B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-2522/2017
Sen t en z a d e l 2 5 g e nn a i o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Marianne Teuscher, Fulvio Haefeli,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
senza recapito in Svizzera,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.
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Fatti:
A.
Dopo avere preventivamente contatto con l’Ambasciata elvetica a Teheran
(Iran) nel corso del mese di dicembre 2016, in data 14 febbraio 2017
A._______ e B._______, cittadini iraniani nati rispettivamente il (…) ed il
(…), unitamente alla figlia C._______, anch’essa cittadina iraniana, nata il
(…), hanno sollecitato il rilascio di un visto umanitario presso la citata rap-
presentanza elvetica per recarsi in Svizzera.
B.
Con decisione del medesimo giorno l’Ambasciata di Svizzera a Teheran ha
rifiutato il rilascio del visto richiesto dagli interessati mediante il modulo
standard Schengen.
C.
Il 22 febbraio 2017 i richiedenti hanno inoltrato opposizione contro la deci-
sione di cui sopra della rappresentanza svizzera a Teheran all’indirizzo
della medesima (data di ricezione: 28 febbraio 2017), la quale in data
1° marzo 2017 l’ha trasmessa alla Segreteria di Stato della migrazione
(SEM). Nella loro opposizione A._______, B._______ e C._______ hanno
contestato l’argomentazione dell’Ambasciata secondo cui non vi sarebbe
l’intenzione di lasciare la Svizzera allo scadere dell’autorizzazione d’en-
trata Schengen ed hanno ribadito le motivazioni già avanzate nella loro
richiesta di rilascio del visto. Gli interessati hanno in particolare sostenuto
che A._______ si è convertito al cristianesimo da cinque anni, ciò che lo
espone al rischio di una pesante condanna e di persecuzioni da parte delle
autorità iraniane, anche in ragione dei contatti intrattenuti con associazioni
cristiane. Inoltre egli sarebbe stato interrogato più volte e posto sotto os-
servazione da parte dei servizi di sicurezza a seguito delle proteste del
2009 che egli avrebbe ripreso con il suo telefono cellulare.
D.
In data 6 aprile 2017 la SEM ha respinto la citata opposizione. L’autorità
inferiore ha osservato che la rappresentanza elvetica a Teheran nel suo
rifiuto di concedere il visto richiesto ha indicato come motivazione l’assenza
di garanzie in merito alla partenza dallo spazio Schengen dei richiedenti al
termine della validità del visto, mentre in una nota trasmessa alla stessa
SEM il 1° marzo 2017 ha altresì precisato che si trattava di una richiesta di
visto per motivi umanitari, come peraltro risulta dalla richiesta degli interes-
sati. A questo proposito l’autorità federale ha ritenuto che le argomentazioni
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avanzate da A._______ non le permettono di accogliere l’opposizione, in
quanto il cristianesimo è una religione ufficiale e riconosciuta in Iran e seb-
bene a volte gli adepti di tale credo subiscano soprusi ed angherie, non si
può considerare che le persone convertite subiscano minacce alla vita o
all’integrità fisica. La SEM non ha negato l’esistenza di condizioni di vita
difficili per i richiedenti a seguito della conversione, ma ha nondimeno con-
siderato che non è stato dimostrato alcun pericolo concreto o imminente,
ragione per la quale è a giusto titolo che l’Ambasciata di Svizzera a Teheran
ha rifiutato la concessione dei visti postulati.
E.
A._______, B._______ e C._______ sono insorti avverso la decisione
della SEM del 6 aprile 2017 mediante ricorso datato 29 aprile 2017 (data
di entrata: 2 maggio 2017) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: Tribunale), postulandone l’annullamento e la conseguente autoriz-
zazione ad entrare in Svizzera. Essi hanno ribadito come un tale visto do-
vrebbe essere concesso in ragione della conversione di A._______ e delle
conseguenze sulla sua persona che ciò può comportare, circostanza pe-
raltro evocata anche nella decisione impugnata. I ricorrenti hanno inoltre
sostenuto di avere dimostrato il pericolo in cui essi si trovano, poiché –
come d’altronde spiegato nelle precedenti prese di posizione – la questione
non si limita alla sola conversione, bensì anche al timore da parte delle
autorità iraniane che essi intrattengano contatti con entità estere per favo-
rire un cambiamento di regime in patria; a mente dei ricorrenti l’autorità
inferiore avrebbe completamente omesso di considerare questo impor-
tante fatto.
A._______ ha in seguito spiegato di frequentare settimanalmente dei corsi
di violino presso un insegnante di religione cristiana che vive in un’altra
città. Il ricorrente ha sostenuto di essere stato accusato da parte della po-
lizia di avere organizzato riunioni di correligionari presso il domicilio del ci-
tato insegnante e di temere di essere pedinato e sottoposto ad intercetta-
zioni delle sue comunicazioni da parte delle autorità.
È stato inoltre evocato un episodio in cui B._______ durante un viaggio in
automobile aveva tolto il velo, che in Iran le donne sono tenute ad indos-
sare, dal proprio capo e pertanto la polizia aveva fermato i ricorrenti, tenuto
in custodia il veicolo per un mese ed obbligato gli interessati a pagare
un’ammenda.
I ricorrenti hanno successivamente espresso il loro sentimento di minaccia
da parte delle autorità iraniane, sostenendo che non sia necessaria una
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condanna ad una pena detentiva per dimostrare l’esistenza di un pericolo
atto a giustificare la concessione di una protezione da parte della Confe-
derazione.
F.
Preso atto del ricorso, con ordinanza del 10 maggio 2017 il Tribunale ha
ingiunto agli interessati di designare un recapito in Svizzera ai sensi
dell’art. 11b PA. A._______, B._______ e C._______ non hanno ottempe-
rato a tale richiesta ed i successivi atti istruttori sono pertanto stati notificati
mediante pubblicazione sul Foglio Federale in ossequio all’art. 36 lett. b
PA.
G.
Il 18 ed il 27 luglio 2017 i ricorrenti hanno chiesto, tramite messaggi di posta
elettronica, al Tribunale un aggiornamento in merito alla vertenza.
H.
Con decisione incidentale del 27 luglio 2017 lo scrivente Tribunale ha chie-
sto ad A._______, B._______ e C._______ di versare, entro un termine di
30 giorni dalla notificazione mediante pubblicazione sul Foglio Federale,
un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, con comminato-
ria di inammissibilità del ricorso in caso di mancato, parziale o tardivo pa-
gamento. I ricorrenti hanno tempestivamente adempiuto a detta richiesta.
I.
In data 14 settembre 2017 la SEM si è riconfermata nella decisione impu-
gnata, considerando che i ricorrenti non hanno addotto argomentazioni che
le permettono di modificare l’apprezzamento della fattispecie. L’autorità fe-
derale intimata ha in tal senso precisato che il caso della famiglia
A._______ è stato oggetto di un’attenta analisi individualizzata e che la loro
vita non può essere definita direttamente, seriamente e concretamente mi-
nacciata in Iran, nonostante la conversione al cristianesimo di A._______.
J.
Gli insorgenti non hanno dato seguito all’invito a presentare un atto di re-
plica emanato dal Tribunale il 21 settembre 2017.
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'ammi-
nistrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere
impugnate dinanzi al Tribunale, che statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2
LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______, B._______ e C._______ hanno diritto di ricorrere (art. 48
cpv. 1 PA), ed il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti
dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata
in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri
Stati, non è di principio tenuta ad autorizzare l'entrata di stranieri sul suo
territorio. Tale decisione viene presa dalla Confederazione Elvetica auto-
nomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF
2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schen-
gen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione
a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato,
la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello
spazio Schengen e per il rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli
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Stati firmatari a rifiutare l'entrata ed il rilascio di un visto qualora le condi-
zioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per
statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del ri-
chiedente delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo
di rifiuto, il visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo
esame l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di con-
seguenza, come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giuri-
sprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata
nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto (cfr. ibidem).
Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'appli-
cazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste
un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applica-
zione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza,
prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di sco-
starsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi
riferimenti).
4.
4.1 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata e
sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli accordi di
associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allegato 1 numero 1
alla LStr (RS 142.20), non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4
e 5 LStr).
4.2 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno
non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008
concernente l'entrata ed il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), nel suo
tenore del 4 maggio 2016, in vigore dal 16 maggio 2016, rinvia all’art. 6 del
regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di at-
traversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52). Le condizioni d'entrata
così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5
LStr.
4.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viag-
gio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un
visto valido (art. 6 par. 1 lett. a e b codice frontiere Schengen), nonché
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giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finan-
ziari sufficienti (art. 6 par. 1 lett. c codice frontiere Schengen, nonché art. 14
par. 1 lett. a-c del regolamento [CE] N. 810/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei
visti [codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inol-
tre, non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen
(SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia
per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri (art. 6 cpv. 1 lett. d ed e codice
frontiere Schengen). Infine, sarà valutata in modo particolare la volontà dei
richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima della scadenza del visto ri-
chiesto (art. 21 par. 1 codice dei visti; art. 5 cpv. 2 LStr).
4.4 Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen
non sono adempiute uno Stato membro può, a titolo eccezionale, rilasciare
un visto con validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse
nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12
cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti ed art. 6 par. 5 lett. c codice
frontiere Schengen).
4.5 Con la modifica urgente della LAsi (RS 142.31) del 28 settembre 2012,
il legislatore ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande
di asilo presso le ambasciate svizzere all’estero (cfr. art. 20 vLAsi, RU 1999
2262). L’abrogazione di tale disposizione, avvenuta il 29 settembre 2012,
ha reso necessaria la possibilità di accordare la protezione della Svizzera
alle persone direttamente e gravemente minacciate che si trovano all'e-
stero. Per questo motivo è stato modificato l’art. 2 cpv. 4 OEV, che concre-
tizza l'art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti e l’art. 6 par. 5 lett. c codice fron-
tiere Schengen, grazie al quale il Dipartimento federale degli affari esteri
(DFAE) e la SEM possono, in determinati casi, accordare un visto d'entrata
in Svizzera per motivi umanitari, derogando alle condizioni generali previ-
ste dalla normativa di Schengen concernenti il rilascio dei visti. La persona
che entra in Svizzera in virtù di un visto umanitario deve depositare una
domanda di asilo in Svizzera. Se ciò non avviene, essa dovrà lasciare il
territorio della Confederazione dopo un soggiorno di tre mesi.
4.6 Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può
ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente,
seriamente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di pro-
venienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di parti-
colare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, da
qui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere
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il caso per esempio in situazioni di conflitto armato estremamente gravi,
situazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire ad una minaccia
personale reale ed imminente. La domanda di visto va esaminata con cura
tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della
situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo
esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interes-
sato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è
più minacciato (cfr. DTAF 2015/5 consid. 4.1.3).
4.7 Le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio del visto
sono pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle domande di
asilo dall'estero (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la mo-
difica della legge sull'asilo del 26 maggio 2010 , FF 2010 3889, pagg. 3923-
3924; Istruzione della SEM n. 322.126 del 25 febbraio 2014 relativa alle
domande di visto per motivi umanitari [di seguito: Istruzione visto umanita-
rio]).
4.8 Va altresì considerato che in data 7 marzo 2017 la CGUE ha emanato
una sentenza concernente i visti con territorialità limitata (VTL) nella quale
ha ritenuto che l’art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti non è applicabile ai casi
in cui una persona proveniente da uno Stato terzo intenda richiedere un
visto con territorialità limitata – la cui durata è in principio limitata – con lo
scopo di depositare una domanda di protezione internazionale nel paese
che emanerebbe il visto. La CGUE ha invece osservato che in simili casi è
unicamente applicabile il diritto interno dello Stato membro implicato (cfr.
sentenza della CGUE del 7 marzo 2017 C-638/16 PPU, X e X contro Stato
belga).
4.9 Il Tribunale ritiene nondimeno che la giurisprudenza europea appena
citata non impedisce alla Svizzera di continuare ad applicare la prassi in
materia di visti con territorialità limitata per motivi umanitari sviluppata in
funzione dell’art. 2 cpv. 4 OEV. La CGUE ha in effetti stabilito che spetta
ad ogni Stato Schengen determinare sulla base del proprio diritto interno i
criteri per il rilascio di un tale visto per le persone che intendono chiedere
protezione. Da questo punto di vista, e fino al probabile adattamento del
quadro giuridico, gli art. 5 e 6 LStr, nonché l’OEV costituiscono delle basi
legali sufficienti affinché sia possibile procedere ad un esame delle condi-
zioni d’entrata in Svizzera per i cittadini di Stati terzi che hanno sollecitato
un visto presso una rappresentanza elvetica a causa del loro bisogno di
protezione ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei
rifugiati (RS 0.142.30), e di conseguenza permettergli di soggiornare in
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questo paese per il tempo necessario ad esaminare la loro domanda di
asilo.
5.
5.1 A._______, B._______ e C._______ sono di nazionalità iraniana, di
conseguenza al fine di potere entrare in Svizzera necessitano dell’otteni-
mento di un visto (cfr. art. 4 OEV; nonché il regolamento [CE] N. 539/2001
del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui
cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento
delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da
tale obbligo [GU L 81 del 21 marzo 2001, pagg. 1-7]).
5.2 Nella fattispecie l’autorità inferiore ha giustamente rinunciato ad analiz-
zare se i ricorrenti potessero postulare la concessione di un visto Schengen
di tipo C, avendo gli stessi e la rappresentanza elvetica a Teheran indicato
chiaramente che la domanda oggetto del procedimento concerneva un vi-
sto di tipo umanitario. Di conseguenza qui di seguito verrà analizzato se
sono dati i presupposti per la concessione di un VTL ai sensi dell’art. 2
cpv. 4 OEV e sulla base dell’Istruzione visto umanitario.
5.3 Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale non è vincolato dalle istru-
zioni emesse dalla SEM. Tuttavia, senza un valido motivo non dovrebbe
scostarsene in quanto queste istruzioni garantiscono soprattutto la parità
di trattamento e permettono un'interpretazione adeguata al caso di specie
delle norme giuridiche applicabili (cfr. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit
administratif, Vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 427-430).
5.4 Lo scrivente Tribunale ritiene per i motivi che seguono che, come ret-
tamente rilevato dall'autorità inferiore nel provvedimento querelato, gli in-
teressati non si trovano in una situazione di particolare emergenza che
rende indispensabile l'intervento delle autorità elvetiche.
5.5 Nella richiesta tendente all’ottenimento di un visto (cfr. incarto Simic,
pagg. 3-4) A._______ ha affermato di essersi convertito al cristianesimo
cinque anni orsono, e conscio dei rischi che una tale scelta religiosa può
comportare in Iran, ha cercato di nasconderla. Tuttavia a causa di alcuni
scambi di messaggi di posta elettronica con entità cristiane, egli sarebbe
più volte stato contattato dalle autorità iraniane per dei chiarimenti al pro-
posito, e teme pertanto di venire incarcerato per un lungo periodo e di su-
bire persecuzioni qualora emergessero questioni di natura politica, in ag-
giunta alla problematica della sua conversione. Detti propositi sono stati
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riconfermati anche nelle successive prese di posizione dinanzi all’Amba-
sciata di Svizzera a Teheran ed alla SEM, uniti all’affermazione secondo le
quali le forze dell’ordine della Repubblica Islamica dell’Iran lo avrebbero
interrogato nell’ambito delle manifestazioni tenutesi a seguito delle elezioni
presidenziali del 2009, in quanto con il suo telefonino avrebbe filmato detti
raduni di protesta (cfr. incarto Simic, pagg. 5 e 39), ed all’asserzione se-
condo cui egli sarebbe oggetto di pedinamenti e sorveglianza delle comu-
nicazioni da parte delle autorità iraniane.
5.6 A fronte di queste allegazioni il Tribunale considera che i ricorrenti non
hanno invero dimostrato l’esistenza di minacce dirette serie e concrete per
la loro incolumità. Al contrario A._______ ha sollevato unicamente generici
riferimenti ad un potenziale rischio di persecuzioni a causa della sua con-
versione al cristianesimo, peraltro avvenuta ormai diversi anni orsono,
senza che vi siano state conseguenze gravi. Nel corso del presente proce-
dimento ed in quello dinanzi alla SEM, i ricorrenti non hanno fornito alcun
elemento concreto a sostegno degli asseriti rischi per la loro integrità fisica.
5.7 Occorre inoltre osservare che la considerazione espressa dall’autorità
inferiore nella decisione impugnata, secondo la quale non si può affermare
che la conversione al cristianesimo di cittadini iraniani implichi l’esistenza
di minacce per le persone interessate, sebbene sia possibile che esse pos-
sano essere oggetto di soprusi ed angherie, non può essere biasimata. In
una recente sentenza la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che
il ritorno in Iran di cittadini provenienti da questo paese che si sono conver-
titi al cristianesimo è possibile, poiché non sussiste il rischio di trattamenti
degradanti, qualora essi non esercitino la loro fede in maniera vistosa e
pubblica e di conseguenza non vengano percepiti dalle autorità del paese
di origine come una minaccia (cfr. sentenza della CorteEDU A. contro Sviz-
zera del 19 dicembre 2017, 60342/16, n. 44). A mente del Tribunale il caso
dei ricorrenti rientra in questa categoria, in quanto per stessa ammissione
di A._______, egli esercita la sua fede in maniera discreta da ormai diversi
anni (cfr. consid. 5.5 supra). Sebbene secondo le sue allegazioni le autorità
iraniane sembrano essere venute a conoscenza della sua conversione,
non si può affermare che sussista un rischio diretto e concreto di persecu-
zioni. In questo senso va considerato come non risulta che A._______ sia
ritenuto nel suo paese come una minaccia da parte delle forze dell’ordine,
dato che non sono state intraprese misure nei suoi confronti a seguito degli
episodi del 2009 da egli citati e successivamente rispetto alle domande
poste in relazione ai corsi di violino frequentati presso un maestro cristiano
in un’altra città, nonché a seguito degli scambi di posta elettronica menzio-
nati con entità cristiane.
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5.8 In sintesi sebbene la conversione al cristianesimo della famiglia
A._______ possa non essere ben accettata dalle autorità iraniane, non vi
sono elementi o indizi concreti per potere concludere che essi si trovano in
un contesto tale da rendere indispensabile l’intervento delle autorità elveti-
che.
6.
Pertanto, alla luce di quanto precede, l'istanza inferiore ha rettamente rite-
nuto che gli interessati non si trovano in una situazione di pericolo concreta
giustificante la concessione di un visto per motivi umanitari, il ricorso non
merita tutela e la decisione impugnata deve essere confermata.
7.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 600.–, che seguono
la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 600.– sono poste a carico dei ricorrenti e sono
prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato il 15 agosto 2017.
3.
Comunicazione a:
– ricorrenti (notificazione tramite pubblicazione sul Foglio Federale in
applicazione dell’art. 36 lett. b PA)
– autorità inferiore (n. di rif. […], […] e […], incarti di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: