B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-2387/2015
Sen t en z a d e l 5 a p r i l e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
rappresentato da UCM Associazione Utenti Sanità Pubblica,
Via Luvini 1, casella postale 5685, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
F-2387/2015
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Fatti:
A.
Il 20 gennaio 2011 A._______ (cittadino dominicano nato il […]) e
B._______ (cittadina elvetica e colombiana) si sono uniti in matrimonio a
C._______. In data 12 luglio 2011 A._______ è giunto in Svizzera, venendo
posto al beneficio di un permesso di dimora dalle autorità del Canton Ti-
cino.
B.
Durante la sua permanenza sul suolo elvetico egli ha interessato in più
occasioni le autorità giudiziarie. In data 27 marzo 2012 l’interessato è stato
formalmente ammonito per contravvenzione alla LStup (RS 812.121). Il
22 giugno 2012 è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta legata ad un
traffico di cocaina.
C.
Detto procedimento è sfociato nella condanna, pronunciata in data 15 gen-
naio 2013 dalla Corte delle assise criminali, per i reati di infrazione aggra-
vata e contravvenzione alla LStup, nonché di guida senza autorizzazione.
A A._______ è stata di conseguenza inflitta una pena detentiva di due anni
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni. Tra l’au-
tunno/inverno 2011 ed il 22 giugno 2012 l’interessato aveva infatti venduto
276 grammi di cocaina a consumatori del Canton Ticino, esportato da
D._______ a E._______ 130 grammi e detenuto in vista della vendita un
quantitativo pari a 50 grammi della medesima sostanza.
D.
Il 4 ottobre 2013 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione
del Canton Ticino (SPOP) ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di
dimora in favore di A._______ ed ha impartito a quest’ultimo un termine
scadente il 4 novembre 2013 per lasciare la Svizzera. L’interessato è in-
sorto contro detta decisione dipartimentale mediante ricorso dinanzi al
Consiglio di Stato, il quale ha respinto il gravame in data 19 febbraio 2014.
Il successivo ricorso interposto dinanzi al Tribunale cantonale amministra-
tivo (TRAM) è stato dichiarato irricevibile il 28 marzo 2014.
E.
In data 9 dicembre 2014 l’Ufficio federale della migrazione (UFM; attual-
mente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha informato
A._______ in merito all’intenzione di pronunciare una decisione di divieto
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d’entrata in Svizzera nei suoi confronti e gli ha concesso un termine per
prendere posizione.
F.
Con osservazioni dell’8 gennaio 2015 l’interessato ha comunicato di avere
divorziato dalla moglie. Egli ha inoltre sottolineato che i reati commessi
erano da inserire in un contesto personale difficile, caratterizzato a quel
momento dal disagio dovuto al trasferimento in Svizzera e all’impossibilità
di trovare un impiego. A._______ ha in seguito sostenuto di avere com-
preso la gravità dei suoi atti e di essere migliorato come persona, prova ne
è il fatto di non avere più dato adito a censure da parte delle autorità penali.
Egli ha infine esposto la sua attuale situazione lavorativa ed affettiva, as-
serendo di avere trovato un lavoro, che tuttavia ha dovuto lasciare a causa
del mancato rinnovo del permesso di dimora, e di intrattenere una relazione
affettiva stabile e di convivere con una donna in Italia.
G.
Il 31 marzo 2015 la SEM ha emanato nei confronti di A._______ una deci-
sione di divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 15
anni, ovvero fino al 30 marzo 2030. L'autorità inferiore ha motivato la mi-
sura di allontanamento in virtù della violazione e dell’esposizione a pericolo
della sicurezza e dell'ordine pubblici che il comportamento delittuoso di
A._______ rappresenta. La SEM ha in particolare messo in evidenza che
i reati commessi riguardassero sostanze stupefacenti, e di conseguenza
implicassero la messa in pericolo di un interesse pubblico fondamentale
quale è la sanità. La SEM ha sottolineato come l’interessato abbia iniziato
a delinquere poco dopo il suo arrivo in Svizzera per mero scopo di lucro.
Non ravvisando interessi privati preponderanti, e considerando elevato il
rischio di recidiva, l’autorità inferiore ha ritenuto giustificata l’emanazione
di un divieto d’entrata di lunga durata e l’iscrizione del medesimo nel si-
stema d’informazione Schengen (SIS).
H.
A._______ è insorto contro la decisione della SEM del 31 marzo 2015 me-
diante ricorso del 16 aprile 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale (di seguito: Tribunale), postulandone l’annullamento. Il ricorrente si è
principalmente richiamato alle argomentazioni esposte in occasione della
presa di posizione dell’8 gennaio 2015. In particolare ha insistito sul fatto
di essersi astenuto dal commettere nuovi reati dopo la condanna del
15 gennaio 2013 e che i comportamenti criminosi tenuti erano imputabili
alle difficoltà d’integrazione riscontrate dopo il suo arrivo in Svizzera.
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A._______ ha in seguito affermato di vivere in Italia con la compagna e
considera il divieto d’entrata, ed in special modo l’estensione dello stesso
a tutti gli Stati Schengen, come un ingiusto accanimento nei suoi confronti.
Il ricorrente si è in seguito richiamato al diritto al rispetto della vita privata e
familiare giusta l’art. 8 CEDU in quanto la misura di allontanamento decisa
dalla SEM, oltre ad impedirgli di intrattenere la relazione con la compagna,
compromette i rapporti con il fratello e la madre adottiva, entrambi residenti
in Italia.
L’insorgente ha infine dichiarato di avere lavorato alle dipendenze di un
albergo del F._______ dall’inizio del 2013 fino al marzo 2015, dapprima
grazie al beneficio di un permesso per frontaliere, ed in seguito senza al-
cuna autorizzazione in quanto erroneamente convinto che il datore di la-
voro avesse chiesto il rinnovo di detto permesso.
I.
Il ricorrente ha tempestivamente provveduto a versare l’anticipo spese ri-
chiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale del 22 aprile 2015.
J.
Con scritto del 7 maggio 2015 A._______ ha precisato di avere erronea-
mente indicato di essere stato in possesso di un’autorizzazione per fronta-
liere, ma che in realtà si trattava di un permesso di dimora. Il ricorrente ha
altresì informato il Tribunale di essere venuto a conoscenza dell’esistenza
del divieto d’entrata solo in un secondo tempo, grazie alla comunicazione
del nuovo rappresentante legale. Quest’ultimo ha asserito che in data
6 maggio 2015 A._______ è probabilmente entrato in Svizzera senza per-
messo al fine di pagare l’anticipo spese richiesto dal Tribunale.
K.
Chiamata ad esprimersi nel merito del ricorso, con osservazioni del 3 giu-
gno 2015, l'autorità inferiore si è riconfermata nella decisione impugnata
richiamandosi alle gravi infrazioni commesse dall’interessato e alla conse-
guente condanna ad una pena detentiva di due anni sospesa per un pe-
riodo di prova di cinque anni. La SEM ha ribadito che i citati comportamenti
delittuosi, caratterizzati da un’importante quantità di sostanze stupefacenti
in gioco e contraddistinti per essere stati commessi per scopi di mero lucro,
costituiscono una grave ed attuale minaccia per l’ordine e la sicurezza pub-
blici.
Quo alle argomentazioni sollevate nel gravame l’autorità intimata non ha
messo in dubbio le difficoltà incontrate da A._______ ad integrarsi ed a
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trovare un impiego in Svizzera, la stessa ha nondimeno osservato che l’in-
tervallo intercorso tra l’arrivo in questo paese e l’inizio dell’attività delittuosa
nel mondo della droga sia stato assai breve e come l’interessato stesso
abbia ammesso di essere entrato facilmente in detto ambiente. Conside-
rato che la situazione dell’interessato sia simile a quella venutasi a creare
al momento del suo arrivo in Svizzera, trovandosi egli in Italia senza un’at-
tività lucrativa, la SEM ha emesso un preavviso fortemente negativo. In
merito alla presenza in Italia della compagna, della madre adottiva e del
fratello l’autorità inferiore ha considerato come al caso di specie non risul-
tino applicabili l’ALC (RS 0.142.112.681) e l’art. 8 CEDU; inoltre la docu-
mentazione prodotta A._______ non dimostra la legalità del suo soggiorno
nella vicina Penisola, pertanto l’iscrizione del divieto d’entrata nel SIS ri-
sulta giustificata.
La SEM ha infine contestato l’argomentazione del ricorrente secondo cui il
suo comportamento sarebbe migliorato anche grazie all’attività lucrativa
esercitata presso una struttura alberghiera in Ticino fino al marzo 2015.
L’autorità federale ha in effetti evidenziato la fragilità della versione fornita
da A._______, in quanto quest’ultimo ha sostenuto di avere creduto di di-
sporre delle necessarie autorizzazioni per lavorare in Svizzera sebbene il
suo permesso di dimora non fosse stato rinnovato, nonostante il definitivo
termine al 15 luglio 2014 per lasciare il territorio elvetico comminato dalla
SPOP a seguito della sentenza del TRAM del 28 marzo 2014 (cfr. lett. D.
supra) e malgrado fosse stato fermato durante un controllo in dogana il
22 novembre 2014 in quanto sprovvisto dei documenti necessari al fine di
entrare in Svizzera. La SEM non ha pertanto compreso come l’esercizio di
un’attività lucrativa senza autorizzazione durante un periodo di diversi
mesi, comportamento penalmente reprensibile ai sensi dell’art. 115 cpv. 1
lett. c LStr (RS 142.20), possa essere considerato un elemento a favore
del ricorrente.
L.
Quest’ultimo ha presentato un atto di replica il 15 giugno 2015 nel quale ha
affermato che la notifica nel mancato rinnovo del suo permesso di dimora
era avvenuta al suo vecchio recapito in Svizzera allorquando egli era ormai
già residente in Italia, questo comproverebbe la sua buona fede in merito
all’attività lucrativa svolta in Ticino fino al marzo 2015. Oltre a ciò
A._______ ha ribadito di avere pagato il proprio debito con la giustizia e di
essersi comportato in maniera corretta dopo la condanna subita. Il ricor-
rente ha infine affermato l’intenzione di unirsi in matrimonio alla compagna,
cittadina italiana, nel corso del mese di luglio 2015.
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Pagina 6
M.
Con osservazioni del 18 agosto 2015 la SEM ha dichiarato che la replica
prodotta da A._______ non le consente di modificare il proprio apprezza-
mento, per questo motivo ha postulato il respingimento del gravame e la
conferma della decisione impugnata.
N.
In data 17 maggio 2016 l’autorità inferiore ha inviato uno scritto al Ministero
pubblico del Canton Ticino al fine di ottenere informazioni in merito all’ar-
resto di A._______ avvenuto nei giorni precedenti nell’ambito di un’inchie-
sta penale per infrazione alla LStup.
O.
Il 28 dicembre 2016 la SPOP ha trasmesso al Tribunale la sentenza pro-
nunciata in data 26 ottobre 2016 dalla Corte delle assise criminali di Lu-
gano nei confronti del ricorrente. Quest’ultimo è infatti stato riconosciuto
colpevole di infrazione aggravata alla LStup, falsità in certificati, nonché di
entrata e soggiorno illegali, di conseguenza gli è stata inflitta una pena de-
tentiva di 36 mesi da espiare, valente quale pena parzialmente aggiuntiva
rispetto a quella di due anni inflittagli il 15 gennaio 2013. Gli atti delittuosi
ascritti a A._______ sono stati commessi nel periodo compreso tra il 2011
ed il giugno 2015.
P.
In data 5 gennaio 2017 il Tribunale ha concesso al ricorrente la facoltà di
prendere posizione in merito a quest’ultima condanna, possibilità di cui tut-
tavia A._______ non ha fatto uso.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e
nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF –
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possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fatti-
specie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83
lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art.
50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l’entrata in Sviz-
zera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento
è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1
lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli
(cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero
che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Sviz-
zera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale
(cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto
o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata
massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga
se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pub-
blici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui compete la decisione può,
per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto
d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67
cpv. 5 LStr).
3.2 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta
l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino
di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del regolamento (CE)
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n° 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicem-
bre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicem-
bre 2006, pagg. 4 a 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr.
decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87, pagg. 10
e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regolamento SIS II) in particolare gli
art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione gra-
duale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000,
pagg. 19 a 62), questa persona – conformemente da una parte al regola-
mento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale
sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione del 13 giu-
gno 2008 (LSIP, RS 361) – è di principio iscritta nel SIS ai fini di non am-
missione qualora un'autorità amministrativa o giudiziaria abbia emanato
nei suoi confronti una decisione in quanto la sua presenza sul territorio di
uno Stato membro può costituire una minaccia per l'ordine o la sicurezza
pubblici, ciò è ad esempio il caso – come nella fattispecie – quando essa
è stata condannata in uno Stato membro per un'infrazione punibile con una
pena privativa della libertà superiore ad un anno (cfr. art. 24 par. 2 lett. a
regolamento SIS II). Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza
il divieto d'entrata in tutti gli Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13
cpv. 1 codice frontiere Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto
internazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad
una persona iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 13 cpv. 1 in relazione
con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente conce-
dere sulla scorta di tali motivi un visto con validità territoriale limitata (art. 25
par. 1 lett. a [ii] del regolamento [CE] n° 810/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei
visti [Codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009, pagg. 1 a 58]).
3.3 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osser-
vare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteg-
gere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle
nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico co-
stituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle
persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'invio-
labilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, sa-
lute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è viola-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono com-
messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle
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autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pub-
blico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 con-
cernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).
3.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno
e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni
di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempi-
mento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per-
sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la
pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico
oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposi-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi
concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con
notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
(art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una pro-
gnosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad
agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (MARC
SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3,
pag. 270).
3.5 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'ema-
nazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretato quale sanzione
dal carattere penale, bensì quale misura di protezione di carattere preven-
tivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in
Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina se-
condo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere
pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meti-
colosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla
CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II
493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata;
ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fern-
haltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. marg. 8.80,
pag. 356).
4.
Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed
a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è
vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità
differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di princi-
pio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed ap-
plicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso
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essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della
mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello
stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento
dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai
presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa
valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Sviz-
zera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a
conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145
consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del
TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del
16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4).
5.
5.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di
A._______ una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechten-
stein della durata di 15 anni, ossia fino al 30 marzo 2030. L’autorità inferiore
ha considerato che con il suo comportamento l'interessato ha gravemente
violato e messo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, vista la con-
danna pronunciata il 15 gennaio 2013 dalla Corte delle assise criminali ad
una pena detentiva di due anni per infrazione aggravata e contravvenzione
alla LStup, nonché guida senza autorizzazione.
5.2 I fatti che hanno portato alla condanna in Svizzera vertevano su un
importante quantitativo di stupefacenti. A._______ ha infatti alienato,
esportato e detenuto complessivi 456 grammi di cocaina. Dagli atti di causa
emerge che il suo agire delittuoso ha preso effettivamente inizio poco dopo
il suo arrivo in Svizzera ed è stato interrotto dall’intervento delle autorità
giudiziarie. Il ricorrente per mesi ha rifornito di cocaina i tossicodipendenti
locali e si è prodigato nel trasporto di 130 grammi della medesima sostanza
verso la Francia.
5.3 Ne discende che questi comportamenti, sanzionati da specifiche norme
del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poi-
ché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'or-
dine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a
LStr.
6.
6.1 Come testé rilevato il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronun-
ciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a
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LStr è possibile emanare un divieto d'entrata della durata massima citata,
nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario
dell'ALC, qualora quest'ultimo ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la
sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne discende che per le autorità
elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona
non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque anni sarà sottopo-
sta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contrariamente
a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC, che pone esigenze più
severe per una tale misura.
6.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi
dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, può essere deciso a condizione che la per-
sona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine
pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE
del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle
norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cit-
tadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 di-
cembre 2008, pagg. 98 a 107; Messaggio concernente l’approvazione e la
trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al rece-
pimento della direttiva della CE sul rimpatrio [Direttiva 2008/115/CE] [Svi-
luppo dell’acquis di Schengen] e concernente una modifica della LStr [Con-
trollo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema
d’informazione MIDES], FF 2009 7737, pag. 7751). Secondo la citata
norma di diritto europeo, il divieto d'entrata può essere adottato per una
durata superiore a cinque anni qualora il cittadino di un paese terzo rap-
presenta una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o
la sicurezza nazionale. Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3
2a frase LStr, che non fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi terzi.
Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non fornisca indicazioni in merito ai divieti
d'entrata, né a proposito della loro durata, significa che il legislatore fede-
rale ha deciso di non fare alcuna distinzione tra comunitari e non in materia
di divieti d'entrata di durata superiore a cinque anni (DTF 139 II 121 con-
sid. 6.2).
6.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pro-
nunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre pa-
role si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine
e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, nozione
che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per
poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno
Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave»
ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone
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un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi per-
tinenti di ogni fattispecie (MARC SPESCHA ET AL., op. cit., ad art. 67 LStr, n.
marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER OSER, in Caroni/Gächter/Thurnherr,
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad
art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689).
7.
7.1 Dato che l'autorità inferiore ha pronunciato un divieto d'entrata di durata
superiore a cinque anni, va qui di seguito esaminato, prima di procedere
ad una ponderazione degli interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della
minaccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
7.2 Come si è visto i comportamenti penalmente reprensibili ascritti ad
A._______ riguardavano i reati di infrazione aggravata e contravvenzione
alla LStup, oltre che di guida senza autorizzazione. In particolare per
quanto concerne l’imputazione di infrazione aggravata alla LStup il ricor-
rente ha agito sull’arco di un lungo periodo di tempo, ovvero dall’au-
tunno/inverno 2012 fino all’arresto avvenuto il 22 giugno 2012, fungendo
da spacciatore e da trasportatore di cocaina. Le autorità penali hanno ac-
certato un traffico pari a 456 grammi di tale sostanza.
7.3 I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico
nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigo-
roso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collet-
tività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbia-
mente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di
una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi
infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costi-
tuiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose per-
sone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF 2C_121/2014 del
17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico
di droga, costituiscono in generale una violazione molto grave della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici (cfr. sentenza del TF 2C_139/2013 dell'11 giu-
gno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). Inoltre il Tribunale considera
che l’ingente quantitativo di cocaina oggetto della condanna del 15 gen-
naio 2013 non può che indurre a pensare che egli non sia un attore secon-
dario nell'ambito del traffico di droga. Detta conclusione è rafforzata dal
fatto che successivamente rispetto alla pronuncia della decisione impu-
gnata A._______ è stato nuovamente condannato per infrazione aggravata
alla LStup, oltre che falsità in certificati ed entrata e soggiorno illegali. In
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Pagina 13
particolare l’imputazione legata al traffico di droga verteva su un quantita-
tivo totale di 1'415 grammi di cocaina.
7.4 Alla luce di questi elementi, il Tribunale considera che la condotta
dell'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pub-
blici, ragione per cui è giustificata l'emanazione di un divieto d'entrata con-
formemente all'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr per una durata superiore a cinque
anni giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
8.
8.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della mi-
sura di allontanamento adottata sia conforme al principio di proporzionalità
e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in
gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie.
8.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel-
gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve
sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti-
lizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2).
8.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio
elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
8.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente
all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e
familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporte-
rebbe l'impossibilità di intrattenere i rapporti con la compagna, il fratello e
la madre adottiva, tutti residenti in Italia.
8.5 Come detto, l'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone.
Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un deter-
minato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 con-
sid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Quanto all'art. 13 cpv. 1
Cost., che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione ac-
cordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF
136 I 178 consid. 5.2).
8.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve in-
trattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della
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sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Que-
sto diritto non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2
CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 140 I 77 con-
sid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Protetti dalla suddetta disposizione sono in
particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni
che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione
anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rap-
porto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della
vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della
regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto
all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della fami-
glia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di pre-
senza propriamente detto (cfr. BERTSCHI/GÄCHTER, Der Anwesenheitsan-
spruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBl 2003,
pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi
aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel
diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza
o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche im-
plicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo in uno
Stato (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en
droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321).
8.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita
dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conforme-
mente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità
nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costi-
tuisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la si-
curezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la
prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la prote-
zione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità
procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire,
da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e,
dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.
8.8 In casu, come poc’anzi ricordato, l’interessato si è richiamato al rap-
porto intrattenuto con la compagna, cittadina italiana residente in provincia
di G._______, oltre alla presenza nella vicina Penisola del fratello e della
madre adottiva.
Il Tribunale costata che la relazione con la compagna – fatta eccezione nel
caso di circostanze particolari, che nella presente fattispecie non sono date
– non può beneficiare della protezione del diritto al rispetto della vita privata
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Pagina 15
e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU (cfr. sentenza del TF 2C_840/2010 del
2 novembre 2010 consid. 3), che mira a garantire in particolare i rapporti
tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comu-
nione. Nel corso dell’istruttoria l’interessato ha dichiarato di avere l’inten-
zione di unirsi in matrimonio con la convivente, tuttavia non risulta che ciò
sia avvenuto. Venendo a mancare il vincolo coniugale A._______ non può
prevalersi della citata norma convenzionale a tutela del legame con la com-
pagna.
Quanto testé considerato vale anche per ciò che concerne i rapporti con il
fratello e la madre adottiva residenti in provincia di H._______.
8.9 Da quanto precede discende che la decisione impugnata non viola
l’art. 8 CEDU ed il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale
disposizione.
8.10 A._______ si è infine richiamato al comportamento corretto tenuto
successivamente alla condanna penale pronunciata il 15 gennaio 2013.
8.11 Al proposito il Tribunale non può esimersi dal rammentare che una
condotta rispettosa dell’ordinamento giuridico non rappresenta nulla di ec-
cezionale, ma al contrario corrisponde a quanto è lecito attendersi da qual-
siasi cittadino. L’asserito comportamento corretto da parte del ricorrente
risulta invero clamorosamente contraddetto dalla realtà dei fatti, dato che
nel maggio 2016 A._______ è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta
condotta dal Ministero pubblico del Canton Ticino per violazione della
LStup, la quale ha portato alla condanna ad una pena detentiva di 36 mesi
pronunciata dalla Corte delle assise criminali di Lugano il 26 ottobre 2016
per infrazione aggravata alla LStup (traffico di 1'415 grammi di cocaina),
falsità in certificati (utilizzo di un permesso di soggiorno e di una licenza di
condurre falsi) ed entrata e soggiorno illegali (commesse nel periodo com-
preso tra l’aprile 2015 ed il maggio 2016). Questa circostanza denota non
solo le difficoltà che l’interessato incontra nell’ossequiare l’ordinamento
giuridico, ma altresì il non rispetto della decisione di divieto d’entrata me-
desima. A ciò va aggiunto il sospetto emerso dagli atti che successiva-
mente al non rinnovo del suo permesso di dimora da parte delle competenti
autorità cantonali l’insorgente abbia esercitato un’attività lucrativa senza
autorizzazione.
8.12 Tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso di specie, ed in
particolare della gravità dei delitti commessi da A._______, come pure del
fatto che egli non si è astenuto dal delinquere successivamente ai fatti che
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hanno condotto alla condanna pronunciata il 15 gennaio 2013, ma al con-
trario ha dimostrato un comportamento altamente recidivo, il Tribunale con-
sidera che il ricorrente rappresenti ad oggi un pericolo grave ed attuale per
l’ordine e la sicurezza pubblici. Ne deriva che l’interesse pubblico al suo
allontanamento dalla Svizzera e del Liechtenstein prevale su quello privato
ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli interessi
pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d’entrata di 15 anni è ade-
guato alle circostanze del caso concreto.
9.
A._______ ha altresì dichiarato che l'iscrizione del divieto d'entrata nel SIS
gli impedirebbe di poter continuare a vivere con la compagna in Italia, non-
ché di vedere il fratello e la madre adottiva, anch’essi ivi residenti. Detta
censura non permette al Tribunale di giungere ad altra conclusione che
l'interesse pubblico all'allontanamento dell'interessato dal territorio della
Confederazione e dall'aera Schengen prevalga su quello privato a potervi
entrare, fermo restando che, come precedentemente rilevato al consid. 3.2,
il ricorrente ha la facoltà di chiedere alla competenti autorità italiane il rila-
scio di un titolo di soggiorno in Italia indipendentemente dall'iscrizione nel
SIS del suo divieto d'entrata. L'iscrizione dell'interessato nel SIS è, a mente
dello scrivente Tribunale, giustificata e proporzionale, visti i fatti ritenuti (cfr.
art. 21 e art. 24 par. 2 regolamento SIS II). Nell'ambito dell'implementa-
zione della legislazione Schengen la Svizzera è in effetti chiamata a pre-
servare gli interessi di tutti gli Stati membri (cfr. DTAF 2011/48 consid. 6.1).
Fermo restando che ciò, come precedentemente rilevato, non impedisce
agli altri Stati parte agli accordi di Schengen di autorizzare l'entrata dell'in-
teressato sul loro territorio per motivi seri, o di emanare nei suoi confronti
un visto con validità territoriale limitata (cfr. consid. 3.2 supra).
10.
Ne discende che la SEM con la decisione del 31 marzo 2015 non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l’autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per
questi motivi il ricorso va respinto.
11.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.– che seguono la soccombenza sono poste
a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola-
mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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12.
Visto l'esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 18
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1'200.– sono poste a carico del ricorrente e sono
prelevate sull'anticipo dello stesso importo versato in data 7 maggio 2015.
3.
Non sono assegnate spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: