B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-2518/2016
Sen t en z a d e l 1 2 magg i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.
F-2518/2016
Pagina 2
Fatti:
A.
Il 17 gennaio 2016 A._______, cittadino pachistano nato il (…), ha chiesto
all'Ambasciata di Svizzera ad Islamabad il rilascio di un visto Schengen
della durata di 19 giorni per poter rendere visita alla moglie, B._______,
cittadina elvetica, ed alla figlia, entrambe residenti a C._______.
B.
Con decisione notificata il 28 febbraio 2016 la summenzionata rappresen-
tanza svizzera ha rifiutato il rilascio del visto richiesto dall’interessato me-
diante il modulo standard Schengen.
C.
In data 15 febbraio 2016 A._______ ha inoltrato opposizione alla Segrete-
ria di Stato della migrazione (SEM) contro la citata decisione della rappre-
sentanza svizzera in Pakistan ed ha versato l’anticipo spese richiesto.
Nella sua opposizione l’interessato ha sostenuto che lo scopo principale
del viaggio era quello di potere incontrare e passare un po’ di tempo con la
moglie e la figlia, nata il (…). A._______ ha altresì affermato che il matri-
monio con B._______, celebrato ad D._______ in data (…), sarebbe in
fase di registrazione presso le competenti autorità elvetiche. L’opponente
ha infine indicato che la sua situazione economica e lavorativa sarebbe
prospera e che non avrebbe nessuna intenzione di restare in Svizzera oltre
la validità del visto.
D.
L'autorità inferiore ha respinto l'opposizione presentata dall’interessato con
decisione del 2 marzo 2016. La SEM ha considerato che la partenza dallo
spazio Schengen del richiedente al termine della validità del visto non sa-
rebbe garantita tenuto conto in particolare della sua situazione personale
e di quella socioeconomica del suo paese d’origine. L’autorità di prime cure
ha in particolare rilevato come il matrimonio del ricorrente non sia ancora
stato riconosciuto in Svizzera e che durante il soggiorno in questo paese
egli alloggerebbe in un albergo e non presso la moglie. La SEM ha inoltre
relativizzato le argomentazioni sollevate da A._______ in merito alla sua
situazione professionale, vista le disparità economiche tra il Pakistan e la
Svizzera. L’autorità inferiore ha infine considerato che i visti ottenuti in pas-
sato dal ricorrente non consentono una differente valutazione della fatti-
specie.
F-2518/2016
Pagina 3
E.
L’interessato è insorto avverso la decisione della SEM del 2 marzo 2016
mediante ricorso del 21 aprile 2016 (data del plico raccomandato: 22 apri-
le 2016) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribu-
nale). A._______ ha contestato le motivazioni addotte dalla SEM, sottoli-
neando innanzitutto che durante il suo soggiorno in Svizzera avrebbe al-
loggiato in un albergo e non con la moglie poiché quest’ultima vive con i
genitori. Il ricorrente ha in seguito esposto in dettaglio la sua situazione
finanziaria, che si rivelerebbe agiata anche per i canoni elvetici. Egli ha
infine ricordato di avere vissuto per tre anni a Cipro, paese dell’area Schen-
gen, ed ha asserito che se avesse veramente voluto trasferirsi in un paese
europeo lo avrebbe già potuto fare.
F.
Con osservazioni del 18 luglio 2018 la SEM si è riconfermata nella propria
decisione ed ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso in tutte le sue
conclusioni.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – pos-
sono essere impugnate dinanzi al Tribunale, il quale statuisce in via defini-
tiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti, la procedura di-
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______ ha diritto di
ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA), ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei
termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
F-2518/2016
Pagina 4
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al
momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio
del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo
2002, FF 2002 3327, pag. 3351 [di seguito: Messaggio LStr]). Non potendo
accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per
un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le auto-
rità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione
restrittiva (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2; sentenze del TAF C-1450/2013
del 23 ottobre 2013 consid. 3; C-4852/2011 del 20 marzo 2013 consid. 3).
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata
in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Svizzera, come gli altri Stati,
non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territo-
rio. Questa decisione viene presa dalla Confederazione autonomamente
in accordo con il diritto internazionale pubblico (Messaggio LStr, FF 2002
3327, pag. 3390; DTF 135 II 1 consid. 1.1; DTAF 2009/27 consid. 3; 2014/1
consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schengen, ri-
presa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione a
Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato, la
regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello spa-
zio Schengen e del rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli Stati fir-
matari a rifiutare l'entrata e il rilascio di un visto qualora le condizioni previ-
ste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per statuire sulla
domanda di visto conclude all'adempimento da parte del richiedente delle
condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo di rifiuto, il visto
deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo esame l'autorità
dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di conseguenza, come il
Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giurisprudenza, la norma-
tiva di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata nello spazio Schen-
gen né un diritto al rilascio di un visto.
3.2 Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'ap-
plicazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esi-
ste un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte
F-2518/2016
Pagina 5
di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'appli-
cazione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza,
prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di sco-
starsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi
riferimenti).
4.
4.1 Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale con-
cernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera, per
quanto gli Accordi di associazione alla normativa Schengen non prevedano
disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr [RS 142.20]).
4.2 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno
non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'entrata
e il rilascio del visto del 22 ottobre 2008 (OEV, RS 142.204), nel suo tenore
del 4 maggio 2016, in vigore dal 16 maggio 2016, rinvia all’art. 6 del rego-
lamento (UE) n. 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di at-
traversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52). Le condizioni d'entrata
così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5
LStr.
4.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viag-
gio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un
visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di sog-
giorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c, nonché art. 14 par. 1
lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti
[codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inoltre,
non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS)
ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per
l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni inter-
nazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutata in
modo particolare la volontà dei richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima
della scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 codice dei visti; art. 5 cpv. 2
LStr).
4.4 La pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 LStr, ed in particolare a
proposito della garanzia di rimpatrio prevista all'art. 5 cpv. 2 LStr, possono
F-2518/2016
Pagina 6
essere applicate alla presente fattispecie (in merito ai dettagli di tale pro-
blematica, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
5.
Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio Schen-
gen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile conce-
dere un visto con validità territoriale limitata (in seguito VTL). Lo Stato
membro interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo
ritiene giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di
obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a
codice dei visti e art. 6 par. 5 lett. c codice frontiere Schengen).
6.
In qualità di paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il
regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del
21 marzo 2001), il cui art. 1 par. 1 prescrive che i cittadini dei paesi terzi
che figurano nell'allegato I al medesimo regolamento devono essere in
possesso di un visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli
Stati Schengen. In proposito, essendo il Pakistan contemplato nel sopraci-
tato allegato I, il ricorrente, quale cittadino di detto paese, soggiace all'ob-
bligo di visto.
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del
soggiorno previsto risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudi-
care un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo
certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle sup-
posizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie ed i dati
concreti, che risultano dalla situazione generale del paese d'origine del ri-
chiedente.
7.2 Il Pakistan è un paese contraddistinto da condizioni politiche e socioe-
conomiche difficili. La sua economia, pur presentando notevoli potenzialità
dovute alla struttura demografica ed alla particolare posizione geografica,
è piuttosto debole. Detta situazione è principalmente dovuta all’instabile
contesto politico, ad una diffusa corruzione, all’insufficiente approvvigiona-
mento energetico ed a problemi in ambito della sicurezza, in particolare il
tasso di criminalità permane alto ed è sempre presente il rischio di atti ter-
roristici da parte di gruppi di talebani o di altre organizzazioni terroristiche,
non solo in zone di conflitto, ma anche nelle grandi città quali Karachi, La-
hore o Rawalpindi, come pure il pericolo di violenze motivate da conflitti
F-2518/2016
Pagina 7
politici o religiosi (fonte: sito web del ministero degli esteri della Repubblica
Federale di Germania [Auswärtiges Amt] > Aus-
sen- und Europapolitik > Länderinformationen > Pakistan > Wirtschaft / In-
nenpolitik [aggiornati nel dicembre 2016] / Reise- und Sicherheitshinweise
[aggiornato il 17 febbraio 2017], siti consultati nel maggio 2017).
7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioecono-
mica in Pakistan, nonché delle importanti differenze tra detto paese e la
Svizzera, la valutazione della SEM non può limitarsi unicamente a questi
fattori per determinare se sussista il rischio di un'uscita non conforme ai
termini prestabiliti. Trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla si-
tuazione generale del paese d'origine porterebbe ad una valutazione dei
fatti eccessivamente generalizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme
delle circostanze del caso concreto; in particolare le situazioni familiare,
sociale o scolastica, così come l’esistenza di obblighi particolari possono
costituire elementi di una prognosi favorevole in vista di una partenza re-
golare dalla Svizzera (cfr. DTAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 8).
Al contrario in assenza di tali indizi il rischio di aggiramento delle regole di
diritto degli stranieri può essere considerato elevato.
8.
8.1 Per quanto riguarda i legami esistenti nel paese d'origine, dagli atti di
causa si evince che il ricorrente vive a D._______, città in cui dirige
un’azienda attiva nel settore della tecnologia finanziaria. Grazie a quest’at-
tività A._______ afferma di percepire una remunerazione mensile media di
circa fr. 20'000.–, egli ha altresì precisato di possedere due lussuose auto-
mobili di fabbricazione tedesca, il cui prezzo in Pakistan sarebbe doppio
rispetto a quello praticato in Svizzera. I documenti prodotti dal ricorrente in
merito alla sua situazione finanziaria non consentono di verificare l’importo
indicato in merito al suo salario. Nondimeno vi figura un estratto bancario
concernente un conto intestato alla società da egli diretta, dal quale cui si
evince che nel periodo compreso tra il 1° novembre 2015 ed il
20 aprile 2016 vi sono stati accrediti in favore della citata azienda pari a
PKR 15'258'803.59 (equivalenti a fr. 142'995.– al cambio del 3 mag-
gio 2017 [cfr. il sito internet: ]) ed addebiti dell’ammontare
di PKR 14'249'200.80 (pari a fr. 133’534.–).
Gli ulteriori allegati al ricorso permettono di stabilire che il ricorrente sembra
effettivamente trovarsi ai vertici della società E._______ e godere di una
situazione finanziaria solida.
F-2518/2016
Pagina 8
8.2 Dall’istruttoria è inoltre emerso che la moglie B._______, cittadina el-
vetica (al proposito occorre nondimeno ricordare che, dai documenti agli
atti, il matrimonio del ricorrente non è ancora stato riconosciuto dalle auto-
rità della Confederazione), vive in Svizzera unitamente alla figlia che la
coppia ha avuto il (…).
8.3 Il Tribunale considera che, vista la situazione professionale agiata, e
nonostante la presenza in questo paese di B._______ e della figlia, il ri-
schio che A._______ intenda prolungare la sua permanenza nell’area
Schengen, a fianco delle familiari residenti in Ticino, possa essere consi-
derato basso. Il ricorrente ha infatti già soggiornato in paesi dello spazio
Schengen (cfr. lett. E. supra), senza che la situazione socioeconomica del
Pakistan, la presenza di parenti o altri motivi gli abbiano impedito di fare
ritorno in patria conformemente alle condizioni stabilite nei visti concessi.
8.4 Lo scopo del viaggio, nonché la sua durata – prevista per 19 giorni –
sembrano essere compatibili con le affermazioni del richiedente, il quale
ha dichiarato di non avere intenzione di rimanere in Svizzera o in Europa
al termine della validità dell’eventuale visto, in quanto il centro dei suoi in-
teressi si trova a D._______.
8.5 Ne discende che, alla luce degli elementi poc’anzi esposti, i dubbi in
merito al rientro in Pakistan di A._______ formulati dall’autorità inferiore
con la decisione impugnata risultano infondati, di conseguenza quest’ul-
tima non è conforme al diritto. L’interesse privato dell’insorgente a recarsi
in Svizzera per rendere visita alla moglie ed alla figlia prevale sull’interesse
pubblico di rifiutare la concessione del visto sollecitato, viste le garanzie
fornite in merito all’uscita dallo spazio Schengen entro il termine fissato.
9.
Il ricorso del 21 aprile 2016 deve di conseguenza essere accolto. La deci-
sione del 2 marzo 2016 è annullata e gli atti di causa sono ritornati alla
SEM affinché determini se l’interessato adempie alle condizioni d’entrata
poste dal codice frontiere Schengen o se è d’uopo porlo al beneficio di un
VTL in applicazione dell’art. 2 cpv. 4 OEV.
10.
Considerato l’esito della procedura non si prelevano spese processuali e
l’anticipo versato in data 27 maggio 2016 è restituito al ricorrente. Nessuna
spesa è posta a carico dell’autorità inferiore (art. 63 cpv. 2 PA).
F-2518/2016
Pagina 9
11.
In merito alla questione a sapere se nella fattispecie debbano essere as-
segnate delle ripetibili il Tribunale risponde in maniera negativa, poiché
A._______ ha agito senza l’assistenza di un avvocato o di un mandatario
professionale (cfr. in particolare DTF 134 I 184 consid. 6.3 e 133 III 439
consid. 4), inoltre le spese supportate dall’interessato appaiono modeste
(art. 7 cpv. 4 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
F-2518/2016
Pagina 10
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all’autorità inferiore per un nuovo esame ed
una nuova decisione nel senso dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 600.– versato in data
27 maggio 2016 è restituito al ricorrente.
4.
Non sono assegnate spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata; allegato: formulario «indirizzo per il
pagamento»)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: