B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Decisione parzialmente confermata dal
TF con sentenza del 29.05.2018
(2C_387/2017)
Corte VI
F-3361/2015
Sen t en z a d e l 1 6 ma r z o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Martin Kayser, Andreas Trommer,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni,
Studio legale e notarile Gianoni,
Via Visconti 5, casella postale 1018,
6501 Bellinzona,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
F-3361/2015
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Fatti:
A.
A._______ è nato a Bellinzona il (…), essendo di nazionalità italiana è stato
posto al beneficio di un permesso di domicilio. Durante la sua permanenza
in Svizzera egli ha interessato in più occasioni le autorità penali a causa
del consumo di sostanze stupefacenti.
B.
Il 25 febbraio 1994 gli è stata inflitta una multa disciplinare di fr. 20.–, in
data 20 marzo 1996 è stato condannato al pagamento di una multa di
fr. 300.– per violazione della LStup (RS 812.121). A seguito dell’arresto av-
venuto il 9 luglio 1997, in data 23 novembre 1998 la Corte delle assise
criminali di Bellinzona lo ha condannato ad una pena detentiva di sette
mesi sospesa per un periodo di prova di due anni, per il reato di ripetuta
infrazione alla LStup. Il 21 novembre 1999 la medesima Corte gli ha inflitto
una pena detentiva di 45 giorni, sospesa per tre anni, ed una multa di
fr. 500.– per circolazione in stato di ebrietà, infrazione a norme della LCStr
(RS 741.01) ed inosservanza dei doveri in caso di infortunio. In data 6 lu-
glio 2001 le autorità del Canton Grigioni gli hanno nuovamente inflitto una
multa di fr. 500.– per grave violazione della LCStr. Il 24 marzo 2003 nei
confronti di A._______ è stato emanato un decreto d’accusa, prevedente
una pena detentiva aggiuntiva a quella pronunciata il 21 novembre 1999,
per ripetuto furto. L’interessato è stato posto in carcerazione preventiva nel
periodo compreso tra il 24 settembre ed il 22 ottobre 2003 ed il
14 marzo 2006 la Corte delle assise correzionali di Bellinzona lo ha con-
dannato a 12 mesi di detenzione per infrazione aggravata e contravven-
zione alla LStup, detta pena è stata sospesa per un periodo di prova di due
anni, mentre è stata revocata la sospensione delle pene privative della li-
bertà pronunciate nel 1998, 1999 e 2003. Tra il 9 maggio 2006 ed il 7 gen-
naio 2007 A._______ è stato agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti è
stato nuovamente emesso un decreto d’accusa in data 9 ottobre 2006 per
il reato di grave infrazione alle norme della LCStr, prevedente una pena
detentiva da espiare di 30 giorni ed una multa di fr. 500.–. Il 28 mag-
gio 2010 l’interessato è stato ancora una volta condannato mediante de-
creto d’accusa ad una pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 30.–
cadauna per il reato di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità
alla guida. Il Ministero pubblico del Canton Grigioni gli ha nuovamente in-
flitto una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 70.– per grave
infrazione alla LCStr in data 4 maggio 2012. Il 17 settembre 2012
A._______ è stato arrestato ed il 17 gennaio 2013 la Corte delle assise
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criminali riunita a Mendrisio lo ha ritenuto colpevole di infrazione aggravata
e contravvenzione alla LStup condannandolo ad una pena privativa della
libertà di 16 mesi da espiare; in quest’occasione è stata revocata la so-
spensione condizionale della pena pecuniaria pronunciata il 28 mag-
gio 2010.
C.
Parallelamente alle condanne di cui sopra, le competenti autorità migrato-
rie del Canton Ticino hanno a più riprese provveduto ad ammonire
A._______ che in caso di nuovi comportamenti delittuosi si sarebbe prov-
veduto all’espulsione dal territorio elvetico. Il 30 luglio 2013 il Dipartimento
delle istituzioni, Sezione della popolazione del Canton Ticino (SPOP) ha
revocato all’interessato il permesso di domicilio e gli ha fissato un termine
scadente il 31 agosto 2013 per lasciare la Svizzera. L’interessato è insorto
contro detta decisione dipartimentale mediante ricorso dinanzi al Consiglio
di Stato, il quale lo ha respinto in data 4 dicembre 2013. Il successivo gra-
vame interposto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) è
stato dichiarato irricevibile il 3 febbraio 2014. A._______ ha successiva-
mente adito il Tribunale federale, che ha respinto il ricorso dell’interessato
in data 18 marzo 2014. Quest’ultimo ha lasciato il territorio elvetico l’8 mag-
gio 2014.
D.
In data 26 agosto 2014 l’Ufficio federale della migrazione (UFM; attual-
mente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha emanato nei con-
fronti di A._______ una decisione di divieto d’entrata in Svizzera e nel Lie-
chtenstein della durata di 10 anni, ovvero fino al 25 agosto 2024. L'autorità
federale ha motivato la misura di allontanamento in virtù della violazione e
dell’esposizione a pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici che i ripe-
tuti comportamenti delittuosi tenuti dall’interessato comportano. L’UFM ha
ritenuto che la salvaguardia dei citati interessi pubblici prevalga su quello
privato di A._______ a potere recarsi sul suolo elvetico, visto il ripetersi di
gravi atti delittuosi e dato che nemmeno il fatto di essere nato e cresciuto
in Svizzera, paese in cui vive anche la famiglia, lo ha dissuaso dal com-
mettere i reati menzionati sull’arco di un lungo periodo di tempo.
E.
Il citato provvedimento è stato notificato il 7 maggio 2015 ed il 26 mag-
gio 2015, agendo per il tramite del proprio patrocinatore, A._______ lo ha
impugnato mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: Tribunale). Il ricorrente ha postulato in via principale l’annulla-
mento del divieto d’entrata ed in via subordinata la limitazione della sua
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durata a tre anni a far tempo dalla pronuncia avvenuta il 26 agosto 2014,
sostenendo che l’autorità inferiore avrebbe violato il principio di proporzio-
nalità non fondandosi su una ponderazione di tutti gli interessi in gioco. Egli
ha segnatamente asserito di non avere in realtà messo in pericolo la vita
di altre persone, poiché i reati legati a sostanze stupefacenti ascrittigli ri-
guardavano esclusivamente la sua persona, in quanto consumatore. Il ri-
corrente si sarebbe nel frattempo disintossicato ed intratterrebbe una rela-
zione con una cittadina elvetica residente in Ticino. A._______ ha altresì
sostenuto che la decisione impugnata sarebbe contraria all’art. 8 CEDU,
che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, in quanto tutti
i suoi parenti si trovano in Svizzera, mentre nella sua terra di origine non
potrebbe contare sulla presenza di alcun familiare.
F.
Il ricorrente ha tempestivamente provveduto a versare l’anticipo spese ri-
chiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale del 29 maggio 2015.
G.
Chiamata ad esprimersi nel merito del ricorso, con osservazioni del 15 lu-
glio 2015, la SEM si è riconfermata nella decisione impugnata, conside-
rando che le argomentazioni addotte in sede di ricorso non le permettono
di modificare il suo apprezzamento della fattispecie.
L’autorità inferiore ha precisato che, contrariamente a quanto sostenuto da
A._______, l’art. 8 CEDU non sarebbe in casu applicabile, non rientrando
la relazione dell’interessato con la compagna nella categoria protetta dalla
citata norma convenzionale. A ciò va aggiunto che in occasione dell’inter-
rogatorio dinanzi alla Polizia cantonale il 23 giugno 2015 il ricorrente ha
affermato di avere l’intenzione di trasferirsi nel Regno Unito.
La SEM ha infine sottolineato che il ricorrente è entrato illegalmente in Sviz-
zera in due occasioni, e meglio il 14 maggio ed il 22 giugno 2015, in viola-
zione del divieto d’entrata, ciò che il 23 giugno 2015 ha comportato l’ema-
nazione da parte del Ministero pubblico del Canton Ticino di un ulteriore
decreto d’accusa prevedente una pena pecuniaria di 30 aliquote giorna-
liere da fr. 30.– cadauna per infrazione alla LStr (RS 142.20), sospesa con-
dizionalmente per due anni.
H.
A._______ ha presentato un atto di replica il 5 ottobre 2015 nel quale si è
riconfermato nei motivi e nelle conclusioni ricorsuali, precisando di avere
preventivato il trasferimento oltre Manica proprio a causa dell’impossibilità
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di recarsi in Svizzera. Quo alle entrate illegali, il ricorrente ha asserito di
avere agito in tal modo a causa delle precarie condizioni di salute del pa-
dre.
I.
Con duplica del 13 ottobre 2015 la SEM ha dichiarato che la replica pro-
dotta dall’insorgente non le consente di modificare il proprio apprezza-
mento, per questo motivo ha postulato il respingimento del gravame e la
conferma della decisione impugnata. L’autorità inferiore ha inoltre messo
l’accento sulle discrepanze circa i motivi che hanno spinto A._______ ad
entrare illegalmente in Svizzera dopo la pronuncia del divieto d’entrata con-
tenute nella replica del 5 ottobre 2015 ed in occasione dell’interrogatorio
del 23 giugno 2015. La duplica è stata trasmessa all’interessato.
J.
Il 9 febbraio 2016 la SEM ha trasmesso all’attenzione del Tribunale copia
del decreto d’accusa emanato dal Ministero pubblico del Canton Ticino in
data 6 febbraio 2016 nei confronti del ricorrente, al quale è stata comminata
una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.– cadauna, sospesa
per due anni, per entrata illegale.
K.
Invitato dal Tribunale ad esprimersi, il 25 febbraio 2016 A._______ ha nuo-
vamente asserito di essere entrato in Svizzera a causa delle gravi condi-
zioni di salute del padre.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese
dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado
inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11
par. 1 e 3 ALC [RS 0.142.112.681] e l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF; cfr. inoltre
la sentenza del TF 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1).
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1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art.
50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del gra-
vame (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al
momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l’entrata in Sviz-
zera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento
è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1
lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli
(cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero
che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Sviz-
zera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale
(cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto
o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata
massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga
se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pub-
blici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui compete la decisione può,
per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto
d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67
cpv. 5 LStr).
3.2 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osser-
vare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteg-
gere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle
nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico co-
stituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle
persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'invio-
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labilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, sa-
lute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è viola-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono com-
messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle
autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pub-
blico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 con-
cernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).
3.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno
e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni
di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempi-
mento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per-
sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la
pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico
oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposi-
zione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi
concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con
notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
(art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una pro-
gnosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad
agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (MARC
SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3,
pag. 270).
4.
4.1 Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare e nella misura in
cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inoltre
l'ALC.
4.2 In base all'ALC, le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i
cittadini dell'altra parte contraente ed i membri della loro famiglia ai sensi
dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione di una carta
d’identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in relazione con
l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1
allegato I ALC).
4.3 Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del
25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea
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ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allon-
tanamento presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di
legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave
dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Per «misura»
va inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC e della direttiva
64/221/CEE, ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto di ingresso e di
soggiorno (DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera cir-
colazione vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sentenze della
CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77 Bouchereau, Racc. 1977
pag. 1999 punti 33-35 e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96 Calfa,
Racc. 1999 I-11 punti 23 e 25).
4.4 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inol-
tre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento perso-
nale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1
della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon-
date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esi-
stenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione
di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale con-
danna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che
l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una
minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5
consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF
2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono
procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte-
ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono
necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali.
In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione uni-
camente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esi-
stenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circo-
stanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato
costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176
consid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 del 29 otto-
bre 2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3;
2C_565/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 no-
vembre 2013 consid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1).
4.5 Inoltre l'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non deve es-
sere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toc-
cata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali.
Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo
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per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'impor-
tanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo
rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario proce-
dere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e,
in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così
come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la po-
tenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività
particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla
plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25
consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).
4.6 Ne discende che, affinché un cittadino di uno Stato membro dell'ALC
possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai
sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che egli rappresenti una minac-
cia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici atta a privarlo del
diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 allegato I ALC.
4.7 Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame
deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU
così come il principio della proporzionalità (cfr. DTF 131 II 352 consid. 3.3
e numerosi rinvii).
5.
5.1 Il ricorrente è in casu di nazionalità italiana, di conseguenza nella valu-
tazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni
dell'ALC. La LStr è applicabile solo se detto accordo non contiene disposi-
zioni derogatorie o se la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli
(art. 2 cpv. 2 LStr).
5.2 L'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto
d'entrata per una durata maggiore a cinque anni, se l'interessato costitui-
sce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte fede-
rale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta
disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per
una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nem-
meno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva
2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che «la durata del divieto
d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze
pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comun-
que superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una
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grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza
nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2).
5.3 Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e
Stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2
direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'en-
trata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che
il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori
a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di Stati terzi
(membri ALC o meno).
5.4 A tal proposito la giurisprudenza ha stabilito che la nozione di «pericolo
grave» richiede un grado di gravità maggiore rispetto al «semplice» peri-
colo o minaccia all'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr),
ma anche maggiore rispetto alla nozione di «pericolo di una certa gravità»,
necessaria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno
Stato ALC. Operando un raffronto con la nozione di «pericolo di una certa
gravità» dell'art. 5 allegato I ALC (per una casistica cfr. le sentenze del TF
2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 lu-
glio 2012 consid. 3.1), il termine di «pericolo grave» dell'art. 67 cpv. 3 LStr
presuppone l'esistenza di un «pericolo qualificato». Questo grado di gra-
vità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve
essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. MARC SPE-
SCHA ET AL., op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER
OSER, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Aus-
länder, 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). Essa può infatti fon-
darsi sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia
grave alla vita, all’integrità della persona, all’integrità sessuale o alla salute
pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa
in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera
(art. 83 par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata
di Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di
esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul
numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo
una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favore-
vole (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6).
6.
6.1 Nella fattispecie in disamina, la SEM ha pronunciato nei confronti di
A._______ un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata
di 10 anni, valido fino al 25 agosto 2024, ritenendo che il ricorrente abbia
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gravemente violato e minacciato la sicurezza e l'ordine pubblici, interes-
sando le autorità penali ticinesi in più occasioni nel corso degli anni. Tra il
1994 ed il 2013 il ricorrente è stato in effetti oggetto di numerose condanne,
tra cui la più grave prevedeva una pena privativa della libertà di 16 mesi
per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup.
6.2 Dalle tavole processuali si evince infatti che nel periodo compreso tra
il mese di maggio ed il 17 settembre 2012 A._______ ha venduto 89
grammi di cocaina, ne ha messi a disposizione circa tre grammi a due con-
sumatori ed offerto o messo a disposizione della compagna 215 grammi
della medesima sostanza; dal 17 maggio al 4 giugno 2012 l’interessato ha
altresì fatto preparativi per l’acquisto di almeno 500 grammi di cocaina di
cui 300 grammi destinati alla vendita. Questi comportamenti sono stati san-
zionati mediante sentenza delle Corte delle assise criminali in data 17 gen-
naio 2013. Va nondimeno ribadito che tale condanna altro non è che un
episodio, seppure il più grave, nella carriera delittuosa del ricorrente, ini-
ziata già da minorenne e sfociata in dieci condanne prima di quella poc’anzi
citata. I delitti commessi tra il 1994 ed il 2012 vertevano in primo luogo su
violazioni della legislazione in materia di sostanze stupefacenti, tra di esse
vanno segnalate le condanne del 23 novembre 1998 ad una pena detentiva
di sette mesi e del 14 marzo 2006 a 12 mesi di carcere. Le altre sanzioni
penali inflitte ad A._______ prima del 17 gennaio 2013 riguardavano gravi
violazioni delle norme sulla circolazione stradale ed in un caso reati contro
il patrimonio. A ciò deve essere aggiunto il fatto che posteriormente all’ema-
nazione della decisione impugnata il ricorrente ha nuovamente commesso
atti delittuosi, infrangendo proprio il divieto d’entrata emanato nei suoi con-
fronti e venendo sanzionato con due decreti d’accusa, prevedenti una pena
pecuniaria, per entrata illegale ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 lett. a LStr.
6.3 Sulla base di queste circostanze, vista la gravità e la pericolosità delle
infrazioni commesse, il provvedimento avversato soddisfa le condizioni che
permettono all'autorità di derogare al principio della libera circolazione san-
cito dall'ALC. Occorre infatti ricordare che i reati di droga sono considerati
gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e
giustificano pertanto l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità
competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico
della droga, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponde-
rante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei con-
fronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli
stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per
la salute e la vita di numerose persone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3;
sentenza del TF 2C_121/2014 del 17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni
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alla LStup, in particolare il traffico di droga, costituiscono in generale una
violazione molto grave della sicurezza e dell'ordine pubblici (cfr. sentenza
del TF 2C_139/2013 dell'11 giugno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi ci-
tati).
6.4 Giova inoltre sottolineare che in virtù del principio della separazione dei
poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministra-
tiva non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto
delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'en-
trata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coe-
sistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può
in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in
ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pen-
denza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio ap-
prezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero
adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità am-
ministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontana-
mento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può
quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale
(cfr. DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 con-
sid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4;
C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 otto-
bre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira
a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si
tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (Mes-
saggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428).
7.
7.1 A questo stadio è dunque necessario esaminare in concreto se la mi-
naccia è ad oggi sempre di attualità, tenendo ben presente che, come si è
precedentemente rilevato, l'adozione o il mantenimento di un provvedi-
mento di questo tipo non deve essere subordinata alla condizione di stabi-
lita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata com-
metta nuove infrazioni penali, ma nemmeno si deve esigere la totale as-
senza di un rischio di recidiva per rinunciarvi.
7.2 Nel caso in esame si è visto che il ricorrente ha commesso gravi atti
delittuosi in maniera ripetuta e durante un lungo periodo di tempo. Gli ultimi
delitti perpetrati sono addirittura successivi alla condanna ad una pena de-
tentiva di 16 mesi emanata all’inizio del 2013 ed al divieto d’entrata in Sviz-
zera qui impugnato. Per questo motivo il Tribunale ritiene che il rischio che
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l’insorgente commetta nuovamente gravi atti delittuosi non può essere
escluso. Ne discende che si giustifica il mantenimento di una misura di di-
vieto d’entrata di durata superiore a cinque anni giusta l’art. 67 cpv. 3
2a frase LStr.
8.
8.1 Il divieto d'entrata in Svizzera di durata superiore a cinque anni è quindi
confermato nel suo principio. A fronte di quanto esposto resta ora da stabi-
lire se la durata di 10 anni della misura di allontanamento adottata dalla
SEM nei confronti di A._______ sia conforme al principio di proporzionalità
e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in
gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie.
8.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel-
gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve
sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti-
lizzati (cfr. DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97
consid. 5.2.2).
8.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio
elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
8.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente
all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e
familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporte-
rebbe l'impossibilità di entrare in Svizzera e di coltivare il rapporto con la
compagna residente a B._______ e con il resto della famiglia, considerato
come in Italia egli non avrebbe alcun parente.
8.5 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa
disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato
Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I
330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).
Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intratte-
nere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua
famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti
dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, non-
ché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezio-
nalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli
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Pagina 14
maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (cfr. DTF
129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le
situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di
presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione
di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno
alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. BERTS-
CHI/GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Pri-
vat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita
familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la
concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla
riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura
di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'en-
trata e di presenza temporaneo in uno Stato (PHILIP GRANT, La protection
de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293
e 321).
8.6 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita
dalla norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi
dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile quando
è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il
benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione
della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr.
DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo, incombe
alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in pre-
senza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento
dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue
relazioni familiari.
8.7 Come si è visto nel caso in esame l’interessato si è richiamato alla pre-
senza in Ticino della compagna, cittadina elvetica, e della famiglia. Sottoli-
neando di avere l’intenzione di convolare presto a nozze e che in Italia non
risiederebbero altri parenti, i quali si troverebbero al contrario tutti in Sviz-
zera, paese in cui egli è nato e cresciuto.
Il Tribunale costata che la relazione con la compagna – fatta eccezione nel
caso di circostanze particolari, che nella presente fattispecie non sono date
– non può beneficiare della protezione del diritto al rispetto della vita privata
e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU (cfr. sentenza del TF 2C_840/2010 del
2 novembre 2010 consid. 3), che mira a garantire in particolare i rapporti
tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comu-
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nione. Nel corso dell’istruttoria l’interessato ha dichiarato di avere l’inten-
zione di unirsi in matrimonio con la fidanzata, tuttavia non risulta che ciò
sia avvenuto. Venendo a mancare il vincolo coniugale A._______ non può
prevalersi della citata norma convenzionale a tutela del legame con la com-
pagna.
Quanto testé considerato vale anche per ciò che concerne i rapporti con il
resto della famiglia residente in Ticino. Agli atti non figurano elementi indi-
canti che tra il ricorrente da una parte, ed i genitori o altri parenti dall’altra,
vi sia un legame di dipendenza tale da giustificare un diritto giusta l’art. 8
CEDU. A._______ ha asserito che il padre si troverebbe in condizioni di
salute alquanto precarie, tuttavia lo stesso non ha dimostrato l’esistenza di
un legame di dipendenza tra lui ed il padre. Va altresì ricordato che l’inte-
ressato si è contraddetto in merito ai motivi che lo hanno spinto ad entrare
illegalmente in Svizzera, dichiarando dapprima di essersi recato in Ticino
al fine di recuperare degli oggetti personali, mentre in occasione degli scritti
del 5 ottobre 2015 e del 25 febbraio 2016 ha appunto affermato di avere
reso visita al padre, le cui condizioni di salute non sono state in alcun modo
dimostrate.
8.8 Da quanto precede discende che la decisione impugnata non viola
l'art. 8 CEDU ed il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale
disposizione.
8.9 A._______ ha inoltre affermato che i reati in materia di LStup fossero
stati commessi a causa della sua dipendenza da sostanze stupefacenti,
essendosi nel frattempo disintossicato il rischio di recidiva non sussiste-
rebbe e pertanto il divieto d’entrata non sarebbe giustificato, o in via subor-
dinata la sua durata dovrebbe essere limitata a tre anni.
8.10 Il Tribunale non può condividere questa argomentazione. Il ricorrente
non ha infatti fornito alcuna prova a sostegno dell’asserita disintossica-
zione. Inoltre, considerata la moltitudine di precedenti condanne in materia
di sostanze stupefacenti, non si può escludere il rischio di recidiva.
8.11 Nell’atto ricorsuale del 26 maggio 2015 A._______ ha relativizzato la
gravità degli atti che hanno portato alla condanna del 17 gennaio 2013,
sostenendo che i delitti legati a sostanze stupefacenti in quel frangente si
fossero limitati al consumo personale, escludendo dunque un pericolo per
altre persone.
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Pagina 16
8.12 Questa argomentazione è votata all’insuccesso. Contrariamente a
quanto asserito dal ricorrente, una lettura della citata sentenza delle Corte
delle assise criminali permette di evincere che il ricorrente in realtà ha pro-
curato a terze persone importanti quantitativi di cocaina. Nel periodo com-
preso tra il mese di maggio ed il 17 settembre 2012 ha infatti venuto a terzi
circa 89 grammi di cocaina, messo a disposizione di due consumatori circa
tre grammi della medesima sostanza ed offerto o messo a disposizione
della compagna 215 grammi di cocaina. Inoltre tra il 17 maggio ed i 4 giu-
gno 2012 ha effettuato dei preparativi in vista dell’acquisto di almeno 500
grammi di cocaina di cui 300 grammi destinati alla vendita (cfr. sentenza
della Corte delle assise criminali del 17 gennaio 2013, incarto Simic,
pag. 41). Questi comportamenti non possono essere considerati alla stre-
gua del consumo personale e sono suscettibili di mettere in pericolo la sa-
lute di molte persone.
8.13 Ciò posto, dalle considerazioni che precedono, ne deriva che l’inte-
resse pubblico all’allontanamento di A._______ dalla Svizzera e dal Liech-
tenstein prevale su quello privato di quest’ultimo ad entrarvi. Di conse-
guenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in
gioco, emerge che il divieto d’entrata di 10 anni è adeguato alle circostanze
del caso concreto.
9.
Ne discende che l’autorità inferiore con la decisione del 26 agosto 2014
non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezza-
mento; l’autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incom-
pleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
10.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.– che seguono la soccombenza sono poste
a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola-
mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
Visto l'esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 17
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1'000.– sono poste a carico del ricorrente e sono
prelevate sull'anticipo dello stesso importo versato in data 8 giugno 2015.
3.
Non sono assegnate spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […], incarto di ritorno; allegato:
scritto del ricorrente del 25 febbraio 2016)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: