B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-3300/2018
Sen t en z a d e l 9 l u g l i o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Martin Kayser, Andreas Trommer,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
Via Soldino 22, casella postale 747,
6903 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
F-3300/2018
Pagina 2
Visti:
la sentenza del 16 marzo 2017, mediante la quale il Tribunale amministra-
tivo federale ha respinto il ricorso interposto da A._______ contro la deci-
sione di divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein pronunciata nei
suoi confronti dall’Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Se-
greteria di Stato della migrazione [SEM]) in data 26 agosto 2014,
il ricorso in materia di diritto pubblico che l’interessato ha inoltrato il
26 aprile 2017 dinanzi al Tribunale federale, postulando l’annullamento del
provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, rispettivamente la ri-
duzione della durata dello stesso ad un periodo di tre anni,
la sentenza pronunciata il 29 maggio 2018, con cui il Tribunale federale ha
parzialmente accolto il citato ricorso in materia di diritto pubblico, rifor-
mando la decisione dello scrivente Tribunale del 16 marzo 2017 nel senso
che la validità del divieto d’entrata è ridotta dal 25 agosto 2024 al 25 ago-
sto 2021, e rinviando la causa al Tribunale amministrativo federale per
nuova decisione sulle spese ripetibili nell’ambito della procedura
F-3361/2015,
e considerato:
che in ragione del parziale accoglimento del ricorso da parte del Tribunale
federale si giustifica il versamento di un’indennità per spese ripetibili ridotte
(cfr. art. 64 cpv. 1 PA in combinato disposto con l’art. 7 cpv. 2 del regola-
mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che in assenza di una nota particolareggiata, l’indennità è fissata sulla base
degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF),
che tenuto conto dell’insieme delle circostanze della procedura
F-3361/2015, ed in particolare del lavoro effettivamente svolto dal patroci-
natore, avv. Filippo Gianoni, le ripetibili sono fissate in fr. 750.–,
che in casu occorre altresì stabilire la sorte delle spese processuali, in con-
siderazione dell’esito della causa, stabilito dal Tribunale federale (cfr.
art. 63 cpv. 1 PA),
F-3300/2018
Pagina 3
che ai sensi dell’art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa è posta a carico della
SEM,
che per quanto concerne la procedura F-3361/2015 il Tribunale ammini-
strativo federale fissa in fr. 700.– le spese a carico di A._______,
che invece per la presente causa non sono prelevate spese e non sono
assegnate ripetibili,
(dispositivo alla pagina seguente)
F-3300/2018
Pagina 4
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Le spese processuali relative alla procedura F-3361/2015 ammontano a
fr. 700.– e sono poste a carico del ricorrente; esse sono prelevate sull’an-
ticipo di fr. 1'000.– versato in data 8 giugno 2015. Il saldo di fr. 300.– sarà
restituito al ricorrente alla crescita in giudicato della presente sentenza.
2.
L’autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 750.– a titolo di
spese ripetibili ridotte nell’ambito della procedura F-3361/2015.
3.
Per la presente causa non sono invece prelevate spese e non vengono
assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario «indirizzo per il
pagamento»)
– autorità inferiore (n. di rif. […])
– Avv. Filippo Gianoni, Bellinzona, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
F-3300/2018
Pagina 5
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
trenta giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF).
Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: