B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-3560/2016
Sen t en z a d e l 5 d i c emb r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Marianne Teuscher, Martin Kayser,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
1. A._______,
2. B._______,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.
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Fatti:
A.
Il 6 maggio 2016 C._______, cittadina malgascia nata il (…), ha chiesto
all'Ambasciata di Svizzera ad Antananarivo il rilascio di un visto Schengen
della durata di tre mesi per poter rendere visita agli zii residenti a
D._______.
B.
Con lettera datata 21 aprile 2016 gli zii dell’interessata, A._______ e
B._______, qui ricorrenti, hanno dichiarato di voler invitare la nipote in Ti-
cino per un soggiorno turistico di tre mesi tra il 18 giugno ed il 18 settem-
bre 2016. Essi hanno inoltre postulato la possibilità per C._______ di re-
carsi anche in Italia, paese in cui risiedono i suoi genitori. A._______ e
B._______ hanno infine assicurato che si sarebbero accollati tutti i costi
legati al viaggio ed alla presenza dell'interessata in Svizzera. Detto scritto
è stato allegato alla richiesta di rilascio del visto del 6 maggio 2016.
C.
Il 10 maggio 2016 l'Ambasciata di Svizzera ad Antananarivo ha emanato
una decisione negativa mediante il modulo standard Schengen.
D.
In data 12 maggio 2016 A._______ e B._______ hanno inoltrato opposi-
zione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) contro il citato rifiuto,
da parte della rappresentanza elvetica in Madagascar, di concedere alla
nipote un visto Schengen.
E.
L'autorità inferiore ha respinto l'opposizione con decisione del 31 mag-
gio 2016. La SEM ha ritenuto che sussistono dubbi in merito all'intenzione
di C._______ di fare rientro in Madagascar al termine della validità del visto
Schengen, e ciò a causa delle condizioni socioeconomiche del paese d'o-
rigine, nonché in ragione della sua situazione personale, segnatamente la
giovane età ed il fatto di essere nubile e sprovvista di mezzi finanziari pro-
pri. L’autorità inferiore ha inoltre considerato che l’interessata in patria non
possa prevalersi di legami familiari stretti, considerato come la madre viva
in Italia.
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Pagina 3
F.
Con ricorso datato 5 giugno 2016 (data del plico raccomandato: 6 giu-
gno 2016) gli ospitanti sono insorti contro la decisione dell'autorità inferiore,
chiedendo al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), di
annullare la citata decisione e di non opporsi in futuro al rilascio di un visto
turistico in favore di C._______. I ricorrenti hanno contestato le motivazioni
addotte dalla SEM a sostegno del rifiuto, in particolare con riferimento
all'art. 12 OEV concernente le condizioni per il rilascio di un visto Schen-
gen, essi hanno affermato che l'invitata, sebbene non sia titolare di alcun
diritto al rilascio di tale visto, adempia a tutte le condizioni poste dalla citata
norma. A._______ e B._______ hanno esposto la situazione personale
della nipote, che attualmente non esercita un’attività lucrativa, sottoli-
neando come da parte loro essa riceva un contributo pecuniario di fr. 200.–
mensili, e talvolta anche dalla madre residente in Italia, ciò che le permette
di vivere in maniera agiata per gli standard del Madagascar, paese in cui
pur vigendo delle condizioni economiche modeste, se comparate alla Sviz-
zera, non è caratterizzato da particolari situazioni di povertà, guerre civili o
pericoli naturali. Gli insorgenti hanno inoltre puntualizzato che, contraria-
mente a quanto considerato dalla SEM, C._______ possa prevalersi di forti
legami familiari in Madagascar, paese in cui essa è cresciuta con i genitori
adottivi (che erano la nonna ed uno zio, nel frattempo deceduti) ed attual-
mente vive presso altri zii e parenti. In Madagascar si troverebbe anche il
padre naturale dell’interessata.
G.
Con osservazioni del 18 luglio 2018 la SEM si è riconfermata nella propria
decisione ed ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso in tutte le sue
conclusioni.
H.
I ricorrenti si sono nuovamente espressi mediante le osservazioni datate
22 agosto 2016 (data del plico raccomandato: 23 agosto 2016), ribadendo
la volontà di C._______ di fare rientro in Madagascar al momento della
scadenza del visto Schengen richiesto, e precisando nuovamente che la
situazione in Madagascar non è comparabile a quella di altre nazioni in cui
vi sono importanti problemi di ordine politico, sociale ed economico.
I.
In data 8 settembre 2016 la SEM si è riconfermata nella decisone impu-
gnata ed ha evidenziato che le imprecisioni contenute nelle osservazioni
del 18 luglio 2016 non permettono di minare la validità dell’analisi a soste-
gno della decisione litigiosa.
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – pos-
sono essere impugnate dinanzi al Tribunale, il quale statuisce in via defini-
tiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti, la procedura di-
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______ e B._______,
che hanno precedentemente inoltrato opposizione (cfr. opposizione del 12
maggio 2016), hanno il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il loro ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e
di diritto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza
ivi citata).
3.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo impor-
tante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del
Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 mar-
zo 2002, FF 2002 3327, pag. 3351 [di seguito: Messaggio LStr]). Non po-
tendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese,
sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata,
le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammis-
sione restrittiva (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2; sentenze del TAF
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C-1450/2013 del 23 ottobre 2013 consid. 3; C-4852/2011 del 20 mar-
zo 2013 consid. 3). La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce
né il diritto d'entrata in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Svizzera,
come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stra-
nieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera auto-
nomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (Messaggio
LStr, FF 2002 3327, pag. 3390; DTF 135 II 1 consid. 1.1; DTAF 2009/27
consid. 3; 2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa
di Schengen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'as-
sociazione a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto,
da un lato, la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'en-
trata nello spazio Schengen e del rilascio dei relativi visti e, dall'altro, ob-
bliga gli Stati firmatari a rifiutare l'entrata e il rilascio di un visto qualora le
condizioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente
per statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del
richiedente delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo
di rifiuto, il visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo
esame l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di con-
seguenza, come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giuri-
sprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata
nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto.
Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'appli-
cazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste
un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applica-
zione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza,
prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di sco-
starsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi
riferimenti).
4.
4.1 Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale con-
cernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera, per
quanto gli Accordi di associazione alla normativa Schengen non prevedano
disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr [RS 142.20]).
4.2 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno
non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'entrata
e il rilascio del visto del 22 ottobre 2008 (OEV, RS 142.204), nel suo tenore
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del 4 maggio 2016, in vigore dal 16 maggio 2016, rinvia all’art. 6 del rego-
lamento (UE) n. 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di at-
traversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52). Le condizioni d'entrata
così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5
LStr.
4.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viag-
gio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un
visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di sog-
giorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c, nonché art. 14 par. 1
lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti
[Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inoltre,
non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS)
ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per
l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni inter-
nazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutata in
modo particolare la volontà dei richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima
della scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 Codice dei visti; art. 5 cpv. 2
LStr).
4.4 La pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 LStr, ed in particolare a
proposito della garanzia di rimpatrio prevista all'art. 5 cpv. 2 LStr, possono
essere applicate alla presente fattispecie (in merito ai dettagli di tale pro-
blematica, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
5.
Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio Schen-
gen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile conce-
dere un visto a validità territoriale limitata (in seguito VTL). Lo Stato mem-
bro interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene
giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi
internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a Codice
dei visti e art. 6 par. 5 lett. c Codice frontiere Schengen).
6.
In qualità di paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il
regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del
21 marzo 2001), il cui art. 1 par. 1 prescrive che i cittadini dei paesi terzi
che figurano nell'allegato I al medesimo regolamento devono essere in
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possesso di un visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli
Stati Schengen. In proposito, essendo il Madagascar contemplato nel so-
pracitato allegato I, l'invitata, quale cittadina di detto paese, soggiace all'ob-
bligo di visto.
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del
soggiorno previsto risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudi-
care un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo
certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle sup-
posizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie ed i dati
concreti, che risultano dalla situazione generale del paese d'origine della
richiedente.
7.2 L’economia del Madagascar è caratterizzata da una forte precarietà.
Questa situazione si è accentuata a seguito della crisi politica che il paese
ha conosciuto tra il 2009 ed il 2013. Malgrado la fine dell’incertezza sul
piano politico, e nonostante la situazione socioeconomica stia lentamente
migliorando, la stessa rimane precaria, essendo caratterizzata da un alto
tasso di povertà, dall’assenza di infrastrutture e da difficoltà nell’incorag-
giare investimenti dall’estero (fonte: sito web del ministero degli esteri della
Repubblica Federale di Germania [Auswärtiges Amt] www.auswaertiges-
> Aussen- und Europapolitik > Länderinformationen > Madagaskar
> Wirtschaft, aggiornato nel luglio 2015 e consultato nell'ottobre 2016).
7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioecono-
mica in Madagascar, nonché delle importanti differenze con la Svizzera, la
valutazione della SEM secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai
termini prestabiliti appaia relativamente elevato non può essere contestata.
Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situa-
zione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti
eccessivamente generalizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme delle
circostanze del caso concreto; in particolare le situazioni familiare, sociale
o scolastica possono costituire elementi di una prognosi favorevole in vista
di una partenza regolare dalla Svizzera. Al contrario in assenza di tali indizi
il rischio di aggiramento delle regole di diritto degli stranieri può essere
considerato elevato.
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Pagina 8
8.
8.1 Per quanto riguarda i legami esistenti nel paese d'origine, dagli atti di
causa emerge che la richiedente, oggi ventiseienne e disoccupata, non di-
spone di mezzi finanziari propri. Essa vive presso i parenti a E._______ e
risulta che le uniche entrate di cui dispone provengono dagli aiuti finanziari
che gli zii residenti in Svizzera, e saltuariamente la madre domiciliata in
Italia, le inviano. Dalle dichiarazioni dei ricorrenti è inoltre emerso che,
come poc’anzi esposto, la madre dell’interessata vive in Italia, mentre i ge-
nitori adottivi presso la quale è cresciuta (che altri non erano che sua nonna
e uno zio) sono deceduti nel 2013 e nel 2014. Il Tribunale considera che
alla luce di questi elementi, e sebbene diversi parenti, tra cui il padre bio-
logico e gli zii con cui essa vive, continuino a risiedere in Madagascar, il
rischio che la richiedente intenda prolungare la sua permanenza nell’area
Schengen non possa essere escluso.
8.2 Dall'istruttoria è altresì emerso che nel 2014 C._______ aveva già po-
stulato il rilascio di un permesso al fine di potere studiare in Italia, ma detta
autorizzazione è stata negata dalle competenti autorità della vicina Peni-
sola.
8.3 A fronte di quanto sopra menzionato, e considerate la precedente do-
manda testé citata, nonché vista la situazione socioeconomica in Madaga-
scar, la SEM non può essere criticata per non aver escluso il rischio che,
una volta giunta nello spazio Schengen, l'interessata desideri prolungarvi
la propria permanenza, con la speranza di trovarvi condizioni di vita migliori
rispetto a quelle della sua terra natale. Di conseguenza, a questo proposito
il Tribunale ritiene fondate le preoccupazioni della SEM, siccome non può
essere escluso che l'invitata, vista l’età e la situazione professionale, sia
attratta dalla qualità della vita in Europa, e con l'aiuto della famiglia, decida
di stabilirsi durevolmente in Svizzera o in un altro paese dello spazio
Schengen.
9.
Il Tribunale rileva infine che non sono adempiute le condizioni per la con-
cessione di un VTL, così come indicato al considerando 5, ed in particolare
dalle tavole processuali non emergono motivi umanitari.
10.
10.1 Il Tribunale considera inoltre che il desiderio espresso dall'interessata
di rendere visita ai ricorrenti in Svizzera ed alla madre in Italia, per quanto
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perfettamente legittimo e comprensibile, non è atto a giustificare l'otteni-
mento di un visto Schengen, dato che come poc’anzi considerato essa non
adempie alle condizioni per il rilascio e per il quale, è bene ricordare,
C._______ non può fare valere alcuna pretesa (cfr. consid. 3). Vero è che
può sembrare alquanto severo non concedere ad una persona il diritto di
entrare in un paese in cui risiedono dei familiari o degli amici, tuttavia oc-
corre tenere presente che questa è la situazione di molti altri stranieri. Alla
luce dell'importante numero di domande di rilascio di un visto, come pre-
cedentemente rilevato, le autorità elvetiche hanno adottato una politica
d'ammissione restrittiva.
10.2 Visto quanto sopra non può dunque essere escluso che l'interessata
rappresenti un rischio migratorio elevato e pertanto il rilascio del visto in
suo favore non può essere concesso.
10.3 Ne discende che l'autorità inferiore ha rilevato – a giusto titolo – che
l'uscita dalla spazio Schengen entro i termini richiesti per il soggiorno a
scopo di visita, non è sufficientemente garantita. La correttezza di tale va-
lutazione non può essere pregiudicata neanche dalle dichiarazioni di ga-
ranzia formulate dagli invitanti e ciò a prescindere dalla buona fede di que-
sti ultimi. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme ai termini
è rilevante in prima linea il possibile comportamento dell'invitata dedotto
dalla documentazione agli atti. Solo quest'ultima è in grado di assicurare la
partenza dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti. Considerato l'in-
sieme delle circostanze del caso, la dichiarazione fornita dagli invitanti, con
la quale essi si portano garanti per tutte le spese di soggiorno, non è tale
da impedire alla richiedente di intraprendere i passi necessari per stabilirsi
durevolmente in Svizzera o in un altro paese dell’area Schengen (DTAF
2009/27 consid. 9).
11.
Pertanto la SEM con la decisione del 31 maggio 2016 non ha violato il
diritto federale né abusato del proprio potere di apprezzamento; l'autorità
inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per
questi motivi il ricorso va respinto.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli artt. 1 a 3 del regolamento
del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico dei ricorrenti e sono
prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato il 21 giugno 2016.
3.
Comunicazione a:
– ricorrenti (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: