B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-2030/2017
Sen t en z a d e l 9 a p r i l e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Igor Bernasconi,
Studio legale Bernasconi, Via Ronchetto 5,
casella postale 4649, 6904 Lugano 4 Molino Nuovo,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
F-2030/2017
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino albanese nato il (…), in data 8 gennaio 2013 è stato
condannato, con rito abbreviato, dal Tribunal de Police del Canton Ginevra
ad una pena detentiva di diciotto mesi, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di quattro anni, per il reato di infrazione aggravata alla
LStup (RS 812.121).
B.
In data 19 ottobre 2012, l’Office cantonal de la population del Canton Gi-
nevra ha pronunciato l’allontanamento dell’interessato dal territorio della
Confederazione, da eseguirsi al momento della scarcerazione, avvenuta il
medesimo giorno della pronuncia della condanna di cui sopra.
C.
Con decisione del 6 giugno 2013 la Segreteria di Stato della migrazione
(SEM) ha emanato nei confronti di A._______ una decisione di divieto d’en-
trata in Svizzera e nel Liechtenstein, valida fino al 5 giugno 2023, dispo-
nendo anche l’iscrizione della stessa nel sistema d’informazione Schengen
(SIS), estendendone dunque la validità a tutti gli Stati firmatari. L'autorità
inferiore ha motivato la misura di allontanamento pronunciata ai sensi
dell’art. 67 LStr (RS 142.20) in virtù della violazione e dell’esposizione a
pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici che il comportamento delit-
tuoso dimostrato rappresenta, in particolare essa ha tenuto conto dei reati
commessi nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti. La SEM ha inol-
tre rilevato che il reo non può vantare l’esistenza di eventuali interessi pri-
vati atti ad opporsi all’adozione del divieto d’entrata pronunciato. Per le me-
desime ragioni l’autorità inferiore ha privato di effetto sospensivo un even-
tuale ricorso. Agli atti non figurano indicazioni in merito alla notifica della
decisione in parola al momento della sua emanazione.
D.
Il 30 gennaio 2017 l’interessato, agendo per il tramite del proprio patroci-
natore, ha contattato la SEM al fine di predisporre un’istanza di revoca del
divieto d’entrata e della segnalazione dello stesso nel SIS, nonché chie-
dendo la trasmissione in copia dell’incarto e della sentenza penale
dell’8 gennaio 2013.
E.
In data 8 marzo 2017 l’autorità inferiore ha trasmesso ad A._______ la
documentazione richiesta.
F-2030/2017
Pagina 3
F.
Il 15 marzo 2017 l’interessato, sempre agendo tramite il proprio patrocina-
tore, ha postulato dinanzi alla SEM la revoca del divieto d’entrata e della
segnalazione del medesimo nel SIS.
A sostegno di tale richiesta A._______ ha evocato la sua collaborazione
con gli inquirenti ginevrini, in occasione dell’inchiesta sfociata nel giudizio
di colpevolezza dell’8 gennaio 2013, e soprattutto la propria mutata situa-
zione personale. A questo proposito l’interessato ha sottolineato di non es-
sere più stato l’oggetto di alcuna condanna, sia in Svizzera, sia altrove,
nonché di non avere a suo carico alcuna procedura penale in corso. Sul
piano personale egli ha precisato di frequentare l’università con lo scopo di
ottenere un master in diritto costituzionale ed amministrativo, nonché di
avere costituito in Albania una società attiva nel settore del telemarketing,
con decine di dipendenti e che collabora con aziende italiane. Per questo
motivo avrebbe la necessità di potere recarsi nella vicina Penisola, ma ciò
gli è precluso in ragione dell’iscrizione della misura di allontanamento pro-
nunciata nei suoi confronti nel SIS.
A._______ ha altresì ritenuto il divieto d’entrata contrario al principio di pro-
porzionalità, in quanto emanato a seguito di un’unica condanna penale pre-
vedente una pena detentiva sospesa di diciotto mesi. Oltre a ciò non sa-
rebbero dati i presupposti in materia di salvaguardia della sicurezza pub-
blica, in quanto il comportamento esemplare tenuto a seguito della con-
danna ed il percorso professionale intrapreso escluderebbero qualsiasi ri-
schio di recidiva.
L’interessato ha infine reputato eccessiva la durata della misura querelata,
fissata dalla SEM in dieci anni, in quanto non sarebbe corretto definire il
comportamento delittuoso tenuto in passato un pericolo grave per l’ordine
e la sicurezza pubblici giusta l’art. 67 cpv. 3 LStr.
G.
L’autorità inferiore ha considerato l’istanza di revoca del divieto d’entrata
presentata da A._______ alla stregua di un ricorso contro il citato provve-
dimento di allontanamento, pertanto l’ha trasmessa per competenza al Tri-
bunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) in data 5 aprile 2017.
La SEM ha inoltre precisato di ritenere che la notificazione della decisione
del 6 giugno 2013 sia avvenuta in data 14 marzo 2017.
F-2030/2017
Pagina 4
H.
Il ricorrente ha tempestivamente provveduto a versare l’anticipo spese ri-
chiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale del 10 maggio 2017.
I.
Chiamata ad esprimersi nel merito del gravame, il 18 luglio 2017 la SEM
ha presentato la proprie osservazioni, ritendendo che le argomentazioni
addotte non le consentono di modificare l’apprezzamento della fattispecie.
L’autorità inferiore ha precisato che gli atti delittuosi commessi da
A._______, peraltro non contestati da quest’ultimo, hanno comportato una
grave violazione ed esposizione a pericolo dell’ordine, della sicurezza e
della sanità pubblici, giustificando pertanto la misura di allontanamento
pronunciata, la quale è giustificata e proporzionale, visti i reati commessi
in materia di sostanze stupefacenti, che permettono l’adozione di tali prov-
vedimenti. La SEM ha inoltre sottolineato la pericolosità della sostanza stu-
pefacente posta in commercio dal ricorrente e come egli abbia agito per
mero scopo di lucro, senza essere consumatore, elemento che avrebbe
potuto attenuarne la colpa. Considerato che la condotta corretta tenuta
dopo la condanna dell’8 gennaio 2013 non costituisce nulla di eccezionale,
ma al contrario rappresenta quanto è lecito attendersi da chiunque, l’auto-
rità federale intimata ha postulato il respingimento dell’impugnativa e l’in-
tegrale conferma della decisione del 6 giugno 2013.
J.
Il ricorrente non ha dato seguito all’invito a presentare un atto di replica
emanato dal Tribunale il 26 luglio 2017.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e
nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF –
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fatti-
specie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83
lett. c cifra 1 LTF).
F-2030/2017
Pagina 5
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese ed il
ricorso è stato presentato in italiano, pertanto, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA la
presente sentenza può essere redatta in italiano.
4.
4.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr (RS 142.20), la SEM vieta l’en-
trata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’al-
lontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2
lett. a-c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il
termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in
Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicu-
rezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato
spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in
vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pro-
nunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato
per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per
l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui
compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinun-
ciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitiva-
mente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
4.2 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta
l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino
F-2030/2017
Pagina 6
di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del regolamento (CE)
n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicem-
bre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicem-
bre 2006, pagg. 4 a 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 ed abrogante (cfr.
decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87, pagg. 10
e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regolamento SIS II) in particolare gli
art. 94 cpv. 1 e 96 della convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990
dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione gra-
duale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000,
pagg. 19 a 62), questa persona – conformemente da una parte al regola-
mento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale
del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confedera-
zione (LSIP, RS 361) – è di principio iscritta nel SIS ai fini di non ammis-
sione qualora un'autorità amministrativa o giudiziaria abbia emanato nei
suoi confronti una decisione in quanto la sua presenza sul territorio di uno
Stato membro può costituire una minaccia per l'ordine o la sicurezza pub-
blici, ciò è ad esempio il caso quando essa è stata condannata in uno Stato
membro per un'infrazione punibile con una pena privativa della libertà su-
periore ad un anno (cfr. art. 24 par. 2 lett. a regolamento SIS II). Una se-
gnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli
Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 14 cpv. 1 del regolamento
[UE] 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016
che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento
delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen, GU L 77
del 23 marzo 2016, pagg. 1 a 52]). Per motivi umanitari o obblighi di diritto
internazionale gli Stati firmatari possono tuttavia autorizzare l'accesso ad
una persona iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 14 cpv. 1 in relazione
con l'art. 6 cpv. 5 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente conce-
dere sulla scorta di tali motivi un visto con validità territoriale limitata (art. 25
par. 1 lett. a [ii] del regolamento [CE] N. 810/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei
visti [codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009, pagg. 1 a 58]).
4.3 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osser-
vare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteg-
gere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle
nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico rap-
presenta una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle
persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'invio-
F-2030/2017
Pagina 7
labilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, sa-
lute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è viola-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono com-
messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle
autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pub-
blico o privato (messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 con-
cernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: messaggio LStr]).
4.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'am-
missione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce
che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato
rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso
di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato
(lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un
crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o
un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione
(lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo,
se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in
questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza
e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere
emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto
l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussi-
stano più (MARC SPESCHA, in Spescha et al. (ed.), Migrationsrecht, 4a ed.
2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270).
4.5 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'ema-
nazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretata quale sanzione
dal carattere penale, bensì quale misura di protezione di carattere preven-
tivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in
Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina se-
condo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere
pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meti-
colosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla
CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II
493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata;
ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fern-
haltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. marg. 8.80,
pag. 356).
5.
Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed
a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è
F-2030/2017
Pagina 8
vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità
differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di princi-
pio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed ap-
plicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso
essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della
mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello
stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento
dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai
presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa
valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Sviz-
zera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a
conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145
consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del
TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del
16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il
divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le per-
turbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una mi-
sura di carattere preventivo e non repressivo (messaggio LStr, FF 2002
3327, pag. 3428).
6.
6.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di
A._______ una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechten-
stein della durata di dieci anni, ossia fino al 5 giugno 2023, ritenendo che
con il suo agire delittuoso in Svizzera egli abbia gravemente violato l’ordine
e la sicurezza pubblici giusta l’art. 67 LStr, vista la condanna pronunciata
l’8 gennaio 2013 dal Tribunal de Police del Canton Ginevra ad una pena
detentiva di diciotto mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di quattro anni, per il reato di infrazione aggravata alla LStup.
6.2 I fatti che hanno condotto alla citata sentenza penale, concernenti l’im-
putazione di infrazione aggravata alla LStup, vertevano su un traffico di 20
sacchetti di eroina pronti ad essere venduti e corrispondenti a 103,2
grammi. Inoltre il momento dell’arresto il ricorrente aveva con sé una di-
screta somma di denaro, riconducibile alla vendita della citata sostanza
stupefacente. Durante l’interrogatorio di polizia del 18 ottobre 2012, giorno
dell’arresto da parte della Polizia cantonale ginevrina, A._______ ha di-
chiarato di essersi recato in Svizzera per dedicarsi al traffico di eroina, e
che nella settimana precedente all’arresto egli si era reso protagonista di
ulteriori vendite di stupefacenti vertenti su un quantitativo pari a circa 300
grammi.
F-2030/2017
Pagina 9
6.3 Ne discende che questi comportamenti, sanzionati da specifiche norme
del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poi-
ché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'or-
dine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a
LStr.
7.
7.1 Come rilevato in precedenza (cfr. consid. 4.1 supra) il divieto d'entrata
in Svizzera è di regola pronunciato per una durata massima di cinque anni.
Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr è possibile emanare un divieto d'entrata
della durata massima citata, nei confronti di un cittadino non proveniente
da un paese firmatario dell'ALC (RS 0.142.112.681), qualora quest'ultimo
ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera
o all'estero. Ne discende che per le autorità elvetiche la pronuncia di un
divieto d'entrata nei confronti di una persona non soggetta all'ALC per una
durata massima di cinque anni sarà sottoposta al solo diritto interno elve-
tico, ed in particolare alla LStr, contrariamente a quanto accade per i citta-
dini al beneficio dell'ALC, che pone esigenze più severe per una tale mi-
sura.
7.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi
dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, può essere deciso a condizione che la per-
sona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine
pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE
del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle
norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cit-
tadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 di-
cembre 2008, pagg. 98 a 107; messaggio del 18 novembre 2009 concer-
nente l’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Sviz-
zera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio
[direttiva 2008/115/CE] [sviluppo dell’acquis di Schengen] e concernente
una modifica della LStr [controllo di confine automatizzato, consulenti in
materia di documenti, sistema d’informazione MIDES], FF 2009 7737,
pag. 7751). Secondo la citata norma di diritto europeo, il divieto d'entrata
può essere adottato per una durata superiore a cinque anni qualora il cit-
tadino di un paese terzo rappresenta una minaccia grave per l'ordine pub-
blico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Come detto questa
regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, che non fa alcuna distinzione
tra cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non for-
nisca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a proposito della loro du-
F-2030/2017
Pagina 10
rata, significa che il legislatore federale ha deciso di non fare alcuna distin-
zione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di durata superiore
a cinque anni (DTF 139 II 121 consid. 6.2).
7.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pro-
nunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre pa-
role si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine
e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, nozione
che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per
poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno
Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave»
ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone
un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi per-
tinenti di ogni fattispecie (MARC SPESCHA, op. cit., ad art. 67 LStr, n.
marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER OSER, in Caroni/Gächter/Thurnherr
(ed.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010,
ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689).
8.
8.1 Dato che l'autorità inferiore nel caso in esame ha pronunciato un divieto
d'entrata di durata superiore a cinque anni, va qui di seguito esaminato,
prima di procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, se è sod-
disfatto il criterio della minaccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
8.2 Come si è visto i comportamenti penalmente reprensibili ascritti ad
A._______ riguardavano l’imputazione di infrazione aggravata alla LStup.
In quest’ambito il ricorrente ha agito sull’arco di più settimane fino all’arre-
sto avvenuto il 18 ottobre 2012, fungendo da spacciatore per un quantita-
tivo di quasi mezzo chilogrammo di eroina, sostanza la cui pericolosità per
la salute pubblica è assai elevata. Va inoltre osservato che l’interessato
sembra essersi recato in Svizzera dall’Albania, ed avervi soggiornato,
sprovvisto delle necessarie autorizzazioni, unicamente allo scopo di prodi-
garsi nella vendita di stupefacenti, pur non essendone consumatore. A
mente dello scrivente Tribunale ciò denota una notevole energia criminale,
la cui pericolosità non può essere sottaciuta o sottovalutata.
8.3 I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico
nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigo-
roso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collet-
tività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbia-
mente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di
F-2030/2017
Pagina 11
una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi
infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costi-
tuiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose per-
sone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF 2C_121/2014 del
17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico
di droga, costituiscono in generale una violazione molto grave della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici (cfr. sentenza del TF 2C_139/2013 dell'11 giu-
gno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). Inoltre il Tribunale considera
che l’ingente quantitativo di cocaina oggetto della condanna dell’8 gen-
naio 2013 non può che indurre a pensare che egli non sia un attore secon-
dario nell'ambito del traffico di droga, in questo senso anche le autorità
penali hanno considerato l’esistenza di un marcato rischio di recidiva, so-
spendendo condizionalmente la pena detentiva di diciotto mesi inflitta per
un periodo di quattro anni. Dalla lettura degli atti dell’inchiesta che ha por-
tato alla citata sentenza penale (cfr. incarto Simic, pag. 10), e come
poc’anzi rilevato, si evince inoltre che A._______ si è prodigato in tale atti-
vità senza essere consumatore di stupefacenti, dunque non per soddisfare
una sua dipendenza, ma unicamente mosso da fini lucrativi.
8.4 Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale considera che la con-
dotta del ricorrente costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza
pubblici, ragione per cui è giustificata l'emanazione di un divieto d'entrata
conformemente all'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr per una durata superiore a cin-
que anni giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
9.
9.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della mi-
sura di allontanamento adottata nei confronti di A._______ sia conforme al
principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli inte-
ressi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze
del caso di specie.
9.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel-
gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve
sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti-
lizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2).
9.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento dell’interessato dal terri-
torio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
F-2030/2017
Pagina 12
9.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato alla sua at-
tuale situazione professionale, e meglio al fatto di avere fondato e di diri-
gere un’azienda in Albania attiva quale centro chiamate e fornitrice di ser-
vizi di telemarketing, la quale occupa 70 collaboratori. Oltre a ciò egli si è
iscritto all’università allo scopo di ottenere un master in ambito giuridico ed
è attivo in un’associazione di volontariato avente lo scopo di integrare i
cittadini di etnia rom che vivono nel Nord dell’Albania. Sempre sul piano
professionale A._______ ha dichiarato che la sua azienda ha sottoscritto
un accordo di collaborazione con un’impresa italiana, e questo fatto lo ob-
bliga a recarsi di tanto in tanto nella vicina Penisola per motivi lavorativi,
tuttavia in ragione della segnalazione del divieto d’entrata nel SIS questo
gli sarebbe precluso, con conseguenti difficoltà nell’esercitare la propria
professione. A sostegno della propria tesi il ricorrente ha altresì posto l’ac-
cento sul comportamento irreprensibile adottato a seguito della condanna
dell’8 gennaio 2013, che unito alla collaborazione fornita durante l’inchiesta
penale a suo carico, dimostrerebbe l’assenza di rischi per l’ordine e la si-
curezza pubblici. Il divieto d’entrata della durata di dieci anni e la segnala-
zione nel SIS non sarebbero pertanto giustificati e dovrebbero essere re-
vocati.
9.5 Dette censure non permettono tuttavia al Tribunale di giungere ad altra
conclusione che l'interesse pubblico all'allontanamento dell'interessato dal
territorio della Confederazione e dall'aera Schengen prevalga su quello pri-
vato a potervi entrare, visti i motivi esposti precedentemente. È bene ricor-
dare la pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblici che i reati nell’ambito
del traffico di stupefacenti comportano. Inoltre le modalità con cui
A._______ ha agito, e meglio l’essersi recato in Svizzera al solo scopo di
cimentarsi nella vendita di una sostanza pericolosa come è l’eroina, senza
esserne consumatore, non possono che confermare tale conclusione.
Deve altresì essere considerato che, sebbene effettivamente siano passati
alcuni anni dal momento dei fatti, e contrariamente da quanto sostenuto
dal ricorrente, gli atti delittuosi commessi non sono in fin dei conti così re-
moti da giustificare la revoca della misura di allontanamento decretata dalla
SEM. La condotta apparentemente corretta tenuta dall’interessato in se-
guito alla condanna non rappresenta nulla di particolarmente encomiabile,
bensì è quanto sia lecito attendersi da qualsiasi cittadino. Sul piano di
eventuali interessi privati atti ad opporsi al provvedimento querelato oc-
corre poi rilevare come A._______ non può richiamarsi ad alcun legame
familiare in Svizzera. Ne discende che da una corretta valutazione degli
elementi in gioco, emerge che la decisione oggetto di impugnativa rispetta
il principio di proporzionalità ed è adeguata alle circostanze del caso con-
creto.
F-2030/2017
Pagina 13
9.6 Per quel che concerne invece l’iscrizione del divieto d’entrata pronun-
ciato il 6 giugno 2013 occorre osservare che nell'ambito dell'implementa-
zione della legislazione Schengen la Svizzera è chiamata a preservare gli
interessi di tutti gli Stati membri (cfr. DTAF 2011/48 consid. 6.1), fermo re-
stando che ciò, come testé rilevato, non impedisce agli altri Stati parte agli
accordi di Schengen di autorizzare l'entrata dell'insorgente sul loro territorio
per motivi seri, o di emanare nei suoi confronti un visto con validità territo-
riale limitata (cfr. consid. 4.2 supra). A._______ si è richiamato alla neces-
sità di recarsi in Italia per motivi professionali, per le ragioni poc’anzi espo-
ste ed in considerazione del fatto che i moderni mezzi di comunicazione
permettono di allacciare e mantenere contatti lavorativi anche a distanza,
nonché della possibilità per il ricorrente di delegare alcuni compiti ai suoi
dipendenti, la valutazione della SEM non presta fianco a critiche. La se-
gnalazione dell'interessato nel SIS è, a mente dello scrivente Tribunale,
giustificata e proporzionale, visti i fatti ritenuti (cfr. art. 21 e art. 24 par. 2
regolamento SIS II), essa deve perciò essere confermata.
10.
Da quanto esposto, discende che la SEM, con la decisione del 6 giu-
gno 2013, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di
apprezzamento; l’autorità intimata non ha accertato in modo inesatto o in-
completo i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inade-
guata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
11.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.– che seguono la soccombenza sono poste
a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12.
Visto l'esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
F-2030/2017
Pagina 14
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1'200.– sono poste a carico del ricorrente e sono
prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato il 6 giugno 2017.
3.
Non sono assegnate spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
– Office cantonal de la population, Ginevra, per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: