B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-2260/2016
Sen t en z a d e l 5 o t t o b r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
rappresentato da B._______,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.
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Fatti:
A.
Il 7 dicembre 2015 A._______, cittadino dello Sri Lanka nato il (…) ha sol-
lecitato il rilascio di un visto umanitario presso la rappresentanza elvetica
a Colombo per recarsi in Svizzera presso i genitori residenti a C._______.
B.
Con decisione del 28 dicembre 2015 la summenzionata rappresentanza
svizzera ha rifiutato il rilascio del visto richiesto dall’interessato mediante il
modulo standard Schengen.
C.
Il 25 gennaio 2016 A._______, rappresentato dal padre B._______, ha
inoltrato opposizione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) contro
la citata decisione della rappresentanza svizzera a Colombo. L’opponente
ha in particolare asserito di essere sordomuto dalla nascita e di essere
sempre stato accudito dalla madre, la quale si è trasferita in Svizzera uni-
tamente al padre. Al momento della partenza dei genitori egli è stato affi-
dato alle cure della nonna, che tuttavia non è in grado di comunicare e di
prendersi cura di lui. L’interessato ha sostenuto che dal momento della par-
tenza della madre egli si troverebbe in una situazione di isolamento che ha
comportato un netto peggioramento delle sue condizioni di salute, tale da
metterne in pericolo la vita.
D.
Il 10 marzo 2016 la SEM ha respinto l’opposizione di A._______, ritenendo
in particolare che viste la situazione personale di quest’ultimo e le condi-
zioni socioeconomiche dello Sri Lanka, il ritorno dell’interessato nel suo
paese d’origine non sarebbe garantito. Per questo motivo l’autorità infe-
riore ha rifiutato l’entrata in Svizzera del richiedente sulla base di un visto
Schengen di tipo C.
La SEM ha inoltre negato a A._______ il rilascio di un visto di validità terri-
toriale limitata per motivi umanitari ritenendo che, malgrado una situazione
personale precaria, egli non ha dimostrato di essere direttamente, seria-
mente e concretamente in pericolo.
E.
Agendo nuovamente per il tramite del padre in data 11 aprile 2016 (data
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del plico raccomandato: 12 aprile 2016) A._______ è insorto contro la ci-
tata decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: Tribunale). L’interessato ha innanzitutto precisato di non avere ri-
chiesto il rilascio di un visto Schengen di tipo C, ma di avere unicamente
postulato la concessione di un visto di territorialità limitata per motivi uma-
nitari. Il ricorrente ha contestato le argomentazioni dell’autorità inferiore,
precisando di trovarsi in una situazione di rischio per la propria vita in
quanto le sue già precarie condizioni di salute, dovute al grave handicap
che lo ha colpito alla nascita, sono drammaticamente peggiorate con la
partenza della madre verso la Svizzera. A._______ sarebbe di conse-
guenza stato affidato alle cure dell’anziana nonna, la quale tuttavia non
sarebbe, contrariamente alla madre, in grado di assicurargli l’assistenza di
cui necessita.
F.
Il 30 giugno 2016 l’autorità inferiore ha presentato le proprie osservazioni
in merito al gravame dell’11 aprile 2016. La SEM si è riconfermata nella
decisione del 10 marzo 2016, considerando che l’interessato non ha ad-
dotto argomentazioni che le permettono di modificare l’apprezzamento
della fattispecie.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'ammi-
nistrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere
impugnate dinanzi al Tribunale, il quale statuisce in via definitiva (art. 1
cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA), avendo partecipato
alla procedura dinanzi all’autorità inferiore (cfr. lett. C supra), essendo toc-
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cato dalla decisione impugnata e vantando un interesse degno di prote-
zione all’annullamento della stessa. Il suo ricorso, presentato nella forma e
nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata
in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Confederazione elvetica,
come tutti gli altri Stati non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di
stranieri sul suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera auto-
nomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF
2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schen-
gen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione
a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato,
la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello
spazio Schengen e del rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli Stati
firmatari a rifiutare l'entrata e il rilascio di un visto qualora le condizioni pre-
viste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per statuire
sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del richiedente
delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo di rifiuto, il
visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo esame l'au-
torità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di conseguenza,
come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giurisprudenza, la
normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata nello spazio
Schengen né un diritto al rilascio di un visto (cfr. ibidem).
Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'appli-
cazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste
un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applica-
zione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza,
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prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di sco-
starsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi
riferimenti).
4.
4.1 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata e
sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli accordi di
associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allegato 1 numero 1
alla LStr (RS 142.20), non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4
e 5 LStr).
4.2 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno
non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'entrata
e il rilascio del visto del 22 ottobre 2008 (OEV, RS 142.204), nel suo tenore
del 4 maggio 2016, in vigore dal 16 maggio 2016, rinvia all’art. 6 del rego-
lamento (UE) n. 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di at-
traversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52). Le condizioni d'entrata
così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5
LStr.
4.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viag-
gio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un
visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di sog-
giorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c, nonché art. 14 par. 1
lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti
[Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inoltre,
non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS)
ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per
l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni inter-
nazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutata in
modo particolare la volontà dei richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima
della scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 Codice dei visti; art. 5 cpv. 2
LStr).
4.4 Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen
non sono adempiute uno Stato membro può, a titolo eccezionale, rilasciare
un visto di validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse
nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12
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cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a Codice dei visti e art. 6 par. 5 lett. c Codice
frontiere Schengen).
4.5 Con la modifica urgente della LAsi (RS 142.31) del 28 settembre 2012,
il Parlamento ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande
di asilo presso le ambasciate svizzere all’estero (cfr. art. 20 vLAsi, RU 1999
2262). L’abrogazione di tale disposizione, avvenuta il 29 settembre 2012,
ha reso necessaria la possibilità di accordare la protezione della Svizzera
alle persone direttamente e gravemente minacciate che si trovano all'e-
stero. In virtù dell'art. 2 cpv. 4 OEV, entrato in vigore il 1° ottobre 2012, e
conformemente alla normativa Schengen, la SEM può, in determinati casi,
accordare un visto d'entrata in Svizzera per motivi umanitari, derogando
alle condizioni generali previste dalla normativa Schengen concernenti il
rilascio dei visti. La persona che entra in Svizzera in virtù di un visto uma-
nitario deve depositare una domanda di asilo in Svizzera. Se ciò non av-
viene, essa dovrà lasciare la Svizzera dopo un soggiorno di tre mesi.
4.6 Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può
ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente,
seriamente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di pro-
venienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di parti-
colare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, da
qui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere
il caso per esempio in situazioni di conflitto armato estremamente gravi,
situazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire a una minaccia
personale reale e imminente. La domanda di visto va esaminata con cura
tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della
situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo
esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interes-
sato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è
più minacciato (cfr. DTAF 2015/5 consid. 4.1.3).
4.7 Le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio del visto
sono pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle domande di
asilo dall'estero (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010
concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889, pagg. 3923-
3924; Istruzione della SEM del 25 febbraio 2014 relativa alle domande di
visto per motivi umanitari [di seguito: Istruzione visto umanitario]; sentenza
del TAF D-4107/2014 del 24 agosto 2015 consid. 3.6 in fine ed i riferimenti
ivi citati).
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5.
5.1 Il ricorrente è cittadino dello Sri Lanka, di conseguenza al fine di potere
entrare in Svizzera egli necessita dell’ottenimento di un visto (cfr. art. 4
OEV; nonché il regolamento [CE] n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo
2001 [GU L 81 del 21 marzo 2001, pagg. 1-7]).
5.2 Nella fattispecie, come del resto non risulta contestato nel ricorso (cfr.
atto ricorsuale dell’11 aprile 2016, pag. 2) e come rettamente ritenuto
dall'autorità inferiore nella decisione impugnata alle quali si rinvia, un visto
Schengen di tipo C non può essere concesso in quanto le condizioni per il
rilascio non sono adempiute. In particolare, tenuto conto della situazione
economica dello Sri Lanka, nonché delle condizioni personali in cui versa
il richiedente, egli non ha fornito garanzie che lascerà la Svizzera al mo-
mento della scadenza del visto.
6.
6.1 Non essendo adempiute le condizioni per il rilascio di un visto Schen-
gen di tipo C, di seguito verrà analizzato se sono dati i presupposti per la
concessione di un VTL ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OEV e sulla base dell’Istru-
zione visto umanitario.
6.2 Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale non è vincolato dalle istru-
zioni emesse dalla SEM. Tuttavia, senza un valido motivo non dovrebbe
scostarsene in quanto queste istruzioni garantiscono soprattutto la parità
di trattamento e permettono un'interpretazione adeguata al caso di specie
delle norme giuridiche applicabili (cfr. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit
administratif, Vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 427-430).
6.3 Lo scrivente Tribunale ritiene per i motivi che seguono che, come ret-
tamente rilevato dall'autorità inferiore nel provvedimento querelato, l’inte-
ressato non si trova in una situazione di particolare emergenza che rende
indispensabile l'intervento delle autorità.
6.4 Va innanzitutto rilevato che quand’anche il ricorrente abbia fornito ele-
menti a sostegno delle sue precarie condizioni di salute, essendo egli sor-
domuto, e della difficile situazione personale dovuta in particolare alla par-
tenza della madre – la quale secondo A._______ sarebbe l’unica persona
in grado di prendersi cura di lui – l’interessato non si trova in una situazione
differente da quella dei propri connazionali nelle medesime condizioni.
Sebbene sia indubbio che il sistema sanitario dello Sri Lanka non presenti
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le stesse caratteristiche di quello elvetico per quanto concerne la presa a
carico delle persone portatrici di handicap e gravemente malate, e mal-
grado sia verosimile che l’anziana nonna non sia in grado di prendersi cura
del nipote in maniera sufficiente, ciò non può indurre il Tribunale a consi-
derare che A._______ corra un rischio diretto, serio e concreto per la pro-
pria integrità fisica. Occorre peraltro rilevare che il ricorrente non ha alle-
gato l’esistenza di minacce o pericoli per la propria persona, inoltre non
risulta che egli sia oggetto di persecuzioni. Come si è visto A._______ si è
richiamato unicamente alle precarie condizioni di salute ed al conseguente
bisogno di assistenza da parte della madre, tuttavia questi elementi non
possono giustificare la concessione di un VTL per motivi umanitari.
7.
Pertanto, visto quanto precede, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
che l’interessato non si trova in una situazione di pericolo concreta giustifi-
cante il rilascio di un visto per motivi umanitari, il ricorso non merita tutela
e la decisione impugnata deve essere confermata.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 700.– che seguono
la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.
Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi
al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. c
cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico del ricorrente e sono
prelevate sull'anticipo dello stesso importo versato in data 9 maggio 2016.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: