B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-3420/2016
Sen t en z a d e l 1 9 d i c emb r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello Spazio Schengen.
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Fatti:
A.
Il 18 aprile 2016 B._______, cittadina cubana nata il (…), ha chiesto all'Am-
basciata di Svizzera all’Avana il rilascio di un visto Schengen della durata
di 90 giorni per poter rendere visita alla zia residente a C._______.
B.
Con decisione notificata il 28 aprile 2016 la summenzionata rappresen-
tanza svizzera ha rifiutato il rilascio del visto richiesto mediante il modulo
standard Schengen.
C.
In data 2 maggio 2016 A._______ ha inoltrato opposizione alla Segreteria
di Stato della migrazione (SEM) contro la citata decisione dell’Ambasciata
di Svizzera all’Avana.
D.
Il 19 maggio 2016 l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione interposta da
A._______. La SEM ha considerato che la partenza dallo spazio Schengen
della richiedente al termine della validità del visto non sarebbe sufficiente-
mente garantita tenuto conto della situazione personale di B._______ e
delle condizioni socioeconomiche prevalenti nel paese d’origine di quest’ul-
tima. L’autorità federale ha infine ritenuto che le argomentazioni addotte in
merito agli studi dell’interessata debbano essere relativizzate, considerate
le disparità economiche tra la Svizzera e Cuba, che non consentono una
differente valutazione della fattispecie.
E.
A._______ è insorta avverso la decisione della SEM del 19 maggio 2016
mediante ricorso del 30 maggio 2016 dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: Tribunale). La ricorrente ha contestato le argomenta-
zioni dell’autorità inferiore secondo cui vi sarebbe il rischio che una volta
giunta nello spazio Schengen B._______ tenti di rimanervi. L’insorgente ha
in particolare sottolineato che il fatto che la nipote non disponga di mezzi
propri rappresenta una condizione comune tra i suoi connazionali, a mag-
gior ragione data la sua giovane età ed il fatto che essa sia una studen-
tessa; a questo proposito A._______ ha inoltre sottolineato come l’invitata
non avrebbe nessun interesse e motivazione alcuna a prolungare il proprio
soggiorno in Svizzera poiché essa avrebbe da poco terminato il liceo e
vorrebbe proseguire il suo percorso formativo studiando medicina a Cuba,
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paese in cui l’istruzione universitaria è gratuita. La ricorrente ha ribadito
che lo scopo del soggiorno della nipote sarebbe unicamente quello di ren-
derle visita, nonché di avere l’opportunità di conoscere un luogo ed una
cultura per lei sconosciuti; essa ha inoltre garantito di accollarsi tutte le
spese legate al viaggio ed al soggiorno in Svizzera di B._______, oltre ad
assicurare la partenza di quest’ultima alla scadenza del visto.
F.
Con osservazioni del 18 luglio 2018 la SEM si è riconfermata nella propria
decisione ed ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso in tutte le sue
conclusioni.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – pos-
sono essere impugnate dinanzi al Tribunale, il quale statuisce in via defini-
tiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Riservati i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura di-
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______, che ha pre-
cedentemente inoltrato opposizione (cfr. opposizione del 2 maggio 2016),
ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella
forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e
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di diritto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza
ivi citata).
3.
3.1 La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio
del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 mar-
zo 2002, FF 2002 3327, pag. 3351 [di seguito: Messaggio LStr]). Non po-
tendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese,
sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata,
le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammis-
sione restrittiva (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2; sentenze del TAF
C-1450/2013 del 23 ottobre 2013 consid. 3; C-4852/2011 del 20 mar-
zo 2013 consid. 3). La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce
né il diritto d'entrata in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Svizzera,
come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stra-
nieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera auto-
nomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (Messaggio
LStr, FF 2002 3327, pag. 3390; DTF 135 II 1 consid. 1.1; DTAF 2009/27
consid. 3; 2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa
di Schengen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'as-
sociazione a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto,
da un lato, la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'en-
trata nello spazio Schengen e del rilascio dei relativi visti e, dall'altro, ob-
bliga gli Stati firmatari a rifiutare l'entrata e il rilascio di un visto qualora le
condizioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente
per statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del
richiedente delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo
di rifiuto, il visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo
esame l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di con-
seguenza, come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giuri-
sprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata
nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto.
3.2 Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'ap-
plicazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esi-
ste un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte
di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'appli-
cazione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza,
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prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di sco-
starsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi
riferimenti).
4.
4.1 Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale con-
cernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera, per
quanto gli Accordi di associazione alla normativa Schengen non prevedano
disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr [RS 142.20]).
4.2 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno
non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'entrata
e il rilascio del visto del 22 ottobre 2008 (OEV, RS 142.204), nel suo tenore
del 4 maggio 2016, in vigore dal 16 maggio 2016, rinvia all’art. 6 del rego-
lamento (UE) n. 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di at-
traversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52). Le condizioni d'entrata
così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5
LStr.
4.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viag-
gio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un
visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di sog-
giorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c, nonché art. 14 par. 1
lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti
[Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inoltre,
non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS)
ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per
l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni inter-
nazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutata in
modo particolare la volontà dei richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima
della scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 Codice dei visti; art. 5 cpv. 2
LStr).
4.4 La pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 LStr, ed in particolare a
proposito della garanzia di rimpatrio prevista all'art. 5 cpv. 2 LStr, possono
essere applicate alla presente fattispecie (in merito ai dettagli di tale pro-
blematica cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
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5.
Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio Schen-
gen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile conce-
dere un visto con validità territoriale limitata (in seguito VTL). Lo Stato
membro interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo
ritiene giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di
obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a
Codice dei visti e art. 6 par. 5 lett. c Codice frontiere Schengen).
6.
In qualità di paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il
regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del
21 marzo 2001, pagg. 1-7), il cui art. 1 par. 1 prescrive che i cittadini dei
paesi terzi che figurano nell'allegato I al medesimo regolamento devono
essere in possesso di un visto all'atto di attraversamento delle frontiere
esterne degli Stati Schengen. In proposito, essendo Cuba contemplata nel
sopracitato allegato I, l’interessata, quale cittadina di detto paese, soggiace
all'obbligo di visto.
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del
soggiorno previsto risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudi-
care un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo
certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle sup-
posizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie ed i dati
concreti, che risultano dalla situazione generale del paese d'origine del ri-
chiedente.
7.2 Nel 2014 l’economia di Cuba ha conosciuto un tasso di crescita del
4,1% (nel 2013 la crescita si era assestata all’1%). Le esportazioni sono
alquanto limitate e riguardano in special modo i settori turistico e sanitario.
Ufficialmente il prodotto interno lordo ammonta a 87 miliardi di pesos cu-
bani, tuttavia non è possibile effettuare un calcolo affidabile in quanto esso
viene svolto prendendo in considerazione le due valute utilizzate nel paese,
ovvero il peso cubano (CUP) ed il peso convertibile (CUC, il quale è scam-
biato ad un tasso di cambio fisso di 1:1 con il dollaro statunitense). Negli
scorsi anni le autorità cubane hanno introdotto alcune misure atte a favorire
lo sviluppo economico, tra le quali spiccano il nulla osta alla creazione di
attività lucrative indipendenti dallo Stato, e nuove legislazioni in materia
fiscale e lavorativa. Nel giugno del 2014 è entrata in vigore una normativa
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che incoraggia gli investimenti esteri al fine di favorire la crescita. Nondi-
meno l’economia cubana resta di tipo socialista e pianificato, ciò che ne
impedisce un più ampio sviluppo. Lo stipendio statale mediano nel 2015
ammontava a CUC 28.– (fonte: sito web del ministero degli esteri della
Repubblica Federale di Germania [Auswärtiges Amt] www.auswaertiges-
> Aussen- und Europapolitik > Länderinformationen > Kuba > Wirt-
schaft, aggiornato nel dicembre 2016 e consultato nel dicembre 2016; cfr.
inoltre la sentenza del TAF C-3950/2014 del 17 marzo 2015 consid. 6.1
con riferimenti). Ne discende che il tenore di vita dei cubani dipende es-
senzialmente dalle possibilità di avere accesso alla valuta convertibile, ciò
che può avvenire unicamente tramite versamenti provenienti dall’estero
oppure da un impiego nel settore turistico.
7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioecono-
mica a Cuba, nonché delle importanti differenze con la Svizzera, la valuta-
zione della SEM secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai termini
prestabiliti appaia relativamente elevato non può essere contestata. Cio-
nonostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione
generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti ec-
cessivamente generalizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme delle
circostanze del caso concreto; in particolare le situazioni familiare, sociale
o scolastica possono costituire elementi di una prognosi favorevole in vista
di una partenza regolare dalla Svizzera. Al contrario in assenza di tali indizi
il rischio di aggiramento delle regole di diritto degli stranieri può essere
considerato elevato.
8.
Per quanto riguarda i legami esistenti nel paese d'origine, dagli atti di causa
emerge che la richiedente è una studentessa diciottenne che non dispone
di mezzi finanziari propri. Secondo le dichiarazioni della ricorrente i familiari
di B._______ vivrebbero con quest’ultima a Cuba, dove grazie al sistema
educativo gratuito essa avrebbe iniziato gli studi universitari in medicina
all’Università di D._______. Il Tribunale considera che malgrado la pre-
senza nel suo paese d’origine di diversi parenti ed i citati studi universitari,
il rischio che la richiedente intenda prolungare la sua permanenza nell’area
Schengen non possa essere escluso.
9.
A fronte di quanto sopra menzionato, e considerata la situazione socioeco-
nomica di Cuba, la SEM non può essere criticata per non aver escluso il
rischio che, una volta giunta nello spazio Schengen, l'interessata desideri
prolungarvi la propria permanenza, con la speranza di trovarvi condizioni
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di vita e di studio migliori rispetto a quelle della sua terra natale. Di conse-
guenza, a questo proposito il Tribunale ritiene fondate le preoccupazioni
dell’autorità inferiore, siccome non può essere escluso che l'invitata, vista
l’età e la situazione personale, sia attratta dalla qualità della vita in Europa,
e decida di stabilirsi durevolmente in Svizzera o in un altro paese dello
spazio Schengen.
10.
Il Tribunale rileva infine che non sono adempiute le condizioni per la con-
cessione di un VTL, così come indicato al considerando 5, ed in particolare
dalle tavole processuali non emergono motivi umanitari.
11.
11.1 Lo scrivente Tribunale considera inoltre che il desiderio espresso
dall'interessata di rendere visita alla zia in Svizzera, per quanto perfetta-
mente legittimo e comprensibile, non è atto a giustificare l'ottenimento di
un visto Schengen, per il quale, è bene ricordare, B._______ non ha alcun
diritto (cfr. consid. 3.1). Vero è che può sembrare alquanto severo non con-
cedere ad una persona il diritto di entrare in un paese in cui risiedono dei
familiari o degli amici, tuttavia occorre tenere presente che questa è la si-
tuazione di molti altri stranieri. Alla luce dell'importante numero di domande
di rilascio di un visto, come precedentemente rilevato, le autorità elvetiche
hanno adottato una politica d'ammissione restrittiva.
11.2 Visto quanto sopra non può dunque essere escluso che l'interessata
rappresenti un rischio migratorio elevato e pertanto il rilascio del visto in
suo favore non può essere concesso.
11.3 Ne discende che l'autorità inferiore ha rilevato – a giusto titolo – che
l'uscita dalla spazio Schengen entro i termini richiesti per il soggiorno a
scopo di visita, non è sufficientemente garantita. La correttezza di tale va-
lutazione non può essere pregiudicata neanche dalle dichiarazioni di ga-
ranzia formulate dalla ricorrente e ciò a prescindere dalla buona fede di
quest’ultima. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme ai
termini è rilevante in prima linea il possibile comportamento dell'invitata de-
dotto dalla documentazione agli atti. Solo quest'ultima è in grado di assicu-
rare la partenza dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti. Considerato
l'insieme delle circostanze del caso, le rassicurazioni fornite dall’invitante,
la quale si porta garante per tutte le spese di soggiorno, non sono tali da
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impedire alla richiedente di intraprendere i passi necessari per stabilirsi du-
revolmente in Svizzera o in un altro paese dell’area Schengen (cfr. DTAF
2009/27 consid. 9).
12.
Pertanto la SEM con la decisione del 19 maggio 2016 non ha violato il
diritto federale né abusato del proprio potere di apprezzamento; l'autorità
inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per
questi motivi il ricorso va respinto.
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli artt. 1 a 3 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico della ricorrente e sono
prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato il 22 giugno 2016.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: