B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-3360/2017
Sen t en z a d e l 1 8 d i c emb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro, Philippe Weissenberger,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______,
rappresentati da Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi, Via Dunant 2,
6830 Chiasso,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.
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Fatti:
A.
In data 6 marzo 2017 A._______ e B._______, cittadini siriani nati rispetti-
vamente il (…) ed il (…), insieme ai figli C._______, D._______, E._______
e F._______, anch’essi cittadini siriani, nati rispettivamente il (…), il (…), il
(…) ed il (…), hanno sollecitato il rilascio di un visto umanitario presso la
rappresentanza elvetica a Beirut (Libano) per recarsi in Svizzera.
B.
Con decisione del 14 marzo 2017 l’Ambasciata di Svizzera a Beirut ha ri-
fiutato il rilascio del visto richiesto dagli interessati mediante il modulo stan-
dard Schengen.
C.
Il 10 aprile 2017 i richiedenti, agendo per il tramite del loro rappresentante,
hanno inoltrato opposizione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM)
contro la citata decisione della rappresentanza svizzera a Beirut ed hanno
versato l’anticipo spese richiesto. Nella loro opposizione A._______,
B._______, C._______, D._______, E._______ e F._______ hanno innan-
zitutto sostenuto che la motivazione dell’Ambasciata di Svizzera a Beirut,
secondo cui la loro partenza dal territorio elvetico allo scadere dell’even-
tuale visto non sarebbe garantita, non è pertinente nel caso di specie, in
quanto è stato sollecitato unicamente il rilascio di un visto per motivi uma-
nitari e non un visto Schengen di tipo C.
Gli opponenti hanno altresì rimproverato alla menzionata rappresentanza
elvetica di non avere esaminato la sussistenza di motivi per il rilascio di un
visto umanitario. Essi hanno descritto la loro precaria situazione, ed in par-
ticolare di essere minacciati dal gruppo terroristico denominato ISIS o IS in
ragione dello status politico e sociale di A._______, e meglio per il ruolo
ricoperto nell’organizzazione curda della regione e per la sua professione
di farmacista (al proposito gli interessati hanno allegato alcuni documenti),
ciò che li ha costretti ad abbandonare la loro abitazione ed a trascorrere gli
ultimi mesi in fuga.
D.
In data 16 maggio 2017 la SEM ha respinto la citata opposizione. L’autorità
inferiore ha considerato che la partenza dallo spazio Schengen dei richie-
denti al termine della validità del visto non sarebbe garantita tenuto conto
della situazione socioeconomica in cui versa la Siria e viste le loro condi-
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zioni personali. Per questi motivi la SEM ha ritenuto di non potere autoriz-
zare l’entrata in Svizzera dei richiedenti sulla scorta di un visto Schengen
di tipo C.
L’autorità federale ha altresì confermato la decisione della rappresentanza
svizzera a Beirut di rifiutare il rilascio di un visto con territorialità limitata
(VTL) per motivi umanitari, ritenendo che, malgrado la difficile situazione
del paese di origine dei richiedenti, essi non si trovano in una situazione di
rigore caratterizzata da un pericolo diretto, serio e concreto per la loro in-
tegrità fisica.
E.
A._______, B._______, C._______, D._______, E._______ e F._______,
sempre agendo per il tramite del loro rappresentante, sono insorti avverso
la decisione della SEM del 16 maggio 2017 mediante ricorso del 13 giu-
gno 2017 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribu-
nale), postulandone l’annullamento e la conseguente autorizzazione ad en-
trare in Svizzera. Essi hanno in subordine chiesto la restituzione degli atti
alla SEM per una nuova valutazione delle domande di visto. I ricorrenti
hanno precisato di non avere richiesto il rilascio di un visto Schengen di
tipo C, ma di avere esclusivamente postulato la concessione di un visto
con territorialità limitata per motivi umanitari. Essi hanno ribadito come un
tale visto dovrebbe essere concesso in ragione delle persecuzioni che
hanno colpito la famiglia e reso impossibile la loro vita. I richiedenti hanno
rimproverato all’Ambasciata di Svizzera a Beirut prima ed alla SEM poi di
non avere proceduto ad un attento esame della specificità della domanda
di visto, ma di essersi limitate a considerare che non è stato dimostrato il
pericolo per la vita e l’integrità fisica dei richiedenti, senza tuttavia esplici-
tare i motivi che le hanno indotte a non prendere in considerazione le alle-
gazioni ed i mezzi di prova prodotti. I ricorrenti hanno precisato di essersi
recati in Libano al solo scopo di presentare la domanda di visto, rientrando
immediatamente in Siria, paese in cui si trovano attualmente. Essi hanno
altresì asserito di non avere compreso appieno il ragionamento seguito
dall’autorità inferiore in merito alla sussistenza delle condizioni per il rilascio
di un visto umanitario, rimproverando anche l’assenza di una motivazione
specifica ed individualizzata, ciò che a loro dire rappresenta una probabile
violazione del diritto di essere sentiti, ed inoltre gli ha impedito di formulare
argomentazioni più specifiche rispetto a quelle succintamente esposte.
A._______, B._______, C._______, D._______, E._______ e F._______
hanno al contrario sostenuto di avere dimostrato che la loro vita è esposta
ad un pericolo serio, grave e concreto. Essi hanno infine chiesto di essere
esentati dal versamento delle spese giudiziarie e del relativo anticipo.
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Pagina 4
F.
Il Tribunale ha accolto la richiesta di esenzione dal versamento di un anti-
cipo spese il 22 giugno 2017 e nel contempo ha invitato l’autorità inferiore
ad esprimersi in merito al ricorso.
G.
In data 30 giugno 2017 la SEM si è riconfermata nella decisione impugnata,
considerando che i ricorrenti non hanno addotto argomentazioni che le per-
mettono di modificare l’apprezzamento della fattispecie. L’autorità federale
intimata ha in tal senso precisato che A._______ non è stato in grado di
comprovare né le proprie attività politiche in patria, né le ritorsioni ad esse
legate da parte del gruppo terroristico ISIS.
H.
I ricorrenti hanno replicato alle osservazioni della SEM con uno scritto da-
tato 4 settembre 2017 (data del plico raccomandato: 5 settembre 2017),
nel quale hanno ricordato di avere prodotto, già dinanzi all’Ambasciata di
Svizzera a Beirut, alcuni documenti atti a provare le loro affermazioni e di
conseguenza i pericoli a cui sono sottoposti; essi hanno rimproverato
all’autorità inferiore di non averli esaminati e di non averne tenuto conto
nella decisione avversata. Gli insorgenti si sono pertanto riconfermati nel
loro gravame del 13 giugno 2017.
I.
Il 21 settembre 2017 la SEM ha ribadito quanto espresso in precedenza,
la sua presa di posizione è stata trasmessa ai ricorrenti per conoscenza.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'ammi-
nistrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere
impugnate dinanzi al Tribunale, che statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2
LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
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Pagina 5
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______, B._______, C._______, D._______, E._______ e
F._______ hanno diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA), ed il loro ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso
(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo-
mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 Il Tribunale osserva come nel loro gravame i ricorrenti abbiano solle-
vato una possibile violazione, da parte dell'autorità inferiore del diritto di
essere sentiti, poiché quest’ultima non avrebbe analizzato i motivi invocati
sulla sussistenza di motivi per il rilascio di un visto per motivi umanitari e si
sarebbe limitata ad una motivazione non specifica ed individualizzata.
3.2 Tra le garanzie procedurali generali previste all'art. 29 Cost. vi è ap-
punto anche il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.), il quale
comprende il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza
dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una
decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti,
di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di par-
tecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter espri-
mersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la de-
cisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di
essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti),
dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (di-
ritto di ottenere una decisione motivata).
3.3 In merito a quest'ultima esigenza la giurisprudenza ha dedotto dal di-
ritto di essere sentito l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione,
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così da permettere ai destinatari ed a tutte le persone interessate di com-
prenderla, eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile
per l'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare convenientemente
il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138
I 232 consid. 5.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere
sentiti se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i
problemi pertinenti. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che l'auto-
rità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua de-
cisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di
quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 141 II
28 consid. 3.2.4). Eccezionalmente ad un'eventuale violazione può essere
posto rimedio, fermo restando che una violazione grave di questo principio,
pur tenendo conto delle esigenze di economia di procedura, non può es-
sere sanata (cfr. ad es. DTF 138 III 225 consid. 3.3; 137 I 195 consid. 2.2
e 2.3.2; DTAF 2013/46 consid. 6.3.7; 2012/24 consid. 3.4 e riferimenti ivi
citati).
3.4 Il Tribunale costata come l’autorità inferiore seppur brevemente, ha
esposto i motivi che l’hanno condotta a rifiutare il rilascio del visto solleci-
tato dagli interessati, in particolare non ritenendo decisive le argomenta-
zioni da essi sollevate. Occorre inoltre sottolineare come sia nell'ambito
della procedura di opposizione dinanzi alla SEM, sia durante il presente
procedimento gli insorgenti hanno avuto la possibilità di esprimersi com-
piutamente e liberamente, ne discende che non sussistono in alcun modo
gli estremi della censura sottoposta a giudizio.
4.
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata
in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri
Stati, non è di principio tenuta ad autorizzare l'entrata di stranieri sul suo
territorio. Tale decisione viene presa dalla Confederazione Elvetica auto-
nomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF
2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schen-
gen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione
a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato,
la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello
spazio Schengen e per il rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli
Stati firmatari a rifiutare l'entrata ed il rilascio di un visto qualora le condi-
zioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per
statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del ri-
chiedente delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo
di rifiuto, il visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo
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esame l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di con-
seguenza, come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giuri-
sprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata
nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto (cfr. ibidem).
Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'appli-
cazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste
un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applica-
zione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza,
prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di sco-
starsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi
riferimenti).
5.
5.1 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata e
sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli accordi di
associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allegato 1 numero 1
alla LStr (RS 142.20), non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4
e 5 LStr).
5.2 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno
non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'entrata
e il rilascio del visto del 22 ottobre 2008 (OEV, RS 142.204), nel suo tenore
del 4 maggio 2016, in vigore dal 16 maggio 2016, rinvia all’art. 6 del rego-
lamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di at-
traversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52). Le condizioni d'entrata
così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5
LStr.
5.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viag-
gio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un
visto valido (art. 6 par. 1 lett. a e b codice frontiere Schengen), nonché
giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finan-
ziari sufficienti (art. 6 par. 1 lett. c codice frontiere Schengen, nonché art. 14
par. 1 lett. a-c del regolamento [CE] N. 810/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei
visti [codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inol-
tre, non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen
F-3360/2017
Pagina 8
(SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia
per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri (art. 6 cpv. 1 lett. d ed e codice
frontiere Schengen). Infine, sarà valutata in modo particolare la volontà dei
richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima della scadenza del visto ri-
chiesto (art. 21 par. 1 codice dei visti; art. 5 cpv. 2 LStr).
5.4 Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen
non sono adempiute uno Stato membro può, a titolo eccezionale, rilasciare
un visto con validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse
nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12
cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti e art. 6 par. 5 lett. c codice
frontiere Schengen).
5.5 Con la modifica urgente della LAsi (RS 142.31) del 28 settembre 2012,
il Legislatore ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande
di asilo presso le ambasciate svizzere all’estero (cfr. art. 20 vLAsi, RU 1999
2262). L’abrogazione di tale disposizione, avvenuta il 29 settembre 2012,
ha reso necessaria la possibilità di accordare la protezione della Svizzera
alle persone direttamente e gravemente minacciate che si trovano all'e-
stero. Per questo motivo è stato modificato l’art. 2 cpv. 4 OEV, che concre-
tizza l'art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti e l’art. 6 par. 5 lett. c codice fron-
tiere Schengen, grazie al quale il Dipartimento federale degli affari esteri
(DFAE) e la SEM possono, in determinati casi, accordare un visto d'entrata
in Svizzera per motivi umanitari, derogando alle condizioni generali previ-
ste dalla normativa di Schengen concernenti il rilascio dei visti. La persona
che entra in Svizzera in virtù di un visto umanitario deve depositare una
domanda di asilo in Svizzera. Se ciò non avviene, essa dovrà lasciare la
Svizzera dopo un soggiorno di tre mesi.
5.6 Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può
ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente,
seriamente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di pro-
venienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di parti-
colare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, da
qui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere
il caso per esempio in situazioni di conflitto armato estremamente gravi,
situazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire a una minaccia
personale reale ed imminente. La domanda di visto va esaminata con cura
tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della
situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo
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Pagina 9
esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interes-
sato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è
più minacciato (cfr. DTAF 2015/5 consid. 4.1.3).
5.7 Le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio del visto
sono pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle domande di
asilo dall'estero (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la mo-
difica della legge sull'asilo del 26 maggio 2010 , FF 2010 3889, pagg. 3923-
3924; Istruzione della SEM n. 322.126 del 25 febbraio 2014 relativa alle
domande di visto per motivi umanitari [di seguito: Istruzione visto umanita-
rio]).
5.8 Va altresì considerato che in data 7 marzo 2017 la CGUE ha emanato
una sentenza concernente i visti con territorialità limitata nella quale ha ri-
tenuto che l’art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti non è applicabile ai casi in
cui una persona proveniente da uno Stato terzo intenda richiedere un visto
con territorialità limitata – la cui durata è in principio limitata – con lo scopo
di depositare una domanda di protezione internazionale dal paese che
emanerebbe il visto. La CGUE ha invece osservato che in simili casi è uni-
camente applicabile il diritto interno dello Stato membro implicato (cfr. sen-
tenza della CGUE del 7 marzo 2017 C-638/16 PPU, X e X contro Stato
belga).
5.9 Il Tribunale ritiene nondimeno che la giurisprudenza europea appena
citata non impedisce alla Svizzera di continuare ad applicare la prassi in
materia di visti con territorialità limitata per motivi umanitari sviluppata in
funzione dell’art. 2 cpv. 4 OEV. La CGUE ha in effetti stabilito che spetta
ad ogni Stato Schengen determinare sulla base del proprio diritto interno i
criteri per il rilascio di un tale visto per le persone che intendono chiedere
protezione. Da questo punto di vista, e fino al probabile adattamento del
quadro giuridico, gli art. 5 e 6 LStr, nonché l’OEV costituiscono delle basi
legali sufficienti affinché sia possibile procedere ad un esame delle condi-
zioni d’entrata in Svizzera per i cittadini di Stati terzi che hanno sollecitato
un visto presso una rappresentanza elvetica a causa del loro bisogno di
protezione ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 lu-
glio 1951 (RS 0.142.30), e di conseguenza permettergli di soggiornare in
questo paese per il tempo necessario ad esaminare la loro domanda
d’asilo.
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Pagina 10
6.
6.1 A._______, B._______, C._______, D._______, E._______ e
F._______ sono di nazionalità siriana, di conseguenza al fine di potere en-
trare in Svizzera necessitano dell’ottenimento di un visto (cfr. art. 4 OEV;
nonché il regolamento [CE] N. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001
che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso
del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei
paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [GU L 81 del 21 mar-
zo 2001, pagg. 1-7]).
6.2 Nella fattispecie, come del resto non risulta contestato nel ricorso (cfr.
atto ricorsuale del 13 giugno 2017, atto 1 dell’incarto TAF, pag. 3) e come
rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata alla
quale si rinvia, un visto Schengen di tipo C non può essere concesso in
quanto le condizioni per il rilascio non sono adempiute. In particolare, te-
nuto conto del contesto di guerra civile e violenza generalizzata in Siria,
nonché della situazione personale dei richiedenti, essi non hanno fornito
garanzie che lascerebbero la Svizzera al momento della scadenza del vi-
sto.
7.
7.1 Non essendo adempiute le condizioni per il rilascio di un visto Schen-
gen di tipo C, di seguito verrà analizzato se sono dati i presupposti per la
concessione di un VTL ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OEV e sulla base dell’Istru-
zione visto umanitario.
7.2 Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale non è vincolato dalle istru-
zioni emesse dalla SEM. Tuttavia, senza un valido motivo non dovrebbe
scostarsene in quanto queste istruzioni garantiscono soprattutto la parità
di trattamento e permettono un'interpretazione adeguata al caso di specie
delle norme giuridiche applicabili (cfr. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit
administratif, Vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 427-430).
7.3 Lo scrivente Tribunale ritiene per i motivi che seguono che, come ret-
tamente rilevato dall'autorità inferiore nel provvedimento querelato, gli in-
teressati non si trovano in una situazione di particolare emergenza che
rende indispensabile l'intervento delle autorità.
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Pagina 11
7.4 Va innanzitutto rilevato che quand’anche i ricorrenti abbiano fornito ele-
menti a sostegno delle loro precarie condizioni di vita in Siria, visto l’imper-
versare della guerra civile, la loro situazione personale non appare diversa
da quella dei connazionali rimasti come loro in patria.
7.5 Nella domanda di rilascio del visto, ed in parte in sede di opposizione
dinanzi alla SEM, i ricorrenti hanno affermato di provenire da una zona
sotto controllo da parte di terroristi, di avere dovuto lasciare la propria abi-
tazione e continuamente fuggire a seguito delle minacce da parte dell’or-
ganizzazione ISIS a causa del profilo di A._______, farmacista e membro
attivo di alto livello di una formazione politica curda. A sostegno delle loro
allegazioni gli insorgenti hanno prodotto una dichiarazione del sindaco del
Distretto di G._______ ed un rapporto della polizia del Dipartimento di
H._______ in cui vengono confermati le minacce e gli attacchi subiti dai
ricorrenti ad opera dei citati terroristi. Essi hanno infine sottolineato di vi-
vere in una zona duramente colpita dalla guerra civile, con danni alle infra-
strutture ed in cui è a volte impossibile soddisfare i bisogni primari.
Lo scrivente Tribunale riconosce la problematicità delle condizioni di vita
della famiglia A._______, tuttavia agli atti non figurano elementi indicanti
che essi si trovino in condizioni diverse rispetto a quelle dell’insieme della
popolazione residente nella loro regione. Innanzitutto deve essere rilevato
che nel corso degli ultimi mesi la situazione sul terreno risulta essere mi-
gliorata, in quanto la zona in cui vivono i ricorrenti si trova sotto il controllo
delle forze curde e lealiste siriane (cfr. , visitato
il 6 dicembre 2017), mentre i miliziani dell’ISIS sono ormai confinati in al-
cune aree di dimensioni ridotte rispetto a quelle controllate in precedenza.
Occorre in secondo luogo rilevare che i ricorrenti a sostegno delle proprie
tesi hanno prodotto due documenti che, a loro dire, proverebbero l’esi-
stenza di persecuzioni nei loro confronti da parte dell’ISIS. Si tratta in par-
ticolare della dichiarazione del sindaco di del Distretto di G._______ datata
30 novembre 2016 e del rapporto di polizia del Dipartimento di H._______
datato 11 gennaio 2017, entrambi prodotti in occasione della domanda di
visto dinanzi all’Ambasciata di Svizzera a Beirut. Il Tribunale considera al
riguardo che questi certificati non sono decisivi, ma al contrario devono
essere considerati alla stregua di una semplice dichiarazione di parte. È
infatti nota la facilità con la quale in Siria è possibile ottenere simili docu-
menti dietro pagamento (cfr. sentenza del TAF D-2196/2017 del 14 novem-
bre 2017 consid. 7.3).
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Pagina 12
Va inoltre osservato che questi documenti, né nessun altro elemento agli
atti, forniscono indicazioni o prove della minaccia gravante gli interessati
per le attività svolte da A._______ in ambito politico o professionale. Deve
altresì essere considerato che il fatto di essere farmacista ed una figura in
vista nella comunità non può automaticamente comportare l’esistenza di
pericoli per la propria incolumità.
7.6 In sintesi, sebbene la situazione personale della famiglia A._______ sia
indubbiamente difficile, visto il clima di guerra civile che contraddistingue
la Siria e la regione in cui si trovano attualmente, non vi sono elementi o
indizi concreti per potere concludere che essi si trovano in un contesto tale
da rendere indispensabile l’intervento delle autorità.
8.
Pertanto, alla luce di quanto precede, l'istanza inferiore ha rettamente rite-
nuto che gli interessati non si trovano in una situazione di pericolo concreta
giustificante la concessione di un visto per motivi umanitari, il ricorso non
merita tutela e la decisione impugnata deve essere confermata.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca-
rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA). Tuttavia, tenuto conto delle circostanze
particolari del caso in esame, della domanda di esenzione formulata nel
ricorso del 13 giugno 2017 e della situazione precaria dei richiedenti, si
rinuncia a prelevare tali spese (art. 63 cpv. 1 in fine PA in combinato dispo-
sto con l'art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
10.
Considerato il respingimento del ricorso non sono assegnate spese ripeti-
bili.
(dispositivo alla pagina seguente)
F-3360/2017
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono assegnate spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrenti (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […], […], […], […], […] e […];
incarti di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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