B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-1600/2015
Sen t en z a d e l 2 f e bb r a i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Martin Kayser, Fulvio Haefeli,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Edy Meli,
Marcellini - Galliani, Via P. Lucchini 2,
casella postale 6148, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
A._______ è nato il (…). In data 17 febbraio 1991 è entrato in Svizzera,
proveniente dal Libano, presentando una domanda di asilo che è in seguito
stata respinta. L’interessato ha successivamente ottenuto un permesso di
dimora annuale che è stato regolarmente rinnovato, l’ultima volta fino al
6 luglio 2013.
B.
Nel corso del 1993 egli si è unito in matrimonio, secondo il rito cristiano
ortodosso, con B._______, nata il (…). Da questa relazione, che da quanto
risulta agli atti non è mai stata riconosciuta dalle competenti autorità, sono
nati tre figli: C._______, nato il (…), D._______, nata il (…), e E._______,
nata il (…). A._______ e B._______ si sono separati nel 2003.
C.
Durante la sua permanenza in Svizzera A._______ ha interessato le auto-
rità penali in più occasioni. Il 15 marzo 2004 il Ministero pubblico del Can-
ton Ticino gli ha inflitto una multa, sospesa condizionalmente per un pe-
riodo di prova di un anno, per il reato di appropriazione semplice. In data
14 febbraio 2012 la medesima autorità ha condannato l’interessato ad una
pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 80.– cadauna, sospesa per
due anni, e ad una multa di fr. 500.–, per essersi reso colpevole del reato
di omissione della contabilità. Il 22 ottobre 2012 A._______ è stato infine
giudicato colpevole dei reati di ripetuta falsità in documenti e trascuranza
degli obblighi di mantenimento dalla Corte delle assise correzionali di Lu-
gano, la quale ha pronunciato una pena detentiva di 8 mesi, posta al be-
neficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni.
D.
A seguito della condanna del 22 ottobre 2012 l’interessato si è reso irrepe-
ribile, ragione per cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni del Canton Ticino (di seguito: SPOP) ha proceduto d’ufficio a re-
gistrare la sua partenza dal territorio elvetico per ignota dimora a partire dal
31 dicembre 2012, ciò che ha inoltre implicato l’automatico decadimento
del suo permesso di dimora con effetto dal 1° luglio 2013.
E.
Sulla base dei precedenti penali ascritti a A._______ l’allora Ufficio federale
della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione
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[SEM]) il 25 marzo 2014 ha emanato nei suoi confronti una decisione di
divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein valida fino al 24 mar-
zo 2024. L'autorità inferiore ha motivato la misura in virtù della violazione
e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici che i reati commessi
dall'interessato comportano. La SEM non ha ravvisato l’esistenza di rela-
zioni personali in Svizzera meritevoli di essere preservate. Per le mede-
sime ragioni la SEM ha privato dell'effetto sospensivo un eventuale ricorso
ed ha iscritto il divieto d'entrata nel sistema d'informazione Schengen (SIS).
F.
La suddetta decisione non ha potuto essere notificata prima del 10 feb-
braio 2015, quando la Polizia cantonale ticinese durante una verifica
presso l’abitazione della madre dell’interessato ha trovato quest’ultimo na-
scosto e gli ha consegnato la decisione della SEM del 25 marzo 2014. In
quest’occasione A._______ è stato condotto in prigione, vista la presenza
di un ordine di arresto emanato dalle autorità del Canton Soletta, ed è stato
denunciato per entrata, partenza e soggiorno illegali.
G.
Il 25 febbraio 2015 la SPOP ha emanato nei confronti dell’interessato una
decisione di allontanamento dal territorio elvetico, fissando nel contempo
un termine di partenza al 5 marzo 2015. Considerato il mancato rispetto di
quest’ultimo da parte di A._______, in data 9 marzo 2015 è stata disposta
la carcerazione in vista del rinvio coatto giusta l’art. 76 LStr (RS 142.20).
Detta misura, pronunciata inizialmente per la durata di sei mesi è stata
confermata sia dal Giudice delle misure coercitive e dal Tribunale canto-
nale amministrativo, rispettivamente in data 12 marzo 2015 e 16 giu-
gno 2015.
H.
In data 12 marzo 2015 A._______, agendo per il tramite del proprio patro-
cinatore, è insorto contro la decisione di divieto d’entrata emanata dalla
SEM il 25 marzo 2014 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: Tribunale), postulandone l’annullamento e la concessione dell’effetto
sospensivo, nel senso della revoca della carcerazione amministrativa in
vista del rinvio. Il medesimo giorno il ricorrente ha chiesto di essere posto
al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
A sostegno del proprio gravame l’interessato ha innanzitutto sottolineato
come la pena privativa della libertà pronunciata in occasione della con-
danna del 22 ottobre 2012, che ha portato all’emanazione del divieto d’en-
trata impugnato, non fosse di lunga durata. A._______ ha inoltre sostenuto
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come – ad eccezione dei comportamenti che hanno condotto alla citata
condanna e quelli che hanno implicato l’emanazione del decreto d’accusa
del 14 febbraio 2012 da parte del Ministero pubblico del Canton Ticino, che
il ricorrente ha definito episodici e dovuti alle circostanze economiche par-
ticolarmente difficili di quel momento – egli durante la sua permanenza in
Svizzera abbia mantenuto un comportamento sostanzialmente corretto, ad
eccezione della multa comminata nel 2004.
Il ricorrente ha in seguito lamentato una violazione del principio di propor-
zionalità da parte dell’autorità inferiore, avendo quest’ultima pronunciato
un divieto d’entrata della durata di 10 anni. A._______ ha altresì criticato
l’opinione della SEM secondo la quale in casu non sarebbero dati i presup-
posti per l’applicazione dell’art. 8 CEDU che tutela il diritto al rispetto della
vita privata e familiare. Egli ha in particolare rilevato di essere padre di tre
figli (non di due come asserito dall’autorità inferiore), con cui intratterrebbe
relazioni intatte ed effettivamente vissute, ed ha puntualizzato come l’ul-
tima figlia fosse ancora minorenne al momento del ricorso. A._______ ha
poi affermato che in Svizzera vivono entrambi i genitori, un fratello, citta-
dino elvetico, e la sorella.
I.
In data 2 aprile 2015 la SEM ha preso posizione in merito alla domanda di
restituzione dell’effetto sospensivo formulata nel ricorso inoltrato dall’inte-
ressato il 12 marzo 2015, chiedendo al Tribunale la conferma del ritiro
dell’effetto sospensivo. L’autorità inferiore ha in particolare contestato che
tra A._______ e la figlia minorenne – che dalla separazione avvenuta nel
2003 è sempre stata affidata alla madre – vi siano relazioni rilevanti ai sensi
dell’art. 8 CEDU, dato che la condanna del 22 ottobre 2012 riguardava pro-
prio il non rispetto da parte dell’interessato degli obblighi di mantenimento
in favore della terzogenita. Per quanto concerne le relazioni con i figli
C._______ e D._______ la SEM si è limitata ad osservare come questi
siano ormai maggiorenni, e di conseguenza, visto anche il fatto che per
lungo tempo il ricorrente si è reso irreperibile, i rapporti in quest’ambito non
sono determinanti giusta l’art. 8 CEDU.
J.
Con decisione incidentale del 22 giugno 2015 il Tribunale ha dichiarato
inammissibile la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo formulata
da A._______, in quanto egli si trovava ancora sul territorio elvetico.
K.
In data 22 luglio 2015 il Tribunale ha esentato il ricorrente dal pagamento
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Pagina 5
dell’anticipo delle spese processuali ed ha nel contempo respinto la richie-
sta di gratuito patrocinio.
L.
Con osservazioni del 4 agosto 2015 la SEM si è riconfermata nella propria
decisione chiedendo al Tribunale di respingere il ricorso.
M.
Il 19 agosto 2015 la SPOP ha deciso di prorogare la carcerazione del ri-
corrente in vista del rinvio coatto per un ulteriore periodo di sei mesi. In
data 3 settembre 2015 il Giudice delle misure coercitive ha confermato
detto provvedimento.
N.
A._______ ha presentato un atto di replica il 9 settembre 2015, nel quale
ha ribadito di avere vissuto in Svizzera sin dal lontano 1991 e che un suo
allontanamento verso il Libano comporterebbe l’interruzione dei rapporti
con i figli, ciò che sarebbe contrario all’art. 8 CEDU ed al principio di pro-
porzionalità. L’interessato ha altresì affermato di essere venuto a cono-
scenza dell’archiviazione della domanda di naturalizzazione ordinaria a
suo tempo presentata unicamente in data 25 febbraio 2015.
O.
Il 21 settembre 2015 il ricorrente ha inoltrato al Tribunale uno scritto spon-
taneo nel quale, con riferimento alla problematica relativa alla citata proce-
dura di naturalizzazione ordinaria, egli ha affermato di essere cittadino el-
vetico. A._______ ha inoltre lamentato presunte manchevolezze da parte
del suo patrocinatore ed ha dichiarato di sentirsi vittima di svariate ingiusti-
zie perpetrate a suo dire dalle autorità, tra cui va segnalata l’incarcerazione
in vista del rinvio, da egli considerata illegale.
P.
L’autorità inferiore si è espressa in sede di duplica il 1° ottobre 2015, riaf-
fermando quanto esposto nella decisione impugnata. La SEM ha in parti-
colare sottolineato come durante la sua permanenza in Svizzera il ricor-
rente abbia dimostrato la sua incapacità di adattarsi all’ordinamento giuri-
dico vigente e ricordando che l’agire delittuoso di A._______ non abbia
rappresentato un atto isolato, ma al contrario si sia protratto per un lungo
periodo di tempo. L’autorità di prime cure ha inoltre evidenziato come la
presenza in Svizzera di un’importante rete familiare non abbia contribuito
a dissuadere l’interessato dal commettere le infrazioni per le quali è stato
condannato. La SEM ha inoltre relativizzato l’importanza dei rapporti con i
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familiari nell’ambito dell’apprezzamento della fattispecie, in quanto alcuni
di essi sono risultati implicati nei reati commessi. Oltre a ciò l’autorità fede-
rale ha rimarcato come le relazioni con i figli non siano in realtà sufficiente-
mente strette e realmente vissute, dato che la condanna del 22 otto-
bre 2012 verteva anche sull’accusa di violazione degli obblighi di manteni-
mento in favore della terzogenita, alla quale A._______ non ha versato i
contributi dovuti nel periodo compreso tra il 1° maggio 2006 ed il 28 feb-
braio 2008, nonché a causa del fatto che gli altri figli del ricorrente hanno
dichiarato di non avere più notizie del padre. Alla luce di questi elementi
l’autorità inferiore ha ritenuto che il ricorrente non possa prevalersi del di-
ritto al rispetto della vita privata e familiare giusta l’art. 8 CEDU al fine di
opporsi alla pronuncia del divieto d’entrata impugnato. La SEM ha infine
messo l’accento sulla difficile personalità di A._______, nonché sul suo at-
teggiamento poco collaborativo sia nei confronti delle autorità penali du-
rante i procedimenti a suo carico, sia verso le autorità amministrative
nell’ambito delle procedure di espulsione, di carcerazione in vista del rinvio
e di divieto d’entrata.
Q.
In data 6 ottobre 2015 il ricorrente ha inoltrato all’indirizzo del Tribunale un
ulteriore scritto spontaneo in cui ha in sostanza ribadito quanto affermato
in occasione della missiva del 21 settembre 2015 (cfr. lett. O. supra).
R.
Con osservazioni del 26 ottobre 2015, presentate per il tramite del suo pa-
trocinatore, A._______ ha riaffermato quanto espresso in precedenza.
S.
In data 29 ottobre 2015, 16 e 22 febbraio 2016 l’interessato ha inviato al
Tribunale tre ulteriori scritti spontanei. In merito a dette lettere, unite a
quelle inoltrate in precedenza, alcune delle quali sono state redatte in tono
ingiurioso ed eccessivamente polemico, si dirà nella misura in cui esse si
rivelino necessarie nell'ambito del presente procedimento.
T.
Il 7 marzo 2016 A._______ ha informato il Tribunale circa l’imminente fine
dell’incarcerazione in vista del rinvio, avvenuta in data 8 marzo 2016, pre-
cisando che la liberazione si è resa necessaria a seguito dell’impossibilità
per l’autorità competente di ottenere un documento d’identità o di viaggio
concernente l’interessato e di conseguenza di procedere al suo allontana-
mento dal territorio elvetico.
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Pagina 7
U.
Con scritto del 20 dicembre 2016 il ricorrente, agendo per il tramite del
nuovo patrocinatore, ha trasmesso al Tribunale la sentenza emanata il
30 novembre 2016 dalla Corte di appello e di revisione penale del Canton
Ticino, mediante la quale egli è stato assolto dall’accusa di soggiorno ille-
gale, poiché impossibilitato a lasciare la Svizzera. A._______ ha inoltre cri-
ticato le modalità di conduzione delle procedure inerenti al riconoscimento
dello statuto di apolide e alla naturalizzazione, ribadendo la richiesta di an-
nullamento del divieto d’entrata oggetto del presente procedimento.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese
dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1
cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura dinanzi
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
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Pagina 8
3.
3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l’entrata in Sviz-
zera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento
è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2 lettere
a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine
impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera
allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza
pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese
d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista
di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato
per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una
durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine
e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui compete
la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pro-
nunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o tempo-
raneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
3.2 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare
che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel
contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di
ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una
condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone, men-
tre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'or-
dine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro-
prietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni
gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché
in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Mes-
saggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF
2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).
3.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno
e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni
di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempi-
mento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per-
sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la
pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico
oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposi-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi
concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con
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notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
(art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una pro-
gnosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad
agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (MARC
SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3,
pag. 270).
3.4 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'ema-
nazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretato quale sanzione
dal carattere penale, bensì quale misura di protezione a carattere preven-
tivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in
Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina se-
condo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere
pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meti-
colosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla
CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II
493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata;
ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fern-
haltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. marg. 8.80,
pag. 356).
4.
4.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di
A._______ un divieto d'entrata ai sensi dell’art. 67 LStr della durata di
10 anni, ossia fino al 24 marzo 2024, ritenendo che con il suo agire delit-
tuoso egli abbia gravemente violato ed esposto a pericolo l’ordine e la si-
curezza pubblici.
4.2 Come precedentemente rilevato (cfr. lett. C. supra) durante la sua pre-
senza in Svizzera ha ripetutamente commesso infrazioni di carattere pe-
nale. Il 15 marzo 2004 gli è stata inflitta una multa per il reato di appropria-
zione semplice. In data 14 febbraio 2012 è stato condannato ad una pena
pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 80.– cadauna, sospesa per due
anni, e ad una multa di fr. 500.–, per essersi reso colpevole del reato di
omissione della contabilità. Infine il 22 ottobre 2012 A._______ ha subito
la condanna più grave in quanto è stato riconosciuto colpevole dei reati di
ripetuta falsità in documenti e trascuranza degli obblighi di mantenimento
dalla Corte delle assise correzionali di Lugano, la quale ha pronunciato una
pena detentiva di 8 mesi, posta al beneficio della sospensione condizionale
per un periodo di prova di due anni. Con riferimento a quest’ultima con-
danna il Tribunale osserva come l’agire delittuoso dell’interessato si sia
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protratto su un lungo periodo di tempo ed abbia denotato un alto grado di
spregiudicatezza. In effetti per quanto concerne il reato di ripetuta falsità in
documenti occorre osservare che A._______ ha agito tra l’ottobre 2002 ed
il maggio 2004, effettuando, in correità con il fratello F._______ e con la
complicità della sorella G._______, decine di operazioni irregolari con carte
di credito per un valore totale superiore a USD 1'200'000.– (cfr. sentenza
della Corte delle assise correzionali di Lugano del 22 ottobre 2012, incarto
Simic, pag. 38). Inoltre fra il 1° maggio 2006 ed il 28 febbraio 2009 egli non
ha ottemperato all’obbligo di versare i contributi di mantenimento in favore
della figlia E._______, benché avesse o potesse avere in mezzi per farlo
(cfr. ibidem).
4.3 Ne discende che questi comportamenti, sanzionati da specifiche norme
del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poi-
ché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'or-
dine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a
LStr.
5.
5.1 Come testé rilevato il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronun-
ciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a
LStr è possibile emanare un divieto d'entrata della durata massima citata,
nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario
dell'ALC, qualora quest'ultimo ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la
sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne discende che per le autorità
elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona
non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque anni sarà sottopo-
sta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contrariamente
a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC, che pone esigenze più
severe per una tale misura.
5.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi
dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, può essere deciso a condizione che la per-
sona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine
pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE
del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle
norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cit-
tadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 di-
cembre 2008; Messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione
dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della
direttiva della CE sul rimpatrio [Direttiva 2008/115/CE] [Sviluppo dell’acquis
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Pagina 11
di Schengen] e concernente una modifica della LStr [Controllo di confine
automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione
MIDES], FF 2009 7737, pag. 7751). Secondo la citata norma di diritto eu-
ropeo, il divieto d'entrata può essere adottato per una durata superiore a
cinque anni qualora il cittadino di un paese terzo rappresenta una minaccia
grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale.
Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, che non
fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre, il fatto che lo
stesso ALC non fornisca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a pro-
posito della loro durata, significa che il legislatore federale ha deciso di non
fare alcuna distinzione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di
durata superiore a cinque anni (DTF 139 II 121 consid. 6.2).
5.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pro-
nunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre pa-
role si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine
e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, nozione
che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per
poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno
Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave»
ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone
un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi per-
tinenti di ogni fattispecie (MARC SPESCHA ET AL., op. cit., ad art. 67 LStr, n.
marg. 5, pag. 196; ANDREA BINDER OSER, in Caroni/Gächter/Thurnherr,
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad
art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689).
5.4 Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri
ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non
è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle fina-
lità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di
principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere
ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal
caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione
della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza
dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezza-
mento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie
ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministra-
tiva valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla
Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giun-
gere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140
I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze
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del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del
16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il
divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le per-
turbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una mi-
sura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002
3327, pag. 3428).
6.
6.1 Dato che l'autorità inferiore ha pronunciato un divieto d'entrata di durata
superiore a cinque anni, va qui di seguito esaminato, prima di procedere
ad una ponderazione degli interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della
minaccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
6.2 Come si è visto, i comportamenti penalmente reprensibili ascritti a
A._______ riguardano principalmente reati contro il patrimonio. Dalla con-
danna pronunciata dalla Corte delle assise correzionali del 22 ottobre 2012
si evince infatti che il ricorrente nel periodo compreso tra ottobre 2002 e
maggio 2004 ha «al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ripetutamente formato documenti falsi, facendone altresì uso a scopo d’in-
ganno […] usando carte di credito intestate a persone inesistenti oppure
esistenti ma ignare di essere titolari delle stesse, allestito 50 falsi ordini di
pagamento (vouchers) per complessivi USD 1'226'917, denaro bonificato
in favore di conti bancari intestati al fratello F._______ negli Stati Uniti (ini-
zialmente addebitati a seguito dei citati ordini di pagamento) previa tratte-
nuta di complessivi USD 73'182.–».
6.3 Si evince dunque che i delitti perpetrati dal ricorrente sono stati com-
messi sull’arco di più anni, hanno comportato una lunga serie di operazioni
finanziarie illecite con carte di credito – commesse tra l’altro mediante l’uti-
lizzo di identità fittizie riconducibili ad ignari conoscenti del ricorrente – le
quali sono state compiute con una disarmante regolarità, hanno implicato
un notevole movimento di denaro ed un consistente indebito beneficio.
Sebbene le infrazioni commesse da A._______ non comportassero la
messa in pericolo di beni giuridici quali la vita o l'integrità delle persone,
bensì del patrimonio, esse devono essere considerate gravi. Non può in
effetti essere condivisa l’argomentazione dell’interessato che nel ricorso ha
definito i suoi comportamenti come episodici e dovuti alle circostanze eco-
nomiche particolarmente difficili di quel momento. Il Tribunale ritiene invece
che la pericolosità della condotta dell’insorgente non possa essere relati-
vizzata dalla pena tutto sommato mite che la Corte delle assise correzionali
di Lugano gli ha comminato, ovvero otto mesi di privazione della libertà.
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Dagli atti risulta infatti che nella commisurazione della pena l’autorità pe-
nale abbia dovuto tenere conto di un’importante violazione del principio di
celerità del procedimento penale, ciò che ha fortemente contribuito alla ri-
duzione della pena detentiva comminata. Occorre non da ultimo tenere in
considerazione l’atteggiamento ostruzionistico palesato dal ricorrente du-
rante l’inchiesta penale, attitudine di cui A._______ ha invero dato prova
anche nell’ambito del presente procedimento. Per questi motivi il Tribunale
ritiene giustificata l'emanazione di un divieto d'entrata per una durata su-
periore a cinque anni conformemente all'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
7.
7.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della mi-
sura di allontanamento adottata sia conforme al principio di proporzionalità
e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in
gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie.
7.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel-
gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve
sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti-
lizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2).
7.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio
elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
7.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato all'art. 8
CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare,
sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'im-
possibilità di coltivare il rapporto con i tre figli residenti in Svizzera, ed in
particolare con la terzogenita, che al momento della decisione era mino-
renne. A._______ ha inoltre sottolineato che in questo paese risiedono
pure i genitori, un fratello e la sorella.
7.5 Come detto, l'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone.
Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un deter-
minato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 con-
sid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Quanto all'art. 13 cpv. 1
Cost., che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione ac-
cordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF
136 I 178 consid. 5.2).
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7.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve in-
trattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della
sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Que-
sto diritto non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2
CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 140 I 77 con-
sid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Protetti dalla suddetta disposizione sono in
particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni
che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione
anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rap-
porto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della
vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della
regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto
all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della fami-
glia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di pre-
senza propriamente detto (cfr. BERTSCHI/GÄCHTER, Der Anwesenheitsan-
spruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBl 2003,
pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi
aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel
diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza
o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche im-
plicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo in uno
Stato (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en
droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321).
7.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita
dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conforme-
mente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità
nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costi-
tuisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la si-
curezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la
prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la prote-
zione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità
procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire,
da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e,
dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.
7.8 Nel caso di specie il Tribunale costata che i figli del ricorrente sono
maggiorenni, inoltre, eccezion fatta per le generiche censure sollevate
dallo stesso A._______ in sede di ricorso e di replica, agli atti non figurano
elementi indicanti l’esistenza di rapporti stretti ed effettivamente vissuti tra
l’interessato ed i figli. Al contrario emerge che il ricorrente è stato condan-
nato proprio per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento in
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quanto nel periodo compreso tra il 1° maggio 2006 ed il 28 febbraio 2009
non ha versato i contributi alimentari in favore della terzogenita, la quale
era affidata alle cure della madre.
7.9 Visto quanto precede la decisione impugnata non viola l’art. 8 CEDU e
A._______ non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione.
7.10 Quanto testé considerato vale anche per ciò che concerne i rapporti
tra il ricorrente e gli altri familiari presenti in Svizzera, non beneficiando
questo tipo di relazioni della protezione del diritto al rispetto della vita pri-
vata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU.
8.
Tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso concreto, ed in parti-
colare vista la gravità degli atti delittuosi commessi dal ricorrente, il Tribu-
nale ritiene che quest’ultimo rappresenti ad oggi un grave pericolo per l’or-
dine e la sicurezza pubblici. Non giova alla sua posizione nemmeno l’at-
teggiamento tenuto sia dinanzi all’autorità inferiore, sia dinanzi allo scri-
vente Tribunale. Al proposito vanno segnalati la mancanza di collabora-
zione ed i comportamenti ostruzionistici che ne hanno finora reso possibile
l’espulsione. Vanno infine menzionate le infamanti accuse di abuso di po-
tere e di sequestro di persona rivolte alle autorità, basate su una presunta
naturalizzazione mai avvenuta, fatto di cui A._______ è perfettamente a
conoscenza.
9.
Dalle considerazioni che precedono risulta che l'interesse pubblico all'al-
lontanamento di A._______ dalla Svizzera prevale su quello privato di que-
st'ultimo ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli in-
teressi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d'entrata pronunciato
dall’autorità inferiore per una durata di 10 anni è adeguato alle circostanze
del caso concreto.
10.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha in definitiva accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giu-
ridicamente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per que-
sti motivi il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) devono
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essere poste a carico del ricorrente, in quanto soccombente. Tuttavia alla
luce della domanda di esonero delle stesse, accolta dal Tribunale con de-
cisione incidentale del 22 luglio 2015, il ricorrente è esentato dal paga-
mento di ogni importo (cfr. lett. K. supra).
12.
Considerato l'esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili.
13.
Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi
al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. c
cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono assegnate spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […] / […]; incarti di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: