B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-1904/2015
Sen t en z a d e l 9 magg i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
senza recapito in Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
F-1904/2015
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Fatti:
A.
A._______ (il ricorrente), cittadino albanese nato il …, si è traferito nel 1997
in Italia, dove ha sposato una sua connazionale nel 2004, dalla quale ha
avuto due figli, nati rispettivamente nel … e ...
B.
Il 17 maggio 2005, il Giudice dell’udienza preliminare (GUP) del Tribunale
di Bari ha condannato il ricorrente ad una pena detentiva di quattro anni
per il reato di acquisto, detenzione e trasporto illecito di 43 kg di eroina con
una purezza del 13%.
Il 30 marzo 2006, la Corte d’appello di Bari ha confermato questo giudizio,
quindi, il 26 giugno 2007, la Corte di cassazione di Roma ha respinto un
ricorso contro la sentenza d’appello, la quale è divenuta irrevocabile.
Il 16 agosto 2007, la autorità italiane hanno ridotto la pena del ricorrente di
duecento settanta giorni per liberazione anticipata (cfr. il certificato del
casellario giudiziale italiano del ricorrente).
C.
Il 29 aprile 2014, la Corte delle assise criminali (CAC) del Tribunale penale
cantonale ticinese ha riconosciuto il ricorrente colpevole di complicità in
infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze
psicotrope (LStup, RS 812.121), come pure di riciclaggio di denaro,
infliggendogli una pena detentiva di tre anni e sei mesi. Dalla sentenza
della CAC si apprende che il ricorrente avrebbe dovuto trasportare fino ad
Amsterdam, dall’Italia e attraverso la Svizzera, la somma di € 344'470.–
per consegnarla a degli spacciatori di droga, aiutandoli poi “a tentare
d’acquistare un quantitativo indeterminato, ma comunque importante, di
cocaina, destinato alla successiva messa in commercio, il tutto dietro
compenso di € 10'000.–”.
Il 27 novembre 2014, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha
confermato il giudizio della CAC. La sentenza della CARP è cresciuta in
giudicato incontestata.
D.
Venuto a conoscenza delle sentenze della CAC e della CARP, l’allora
Ufficio federale della migrazione (divenuto, il 1° gennaio 2015, la Segreteria
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Pagina 3
di Stato della migrazione [SEM]) ha invitato il ricorrente ad esprimersi
sull’eventuale pronuncia nei suoi confronti di un divieto d’entrata in
Svizzera e nel Liechtenstein.
L’11 luglio 2014, interrogato a questo proposito dalla polizia cantonale, il
ricorrente ha affermato, in particolare, di non opporsi “ad un eventuale
provvedimento amministrativo quale il divieto d’entrata perché in Svizzera
non risiedono dei miei parenti e non ho legami per i quali mi necessita
l’entrata in questo paese”.
E.
Il 17 febbraio 2015, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha stabilito che
la pena comminata dalla CAC al ricorrente sarebbe stata considerata
scontata, salve eventuali altre decisioni in materia di scarcerazione, il 20
aprile 2017.
Lo stesso giorno, l’Ufficio della migrazione cantonale ha pronunciato
l’allontanamento del ricorrente dalla Svizzera, fissandone l’esecuzione al
momento della sua scarcerazione.
F.
Istruendo ulteriormente la procedura, la SEM si è procurata, in particolare,
un estratto del casellario giudiziale svizzero del ricorrente, del 3 marzo
2015, la cui unica iscrizione riguarda la condanna pronunciata dalla CAC,
nonché il certificato del casellario italiano del medesimo, del 4 marzo 2015,
in cui è riportata, come sola iscrizione, la condanna emanata dal GUP del
Tribunale di Bari.
G.
Il 9 marzo 2015, la SEM ha pronunciato nei confronti del ricorrente un
divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di venti anni, ossia valido
fino all’8 marzo 2035, segnalandolo nel sistema d’informazione Schengen
di seconda generazione (SIS II). La decisione, immediatamente esecutiva,
è stata notificata al ricorrente, presso il penitenziario cantonale “La
Stampa”, il 13 marzo 2015.
A motivazione del suo provvedimento la SEM adduce, essenzialmente,
l’argomento che i comportamenti del ricorrente sanzionati dalle autorità
penali, nella misura in cui si rapportano al traffico di droga, hanno messo
in pericolo la sanità pubblica, e che il ricorrente rappresenterebbe pertanto
una minaccia grave per l’ordine e la sicurezza pubblici, così come intesi
dalla legislazione federale sugli stranieri.
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Pagina 4
H.
Il 23 marzo 2015, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale
(TAF) con una “istanza di ricorso”, in cui afferma di presentare contro la
decisione della SEM “ricorso parziale, ossia di principio non mi oppongo al
divieto di entrata per quanto concerne il territorio elvetico … Mi oppongo
all’estensione dello spazio Schengen [sic], in particolare per quanto
concerne il territorio italiano”. Il ricorso è corredato, segnatamente, di una
carta d’identità italiana a nome del ricorrente, non valida per l’espatrio, con
scadenza al … 2023, di un certificato di stato di famiglia, di un certificato di
residenza e di uno scritto in cui il suo ex datore di lavoro si dichiara disposto
a riassumerlo dopo la sua scarcerazione.
In sostanza, a giustificazione delle sue conclusioni, il ricorrente fa valere di
essere bene integrato in Italia, ricordando di essere emigrato all’età di
tredici anni in questo paese, dove ha cominciato a lavorare e in seguito ha
fondato una famiglia, acquisendo inoltre un appartamento mediante un
mutuo che sta tuttora rimborsando. Egli aggiunge che anche i suoi fratelli
e le sue sorelle vivono in Italia, concludendo che “non abbiamo alcun
legame con l’Albania poiché da anni risiediamo in Italia e la consideriamo
la nostra nazione”.
I.
Il 27 marzo 2015, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di fr. 1'200.–, ciò che è avvenuto puntualmente.
J.
L’8 giugno 2015, la SEM ha risposto al ricorso, proponendone il rigetto. In
particolare, la SEM sottolinea che il ricorrente non ha mai esibito un
permesso di soggiorno italiano, precisando che, dopo avere contattato le
autorità italiane competenti, è risultato che il suo permesso è scaduto dal
30 giugno 2014.
K.
Il 3 luglio 2015, il ricorrente ha replicato affermando di non avere potuto
rinnovare il suo permesso di soggiorno italiano, di cui ha prodotto una
copia, a causa della sua incarcerazione in Svizzera.
L.
Il 4 agosto 2015, la SEM ha duplicato ribadendo che, in assenza di un
permesso di soggiorno per l’Italia valido, il divieto d’entrata e la sua
corrispondente segnalazione nel SIS II sarebbero pienamente giustificati.
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Pagina 5
M.
Il 20 febbraio 2016, il ricorrente è stato scarcerato dal penitenziario
cantonale “La Stampa”. Egli non ha comunicato nessun recapito a questo
Tribunale ai fini della presente procedura.
N.
Il 5 marzo 2017, per il tramite dell’avvocato albanese B._______ (...), il
ricorrente ha contattato l’Ufficio federale di polizia (fedpol) per chiedere
informazioni riguardo ai suoi dati inseriti nel SIS II (N.B.: dalla “delega” a
favore dell’avv. B._______ per intervenire presso fedpol e la SEM, allegata
alla richiesta, risulta che il ricorrente risiede attualmente in Albania).
Il 15 marzo 2017, rispondendo al ricorrente, fedpol gli ha comunicato, in
particolare, che il divieto d’entrata è stato inserito nel SIS II con validità dal
9 marzo 2015 all’8 marzo 2035.
O.
Il 30 maggio 2018, sempre per il tramite del suo legale albanese, il
ricorrente si è rivolto alla SEM per avere dei ragguagli sui dati a lui relativi
inseriti nel SIS II, ribadendo nel contempo la sua richiesta di cancellare la
segnalazione nel detto sistema.
Il 14 giugno 2018, la SEM ha comunicato al ricorrente di considerare la sua
richiesta come una “domanda di riesame” del divieto d’entrata,
trasmettendola per competenza a questo Tribunale.
Diritto:
1.
1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), fatte salve le eccezioni
dell’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento
del 9 marzo 2015, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF,
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo
Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.
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Si noti che, siccome la procedura verte su una decisione in materia di diritto
degli stranieri concernente l’entrata in Svizzera, la presente sentenza non
può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva
(art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]).
1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi
all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e
ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro
trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e
contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma
del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la
decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52
cpv. 1 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve
essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA).
In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha
presentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti
dalla legge, versando inoltre l'anticipo di fr. 1’200.–, relativo alle presunte
spese processuali, nel termine impartito. Ne discende che il ricorso è
ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio.
2.
Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della
decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale
dispone di un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti,
come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). È
determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio
(cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali).
Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle
parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio,
siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”),
di meno (“reformatio in peius”) o un'altra cosa (“aliud”) rispetto a quanto
richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE
CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.],
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2a ed., 2019,
n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun
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caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione
d'ufficio del diritto).
3.
Conformemente alle regole generali del diritto intertemporale sono
applicabili le disposizioni materiali in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (cfr. DTF 130 V 445 consid. 1 con riferimento a
DTF 130 V 329). Se si tratta di disposizioni formali, vale il principio generale
secondo il quale, di regola, esse entrano immediatamente in vigore (cfr.
DTF 130 V 4 consid. 3.2; sentenza TAF B-3771/2012 del 12 marzo 2013
consid. 1.4.3.1).
La legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è
stata, con effetto dal 1° gennaio 2019, parzialmente modificata e
ridenominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; cfr.
RU 2017 6521). L’art. 67 cpv. 1, 2 lett. a e 3, applicabile alla fattispecie, è
rimasto invariato. Benché le altre modifiche materiali parziali delle legge
non influiscano sulla trattazione della presente procedura, si utilizzerà in
seguito la nuova abbreviazione LStrI.
L'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre
2007 (OASA, RS 142.201) è pure stata modificata con effetto dal 1°
gennaio 2019. In particolare, l’art. 80 OASA è stato abrogato (cfr. RU 2018
3173). Tuttavia, considerato che i fatti rilevanti del caso si sono svolti prima
di questa data, benché i loro effetti perdurino tuttora, il detto articolo, che
ha peraltro una valenza meramente illustrativa, rimane applicabile alla
fattispecie e vi sarà pertanto fatto riferimento.
4.
Si tratta innanzitutto di circoscrivere l’oggetto del litigio in funzione del
contenuto del ricorso, e ciò anche alla luce delle dichiarazioni del ricorrente
dell’11 luglio 2014 (cfr. consid. D e H).
4.1 Secondo la giurisprudenza, l’oggetto del litigio, definito essenzialmente
dalle conclusioni formulate nel ricorso, può essere identico o meno
comprensivo dell’oggetto di impugnazione delimitato dal dispositivo della
decisione, ma non può essere più esteso dello stesso (cfr., a titolo
illustrativo, DTF 131 V 164 consid. 2.1; sentenze TAF B-5465/2015 del 22
settembre 2016 consid. 8.3 e B-5796/2014 del 26 marzo 2016 consid.
1.3.1).
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Pagina 8
4.2 In concreto, la decisione impugnata consiste in un divieto d’entrata per
la Svizzera e il Liechtenstein, nonché nella sua segnalazione nel SIS II (cfr.
il dispositivo formulato sulla prima pagina della decisione). Di questi due
punti del dispositivo, il ricorrente contesta esplicitamente soltanto la
segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II, come si può evincere con
sufficiente chiarezza sia dal ricorso, sia dal protocollo d’audizione del
ricorrente da parte della polizia cantonale. Da questi documenti traspare
infatti che il ricorrente ha focalizzato la sua attenzione, con cognizione di
causa, e anche senza essere rappresentato da un legale, sulla questione
della segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II, in funzione dei suoi
interessi privati che si rapportano essenzialmente all’Italia e che non
implicano la necessità, per sua stessa ammissione, di entrare in Svizzera
(cfr. consid. D e H).
Se ne deve concludere che, l’oggetto del litigio essendo meno comprensivo
dell’oggetto di impugnazione, la presente causa verte unicamente sulla
segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II. In questo senso, il divieto
d’entrata di 20 anni è cresciuto in giudicato incontestato.
4.3 Cionondimeno, considerato il rapporto di accessorietà tra il divieto
d’entrata e la segnalazione nel SIS II (non può esserci segnalazione senza
divieto), è necessario procedere, a titolo pregiudiziale, ad un’analisi della
legalità (fondatezza e durata) del divieto d’entrata prima di potere valutare
se la segnalazione dello stesso sia giustificata. Il risultato di questa analisi
potrà determinare, se del caso, il non inserimento della segnalazione nel
SIS II oppure influire sulla fissazione della sua durata.
5.
Il ricorrente è un cittadino albanese, sposato con una sua connazionale,
per cui il divieto d’entrata pronunciato nei suoi confronti è retto dalla LStrI
(art. 2 cpv. 1 LStrI).
5.1 L'autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di
dimora e ogni diritto di soggiorno, in particolare per traffico di stupefacenti,
e pronuncia nei loro confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra 5
e 15 anni; in caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni
(art. 121 cpv. 3 lett. a e cpv. 5 della Costituzione federale [Cost., RS 101],
in vigore dal 28 novembre 2010). Si ha recidiva “wenn jemand nach
rechtmässiger oder unrechtmässiger Einreise in die Schweiz erneut einen
ausweisungstatbestand in Konkretisierung von Art. 121 Abs. 3 und 4 erfüllt“
(cfr. DANIELA THURNEER, in: Bernhard Ehrenzeller/Benjamin
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Schindler/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender [ed.], Die schweizerische
Bundesverfassung – St. Galler Kommentar, 2014, n. 55 ad art. 121 Cst.).
La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o
espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero
(art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata
massima di cinque anni; può essere pronunciato per una durata più lunga
se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza
pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI). Nell'esercizio del suo potere discrezionale, la
SEM tiene conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello
straniero, nonché del grado d'integrazione dello stesso (art. 96 cpv. 1
LStrI).
5.2 Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d’ordine e di sicurezza
pubblici nel suo Messaggio dell’8 marzo 2002 concernente la vLStr
(Messaggio vLStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha sottolineato che
“la sicurezza e l’ordine pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei
beni da proteggere nel contesto della polizia: l’ordine pubblico comprende
l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista
sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della
coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa
l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita,
salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è
violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici segnatamente se sono
commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni
delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto
pubblico o privato. Ciò può anche essere il caso in presenza di atti che di
per sé non giustificano una revoca ma la cui ripetizione lascia presupporre
che l’interessato non è disposto ad osservare l’ordine vigente” (Messaggio
vLStr, pag. 3424).
Riguardo alla natura e alla finalità del divieto d’entrata, il Consiglio federale
ha precisato che lo stesso “mira a lottare contro le perturbazioni della
sicurezza e dell’ordine pubblici, non già a sanzionare un determinato
comportamento; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non
repressivo” (Messaggio vLStr, pag. 3428).
5.3 Più in particolare, l'art. 80 cpv. 1 vOASA sancisce che vi è violazione
della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di
prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato
adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) oppure
se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine
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contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto
terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c).
L’art. 80 cpv. 2 vOASA prevede che vi è esposizione della sicurezza e
dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno
in Svizzera dello straniero porti, con notevole probabilità, ad una violazione
della sicurezza e dell'ordine pubblici. In questo senso, dovrà quindi essere
emessa una prognosi negativa, a meno che i motivi che hanno condotto
l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non
sussistano più (cfr. MARC SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 4a ed., 2015, n.
3 ad art. 67 vLStr).
Secondo la giurisprudenza, le infrazioni alla LStup, e segnatamente il
traffico di stupefacenti, costituiscono, in regola generale, una violazione
“molto grave” della sicurezza e dell'ordine pubblici, nella misura in cui
mettono a repentaglio beni giuridici sensibili, quali la salute e la vita di
numerose persone (cfr., tra le altre, DTF 139 II 121 consid. 5.3 e 6.3 e la
sentenza del Tribunale federale 2C_139/2013 dell'11 giugno 2013 consid.
6.2.3, con i relativi riferimenti).
5.4 Per determinare se si è in presenza di un grave pericolo per l'ordine e
la sicurezza pubblici, come inteso dall’art. 67 cpv. 3 2a frase LStrI, bisogna
analizzare approfonditamente tutti gli elementi fattuali pertinenti del caso,
in modo da poter poi effettuare una ponderazione meticolosa degli interessi
in gioco in applicazione del principio di proporzionalità (cfr. ZÜND/ARQUINT
HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in:
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2a ed., 2009, n.
8.80).
Secondo la giurisprudenza, in presenza di un grave pericolo ai sensi
dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStrI, il divieto d’entrata può essere pronunciato
per una durata superiore a 5 anni e fino a 15 anni al massimo, in caso di
recidiva fino a 20 anni, e ciò nel rispetto del principio di proporzionalità (cfr.
DTAF 2014/20 consid. 5 e 7; sentenze TAF F-2195/2017 del 26 luglio 2018
consid. 6.1.2 e F-1601/2015 del 28 novembre 2016 consid. 7.1 ).
In generale, per quanto riguarda la rilevanza delle pene pronunciate
anteriormente all’estero (recidiva), il Tribunale federale ha giudicato, in
ambito penale, che “im Ausland begangene Straftaten und dort verbüsste
Strafen bilden ebenso wie im Inland erlittene Vorstrafen Bestandteil des
Vorlebens des Täters, das […] für die Bemessung der Strafe und […] für
die Stellung der Prognose von Bedeutung ist„ (DTF 105 IV 225 consid. 2).
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Questo principio vale anche, mutatis mutandis, nella prospettiva del diritto
amministrativo.
5.5 Da un punto di visto analitico, il principio di proporzionalità viene
suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso
stretto (DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid.
5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al
raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (DTF
128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si scelga
quella che incide meno fortemente sui diritti privati (DTF 130 II 425 consid.
5.2), e la terza che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse
pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei
due debba prevalere in funzione delle circostanze (DTF 129 I 12 consid. 6
a 9).
5.6 Relativamente alla pronuncia e alla fissazione della durata di un divieto
d’entrata in conformità con il principio di proporzionalità, l’art. 8 cpv. 1
CEDU riveste un ruolo importante. Benché esso non garantisca il diritto di
entrata in un determinato Stato (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e 139 I 330
consid. 2.1 con i rinvii), uno straniero può prevalersene se intrattiene una
relazione stretta, effettiva ed intatta, con una persona della sua famiglia a
beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera o in un altro Stato
dello spazio Schengen; protetti sono, segnatamente, i rapporti tra i coniugi
nonché quelli tra quest’ultimi e i loro figli minorenni con i quali vivono;
eccezionalmente, se sussiste un particolare rapporto di dipendenza tra
loro, sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli
maggiorenni (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). Cionondimeno, l’art. 8 cpv. 2
CEDU permette all’autorità pubblica di restringere il diritto in questione per
motivi previsti dalla legge e necessari, segnatamente, a garantire la
sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati in una società democratica.
6.
6.1 In concreto, il ricorrente è stato condannato dalla CAC, per complicità
in infrazione aggravata alla LStup e per riciclaggio di denaro, ad una pena
detentiva di tre anni e sei mesi, ciò che implica che i fatti imputatigli
costituiscono un crimine (cfr. art. 10 cpv. 2 del Codice penale [CP, RS
311.0], nonché gli art. 19 cpv. 1 e 2 lett. a LStup). Considerata la condanna
pronunciata dalla CAC, e alla luce della giurisprudenza sopracitata (cfr.
consid. 5.3), è pacifico che i fatti incriminati devono essere qualificati come
gravi, per non dire come molto gravi, anche nell’ambito della presente
procedura. In questo senso, non si può dunque che constatare che il
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Pagina 12
ricorrente, con il suo comportamento sanzionato penalmente dalla CAC,
ha violato gravemente l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri.
La SEM ha pertanto agito in ossequio al diritto federale emanando, nei
confronti del ricorrente, un divieto d’entrata per la Svizzera (cfr. art. 49 lett.
a PA e 67 cpv. 2 lett. a LStrI).
6.2 Ciò posto, bisogna chiedersi se, in base alla condanna della CAC, sia
possibile pronosticare che il ricorrente, in caso di un suo soggiorno in
Svizzera o altrove nello spazio Schengen, possa commettere ulteriori
infrazioni di gravità simile a quella che ha perpetrato. Più precisamente, si
tratta di valutare se egli rappresenti un pericolo (art. 67 cpv. 2 lett. a e 67
cpv. 3 1a frase LStrI) oppure un grave pericolo (art. 67 cpv. 3 2a frase LStrI)
per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri.
In proposito, importa subito rilevare, da un lato, che il ricorrente non ha
commesso altre infrazioni in Svizzera, per cui non ci si può richiamare alla
nozione di recidiva, a livello svizzero, per formulare il detto pronostico, e,
dall’altro lato, che egli ha svolto un ruolo di complice, quindi di secondo
piano, nel traffico di droga (e nel riciclaggio di denaro) a cui ha partecipato
(cfr. consid. C e F). Tuttavia, come mostrato al considerando precedente,
questo non diminuisce in alcun modo la gravità del crimine alla cui
perpetrazione egli ha dato coscientemente, a mero scopo di lucro, il suo
contributo. Per quanto concerne la condanna estera pronunciata dal GUP
del Tribunale di Bari, di cui si deve tenere conto nella prospettiva della
recidiva (cfr. consid. 5.4), se bisogna rilevare che essa risale al 2005, e che
dunque la sua attualità è in parte scemata, non si può in parallelo non
metterne in rilievo l’indiscutibile gravità alla luce della quantità di droga
spacciata e della corrispondente misura della pena (cfr. consid. B e F).
Così, mettendo la condanna italiana e la condanna svizzera una accanto
all’altra per visualizzare il passato criminale del ricorrente (in totale, sette
anni e sei mesi di pena detentiva), è giustificato affermare, in definitiva, che
egli presenta, a tutt’oggi, un rischio non sottovalutabile di reiterazione di
nuove infrazioni penali gravi non soltanto in Svizzera, ma pure in Italia, e
quindi potenzialmente anche altrove nello spazio Schengen.
Pertanto, questo Tribunale è indotto a considerare che il ricorrente
rappresenti un pericolo grave per la sicurezza e l’ordine pubblici svizzeri
(e, di riflesso, dei paesi membri dello spazio Schengen).
6.3 Focalizzando l’analisi sotto il profilo della proporzionalità, si deve
innanzitutto sottolineare che, siccome il divieto d’entrata è previsto dalla
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LStrI, esso è idoneo, per volontà del legislatore, a garantire l’ordine e la
sicurezza pubblici svizzeri. In secondo luogo, non esistendo altre misure
per raggiungere questo scopo, il divieto d’entrata non può incidere, di per
sé, in modo eccessivo su eventuali diritti del ricorrente. Rimane così da
verificare, in terzo luogo, qual è (o quale sarebbe stata) la giusta durata del
divieto d’entrata in relazione agli interessi contrapposti in gioco, ossia
l’interesse della Svizzera a garantire l’ordine e la sicurezza pubblici sul suo
territorio, e l’interesse del ricorrente, se del caso, a recarsi in Svizzera. Ora,
come si evince inequivocabilmente dagli atti disponibili, il ricorrente non ha,
per sua stessa ammissione, alcun interesse o diritto da far valere in
Svizzera, ad esempio nell’ottica dell’art. 8 cpv. 1 CEDU (cfr. consid. D e H).
In questo senso, l’interesse pubblico della Svizzera a tenere lontano il
ricorrente dal suo territorio è, per forza di cose, preponderante.
6.4 Tutto sommato, la SEM avrebbe di sicuro potuto, in funzione del suo
potere d’apprezzamento, fissare la durata del divieto d’entrata anche fino
a 15 anni. Un divieto di durata superiore non sarebbe invece conciliabile
con lo stato della legislazione e della giurisprudenza attuali (cfr. consid. 5.1
e 5.4). Tuttavia, siccome la questione della durata del divieto d’entrata
esula dall’oggetto del litigio, non vi sarebbero i presupposti formali per
procedere ad una sua eventuale riduzione in questa sede (cfr. consid. 2 e
4).
7.
A questo punto è necessario affrontare, tenendo debitamente conto delle
considerazioni appena esposte, il problema inerente all’oggetto vero e
proprio del litigio, il quale si rapporta alla fondatezza e alla durata della
segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II.
7.1 L’inserimento della segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II è retto
dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema
d’informazione Schengen di seconda generazione (regolamento SIS II;
Gazzetta ufficiale [GU] dell’Unione europea L 381/4 del 28 dicembre 2006),
entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante, in parte, il precedente accordo
di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni (convenzione di applicazione dell'accordo di
Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000).
7.2 Una segnalazione di un cittadino di un paese terzo è inserita nel SIS II
quando la decisione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie
competenti secondo le norme procedurali stabilite dalla legislazione
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nazionale, è fondata su una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza
pubblica o la sicurezza nazionale che la presenza del cittadino in questione
può costituire nel territorio di uno Stato membro (art. 3 lett. d e 24 §§ 1 e 2
del regolamento SIS II).
7.3 Una segnalazione è inserita nel SIS II, in particolare, se il cittadino di
un paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un
reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno, oppure se nei
confronti del detto cittadino esistono fondati motivi per ritenere che abbia
commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull’intenzione di
commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro (art. 24 § 2 lett.
a e b del regolamento SIS II).
7.4 Una segnalazione nel SIS II implica che il divieto d’entrata nazionale
esplica i suoi effetti sull’insieme del territorio degli Stati dello spazio
Schengen, nella misura in cui una delle condizioni cumulative d’ingresso
per un cittadino di un paese terzo è di non essere segnalato nel SIS II ai
fini della non ammissione (cfr. art. 6 § 1 lett. d e 14 § 1 del regolamento UE
2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che
istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle
frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen], GU L 77 del
23 marzo 2016).
I cittadini di un paese terzo a cui è stato rifiutato l'ingresso devono essere
rinviati nel luogo di provenienza o nel loro paese di origine il più
rapidamente possibile, se le circostanze lo consentono, e devono rimanere
sotto il controllo delle guardie di frontiera fino alla loro partenza dal territorio
dello Stato Schengen (cfr. § 2.2.2 della raccomandazione della
Commissione del 6 novembre 2006 che istituisce un “Manuale pratico per
le guardie di frontiera” [Manuale Schengen] comune, ad uso delle autorità
competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera
sulle persone, C (2006) 5186 def.).
7.5 Un cittadino di un paese terzo che non soddisfa una o più delle
condizioni d’ingresso può essere autorizzato da uno Stato membro ad
entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale
oppure in virtù di obblighi internazionali (cfr. art. 25 § 1 CAS, applicabile in
base all’art. 52 § 1 a contrario del regolamento SIS II, e gli art. 6 § 5 lett. c
e 14 § 1 del codice frontiere Schengen).
Eccezionalmente, a determinate condizioni, può pure essere rilasciato un
visto con validità territoriale limitata (cfr. art. 25 § 1 del regolamento [CE] n.
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810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che
istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti], GU L 23 del 15
settembre 2009).
7.6 Prima di effettuare una segnalazione lo Stato membro verifica se
l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano
l’inserimento della segnalazione nel SIS II (proporzionalità: art. 21 del
regolamento SIS II).
7.7 Le segnalazioni inserite nel SIS II sono conservate esclusivamente per
il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite.
Uno Stato membro che ha effettuato una segnalazione riesamina la
necessità di conservarla nel SIS II entro tre anni dall'inserimento nello
stesso (art. 29 §§ 1 e 2 del regolamento SIS II).
7.8 Solo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione è autorizzato
a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha
inserito (art. 34 § 2 del regolamento SIS II).
7.9 Chiunque può adire la giurisdizione o l'autorità competente in base alla
legislazione di qualsiasi Stato membro, per accedere, rettificare, cancellare
o ottenere informazioni o per ottenere un indennizzo relativamente ad una
segnalazione che lo riguarda (art. 43 § 1 del regolamento SIS II).
8.
8.1 In concreto è utile rilevare, a scanso di equivoci, che il ricorrente,
titolare di un permesso di soggiorno per l’Italia, il quale, benché scaduto,
può essere, in linea di principio, rinnovato (cfr. consid. J e K), è sposato
con una sua connazionale e non con una cittadina di un paese membro
dell’Unione europea, per cui egli non beneficia del diritto alla libera
circolazione all’interno della Comunità ai sensi della direttiva 2004/38/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto
dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30 aprile 2004).
Questo implica che il ricorrente non può richiamarsi all’art. 25 del
regolamento SIS II per tentare di ottenere la cancellazione della
segnalazione del divieto d’entrata che lo concerne (cfr. §§ 4 e 4.5.1 della
decisione di esecuzione della Commissione del 26 febbraio 2013
riguardante il manuale Sirene e altre disposizioni per il sistema
d’informazione Schengen di seconda generazione [SIS II]; GU L 71/1 del
14 marzo 2013).
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8.2 Il ricorrente chiede che la segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II
sia annullata, facendo valere il fatto che sua moglie e i suoi due figli abitano
in Italia (cfr. consid. D e H). Si noti che, per quanto è dato di capire, il
ricorrente stesso risiede attualmente in Albania (cfr. consid. N).
Nei considerandi precedenti è stato mostrato che il ricorrente, condannato
dalla CAC ad una pena detentiva di tre anni e sei mesi per complicità in
infrazione aggravata alla LStup e riciclaggio di denaro, rappresenta un
pericolo grave per la sicurezza e l’ordine pubblici svizzeri, dimodoché
l’inserimento, in sé, del divieto d’entrata nel SIS II soddisfa sia le condizioni
particolari poste dal regolamento SIS II per le segnalazioni, come la durata
della pena superiore ad un anno, sia i propri requisiti della proporzionalità,
ossia l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso (cfr. consid. 7.2,
7.3 e 7.6). L’inserimento è tanto più giustificato se si considera che la
Svizzera, in quanto membro dello spazio Schengen, funge anche da
garante (“Sachwalter”) degli interessi degli altri Stati membri (cfr. DTAF
2001/48 consid. 6.1).
Dall’incarto risulta che il ricorrente risiede in Albania, per cui bisogna partire
dal presupposto che egli non è stato riammesso in Italia. Questo significa
che la segnalazione del divieto d’entrata svizzero nel SIS II esplica tutti i
suoi effetti e che il ricorrente è impossibilitato, allo stato attuale delle cose,
a rientrare in Italia. Tuttavia, non si può non rilevare che egli avrebbe la
possibilità, date le circostanze della sua vita privata e familiare, di chiedere
alle autorità italiane competenti di autorizzarlo a ritornare, prevalendosi
degli obblighi internazionali di questo paese, in particolare nella prospettiva
dell’art. 8 CEDU (cfr. consid. 7.5). In questo senso, non spetta alla Svizzera
intercedere presso le autorità italiane affinché i diritti del ricorrente siano
garantiti in Italia. Si osservi che, se le autorità italiane dovessero opporsi
alla richiesta del ricorrente, si può presumere che ciò non sarebbe tanto
ascrivibile alla segnalazione in sé del divieto d’entrata nel SIS II, quanto
alla gravità delle infrazioni penali da essa attestate. Ora, come già
ricordato, procedendo alla segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II, la
Svizzera non ha fatto altro che adempiere ai suoi obblighi derivanti
dall’acquis di Schengen.
Pertanto, nella misura in cui chiede l’annullamento della segnalazione del
divieto d’entrata nel SIS II, il ricorso si rivela infondato e, limitatamente a
questa conclusione, va respinto.
8.3 La questione che si pone a questo punto riguarda la durata massima
ammissibile della segnalazione nel SIS II, tenendo presente, come sopra
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indicato, che la durata del divieto d’entrata avrebbe potuto essere fissata,
tutto sommato, anche fino a 15 anni.
Nel dispositivo della sua decisione, la SEM ha previsto la segnalazione del
divieto d’entrata nel SIS II, senza tuttavia specificare la durata della stessa.
Si deve comunque partire dal presupposto che la durata della segnalazione
corrisponda in linea di principio, nell’ottica della SEM, alla durata del divieto
d’entrata, ossia 20 anni. Questa supposizione è peraltro avvalorata dalle
informazioni fornite da fedpol al ricorrente (cfr. consid. N).
Ora, benché il ricorrente sia stato riconosciuto colpevole (soltanto) di
complicità in infrazione aggravata alla LStup e di riciclaggio di denaro, la
CAC gli ha comminato una pena attenuata (cfr. art. 25 CP) di ben tre anni
e sei mesi, la quale costituisce, senza l’ombra di un dubbio, una condanna
considerevole e rispecchia, per forza di cose, l’importanza del contributo
del ricorrente alla commissione delle infrazioni sanzionate. Se si aggiunge
la pena di ben quattro anni comminatagli dal GUP del Tribunale di Bari, la
gravità del quadro generale che ne risulta, indipendentemente dal lasso di
tempo relativamente lungo che separa le due condanne (cfr. consid. 6.2),
induce a fissare la segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II a 15 anni,
in corrispondenza al margine superiore della durata proponibile del divieto
d’entrata. Questa misura, giustificata dall’importanza del caso, è dunque
proporzionata, tanto più che non si ravvisa nessun elemento agli atti la cui
rilevanza potrebbe, in fin dei conti, far pendere la bilancia a favore di una
durata inferiore.
Ne discende che, siccome la durata della segnalazione del divieto d’entrata
nel SIS II deve essere ridotta da 20 a 15 anni, il ricorso è parzialmente
accolto.
8.4 È ancora pertinente ricordare, in rapporto all’effettività della
segnalazione durante l’intero lasso di tempo di 15 anni nell’insieme dello
spazio Schengen, che il ricorrente conserva la possibilità di metterla in
discussione prima della scadenza della stessa segnalazione e che, in caso
di successo, il divieto d’entrata ritroverebbe la sua mera portata nazionale
svizzera. Infatti, sulla base dell’art. 43 § 1 del regolamento SIS II, il
ricorrente potrà sempre rivolgersi, in futuro, alla SEM per tentare di
ottenere la rettifica o la cancellazione della segnalazione quindicennale
che lo riguarda, facendo valere nuovi fatti suscettibili di essere presi in
considerazione a questo scopo (cfr. consid. 7.9). Un tale fatto, previsto
espressamente dal regolamento SIS II, sarebbe l’acquisizione da parte sua
della cittadinanza italiana (cfr. art. 30 del regolamento SIS II). Beninteso, il
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ricorrente è tenuto ad agire secondo la buona fede nell’esercizio di questo
suo diritto (cfr. art. 2 del Codice civile [CC, RS 201]).
Su questa scia, si osservi inoltre che la SEM avrebbe dovuto riesaminare,
entro l’8 marzo 2018, la necessità di conservare la segnalazione nel SIS II
(cfr. consid. 7.7). Se ha omesso di procedere in questo modo, la SEM dovrà
rimediare nei più brevi termini a questa mancanza, informando in seguito il
ricorrente dell’esito di questo riesame.
9.
In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata
riformata, nel senso che la segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II è
ridotta a 15 anni, per cui essa scadrà l’8 marzo 2030. Per il resto, la
decisione impugnata deve essere confermata.
10.
10.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte
soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv.
1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e
della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della
situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF).
In concreto, le spese processuali ammontano a fr. 1'200.–. Benché chieda
che la segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II sia annullata, il ricorrente
deve essere considerato parzialmente vincente in relazione alla riduzione
della stessa a 15 anni. È quindi giusto porre a suo carico fr. 900.– a titolo
di spese processuali ridotte, da prelevare sull'anticipo di fr. 1'200.– da lui
già versato. Il saldo di fr. 300.– è pertanto restituito al ricorrente.
10.2 Non esistono ragioni per attribuire un’indennità a titolo di spese
ripetibili al ricorrente, nella misura in cui non è rappresentato da un legale
e che, ad ogni modo, si deve presumere che non abbia dovuto, a causa
della presente procedura, sopportare spese indispensabili e relativamente
elevate (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 4 TS-TAF). Si noti che la SEM, in
quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art.
7 cpv. 3 TS-TAF).
11.
Non avendo il ricorrente fornito un recapito in Svizzera ai fini della
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procedura davanti a questo Tribunale, il dispositivo della presente
sentenza gli è notificato tramite pubblicazione sul Foglio federale, in
applicazione dell’art. 36 lett. b PA.
Cionondimeno, considerato che il ricorrente dispone di una “delega” a
favore dell’avv. B._______ per intervenire presso fedpol e la SEM (cfr.
consid. N), che non può però essere considerata come una valida procura
per la difesa dei suoi interessi in questa sede, una copia della presente
sentenza è comunicata per conoscenza anche all’avv. B._______ per il
tramite dell’Ambasciata di Svizzera in Albania.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
In parziale accoglimento del ricorso, la durata della segnalazione del
divieto d'entrata nel sistema d’informazione Schengen (SIS II) è fissata fino
all’8 marzo 2030, fermo restando la validità del divieto d’entrata per la
Svizzera fino all’8 marzo 2035.
2.
Per il resto, il ricorso è respinto.
3.
Le spese processuali ridotte di fr. 900.– sono messe a carico del ricorrente,
e dedotte dall’anticipo di fr. 1'200.– da lui già versato. Il saldo di fr. 300.– è
restituito al ricorrente.
4.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione:
– al ricorrente (notificazione mediante pubblicazione sul Foglio federale);
– all’autorità inferiore (n. di rif. …; incarto di ritorno);
– alla Sezione della popolazione, Bellinzona (per informazione);
– all’avv. B._______, …, per il tramite dell’Ambasciata di Svizzera in
Albania (per conoscenza).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Dario Quirici
Data di spedizione: