B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-3009/2016
Sen t en z a d e l 9 magg i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Yannick Antoniazza-Hafner, Philippe Weissenberger,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Paolo Ghidoni,
Rue de Lausanne 91, 1701 Friborgo,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino georgiano nato il (…), ha interessato le autorità penali
italiane in più occasioni nel corso degli ultimi anni. Il 18 settembre 2001 è
stato condannato per il reato di ricettazione alla reclusione per due anni e
ad una multa pari a EUR 1'032.91. In data 11 gennaio 2006 è stato ritenuto
colpevole di tentato furto e condannato ad una pena detentiva di un mese,
oltre ad un’ammenda di EUR 30.–. Il 19 ottobre 2011 gli è stata inflitta una
pena privativa della libertà di quattro mesi ed una multa di EUR 400.– per
il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. La medesima
infrazione gli è nuovamente valsa una condanna, pronunciata il
9 aprile 2013, ad una pena detentiva di quattro mesi ed EUR 600.– di
multa, condanna che è in seguito stata annullata in quanto riguardava gli
stessi fatti relativi alla condanna del 19 ottobre 2011 (cfr. sub lett. H.).
B.
In Svizzera A._______ è stato oggetto di un decreto d’accusa, emanato dal
Ministero pubblico del Canton Ticino in data 22 giugno 2015, prevedente
una multa di fr. 1'500.– per i reati di ripetuta entrata illegale per negligenza
ed attività lucrativa senza autorizzazione per negligenza. Nel periodo com-
preso tra il 2008 ed il 20 maggio 2015 l’interessato aveva infatti commer-
ciato pneumatici, veicoli meccanici, utensili e pezzi di ricambio usati, senza
essere provvisto del necessario permesso. Inoltre a partire dal 2011
A._______ è entrato a più riprese nel territorio della Confederazione sprov-
visto di documenti validi.
C.
Alla luce di questa condanna e dopo avere invano tentato di prendere con-
tatto con l’interessato, al fine di permettergli di prendere posizione, il 24 no-
vembre 2015 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emanato nei
suoi confronti una decisione di divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechten-
stein della durata di sette anni, ovvero fino al 23 novembre 2022. L’autorità
inferiore ha motivato il provvedimento in ragione della condanna subita in
Svizzera e delle ripetute sentenze penali pronunciate in Italia, non ravvi-
sando il sussistere di interessi privati suscettibili di prevalere sull’interesse
pubblico all’allontanamento dal territorio elvetico.
D.
La notifica della decisione di divieto d’entrata è avvenuta il 13 aprile 2016,
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dopodiché, agendo per il tramite del proprio patrocinatore, in data 12 mag-
gio 2016 A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministra-
tivo federale (di seguito: Tribunale), postulando l’annullamento del provve-
dimento di divieto d’entrata, la concessione di un’indennità di fr. 2'000.– ed
il ripristino dell’effetto sospensivo tolto dall’autorità inferiore.
Il ricorrente ha innanzitutto dichiarato di non avere contestato il decreto
d’accusa del 22 giugno 2015 sostanzialmente per motivi economici, in
quanto sarebbe stato più oneroso recarsi in Svizzera per il dibattimento
penale rispetto al pagamento della multa e delle spese. In questa sede egli
ha nondimeno recisamente contestato la condanna inflitta, lamentando di
non essere stato interpellato e che i motivi della condanna non corrispon-
derebbero alla realtà. In merito all’imputazione di entrata illegale
A._______ ha affermato che tra il 2011 ed il 2013 non ha mai lasciato il
territorio georgiano, mentre tra il 2013 ed il 2015 disponeva dei necessari
visti Schengen per recarsi in Svizzera. Quo all’accusa di attività lucrativa
illegale l’interessato ha dichiarato di avere agito personalmente in nome
delle società da egli presiedute in Georgia e di non avere in realtà lavorato
per un datore di lavoro in Svizzera, pertanto non avrebbe necessitato di un
permesso per lavorare in questo paese, inoltre le attività svolte sul suolo
elvetico si limitavano alla semplice negoziazione, per la quale non avrebbe
in ogni caso dovuto sottostare all’obbligo di ottenere un’autorizzazione.
In merito ai comportamenti delittuosi tenuti in Italia A._______ ha precisato
che le condanne subite non ammontano, come invece riferito dalla SEM,
ad un totale di due anni e nove mesi di pene privative della libertà, bensì a
due anni e quattro mesi. Il ricorrente ha altresì fatto riferimento al diritto
all’oblio, siccome la condanna più grave risale al 2001. Per quel che ri-
guarda l’ultima iscrizione per il reato di violazione dell’obbligo di assistenza
familiare ha precisato di avere contestato l’imputazione mediante un ri-
corso in appello e di aspettarsi il proscioglimento.
L’insorgente ha inoltre asserito di essere stato a beneficio di un permesso
di dimora in Italia, che, malgrado i precedenti penali, le autorità della vicina
Penisola sarebbero disposte a rinnovare. A._______ ha infine rimproverato
all’autorità inferiore di non avere tenuto in considerazione la sua situazione
familiare, poiché il figlio nato il 25 luglio 2013 risiede nella Confederazione,
insieme alla madre. Il 20 aprile 2016 egli ha postulato dinanzi al Tribunale
cantonale di Friborgo il ricongiungimento familiare, oltre ad avere chiesto
l’adozione di provvedimenti d’urgenza al fine di annullare gli effetti della
decisione di rinvio pronunciata dalle autorità cantonali. Con decisione del
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25 aprile 2016 la giudice delegata della 1a Corte amministrativa del Tribu-
nale cantonale fiborghese ha ordinato la sospensione di qualsiasi misura
di esecuzione del provvedimento di rinvio fino a quando non sarà cono-
sciuta la sorte della domanda di restituzione dell’effetto sospensivo. Ad
oggi non è dato a sapere quale sia l’esito di questi procedimenti, non
avendo il ricorrente fornito alcuna precisazione al proposito.
E.
Chiamata ad esprimersi in merito alla richiesta di restituzione dell’effetto
sospensivo formulata nel ricorso del 12 maggio 2016, la SEM ha presen-
tato le proprie osservazioni in data 26 maggio 2016, precisando in primo
luogo che, contrariamente a quanto asserito da A._______, le autorità am-
ministrative decidono autonomamente rispetto alle autorità penali. Essa ha
in seguito ricordato che il ricorrente ha tenuto comportamenti delittuosi che
hanno comportato condanne sia in Svizzera, sia in Italia; la contestazione
delle decisioni penali emanate nei suoi confronti rappresenta un tentativo
di minimizzazione delle sue colpe e non consente di considerare inoppor-
tuno il divieto d’entrata in Svizzera sancito dal provvedimento amministra-
tivo oggetto di questa procedura.
Circa la situazione familiare del ricorrente, l’autorità inferiore ha ritenuto
che la domanda di ricongiungimento familiare presentata da A._______
non abbia possibilità di essere accolta in virtù dell’art. 51 LAsi (RS 142.31).
La SEM ha considerato che, sebbene l’interessato abbia effettivamente
beneficiato di due visti nel 2013 e nel 2014, non risulta che in Svizzera vi
siano legami sufficientemente intensi da giustificare la protezione ai sensi
dell’art. 8 CEDU. Inoltre, malgrado l’asserita possibilità di ottenere un per-
messo di soggiorno in Italia dietro la presentazione della documentazione
attestante l’esercizio della potestà genitoriale sulla figlia (il cui rapporto eco-
nomico farebbe difetto in ragione della condanna per violazione dell’ob-
bligo di assistenza familiare), ad oggi A._______ non dispone di alcun per-
messo di risiedere in Italia.
F.
Il 2 giugno 2016 il Tribunale ha respinto la domanda di restituzione dell’ef-
fetto sospensivo ed ha ingiunto al ricorrente di versare un anticipo a coper-
tura delle presunte spese processuali, richiesta a cui A._______ ha tem-
pestivamente ottemperato.
G.
Il 29 agosto 2016 la SEM ha presentato le proprie osservazioni nel merito
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del ricorso del 12 maggio 2016, adducendo che le argomentazioni in esso
contenuto non le consentono di modificare l’apprezzamento della fattispe-
cie, essa ha pertanto chiesto la reiezione del gravame e la conferma della
decisione impugnata.
H.
Il 3 ottobre 2016 (cfr. data del plico raccomandato delle Poste italiane; data
di entrata: 6 ottobre 2016) A._______ ha inoltrato all’indirizzo del Tribunale
uno scritto spontaneo con cui ha chiesto di potere vivere accanto al figlio
ed alla compagna residenti in Svizzera. Il ricorrente ha inoltre allegato co-
pia della decisione del Tribunale di Lodi del 26 settembre 2016 relativa
all’imputazione per il reato di violazione dell’obbligo di assistenza familiare,
dalla quale si evince che le autorità penali italiane avevano emanato due
giudizi di condanna concernenti i medesimi fatti, ragione per cui è stato
annullato quello prevedente la pena più severa.
I.
In data 20 marzo 2017 il ricorrente ha fatto pervenire al Tribunale, per il
tramite del Consolato generale di Svizzera a Milano, uno scritto mediante
il quale ha annunciato di avere iniziato uno sciopero della fame dinanzi alla
citata rappresentanza elvetica in quanto la decisione impugnata gli impe-
direbbe di vedere la compagna ed il figlio residenti in Svizzera. A._______
ha altresì allegato alla missiva una copia del proprio permesso di soggiorno
italiano, scadente il 27 aprile 2017, rilasciato per non meglio precisati motivi
familiari.
Di questa comunicazione, come pure dello scambio di posta elettronica tra
la SEM, il Consolato generale di Svizzera a Milano e le autorità del Canton
Friborgo, che l’autorità inferiore ha inoltrato al Tribunale il 28 marzo 2017,
si dirà nella misura in cui essi si rivelino necessari nell’ambito del presente
procedimento.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
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1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e
nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF –
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fatti-
specie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83
lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art.
50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr (RS 142.20), la SEM vieta l’en-
trata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’al-
lontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2
lett. a-c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il
termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in
Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicu-
rezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato
spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in
vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pro-
nunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato
per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per
l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui
compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinun-
ciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitiva-
mente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
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3.2 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta
l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino
di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del regolamento (CE)
n° 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicem-
bre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicem-
bre 2006, pagg. 4 a 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr.
decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87, pagg. 10
e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regolamento SIS II) in particolare gli
art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione gra-
duale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000,
pagg. 19 a 62), questa persona – conformemente da una parte al regola-
mento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale
sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione del 13 giu-
gno 2008 (LSIP, RS 361) – è di principio iscritta nel SIS ai fini di non am-
missione qualora un'autorità amministrativa o giudiziaria abbia emanato
nei suoi confronti una decisione in quanto la sua presenza sul territorio di
uno Stato membro può costituire una minaccia per l'ordine o la sicurezza
pubblici, ciò è ad esempio il caso quando essa è stata condannata in uno
Stato membro per un'infrazione punibile con una pena privativa della libertà
superiore ad un anno (cfr. art. 24 par. 2 lett. a regolamento SIS II). Una
segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti
gli Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 codice frontiere
Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati
membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel
SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c
codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere sulla scorta di tali
motivi un visto con validità territoriale limitata (art. 25 par. 1 lett. a [ii] del
regolamento [CE] n° 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti,
GU L 23 del 15 settembre 2009, pagg. 1 a 58]).
3.3 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osser-
vare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteg-
gere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle
nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico co-
stituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle
persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'invio-
labilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, sa-
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lute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è viola-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono com-
messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle
autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pub-
blico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 con-
cernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).
3.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno
e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni
di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempi-
mento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per-
sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la
pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico
oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposi-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi
concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con
notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
(art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una pro-
gnosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad
agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (MARC
SPESCHA, in Spescha et al. (ed.), Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67
LStr, n. marg. 3, pag. 270).
3.5 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'ema-
nazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretato quale sanzione
dal carattere penale, bensì quale misura di protezione di carattere preven-
tivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in
Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina se-
condo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere
pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meti-
colosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla
CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II
493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata;
ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fern-
haltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. marg. 8.80,
pag. 356).
4.
Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed
a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è
vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità
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differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di princi-
pio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed ap-
plicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso
essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della
mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello
stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento
dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai
presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa
valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Sviz-
zera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a
conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145
consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del
TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del
16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il
divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le per-
turbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una mi-
sura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002
3327, pag. 3428).
5.
5.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di
A._______ una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechten-
stein della durata di sette anni, ossia fino al 23 novembre 2022, ritenendo
che con il suo agire delittuoso in Svizzera ed in Italia egli abbia violato l’or-
dine e la sicurezza pubblici giusta l’art. 67 LStr.
5.2 Come precedentemente rilevato (cfr. lett. B. supra) in data 22 giu-
gno 2015 il Ministero pubblico del Canton Ticino ha condannato il ricorrente
ad una multa di fr. 1'500.– per i reati di ripetuta entrata illegale per negli-
genza e ripetuta attività lucrativa senza autorizzazione per negligenza. I
fatti che hanno portato all’emanazione del citato decreto d’accusa riguar-
davano ripetute entrate in territorio elvetico senza che i necessari docu-
menti di legittimazione fossero validi nel periodo compreso tra il 2011 ed il
20 maggio 2015; inoltre a partire dal 2013 e sempre fino al 20 maggio 2015
A._______ ha ripetutamente svolto un’attività commerciale legata ai motori
senza la necessaria autorizzazione.
5.3 Oltre ai comportamenti testé descritti occorre considerare che in Italia
il ricorrente si è macchiato a più riprese di atti delittuosi, interessando di
conseguenza le locali autorità penali. Il 18 settembre 2001 A._______ è
infatti stato condannato per il reato di ricettazione ad una pena detentiva di
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due anni (in seguito ridotta di 135 giorni) e ad una multa pari a
EUR 1'032.91. In data 11 gennaio 2006 è stato ritenuto colpevole di tentato
furto e condannato ad una pena detentiva di un mese, oltre ad un’am-
menda di EUR 30.–. Il 19 ottobre 2011 gli è stata inflitta una pena privativa
della libertà di quattro mesi ed una multa di EUR 400.– per il reato di viola-
zione degli obblighi di assistenza familiare.
5.4 Ne discende che i comportamenti sopra esposti, sanzionati da specifi-
che norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto
d'entrata poiché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in
pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67
cpv. 2 lett. a LStr.
6.
6.1 Come precedentemente rilevato (cfr. consid. 3.1 supra) il divieto d'en-
trata in Svizzera è di regola pronunciato per una durata massima di cinque
anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr è possibile emanare un divieto d'en-
trata della durata massima citata, nei confronti di un cittadino non prove-
niente da un paese firmatario dell'ALC, qualora quest'ultimo ha violato o
esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero.
Ne discende che per le autorità elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata
nei confronti di una persona non soggetta all'ALC per una durata massima
di cinque anni sarà sottoposta al solo diritto interno elvetico, ed in partico-
lare alla LStr, contrariamente a quanto accade per i cittadini al beneficio
dell'ALC, che pone esigenze più severe per una tale misura.
6.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi
dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, può essere deciso a condizione che la per-
sona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine
pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE
del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle
norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cit-
tadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 di-
cembre 2008, pagg. 98 a 107; Messaggio concernente l’approvazione e la
trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al rece-
pimento della direttiva della CE sul rimpatrio [Direttiva 2008/115/CE] [Svi-
luppo dell’acquis di Schengen] e concernente una modifica della LStr [Con-
trollo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema
d’informazione MIDES], FF 2009 7737, pag. 7751). Secondo la citata
norma di diritto europeo, il divieto d'entrata può essere adottato per una
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durata superiore a cinque anni qualora il cittadino di un paese terzo rap-
presenta una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o
la sicurezza nazionale. Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3
2a frase LStr, che non fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi terzi.
Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non fornisca indicazioni in merito ai divieti
d'entrata, né a proposito della loro durata, significa che il legislatore fede-
rale ha deciso di non fare alcuna distinzione tra comunitari e non in materia
di divieti d'entrata di durata superiore a cinque anni (DTF 139 II 121 con-
sid. 6.2).
6.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pro-
nunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre pa-
role si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine
e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, nozione
che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per
poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno
Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave»
ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone
un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi per-
tinenti di ogni fattispecie (MARC SPESCHA, op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg.
5, pag. 271; ANDREA BINDER OSER, in Caroni/Gächter/Thurnherr (ed.), Bun-
desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 67
LStr, n. marg. 24, pag. 689).
7.
7.1 Dato che l'autorità inferiore ha pronunciato un divieto d'entrata di durata
superiore a cinque anni, va qui di seguito esaminato, prima di procedere
ad una ponderazione degli interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della
minaccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
7.2 Si è visto che in Svizzera il ricorrente si è reso colpevole dei reati di
ripetuta entrata illegale per negligenza e ripetuta attività lucrativa senza
autorizzazione per negligenza. Questi atti, seppur riprovevoli e penalmente
rilevanti contrariamente all’opinione del ricorrente, non raggiungono a
mente del Tribunale una gravità sufficiente affinché sia possibile pronun-
ciare un divieto d’entrata di durata superiore a cinque anni. L’autorità pe-
nale non ha in effetti ravvisato un’intenzionalità per dolo diretto nel com-
portamento di A._______, pertanto si è limitata a comminare una multa in
ossequio all’art. 115 cpv. 3 LStr.
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La medesima conclusione deve valere anche per quel che concerne i reati
commessi da A._______ in territorio italiano, visto il tempo trascorso ed in
parte la gravità stessa delle infrazioni perpetrate. La condanna per ricetta-
zione, seppure prevedesse una pena detentiva superiore ad un anno, è
stata infatti pronunciata nel lontano 2001, quella per furto risale invece al
2006, mentre l’ultima per violazione degli obblighi assistenziali è stata ema-
nata nel 2011.
7.3 Alla luce delle considerazioni che precedono occorre ritenere che l’au-
torità inferiore ha violato l’art. 67 cpv. 3 2a frase LStr reputando che il ricor-
rente rappresenti un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici e
pronunciando un divieto d’entrata di durata superiore a cinque anni.
8.
8.1 Stabilito il limite temporale massimo della misura di allontanamento dal
territorio elvetico adottata nei confronti di A._______, deve ora essere va-
lutata la durata adeguata, in conformità con il principio di proporzionalità e
dopo avere proceduto ad un apprezzamento degli interessi privati e pub-
blici in gioco.
8.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel-
gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve
sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti-
lizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2).
8.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio
elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
8.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente
all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e
familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporte-
rebbe l'impossibilità di intrattenere i rapporti con il figlio minorenne in tenera
età e con la compagna, madre di quest’ultimo, entrambi residenti in Sviz-
zera.
8.5 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa
disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato
Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I
330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).
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8.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve in-
trattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della
sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Pro-
tetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi,
nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Ecce-
zionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli
maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (cfr. DTF
129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le
situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di
presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione
di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno
alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. BERT-
SCHI/GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Pri-
vat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita
familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la
concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla
riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura
di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'en-
trata e di presenza temporaneo in uno Stato (PHILIP GRANT, La protection
de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293
e 321).
8.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita
da questa norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai
sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile
quando è prevista dalla legge ed in quanto costituisca una misura che, in
una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine
pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la
protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà
altrui (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo,
incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in
presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontana-
mento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le
sue relazioni familiari.
8.8 Nel caso concreto il Tribunale costata che effettivamente il ricorrente è
padre di B._______, nato il (…) dalla relazione con C._______, cittadina
georgiana residente in Svizzera con lo statuto di rifugiata. In merito a que-
ste relazioni A._______ si è limitato a segnalare di avere inoltrato una do-
manda di ricongiungimento familiare presso le autorità del Canton Friborgo
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e che il Tribunale cantonale ha adottato delle misure urgenti tendenti a so-
spendere gli effetti di una non meglio precisata decisione adottata dal lo-
cale ente responsabile per la politica degli stranieri.
Dagli atti si evince pure che l’insorgente ha dei legami familiari in Italia,
segnatamente una figlia, siccome in passato è stato condannato per non
avere rispettato l’obbligo di assistenza familiare. Tuttavia non vi sono indi-
cazioni in merito all’intensità di tale rapporto, non avendo il ricorrente fornito
alcuna informazione in proposito.
8.9 Il Tribunale ritiene che dagli atti all’inserto non risulti che i rapporti fami-
liari intrattenuti da A._______ con il figlio (non rientrando la relazione con
la compagna tra quelle protette dal dall’art. 8 CEDU) raggiungano un’inten-
sità sufficiente affinché possano prevalersi della protezione conferita dal
diritto al rispetto della vita privata e familiare, sia da un punto di vista affet-
tivo, sia da un punto di vista economico. Il ricorrente non è infatti mai stato
in possesso di un permesso di dimora in Svizzera e da quando nel 2014 la
compagna ed il minore si vi sono traferiti, non ha mai convissuto con loro.
L’interessato inoltre non ha preteso né dimostrato di contribuire al mante-
nimento del figlio.
8.10 Nondimeno è d’uopo tenere in considerazione l’esistenza di questo
legame di filiazione nell’ambito dell’analisi in merito alla proporzionalità del
divieto d’entrata emanato dalla SEM nei confronti di A._______. Le rela-
zioni con il figlio minorenne residente in Svizzera, come pure la relativa
gravità delle infrazioni commesse in questo paese ed il tempo trascorso
dalle infrazioni commesse in Italia, inducono il Tribunale a ritenere che la
durata del divieto d'entrata comminato dall'autorità inferiore debba essere
ridotta a tre anni, di conseguenza i suoi effetti devono essere limitati al
23 novembre 2018. Ciò sebbene agli atti risulta pendente un procedimento
penale avviato nel Canton Friborgo per il reato di soggiorno illegale.
9.
Resta ora da valutare se l’iscrizione della misura di allontanamento nel SIS
sia giustificata. Come precedentemente rilevato (cfr. consid. 3.2 supra) un
divieto d’entrata in uno Stato membro di Schengen è in principio iscritto nel
SIS qualora sia stata pronunciata una condanna per un'infrazione punibile
con una pena privativa della libertà di almeno un anno (cfr. art. 24 par. 2
lett. a regolamento SIS II). Nel caso in esame si è visto che nei confronti di
A._______ il Ministero pubblico del Canton Ticino ha comminato una multa
per i reati di ripetuta entrata illegale per negligenza ed attività lucrativa
senza autorizzazione per negligenza giusta l’art. 115 cpv. 3 LStr. Questa
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norma non prevede la possibilità di infliggere una pena detentiva, ma uni-
camente una multa. Pertanto la commissione di queste infrazioni, se per-
petrate come nella fattispecie per negligenza, non soddisfa i presupposti
affinché si possa procedere all’iscrizione nel SIS del divieto d’entrata di
conseguenza pronunciato. Per questo motivo la SEM ha violato il diritto
procedendo alla segnalazione della misura impugnata nel SIS, detta iscri-
zione deve di conseguenza essere cancellata.
10.
Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere parzialmente ac-
colto, le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza, conside-
rato tuttavia come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale
è posta a carico dell'autorità inferiore.
11.
Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvocato,
si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64
PA in combinato disposto con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza
di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 900.–, tenuto conto del lavoro
effettivamente svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripeti-
bili è posta a carico della SEM.
12.
Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi
al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. c
cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
2.
La durata del divieto d'entrata emanato dalla SEM mediante decisione del
24 novembre 2015 è ridotta a tre anni, ovvero fino al 23 novembre 2018.
L’iscrizione dello stesso nel sistema d’informazione Schengen è cancellata.
3.
Le spese processuali a carico del ricorrente ammontano a fr. 400.– e sono
prelevate sull'anticipo spese di fr. 1'200.– versato in data 22 giugno 2016.
Il saldo di fr. 800.– è restituito al ricorrente.
4.
L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 900.– a titolo di
spese ripetibili ridotte.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata; allegato: formulario «indirizzo per il
pagamento»)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno, allegato:
copia dello scritto del ricorrente del 3 ottobre 2016)
– Service de la population et des migrants (SPoMi), Granges-Paccot,
per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: