B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-2230/2019
Sen t en z a d e l 3 g i ug no 2 0 1 9
Composizione
Giudice unico Daniele Cattaneo,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A. _______,
(…),
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto della richiesta di sospensione del divieto d'entrata
pronunciato il 6 aprile 2017.
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Visto che:
il 6 aprile 2017, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha
pronunciato nei confronti di A. _______ (la ricorrente), cittadina italiana e
domenicana nata nel (…), condannata nel 2013 ad una pena detentiva di
36 mesi per tentato omicidio intenzionale, un divieto d’entrata in Svizzera
e nel Liechtenstein di sette anni, ossia fino al 5 aprile 2024,
il 6 dicembre 2018, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto il
ricorso della ricorrente contro il divieto d’entrata (cfr. sentenza TAF F-
2817/2017),
il 2 maggio 2019, il Tribunale federale ha pronunciato il rigetto del ricorso
della ricorrente contro la sentenza di questo Tribunale che confermava la
liceità del divieto d’entrata (cfr. sentenza del Tribunale federale
2C_104/2019),
dopo l’emanazione del divieto d’entrata, la SEM ha accordato alla
ricorrente due sospensioni temporanee dello stesso (per il matrimonio
civile e il matrimonio religioso del figlio), respingendo invece due altre
richieste di sospensione temporanea (per le festività natalizie nel 2017 e
per la nascita del primo nipote nel gennaio 2019),
il 19 marzo 2019, la ricorrente ha chiesto alla SEM di sospendere il divieto
d’entrata dal 17 al 20 maggio 2019 (3 giorni), e ciò per poter assistere al
battesimo del suo primo nipote a Canobbio (Lugano),
il 16 aprile 2019, la SEM ha respinto la richiesta della ricorrente,
il 9 maggio 2019, la ricorrente ha inoltrato a questo Tribunale un “ricorso
urgente”, ricevuto il giorno seguente, contro la decisione di diniego della
sospensione del divieto d’entrata, chiedendo “in via urgente” l’emanazione,
in base all’art. 56 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021), di un “provvedimento d’urgenza che provvisoriamente
salvaguardi il diritto di visita e conceda il salvacondotto richiesto”, nonché,
“in via principale”, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della
decisione impugnata; a proposito delle sue conclusioni, la ricorrente ha
sottolineato che “la decisione finale del presente procedimento sarà
certamente successiva all’evento famigliare importante (battesimo del
nipote del 19 maggio 2019), per cui si chiede il salvacondotto”,
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e considerato che:
in virtù degli art. 31, 32 e 33 della legge sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32) e dell’art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), questo Tribunale è competente a
giudicare il presente ricorso,
alla luce degli art. 48 cpv. 1, 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA, il ricorso è
formalmente ricevibile,
dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita, il suo presidente o il giudice
dell'istruzione può prendere, d'ufficio o a domanda di una parte, altri
provvedimenti d'urgenza [rispetto alla restituzione dell’effetto sospensivo:
art. 55 PA] per conservare uno stato di fatto o salvaguardare
provvisoriamente interessi minacciati (art. 56 PA); “Vorsorgliche
Massnahmen werden in Form einer Zwischenverfügung angeordnet […]
Aufgrund der Dringlichkeit der Massnahme und des vorläufigen Charakters
der Anordnung entscheidet die Behörde in einem beschleunigten
Verfahren mit einem reduzierten Prüfungsmassstab” (REGINA KIENER, in:
Auer/Müller/Schindler [ed.], Bundesgesetz über das Verwaltungsgesetz –
Kommentar, 2a ed., 2019, n. 12 ad art. 56 PA),
benché il ricorso faccia una distinzione tra la domanda di una misura
urgente sotto forma di un salvacondotto “provvisorio” e la domanda di
accoglimento nel merito del ricorso con il rilascio di un salvacondotto
“definitivo”, non si può che constatare, alla luce di quanto appena esposto
e in funzione della durata della sospensione richiesta (3 giorni) nonché
della vicinanza tra la data del ricorso (9 – 10 maggio 2019) e il giorno del
battesimo del nipote (19 maggio 2019), che la questione della sospensione
del divieto d’entrata a titolo di provvedimento urgente (provvisorio) si
confonde, per forza di cose, con la questione della fondatezza della
sospensione del divieto d’entrata,
altrimenti detto, non ci si trova, in concreto, in una situazione in cui si tratta
di “conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi
minacciati” (art. 56 PA) mediante l’emanazione urgente di una decisione
incidentale,
in proposito, se questo Tribunale avesse, per ipotesi, concesso la
sospensione temporanea, a titolo provvisionale, del divieto d’entrata
(salvacondotto) tramite decisione incidentale, ma avesse in seguito
confermato la liceità della decisione impugnata, la ricorrente avrebbe in
definitiva beneficiato della sospensione richiesta senza averne diritto,
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in questo senso, la domanda di sospensione temporanea del divieto
d’entrata, a titolo di provvedimento urgente provvisorio (salvacondotto), è
manifestamente inammissibile,
come ha sottolineato la stessa ricorrente, la decisione finale riguardo alla
fondatezza del rifiuto di sospendere il divieto d’entrata dal 17 al 20 maggio
2019 (3 giorni), non poteva, non ha potuto e non può più essere
pronunciata prima del 17 maggio 2019, data ormai passata, dimodoché la
conclusione del ricorso “in via principale” è divenuta, per forza di cose,
priva d’oggetto e la ricorrente non ha più un interesse né pratico, né
giuridico ad ottenere una sentenza di merito,
il giudice unico pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di
oggetto e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente
inammissibili (art. 23 cpv. 1 LTAF),
in considerazione di quanto precede, il ricorso va stralciato dal ruolo,
data la particolarità della presente causa, questo Tribunale non reputa
necessario sentire la SEM sulle conclusioni, in via urgente e in via
principale, della ricorrente (una copia del ricorso è trasmessa alla SEM per
conoscenza con la notifica della sentenza),
visto l’esito del litigio, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA) e non
si assegnano indennità per spese ripetibili (art. 64 PA),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La domanda relativa al rilascio di un provvedimento d’urgenza sotto forma
di un salvacondotto provvisorio è manifestamente inammissibile.
2.
Per il resto, il ricorso è divenuto privo d’oggetto e la procedura è stralciata
dal ruolo.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non si accordano indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione:
– alla ricorrente (atto giudiziario);
– all’autorità inferiore (n. di rif. […]; allegati: copia del ricorso e incarto
SIMIC … di ritorno).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico:
Daniele Cattaneo
Il cancelliere:
Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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