B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-2958/2016
Sen t en z a d e l 2 4 o t t o b r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
1. A._______,
2. B._______,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen
concernente C._______ e D._______.
F-2958/2016
Pagina 2
Fatti:
A.
Il 15 febbraio 2016 C._______ e D._______, cittadini siriani nati nel (…) e
nel (…), hanno sollecitato il rilascio di un visto umanitario presso la rappre-
sentanza elvetica a Beirut (Libano) per recarsi in Svizzera, e meglio a
E._______, presso i figli F._______ e G._______.
B.
Con decisione notificata il 29 febbraio 2016 la summenzionata rappresen-
tanza svizzera ha rifiutato il rilascio del visto richiesto dagli interessati me-
diante il modulo standard Schengen.
C.
Il 9 marzo 2016 A._______ e B._______, familiari dei richiedenti, hanno
inoltrato opposizione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) contro
la citata decisione della rappresentanza svizzera a Beirut ed hanno versato
l’anticipo spese richiesto. Gli opponenti hanno presentato un atto unico
concernente sia C._______ e D._______, sia H._______, figlio dei richie-
denti ed anch’esso oggetto di una decisione di rifiuto del rilascio di visto
umanitario da parte della rappresentanza svizzera a Beirut, il cui caso è
stato trattato in un procedimento separato. Nella loro opposizione
A._______ e B._______ hanno innanzitutto sollevato il fatto che
C._______ ha subito un ictus cerebrale, per il quale in patria non vi sono
le cure ed i medicamenti adeguati, vista la situazione di guerra in cui versa
I._______, località in cui risiedono i richiedenti, situata nelle vicinanze di
J._______, e le conseguenti condizioni disastrate dell’apparato medico-sa-
nitario nella regione. Gli opponenti hanno altresì precisato che, vista la si-
tuazione di violenza generalizzata vigente nel governatorato di J._______
in cui vivono C._______ e D._______, i rischi per l’incolumità di questi ul-
timi sarebbero estremamente elevati. Per A._______ e B._______ va an-
che considerata la fede cristiana dei richiedenti che, unita alla presenza
nella citata regione di gruppi armati formati da fondamentalisti islamici,
espone maggiormente C._______ e D._______ al rischio di persecuzioni.
D.
In data 14 aprile 2016 la SEM ha respinto la citata opposizione. L’autorità
inferiore ha considerato che la partenza dallo spazio Schengen dei richie-
denti al termine della validità del visto non sarebbe garantita tenuto conto
in particolare della situazione socioeconomica in cui versa la Siria e visto
che essi non hanno dimostrato di disporre di mezzi finanziari sufficienti. Per
F-2958/2016
Pagina 3
questi motivi la SEM ha ritenuto di non potere autorizzare l’entrata in Sviz-
zera dei richiedenti sulla scorta di un visto Schengen di tipo C. L’autorità
federale ha altresì confermato la decisione della rappresentanza svizzera
di Beirut di rifiutare il rilascio di un visto con territorialità limitata (VTL) per
motivi umanitari, ritenendo che, malgrado la difficile situazione del paese
di origine dei richiedenti e sebbene questi ultimi siano di religione cristiana,
essi non si trovano in una situazione di rigore caratterizzata da un pericolo
diretto, serio e concreto per la loro integrità fisica.
E.
A._______ e B._______ sono insorti avverso la decisione della SEM del
14 aprile 2016 mediante ricorso del 9 maggio 2016 (data del plico racco-
mandato: 11 maggio 2016) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: Tribunale). I ricorrenti hanno innanzitutto precisato di non avere
richiesto il rilascio di un visto Schengen di tipo C, ma di avere unicamente
postulato la concessione di un visto con territorialità limitata per motivi uma-
nitari. Con riferimento al rifiuto di concedere un visto con territorialità limi-
tata per motivi umanitari gli insorgenti hanno lamentato una presunta vio-
lazione del diritto di essere sentiti, vista la mancanza di un esame indivi-
dualizzato del caso di specie da parte della SEM. Quest’ultima non si sa-
rebbe in particolare chinata sulla questione inerente all’impossibilità per
C._______ di avere accesso alle cure di cui necessita. Al contrario la situa-
zione di guerra vigente in Siria implicherebbe l’impossibilità per il richie-
dente di ricevere le cure adeguate, ciò che lo porrebbe in una condizione
di imminente pericolo di morte. I ricorrenti hanno in seguito sottolineato che
lo stato di costante minaccia in cui vivrebbe il figlio H._______, il quale
sarebbe stato ferito in un’esplosione e che le autorità del regime siriano
vorrebbero arruolare nell’esercito regolare, con il conseguente rischio di
perdere la vita in combattimento, si ripercuotono anche sui genitori
C._______ e D._______. Infine, viste le particolarità del caso in esame,
nonché in ragione dei mezzi limitati a disposizione degli interessati, i ricor-
renti hanno postulato l’esenzione dal versamento delle spese processuali
e del relativo anticipo.
F.
Il Tribunale ha accolto quest’ultima richiesta con decisione incidentale del
14 giugno 2016 ed ha invitato l’autorità inferiore ad esprimersi in merito al
ricorso presentato da A._______ e da B._______.
G.
In data 20 giugno 2016 la SEM si è riconfermata nella decisione del
F-2958/2016
Pagina 4
14 aprile 2016, considerando che i ricorrenti non hanno addotto argomen-
tazioni che le permettono di modificare l’apprezzamento della fattispecie.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'ammi-
nistrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere
impugnate dinanzi al Tribunale, il quale statuisce in via definitiva (art. 1
cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ e B._______ hanno diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA), ed
il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è
ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata
in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Confederazione elvetica,
come tutti gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di
stranieri sul suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera auto-
nomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF
F-2958/2016
Pagina 5
2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schen-
gen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione
a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato,
la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello
spazio Schengen e del rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli Stati
firmatari a rifiutare l'entrata e il rilascio di un visto qualora le condizioni pre-
viste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per statuire
sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del richiedente
delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo di rifiuto, il
visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo esame l'au-
torità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di conseguenza,
come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giurisprudenza, la
normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata nello spazio
Schengen né un diritto al rilascio di un visto (cfr. ibidem).
Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'appli-
cazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste
un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applica-
zione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza,
prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di sco-
starsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi
riferimenti).
4.
4.1 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata e
sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli accordi di
associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allegato 1 numero 1
alla LStr (RS 142.20), non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4
e 5 LStr).
4.2 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno
non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'entrata
e il rilascio del visto del 22 ottobre 2008 (OEV, RS 142.204), nel suo tenore
del 4 maggio 2016, in vigore dal 16 maggio 2016, rinvia all’art. 6 del rego-
lamento (UE) n. 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di at-
traversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52). Le condizioni d'entrata
così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5
LStr.
F-2958/2016
Pagina 6
4.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viag-
gio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un
visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di sog-
giorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c, nonché art. 14 par. 1
lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti
[Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inoltre,
non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS)
ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per
l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni inter-
nazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutata in
modo particolare la volontà dei richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima
della scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 Codice dei visti; art. 5 cpv. 2
LStr).
4.4 Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen
non sono adempiute uno Stato membro può, a titolo eccezionale, rilasciare
un visto di validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse
nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12
cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a Codice dei visti e art. 6 par. 5 lett. c Codice
frontiere Schengen).
4.5 Con la modifica urgente della LAsi (RS 142.31) del 28 settembre 2012,
il Legislatore ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande
di asilo presso le ambasciate svizzere all’estero (cfr. art. 20 vLAsi, RU 1999
2262). L’abrogazione di tale disposizione, avvenuta il 29 settembre 2012,
ha reso necessaria la possibilità di accordare la protezione della Svizzera
alle persone direttamente e gravemente minacciate che si trovano all'e-
stero. In virtù dell'art. 2 cpv. 4 OEV, entrato in vigore il 1° ottobre 2012, e
conformemente alla normativa Schengen, la SEM può, in determinati casi,
accordare un visto d'entrata in Svizzera per motivi umanitari, derogando
alle condizioni generali previste dalla normativa Schengen concernenti il
rilascio dei visti. La persona che entra in Svizzera in virtù di un visto uma-
nitario deve depositare una domanda di asilo in Svizzera. Se ciò non av-
viene, essa dovrà lasciare la Svizzera dopo un soggiorno di tre mesi.
4.6 Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può
ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente,
seriamente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di pro-
venienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di parti-
colare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, da
qui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere
F-2958/2016
Pagina 7
il caso per esempio in situazioni di conflitto armato estremamente gravi,
situazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire a una minaccia
personale reale e imminente. La domanda di visto va esaminata con cura
tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della
situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo
esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interes-
sato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è
più minacciato (cfr. DTAF 2015/5 consid. 4.1.3).
4.7 Le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio del visto
sono pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle domande di
asilo dall'estero (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010
concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889, pagg. 3923-
3924; Istruzione della SEM del 25 febbraio 2014 relativa alle domande di
visto per motivi umanitari [di seguito: Istruzione visto umanitario]; sentenza
del TAF D-4107/2014 del 24 agosto 2015 consid. 3.6 in fine ed i riferimenti
ivi citati).
5.
5.1 C._______ e D._______ sono di nazionalità siriana, di conseguenza al
fine di potere entrare in Svizzera essi necessitano dell’ottenimento di un
visto (cfr. art. 4 OEV; nonché il regolamento [CE] n. 539/2001 del Consiglio
del 15 marzo 2001 [GU L 81 del 21 marzo 2001, pagg. 1-7]).
5.2 Nella fattispecie, come del resto non risulta contestato nel ricorso (cfr.
atto ricorsuale del 9 maggio 2016, pag. 2) e come rettamente ritenuto
dall'autorità inferiore nella decisione impugnata alla quale si rinvia, un visto
Schengen di tipo C non può essere concesso in quanto le condizioni per il
rilascio non sono adempiute. In particolare, tenuto conto del contesto di
guerra civile e violenza generalizzata in Siria, nonché della situazione per-
sonale dei richiedenti, essi non hanno fornito garanzie che lasceranno la
Svizzera al momento della scadenza del visto.
6.
6.1 Non essendo adempiute le condizioni per il rilascio di un visto Schen-
gen di tipo C, di seguito verrà analizzato se sono dati i presupposti per la
concessione di un VTL ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OEV e sulla base dell’Istru-
zione visto umanitario.
F-2958/2016
Pagina 8
6.2 Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale non è vincolato dalle istru-
zioni emesse dalla SEM. Tuttavia, senza un valido motivo non dovrebbe
scostarsene in quanto queste istruzioni garantiscono soprattutto la parità
di trattamento e permettono un'interpretazione adeguata al caso di specie
delle norme giuridiche applicabili (cfr. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit
administratif, Vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 427-430).
6.3 Lo scrivente Tribunale ritiene per i motivi che seguono che, come ret-
tamente rilevato dall'autorità inferiore nel provvedimento querelato, gli in-
teressati non si trovano in una situazione di particolare emergenza che
rende indispensabile l'intervento delle autorità.
6.4 Va innanzitutto rilevato che quand’anche i ricorrenti abbiano fornito ele-
menti a sostegno delle precarie condizioni di salute di C._______, essendo
quest’ultimo stato colpito da un’apoplessia a seguito della quale necessita
di cure e di medicamenti difficili da reperire nella regione di J._______, da-
gli atti all’inserto non risulta che i richiedenti si trovino in una situazione
differente da quella dei propri connazionali nelle medesime condizioni.
Sebbene sia indubbio che il sistema sanitario nella regione di residenza di
C._______ e D._______ non presenti le stesse caratteristiche di quello el-
vetico per quanto concerne la presa a carico delle persone colpite da at-
tacchi cerebrali, ciò non può indurre il Tribunale a considerare che gli inte-
ressati corrano un rischio diretto, serio e concreto per la propria integrità
fisica. Occorre peraltro rilevare che i ricorrenti non hanno allegato l’esi-
stenza di minacce o pericoli concreti per C._______ e D._______, inoltre
non risulta che essi siano oggetto di persecuzioni. Come si è visto
A._______ e B._______ si sono richiamati principalmente alle precarie
condizioni di salute di C._______ ed al conseguente bisogno di cure medi-
che adeguate, tuttavia questa motivazione non può giustificare la conces-
sione di un VTL per motivi umanitari. Lo stesso dicasi per quanto concerne
il richiamo alla situazione del figlio dei richiedenti H._______ – il quale a
detta dei ricorrenti sarebbe ricercato dall’esercito regolare siriano in quanto
astretto all’obbligo di leva e nonostante sia stato ferito in un’esplosione
nella città di J._______ – che per sfuggire a tale costrizione, ed alla conse-
guenze cattura da parte delle autorità, sarebbe costretto a nascondersi.
6.5 Occorre di transenna osservare come in sede d’opposizione i ricorrenti
abbiano sostenuto che la situazione di minaccia nei confronti dei richiedenti
sarebbe ulteriormente esacerbata in ragione della loro fede cristiana, in
quanto questa minoranza sarebbe oggetto di regolari persecuzioni (cfr. op-
posizione del 9 marzo 2016, incarto Simic, pag. 53). Al proposito il Tribu-
nale considera che, contrariamente a quanto asserito da A._______ e
F-2958/2016
Pagina 9
B._______, a I._______, città di residenza di C._______ e D._______, non
vi siano in atto persecuzioni a danno della comunità cristiana. Il fatto che
la popolazione di tale confessione debba fare fronte a carenze nella prote-
zione contro atti di violenza perpetrata da entità criminali, così come al ge-
nerale peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza – ciò
che comporta inevitabili, spiacevoli ed indubbiamente difficili conseguenze
– non può essere ricondotto ad una persecuzione intensa e mirata contro
detta minoranza religiosa, ma al contrario è da inserirsi nel contesto delle
conseguenze della guerra civile che affligge la Siria e di conseguenza l’in-
sieme della popolazione ivi residente.
6.6 In sintesi, sebbene la situazione personale di C._______ e D._______
sia indubbiamente difficile, viste le precarie condizioni di salute di
C._______ ed in ragione del clima di violenza generalizzata che contrad-
distingue la regione in cui abitano, non vi sono elementi o indizi concreti
per potere concludere che essi si trovano in un contesto tale da rendere
indispensabile l’intervento delle autorità.
7.
Pertanto, visto quanto precede, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
che gli interessati non si trovano in una situazione di pericolo concreta giu-
stificante il rilascio di un visto per motivi umanitari, il ricorso non merita
tutela e la decisione impugnata deve essere confermata.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca-
rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA). Tuttavia, tenuto conto delle circostanze
particolari del caso in esame, della domanda di assistenza giudiziaria for-
mulata nel ricorso del 9 maggio 2016 e della situazione precaria dei richie-
denti, si rinuncia a prelevare tali spese (art. 63 cpv. 1 in fine PA in combinato
disposto con l'art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.
Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi
al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. c
cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
F-2958/2016
Pagina 10
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrenti (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […] + […]; incarti di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: