B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte VI
F-3633/2018
Sen t en z a d e l 1 7 ma r z o 2 0 2 0
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gregor Chatton, Regula Schenker Senn,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Claudio Cereghetti,
Cereghetti & Partner,
Via Besso 37, casella postale 678, 6903 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
F-3633/2018
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Fatti:
A.
A._______ (la ricorrente), cittadina bosniaca nata il … 1979, nubile e senza
figli, è giunta in Svizzera, con i suoi genitori e suo fratello, nel … 1991.
Dopo aver ottenuto, nel 1993, un permesso di dimora temporaneo nel
quadro dell’Azione Bosnia-Erzegovina, con ammissione provvisoria nel
1994, la ricorrente ha beneficiato del rilascio di un permesso di dimora B
annuale nel 1998, rinnovato gli anni successivi.
In Ticino, la ricorrente ha conseguito l’attestato federale di capacità (AFC)
di assistente dentale, professione che ha esercitato dapprima presso uno
studio dentistico da inizio novembre 2013 a fine gennaio 2015, quindi in
una clinica dentale da inizio febbraio 2015 per una durata indeterminata, e
di nuovo presso uno studio dentistico da settembre 2016 a metà dicembre
2017.
Si osservi ancora che i genitori della ricorrente, titolari di un permesso di
soggiorno C, vivono in Ticino, mentre suo fratello, divenuto cittadino
svizzero, risiede nel Canton Zurigo con la sua famiglia.
B.
Dal 2006 al 2010, la ricorrente è stata sanzionata a più riprese dalle autorità
penali ticinesi.
Il 23 gennaio 2006, con decreto d’accusa, il procuratore pubblico (PP) ha
riconosciuto la ricorrente colpevole di infrazione (da autunno 2003 a
novembre 2005: vendita di almeno 0,4/0,6 gr. di eroina) e contravvenzione
(da novembre 2003 ad ottobre 2005: consumo, insieme ad un’altra
persona, di circa 100 gr. di eroina) alla legge federale sugli stupefacenti,
condannandola ad una pena detentiva di cinque giorni, sospesa per un
periodo di prova di due anni.
Il 4 dicembre 2006, mediante decreto d’accusa, il PP ha condannato la
ricorrente, per falsità in documenti di esigua gravità, conseguimento
fraudolento di una prestazione e contravvenzioni alle leggi federali sul
trasporto pubblico e sugli stupefacenti, ad una multa di fr. 1'200.–.
Il 26 luglio 2010, con decreto d’accusa, il PP ha riconosciuto la ricorrente
colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o malgrado la sua
revoca, e di una contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti,
condannandola ad una pena pecuniaria di venti aliquote giornaliere di fr.
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30.– ciascuna, sospesa per un periodo di prova di tre anni, nonché ad una
multa di fr. 600.–.
Il 17 agosto 2010, la Pretura penale ha condannato la ricorrente, in
contumacia, per infrazione (da febbraio a marzo 2008: trasporto di 20 gr.
di eroina destinati alla vendita; aprile 2008: trasporto di 5 gr. di eroina) e
contravvenzione (da novembre 2007 a giugno 2008) alla legge federale
sugli stupefacenti, ad una pena pecuniaria di sessanta aliquote giornaliere
di fr. 30.– ciascuna.
C.
Il 5 agosto 2014, la ricorrente ha iniziato una terapia presso il Servizio per
le dipendenze Ingrado a Lugano, consistente in una “prescrizione
farmacologica” e in un “sostegno psicologico”, resasi necessaria a causa
della sua “personalità fragile che l’ha portata nel passato verso un
problema di dipendenza che sta cercando di affrontare” (cfr. rapporto
Ingrado del 30 marzo 2015).
D.
Il 4 novembre 2014, la Corte delle assise correzionali del Tribunale penale
del Cantone Ticino (CAC) ha condannato la ricorrente, riconosciuta aver
agito “in stato di scemata imputabilità”, ad una pena detentiva di diciotto
mesi, la cui esecuzione è stata sospesa per un periodo di prova di tre anni,
e ad una multa di fr. 200.–, per infrazione aggravata e contravvenzione alla
legge federale sugli stupefacenti, nonché per guida senza autorizzazione
ripetuta. La CAC ha fatto nel contempo ordine alla ricorrente, “quale norma
di condotta, di proseguire il percorso terapeutico presso Ingrado per un
periodo di tre anni o fino ad anticipata dimissione da parte di Ingrado”.
L’infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ha consistito
nell’alienazione, da novembre 2010 fino al 1° febbraio 2012, di 95.9 gr. di
eroina, nonché nell’acquisto e nel trasporto da Lucerna a Lugano, in
correità, di 100 gr. di eroina durante quattro viaggi. La contravvenzione alla
stessa legge ha consistito nel consumo personale, durante il medesimo
periodo, di 18 gr. di eroina, nonché nella detenzione, per il proprio
consumo, di 8.59 gr. di eroina, come pure nel consumo, da luglio o agosto
a metà ottobre 2014, di 9 gr. di eroina. Per quanto riguarda la guida senza
autorizzazione, ossia nonostante la revoca della licenza di condurre,
l’inosservanza ha avuto luogo, ripetutamente, da novembre 2010 al 1°
febbraio 2012, nonché da dicembre 2013 all’8 settembre 2014.
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La sentenza della CAC, cresciuta in giudicato incontestata, è priva di
motivazione scritta.
E.
Il 6 marzo 2015, riferendosi alla condanna pronunciata dalla CAC, l’Ufficio
della migrazione del Cantone Ticino (UMCT) ha respinto la domanda della
ricorrente tendente ad ottenere un ulteriore rinnovo del suo permesso di
dimora.
F.
L’11 gennaio 2016, con decreto d’accusa, il procuratore pubblico ha
condannato la ricorrente, per complicità in infrazione aggravata (settembre
2014: durante tre settimane ha aiutato una persona a vendere almeno 200
gr. di eroina) e contravvenzione (da novembre 2014 a luglio 2015) alla
legge federale sugli stupefacenti, ad una pena detentiva di sei mesi,
sospesa per un periodo di prova di tre anni, e ad una multa di fr. 100.–.
G.
Il 22 marzo 2016, il Consiglio di Stato (CS) ha confermato la decisione
dell’UMCT riguardo al rifiuto di rinnovare il permesso di dimora della
ricorrente.
L’11 settembre 2017, il Tribunale cantonale amministrativo (TCA) ha
respinto il gravame della ricorrente contro la decisione del CS.
Il 14 novembre 2017, il Tribunale federale ha rigettato l’impugnativa della
ricorrente contro la sentenza del TCA (cfr. sentenza del Tribunale federale
2C_895/2017).
H.
Il 3 ottobre 2017, lo psichiatra della ricorrente, che la seguiva dal 21 ottobre
2016, le ha diagnosticato una “sindrome mista ansioso-depressiva” e una
“sindrome da attacchi di panico con ansia episodica parossistica”,
necessitanti di una terapia farmacologica e di un sostegno regolare (cfr.
rapporto psichiatrico del 3 ottobre 2017).
Dal 18 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018, la ricorrente ha effettuato un
ricovero volontario, su indicazione del suo psichiatra, presso la Clinica
Santa Croce (CSC) di Orselina, dove le è stata posta la diagnosi di “disturbi
dell’adattamento” e di “disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di
sostanze psicoattive multiple e all’uso di altre sostanze psicoattive (abuso
nocivo)”. Prima di dimettere la ricorrente “in buon compenso psichico”, la
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CSC ha contattato Ingrado allo scopo di “concordare la somministrazione
di Ketalgine [metadone]” (cfr. rapporto di dimissione del 25 gennaio 2018).
I.
Il 10 gennaio 2018, la ricorrente ha lasciato la Svizzera per rientrare in
Bosnia-Erzegovina.
J.
Il 7 febbraio 2018, venuta a conoscenza della situazione della ricorrente,
la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) le ha comunicato di avere
l’intenzione di emanare nei suoi confronti un divieto d’entrata per la
Svizzera ed il Liechtenstein, concedendole un termine fino al 9 marzo
successivo per esprimersi in proposito.
K.
L’8 marzo 2018, indicando come recapito lo studio del suo legale, la
ricorrente ha chiesto alla SEM di rinunciare a pronunciare un divieto
d’entrata, facendo valere che i suoi interessi fondamentali si trovano in
Svizzera, dove vivono i suoi genitori pensionati, il suo compagno di vita,
suo fratello e i suoi nipotini, e rilevando di essere già stata colpita dal non
rinnovo del suo permesso di dimora.
L.
Il 21 aprile 2018, la SEM ha spiccato contro la ricorrente un divieto d’entrata
in Svizzera e nel Liechtenstein valido da subito fino al 20 aprile 2028 (dieci
anni), segnalandolo pure nel sistema d’informazione Schengen di seconda
generazione (SIS II). La SEM, che ha tolto l’effetto sospensivo ad un
eventuale ricorso, non ha notificato il divieto d’entrata alla ricorrente.
M.
Il 17 maggio 2018, il legale della ricorrente ha informato la SEM che le
guardie di confine della Bosnia-Erzegovina, procedendo ad un controllo
della ricorrente, le avevano comunicato che nei suoi confronti era stato
emesso un divieto d’entrata segnalato nel SIS II. Il legale ha quindi chiesto
alla SEM di notificargli il divieto d’entrata e di precisare le ragioni della
segnalazione nel SIS II.
N.
Il 22 maggio 2018, la SEM ha effettuato la notifica del divieto d’entrata al
legale della ricorrente, ribadendo la necessità della segnalazione nel
SIS II.
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Pagina 6
O.
Il 22 giugno 2018, rappresentata dal suo legale, la ricorrente ha adito il
Tribunale amministrativo federale (TAF) chiedendo, previa restituzione
dell’effetto sospensivo al ricorso, l’annullamento del divieto d’entrata e la
sua cancellazione dal SIS II oppure la limitazione della durata del divieto
d’entrata, e della sua segnalazione nel SIS II, ad un anno. All’impugnativa
la ricorrente ha allegato i documenti A a I, di cui si dirà, per quanto
necessario, nel prosieguo.
Innanzitutto, la ricorrente fa valere una violazione del suo diritto di essere
sentita, rimproverando alla SEM di non avere motivato sufficientemente la
decisione impugnata, nella misura in cui si sarebbe limitata, senza ulteriori
spiegazioni, ad elencare le infrazioni penali commesse. In secondo luogo,
la ricorrente contesta di non essersi integrata in Svizzera, rilevando che ha
vinto la sua tossicodipendenza, che fa risalire alla tragica morte del suo
compagno di vita in seguito ad un infortunio stradale, e ciò grazie alla
terapia intrapresa negli ultimi tre anni. In terzo luogo, la ricorrente nega che
il divieto d’entrata in sé e la sua durata siano proporzionati, valutando il
rischio di recidiva come quasi nullo e sottolineando che ha sempre,
regolarmente, lavorato in Svizzera, a comprova della sua riuscita
integrazione, da cui la necessità di annullare il divieto d’entrare o di
pronunciare, al suo posto, un ammonimento. Peraltro, in relazione alla
durata del divieto d’entrata, la ricorrente, riferendosi alla giurisprudenza di
questo Tribunale, contesta il grado di gravità che la SEM ha attribuito ai
suoi comportamenti sanzionati penalmente. In quarto luogo, la ricorrente
pretende che la decisione impugnata violi il suo diritto al rispetto della sua
vita privata e familiare, considerato che i suoi genitori e suo fratello sono
gli unici membri della famiglia che le rimangono; la ricorrente fa anche
riferimento al suo attuale compagno di vita svizzero, che l’ha aiutata ad
allontanarsi dal mondo degli stupefacenti e a riprendere il controllo della
propria esistenza, concludendo che, per potere continuare la loro vita
comune, è necessario cancellare la segnalazione del divieto d’entrata nel
SIS II.
P.
Il 12 luglio 2018, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha
respinto l’istanza di restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso,
ingiungendo alla ricorrente di versare, entro il 16 agosto successivo, un
anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'200.–, ciò che
è avvenuto puntualmente.
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Pagina 7
Q.
Il 3 settembre 2018, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al
ricorso, limitandosi a sostenere che esso non contiene nuovi elementi o
nuove prove che potrebbero indurre a modificare la decisione impugnata.
R.
Il 6 dicembre 2018, nel rispetto del termine fissatole da questo Tribunale,
la ricorrente ha replicato, rimproverando alla SEM di non avere spiegato,
nemmeno con la sua risposta, i motivi che l’hanno spinta a pronunciare un
divieto d’entrata di dieci anni. Per il resto, la ricorrente rinvia agli argomenti
da lei esposti nella sua impugnativa.
S.
Il 29 gennaio 2018, come richiestole da questo Tribunale, la SEM ha
duplicato, affermando che il contenuto della replica non le consente di
mutare la propria decisione.
T.
Il 4 febbraio 2019, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza una
copia della duplica della SEM alla ricorrente, concludendo, fatte salve
ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti, lo scambio degli scritti.
U.
Il 29 gennaio 2020, questo Tribunale ha invitato la ricorrente a produrre,
entro il 10 febbraio successivo, i documenti rilevanti, in particolare i contratti
e/o i certificati di lavoro, i rapporti medici e le relazioni di dimissione clinica,
attestanti il suo percorso professionale e il suo iter terapeutico durante la
sua presenza in Svizzera.
V.
Il 10 febbraio 2020, la ricorrente ha inoltrato i documenti L a Z e AA a EE,
tra cui due contratti e tre certificati di lavoro, quattro certificati medici e un
rapporto di dimissione clinica, nonché quattro lettere di referenza e una sua
lettera accompagnatoria. Il contenuto di questi documenti sarà esposto,
nella misura del necessario, nei considerandi di diritto qui di seguito.
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Pagina 8
Diritto:
1.
1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi elencati
all’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento
del 21 aprile 2018, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF,
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo
Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la
procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri
concernente l’entrata in Svizzera di una persona che non è una cittadina di
uno Stato membro dell’Unione europea, la presente sentenza non può
essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr.
art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]).
1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi
all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e
ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro
trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e
contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma
del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la
decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52
cpv. 1 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve
essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA).
In concreto, la ricorrente, destinataria della decisione impugnata, ha
presentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti
dalla legge, versando puntualmente l’anticipo equivalente alle presunte
spese processuali. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta
quindi all’esame del merito del litigio.
2.
Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della
decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale
ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso
l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto
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Pagina 9
o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di
principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA).
Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle
parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio,
siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”),
di meno (“reformatio in peius”) o un'altra cosa (“aliud”) rispetto a quanto
richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE
CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.],
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2a ed., 2019,
n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun
caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione
d'ufficio del diritto).
3.
Il presente litigio verte sulla decisione del 21 aprile 2018, con cui la SEM
ha spiccato un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di dieci anni
(21.4.2018 – 20.4.2028), segnalandolo nel SIS II, contro la ricorrente, la
quale contesta la fondatezza di entrambe le misure.
4.
Prima di trattare il merito del ricorso è necessario tuttavia chinarsi sulla
censura formale relativa alla pretesa violazione, da parte della SEM, del
diritto di essere sentita della ricorrente, nella misura in cui la decisione
impugnata sarebbe insufficientemente motivata.
4.1 Il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali
previste all'art. 29 della Costituzione federale (Cost., RS 101). Esso è
consacrato dall’art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona
interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli
elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti,
di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue
offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove
essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può
influenzare la decisione da emanare. Nel quadro della procedura
amministrativa, il diritto di essere sentito è previsto agli art. 26 a 28 (diritto
di esaminare gli atti), 29 a 33 (diritto di essere sentito in senso stretto) e 35
(diritto di ottenere una decisione motivata) PA.
In merito a quest'ultima esigenza, la giurisprudenza ha dedotto dal diritto
di essere sentiti l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da
permettere ai destinatari, e a tutte le persone interessate, di comprenderla,
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Pagina 10
eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di
ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr.
DTF 139 V 496 consid. 5.1, 139 IV 179 consid. 2.2 e 138 I 232 consid. 5.1).
Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentiti se l'autorità
non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti.
Per adempiere a queste esigenze è sufficiente che l'autorità menzioni,
almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo
da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di
impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 141 II 28 consid. 3.2.4).
Se si può porre rimedio, eccezionalmente, ad una violazione del diritto di
essere sentiti, una violazione grave, anche tenendo conto delle esigenze
di economia processuale, non può essere sanata (cfr. DTF 138 III 225
consid. 3.3 e 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3.2; DTAF 2013/46 consid. 6.3.7;
2012/24 consid. 3.4 con i riferimenti).
4.2 In concreto, non ci si può esimere dal rilevare, da un lato, che la
decisione contestata ha un’apparenza in parte standardizzata, sottolineata
anche dal fatto che è “valida senza firma”, e, dall’altro lato, che la SEM si
limita ad asserire, malgrado la forte incidenza del provvedimento
sull’esistenza quotidiana della ricorrente, che “l’emanazione di una misura
d’allontanamento quale prevenzione contro nuovi crimini risulta
ampiamente giustificata e proporzionale”, senza rendere intelligibili i motivi
per cui ha optato per un divieto d’entrata proprio di dieci anni. Tuttavia, la
ricorrente ha avuto modo di esprimersi compiutamente sul divieto d’entrata
nella sua impugnativa, criticandolo puntualmente sotto molteplici aspetti, e,
se lo avesse ritenuto opportuno, avrebbe potuto ampliare la sua critica
anche in occasione della replica, come pure, se del caso, in un’ulteriore
presa di posizione spontanea. Di conseguenza, considerato che questo
Tribunale dispone di un pieno potere d’esame (cfr. consid. 2), si deve
constatare che, anche se si volesse ammettere un’eventuale violazione del
diritto di essere sentita della ricorrente a causa della stringatezza e del
carattere relativamente standardizzato della decisione impugnata, essa
sarebbe stata senz’altro sanata nel corso della presente procedura.
Ne consegue che la censura relativa alla pretesa violazione del diritto di
essere sentito è infondata.
5.
La legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr), che regola i
divieti d’entrata all’art. 67, è stata, con effetto dal 1° gennaio 2019 (RU 2019
1413), non soltanto parzialmente modificata, ma anche ridenominata legge
federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20). Benché gli
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art. 67 cpv. 2 lett. a e 67 cpv. 3 della legge, rilevanti per la presente
procedura, non abbiano subito alcuna modifica, materiale o redazionale,
dal momento dell’emanazione della decisione impugnata, avvenuta il
19 settembre 2017, si utilizzerà in seguito la nuova abbreviazione LStrI (cfr.
sentenza TAF F-2643/2017 del 4 febbraio 2019 consid. 4).
6.
6.1 La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o
espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero
(art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). Nell’esercizio del suo potere discrezionale, la
SEM tiene conto degli interessi pubblici e, in particolare, della situazione
personale dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI). Se un divieto d’entrata si
giustifica, ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata
può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale
provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI).
Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d’ordine e di sicurezza
pubblici, sul piano del diritto interno, nel suo Messaggio dell’8 marzo 2002
concernente la LStr (Messaggio LStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha
sottolineato che “la sicurezza e l’ordine pubblici costituiscono il concetto
sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l’ordine
pubblico comprende l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza
dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile
della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa
l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita,
salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è
violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici segnatamente se sono
commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni
delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto
pubblico o privato” (Messaggio LStr, pag. 3424).
6.2 Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque
anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato
costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv.
3 LStrI).
Questa graduazione delle durate (inferiori o superiori a cinque anni) risulta
dal recepimento, da parte della Svizzera, dell’art. 11 cpv. 2 della direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2008 (direttiva sul rimpatrio; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 348/98), il quale prevede che la durata del divieto d’ingresso è
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determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di
ogni caso e che non supera di norma i cinque anni, ma che può essere
superiore ai cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una
grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza
nazionale (cfr. la nota a piè di pagina n. 109 relativa all’art. 67 LStrI; cfr.
anche DTF 139 II 121 consid. 5.1 e 6.3).
6.3 Riassumendo le esigenze poste dal diritto interno, dall’Accordo tra la
Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681),
e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE),
il Tribunale federale rileva che, per potere pronunciare un divieto d’entrata
fino a cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo
non coperto dall’ALC, è sufficiente che egli rappresenti un semplice
pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello I). Invece, per
potere pronunciare un divieto d’entrata di cinque anni al massimo nei
confronti di un cittadino di un paese terzo coperto dall’ALC, che gode quindi
della libertà di circolazione, è necessario verificare se egli costituisca una
minaccia di una certa gravità per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri,
ossia una minaccia che va al di là di una semplice messa in pericolo degli
stessi (livello I bis). Quanto alla pronuncia di un divieto d’entrata superiore
a cinque anni (fino a quindici e, in caso di recidiva, anche fino a venti: cfr.
DTAF 2014/20 consid. 7), e ciò indipendentemente dall’applicazione
dell’ALC (cfr. art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE), bisogna che il cittadino
in questione rappresenti una grave minaccia, ossia un “pericolo qualificato”
(“menace caractérisée”), per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello
II; cfr. DTF 139 II 121 consid. 5 e 6).
Questo grado di gravità qualificata, la cui ammissione costituisce
l’eccezione (cfr. FF 2009 8043, pag. 8058 [in francese]), deve essere
esaminato concretamente, con riferimento agli atti di causa (cfr. MARC
SPESCHA, in: Spescha et al. [ed.], Migrationsrecht, 4a ed. 2015, art. 67 LStr,
n. 5, pag. 271; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée
prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in: AJP/PJA 7/2018,
pagg. 886 a 898). Esso è funzione della natura del bene giuridico in
pericolo (ad es.: la vita, l’integrità della persona, l’integrità sessuale o la
salute pubblica), della natura dell'infrazione commessa, come in caso di
criminalità particolarmente grave a dimensione transfrontaliera (cfr. art. 83
§ 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nella versione
consolidata di Lisbona [TFUE], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta
di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure del
numero delle infrazioni commesse (recidiva), anche alla luce della loro
F-3633/2018
Pagina 13
eventuale crescente gravità o dell'assenza di una prognosi favorevole (cfr.
DTF 139 II 121 consid. 6.3).
6.4 Nel valutare la minaccia che emana da uno straniero sanzionato per
avere violato la legislazione federale sugli stupefacenti, il Tribunale
federale fa prova di un rigore particolare, tanto che questo genere di
infrazioni è ritenuto costituire, in regola generale, una turbativa “molto
grave” (“schwerwiegend”, “très grave”) dell’ordine e della sicurezza
pubblici. In quest’ottica, la giurisprudenza è molto severa nei confronti degli
stranieri che ricorrono allo spaccio di droga a scopo di lucro, con la
precisazione che questa posizione di principio può vedersi attenuata, a
seconda delle circostanze, se le infrazioni commesse sono strettamente
legate alla tossicodipendenza dell’interessato (cfr., in particolare, DTF 139
II 121 consid. 5.3, nonché le sentenze del Tribunale federale 2C_139/2013
dell’11 giugno 2013 consid. 6.2.3 e 2C_625/2007 del 2 aprile 2008 consid.
8.2 e 8.4).
6.5 È ancora pertinente sottolineare che, secondo una consolidata
giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è, in virtù del principio della
separazione dei poteri, vincolata dalle considerazioni del giudice penale.
Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal
divieto d'entrata, in linea di principio indipendenti l’una dall’altro, entrambe
le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie.
Un divieto d'entrata può essere adottato anche in assenza di un giudizio
penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale,
sia a causa della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità
amministrativa, fondandosi sul proprio apprezzamento dei mezzi di prova,
giunga alla conclusione che le condizioni per emanare un divieto d'entrata
siano soddisfatte. Pertanto, l'autorità amministrativa valuta sulla base di
criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia
necessario ed opportuno, e può quindi giungere a conclusioni differenti da
quelle ritenute dal giudice penale (cfr., tra le altre, DTF 140 I 145 consid.
4.3 e 137 II 233 consid. 5.2.2, nonché la sentenza TAF C-2463/2013 del
7 maggio 2015 consid. 8.4).
7.
Nel prosieguo si tratta di verificare, innanzitutto, se le condizioni per
emettere il divieto d’entrata in sé siano adempiute (semplice pericolo);
nell’affermativa, bisognerà precisare l’intensità della gravità della minaccia
(semplice pericolo o minaccia grave) e quindi fissare, in conformità con il
principio di proporzionalità, la durata del divieto d’entrata in funzione del
complesso delle circostanze del caso, a meno che, in definitiva, non fosse
F-3633/2018
Pagina 14
necessario, al momento del rilascio del divieto d’entrata, rivolgere alla
ricorrente, come da lei evocato nel corpo del ricorso, ma non espresso nel
petito, un semplice ammonimento.
8.
In concreto, al fine di apprezzare la pericolosità della ricorrente per l’ordine
e la sicurezza pubblici svizzeri al momento del rilascio del divieto d’entrata,
il 21 aprile 2018, è giudizioso distinguere, rispetto alle sue vicissitudini con
la giustizia penale, il periodo dal 2006 al 2010 e il periodo dal 2014 al 2016.
8.1 Dai decreti d’accusa del PP e dalla sentenza della Pretura penale,
pronunciati tra il 2006 e il 2010 (cfr. consid. B), si evince che la ricorrente è
stato oggetto di una pena detentiva di cinque giorni, di due pene pecuniarie
di venti e sessanta aliquote giornaliere, nonché di due multe di fr. 1'200.–
e 600.–, e ciò per avere, dal 2003 al 2008, trasportato 25 gr. di eroina,
vendendone 0.4/0.6 gr., consumato una quantità imprecisata di tale droga,
falsificato dei documenti e guidato senza licenza di condurre o malgrado la
sua revoca.
8.2 Dalla sentenza della CAC del 4 novembre 2014 (cfr. consid. D), risulta
che la ricorrente è stata condannata ad una pena detentiva di diciotto mesi,
sospesa per un periodo di prova di tre anni, come pure ad una multa di fr.
200.–, e ciò per avere, da novembre 2010 a gennaio 2012, alienato 95.9
gr. di eroina, acquistato e trasportato 100 gr. della stessa droga da Lucerna
a Lugano, consumato 27 gr. (18 + 9) di tale stupefacente, detenendone
ulteriori 8.59 gr. a questo scopo, e guidato nonostante la revoca della sua
licenza di condurre.
Dal decreto d’accusa del PP, emanato l’11 gennaio 2016 (cfr. consid. F), si
desume che alla ricorrente è stata inflitta una pena detentiva di sei mesi,
sospesa per un periodo di prova di tre anni, nonché una multa di fr. 100.–,
e ciò per avere, da settembre 2014 a luglio 2015, aiutato, in qualità di
complice, una persona a vendere almeno 200 gr. di eroina, e consumato
una quantità imprecisata della medesima droga.
8.3 Riassumendo, la ricorrente ha subito sei condanne durante un lasso di
tempo che spazia dal 2003 al 2015 (dodici anni). Tra queste condanne
risalta, per la gravità del reato e la misura della pena, quella pronunciata
nel 2014 dalla CAC in ragione dell’acquisto, del trasporto e dell’alienazione,
anche in correità, di un quantitativo di eroina, ossia in totale 195.9 gr. (95.9
e 100), che la ricorrente “sapeva o doveva presumere essere tale da
mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte
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Pagina 15
persone” (sentenza CAC, foglio n. 6; cfr., a proposito della relazione tra la
quantità e la pericolosità delle diverse droghe sul mercato per la salute di
molte persone, la sentenza del Tribunale federale 6B_504/2019 del 29
luglio 2019 consid. 2.1). Spicca pure, alla luce della gravità del reato e della
misura della pena, la condanna emessa nel 2016 dal PP per complicità
nella vendita di almeno 200 gr. di eroina. Prese insieme queste due
condanne, relative a fatti delittuosi perlomeno in parte ancora recenti,
totalizzano una pena detentiva di ventiquattro mesi. In questo contesto di
infrazioni aggravate reiterate, si deve aggiungere che la ricorrente ha
partecipato, come complice, al reato sanzionato dal PP mentre il periodo
di prova di tre anni fissato dalla CAC continuava a correre.
8.4 Pertanto, pur prescindendo dalle quattro condanne emanate dal 2006
al 2010, soprattutto a causa della lontananza nel tempo dei fatti delittuosi
sanzionati, e senza perdere d’occhio l’influenza della tossicodipendenza
sul comportamento della ricorrente (cfr., in proposito, il consid. 9), l’avviso
della SEM, secondo cui la medesima costituisce non soltanto un pericolo
reale e attuale per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, ma anche una
minaccia grave ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 6.3), è difendibile
e condivisibile, con la conseguenza che l’emissione di un divieto d’entrata
anche superiore a cinque anni è proponibile (art. 67 cpv. 3 LStrI). Questo
implica, peraltro, che un ammonimento, come misura alternativa, più lieve,
al divieto d’entrata (cfr. art. 96 cpv. 2 LStrI), non entrava e non entra
manifestamente in linea di conto.
Ne deriva che, nella misura in cui la ricorrente chiede l’annullamento puro
e semplice del divieto d’entrata o la pronuncia di un ammonimento al suo
posto, il ricorso è infondato.
9.
9.1 In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse
ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale
[Cost., RS 101]). In particolare, l'autorità non può adoperare, nell’eseguire
le sue decisioni, un mezzo coattivo più rigoroso di quanto richiesto dalle
circostanze (art. 42 PA). Da un punto di visto analitico, il principio della
proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la
proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246
consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone
che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse
pubblico fissato dalla legge (cfr. DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda
che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui
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Pagina 16
diritti privati (cfr. DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola
della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla
ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse
privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle
circostanze (cfr. DTF 129 I 12 consid. 6 a 9).
9.2 Nel valutare la proporzionalità della durata di un divieto d’entrata può
rivestire un’importanza particolare, a dipendenza delle circostanze, l’art. 8
§ 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101), secondo il quale “ogni persona ha diritto al rispetto della
propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria
corrispondenza”.
L’art. 8 cpv. 1 CEDU, che non garantisca il diritto di entrata e di soggiorno
in Svizzera (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e 139 I 330 consid. 2.1 con i
rinvii), estende la sua protezione, sotto il profilo del diritto al rispetto della
vita privata, anche alle eventuali attività professionali e commerciali di chi
se ne prevale (cfr. sentenze CorteEDU – Fernandez Martinez c. Spagna
[Grande Camera], n. 56030/07, 12 giugno 2014, § 110, e Niemietz c.
Germania, n. 13710/88, 16 dicembre 1992, n. 29). Dal punto di vista del
diritto al rispetto della vita familiare, secondo il Tribunale federale, chi si
richiama alla protezione dell’art. 8 cpv. 1 CEDU deve, in generale,
intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta, con una persona della
sua famiglia che beneficia di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (cfr.
DTF 130 II 281 consid. 3.1; si veda, tuttavia, a proposito del diritto di
presenza duraturo, la sentenza CorteEDU – Mengesha Kimfe c. Svizzera,
n. 24404/05, 29 luglio 2010, § 61); in questo senso, sono protetti,
principalmente, i rapporti tra i coniugi nonché quelli tra genitori e figli
minorenni che vivono in comunione, ma possono entrare in linea di conto
anche altri tipi di relazioni di fatto (cfr. sentenza CorteEDU – Van der
Heijden c. Paesi Bassi [Grande Camera], n. 42857/05, 3 aprile 2012, § 50);
eccezionalmente sono considerate anche le relazioni tra genitori e figli
maggiorenni quando tra loro esiste un particolare rapporto di dipendenza,
come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una
malattia grave (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 e 120 Ib 257 consid. 1e).
Tuttavia, l’art. 8 cpv. 2 CEDU permette un’ingerenza statale nell’esercizio
del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, se tale ingerenza
è “prevista dalla legge” ed è “necessaria”, in particolare, “alla sicurezza
pubblica e alla prevenzione dei reati in una società democratica”.
F-3633/2018
Pagina 17
9.3 In concreto, preso atto della gravità della minaccia che la ricorrente
rappresenta, a tutt’oggi, per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, che è
funzione della rilevanza penale e della reiterazione dei reati commessi (cfr.
consid. 8), bisogna chinarsi con particolare attenzione su alcuni elementi
fattuali suscettibili di giustificare una riduzione della durata di dieci anni del
divieto d’entrata.
9.3.1 Innanzitutto, la seria problematica della dipendenza della ricorrente
all’eroina, che è documentata sul piano medico, come si può evincere dal
certificato Ingrado (cfr. consid. C), dal rapporto di dimissione della CSC (cfr.
consid. H), da un certificato della Farmacia di … del 20 marzo 2015 (cfr.
consid. V e doc. T, esibito dalla ricorrente il 10 febbraio 2020), e, perlomeno
indirettamente, anche dal rapporto dello psichiatra della ricorrente (cfr.
consid. H). Inoltre, in un nuovo certificato Ingrado del 5 febbraio 2020, è
specificato che “da noi era prescritta una terapia sostitutiva che [la
ricorrente] ha scalato completamente in due fasi, dapprima durante il
ricovero presso la Clinica S. Croce di Orselina e poi in ambito
ambulatoriale. La cura è stata interrotta a causa della necessità di lasciare
il nostro paese” (cfr. consid. V e doc. Z, prodotto dalla ricorrente il
10 febbraio 2020). Si osservi ancora che il rapporto di dimissione della CSC
riferisce che la ricorrente ha dichiarato di aver effettuato, nel 2005, un
“ricovero a scopo di disintossicazione”, senza ulteriori precisazioni.
Sul piano giudiziario, la CAC ha ritenuto che la ricorrente ha agito “in stato
di scemata imputabilità”, ingiungendole “quale norma di condotta, di
proseguire il percorso terapeutico presso Ingrado per un periodo di tre anni
o fino ad anticipata dimissione da parte di Ingrado”. Benché la sentenza
della CAC sia priva di motivazione scritta, la scemata responsabilità e la
norma di condotta imposta si riferiscono indubbiamente all’assuefazione
della ricorrente all’eroina, mettendo in risalto la problematica del consumo
personale di tale droga, risalente come minimo al novembre 2003 (cfr.
consid. B e D). In proposito si noti che, durante il periodo dal 2006 al 2010,
la ricorrente è stata condannata a tre riprese per contravvenzione alla
legge federale sugli stupefacenti, ossia per avere consumato dell’eroina,
come si può desumere, in particolare, dal decreto d’accusa del 23 gennaio
2006, facente stato di un consumo, con un’altra persona, di circa 100 gr. di
questo stupefacente nel corso di due anni (cfr. consid. B; N.B.: il decreto
d’accusa del 25 luglio 2010 e la sentenza del 17 agosto 2010 non sono
stati inseriti nell’incarto, per cui non si conoscono le rispettive quantità di
eroina consumate). Per il periodo dal 2010 al 2012, la stessa CAC ha
accertato un consumo personale, sull’arco di quattordici mesi, di 27 gr. (18
e 9) di eroina e la detenzione di 8.59 gr. a tale scopo (cfr. consid. D), mentre
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Pagina 18
non è conosciuto il quantitativo a cui si riferisce il decreto d’accusa dell’11
gennaio 2016 (cfr. consid. F; N.B.: il decreto d’accusa in questione non è
stato incluso nell’incarto).
Come si vede, l’assuefazione all’eroina, diagnosticata sia da Ingrado che
dalla CSC, e combattuta mediante una o più terapie sostitutive (cura
metadonica, perlomeno dal 2006: cfr. doc. T), ha accompagnato la
ricorrente per tanti anni, dal 2003 al 2015/2017, di sicuro con degli alti e
dei bassi, verosimilmente con delle ricadute, si può dunque dire quasi
costantemente. Stando così le cose, si deve ammettere che questa
dipendenza, in quanto malattia diagnosticata, ha condizionato seriamente
la vita della ricorrente, anche sotto il profilo delinquenziale. In questo
rispetto, occorre ricordare che tutte le condanne subite dalla ricorrente
fanno (anche) stato di contravvenzioni, punite con la multa, alla legge
federale sugli stupefacenti, ossia violazioni legate al consumo personale
dell’eroina acquistata. Se a ciò si aggiunge che, nei quattro casi in cui è
stata coinvolta nella vendita di eroina, la ricorrente ha trasportato, in
un’occasione, il detto stupefacente, ha agito, in un’altra occasione, con
scemata imputabilità, ed ha aiutato come complice, in un’ulteriore
occasione, una persona a vendere la medesima droga (cfr. consid. B, D e
F), si deve riconoscere che è l’acquisto di eroina per il proprio consumo,
quindi per soddisfare la propria dipendenza, e non il suo spaccio, a scopo
di lucro, per fornire altri consumatori, che ha avuto un peso preponderante
nelle vicissitudini della ricorrente con la giustizia penale svizzera.
Di conseguenza, dal punto di vista appena tematizzato, un divieto d’entrata
di dieci anni non soddisfa le esigenze della proporzionalità, e una riduzione
della sua durata s’impone.
9.3.2 In secondo luogo, la ricorrente ha svolto una formazione in Ticino,
conseguendo l’AFC di assistente dentale (cfr. consid. A). Si tratta di una
formazione di base (tirocinio) di tre anni in uno studio dentistico e frequenza
dei corsi alla Scuola medico tecnica di Lugano, di regola una volta alla
settimana (cfr. ). Questo
fatto testimonia che la ricorrente, come tanti altri giovani, si è impegnata,
dopo avere concluso le scuole medie, per imparare una professione e
raggiungere l’indipendenza economica, riuscendo nel suo intento (cfr.
anche il consid. 9.3.3). Che la ricorrente si sia in seguito, o forse anche già
durante la sua formazione, di cui non si conoscono le date precise,
assuefatta all’eroina (consumo di droga), non permette di negare, di per
sé, il fatto stesso della sua integrazione, se si considera che, come esposto
al consid. 9.3.1, questa tossicodipendenza, in quanto malattia, è stata
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Pagina 19
chiaramente diagnosticata, e che il suo influsso sul comportamento
delinquenziale della ricorrente è stato determinante. Beninteso, questo non
significa che, a posteriori, non sia anche legittimo dubitare del grado
d’integrazione, come fa del resto, cautamente, la SEM (cfr. decisione
impugnata: “l’integrazione è dubbia”), ma ciò non può corrispondere, alla
luce dell’analisi appena intrapresa, ad una sua relativizzazione oltremodo
spinta, tantomeno ad una sua pura e semplice negazione.
Pertanto, anche sotto questo profilo, un divieto d’entrata di dieci anni non
appare proporzionato.
9.3.3 In terzo luogo, la ricorrente ha lavorato in Ticino come assistente
dentale dal 2 novembre 2013 al 31 gennaio 2015, dal 1° febbraio 2015 per
una durata indeterminata, e dal 29 agosto 2016 al 18 dicembre 2017 (cfr.
consid. A e V, nonché i doc. M, N e BB, prodotti dalla ricorrente il 10 febbraio
2020). Tutti i certificati di lavoro relativi a questi impieghi, che si sono
protratti per circa quattro anni, attestano le competenze professionali e le
qualità umane della ricorrente. Si osservi che questa fase lavorativa,
relativamente durevole, si sovrappone almeno in parte, secondo i dati
disponibili, con uno dei periodi di cura metadonica, a dimostrazione che la
ricorrente ha avuto, in definitiva, la volontà e la capacità di continuare a
prendersi a carico, sia sul piano finanziario che su quello della sua salute,
senza più cadere nella delinquenza, se si eccettua l’episodio del settembre
2014 (cfr. consid. F). A questo proposito bisogna ancora rilevare che la
ricorrente ha pure lavorato come cameriera per completare il suo reddito,
accettando così di esercitare un’attività che non rientrava nel campo degli
impieghi esigibili in alternativa alla sua professione di assistente dentale
(cfr. consid. V e il doc. P, inoltrato dalla ricorrente il 20 febbraio 2020). Per
finire, parla a favore di un grado d’integrazione della ricorrente, dal punto
di vista lavorativo, non sottovalutabile, anche il fatto che non abbia mai
tentato di richiedere prestazioni federali o cantonali, di natura assicurativa,
assistenziale o di altro tipo, come attestano i vari documenti da lei esibiti
(cfr. consid. V e il certificato Ingrado del 30 marzo 2015 [doc. Q], nonché i
doc. S e V, esibiti dalla ricorrente il 20 febbraio 2020).
Ne deriva che, pure nell’ottica del percorso professionale della ricorrente,
un divieto d’entrata di dieci anni non si rivela proporzionato.
9.4 Ora, valutando il caso nel suo insieme, alla luce degli elementi
analizzati ai consid. 8 e 9.3, questo Tribunale è del parere che, nella
prospettiva del diritto degli stranieri, un divieto d’entrata di cinque anni
risulta essere proporzionato all’interesse pubblico della Svizzera ad
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Pagina 20
intervenire efficacemente per prevenire l’eventuale commissione, da parte
della ricorrente, di ulteriori reati sul proprio territorio. Il risultato di questa
ponderazione discende, in modo preponderante, dall’influsso determinante
della lunga dipendenza all’eroina sull’attività delinquenziale della ricorrente
e dalle terapie da lei intraprese per potere condurre una vita normale (cure
metadoniche), nonché dal suo percorso formativo e professionale che ha
una valenza positiva sotto il profilo dell’integrazione. In questo senso, si
deve ammettere che la minaccia grave per l’ordine e la sicurezza pubblici
svizzeri, che emana tutt’ora dalla ricorrente, non sarà più attuale a
decorrere dal 20 aprile 2023.
9.5 È ancora necessario verificare se non vi siano altri elementi all’incarto
che potrebbero influire, sotto il profilo dell’art. 8 CEDU, sull’esito della
causa.
9.5.1 Sul piano della vita privata, la ricorrente ha terminato il suo ultimo
impiego quale assistente dentale, per poi rientrare in Bosnia-Erzegovina, il
18 dicembre 2017, come si può desumere dal relativo certificato di lavoro,
in cui è precisato che “ci dispiace che lasci lo studio per motivi personali”
(cfr. consid. I e V, nonché il doc. BB). Tuttavia, si deve rilevare che questo
fatto è la conseguenza del non rinnovo del permesso B della ricorrente da
parte dell’UMCT, decisione confermata sul piano giudiziario (cfr. consid. E
e G), e non del rilascio del divieto d’entrata impugnato. Peraltro, anche
volendo qualificare il divieto d’entrata come un’ingerenza nell’esercizio del
diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata (art. 8 § 1 CEDU),
l’ingerenza sarebbe necessaria alla prevenzione dei reati in una società
democratica (art. 8 § 2 CEDU), dimodoché, per i motivi sopraesposti, una
riduzione inferiore a cinque anni non potrebbe essere pronunciata in virtù
del principio di proporzionalità.
9.5.2 Sul piano della vita familiare, il padre e la madre della ricorrente
vivono in Ticino, mentre suo fratello, con la sua famiglia, risiede nel Canton
Zurigo (cfr. consid. A). Senza necessità di approfondire la questione,
appare chiaro che questo tipo di relazioni tra genitori e figli maggiorenni,
ossia tra persone adulte che, inoltre, non si trovano in un particolare
rapporto di dipendenza, non rientrano nella definizione della vita familiare
ai sensi dell’art. 8 § 1 CEDU, per cui la ricorrente non può prevalersene
(cfr. consid. 9.2).
Nella sua lettera accompagnatoria inviata a questo Tribunale il 20 febbraio
2020 (cfr. consid. V e doc. DD), la ricorrente afferma di essersi sposata con
il suo compagno svizzero il … 2018 (cfr. anche consid. O). In quanto tale,
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Pagina 21
il rapporto tra coniugi è protetto dall’art. 8 § 1 CEDU, ragione per cui la
ricorrente può riferirvisi. Nondimeno, vale la stessa riflessione, mutatis
mutandis, di quella esposta al consid. 9.5.1, e ciò comporta che, siccome
l’ingerenza nella vita familiare della ricorrente, tramite il divieto d’entrata, è
necessaria alla prevenzione dei reati in una società democratica, una
riduzione inferiore a cinque anni, tenuto conto dei motivi sopraesposti, non
è concepibile in virtù del principio di proporzionalità.
10.
In conclusione, pronunciando un divieto d’entrata di dieci anni, la SEM ha
violato l’art. 67 cpv. 3 LStrI e il principio di proporzionalità nell’esercizio del
suo potere d’apprezzamento (art. 49 lett. a PA). Pertanto, in accordo con
le considerazioni sopraesposte, il ricorso deve essere parzialmente accolto
e la decisione impugnata riformata, nel senso che la durata del divieto
d’entrata è ridotta a cinque anni, dimodoché lo stesso è valido dal 21 aprile
2018 al 20 aprile 2023.
Questo implica che la durata della segnalazione del divieto d'entrata nel
SIS II deve pure essere ridotta a cinque anni, ossia fino al 20 aprile 2023
(cfr. sentenza TAF F-465/2017 del 13 marzo 2019 [DTAF 2019 VII/2, di
prossima pubblicazione]). La SEM è quindi invitata a procedere a questa
modifica senza indugio.
11.
11.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte
soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv.
1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e
della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della
situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF).
In concreto, siccome le conclusioni della ricorrente sono state parzialmente
accolte in relazione alla fissazione della durata del divieto d’entrata e della
segnalazione nel SIS II, è giusto porre a suo carico, a titolo di spese
processuali ridotte, fr. 600.– da prelevare sull'anticipo di fr. 1'200.– da lei
già versato. Di conseguenza, fr. 600.– vengono restituiti alla ricorrente.
11.2 Considerato che il ricorso è parzialmente ammesso, la ricorrente, che
è rappresentata da un avvocato, ha diritto a un’indennità, ridotta in
F-3633/2018
Pagina 22
proporzione, per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili:
art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Dato che la ricorrente non ha
presentato alcuna nota d’onorario, l’indennità deve essere fissata sulla
base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Ora, alla luce dell’ampiezza
e del contenuto del ricorso e dei successivi scritti, che rispecchiano, in
definitiva, la complessità del litigio, è appropriato attribuire alla ricorrente
un’indennità ridotta per spese ripetibili di fr. 1'300.– (onorario e spese
d’avvocato). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non
ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
F-3633/2018
Pagina 23
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 21 aprile
2018 è riformata nel senso seguente:
1.1 La durata del divieto d’entrata è ridotta a cinque anni, ossia dal 21 aprile
2018 al 20 aprile 2023.
1.2 La durata della segnalazione del divieto d’entrata nel sistema
d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è ridotta a
cinque anni, ossia dal 21 aprile 2018 al 20 aprile 2023. Alla SEM è ordinato
di procedere alla modifica della segnalazione senza indugio.
2.
Per il resto, il ricorso è respinto.
3.
Le spese processuali ridotte di fr. 600.– sono messe a carico della
ricorrente e dedotte dall’anticipo di fr. 1'200.– da lei già versato. Alla
ricorrente vengono restituiti fr. 600.–.
4.
Alla ricorrente è attribuita un’indennità ridotta per spese ripetibili pari a fr.
1'300.–, a carico della SEM.
5.
Comunicazione:
– alla ricorrente (raccomandata; allegato: formulario indirizzo per il
pagamento);
– alla SEM (restituzione dell’incarto SIMIC … / N …).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Dario Quirici
F-3633/2018
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