B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-2755/2016
Sen t en z a d e l 2 1 ma r z o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Marilisa Scilanga,
Studio legale Francesco Hurle,
Via Luganetto 2, casella postale 364,
6962 Viganello,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, è nato in data (…) a B._______ (Italia), poco
dopo la nascita si è trasferito in Svizzera insieme alla madre al fine di rag-
giungere il padre, impiegato in questo paese. Nel (…) sono nati il fratello e
la sorella dall’interessato. La famiglia, ad eccezione del padre, si è ritrasfe-
rita in Italia nel 1978, per poi successivamente fare ritorno in Ticino. Il
18 febbraio 1984 A._______ è stato posto al beneficio di un permesso di
domicilio.
B.
Dalla relazione intrattenuta con una connazionale sono nati due figli, rispet-
tivamente nel (…) e nel (…), i quali risiedono in Ticino.
C.
Tra il 1994 ed il 1998 l’interessato ha vissuto nuovamente in Italia, prima di
fare rientro in Ticino. In data 11 gennaio 2001 A._______ ha contratto ma-
trimonio con C._______ a D._______. Da quest’unione è nato un figlio nel
(…). I coniugi sono ufficialmente separati dal 2009. Nel frattempo
A._______ ha iniziato una relazione sentimentale con E._______, da cui
nel (…) è nato un altro bimbo.
D.
In data 17 giugno 2009 il Tribunale di Como ha condannato l’interessato
ad una pena detentiva di un anno ed otto mesi, sospesa condizionalmente,
nonché ad una multa di EUR 600.– per il reato di truffa continuata in con-
corso.
E.
Il 12 aprile 2013 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto
A._______ colpevole del reato di ripetuta truffa ai danni di un casinò per
atti perpetrati nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2008 ed il 24 feb-
braio 2009, nonché tra il 7 ottobre 2009 ed il 17 dicembre 2009. L’autorità
penale gli ha pertanto inflitto una pena privativa della libertà della durata di
21 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni.
F.
A seguito di queste vicende giudiziarie il 18 dicembre 2014 il Dipartimento
delle istituzioni, Sezione della popolazione del Canton Ticino (SPOP) ha
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revocato all’interessato il permesso di dimora UE/AELS a suo tempo con-
cesso e gli ha fissato un termine scadente il 15 febbraio 2015 per lasciare
la Svizzera. A._______ è insorto contro detta decisione dipartimentale me-
diante ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, il quale lo ha respinto in data
25 agosto 2015.
G.
Dopo avere concesso all’interessato la possibilità di esprimersi, facoltà di
cui quest’ultimo ha fatto uso in data 1° ottobre 2015, il 19 aprile 2016 la
Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emanato nei suoi confronti
una decisione di divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della du-
rata di tre anni, ovvero fino al 18 aprile 2019. L'autorità federale ha motivato
la misura di allontanamento in virtù della violazione e dell’esposizione a
pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici che i comportamenti delittuosi
tenuti in Svizzera, ma anche in Italia, comportano. Essi sono a mente della
SEM sufficientemente gravi ed attuali, viste le modalità ed il rischio di reci-
diva, da giustificare una deroga al principio della libera circolazione delle
persone sancita dall’ALC (RS 0.141.112.681). L’autorità inferiore ha costa-
tato che malgrado la lunga presenza in Svizzera A._______ non ha saputo
adattarsi alle leggi vigenti, ed è per questo motivo che le competenti auto-
rità cantonali hanno revocato il suo permesso di dimora. Sul piano familiare
la SEM ha ritenuto che l’interessato non può prevalersi del diritto al rispetto
della propria vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU, in quanto già
quando si trovava in Svizzera egli non coabitava con la compagna e con il
figlio, i quali potrebbero trasferirsi in Italia, dove già si trova il terzogenito
minorenne dell’interessato. L’autorità di prime cure ha in ogni caso consi-
derato che anche qualora la compagna ed il figlio decidessero di rimanere
in Svizzera, le relazioni con A._______ potrebbero essere mantenute me-
diante dei semplici adattamenti, il che varrebbe anche per quanto riguarda
le relazioni con i figli maggiorenni. La SEM ha infine ritenuto che il rapporto
con la madre malata, la quale necessita del sostegno fisico e psichico da
parte dell’interessato, non permette di fondare un diritto ai sensi dell’art. 8
CEDU a causa dei comportamenti tenuti da A._______ e del fatto che i
fratelli di quest’ultimo, al beneficio di un permesso di domicilio in Svizzera,
possono continuare a prendersi cura della madre.
H.
Agendo per il tramite del proprio patrocinatore, il 23 maggio 2016
A._______ è insorto contro la decisione della SEM del 19 aprile 2016 di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulan-
done l’annullamento e la restituzione dell’effetto sospensivo tolto ad un
eventuale gravame dall’autorità inferiore.
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A sostegno della propria impugnativa il ricorrente ha rimproverato alla SEM
di essersi basata unicamente sui trascorsi penali, senza tuttavia avere ade-
guatamente tenuto in considerazione la situazione concreta, in particolare
i forti legami con il Ticino, in ragione della lunga permanenza e della pre-
senza della compagna, del quartogenito minorenne e dei due figli maggio-
renni.
A._______ ha inoltre sostenuto che la decisione impugnata è da annullare
in quanto il divieto d’entrata non gli consentirebbe di lasciare l’enclave di
D._______ in cui vive. Oltre a ciò l’autorità inferiore avrebbe asetticamente
considerato la condanna inflitta il 12 aprile 2013, omettendo di tenere in
considerazione il fatto che da allora egli si è ravveduto non commettendo
più nessuna infrazione, collaborando con le autorità e procedendo a resti-
tuire il maltolto. Queste circostanze non possono indurre a pensare che
egli rappresenti una minaccia grave ed attuale per l’ordine e la sicurezza
pubblici.
L’insorgente ha infine considerato la decisione avversata come non pro-
porzionale in ragione del mantenimento degli stretti rapporti con la compa-
gna ed il figlio minorenne, del legame di dipendenza con la madre, nonché
a causa degli intensi vincoli con il territorio elvetico, dove egli ha vissuto la
maggior parte della propria esistenza.
I.
Dopo avere sentito le parti, in data 13 giugno 2016 il Tribunale ha emanato
una decisione incidentale mediante la quale ha restituito al ricorso interpo-
sto l’effetto sospensivo tolto dall’autorità inferiore. Nel contempo
A._______ è stato invitato a versare un anticipo a copertura delle presunte
spese di procedura. Il ricorrente ha tempestivamente provveduto a saldare
la somma richiesta.
J.
Chiamata ad esprimersi nel merito del gravame del 23 maggio 2016, con
osservazioni del 2 settembre 2016, la SEM si è riconfermata nella deci-
sione impugnata, considerando che le argomentazioni addotte in sede di
ricorso non le permettono di modificare il suo apprezzamento della fatti-
specie.
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese
dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado
inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11
par. 1 e 3 ALC e l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF; cfr. inoltre la sentenza del TF
2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del gra-
vame (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al
momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
Nel gravame del 23 maggio 2016 A._______ ha postulato il richiamo del
procedimento penale a suo carico esperito dinanzi alla Corte delle assise
correzionali di Lugano, dell’incarto presso la SPOP, nonché del dossier re-
lativo al ricorso interposto dinanzi al Consiglio di Stato del Canton Ticino.
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Al proposito il Tribunale ritiene che gli atti dell’autorità inferiore siano suffi-
cienti per potere statuire in merito al divieto d’entrata qui impugnato. L’in-
carto Simic comprende in effetti tutti gli elementi essenziali per l’emana-
zione di una decisione al proposito, integrando gli atti più importanti delle
procedure a cui il ricorrente si è richiamato. La richiesta di assunzione di
prove indicata da A._______ si rivela dunque infondata ed è respinta (cfr.
sentenza del TF 1C_24/2016 del 7 aprile 2016 consid. 2; sentenza del TAF
C-5182/2014 del 17 marzo 2016 consid. 3.5).
4.
4.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l’entrata in Sviz-
zera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento
è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1
lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli
(cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero
che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Sviz-
zera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale
(cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto
o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata
massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga
se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pub-
blici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui compete la decisione può,
per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto
d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67
cpv. 5 LStr).
4.2 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osser-
vare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteg-
gere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle
nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico co-
stituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle
persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'invio-
labilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, sa-
lute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è viola-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono com-
messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle
autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pub-
blico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 con-
cernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).
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Pagina 7
4.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno
e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201) sancisce che
vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato ri-
spetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso
di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato
(lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un
crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o
un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione
(lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo,
se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in
questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza
e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere
emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto
l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussi-
stano più (MARC SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67
LStr, n. marg. 3, pag. 270).
5.
5.1 Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare e nella misura in
cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inoltre
l'ALC.
5.2 Il ricorrente è in casu di nazionalità italiana, di conseguenza nella valu-
tazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni
dell'ALC. La LStr è applicabile solo se detto accordo non contiene disposi-
zioni derogatorie o se la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli
(art. 2 cpv. 2 LStr).
5.3 L’ALC non prevede regole concernenti i divieti d’entrata, di conse-
guenza è applicabile l’art. 67 LStr (cfr. art. 24 dell’ordinanza concernente
l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confe-
derazione Svizzera e l'Unione europea ed i suoi Stati membri nonché gli
Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio del 22 mag-
gio 2002 [OLCP, RS 142.203]). Nondimeno, al fine di non privare la per-
sona al beneficio dell’ALC dei diritti conferiti da detto trattato, l’art. 67 LStr
deve essere interpretato conformemente ai principi sanciti dall’ALC (cfr.
DTF 139 II 121 consid. 5.1).
5.4 In base all'ALC, le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i
cittadini dell'altra parte contraente ed i membri della loro famiglia ai sensi
dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione di una carta
F-2755/2016
Pagina 8
d’identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in relazione con
l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1
allegato I ALC).
5.5 Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del
25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea
ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allon-
tanamento presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di
legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave per
l'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Per «misura» va
inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC e della direttiva 64/221/CEE,
ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto di ingresso e di soggiorno
(DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera circolazione
vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sentenze della CGCE del
27 ottobre 1977 nella causa 30-77 Bouchereau, Racc. 1977 pag. 1999
punti 33-35 e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96 Calfa, Racc. 1999
I-11 punti 23 e 25).
5.6 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inol-
tre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento perso-
nale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1
della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon-
date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esi-
stenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione
di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale con-
danna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che
l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una
minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5
consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF
2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono
procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte-
ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono
necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali.
In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione uni-
camente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esi-
stenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circo-
stanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato
costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176
consid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 del 29 otto-
bre 2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3;
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2C_565/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 no-
vembre 2013 consid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1).
5.7 Inoltre l'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non deve es-
sere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toc-
cata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali.
Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo
per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'impor-
tanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo
rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario proce-
dere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e,
in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così
come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la po-
tenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività
particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla
plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25
consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).
5.8 Ne discende che, affinché un cittadino di uno Stato membro dell'ALC
possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai
sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che egli rappresenti una minac-
cia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici atta a privarlo del
diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 allegato I ALC.
5.9 Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame
deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU
così come il principio della proporzionalità (cfr. DTF 131 II 352 consid. 3.3
e numerosi rinvii).
6.
Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed
a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è
vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità
differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di princi-
pio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed ap-
plicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso
essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della
mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello
stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento
dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai
presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa
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Pagina 10
valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Sviz-
zera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a
conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145
consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del
TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del
16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il
divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le per-
turbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una mi-
sura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002
3327, pag. 3428).
7.
7.1 Nella fattispecie in disamina, la SEM ha pronunciato nei confronti di
A._______ un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata
di tre anni, valido fino al 18 aprile 2019, ritenendo che il ricorrente abbia
gravemente violato e minacciato la sicurezza e l'ordine pubblici, interes-
sando le autorità penali ticinesi per avere commesso ripetutamente il reato
di truffa tra il dicembre 2008 ed il febbraio 2009, nonché tra l’ottobre ed il
dicembre 2009, ciò che ha portato alla condanna pronunciata il 12 aprile
2013 ad una pena detentiva sospesa di 21 mesi. L’autorità inferiore ha inol-
tre preso in considerazione il fatto che nel 2009 il ricorrente era stato con-
dannato in Italia per il medesimo reato.
7.2 Dalle tavole processuali emerge in effetti che per quanto riguarda la
reiterata truffa commessa in Svizzera A._______ aveva, in correità con al-
tre persone, ingannato con astuzia i croupier del Casinò di F._______ pro-
vocando un danno patrimoniale per la citata casa da gioco pari a comples-
sivi fr. 450'068.–. In ragione della gravità dell’agire del ricorrente, ed in par-
ticolare considerata l’alta somma in gioco, come pure il fatto che l’agire
delittuoso si sia protratto per periodi di tempo di più mesi ed in parte in
contemporanea con simili atti criminosi commessi in Italia (cfr. estratto del
casellario giudiziale italiano datato 13 giugno 2014, incarto Simic, pag. 88),
il Tribunale ritiene che l’autorità inferiore non sia censurabile per avere pro-
nunciato il provvedimento di divieto d’entrata avversato, il quale soddisfa
le condizioni che permettono una deroga al principio della libera circola-
zione sancito dall'ALC.
8.
8.1 A questo stadio è dunque necessario esaminare in concreto se la mi-
naccia è ad oggi sempre di attualità, tenendo ben presente che, come si è
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Pagina 11
precedentemente rilevato, l'adozione, o il mantenimento, di un provvedi-
mento di questo tipo non deve essere subordinata alla condizione di stabi-
lita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata com-
metta nuove infrazioni penali, ma nemmeno si deve esigere la totale as-
senza di un rischio di recidiva per rinunciarvi.
8.2 Nel caso in esame si è visto che il ricorrente in Svizzera ha commesso
atti delittuosi in maniera ripetuta tra il 24 dicembre 2008 ed il 24 feb-
braio 2009, nonché tra il 7 ottobre ed il 17 dicembre 2009. In Italia
A._______ ha commesso il medesimo tipo di reato per un imprecisato pe-
riodo, ma almeno fino al 9 aprile 2009. Come rilevato in precedenza, il reato
di ripetuta truffa commesso in Svizzera ha comportato un danno econo-
mico assai rilevante, trattandosi di cifre di diverse centinaia di migliaia di
franchi. Inoltre da una lettura della sentenza penale del 12 aprile 2013 si
evince che l’interessato ha svolto un ruolo centrale di organizzatore della
truffa in questione e non ha esitato anche a ricorrere all’uso di minacce al
fine di assicurarsi la partecipazione di terzi al suo disegno criminale.
8.3 Alla luce dell’insieme di queste circostanze, e nonostante sembri che
nel frattempo il ricorrente si sia astenuto da commettere ulteriori atti penal-
mente reprensibili, il Tribunale ritiene che il rischio di recidiva non possa
essere escluso. Ne discende che la minaccia per l’ordine e la sicurezza
pubblici rappresentata dall’insorgente deve essere ritenuta attuale, ragione
per cui è giustificata l’emanazione di una misura di allontanamento dal ter-
ritorio elvetico.
9.
9.1 Il divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein è quindi confermato
nel suo principio. Resta ora da stabilire se la durata della misura, fissata in
tre anni dall'autorità intimata, sia conforme al principio di proporzionalità e,
procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco,
valutare se sia adeguata alle circostanze del caso concreto.
9.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel-
gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve
sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti-
lizzati (cfr. DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97
consid. 5.2.2).
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9.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio
elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
9.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato all'art. 8
CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare,
nonché al principio di proporzionalità, sottolineando che la decisione
dell'autorità inferiore con la conseguente impossibilità di recarsi in Svizzera
non gli permette coltivare i rapporti familiari con la compagna, con il quarto
figlio minorenne, nonché con il primo ed il secondogenito, entrambi mag-
giorenni.
9.5 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa
disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato
Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I
330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).
Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intratte-
nere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua
famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti
dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, non-
ché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezio-
nalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli
maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (cfr. DTF
129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le
situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di
presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione
di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno
alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. BERT-
SCHI/GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Pri-
vat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita
familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la
concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla
riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura
di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'en-
trata e di presenza temporaneo in uno Stato (PHILIP GRANT, La protection
de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293
e 321).
9.6 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita
dalla norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi
dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile quando
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è prevista dalla legge ed in quanto costituisca una misura che, in una so-
cietà democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pub-
blico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la prote-
zione della salute, della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui
(cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo, in-
combe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in
presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontana-
mento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le
sue relazioni familiari.
9.7 Nel caso in esame occorre osservare che per quanto concerne il rap-
porto con la compagna – fatta eccezione nel caso di circostanze particolari,
che nella presente fattispecie non sono date – non può beneficiare della
protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi
dell’art. 8 CEDU (cfr. sentenza del TF 2C_840/2010 del 2 novembre 2010
consid. 3). Oltre a ciò giova sottolineare che il ricorrente non vive in comu-
nione con E._______ ed il figlio minorenne, abitando questi ultimi a
G._______, mentre invece A._______ risiede a D._______. Dal punto di
vista economico non vi sono indicazioni circa la partecipazione del ricor-
rente alle spese di mantenimento del piccolo H._______. Per questi motivi
il Tribunale ritiene che i rapporti con il quartogenito non raggiungono un’in-
tensità sufficiente affinché l’insorgente possa prevalersi della protezione
conferita dall’art. 8 CEDU. Va di transenna precisato che, vista la vicinanza
tra il luogo di domicilio del figlio ed il confine italiano, i citati legami potranno
senza dubbio continuare ad essere mantenuti adattandone le modalità e
nonostante la presenza del divieto d’entrata qui impugnato.
9.8 Quanto poc’anzi considerato vale anche per ciò che concerne gli altri
tre discendenti dell’interessato. Dagli atti di causa emerge infatti che i primi
due figli sono maggiorenni, essi non convivono con A._______ e nulla in-
dica che vi sia un particolare rapporto di dipendenza verso il padre. Per
quel che concerne invece il terzogenito risulta che quest’ultimo vive in Italia
assieme alla madre.
9.9 In conclusione, da quanto precede si può affermare che la decisione
impugnata non viola l'art. 8 CEDU ed il ricorrente non può fondare alcun
diritto sulla base di tale disposizione.
9.10 Ciò posto, dalle considerazioni che precedono, ne deriva che l’inte-
resse pubblico all’allontanamento di A._______ dalla Svizzera e dal Liech-
tenstein prevale su quello privato di quest’ultimo ad entrarvi. Di conse-
guenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in
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gioco, emerge che il divieto d’entrata di tre anni è adeguato alle circostanze
del caso concreto.
10.
Ne discende che l’autorità inferiore con la decisione del 19 aprile 2016 non
ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l’autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i
fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
11.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.– seguono la soccombenza e sono poste a
carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola-
mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12.
Visto l'esito della procedura non sono assegnate spese ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1'000.– sono poste a carico del ricorrente e sono
prelevate sull'anticipo dello stesso importo versato in data 24 giugno 2016.
3.
Non sono assegnate spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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