-
gnata, poiché ingiustamente fondata sull’assenza di un visto valevole per
lo spazio Schengen, sebbene egli fosse in possesso di un permesso di
soggiorno italiano valido.
7.5 Il Tribunale considera nondimeno che in ragione della non particolare
gravità dell’infrazione in materia di diritto degli stranieri commessa dal ri-
corrente, che da allora egli sembra essersi astenuto dal commettere nuovi
atti delittuosi in Svizzera e sebbene non abbia invocato interessi privati atti
ad opporsi a quello pubblico al suo allontanamento da suolo elvetico, la
durata del divieto d'entrata comminato dall'autorità inferiore debba essere
ridotta fino al giorno di emanazione della presente sentenza.
8.
Per quanto concerne la segnalazione del divieto d'entrata nel SIS, che l'au-
torità inferiore aveva inizialmente effettuato, il Tribunale osserva che in data
6 gennaio 2017 la SEM ha proceduto a revocarla. Ne discende che su
questo punto il ricorso è divenuto privo di oggetto e non occorre soffermar-
visi ulteriormente.
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Pagina 11
9.
Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere parzialmente ac-
colto, le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza, conside-
rato tuttavia come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale
è posta a carico dell'autorità inferiore.
10.
Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvocato,
si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64
PA in combinato disposto con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza
di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 500.–, tenuto conto del lavoro
effettivamente svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripeti-
bili è posta a carico della SEM.
11.
Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi
al Tribunale federale, la presente pronuncia è definitiva (art. 83 lett. c cifra 1
LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
2.
La decisione impugnata è riformata nel senso che il divieto d'entrata com-
minato dall'autorità inferiore mediante decisione del 28 gennaio 2016 è va-
lido fino al giorno dell'emanazione della presente sentenza.
3.
Le spese processuali a carico del ricorrente ammontano a fr. 500.– e sono
prelevate sull'anticipo spese di fr. 1'200.– versato il 21 novembre 2016. Il
saldo di fr. 700.– è restituito al ricorrente.
4.
L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 500.– a titolo di
spese ripetibili ridotte.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (notificazione mediante pubblicazione sul Foglio
federale in applicazione dell’art. 36 lett. b PA)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: